TEI-P5
                        
                            Dokument-Nr. 19178
                         
                        
                        
                             
                        
                             
                        Essendosi il Governo del Württemberg, come è ben noto
        all'E. V. R., pur dopo lunghe esitazioni e riluttanze, dichiarato disposto ad
        entrare anch'esso colla S. Sede in trattative per una nuova Convenzione diretta ad
        adattare alle mutate condizioni dei tempi le antiche Bolle concordate di circoscrizione,
        l'umile sottoscritto ha creduto necessario d'iniziare indagini per raccogliere e coordinare
        il materiale storico e giuridico indispensabile ai negoziati medesimi, affine di essere in
        grado di difendere gl'interessi della Chiesa contro le obbiezioni, spesso così pedanti e
        sofistiche, dei rappresentantiCommissari governativi. A tale riguardo lo scrivente ha cercato,in modo speciale, data l'importanza dell'argomento, di studiare le
        origini e lo stato della Facoltà teologica e del Convitto di Tübingen; nel che, oltre le
        varie opere che si citeranno nel corso di questo rispettoso Rapporto, gli
        sonooa 
                                recente
                            scritto monografia Die Errichtung der katholischen theologischen Fakultät in
            Tübingen im Jahre 1817, apparsa nei Beiträge zur Geschichte der Universität
            besonders der kath.-theologischen Fakultät in Tübingen, herausgegeben zum 450jährigen
            Jubiläum der Universität, Verlag der Buchdruckerei von H. Laupp jr in
        Tübingen 1927, pagg. 77-158.
Del risultato delle ricerche, che ho potuto compiere sino ad oggi, mi è sembrato conveniente di daredare fin da ora relazioneragguaglio a V. E.all'E. V.per di Lei opportuna conoscenza epercono opportuna di Lei conoscenza e per quelle eventuali
        istruzioni, che alla medesima E. V. piacesse d'impartirmi al
            riguardo.in proposito. Mi sia tuttavia lecitopermesso di [ri] notare come questa modesta esposizione è
            necessariamenteinevitabilmente
                                probabilmente necessariamente  incompleta, facendomi difetto i documenti,
        che si conservano negli Archivi della S. Sede.Singolarmente anomala sembra essere la situazione della Facoltà teologica di Tübingen nel
            Württemberg.
                            Sullae originei
                            della medesima,
                            sinorano
                            a poco tempo fa
                            non abbastanza
                            notae, ha dato assai importanti
                            informazioni,
                            notizie,
                            tratte
                            in base ai
                            tratte da
                            documenti inediti
                            tratti
                            esistenti
                            danegli Archivi dello Stato, specialmente del Ministero dei Culti, lo Zeller nel suo
            recente lavoro Die Errichtung der katholisch-theologischen Fakultät in Tübingen im
                Jahre 1817, apparso nei Beiträge zur Geschichte der Universität besonders der
                kath.-theologischen Fakultät in Tübingen, herausgegeben zum 450jährigen Jubiläum der
                Universität, Tübingen 1927, pagg. 77-158.
                            Da esso mi sia
Il progetto della erezione di un Istituto per lo studio della teologia cattolica nel Württemberg risale all'epoca, in cui il Duca, poi Principe elettore e Re,FerdinandoFedericodel Württemberg prese possesso dei considerevoli territori assegnatigli a titolo d'indennizzo dal Reichsdeputationshauptschluss del 23 Novembre 1802 e 25 Febbraio 1803.progetto argomento fu specialmenteparticolarmentediscussoa durante le trattative per il Concordato, nell'Ottobre 1807, svoltesi in
        Stuttgart dal 25 Settembre alla fine di Ottobrenel 1807 fra il Nunzio Apostolico, Mons. Annibale della Genga,
        Arcivescovo di Tiro (poi Papa Leone XII), e due Plenipotenziari del Re, il Barone von Mandelsloh, Ministro dei Culti, ed il Barone von
            Linden, in base ad un progetto formulato dal sullodato
        Nunzio (cfr. Otto Mejer, Die Concordatsverhandlungen Württembergs im Jahre
            1807, Stuttgart 1859, pagg. 274-40).;Longner, Beiträge zur Geschichte der oberrheinischen Kirchenprovinz,
            Tübingen 1863, pagg. 328-341). Erano previste due diocesi nel Württemberg con
        sede in Ellwangen e Rottweil (art. 2), due Seminari clericali con un corso di un anno
        (art. 3 e 15), ed inoltre la erezione di una Facoltà teologica cattolica con cinque
        cattedre in una città cattolica del Paese (art. 4). L'idea, presa da sul
        principio in considerazione, di scegliere a tale riguardo Tübingen, ove esisteva una
