TEI-P5
                        
                            Dokument-Nr. 12374
                         
                        
                        
                             
                        
                             
                        
                            Fil Finalmente, dopo 
                                le ripetute e vive mie insistenze da me
            fatte a nome della Santa Sede, sia presso il Sig. Ministro-Presidente, come presso
        il Sig. Matt, Ministro del Culto, ed i Consiglieri Ministeriali
        incaricati dell'affare, mi è giunta stamanela mattina del 2 corrente una lettera datatada Gotteszell(ove idel sullodato Sig. Ministro del Culto
                                ,
                            datatada Gotteszell (ove egli si trovavasi trova attualmente in breve
        congedo estivo),il
                                ilin data del 26 Agosto 1920
                            scorso 1920, relativa alle trattative per il Concordato bavarese e della quale ho
        l'onore di qui accludere qui copia
        all'E. V. R. (Allegato I).
Con essa il Sig. Matt mi comunicasignifica le sue vedute "personali e non impegnative" circa i noti punti da me comunicati già al Governo bavarese in data delfin dal 4 Febbraio del corrente anno (Cfr. RapportioNr. 15640 del 22 Gennaio 1920 e Nr. 15788 del 5 Febbraio 1920). Il Sig. Ministro soggiunge di non aver ancora portato la cosa alla discussione del Consiglio dei Ministri,ritenendo egli
                            che sia opportunoavendo egli ritenutoritenendo egli opportuno di chiarire prima ile varie punti questioni e di eliminare le
            più gravi difficoltà in guisamaniera da nonobbligata a vincolata dalla Costituzione e
        dalla legislazione dell'Impero,stessoe, deve quindi rimanere nei limiti fissati da queste,
            doven
                                èed evitare quindi 
                                daevitar
                                siequindi qualsiasi formulatutto ciò,che
                                importiimportassemodificazioni o
                                d aggiuntecomplementiod espressione non compatibile colle medesime.non [ein Wort unlesbar] delle medesime. La nuova Convenzione dovrebbe inoltre
        comprendere soltantounicamentetali argomentimaterie di tal natura e regolarle in tal
            guisa,in [sic] forma e misura tali, da evitare il più possibile ulteriori discussioni nel Landtag circa i singoli punti, ma d
                                iae da renderne invece possibile l'accettazione globale; solo così si
        può sperare di che essa
                                la Convenzione in discorsoessa abbia una lunga durata. Il Signor Matt ritiene pure
        raccomandabile di non includere nel Concordato punti, i quali sono già stati regolati nella
        Costituzione del Reich od almeno di introdurveli in una forma completamente corrispondente a
        quella della Costituzione medesima. Finché, inveroinfatti, la Costituzione e la legislazione del Reich rimanganorimarranno in vigore, la Chiesa cattolica ne godrà i vantaggi
        indipendentemente dal fatto se le relative disposizioni sono ripetute o meno nel nuovo
        Concordato. Qualora invece i nemici della Chiesagli avversari riuscissero ad ad ottenere una maggioranza, vi
        sarebbe allora il pericolo che questaessa voglia liberarsi totalmentealtresì da un Concordato, il quale contenga anche la
                            preoccupaz danno, ma al tempo stesso
        anche quelleglialtrei (ad esempio, le concessioni di ordine finanziario), che altrimenti sarebbero
                rimastei
                            pro nel possesso indisturbato della Chiesa Ca cattolica, dei suoi istituti e
        dei suoi membri. – Ispirandosi a queste ed a simili considerazioni, ed
            astenendosi per ora dal formulare le controproposte ed i desideri dello Stato, il
        Sig. Ministro ha consegnatoredattoin un apposito Promemoria le sue osservazioni intorno ai succitati
        punti del 4 Febbraio 1920, delle quali accludemi ha inviato la prima parte,(relativa ai primi cinque punti),quella cioèrelativa
                                cioèai primi cinque,
                                dei medesimi punti,promettendo di rimettermi il resto, non appena sarà ritornato a
            Monaco dal suobrevecongedo.
                                estivo.quanto prima. V. E. troverà copia del menzionato
                            pPromemoria summenzionato nell'Allegato
        II.
Il primo dei suddetti punti, come V. E. ricorderà senza dubbio, era così concepito: "Alla Chiesa spetta il diritto di piena e libera provvista di tutti gli uffici ecclesiastici senza cooperazione dello Stato o dei Comuni. Il patronato privato rimane nei limiti delle prescrizioni del diritto canonico".
Il Sig. Matt osserva che la prima parte di questo punto non riproduce in modo strettamente letteraleil se la corrispondente disposizioneseconda parte del capoverso 3 dell'articolo 137 capov. 3 della Costituzioneinteressa notevolmente allolo Stato bavarese ha un rilevante interesse 
                                inaciòha notevole interesse a che non siano nominate ai più importanti
        uffici ecclesiastici, e particolarmente alle Sedi vescovili,
        persone, dalle qualida cuipossa[ter] temersi
        qualche pregiudizio degli interessiagli interessi dello Stato stesso,medesimo, quali sarebbero, ad esempio, uno straniero od un soggetto
        politicamente non senza eccezionenon incensurabile. Dovrebbe quindi considerarsiesaminarsi se a tale riguardotale scopo
                                finesiano da prevedersipossano
                                prendersi
                                    prevedersi provvedersi con determinatedeterminate garanzie, ad esempio, cooperazione del Capitolo
        cattedrale nella nomina dei Vescovi, previa comunicazione 
                                previa al Governo della persodei nomi dei candidati f per eventuali obbiezioni da parte di
            questo.esso., ecc.
