Dokument-Nr. 1019
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
München, 05. Dezember 1920

Regest
Pacelli berichtet über die Verhandlungen zwischen den preußischen Parteien zur Regelung des Verhältnisses von Kirche und Staat in der neuen preußischen Verfassung. Am 30. November 1920 sei nach drei Lesungen die neue Verfassung des Freistaats Preußen von der Verfassunggebenden Landesversammlung verabschiedet worden. 280 Abgeordnete stimmten zu, während 60 Abgeordnete der Deutschnationalen und der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (USPD) dagegen stimmten; sieben enthielten sich ihrer Stimme. In der zweiten Lesung hatte das Zentrum – angeblich wegen eines Missverständnisses – einem Artikel 63 zugestimmt, der im ersten Absatz die Übertragung von früheren königlichen Befugnissen auf das Staatsministerium voraussah. Der zweite Absatz sah vor, dass die Rechte des Königs in kirchlichen Angelegenheiten vorläufig drei Vertretern der Evangelischen Kirche zugeschrieben werden. In einer Unterhaltung mit dem Zentrumsabgeordneten Rudolf Wildermann und dem Reichstagsabgeordneten Ludwig Kaas habe der Nuntius vor der Gefährlichkeit einer derart allgemeinen Formel für die Kirche gewarnt. Infolgedessen habe Felix Porsch, Chef der Zentrumsfraktion, einen dritten Absatz vorgeschlagen, nach dem die bisher vom König ausgeübten Rechte gegenüber der Kirche durch einen neuen Vertrag mit dem Heiligen Stuhl geregelt werden sollen. Der Vorschlag wurde aber infolge der Einwendungen der Rechten zurückgezogen und durch einen neuen ersetzt, der einen dritten und vierten Absatz enthielt, die folgendes Inhalts waren: "3. Die sonstigen bisher vom König gegenüber den Religionsgesellschaften ausgeübten Rechte werden im Sinne des Artikels 137 der Reichsverfassung umgeregelt" und "4. Sofern es sich um Rechte handelt, die bisher vom König auf Grund von Vereinbarungen mit dem päpstlichen Stuhl ausgeübt wurden, erfolgt diese Regelung durch eine neue Vereinbarung". In der Sitzung der Verfassungsgebenden Preußischen Landesversammlung vom 30. November 1920 wurde dieser Vorschlag von dem Zentrumsabgeordneten Rudolf Wildermann verteidigt, jedoch von den Vertretern anderer Parteien in Bezug auf den vierten Absatz abgelehnt. Dieser fiel tatsächlich bei der Abstimmung, wohingegen der dritte Absatz angenommen wurde. Pacelli begrüßt das Resultat und bedauert die Entfernung des vierten Absatzes nicht, denn dieser sei letztendlich unwichtig und nicht glücklich formuliert gewesen, weil man eine solche Formulierung zu übrigen Rechten des Königs außerhalb der Vereinbarungen mit dem Heiligen Stuhl hätte einbeziehen lassen. Nichtsdestoweniger stelle das Ganze eine Aberkennung des Rechts der Staatskirchenverträge dar, was der Nuntius für ein gutes Druckmittel unter anderem bei den Konkordatsverhandlungen hält. Er habe aber nicht protestiert und sich darauf beschränkt, durch den Geschäftsträger der Preußischen Gesandtschaft in München, Graf von Zech-Burkersroda, dem Kultusministerium die zu erwartende Enttäuschung Roms anzukündigen; seine Umsicht war damit begründet, die laufenden Verhandlungen über die Gehaltsfrage der Geistlichen nicht gefährden zu wollen. Er werde sich melden, sobald er die Antwort der preußischen Regierung erhalten habe.
Betreff
Rapporti fra Chiesa e Stato in Prussia secondo la nuova Costituzione
Eminenza Reverendissima,
Come l'Eminenza Vostra Reverendissima avrà senza dubbio appreso dai pubblici fogli, il 30 dello scorso mese di Novembre l'Assemblea prussiana adottò definitivamente in terza lettura con 280 voti contro 60 e 7 astensioni la nuova Costituzione della Prussia. Votarono contro i tedesco-nazionali ed i neo-comunisti.
Nella seconda lettura era rimasto approvato anche dal Centro (secondo che mi assicura il Capo della frazione Dr. Porsch, per un malinteso) un paragrafo 63  [sic] così concepito:
"1. Le facoltà, che a norma delle precedenti leggi, decreti e convenzioni spettavano al Re, passano al Ministero di Stato.