        Università sino ad allora esclusivamente protestante, fu scartata dal Re, come riferisce il
            Mejer(l. c.). (op. cit., pag. 43). I professori, quanto alla
        dottrina ed alla condotta morale, dovevano dipendereRe Vescovo e venivanoed essere nominati dal Re, previo esame del
            Vescovodell'Ordinario. Queste disposizioni si ritrovano nel secondo
        progetto di Convenzione del 31  Ottobre 1807, il cui articolo 4 era del seguente
        tenore (cfr. Mejer, op. cit., pag. 63 e seg.): "Non solum scholas
        latinas, Collegia, Lycea in catholicis urbibus conservabimus, sed etiam ut ii, qui statum
        ecclesiasticum amplecti, seque ecclesiae ministerio devovere volunt, scientiam et doctrinam
        tam pro ingressu in Seminaria, quam ad olim digne officium suum implendum, necessariam et
        requisitam acquirere possint, in quadam catholica Regni nostri urbe quinque cathedras
        academicas pro quinque professoribus catholicis fundabimus, illorumque cuilibet, praeter
        habitationem, salarium annuum constituemus. Harum cathedrarum duae Theologiae dogmaticae et
        morali, uti et pastorali, cathe catecheticae et homileticae destinantur; binarum
        aliarum objectum erunt linguae orientales, Sacrarum Scripturarum exegesis scientiaeque
        biblici studii subsidiariae. Quinta tan-
Dopoché i ripetuti tentativi del Re di addivenire ad un accordo colla S. Sede (missione del Consigliere ecclesiastico, Rev.Sac. von Keller, in Roma negli anni 1808-1809, e nuova missione del medesimo in Parigi ed in Savona nell'estate delnel 1811) rimasero senza successo a causa delle sfavorevoli condizioni dei tempi e della prigionia del S. Padre, Federico con Decreto del 28 Settembre 1812 procedette di propria autorità alla istituzione di un'Amministrazione ecclesiastica provvisoria (Vicariato generale di Ellwangen per i territoriteologia
        teologi cattolici una Università württemberghese cattolica (katholische
            Landesuniversität) ... con tutti i diritti e le facoltà di una Università, e quindi
        anche col diritto di conferire i gradi accademici in teologia". Il Regio Atto di fondazione
        della Università di teologia cattolica di Ellwangen in data del 6 Ottobre 1812 trovasi
        stampato nel Bullettino Ufficiale (Staats- und Regierungsblatt) del 1812 N. 43
        pag. 497. La erezione canonica di questo Istituto d'insegnamento teologico non ebbe
        luogo, né sarebbe forse stato inallora possibile, trovandosiessendo allora il S. Padre prigioniero. Sen Senonché, in
        occasione della seconda missione a Roma del sunnominato Consigliere ecclesiastico von Keller, nel 1815-1816, allo scopo di regolarizzare il Vicariato
        generale di Ellwangen (cfr. Longner, op. cit.,
            pag. 379 e segg.), 621 e segg. 621 e segg.), tale argomentomateria non fu, nemmeno oggetto
                            dai doc dai
        documenti sinora pubblicati, od almeno che sono pervenuti alla conoscenza dell'umile sottoscritto, – nemmeno oggetto di
        trattative. In seguito a ciò, quell'Istituto d'insegnamento teologico, detto anche
            Friedrichs-Universität, ebbe il diritto di conferire i gradi accademici
        esclusivamente dal Re suo fondatore. Nel Ministero dei Culti si trova la minuta di un
        decreto, in data del 15 Agosto 1816, su quanto bisognava osservare per il conferimento
            deidei gradi accademicimedesimi nella Università cattolica di Ellwangen. Secondo il
        § 3 si doveva ottenere nei singoli casi il permesso della "Curatela", ossia dell'Ufficio d'ispezioneAutorità ispettrice dello Stato, ma non si fa cenno di una licenza
        dell'Autorità ecclesiastica. Nella solenne collazione della Laurea dottorale il Segretario
        anzitutto doveva leggere quel passo del documento di erezione "in cui si contiene la
        concessione del Re di conferire i gradi accademici" (§ 16). A quanto sembra, quattro
        sole volte venne conferita la Laurea diin teologia dellanella detta Università di, e tre volte "ad honorem","honoris causa",fra le qualitra gli altri,il più volte menzionato
                                al al su sunnominato Inviato del Re,,von Keller, nominato nel 1816(e consacrato il 4 Agosto dallo stesso Santo Padre
            Pio VII) Vescovo titolare di Evara e Pro-Vicario, il quale,(in un Rapporto (N. 27)N. 27, conservato nell'Archivio di
            Statonel(Staatsarchiv Ministerialakten II. Verz. 63 F. 171), riferisce comeessere stato
                                che venne il relativo diploma fu accettato l'11 Giugno di quello
        stesso anno dal Cardinale Segretario di StatoSegretario di Stato Emo Consalvi senza obbiezioni. L'Istituto di
        Ellwangen comprendeva cinque cattedre colle medesime materie, come nel 1807 erano state
        concordate nel surriferito progetto col Nunzio Apostolico.
