Dokument-Nr. 2687

Matt, FranzKrausneck, WilhelmKnilling, Eugen Ritter von: Articolo XIV 1. [München], vor dem 14. Februar 1923

(Traduzione)
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Articolo XIV
§ 1 - Fino all'epoca del Concordato del 1817 in Baviera, come nel rimanente della Germania, vigeva conforme al diritto comune, la elezione degli Arcivescovi e dei Vescovi da parte dei Capitoli (metropolitani e) cattedrali. Il Concordato del 1817 ha sostituito a questo uso di diritto comune l'indulto concesso al Re cattolico di Baviera, come personificante la potestà statale, di nominare alle Sedi arcivescovili e vescovili. Dopo il cambiamento della forma di governo, per cui è stato eliminato il Re come Capo dello Stato bavarese, è naturale che si faccia ritorno all'uso di diritto comune vigente prima del Concordato 1817, vale a dire alla elezione degli Arcivescovi e dei Vescovi da parte dei Capitoli cattedrali.
Tale ritorno al diritto di elezione dei Capitoli cattedrali corrisponderebbe ai desideri ad alle aspettazioni non solo dei medesimi Capitoli cattedrali bavaresi, ma anche del rimanente Clero e di grandissima parte della popolazione cattolica in Baviera. La elezione, peraltro, fatta dai Capitoli costituirebbe un atto, il quale per sé solo, secondo le norme del diritto canonico, non sarebbe ancora definitivo, ma richiederebbe altresì per la sua piena efficacia giuridica la pontificia conferma dell'eletto. Perciò il favorevole accoglimento di questo desiderio del Governo bavarese non comporterebbe pericoli reali per gli interessi della Chiesa. I Capitoli cattedrali bavaresi offrono piena garanzia che nell'esercizio del loro diritto di elezione si studierebbero non solo di salva-
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guardare coscienziosamente gl'interessi della Chiesa, ma di tenere anche nel debito conto quelli della diocesi e del Paese. Un Pastore, scelto in tal guisa da una non ristretta cerchia di perfetti conoscitori della situazione, dovrebbe senz'altro incontrare le simpatie della sua diocesi.
A ciò si aggiungono altre considerazioni politiche. Così prima, come dopo il Concordato del 1817 la provvista delle Sedi vescovili in Baviera era affidata ad organi residenti nel Paese stesso. In seguito a questa tradizione secolare il popolo bavarese non può anche oggi concepire un diverso regolamento della provvista anzidetta, stante la tenacia, con cui esso è attaccato a simili usi tradizionali, non si può disconoscere il peso di questa considerazione.
Senonché il modo di provvista delle Sedi vescovili proposto dal Governo apparisce necessario anche perché riesca possibile di far approvare il Concordato dal Landtag. Contenendo infatti il progetto del nuovo Concordato importanti concessioni finanziarie e politiche, specialmente nel campo dell'insegnamento di tutti i gradi, dalla scuola elementare fino alle Università, la mancanza di concessioni politiche evidenti da parte della Santa Sede offrirebbe agli avversari del concordato una occasione gradita e propizia per aizzare l'opinione pubblica contro l'intiero progetto. I dibattiti testé svoltisi intorno al bilancio del Ministero della Istruzione e del Culto e gli attacchi in tale circostanza mossi contro il Ministro
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a causa del suo atteggiamento rispetto alla questione scolastica hanno dimostrato e confermato che il Governo non può in nessun modo fare a meno di certe concessioni della Santa Sede per ottenere nel Landtag l'approvazione degli importanti scopi di una politica scolastica cristiana intesi nel nuovo Concordato. Affinché esso possa efficacemente sostenerlo, è necessario che, di fronte agli importanti impegni dello Stato in materia politica culturale, il Governo medesimo sia altresì in grado di mostrare le concessioni della Santa Sede, quali sono previste nel controprogetto riguardo alla provvista della Sedi vescovili e dei canonicati, alla conservazione dei diritti di patronato e di presentazione ed al diritto dello Stato di muovere eccezioni.
La concessione della elezione dei Vescovi da parte dei Capitoli è di gran lunga inferiore a quelle dello Stato nel campo politico culturale, e dovrebbe tanto meno destare preoccupazioni, in quanto che l'esercizio di quel diritto viene affidato ad un organo non laico, ma ecclesiastico e sottoposto secondo la legislazione canonica alla Santa Sede. Esso quindi rappresenta – dal punto di vista ecclesiastico – un progresso di fronte al diritto di nomina da parte di un organo governativo, vigente per il passato.