2. I diritti, che competevano al Re come investito
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per diritto sovrano del governo ecclesiastico, saranno esercitati da tre Ministri di fede evangelica da determinarsi dal Ministero di Stato, fino a che le Chiese evangeliche non avranno trasferito i diritti medesimi, in virtù di leggi ecclesiastiche confermate dallo Stato, ad organi ecclesiastici."
Venuto a conoscenza di tale testo, non mancai di richiamare l'attenzione del Sac. Prof. Rodolfo Wildermann, deputato del Centro nell'Assemblea prussiana e Segretario di Stato nel Ministero del Culto, in un colloquio che ebbi con lui in Berlino insieme al Sac. Prof. Kaas, deputato al Reichstag, l'11 Novembre scorso, sul pregiudizio, che ai diritti della Chiesa poteva apportare un simile paragrafo. Infatti, nella formula generalissima del capoverso 1 potevano venir compresi anche tutti i diritti, che il Re di Prussia o si era arrogato per legge o decreto unilaterale dello Stato, o esercitava in virtù della Bolla concordata De salute animarum nei riguardi della Chiesa cattolica. Né valeva l'affermare trattarsi ivi soltanto di diritti in materia civile, giacché il capoverso secondo dello stesso paragrafo, relativo ai diritti spettanti già al Re come summus episcopus nella Chiesa evangelica, dava invece motivo di ritenere il contrario.
In seguito a ciò, il Dr. Porsch a nome della frazione del Centro presentò il 24 Novembre la proposta di aggiungere un capoverso terzo del seguente tenore (cfr. Alleg. I ):
"Il nuovo regolamento dei diritti esercitati sinora dal Re di fronte alla Chiesa cattolica resta riservato
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ad una Convenzione colla S. Sede".
La surriferita proposta, però, divenne subito oggetto di aspri attacchi da parte della stampa di destra (cfr., ad esempio, la Kreuz-Zeitung del 28 Novembre 1920) ed anche il Ministero del Culto sollevò contro di essa difficoltà. Di fronte a tale opposizione, il Centro stimò opportuno di ritirarla, sostituendola con un'altra, che incontrò l'approvazione del menzionato Ministero. Questa seconda proposta comprendeva due capoversi (terzo e quarto del paragrafo 63 in discorso) così concepiti (cfr. Alleg. II ):
"3. Gli altri diritti esercitati fino ad ora dal Re nei riguardi delle società religiose saranno nuovamente regolati nel senso dell'articolo 137 della Costituzione del Reich .
4. Ciò avrà luogo, in quanto trattasi di diritti esercitati sinora dal Re in base ad accordi colla S. Sede, mediante una nuova Convenzione".
Secondo che ho appreso dal più volte menzionato Dr. Porsch e da altre fonti, quasi tutti i partiti sarebbero stati disposti ad accettarla. Sennonché nelle discussioni preliminari il rappresentante del partito popolare tedesco combatté il capoverso quarto, nel quale egli vedeva una pre-
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ferenza a vantaggio dei cattolici ed una violazione della parità a danno soprattutto dei protestanti. Egli anzi avrebbe minacciato i rappresentanti degli altri partiti di valersi di quest'arma nella prossima lotta elettorale, sebbene anch'egli riconoscesse che detto capoverso esprimeva un principio del tutto naturale; di fatto così doveva procedersi, ma non si voleva che ciò venisse fissato nella Costituzione. Gli altri partiti, per timore che si sfruttasse contro di loro nelle vicine elezioni lo spirito protestante, respinsero anche essi il capoverso quarto.
Nella discussione, che si svolse il 30 Novembre nell'Assemblea prussiana (cfr. Alleg. III ), il menzionato Segretario di Stato Sacerdote Wildermann sostenne la proposta del Centro. Egli ricordò come, a norma dell'articolo 137 capoverso 3 della Costituzione del Reich, "ogni società religiosa ordina ed amministra indipendentemente i propri affari nell'ambito del diritto comune, e conferisce i suoi uffici senza cooperazione dello Stato o dei Comuni". Contrariamente a questa disposizione il Ministero di Stato esercita tuttora una partecipazione nella provvista degli uffici ecclesiastici. Ora il capoverso 1 del paragrafo 63 potrebbe far credere che in opposizione colla Costituzione del Reich si voglia render durevole una tale partecipazione. Simile erroneo concetto è eliminato dal capoverso 3 della proposta del Centro. Siccome poi, ha aggiunto il Wildermann, una parte dei diritti, che il Re
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esercitava nei riguardi della Chiesa cattolica, riposava su Convenzioni colla S. Sede, essi debbono essere regolati mediante un nuovo accordo colla S. Sede medesima. Ciò è chiaramente espresso nel capoverso quarto, alla cui accettazione la frazione del Centro dà la più grande importanza. Il suo contenuto non è impugnato da nessuna parte. Noi preghiamo quindi caldamente, conchiuse l'oratore, di approvare l'intiera proposta.