Dopo la morte del Re Federico I (30e l'avvento al trono del Re Guglielmo (30 Ottobre 1816) sorse tosto l'idea di trasferire detto Istituto da Ellwangen a Tübingen e di unirlo come Facoltà teologica cattolica a quella Università, come risulta dalla domanda del Ministro dei Culti, Barone Carlo Augusto von Wangenheim, alla Curatela della Università di Ellwangen del 20 Novembre 1816 e dalla risposta di questa del 16 Gennaio 1817. Il Governo promosse "con ogni energia tale disegno, che fu mandato ad effetto nell'autunno del 1817 contemporaneamente al trasferimento del Vicariato, essendo nel frattempo
            morto il Vescovo di Costanza Mons. D. Il Vicario generale di Costanza, Barone von
        Wessenberg, interrogato sull'anzidetto progettato trasferimento dell'Istituto teologico a
        Tübingen, vi aveva dato il suo consensoassenso con foglio dell'8 Febbraio 1817 (riferito nella mozione
        del Ministro dei Culti del 21 Marzo seguente). Il Pro-Vicario
            von Keller, cui era nota la fermadecisione
                                risoluzionedel Governo al riguardo, consentì a cooperare a tal fine.
        Invece al Vicario generale,di Ellwangen, Principe von Hohenlohe, Vescovo di
            Tempe, (il quale dimorava da qualche tempo in Augsburg) tale i l'anzidetta
            decisione non fugli anzidetti trasferimenti non furononotificatia
                            se dal Governo e dal Pro-Vicario von Keller se non al
        principio di Agosto.come irrevocabilmente decisi. L'HohenloheEgli rispose al sunnominato Pro-Vicario in
        data del 15 Agosto,s. m., esprimendo la sua sorpresa nell'apprendere il i
        trasferimenti del Vicariato generale a Rottenburg e dell'Università a Tübingen come
        irrevocabilmente decisi da S. M. il Re senza previa intelligenza concoll'Autorità ecclesiastica; solamente l'esposizione
        fatta dal Ministero e dal Pro-Vicario circa i vantaggi del dei medesimoi e
                dellea
                                relative annesseistituzionei, massime della erezione del Convitto teologico in Tübingen, lo induceva a dichiarare
        che non vi si opponeva.ai detti trasferimenti. Rilevava infine che
                            suipertuttavia che circa
                            avre avrebbe dovuto aver luogo
        una intesa con Sua Santità e concludeva: "Rimetto questo punto importante al giudizio di
        V. S. Revma, alla quale pure, nel caso che tale intelligenza debba realmente
        effettuarsi, lascio pienamente di avviare e condurre le relative pratiche, conoscendo Ella
        meglio di ogni altro le vie a ciò convenien conducenti". Il Pro-Vicario, a cui il
        Vicario generale aveva lasciata tutta la responsabilità in questo così importante affare,
        replicò in data del 19 Agosto: "Io dovevo piuttosto supporre che l'illustre Governo
        s'intenderebbe o si fosse inteso col Capo della Chiesa intorno alle istituzioni ed ai
        cambiamenti da esso decisi,decisi, non essendo questo affare mio, ma di coloro che ne hanno
        preso l'iniziativa. Del resto faròFarò nonpertanto da parte mia quello che la mia condizione consente
        e che richiedono le prescrizioni canoniche, tanto più che Ella me ne dà l'autorizzazione".