Per formarsi un giusto concetto del punto di vista del Governo bavarese, deve tenersi pure conto del modo in cui nel rimanente della Germania è regolata la provvista delle
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Sedi vescovili. In Prussia, nell'Assia, nel Württemberg e nel Baden il diritto di elezione da parte dei Capitoli è rimasto in vigore fino ad oggi, perché ivi i Sovrani non erano cattolici e rimaneva quindi esclusa la possibilità di ottenere l'indulto pontificio di nomina. Il Governo bavarese è informato che quei Capitoli ed i rispettivi Governi interessati si studiano nel riordinamento dei rapporti fra Stato e Chiesa di conservare l'antico diritto di elezione e che il Governo del Reich appoggia questa tendenza. Un Governo, il quale volesse sostenere un nuovo Concordato, che contenesse per la Baviera disposizioni meno favorevoli di quelle vigenti per gli altri Stati germanici summenzionati, difficilmente potrebbe portare a felice compimento le trattative concordatarie.
Il Governo bavarese deve inoltre annettere grande importanza a ciò che esso venga interpellato, se contro un candidato vi siano difficoltà, e non unicamente di ordine politico; desidera, poi, che ciò venga fatto il più per tempo possibile, e in forma non soltanto ufficiosa, ma ufficiale.
La questione, se una tale disposizione, la quale assicura al Governo bavarese la possibilità di far valere le sue obbiezioni contro un candidato, possa conciliarsi con l'articolo 137 capoverso III della Costituzione del Reich, è un affare interno germanico, che sarà risolto per via d'intesa tra il Governo bavarese e quello del Reich.
Riguardo alla scelta dei candidati per l'ufficio
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di Vescovo ausiliare, nel controprogetto bavarese non è stata inserita alcuna disposizione circa il mantenimento della previa intesa col Governo bavarese sinora vigente. Si considera però naturale che, come lo Stato bavarese continua le sue prestazioni per i Vescovi in discorso, così anche la Santa Sede nei singoli casi interpelli previamente il Governo. Si desidererebbe tuttavia una esplicita dichiarazione della Santa Sede in proposito.
§ 2 - La provvista delle due Dignità in ogni Capitolo cattedrale potrà farsi, derogandosi al diritto concordatario sinora vigente, secondo il diritto canonico comune e nello stesso modo si procederà, come per l'addietro, alla nomina dei Vicari nelle Chiese cattedrali.
Riguardo alla provvista dei Canonicati il controprogetto si allontana tanto dalle disposizioni del Codice, quanto da quelle dell'antico Concordato, proponendo che la provvista stessa spetti di caso in caso alternativamente all'Ordinario ed al suo Capitolo. Nel Concordato del 1817 Sua Santità aveva ceduto al Re di Baviera il diritto di nomina per i canonicati vacanti nei mesi dispari (papali), mentre che il diritto di provvista per quei rimasti vacanti nei mesi pari era diviso, non in ragione del numero, ma secondo il tempo della vacanza, tra l'Ordinario ed il Capitolo cattedrale. Il nuovo ordinamento dei rapporti tra Stato e Chiesa, i cui principi fondamentali sono fissati nella Costituzione
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del Reich, importa per i Canonici, come membri dell'amministrazione diocesana, un considerevole aumento di lavoro in confronto di prima. Per la Baviera mi limiterò a ricordare fra i nuovi compiti dei Capitoli cattedrali l'accrescimento delle loro mansioni circa le prebende e le fondazioni ecclesiastiche in seguito alla diminuita ispezione dello Stato al riguardo, l'applicazione del diritto di riscuotere imposte ecclesiastiche diocesane e parrocchiali, la partecipazione delle superiori Autorità ecclesiastiche nella fissazione degli annui supplementi governativi di congrua per il Clero avente cura d'anime, l'aumentata cooperazione nei provvedimenti per i sacerdoti curati in pensione, l'accresci<incre>mento2 dei compiti pastorali, sociali e caritatevoli nonché la direzione e la sorveglianza delle relative organizzazioni, ecc. Si aggiunga che non pochi dei Capitoli cattedrali della Baviera sono composti di sacerdoti vecchi e perciò hanno una limitata capacità di lavoro. È quindi un urgente bisogno che essi vengano ringiovaniti con ecclesiastici abili e volonterosi, i quali posseggano speciali attitudini per l'amministrazione ecclesiastica. Il Governo è pronto ad agevolare ai Capitoli cattedrali nei limiti del possibile l'adempimento dei loro compiti notevolmente aumentati e di addossare alla cassa dello Stato i considerevoli pesi che comporta, massime nei prossimi tempi già di per sé così gravosi, la giubilazione d'un numero non esiguo di Canonici non