Dopo di lui parlò il deputato democratico Rade, il quale disse che il suo partito accettava il capoverso terzo, sebbene a suo avviso superfluo, ma respingeva il quarto, perché non voleva che "una Potenza estera, quale è la S. Sede, sia inclusa nella Costituzione".
Il deputato tedesco-nazionale Hoetzsch, cui si associò il deputato Leidig del partito popolare tedesco, dichiarò di non aver nulla da obbiettare, quanto alla sostanza, contro la proposta del Centro, ma di esser contrario a che il paragrafo quarto venisse adottato nella Costituzione, giacché la popolazione evangelica avrebbe in esso veduto un privilegio a favore della cattolica.
In tal guisa il detto paragrafo rimase soppresso contro i voti del solo Centro.
Che dire di tale risultato? A mio umile avviso, è stata assai giovevole l'introduzione del capoverso terzo, il quale ribadisce nella Costituzione prussiana le libertà della Chiesa garantite nell'articolo 137 della Costituzione del Reich, eliminando il pericoloso equi-
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voco, che presentava la primitiva redazione del paragrafo 63. – Quanto alla soppressione del capoverso quarto, credo che praticamente essa non sia di grande importanza. Debbo anzi confessare che la formula adoperata in detto capoverso (da ma conosciuta soltanto dopo la votazione) mi era apparsa infelice ed anticanonica, poiché da essa si sarebbe potuto dedurre che, oltre ai diritti spettanti già al Re di Prussia nei riguardi della Chiesa cattolica in base a convenzioni colla S. Sede, ve ne fossero altri derivanti (come affermavasi espressamente, secondo la dottrina protestante, nel succitato articolo della Kreuz-Zeitung) dalla supremazia dello Stato sulla Chiesa (Kirchenhoheit). Sotto questo punto di vista, quindi non sembra sia da rimpiangere la soppressione in discorso. In principio, però, essa rappresenta da parte della Prussia un disconoscimento del diritto concordatario, un'offesa verso la S. Sede ed una capitolazione di fronte al furor protestanticus, il quale, pur dopo il gravissimo colpo ricevuto in seguito all'infelice esito della guerra ed alla rivoluzione, non è ancor spento. (1)
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Ciò potrà esser fatto abilmente rilevare e servire così come utile arma in varie occasioni, eventualmente anche nelle trattative concordatarie. Per il momento, tuttavia, mi è sembrato prudente di non far troppo rumore al riguardo, giacché pendono attualmente presso il Ministero dei Culti in Berlino difficili negoziati circa l'aumento di assegni per il Clero, a favore del quale, dietro domanda dei Revmi Vescovi e dei Capitoli Cattedrali, sono intervenuto presso il Governo prussiano, pur colla espressa riserva che ciò non doveva in alcun modo toccare le future decisioni della S. Sede in rapporto alle trattative concordatarie medesime. Mi sono quindi limitato per ora a far conoscere, per mezzo di questo Incaricato d'Affari di Prussia, Sig. Conte von Zech, al menzionato Ministero del Culto, la mia previsione che la cosa avrebbe prodotto in Roma sfavorevole impressione.
Riservandomi di comunicare all'Eminenza Vostra la eventuale risposta del suddetto Ministero a tale mia osservazione, m'inchino umilmente al bacio della Sacra Porpora e con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico

(1) A ragione perciò il deputato del Centro Gronowski nella posteriore seduta del 3 corrente, poteva così apostrofare i colleghi di destra: "Voi, Signori della destra, avete ier l'altro respinto la proposta Porsch, quantunque riconosceste che la conclusione di una Convenzione colla S. Sede è materialmente necessaria; ma la vostra avversione contro tutto ciò, in cui si incontra la parola "papale", è così grande, che non avete il coraggio di renderci giustizia".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 05. Dezember 1920, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 1019, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/1019. Letzter Zugriff am: 28.03.2024.
Online seit 14.01.2013, letzte Änderung am 01.02.2022.