            NondimenoCiò nondimeno, la intesa colla S. Sede, suggerita
        dall'Hohenlohe, non ebbe luogo; il Governo (come risulta dal
            Rapporto
                            scelto per ciò destinato
        Ellwangen. Ma, come è noto, questa Convenzione colla Corte di Roma non è giunta a
        compimento, – e nei ripetuti tentativi fatti dal Vescovo di Evara per portarla ad effetto, è
        stata sempre la Corte di Roma a procrastinaredifferire la cosa, rimettendola infine alla dieta della
        Confedera-solamente c colla sola differenza che dette località sono più miste in quanto
        alla religione e le istituzioni furono create da Sovrani cattolici. Nondimeno bisogna tener
        conto della possibilità che il Papa nel Concordato farà perciò grande difficoltà". E nel suo
        Rapporto al Ministero dei Culti del 13 Settembre 1817, relativo alla dichiarazione del
        Vicario generale, von Hohenlohe, e dei suoi Consiglieri circa
            isummen
                                menzionatiintorno ai menzionati trasferimenti, il Consigliere di Stato, Barone
        von Schmitz-Grollenburg, Direttore del Katholischer Kirchenrat e Presidente del
        Collegio di Curatela della Università di Ellwangen, mantiene
        reci-nell'affarei (egli parla qui più particolarmente del trasferimento del luogo della residenza del
        Vescovo) unicamente il Sovrano era competente e che non si richiedeva una intesaun accordo con Sua Santità, sebbene non disconoscesse che
        l'osservazione fatta dal Principe von Hohenlohe aveva me intorno alla necessità
            della intesa stessa di tale intesa aveva messo in preoccupazione ed imbarazzo il
        Vescovo di Evara.
Il Governo si attenne a questi principi e non domandò il beneplacito della S. Sede per il trasferimento dell'Istituto teologico a Tübingen,(attuato, insieme alla erezione del Convitto teologico, con R. Decreto del 25 Ottobre 1817 – cfr. Longner, op. cit., pag. 390 e seg.), neppure in seguito, almeno per quanto risulta dalle pubblicazioni finora apparsesulla sull'argomento.
            Tale era del resto del resto la dottrina dominante negli Stati
            confederati tedeschi, del Reno superiore, della Germania e che trovò la sua espressione nell nelle basi fissate
                in dalla Conferenza di Francoforte sul Meno nell'Aprile 1818.
                                I Governi ris
                                ((cfr. Grundzüge zu einer Vereinbarung über die Verhältnisse der katholischen
                Kirche in teutschen teutschen Bundesstaaten). I Governi rispettivi furono
            unanimi nell'affermare che, come l'intiera istruzione, così anche la formazione del
            Clero cattolico era un affare dello Stato, dal quale l'influenza dove dei Vescovi
            doveva essere il più possibile eliminata. Perciò l'insegnamento scientifico teologico
            era da affidarsi esclusivamente alle Università. Oltre ad esse do-Nella Bolla di circoscrizione
                            della diocesidella Provincia ecclesiastica del Reno Superiore "Provida solersque"
            del 16 Agosto 1821 siparla
                            di "del
                                prescrive che nelle singole diocesi
                                av
                                si abbia unSeminarium puerorum ecclesiaticum ad praescriptum sacri Concilii
            Tridentini pro cleri educatione ac istitutione ab episcopo libere regendum et
            administrandum,il quale deve
                            esaversi nelle singole diocesi,ma non si fa
                            parolamenzione della Facoltà di teologia cattolica di Tübingen. Non sembra
            quindi che questa sia stata espressamente riconosciuta dalla Santa
                            per oltre un secoloa conferirli sino
                            al giornoai giorni nostri, tollerante o dissimulante la S. Sede.veva rimanere anche un Seminario vescovile soggetto all'ispezione dello
                Stato, governativa, destinato però soltanto per i candidati allo st stato
            ecclesiastico, i quali, dopo aver terminato il corso teologico triennale nella
            Università, venivano ivi istruiti per un anno nella pratica della cura delle anime e si
            preparavano a ricevere ricevere gli ordini sacri.
Non sarà inutile di qui aggiungere che,i
                                quanto riguardo alla nomina dei Professori, il § 5 delle disposizioni
            organiche, emanate con Decreto Regio del 27 Gennaio 1818, e relativo
            all'unione dell'Istituto teologico cattolico di Ellwangen colla Università di Tübingen,
                disponeva prescriveva quanto appresso:
"Nella nomina per le cattedre della Facoltà di teologia cattolica si applica il § 3 dell'Appendice IV del progetto Reale della Costituzione concernente le Università, in modo che innanzi tutto ogni volta si domanda il parere della medesima Facoltà ed inoltre prima della nomina effettiva il Regio Ministero dell'Interno, del Culto e dell'Istruzione conferirà colla Curia vescovile del Paese". Questa disposizione non è stata finora revocata ed il Governo attuale del Württemberg la ritiene come ancora in vigore; soltanto il Ministero dell'Interno nonha più interviene più nella cosa. Perciò anche presentemente, in
            occasione della provvista di una cattedra vacante nella Facoltà teologica, il Ministero
            del Culto comunica al Vescovo i nomi delle persone proposte dal Gran Senato
            dell'Università d'accordo colla Facoltà teologica, con preghiera di voler significare se
            contro le medesime vi sia alcunché da eccepire dal punto di vista ecclesiastico.