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più abili a prestare il loro servizio. Tale disposizione del Governo ad assumere questi nuovi pesi è motivata dal pubblico interesse a che gli uffici diocesani cattolici funzionino regolarmente e non si mostrino inferiori ai protestanti nel disbrigo degli affari della ognor più estesa amministrazione autonoma ecclesiastica. Il controprogetto propone che il diritto di nomina spettante un tempo al Re venga a parti uguali diviso tra i due altri organi previsti nel Concordato del 1817, vale a dire tra l'Ordinario ed il Capitolo. Già la partecipazione finora accordata ai Capitoli nella provvista dei Canonicati costituiva un riconoscimento del particolare interesse che i membri di quei Collegi hanno nella scelta dei candidati. Le considerazioni, che già nel 1817 avevano condotto a concedere ai Capitoli tale partecipazione, valgono oggi tanto più a causa delle incombenze gravanti ora sui Canonici. I primi a risentire gli effetti d'una provvista felice od infelice dei canonicati sono infatti i Canonici stessi. Per quanto buona sia l'intenzione della disposizione canonica richiedente che il Vescovo debba soltanto udire il Capitolo prima di conferire i canonicati vacanti, essa perde spesso in pratica il suo valore a motivo della riverenza che i membri del Capitolo portano verso l'Ordinario. La esclusione dei Capitoli dal diritto di provvista dei Canonicati finora loro spettante, quale è proposta nel proget-
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to della Santa Sede, non solo fornirebbe agli avversari una gradita ed efficace materia di agitazione; ma inoltre numerosissimi ecclesiastici e fedeli bavaresi, ed anzi tutta l'opinione pubblica ne farebbero un addebito al Governo bavarese. Per l'aumento di spese, che il Governo si assume con la giubilazione dei Canonici invalidi, bisogna che il medesimo possa nel Landtag mostrare una corrispondente concessione da parte della Santa Sede. La divisione del diritto di provvista, non secondo i mesi pari e dispari, ma secondo i casi di vacanza, è giustificata dalle esperienze fatte con le rispettive disposizioni del Concordato del 1817. Infatti la ripartizione ivi prevista tra il Re come personificante il potere pubblico, il Vescovo ed il Capitolo secondo i mesi, in cui si verificano le vacanze (mesi dispari e mesi pari alternati: 2, 6, 10, e 4, 8, 12), non ha potuto impedire che l'uno o l'altro degli interessati venisse favorito considerevolmente dal caso.
§ 3 - Il controprogetto chiede al § 3 due cose:
a) che la Santa Sede emani una istruzione, la quale obblighi gli Arcivescovi ed i Vescovi bavaresi a dare al Governo prima della nomina dei parroci il modo di fare eventuali eccezioni,
b) che venga riconosciuta la continuazione dei diritti di patronato e di prestazione dello Stato, finora esistiti in base a speciali titoli canonici e riconosciuti dalla Chiesa.
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Ad a) La competenza riguardo alla legislazione in materia di prebende, che lo Stato si attribuiva finché era in vigore la seconda Appendice alla Costituzione del 1818, è ora cessata. Poiché ed in quanto, tuttavia, lo Stato bavarese volontariamente ed alla <in>3 proporzione alle condizioni economiche di ciascun tempo porta le entrate degli ecclesiastici con cura d'anime ad un livello corrispondente al loro grado, egli <esso>4 si crede in diritto di accordare questi supplementi soltanto con certe condizioni. La legge attuale sui supplementi di congrua per il Clero curato del 9 Agosto 1921, 15 Febbraio e 27 Luglio 1922 contiene per esempio simili condizioni solo quanto al modo di calcolare le entrate annue ed al diritto delle supreme Autorità diocesane di disporre degli eventuali sopravanzi di qualche beneficiato. Non vi sarebbe però alcun impedimento giuridico a far dipendere tali supplementi dalla prova che si siano adempiuti determinati requisiti riguardo alla formazione intellettuale, ecc. ecc.
Il Governo bavarese si è astenuto dall'inserire simili disposizioni nella legge sui supplementi di congrua, nell'attesa che la Santa Sede stessa gli concederebbe il diritto di fare eventuali eccezioni, specialmente nei casi in cui i requisiti per la nomina stabiliti nel Concordato non apparissero adempiuti. La concessione d'un simile diritto sembra dunque ben giustificata in considerazione delle assai notevoli prestazioni dello Stato per il Clero con cura
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d'anime.