A questo riguardo sembrami subordinatamente che potrebbeforsefarsinon sarebbe forse da escludersi qualche concessione simile a quella contenuta, ad esempio, nell'articolo quarto del Concordato colla Serbia del 24 Giugno 1914, a condizione però (come si è già sopra accennato) che il Governo consenta da sua partesuasua ad fare accordare in
            corrispettivo alla Chiesa altri considerevoli vantaggi non compresintenuti nella Costituzione del Reich. Sarebbe infatti assurdo che la S. Sede accettasse
        una limitazione qualsiasi della sua libertà in materia così importante per lo stesso
        Governo, senza averne una corrispondenteproporzionata utilità.
Quanto alla seconda parte il Signor Ministro del Culto osserva che il nuovo Codiceerano ammessi ad esercitarlo anche non cattolici, purchéquale ammetteva
                            ad esso
                            icoloro cheappartenentissero ad una confessione cristiana.,sebbene non cattolic
                                ai. Lo Stato in quanto tale non avrebbe difficoltà da opporre al cambiamento in
            disc questione. Il Sig. Ministro crede tuttavia di dover
                            dover rilevare che da quella privazione dei diritti
                            finora
                            sino ad ora
                            riconosciuti potrebbero scaturire conseguenze
                            ririchiamare l'attenzione sulle conseguenze che potrebbero derivarne,edalla privazione di quel diritto, per esempio il rifiuto
                dellei prestazioni da parte dei patroni, chei quali venissero in tal guisa privati di quel diritto, ed
        aggiunge che simili contese dovrebbero, essere
                            nel caso presentandosene il caso, essere portate come cause
            civili dinanzi ai tribunali.
                                come cause civili.
                            
"II." Per la nomina dei professori delle
        Facoltà teologiche nelle Università è necessario il previo consenso del Vescovo diocesano.
        Inoltre, per riguardo agli studenti di filosofia, i quali intendono di dedicarsi poi allo
        studio della teologia, vi dovranno essere nella Facoltà filosofica di ambedue le Università
        di Monaco e di Würzburg almeno un professore di filosofia ed uno di storia di sicura
        dottrina cattolica a giudizio del Vescovo.
III. I professori dei Licei sono nominati dal Governo su proposta del Vescovo diocesano. Nel loro ordinamento interno i Licei medesimi dipendono dal Vescovo.
IV. … I maestri di religione (nelle scuole medie) sono nominati su proposta del Vescovo dal Governo, il quale provvede i mezzi finanziari necessari.
V. I professori delle Facoltà teologiche o dei Licei ed i maestri di religione, i quali dal Vescovo diocesano fossero giudicati incapaci od inadatti a proseguire il loro insegnamento per ragioni di dottrina o di condotta morale, saranno rimossi dal loro ufficio".di <per> propria spontanea volontà di chiedere al Vescovo diocesano,
        in occasione della nominaprovvistaadegli uffici in questione, se avesse eventualmente delle
        obbiezioni contro i relativirispettivi candidati. Ora invece, secondo i punti in dis<corso>cussione,medesimi dovrebbe introdursi 
                                in Baviera, per via legislativa,come legge in Baviera nel primoin un caso (nomina dei professori delle Facoltà teologiche
            
                                dnelle Università) il diritto di consenso, e negli altri
        due (nomina dei professori dei Licei e dei maestri di religione)
            nelle scuole medie) il diritto di proposta da parte del Vescovo diocesano. Tali
        richieste (continua il Sig. Ministro) verrebbero a toccare il
        diritto di proposta spettante alle Università ed il principio del libero diritto,di
                                liberaprovvista
                                , in tutto il resto libera, appartenente allo Stato, di libera provvista, in tutto il
            resto libera,circa[per]delle cattedre dnelle Università, dnei Licei e nelle scuole superiori, e qu per
        conseguenza il diritto bavarese amministrativo bavarese;,che anzie potrebbero avere 
                                altresì delle ripercussioni anche nel diritto bilancio dello Stato. Si tratta quindi
        di innovazioni assai gravi. – Il Ministero dell'Istruzione e del Culto non divide l'opinione
        che la prassi seguita finora nella provvista delle cattedre in discorsoquestione abbia causatoa<A>utorità
            ecclesiastiche dei suaccennati diritti colla piena libertà concessa dalla recente
        Costituzione alle società religiose nella provvista degli offici ecclesiastici.
