Dokument-Nr. 10315

Matt, Franz: [Kein Betreff]. München, 09. Dezember 1921

Allegato1 alla lettera del 9 Dicembre 1921
VI.
"Lo Stato ha cura d'un numero sufficiente di scuole magistrali cattoliche, cioè d'istituti per l'educazione e l'istruzione cattolica di futuri maestri e maestre delle scuole primarie. I maestri e le maestre che desiderano di essere impiegati nelle scuole (elementari) cattoliche, sono obbligati di frequentare questi istituti e di prendervi parte all'istruzione religiosa per tutta la durata della loro educazione scientifica.
Le scuole magistrali sono messe a pari con quelle dello Stato, se adempiono le stesse condizioni."
Il Governo di Baviera poté finora regolare l'educazione scientifica dei maestri e delle maestre secondo il suo proprio parere. Esso ha organizzato le scuole magistrali dello Stato senza eccezione come istituti confessionali. Per l'educazione e l'istruzione delle future maestre lo Stato non ha ancora fondato degli isti-
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tuti propri. Al bisogno supplivano finora gli istituti di comuni, di società ecclesiastiche e di persone private. Però questi istituti non avevano una durata legalmente garantita, ma erano ammessi, senza eccezione, soltanto revocabilmente.
Ora la Costituzione federale tedesca dell'11 Agosto 1919 (Articolo 143) reclama che l'educazione scientifica dei futuri maestri sia, per principio, regolata dalla legislazione federale. Secondo l'articolo indicato l'educazione scientifica dei maestri deve essere regolata uniformemente per tutta la Germania secondo i principi generalmente validi per l'educazione superiore. Dunque i futuri maestri dovranno ricevere dapprima la loro istruzione preparatoria negli stessi istituti che gli altri ufficiali pubblici.
Già secondo questo sta in forse se gli istituti per l'educazione scientifica dei maestri e delle maestre possano del tutto sussistere per l'avvenire nel senso (modo) attuale. Inoltre saranno promulgate, nella legge federale ventura, delle prescrizioni specificate per l'istruzione professionali dei maestri, prescrizioni che corrispondono parimente ai principi generalmente validi per l'educazione superiore. In quanto a questa materia il Ministero federale del-
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l'Interno ‒ Reichs-Ministerium des Innern ‒ poco prima, ha intavolato trattati, i quali, però, a causa di difficoltà fondamentali come pratiche, tireranno a lungo indubitatamente. È molto incerto se dopo la regolazione definitiva possano ancora essere mantenuti degli istituti speciali per l'istruzione professionale di maestri; quindi è pure incerto se la richiesta delle puntazioni (proposte) che un numero sufficiente d'istituti per l'educazione cattolica di futuri maestri e maestre debba essere sostentato dallo Stato, possa mantenersi per l'avvenire.
Si deve riconoscere che la Chiesa sia interessata in che l'educazione degli scolari nelle scuole confessionali cattoliche sia affidata soltanto a maestri capaci d'istruirli nel dogma cattolico e d'ammaestrarli sicuramente nel dogma cattolico e d'ammaestrarli sicuramente nell'idea della confessione cattolica.
Il Ministero dell'istruzione pubblica crede assolutamente giusta questa richiesta, quindi anche la richiesta che i maestri, i quali saranno impiegati nelle scuole confessionali cattoliche, debbano provare, prima della loro nomina, che abbiano ricevuto un'istruzione adeguata, cioè non solo in quanto all'in-
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segnamento religioso, ma anche in quanto a tutte le materie d'insegnamento, nelle quali il punto di vista confessionale è d'importanza essenziale. Quindi una tale garanzia (assicurazione) tornerebbe più di tutto a vantaggio della Chiesa.
Se, come c'è da aspettare secondo questo, i futuri maestri e le future maestre dovranno acquistare, per l'avvenire, la loro istruzione scientifica nella scuola secondaria generale e negli istituti con carattere accademico, non ci sarà più luogo per scuole magistrali private. Concedere il carattere d'accademia generale <a un istituto d'insegnamento>2 sarebbe contrario al diritto generale. Se forse, per l'istruzione preparatoria dei maestri e delle maestre, l'uno o l'altro degli istituti privati sussistenti possa essere trasformato in un istituto adequato d'insegnamento superiore, questo sarà più tardi specialmente preso in considerazione e dipenderà innanzi tutto dall'esigenza eventuale.