                                Qualora
                                Qualora Per il caso poi che un pProfessoredia desse motivo a censura per la sua dottrina o la sua condotta morale, il
            § 14 delle anzidette Disposizioni organiche stabiliva quanto segue:
                                "Qualora
                                "Nel caso che "Qualora questa Autorità ecclesiastica (ossia la Curia vescovile)
            credesse di aver particolare motivo di fare un inchiesta intorno all'insegnamento, essa
            ne darà previo avviso al Regio Ministero dell'Interno, del Culto e dell'Istruzione,
            indicando il motivo stesso, e designerà il Commissario prescelto, al quale sarà aggiunto
            un Commissario regio, per compiere l'inchiesta in comune. comune. Intorno al
            risultato della medesima le Autorità civili ed ecclesiastiche si metteranno d'accordo,
            ed il Regio Ministero dell'Interno, del Culto e dell'Istruzione notificherà l'occorrente
            alla Facoltà".
È da rilevare altresì cheil § l'articolo 14 della legge del
            30 Gennaio 1862, il quale prescriveva che "contro un professore insegnante
            della Facoltà teologica, il cui insegnamento, a giudizio del Vescovo, è fosse
            contrario alla dottrina della Chiesa cattolica, solamente il Governo civile poteva
            prendere provvedimenti", è rimasto abrogato in virtù del § 69 della Legge
            württemberghese sulle Chiese (Gesetz über die Kirchen) del 3 Marzo
            1924.
Nelle trattative, che,in seguito all'eanzidetta Conferenzae di Francoforte,
        precedettero la emanazione delle due Bolle concordate di
        circoscrizione (1821 e 1827) della Provincia ecclesiastica del Reno
        Superiore (alla quale, come è risa noto, appartiene anche la
            D diocesi di Rottenburg),,
                                del 1821 e del 1827, la S. Sede non mancò di esprimere – con ogni chiarezza i principi le
        massime relative alla formazione del Clero. Avendo, infatti, i Governi confederati nel punto IV della Dichiarazione presentata dai loro Inviati al Sommo Pontefice Pio VII il 23 Marzo 1819 (cfr. Brück, Die oberrheinische Kirchenprovinz, Mainz, Kirchheim, 1868,
        pagg. 26 e seg., 522-525) volutolimitareato
                                , conformemente alle surriferite basi di Francoforte,conformemente alle surriferite basi, di Francoforte il Seminario propriamente detto all'ultimo anno del corso
        pratico, tale concetto fu ampiamente respiriluttatoconfutato dal Cardinale Consalvi, Segretario di Stato, nella celebre
"Volendo i Principi Confederati (così si legge nel sullodato Documento) che nelle Diocesi dei loro Stati vi siano dei Seminarj per la educazione del Clero, come si rileva dall'Articolo 4 della Dichiarazione, il Santo Padre non può non insistere per la sua parte che i Seminarj siano modellati su quella forma che con tanta sapienza fu prescritta dal sagro Concilio di Trento, e che l'esperienza di circa tre secoli ha dimostrato quanto sia utile alla Chiesa cattolica. Per la qual cosa Sua Santità non può dispensarsi in primo luogo dal manifestare il suo vivo desiderio, che in ogni Diocesi sia stabilito un Seminario secondo le disposizioni del Concilio di Trento, il quale, se permette che in uno o più Seminarj si raccolgano i Fanciulli di diverse Diocesi, lo permette soltanto nel caso, che le chiese siano tanto povere, che non sia possibile erigervi il Seminario, e finché una tale erezione non sia seguita, Sua Santità è nella lusinga, che i Principi e Stati Protestanti riuniti della Confederazione Germanica potranno trovare nella loro generosità, e nei Beni Ecclesiastici, de' quali si trovano attualmente in possesso, i mezzi di stabilire oltre i tre Seminari indicati nell'Articolo 4, i quali attualmente sussistono, anche i due per le altre Diocesi che ne resterebbero prive.