In particolare il Sig. Ministro osserva:
                            1a) Circa il metodo seguito finora relativamente alla nomina dei professori di
            teologia nelle Facoltà teologiche delle Università di Monaco e di Würzburg deveè daricordaresi la decisione ministeriale del 28 Marzo 1889, in cui si
                                vien dataassicurasi assicura che in occasione di dette nomine d
                                ovràevedovrà richiedersi, oltre il parere della Facoltà teologica e del
        Senato dell'Università, anche quello del Vescovo diocesano circaper ciò che si riferisce alla dottrina ed
        alla condotta moraleprofessori
        ecclesiastici superiori ad ogni eccezione. Nei pochi casi, in cui detti professori abbino
            dato hanno dato in seguito motivo a lagnanze da parte delle Autorità ecclesiastiche,
        lo Stato vi ha [cercato] portato, in quanto poteva, di portarvi
        rimedio.
b) Per ciò che riguarda le cattedre di filosofia e di storia da affidarsi a professori di <sicura> dottrina cattolica nelle
        Università di Monaco e Frisinga,di Würzburg,siano
                                valgono <servono> attualmente di regola norma la decisione del
        Landtag del 28 Aprile 1872 parag. 28 e le discussioni del Landtag medesimo negli
        anni 1882-1886. Finché ivi rimarrà nel
            Landtag una maggioranza favorevole alla Chiesa cattolica, gl'interessi di questa a
        tale riguardo sem appariscono tutelati. Se invece essa venisse a mancare, allora unun Landtag meno ben disposto verso la Chiesa
        potrebbe sempre, malgrado il Concordato, mandare a vuotorender vana anche una relativa disposizione concordataria,
        negando i fondi per le cattedre suddette.
c) Circa la nomina dei professori dei Licei vale la già citata decisione ministeriale, e da
            questoper la istruzione generale, mantenuti totalmente od in parte
            dall coi fondi prestatidaello Stato medesimo. I professori
        sono funzionari dello Stato e ne hanno anche i diritti. L'affermazione che i Licei in
        discorso siano stati maiin alcun tempo riconosciuti o destinati come istituti
        destinati unicamente alla istruzione dei chierici cattolici, non hatrova alcun fondamento nelle fonti sia giuridiche che
        storiche.
La frase della parte seconda del punto III "innerer Betrieb" (ordinamento interno) avrebbe bisogno di una retta interpretazione. La espressione del Concordato del 1817 art. V "horum seminariorum ordinatio", che fu tradotta "innere Einrichtung" ha portato in passato a discrepanze di opinioni circa i limiti delle facoltà dello Stato.
Sebbene, però, i Licei siano amministrati come Istituti dello Stato, tuttavia le Autorità ecclesiastiche erano e sono pienamente autorizzate a far valere le loro eccezioniosservazioni presso il Governo, il quale ha tenuto sempre nel
Se i Licei debbono mantenere il loro carattere di Istituti dello Stato, sussistono gravi difficoltà si oppongonocontro la concessione alla Chiesa cattolica di così amplilarghi poteri, quali sono quelli richiesti nel punto III.
d) Quanto ai maestri di religione nelle scuole medie (indicate(chiamate ufficialmente col nome di "höhere Lehranstalten"),se si tratta di Istituti non governativise si tratta di Istituti non
                            dellogovernativi, la 
                                loro scelta deidei medesimi, – la quale deve cadere fra i sacerdoti muniti della
            missio canonica, appartiene, se si tratti di Istituti
            nongovernativi,
                                dello Stato, ma di altre enti(Comuni, fondazioni, Cong Ordini o Congregazioni religiose,ecc.) o dipersone private,ecc.) – se si tratta di Istituti non
            governativi,spetta a coloro, cui gl'Istituti medesimistessi appartengono (Comuni, fondazioni, Ordini o
            Congregazioni religiose, persone private, ecc.) od ai loro rappresentanti. Lo
        Stato esercita ilun controllo circasulla idoneità del prescelto per l'esercizio del suo ufficio. Il
        Vescovo diocesano viene richiesto, se abbia alcunché da ridireeccezioni da opporre al riguardo.
Se si tratta invece di Istituti dello Stato, la erezionefondazionecreazione di posti di maestri di religione nei medesimi e la
        fissazione dei relativi stipendi sono di competenza del Landtag.La La scelta fra i concorrenti a detti posti – in ogni caso,
            previa intesa col Vescovo diocesano –
                            appo spetta – in ogni caso, previa intesa col Vescovo diocesano
            – al Governo, il quale, sebbene possa in principio
                                massima[diritto]per sé eleggere liberamente fra tutti gli idonei, tuttavia in pratica ha naturalmentedi fattotiene presente
                                naturalmente [ein Wort unlesbar]di regoladi regola ha riguardo nella sua decisione al g diverso
        grado di tale idoneità ed alla ai meriti dei concorrenti. I maestri di
        religione negli Istituti in discorso sono essi pure funzionari
        dello Stato; la loro nomina deve quindi esser [ein Wort unlesbar] essa pure esser
        riservata allo Stato, il che non esclu impedisce naturalmente la menzionata previa intesa col Vescovo,
            rispondente alla natura stessa della cosa. In t Mediante tale prassi gli
        interessi della Chiesa sono rimasti pienamente tutelati né hanno avuto a soffrire alcun
        pregiudizio.