Per gli istituti privati, specialmente gli istituti ecclesiastici si dovrebbe, eventualmente, prendere in considerazione che gli alunni potessero essere istruiti privatamente nelle materie dell'esame di maturità (esame di licenza liceale) e che poi si potessero presentare, a
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titolo d'alunni privati ‒ Privatschüler ‒, a questo esame in un istituto pubblico d'educazione superiore. L'ammissione di questi alunni all'esame di licenza liceale e ance l'autorizzazione di mantenere tali istituti sarebbe regolata secondo le leggi generali dello Stato."
VII.
"Per l'ammissione alla carica d'insegnamento e per l'impiego nelle scuole elementari o negli istituti d'educazione scientifica non sono imposte, a persone appartenenti ad ordini o a congregazioni religiose, altre condizioni che a laici."
XI. "Gli ordini e le congregazioni religiose sono autorizzati, sotto le disposizioni generali della legge, a fondare e a mantenere delle scuole private. Queste scuole private danno gli stessi privilegi che quelle dello Stato."
XIX.
"Gli ordini e le congregazioni religiose possono essere fondati liberamente e non sono soggetti,
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da parte dello Stato, a restrizioni in quanto ai loro domicili e al numero dei loro membri. In quanto che finora hanno goduto i diritti d'una corporazione pubblica, essi loro restano preservati; gli altri ordini e congregazioni ottengono la capacità legale o ricevono i diritti d'una corporazione pubblica secondo le disposizioni della legge valide per tutti i cittadini o tutte le società. Si presta garanzia della loro proprietà e dei loro altri diritti. Essi amministrano il loro patrimonio e regolano i loro affari, indipendenti dallo Stato."
Alla cifra VII.
Già al presente è di diritto in Baviera che, negli esami per la carica d'insegnante, da persone appartenenti ad ordini o congregazioni religiose non si richiedano altre cognizioni che da laici, e questo si fa così negli esami che per la carica d'insegnamento negli istituti d'educazione scientifica, scuole superiori femminili, scuole magistrali ed altre scuole secondarie, come nell'esame per l'impiego nelle scuole primarie. La capacità d'insegnare per istituti privati si ottiene per mezzo dell'esame pre-
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scritto dallo Stato per la carica pubblica equivalente; anche qui non esiste dunque una differenza fra membri d'ordini religiosi e laici.
Non si ha l'intenzione di modificare questo stato legale. Una tale modificazione sarebbe contraria anche ai principi decisivi della Costituzione federale tedesca (articoli 109 e 128) e della Costituzione di Baviera (§§  12 e 15). Secondo questi articoli tutti i Tedeschi sono uguali innanzi alla legge, e tutti i cittadini senza distinzione devono essere ammessi agli uffici pubblici sotto le stesse supposizioni legali. Non credo che ci sia una necessità d'inserire nel Concordato queste proposizioni, fondamentali nella nostra propria vita costituzionale. Però non ci sarebbe uno scrupolo obiettivo di regolare contrattualmente la materia proposta; tuttavia in considerazione del diritto generale si raccomanderebbe di non parlare di condizioni per l'ammissione all'ufficio d'insegnante. Perché secondo il diritto generale nessuno ha un titolo formale (espresso) alla nomina; neppure si acquista un tale titolo per mezzo dell'esame prescritto. Perciò ‒ anche conformemente al linguaggio delle nostre leggi ‒ si dovrebbe parlare soltanto dell'"acquisto della capacità d'insegnare per scuole ele-
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mentari e istituti d'educazione scientifica."
Alla cifra XI.
Anche la proposta nella proposizione 1 della cifra XI corrisponde al presente stato legale, dunque non ci si trova niente da ridire. Ma l'autorizzazione di fondare e di mantenere degli istituti privati non si ottiene, senz'altro, coll'adempimento di certe condizioni preliminari, anzi secondo il diritto vigente ci vuole il consenso speciale dello Stato nei singoli casi. Quindi invece di dire: "autorizzazione ‒ Berechtigung ‒, si dirà più correttamente: "concessione" di fondare e di mantenere delle scuole private ‒ Zulassung.
