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                            Dokument-Nr. 13267
                         
                        
                        
                             
                        
                             
                        Eminenza Reverendissima,
Non appena mi pervenne il venerato Dispaccio dell'Eminenza Vostra Reverendissima N. 531 – 1922 in data del 17 Gennaio scorso, relativo all'esposto del Revmo Mons. Paolo Rémond, Vescovo tit. di Clisma e Cappellano Ispettore dell'esercito francese sul Reno, mi diedi premura di interpellare al riguardo gli Ordinari delle diocesi, nei cui territori trovansi truppe francesi, cioè l'Emo Sig. Cardinale Schulte, Arcivescovo di Colonia, ed i Revmi Vescovi di Limburgo, Spira, Magonza e Treviri. L'Eminenza Vostra troverà qui compiegate le risposte pervenutemi dai suddetti Prelati.
Siccome poi Ella mi ordinava al tempo stesso di aggiungere il mio umile parere al riguardo, mi permetto di osservare rispettosamente e subordinatamente quanto segue:
Com'è ben noto, "communicatio in divinis cum haereticis et schismaticis ut illicita regulariter habenda est
In particolare, per ciò che riguarda l'ammettere gli acattolici a cantare nelle chiese, sono da ricordarsi duetre decisioni già emanate da cotesta Suprema S. Congregazione. Nella prima (7 Julii 1864 – Archiep. Smyrn.) al quesito: "Si possono gli eretici far cantare nelle nostre chiese ed assistere all'altare per servire la Messa?" la prelodata S. Congregazione rispose: "Ad utramque partem: Negative". – Nella seconda (1 Maii 1889) il Vicario Apostolico N. "implorava in via d'eccezione la facoltà di permettere ad alcuni scismatici ed eretici, eventualmente anche israeliti, specialmente fanciulli e fanciulle, che frequentavano le scuole congregazioniste, di poter cantare nelle nostre chiese ed oratori, essendo scarso il numero di cantori e cantatrici cattoliche",de attentis peculiaribus circumstantiis in casu
            concurrentibus, decise: "Prout exponitur a Vicario Apostolico Sophiae et Philippopolis,
            tolerari posse".(24 Januarii 1906).
Per venire ora più specialmente ai dubbi sottomessi dal più volte menzionatoRevmo Mons. Rémond, occorre soprattutto tener presenti leaver riguardo alle condizioni della Germania,.ove i cattolici si trovano misti coi protestanti. Sotto questo rispetto non potrei in massima che associarmi alle osservazioni dei Revmi Vescovi di Treviri, di Magonza e di Limburgo, i quali stimano
Senonché alla stessa conclusione conduce pure, se non m'inganno, l'esame dei singoli punti della domanda.ParmiSembra tTuttavia che i singoli punti della domandamedesima stessarichieggono, se non m'inganno,una qualche distinzione. Nei due primi quesiti, invero, si
        tratterebbe di chiamare a cantare nelle chiese cattoliche non scismatici uti singuli, ma delle corporazioni o società corali; il che offrirebbe occasione
        di maggiore pubblicità e scandalo. Che se anche l'esecuzione dei loro canti avesse luogo al
        di fuori e senza connessione con alcuna funzione sacra, vale a dire come semplici concerti
        artistici, non si avrebbe bensì comunicazione in sacris, ma, a
            quanto sembra risultare dalle accluse risposte dei Revmi Ordinari,
        provocherebbe [acuta]
        ammirazione che per società corali 
Nel sottoporre quanto sopra intieramente al superiore giudizio dell'Eminenza Vostra, m'inchinoDopo di ciò, chinato umilmente al bacio della s. Porpora,e con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico 
                        48r, links oberhalb der Betreffzeile hds. in blauer
            Farbe notiert von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellen:
            "C". 
                        
                             
                        Online seit 24.10.2013. 
                    
    Dokument-Nr. 13267
Pacelli, Eugenio an Merry del Val, Raffaele
München, 11. Februar 1923
                        Schreiber (Textgenese)
StenotypistPacelliPacelliBetreff
Sull' esposto del  Rev mo  Mons.
             Rémond, Cappellano Ispettore dell'esercito francese sul Reno
                            