Sefosse venisse concessoaccordato alla Chiesa cattolica il prop richiesto diritto di
        proposta per i maestri di religione negli Istituti 
                                superiori dello Stato, dovrebbe 
                                esso concedersi egualmente alle altre società religiose pubbli riconosciute come
        pubbliche corporazioni. – Ma contro tale
        concessione
e) Non si vuole in alcun modo disconoscere laLa gravità delle considerazioni, che hanno dato motivo al quinto punto. Si può tuttavia notare che ilnel
                                ilil diritto giàsinora vigente in Baviera ammette
                                esistepermette già in simili casi l'intervenzioneto dello Stato in via amministrativa, salvi naturalmente i diritti
        acquisiti nel servizio pubblicodal professore secondo le norme riguardantii regolamenti concernenti i pubblici funzionari. Questa tutela dei
            iura quaesita dovrebbe rimanere anche qualora
                                anzi intatta, anche qualora fosse in qualche modo possibile di includere questoil punto in discorso nella nuova Convenzione.
                            Non può, ciò nondimeno,
                            trala
                            aggiunge non poter om
                            Il Ministro, Il Signor Matt, ciò nondimeno, non può omettere di osservare che il solo
        tentativo di fissare tale materia in una legge concordata solleverebbe certamente nella
        pubblica opinione viva agitazione e provocherebbe nel Landtag vio
                            att violenti attacchi contro il Governo. Egli teme quindi che il pregiudizio, il
        quale ne potrebbe derivareverrebbe alla riuscita delletrattative per ilcConcordatoarie, potrebbe esser più grave del vantaggio per la Chiesa
        che si spera di ottenere per la Chiesa col proposto articolo. Del resto, anche includendo
        nel Concordato
Fin qui il Signor Matt. La sua esposizione contiene non poche affermazioni, le quali abbisognanorichiedono alcuni schiarimenti.
1.) Il Sig. Ministro del Culto affermaasserisce in principio del suo Promemoria che il Concordato del 1817 non contiene alcune disposizioni relativamente ai punti in discorso. È bensì vero che in esso non si parla né delle fFacoltà teologiche nelle Università né dei Licei; ma la spiegazione di tale omissione si trova in ciò che il Governo bavarese, malgrado le rimostranze dell'Episcopato (cfr. Memorandum del 20 Ottobre 1850), non eseguì l'obbligo derivantegli dall'articolo V del Concordato stesso,medesimo, dimett fornire cioè alla Chiesa i fondi
            necessar per erigere nei Seminari stessi le scuole destinate alla formazione dei
        chierici, come conformemente a quando ebbi ad esporre ampiamente nel mio rispettoso
        Rapporto N. 14583 del 30 Ottobre 1919. La S. Sede ha
            quindi, anche in base al Concordato,pieno diritto di avere reclamare soprain un argomento così importante le necessarie garanzie.
2°)CheLa domanda che per la nomina dei professori delle Facoltà teologiche
            si richieda il previo consenso del Vescovo diocesano, non è
                            
3°)2°) È inesatto che i Licei siano semplicemente Istituti dello Stato "per la istruzione generale", giacché, sebbenequantunque anche studenti laici e studentesse laicipossano frequentarne i corsi,ne frequentino il corso filosofico, tuttavia essi sono, senza alcun dubbiomassime per ciò che concerne il corso teologico, destinati principalmente alla formazione scientifica degli ecclesiastici, come risulta dal § 31 deglidei relativi Statuti; ed è appunto perciò che, sebbene essi non si trovino, in quanto Istituti governativi, sotto la dipendenza dei Vescovi, nondimeno questi hanno esercitato finora su di essi una più o meno larga influenza.
4°)3°)Non si comprende come anche ilNon si può negare che le Università bavaresi hanno goduto sinora una assai più larga indipendenza delle prussiane, e ciò spiega il timore del Sig. Ministro, che cioè il solo tentativo di fissare in una legge concordata la disposizioneil puntorelativao all'aallontanamentorimozione dei professori, i quali siano incapaci od inadatti a proseguire il loro insegnamento per ragioni di dottrina o di condotta morale, possa sollevare una [con] violentaeagitazionei, come prevede con certezza il Sig. Matt. Invero. Tuttavia afferma non sarà inutile ricordare come una simile
        disposizione si trova non soltanto
5°)4°) Il Sig. Matt sembra un po' ottimista, allorché asserisce che per il passato tutto è andato finora così bene e senza pregiudizio per la Chiesa cattolica. Pur volendo, infatti, ammettereammettendo, infatti,volentieri che i professori delle Facoltà teologiche nelle Università e
        dei Licei siano
                                sonosiano generalmente degni ecclesiastici degni e di sana
        dottrina, è certo tuttavia innegabile
        che non sono mancate e non mancano dolorose eccezioni, riguardo
            allenelle quali riesce al Vescovoinoltre [ein Wort unlesbar] di rado non di rado riesce al
            Vescovo assai difficile, per non direod impossibile, di allontanare
        dall'insegnamento soggetti inadatti o pericolosi. Senza riandare, invero, ad esempia casi di p un passato pur abbastanza a noi prossimo,
        quale fu il casoquello dello Schnitzer, che tante lotte difficoltà
            provocòcagionòprocurò alla S. Sede ed a questa Nunziatura negli anni
        1908-1918, bastibasterà ricordare checome anche attualmente, per esempio, il Merkle e l'Hehn a Würzburg, l'Holzhey a Frisinga, ecc.,l'Happel a Passau, – professori certo non del tutto
            incensurabili –, per dimostrare la fondatezza delle preoccupazioni della
        S. Sede al riguardo.
6°)5°) La necessità di sufficienti garanzie apparisce anzi tanto piùnecessaria al presente impellente ora, dopo i recenti sconvolgimenti politici.