In quanto alla proposizione 2 della cifra XI nella redazione proposta ci sarebbero, invece, dei gravi scrupoli, poiché secondo il diritto generale della Baviera non è possibile (ammissibile) concedere senz'altro alle scuole di certi imprenditori gli stessi privilegi che alle scuole dello Stato. Per certi generi di scuole (p. es. le accademie scientifiche generali) lo Stato non concede, a nessuna impresa privata, lo stesso privilegio (la stessa autorità) che ai suoi propri istituti. Negli altri generi di scuola deve sempre essere verificato, caso per caso, secondo la condizione della singola scuola privata, se essa
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è capace di supplire alle stesse esigenze e quindi merita lo stesso privilegio come le scuole dello Stato. Se una eccezione generale ne fosse ammessa in favore di scuole ecclesiastiche, questo non potrebbe rimanere senza conseguenze per altri imprenditori di scuole, e così si arriverebbe ad una trascuranza del diritto generale, e con ciò finalmente ad un deterioramento nello stato delle scuole di Baviera. Dunque credo che nell'accordo (nel Concordato) possa essere accentuato soltanto il principio che, come nella fondazione e nel mantenimento, così anche nella concessione di privilegi, la stessa norma sia valida per le scuole d'ordini e di congregazioni religiose come per le altre scuole private.
Alla cifra XIX.
I principi proposti nella cifra XIX come materia dell'accordo sono ora stabiliti ‒ eccetto la loro ultima proposizione ‒ anche nelle Costituzioni della Confederazione tedesca e della Baviera. Secondo ciò non solo è assicurata la sussistenza futura delle società ecclesiastiche finora esistenti e la durata della loro capacità legale (§ 18 della Costituzione di Baviera), ma è anche accordata liberamente la fondazione di nuove società (arti-
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colo 124 della Costituzione federale tedesca).
Anche la libertà di riunirsi in associazioni religiose ed il diritto di stabilirsi liberamente (articolo 111 della Costituzione federale tedesca) sono accordati ai membri tedeschi delle società ecclesiastiche. Le restrizioni anteriori prescritte per il diritto del paese, specialmente la richiesta di un'autorizzazione dello Stato per la fondazione di nuovi ordini e stabilimenti religiosi, sono abolite per le prescrizioni della nuova Costituzione. Le nuove associazioni e società acquistano la capacità legale secondo le disposizioni del diritto civile generale (articolo 124 della Costituzione federale tedesca, § 18 della Costituzione di Baviera). Anche qui sono abolite tutte le restrizioni anteriori prescritte per il diritto del paese.
In quanto alla concessione del carattere di corporazioni del diritto pubblico le società ecclesiastiche occupano la stessa posizione legale come le altre associazioni e corporazioni. Ancora si presta garanzia, alle associazioni religiose, della proprietà e dei loro altri diritti (§ 18 della Costituzione di Baviera, articolo 138 della Costituzione federale tedesca).
Le prime tre proposizioni della cifra
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XIX, nel Concordato colla Santa Sede, non sarebbero che una ripetizione del diritto costituzionale vigente. Vorrei sottomettere alla considerazione della Santa Sede, se dopo ciò si riconosce ancora il bisogno d'inserire queste tre proposizioni nel Concordato.
Non ci sarebbero, naturalmente, degli scrupoli obiettivi contro il tenore proposto.
Invece l'ultima proposizione della cifra XIX presenterebbe, nella redazione proposta, una trascuranza del diritto generale, trascuranza che nella proposta, indubitatamente, non fu ideata. Nessun soggetto legale, né l'individuo né l'ente giuridico, in fatto, non è tutto indipendente dallo Stato nell'amministrazione dei suoi affari e delle sue sostanze, anzi ciascuno sta sotto il diritto generale. A questo, naturalmente, non può essere fatta un'eccezione neanche per le società ecclesiastiche.
Ciò che, apparentemente, si voleva esprimere in fatto colla proposizione proposta ‒ cioè a dire che le società ecclesiastiche non debbano essere sottoposte a una soprintendenza regolare dello Stato in quanto alle loro sostanze ‒ può essere senz'altro conceduto. Già finora lo Stato non reclamava, in quanto alle società ecclesiastiche, una soprintendenza, come essa esis-
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tè sopra il patrimonio locale delle singole chiede e il patrimonio delle prebende.
1"Allegato" hds. von unbekannter Hand gestrichen und eingefügt: "Pro Memoria unito".
2Hds. eingefügt vom Schreiber.
Empfohlene Zitierweise
Matt, Franz, [Kein Betreff], München vom 09. Dezember 1921, Anlage, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 10315, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/10315. Letzter Zugriff am: 06.05.2024.
Online seit 31.07.2013.