Dokument-Nr. 5961
Gasparri, Pietro an Pacelli, Eugenio
Vatikan, 26. August 1922

Regest
Gasparri teilt Pacelli die Richtlinien des Heiligen Stuhls in Bezug auf die politische Klausel bei Bistumsbesetzungen mit, die die Kongregation für Außerordentliche Kirchliche Angelegenheiten in ihrer Plenarsitzung am 30. Juli 1922 gefasst und die Pius XI. approbiert hat. Im Einzelnen wurden fünf Fragen hinsichtlich des politischen Vorbehalts der Regierung gegen den Kandidaten entschieden: 1) über die politische Ordnung und die Staatsform, 2) über die territoriale Einheit des Staates, 3) über die Anhängerschaft zu einer politischen Partei, 4) über sonstige politische Fragen und 5) über das Maß an Öffentlichkeit der politischen Meinung des Kandidaten. Pacelli soll diese Entscheidungen bei seinen Konkordatsverhandlungen beherzigen.
[Kein Betreff]
Ill.mo e Rev.mo Signore,
È noto alla S. V. Ill.ma e Rev.ma che la Santa Sede, nelle ultime Convenzioni stipulate coi Governi, non ha voluto più concedere ad essi il privilegio della cosidetta "nomina o presentazione" dei Vescovi, ma soltanto si è impegnata a partecipare ai Governi, prima della pubblicazione della nomina, la persona del candidato da Essa liberamente scelto, per conoscere se si opponga da parte loro qualche "ragione di ordine politico".
Tale prassi, anzi, la Santa Sede ha tenuto in questi tempi, a semplice titolo di cortesia, anche con altri Governi coi quali ha relazioni diplomatiche, benché non abbia assunto con i medesimi alcun formale impegno in materia.
Senonché potendo la stessa indeterminatezza della formula "ragioni d'ordine politico" dar luogo a false interpretazioni, e creare imbarazzi, a scapito della libertà della Chiesa, la S. Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordina-
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rii, nell'Adunanza plenaria del 30 luglio u. s., ha fissato le linee direttive per l'interpretazione della formula in questione, prendendo in esame i seguenti dubii:
1º - Sono ragioni di ordine politico che possono giustificare una opposizione da parte del Governo alla scelta fatta dalla Santa Sede, le ragioni di forma di Governo, per esempio se la Nazione è retta a forma repubblicana, monarchica, e il Governo è rispettivamente repubblicano, monarchico, mentre il candidato è di principii differenti?
2º - Lo sono parimenti le ragioni di unità nazionale, per esempio se il candidato è favorevole alla divisione del territorio nazionale od all'annessione di una parte di esso ad altro Stato, divisione od annessione deprecata dal Governo?
3º - Lo sono ugualmente ragioni di partito se cioè il Governo appartiene ad un partito ed il candidato ad un altro?
4º - Fuori delle indicate, vi sono altre ragioni di ordine politico che possono giustificare l'opposizione?
5º - Perché le ragioni di ordine politico possano giustificare l'opposizione, basta la semplice opinione del candidato, non conosciuta che da poche persone, ovvero si richiede che il candidato l'abbia propugnata con articoli nei giornali, con discor-
3r
si nelle riunioni politiche, l'abbia insomma manifestata in modo che essa sia o possa essere facilmente conosciuta dal pubblico?
Le risposte date dagli E.mi Padri a tali dubbii furono le seguenti:
Ad 1um.: affermativamente , salva la risposta al dubbio 5.
Ad 2um.: affermativamente e con la restrizione di cui nel 1º dubbio. Fecero inoltre notare gli E.mi Padri che nel caso in questione deve trattarsi tassativamente di spezzare l'unità nazionale, e non semplicemente di propugnare un'autonomia nell'orbita dello Stato esistente.
Ad 3um.: negativamente: e, cioè, le ragioni di partito non possono, generalmente parlando, essere accettate dalla Santa Sede come valevoli per escludere la nomina di un candidato.
Ad 4um.: negativamente. Non si riconoscono quindi, in linea di massima, come ragioni valevoli per l'esclusione di un candidato, le ragioni per es. di lingua, di nazionalità e simili.
Ad 5um.: negativamente alla prima parte del dubbio, affermativamente alla seconda.
Tali risoluzioni furono approvate dal Santo Padre.
3v
Tutto ciò ho creduto opportuno di portare a conoscenza della S. V. perché nelle eventuali trattative che si dovessero svolgere col Governo presso cui Ella è accreditato, in relazione alla concessione di cui è parola, Ella possa informare la sua azione ai criterii sopra riferiti.
Profitto volentieri dell'occasione per raffermarmi con sensi di sincera e distinta stima
di V. S. Ill.ma e Rev.ma
Servitore
P. Card. Gasparri
Empfohlene Zitierweise
Gasparri, Pietro an Pacelli, Eugenio vom 26. August 1922, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 5961, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/5961. Letzter Zugriff am: 28.03.2024.
Online seit 31.07.2013.