Ma ciò che principalmente richiama la sollecitudine del Santo Padre sul proposito de' Seminarj, che sono l'oggetto della più tenera cura della Chiesa
"Dall'Ultimo paragrafo dell'Articolo 4 Sua Santità è venuta a conoscere che le scuole delle scienze Sacre si vogliono stabilire nelle Università, e che per conseguenza nei Seminarj non sarebbero ammessi che Giovani adulti, i quali dopo compito il corso dei loro studj nelle Università medesime li riceverebbero per qualche tempo nei Seminarj al solo oggetto di apprendervi la prattica del sacro Ministero, i doveri Pastorali, la liturgia, e cose simili. Si è confermato il Santo Padre in questa idea dal rilevare che nell'Articolo 6 paragrafo lett. g) non si lascia ai Vescovi che la nomina del Rettore del Seminario, né mai si parla dei Professori. Una tale forma pertanto contraria a quella stabilita dal Concilio di Trento, aliena dallo Scopo, che ha avuto la Chiesa nella istituzione dei Seminarj, e lesiva dei diritti de' Vescovi in ordine alla educazione ed istituzione de' Chierici nella dottrina necessaria al loro stato, non può essere approvata dal Santo Padre.
Il Sacro Concilio di Trento nella Sess. 23 parlando dei Seminarj stabilisce che in essi debba essere alimentato, religiosamente educato ed ammaestrato nelle Ecclesiastiche discipline un determinato numero di fanciulli: "certum puerorum numerum". Lo scopo infatti che ha avuto la Chiesa nella istituzione dei Seminarj è stato appunto quello di educare e formare fino dalla più tenera età quelli che si destinano ad essere Ministri del Santuario, nell'Esercizio delle virtù proprie del loro stato, e nelle scienze principalmente Sagre, sotto la vigilanza e la totale dipendenza dei Vescovi.
Qualunque abuso possa essersi introdotto relativamente ai Seminarj in qualche Stato della Germania anche Cattolico, non potrà mai obbjettarsi alla Santa Sede, la quale non lo ha né riconosciuto, né sanzionato, ed anzi lo riprova, né potrà mai ragionevolmente pretendersi che la Santa Sede approvi essa stessa un abuso, perché in qualche Paese Cattolico si trova introdotto.
Lo stato di decadenza, in cui trovasi il Clero di Germania, si ripete dalla Santità Sua non meno che dai Vescovi dagli abusi specialmente che si sono ivi introdotti a riguardo dei Seminari, e principalmente dal non ammettersi nei medesimi che giovani adulti dopo che nelle Università abbiano compito il corso
Il Santo Padre pertanto, cui non possono non essere sommamente a cuore i Seminarj, i quali formano le più belle speranze della Chiesa, si crede in obbligo di insistere perché siano momodellati sulle forme prescritte dal Sagro Concilio di Trento, e vi siano insegnate principalmente le scienze Sagre sotto la totale dipendenza dei Vescovi. A questi appartiene per diritto divino l'istruire Essi stessi, o per mezzo di altri, i Fedeli alla loro cura affidati, non solo catechizzando e predicando al popolo, ma anche insegnando, o facendo insegnare da Maestri di loro fiducia la Teologia e le altre Scienze Sagre a coloro che aspirano allo Stato Ecclesiastico, ed un tale diritto, secondo i principj Cattolici, non può essere né impedito né ristretto dalla Civile Potestà. Il Santo Padre non ha che ad appellare a fatti pur troppo recenti e pur troppo conosciutti per chiedere quindi alla Lealtà
            de' Principi e Stati Protestanti riuniti della Confederazione Germanica, se possa il
            Capo della Chiesa essere indifferente che i Giovani i quali si dedicano al Sagro
            Ministero siano istruiti principalmente nelle scienze Sagre piuttosto in Università,
            dove è troppo noto quali dottrine s'insegnano, che nei Seminari e sotto la continua
            vigilanza dei Vescovi. Ne può produrre alcuna sicurezza per Sua Santità e per i Vescovi
            o l'attestato che forse non si lascierà di richiedere dai Vescovi stessi per quelli che
            si destineranno Professori delle scienze sagre nelle Università, o la ispezione che
            all'articolo 6 della Dichiarazione paragrafo Lett. e) si protesta di voler
            dare ai Vescovi acciò nelle scuole dei Cattolici nulla si insegni che sia contrario alla
            purità della Fede e alla dottrina Cattolica. Questi mezzi non possono
                            