            SeMentre infatti sotto l'antico regime
        con un Monarca cattolico potevacostituireva in proposito per la Chiesa un motivo di relativa sicurezza, lo stesso non può dirsi
        col presente ordinamento dello Stato, il quale rende sempre possibile il ritorno di Ministri
        del Culto ostili alla Chiesa. Che cosa sarebbe p accaduto, se, ad esempio, sotto il
        Ministro Hoffmann vi fosse stata occasione di procedere alla nomina di un professore di
        teologia nelle Università o nei Licei? Secondo l'attuale prassi non
            scritta, consacrata nella decisione ministeriale del 28 Marzo 1889, si
            suolesirichiedere in tali casi il parere del Vescovo, ma in nessun luogo, per quanto io sappia, è
        detto che il Governo sia obbligato ad attenervisi ed a rinunziare quindi
            alla progettata nomina, se talequel parere è contrario;èsi ha, in altri termini, l'audito Episcopo, non non il
            de consensu Epi-
                            ha un rimedio, quello cioè può rimediare vietando ai chierici di
        frequentarne le lezioni, ma è chiaro come ciò non possa farsi se non in casi estremi e sia
        motivo di disordini e di conflitti. Parmi dunque che due punte
            debbono, come mininum,essere indispensabilmente fissate nel Concordato: a) che
                            nonnon possaessere
                                venirnominato professore nei detti Istituti alcun ecclesiastico, contro
            il quale il Vescovo dia parere contrario per ragioni di dottrina o di
                            morcondotta morale; b) che se anche in seguito un professore
                            della fa
                            di una Facoltà teologica o di un Liceosi mostri
                            inadattoper i motivi suddetti
                            , debba essere dinadatto a continuare l'insegnamento, debba essere rimosso dalla
            Facoltà teologica o dal Liceo. Pur troppo è impossibile impedire, come dimostrò il caso
            Schnitzer, che egli
                            nonsia trasferito ad altra Facoltà.
6.) Siccome, tuttavia, malgrado le suesposte osservazioni, i timori e le difficoltà esposte dal Sig. Matt, personaggio di profondi e notori sentimenti cattolicied ispirato dalle migliori intenzioni, non mancano di serio fondamento, occorrerà, di trovare a mio umile parere, di
        escogitare, d'accordo col Governo, fo come ebbi ebbi già ad osservare
        subordinatamente nel mio ossequioso Rapporto N. 17406 del 19 Luglio scorso,
        formule caute e ponderate, le quali,che, pur salvando la sostanza della cosa, non sollevino troppo vive
            polemiche ed opposiagitazioni, le quali potrebbero,rischierebbero, soprattutto nel Landtag, far
                                farebbero probabilmentedi far naufragare l'intiero Concordato. Così, ad esempio, per ciò
            che riguarda le Facoltà teologiche, sembrami che potrebbe forse proporsi la seguente
            redazione:
                            "La nomina di un Professore e l'ammissione di un privato docente in una Facoltà teologica
            no verrà sarà effettuata dallo Stato, se non dopoché il Vescovo diocesano avrà dato
            l'approvazione canonica.
                            Tale
                            po
                            potrebbe essere
                            ad esempio
                            forse, per ciò che concerne i professori di teologia la seguente redazione: "La nomina di
            un professore (o l'ammissione di un privato docente) non avrà luogo da parte dello
            Stato, se non dopoché il competente Vescovo diocesano avrà impartito al relativo
            candidato l'approvazione canonica. Se ad un
                            pr
                            insegnante
                            professore di teologia è tolta in base ad un processo canonico in via penale od
            amministrativa la facoltà d'insegnare la teologia, egli dovrà essere rimosso dalla
            Facoltà teologica". Nella prima parte di questa redazione è evitata la parola "consenso"
            (Zu
                            la qualechela quale
                                costituisce
                                rappresenta, a mio subordinato avviso, il minimum delle richieste
                della S. Sede ed [sic] può sperarsi ho speranza, anche dopo una lunga discussioneun colloquioavutao stamane col
        Sig. Ministro del Culto, che possa venire accettata senza troppe difficoltà:
"La nomina o l'ammissione dei professori o dei docenti nelle Facoltà teologiche delle Università o nei Licei, come pure dei maestri di religione nelle scuole superiori, avrà luogo da parte dello Stato soltanto se i relativi candidati abbiano ottenuto dal competente Vescovo diocesano la canonica approvazione.
Se ad unoalcuno dei suddetti insegnanti è revocata dal Vescovo diocesano la concessa approvazione per motivi di dottrina o di condotta morale in base ad un procedimento canonico in via penale od amministrativa, il Governo lo esonererà dal suo ufficio.