Ad b) Lo Stato bavarese possiede diritti di patronato e di pres<en>tazione5 riguardo a parrocchie, benefici curati e semplici, fondati non già su pretese unilaterali del potere statale (patronato di Stato, patronato generale), ma bensì su titoli ammessi dallo stesso diritto canonico. Il primo gruppo di questi titoli trovasi già determinato in massima nell'articolo XI caporversi [sic] 1 e 2 del Concordato del 1817, e fu riconosciuto in seguito a lunghe trattative con le compenti Autorità arcivescovili e vescovili. L'altro gruppo abbraccia i diritti (di patronato singolare o di compatronato) sorti dal tempo della Costituzione del 1818 fino alla Pentecoste del 1918, vale a dire fino alla entrata in vigore del nuovo Codice di diritto canonico, per il fatto che lo Stato bavarese, nella erezione di nuovi benefici curati o nella trasformazione di già esistenti, si obbligò, non già a prestazioni revocabili, come per gli attuali e puramente volontari supplementi di congrua –, ma ad una rendita annua fissa, irrevocabile, e quindi esigibile giudizialmente, in altri termini in base alla dotazione del rispettivo beneficio. Mai lo Stato bavarese non ha tentato di reclamare un diritto di patronato o di compatronato per ragione dei miglioramenti e supplementi di congrua del Clero curato concessi volontariamente ed in maniera revocabile, malgrado il continuo aumento ed il regolare pagamento dei medesimi, e sebbene la maggior parte dei benefici, per i
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quali il giuspatronato spetta non allo Stato, ma ad altre persone, non si sarebbero potuti mantenere senza i detti supplementi governativi. In virtù delle summenzionate dotazioni con rendite lo Stato bavarese, secondo il diritto proprio della Chiesa cattolica (la quale fino alla Pentecoste del 1918 faceva nascere ex lege il giuspatronato in base a fondazione, dotazione od edificazione da parte d'una persona, sia pubblica che privata) ha acquistato in ogni singolo caso un regolare ius patronatus, riconosciuto dai competenti Arcivescovi e Vescovi. Non è necessario di enumerare in particolare i casi, in cui lo Stato bavarese in seguito al passaggio di possesso di patronati reali è divenuto titolare di questi diritti e come tale è stato sinora riconosciuto. Sebbene il Codice di diritto canonico impedisca il sorgere di nuove siffatte restrizioni della libera collatio Ordinarii dopo la Pentecoste del 1918, tuttavia non ha soppresso i diritti allora già esistenti, anzi li ha riconosciuti, sia che si trovassero in possesso d'una persona fisica come di una persona morale.
Non si può quindi mettere in dubbio da parte della Chiesa che questi diritti, debitamente giustificati, in massima tuttora sussistano.
La questione, se l'esercizio di un simile diritto di patronato o di pres<en>tazione6 da parte uno Stato germanico sia conciliabile con l'articolo 137 capoverso III della Costituzione del Reich, deve esser risolta in primo luogo tra
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il Reich stesso e lo Stato bavarese. Però, affinché il Governo bavarese possa sostenere con successo quanto la Santa Sede esige negli articoli I e segg. del progetto, è indispensabile che esso sia in grado di dare nel Landtag l'assicurazione che anche questi diritti dello Stato sono conservati.
132r, hds. oberhalb des Textes von unbekannter Hand eingefügt, vermutlich vom Empfänger: "Num. VI"; 132v, Textpassage "Università, la mancanza [...] l'intiero progetto" hds. von unbekannter Hand markiert, vermutlich vom Empfänger; 133r, Textpassage "questione scolatica [...] nuovo Concordato" hds. von unbekannter Hand markiert, vermutlich vom Empfänger; 134r, oberhalb des Absatzes "§ 2" hds. von Gasparri eingefügt: "sommario N. 8 Nota governativa a chiarimento dell'art. XIV § 2 (nomina di Canonici e Dignità)" und neben dem obengenannten Absatz von unbekannter Hand notiert, vermutlich vom Empfänger: "Num VIII"; 135v, Textpassage "§ 3 – Il controprogetto [...][// S. 137v] sono conservati" hds. von unbekannter Hand quer durchgestrichen, vermutlich vom Empfänger.
1Die Überschrift "Articolo XIV" hds. von Gasparri gestrichen und darüber eingefügt: "Sommario n. 6 Nota governativa a chiarimento dell'articolo XIV § 1 (provvista nomina dei Vescovi)".
2Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
3Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
4Hds. von unbekannter Hand gestrichen und eingefügt, vermutlich von Pacelli.
5Hds. eingefügt von Pacelli.
6Hds. eingefügt von Pacelli.
Empfohlene Zitierweise
Matt, Franz, Articolo XIV , [München] vom vor dem 14. Februar 1923, Anlage, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 2687, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/2687. Letzter Zugriff am: 25.04.2024.
Online seit 24.10.2013, letzte Änderung am 29.09.2014.