Questi stessi concetti sono confermati nella ulteriore Nota del Cardinale Consalvi del 24 Settembre 1819 (riprodotta dal Brück, op. cit., pagg. 525-543) in replica a quella degli Inviati dei Principi e Stati riuniti della Confederazione Germanica in data del 3 Settembre di quello stesso anno 1819 (riportata nel succitato volume "Die neuesten Grundlagen der teutsch-katholischen KirchenverfassungDie neuesten Grundlagen der teutsch-katholischen Kirchenverfassung", pagg. 310-322): "Finalmente per ciò che riguarda le Università (così si esprime Ll'Eminentissimo Segretario di Stato), il Santo Padre è ben lungi dal non riconoscere i servigj che soni stati resi alle scienze ed alle Lettere dalle Università della Germania. Crede però la Santità Sua di non poter essere rimproverata se insiste perché i Giovani che si dedicano allo Stato Ecclesiastico debbano fare almeno gli StStudj Sagri nei Seminarj e sotto la vigilanza e direzione de' Vescovi. La Santità Sua nel considerare come allarmante lo stato attuale delle Università si fonda sulla opinione che a riguardo delle medesime hanno manifestato gli stessi Principi e Governi Tedeschi, i quali ne hanno fatto l'oggetto di una discussione nella Dieta di Francfort. Le misure adottate nelle stesse Università che appartengono agli Stati riuniti, misure delle quali tutti i Giornali hanno data notizia, non indicano certamente che i Governi sono relativamente alle Università in quella stessa tranquillità, che i SSri Inviati esigono che abbia la S. Sede riguardo alle medesime. Ma prescindendo anche da tali riflessi crede il Santo Padre che le ragioni che Egli ha addotte nella esposizione de' Suoi sentimenti dimostrino abbastanza chiaramente che Egli non può non insistere acciò sia lasciato ai Vescovi libero l'esercizio del loro diritto d'insegnare la Teologia o per se stessi, o per mezzo di Professori di loro fiducia, e che i Seminarj siano regolati a forma di quanto
Quanto, del resto, fosseropur troppo fondate le preoccupazioni
            della S. Sede, provano le notizie storiche, che si hanno sulle tendenze e la
            condotta degli studenti di teologia di quell'epoca. Così, ad esempio, nella Facoltà
            teologica di Friburgo (Baden) ininsegnavano il Reichlin-Meldegg e lo
            Schneider, i quali apostatarono poi miseramente dalla Chiesa cattolica; quest'ultimo
            nelle sue lezioni di teol Morale attaccò aspramente il celibato come innaturale
            ed anticristiano. Gli studenti
                                di te anzidetti studenti di teologia menavano poi una vita del tutto libera e
            secolaresca, che non poteva essere poi corretta da un solo anno di Seminario; così essi
            furono veduti [ein Wort unlesbar] in
            nell'Università di Friburgo assistere alle lezioni di teologia
                                in vestiti ancora del domino, con cui avevano preso parte la notte precedente a
            balli in maschera (cfr. Maas, Geschichte der katholischen Kirche im Grossherzogtum Baden, Freiburg
            i. Br. 1891, pagg. 46-58; Reinhard, Die Anfänge des
                Priesterseminars und des Theologischen Konvikts der Erzdiözese Freiburg
                i. Br., Pressverein Freiburg i. Br. 1927, pagg. 14-15).
In conformità di talidei suesposti principi, la Bolla di circoscrizione per la Provincia ecclesiastica del Reno Superiore Provida solersque del 16 Agosto 1821 disponeva relativamente ai Seminari quanto segue: "Cunque ad praescriptum sacri concilii Tridentini pro cleri educatione ac institutione seminarium puerorum ecclesiasticum ab episcopo libere regendum et administrandum existere debeat in singulis ex praedictis tam archiepiscopali quam episcopalibus ecclesiis, ubi is alumnorum alatur numerus, quem respectivae dioecesis necessitas et utilitas postulat; cumque in quatuor ex illis jam adesse sciamus, in reliqua ecclesia, quamprimum poterit, congrue erigendum mandamus". Quale sia questa ultima diocesi, della quale si dice non esistere ancora in essa il Seminario, apparisce più appresso, ove sidi prescrive: "Antedicto autem Joanni Baptistae episcopo iniungimus, … ut
        designet in quod Seminarium provinciae ecclesiasticae Friburgensis clerici diocesis
        dioecesis Limburgensis recipi valeant, cum assignatione annua, supradictorum mille
        quingentorum florenorum usque dum proprium Limburgense Seminarium erigatur". - Come assegno per il Seminario nella diocesi di Rottenburg la
                Bolla veniva fissavata la somma di ottomila novanta due
            fiorini.