Il programma degli studi e l'insegnamento nelle Facoltà teologiche delle Università e nei Liceiin oppo in maniera
        opportuna.
Nella Facoltà filosofica di ambedue le Università di Monaco e di Würzburg vi dovranno essere almeno un professore di filosofia ed uno di storia di dottrina cattolica a giudizio dell'Ordinario".
Nel primo capoverso riguardante la nomina dei professoridegli ins è evitata la parola "consenso"
            (Zustimmung) del Vescovo per la nomina dei
        professori delle Facoltà teologiche nelle Università, come
            puree si rinunzia allaalla innovazione implicante laproposta diretta da parte del Vescovo medesimo per i
        professori dei Licei e per i maestri di religione nelle scuole superiori. Si stabilisce
        tuttavia che l'approvazione canonica dell'Ordinario (cfr. can. 1381 § 3:
        "Eisdem (Ordinariis locorum) ius est approbandi religionis magistros") [sic] costituisca una
            condizione indispensabile per le nomine suddette da parte dello Stato; in tal
        guisa il Vescovo può sempre impedirle, negando l'approvazione, il che. Ciò equivale
        in sostanza al diritto di consenso.Università Facoltà.e che conservi i diritti acquisiti (ad esempio riguardo allo
                stipendio) in conformità dei regolamenti concernenti i funzionari dello Stato.
            – Ad evitare poi l'obbiezione che la sorte dei professori èverrebbe lasciata all'arbitrio del Vescovo (il che darebbe luogo a
        vivi attacchi), provvede la clausola: "in base ad un
        procedimento canonico in via penale od amministrativa"; vale a
            dire
                            , secondo i casi, medciò importa che la revoca in discorso debba aver luogo, secondo i
        casi, odmediantein seguito ad un giudizio criminale (a norma dei can. 1933 e
        seg.) ovvero in via semplicemente amministrativa, per la quale non è prescritto un certus
            procedendi modus, sebbene il Vescovo non possa emanare il relativo decreto
        non possa essere emanato se non ex iusta causa, naturali aequitate servata, e
        salvo il diritto di ricorso in devolutivo alla S. Sede (can. 192
        § 3).co riconosce, pur in termini necessariamente ponderati,moderati, al Vescovo il diritto di intervenire al riguardo.
Il capoverso quarto riproduce la seconda parte del punto II della precedente redazione e fissa stabilmente nel Concordato stesso la decisione del Landtag citata dal Sig. Ministro del Culto, in virtù della quale nella Facoltà filosofica delle Università di Monaco e di Würzburg videvono debbono essere almeno un professore di filosofia ed
        uno di storia di dottrina cattolica a giudizio dell'Ordinario. A togliere tuttavia
        l'apparenza che un solo professore di filosofia sia considerato dalla S. Sede come
        sufficiente per la formazione filosofica dei chierici, mi è sembrato
        opportuno di sopprimere le parole, del resto superflue, "Per riguardo agli studenti di
        filosofia, i quali intendono di dedicarsi poi allo studio della
        teologia".ggià chiaramente come gravi siano le difficoltà che presenta la
        conclusione del Concordato bavarese, tanto più che con ogni
            probabilitàtali saranno pur quelle concernenti
                                non [ein Wort unlesbar] esse non faranno difetto neppure per
        gli altri punti,
                                argomentipunti massime perin ciò che si riferisce alla questione della scuola, dsoprattutto dati i principi già
            fissatistabilitial riguardo dalla Costituzione del Reich ed i propositi manifestati
        nella recente Conferenza di
                                tenutasi adi Berlino sulla
                            d
                            nel (11-18 Giugno 1920).
Ad ogni modo, iIn attesa pertanto delle venerate istruzioni, che l'E. V. vorrà degnarsi d'impartirmi per la continuazione delle trattative, m'inchino 
                        
                             
                        Online seit 25.06.2013, letzte Änderung am 10.09.2018. 
                    
    Dokument-Nr. 12374
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
München, 11. September 1920
                        Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelliBetreff
Trattative per il Concordato bavarese
                        Con essa il Sig. Matt mi comunicasignifica le sue vedute "personali e non impegnative" circa i noti punti da me comunicati già al Governo bavarese in data delfin dal 4 Febbraio del corrente anno (Cfr. RapportioNr. 15640 del 22 Gennaio 1920 e Nr. 15788 del 5 Febbraio 1920). Il Sig. Ministro soggiunge di non aver ancora portato la cosa alla discussione del Consiglio dei Ministri,
153v
urtare sin dal
        principio in insormontabili opposizioni. Ricorda egli poi che,come, facendo la Baviera parte del Reich germanico, e trovandosi in quantosi trovacome tale 154r
[ein Wort unlesbar] questi punti ad essa sgraditi; in tal modo potrebbero andarandrebberoperdutie non solo quei puntile disposizioni del Concordato, allei quali avrebbe potuto rinunziarsi senza Il primo dei suddetti punti, come V. E. ricorderà senza dubbio, era così concepito: "Alla Chiesa spetta il diritto di piena e libera provvista di tutti gli uffici ecclesiastici senza cooperazione dello Stato o dei Comuni. Il patronato privato rimane nei limiti delle prescrizioni del diritto canonico".