                        Non appena mi pervenne il venerato Dispaccio dell'Eminenza Vostra Reverendissima N. 531 – 1922 in data del 17 Gennaio scorso, relativo all'esposto del Revmo Mons. Paolo Rémond, Vescovo tit. di Clisma e Cappellano Ispettore dell'esercito francese sul Reno, mi diedi premura di interpellare al riguardo gli Ordinari delle diocesi, nei cui territori trovansi truppe francesi, cioè l'Emo Sig. Cardinale Schulte, Arcivescovo di Colonia, ed i Revmi Vescovi di Limburgo, Spira, Magonza e Treviri. L'Eminenza Vostra troverà qui compiegate le risposte pervenutemi dai suddetti Prelati.
Siccome poi Ella mi ordinava al tempo stesso di aggiungere il mio umile parere al riguardo, mi permetto di osservare rispettosamente e subordinatamente quanto segue:
Com'è ben noto, "communicatio in divinis cum haereticis et schismaticis ut illicita regulariter habenda est
48v
in praxi, vel ob periculum
        perversionis in fide catholica, vel ob periculum participationis in ritu haeretico et
        scismatico, vel denique ob periculum et occasionem scandali" (Instr . S. C. de
             Prop .  Fide 1729 pro Missionariis Orientis). "Illicitum est ergo
        in sacris functionibus haereticos in chorum invitare, alternis psallere, dare eis pacem,
        sacros cineres, candelas et palmas benedictas, aliaque id genus externi cultus, quae
        interioris vinculi ac consensionis indicia iure meritoque existimatur" (Instr.
            S. C.  S. Officii 8 Junii 1859). Ciò non
        esclude tuttavia che detta comunicazione possa in alcuni casi essere tollerata, giacché,
        secondo la dottrina di Benedetto XIV, "communicatio in divinis cum haereticis non potest nec
        debet tam facile ac tam generaliter pronunciari in omni penitus circumstantia de iure
        vetitam" (S. C. S. Officii 24 Februarii 1752). A tale
        riguardo occorre principalmente distinguere la comunicazione nei riti propri della setta
        eretica o scismatica dalla comunicazione cogli eretici nei riti cattolici. Quanto alla
        prima, "difficillime casus inveniuntur, in quibus ea communicatio liceat" (cfr.
            Instructio sopra citata della S. C. de Prop. Fide); la seconda invece non
        sempre è illecita. E così nulla osta, 49r
ad esempio, a che gli
        gli [sic] eretici e gli scismatici assistano alle sacre funzioni, "non se immiscentes
        precibus ac ritibus catholicis" (cfr. la succitata Instr. S. C.
            Officii – 8 Junii 1859). Che anzi, secondo il can. 1149, "benedictiones
        dari quoque possunt, nisi obstet Ecclesiae prohibitio, etiam a catholicis ad obtinendum
        fidei lumen vel, una cum illo, corporis sanitatem". Ciò nondimeno, secondo i decreti della
        S. Sede (i quali però al presente sembrano avere nella prassi una più mite
        interpretazione), non sarebbe lecito di invitare gli acattolici alle sacre funzioni.
        Così, infatti, si legge nella Instr . S. C . de
             Prop . Fide (29 Jan. 1763 ad Praef. Miss. Tripolit.): "Sebbene
        possa tollerarsi che i protestanti intervengano di spontanea loro volontà alle sacre
        funzioni, che fanno i cattolici nella propria chiesa, …non devono però i medesimi cattolici
        invitare gli eretici ad intervenirvi, cooperando coll'invito alla comunicazione in
            divinis, a cui si oppongono lo spirito e le leggi della Chiesa in tutte le occasioni
        pubblicate e fatte note al gregge cattolico ed a quelli cui ne è commessa la cura". E
        parimenti cotesta Suprema (22 Septembris 1763):
        49v
"Accessum graecorum non unitorum ad ecclesias catholicorum
        posse permitti, dummodo iis non administrentur Sacramenta, neque quoque modo communicent in
        divinis, nec ad hujusmodi adventum fuerint invitati". – D'altra parte, lo scandalo ed il
        pericolo di perversione dovranno giudicarsi secondo le varie circostanze, specialmente di
        luogo, e quanto maggiori l'uno e l'altro appariranno, tanto minore potrà essere la
        tolleranza.In particolare, per ciò che riguarda l'ammettere gli acattolici a cantare nelle chiese, sono da ricordarsi duetre decisioni già emanate da cotesta Suprema S. Congregazione. Nella prima (7 Julii 1864 – Archiep. Smyrn.) al quesito: "Si possono gli eretici far cantare nelle nostre chiese ed assistere all'altare per servire la Messa?" la prelodata S. Congregazione rispose: "Ad utramque partem: Negative". – Nella seconda (1 Maii 1889) il Vicario Apostolico N. "implorava in via d'eccezione la facoltà di permettere ad alcuni scismatici ed eretici, eventualmente anche israeliti, specialmente fanciulli e fanciulle, che frequentavano le scuole congregazioniste, di poter cantare nelle nostre chiese ed oratori, essendo scarso il numero di cantori e cantatrici cattoliche",
50r
ed aggiungeva che "ciò riusciva a maggior decoro delle
        funzioni, massime nel mese di maggio, e nelle grandi solennità" e che "con tal mezzo si