Il Sig. Matt osserva che la prima parte di questo punto non riproduce in modo strettamente letterale
154v
del
        Reich; tuttavia non avrebbe contro di essa da sollevare obbiezioni. Ciò nondimeno lo
                                A questo riguardo sembrami subordinatamente che potrebbeforsefarsinon sarebbe forse da escludersi qualche concessione simile a quella contenuta, ad esempio, nell'articolo quarto del Concordato colla Serbia del 24 Giugno 1914, a condizione però (come si è già sopra accennato) che il Governo consenta da sua parte
Quanto alla seconda parte il Signor Ministro del Culto osserva che il nuovo Codice
155r
di diritto canonicoCodex iuris canonici, cui si allude colla frase "nei limiti delle
            prescrizioni del diritto canonico",(can. 1448, 1453 § 1 e 1456) esclude i non cattolici
        dall'uso del giuspatronato privato (can. 1448, 1453 paragrafo 1 e
            1456), contrariamente al dirittomentre finora vigente in Germania ed
        in Baviera, ilsono
                                156r
Il Sig. Ministro passa poi ad esaminare insieme, perché fra
        di loro connessi, i punti 2II, 3III, 4IV (parte seconda) e 5V. Essi sono del seguente tenore: "II.
III. I professori dei Licei sono nominati dal Governo su proposta del Vescovo diocesano. Nel loro ordinamento interno i Licei medesimi dipendono dal Vescovo.
IV. … I maestri di religione (nelle scuole medie) sono nominati su proposta del Vescovo dal Governo, il quale provvede i mezzi finanziari necessari.
V. I professori delle Facoltà teologiche o dei Licei ed i maestri di religione, i quali dal Vescovo diocesano fossero giudicati incapaci od inadatti a proseguire il loro insegnamento per ragioni di dottrina o di condotta morale, saranno rimossi dal loro ufficio".
156v
Il promemoria comincia col notare
        che il Concordato del 1817 non contieneconteneva disposizioni relativamente
                asulle materie contemplate nei punti surriferiti.
        Tuttavia lo Stato sinora fuè stato solito per libera sua
            iniziativa
                                157r
pregiudizi alla Chiesa cattolica pregiudizi, i quali costituiscano un sufficiente motivo per abbandonarla ed
        aderire alle nuove richieste. Queste piuttosto,anzi, qualora venissero conosciute, solleverebbero senza dubbio nei
        circoli universitari ed in larghi circolie politici la più aspra opposizione. Gli avversari politici
        non mancherebbero particolarmente di far risaltare la
        incompatibilità della concessione alle In particolare il Sig. Ministro osserva:
157v
del candidato. L'osservanza di
        questa prescrizionedisposizione ha d'allora in poi fatto sì
            cheavuto per effetto che d'allora in poi
        venissero regolarmente chiamati alle cattedre di teologia nelle Università b) Per ciò che riguarda le cattedre di filosofia e di storia da affidarsi a professori di <
c) Circa la nomina dei professori dei Licei vale la già citata decisione ministeriale
158r
 del 28 Marzo
        1889. Ad eccezione del Liceo vescovile di Eichstätt, tutti gli altri Licei in Baviera sono iIstituti non diocesani, ma dello StatoLa frase della parte seconda del punto III "innerer Betrieb" (ordinamento interno) avrebbe bisogno di una retta interpretazione. La espressione del Concordato del 1817 art. V "horum seminariorum ordinatio", che fu tradotta "innere Einrichtung" ha portato in passato a discrepanze di opinioni circa i limiti delle facoltà dello Stato.
Sebbene, però, i Licei siano amministrati come Istituti dello Stato, tuttavia le Autorità ecclesiastiche erano e sono pienamente autorizzate a far valere le loro eccezioniosservazioni presso il Governo, il quale ha tenuto sempre nel
158v
 debito conto i loro desideri.Se i Licei debbono mantenere il loro carattere di Istituti dello Stato, sussistono gravi difficoltà si oppongonocontro la concessione alla Chiesa cattolica di così amplilarghi poteri, quali sono quelli richiesti nel punto III.
d) Quanto ai maestri di religione nelle scuole medie (indicate(chiamate ufficialmente col nome di "höhere Lehranstalten"),
Se si tratta invece di Istituti dello Stato, la erezione
159r
                            Se
159v
esistono difficoltà di massima a causa del
        carattere governativo degli Istituti in questione.e) Non si vuole in alcun modo disconoscere laLa gravità delle considerazioni, che hanno dato motivo al quinto punto. Si può tuttavia notare che il
160r
una talesimile disposizione, difficilmente ne deriverebbe un reale
        miglioramento in confronto allo stato attuale.Fin qui il Signor Matt. La sua esposizione contiene non poche affermazioni, le quali abbisognanorichiedono alcuni schiarimenti.
1.) Il Sig. Ministro del Culto affermaasserisce in principio del suo Promemoria che il Concordato del 1817 non contiene alcune disposizioni relativamente ai punti in discorso. È bensì vero che in esso non si parla né delle fFacoltà teologiche nelle Università né dei Licei; ma la spiegazione di tale omissione si trova in ciò che il Governo bavarese, malgrado le rimostranze dell'Episcopato (cfr. Memorandum del 20 Ottobre 1850), non eseguì l'obbligo derivantegli dall'articolo V del Concordato stesso,medesimo, di
2°)
160v
nuova, essendo essa stata già presentata dall'Episcopato bavarese
            nel succitato Memorandum.3°)2°) È inesatto che i Licei siano semplicemente Istituti dello Stato "per la istruzione generale", giacché, sebbenequantunque anche studenti laici e studentesse laicipossano frequentarne i corsi,ne frequentino il corso filosofico, tuttavia essi sono, senza alcun dubbiomassime per ciò che concerne il corso teologico, destinati principalmente alla formazione scientifica degli ecclesiastici, come risulta dal § 31 deglidei relativi Statuti; ed è appunto perciò che, sebbene essi non si trovino, in quanto Istituti governativi, sotto la dipendenza dei Vescovi, nondimeno questi hanno esercitato finora su di essi una più o meno larga influenza.
4°)3°)Non si comprende come anche ilNon si può negare che le Università bavaresi hanno goduto sinora una assai più larga indipendenza delle prussiane, e ciò spiega il timore del Sig. Ministro, che cioè il solo tentativo di fissare in una legge concordata la disposizioneil puntorelativao all'aallontanamentorimozione dei professori, i quali siano incapaci od inadatti a proseguire il loro insegnamento per ragioni di dottrina o di condotta morale, possa sollevare una [
161r
negli Statuti delle
        Università di Bonn e di Münster, ma altresì nella Convenzione per la Facoltà teologica di
        Strasburgo del 5 Dicembre 1902.5°)4°) Il Sig. Matt sembra un po' ottimista, allorché asserisce che per il passato tutto è andato finora così bene e senza pregiudizio per la Chiesa cattolica. Pur volendo, infatti, ammettereammettendo, infatti,
161v
continuano adinsegnanore
                                6°)5°) La necessità di sufficienti garanzie apparisce anzi tanto più
162r
scopi. In tal guisa il Ministrol'Hoffmann avrebbe potuto nominare come professore, ad es., di
        teologia dommatica, malgrado l'avviso contrario dell'Ordinario, un sacerdote modernista od apostata. È vero che in simili contingenze il Vescovo può vietare
                                6.) Siccome, tuttavia, malgrado le suesposte osservazioni, i timori e le difficoltà esposte dal Sig. Matt, personaggio di profondi e notori sentimenti cattolici
163r
A tal fine ho preparato la seguente nuova redazione, "La nomina o l'ammissione dei professori o dei docenti nelle Facoltà teologiche delle Università o nei Licei, come pure dei maestri di religione nelle scuole superiori, avrà luogo da parte dello Stato soltanto se i relativi candidati abbiano ottenuto dal competente Vescovo diocesano la canonica approvazione.
Se ad unoalcuno dei suddetti insegnanti è revocata dal Vescovo diocesano la concessa approvazione per motivi di dottrina o di condotta morale in base ad un procedimento canonico in via penale od amministrativa, il Governo lo esonererà dal suo ufficio.
Il programma degli studi e l'insegnamento nelle Facoltà teologiche delle Università e nei Licei
163v
 debbono essere ordinati in
        modo corrispondente alle prescrizioni del diritto canonico ed ai bisogni dei candidati allo
        stato ecclesiastico. Il Vescovo ha diritto di assicurarsene Nella Facoltà filosofica di ambedue le Università di Monaco e di Würzburg vi dovranno essere almeno un professore di filosofia ed uno di storia di dottrina cattolica a giudizio dell'Ordinario".
Nel primo capoverso riguardante la nomina dei professori
164r
Il secondo capoverso
            relativo all'allontanamentoconcernente la rimozione dei professori è correlativo al
        precedente. Come la concessione dell'approvazione canonica è condizione per la nomina, così
        la revoca della medesima deve avere per conseguenza l'allontanamento dell'insegnante. Pur
        troppo, come dimostrò il caso Schnitzer e trovasi pure accennato nel
            Promemoria del Sig. Matt, è impossibile d'impedire che eglil'insegnante medesimo possa essere trasferito ad altra
            165r
Il capoverso terzo tende ad assicurare che il
        programma degli studi e l'insegnamento nelle Facoltà teologiche delle Università e nei Licei
        sia ordinato in modo corrispondente alle prescrizioni canoniche ed ai bisogni dei candidati
        al sacerdozio, e Il capoverso quarto riproduce la seconda parte del punto II della precedente redazione e fissa stabilmente nel Concordato stesso la decisione del Landtag citata dal Sig. Ministro del Culto, in virtù della quale nella Facoltà filosofica delle Università di Monaco e di Würzburg vi
165r
Da quantoquanto sono venuto rispettosamente esponendo,circa i suindicati punti apparisce Ad ogni modo, iIn attesa pertanto delle venerate istruzioni, che l'E. V. vorrà degnarsi d'impartirmi per la continuazione delle trattative, m'inchino