        allettano gli eterodossi a frequentare le nostre funzioni che loro piacciono assai;
        frequenti volte è questo il principio del loro riavvicinamento, e poi della loro
        conversione." Come si vede, siffatto scopo era quello stesso, cui tende
            ora con lodevole zelo il Revmo Mons. Rémond a riguardo dei Russi scismatici, profughi in
            Germania. Sebbene, però, nel caso proposto dal Vicario
            Apostolico N. si trattasse di "un costume assai diffuso in Oriente, specialmente
        nelle scuole delle Congregazioni religiose", e tale che "volerlo togliere affatto non
        sarebbe stato scevro d'inconvenienti", pure cotesta Suprema rispose: "Instet Vicarius Ap. ut
        quo citius et efficacius amoveantur abusus de quibus agitur; et interim curet ut pueri
        catholici doceantur accurate cantus liturgicos". – Tuttavia in
                una terzaorispostacaso più recente, proposto(24 Januarii 1906) dal Revmo Vicario
            Apostolico di Sofia e Filippopoli, il quale aveva chiesto se potesse, [nelle] in determinate circostanze, tollerarsi l'uso ivi invalso "ut in functionibus ecclesiasticis ac
            praesertim in expositione ac benedictione cum Sanctissimo, uti etiam ante et post illam,
            puellae schismaticae una cum catholicis in ecclesia parochiali canant" la medesima
            Suprema S. Congregazione, Per venire ora più specialmente ai dubbi sottomessi dal più volte menzionatoRevmo Mons. Rémond, occorre soprattutto tener presenti leaver riguardo alle condizioni della Germania,.ove i cattolici si trovano misti coi protestanti. Sotto questo rispetto non potrei in massima che associarmi alle osservazioni dei Revmi Vescovi di Treviri, di Magonza e di Limburgo, i quali stimano
50v
che, se quei dubbi avessero una soluzione affermativa, ne
        verrebbe scandalo ai fedeli e si fomenterebbe l'indifferentismo religioso e
        l'interconfessionalismo. Nel caso attuale si verificherebbero per conseguenza un danno alla religione [cattolica] stessa
        il "periculum perversionis in fide catholica" ed il "periculum et occasio scandali", di cui
        è parola nella summenzionata Istruzione della S. Congregazione de Propaganda Fide. Già pPer questa considerazione, e tenendo altresì presente che nell'esposto del più volte [menzionato] nominato Mons. Rémond [si tratta] è questione non di semplice tolleranza o dissimulazione, ma di positivo
                invito, parrebbedi ordine generale parrebbe quindi più opportuno di non
            accogliere, almeno in linea generale, favorevolmente
        la domanda, pur ispirata alle migliori intenzioni, del sullodato
            PrelatoRevmo Mons. Rémondsullodato Prelato.e di consigliarlo a valersipiuttostodi altri mezzi per attirare gli scismatici alla Chiesa cattolica e
            sovvenire alle loro ristrettezze economiche.Senonché alla stessa conclusione conduce pure, se non m'inganno, l'esame dei singoli punti della domanda.
51r
scismatiche si scelgano a
        tale scopo precisamente i templi cattolici, e non delle sale profane, massime ove esiste una
        chiesa russa, come in Wiesbaden. – Nel terzo punto invece
        si fa parola soltanto di scismatici pauci e uti singuli, che dovrebbero essere associati ai cantori cattolici nelle funzioni
        liturgiche; ora
        perin ciò sembra vietato dalle duela terza delle surriferite risposte di cotesta
            Suprema.lascia tuttavia adito ad una qualche tolleranza.e ad una più benigna soluzione.
        Debbo tuttaviaanzi aggiungere che, a quanto mi è stato riferito
        specialmente dal Rev. P. Sierp S.J., in Germania, in Danimarca, in Svezia, ecc., soprattutto
        nei luoghi ove sono scarsi i cattolici, si verificano casi di protestanti, i quali sono
        ammessi senza scandalo (come si afferma) a suonare l'organo od a cantare nelle chiese
        cattoliche, naturalmente non nel coro o presbiterio, ma nella cantoria. L'Eminenza Vostra
        giudicherà quindi se e dentro quali limiti sia forse possibile a questo riguardo una più
        benigna soluzione. Finalmente, quanto alla questione diella
            competenza (toccata in qualcuna delle unite lettere degli
                Ordinari), credo mio dovere di qui rilevare che la
            S. Sede esamina ora la proposta di "nominare un Vescovo che si assuma la cura
            spirituale dei profughi Russi ospitati in Germania, come si è fatto in Francia colla
            nomina di Mons. Chaptal, Ausiliare di Parigi" (Dispaccio dell'Emo Sig. Cardinale
            Segretario di Stato N. 13459 in data del 3 corr.).In tutti i punti, infine, è questione non di semplice tolleranza o
            dissimulazione, ma di positivo invito.Nel sottoporre quanto sopra intieramente al superiore giudizio dell'Eminenza Vostra, m'inchinoDopo di ciò, chinato umilmente al bacio della s. Porpora,e con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