Quanto invece all'Archidiocesi di Friburgo ed alle diocesi di Magonza, Fulda e Rottenburg (della quale particolarmente si tratta nel presente rispettoso Rapporto) la Bolla afferma dunque aversi già in esse il Seminarium puerorum ad praescriptum Sacri Concilii Tridentini pro Cleri educatione et institutione. Ciò però non corrisponde alla verità storica, soprattuttoquanto alla per la diocesi di
            Rottenburg (devesi invece
                            questo un tale manifesto errore siasi introdotto nella Bolla non ho potuto ancora
        mettere in chiaro; ciò riuscirebbe però, credo, non difficile,
                                ed al tempo stesso assai utile ed interessante, in base ai documenti esistentirelativi a quei negoziati, che debbono esistere negli Archivi della
                S. Sede.,e relativi a quei negoziati.AssaipProbabilmente esso deve attribuirsi a false informazioni
        del sunnominato Mons. von Keller, Vescovo tit. di Evara, e poi nel 1828 Vescovo di
        Rottenburg, noto per la sua debolezza e sommissione verso la Potestà civile (cfr.
            Brück, op. cit., pag. 100) pag. 121) ed il quale fu anche Esecutore della Bolla medesima; il che sembrerebbeparrebbe confermato dalla circostanza che, sia
            nella Relazione inviata alla S. Sede nel 1824 come (II, 6), comeche nel suo Decreto di
        esecuzione del 25 Ottobre 1827, egli sembrasembra considerare la disposizione circa i Seminari tridentini come
        adempiuta mediante il solo Seminario pratico o Priesterseminar. 
                                Del resto, anche la somma
                                Tale
                                Quell'
                                errore si rivela, del rimanente anche nella fissazione della
                                summenzionata
                                somma di ottomila novanta due
                                dotazione di 8.092
                                fiorini,
                                stabilita nella Bolla,
                                la quale
                                non poteva bastare
                                al più
                                che per quest'ultimo.
                                Come si rivela infatti dal Bilancio
                                per
                                dell'anno
                                il
                                1823, per il detto Preisterseminar erano previsti 10.800 fiorini, per il
                Convitto teologico o Wilhelmsstift
                                
                                41.000 (quindi senza
                                41.000 fiorini e per i due Convitti inferiori di 20.000.- Quell'equivoco non mancò però pur troppo di portare le sue
            conseguenze., I Governi riuniti, invero, comesecondo che risulta dal Rapporto del Consigliere di Stato
        württemberghese v. Schmidlin del 6 Dicembre 1821, si basarono sul fatto del
        riconoscimento, 
                                nella da parte della Bolla, dei Seminari come già esistenti e riguardarono
        le parole relat concernenti le prescrizioni del Concilio di Trento come "puramente
        storiche" o come "forme e riserve curialistiche, alle quali bastava di opporre una eguale
        riserva, il più possibile generale, dellenon poteva essere sufficiente che per il solo Priesterseminar. Come si
                rivela infatti dal Bilancio dell'anno 1823 ed alla quale soltanto il Governo del
            Württemberg intendeva di obbligarsi giuridicamente, era non poteva bastare al più
            che per il Priesterseminar. Come si rileva infatti dal Bilancio dell'anno 1823,
            per il detto Priesterseminar erano in esso previsti 10.800 fiorini, per il
            Convitto teologico o "Wilhelmsstift" 41.000 fiorini e per i Convitti inferiori
            21.000 fiorini.
Questo falso ed obliquo punto di vistae subdolo atteggiamento dei Governi apparisce anche dai negoziati che precedettero la pubblicazione della successiva Bolla supplementare per l'anzidetta Provincia ecclesiastica del Reno superiore "Ad Dominici gregis custodiam" del 2 Aprile 1827, il cui punto quinto era del seguente tenore: "Quinto: In seminario archiepiscopaliac vel episcopali is clericorum numerus
        ali atque ad formam decretorum sacri concilii Tridentini institui ac educari debebit, qui
        dioecesis amplitudini et necessitati respondeat, quique ab episcopo congrue erit
        definiendus". Essi infattiinvero di fronte all'Ultimatum della S. Sede, che prevedevaconteneva il surriferito punto quinto ed (nonché un sesto
        riguardante la libera comunicazione colla S. Sede medesima), risposero nella Nota del
        4/7 Settembre 1826 asserendoaffermando essere i Seminari già dotati ed in ogni modo riservando i
        loro diritti sovrani; frase equivoca che lasciava aperta la
            portaaperto l'adito ad ogni abuso: "Les Princes et Etats réunis (si legge in detta Nota) s'étant prononcés aussi franchement sur celles des
            propositions de la Cour de Rome, qui ont pour but de compléter l'arrangement le plus
            urgent des affaires ecclésiastiques de l'église catholique de leurs pays, il leur reste
            à observer à Sa Sainteté, que posé en principe, que la négociation présente doit être
            reserrée dans des limites analogues à ce but, ils regardent la cinquième proposition
            comme étant de nature à [être] être
            d'autant plus passée tout à fait sous silence, que les séminaires se trouvent déjà dotés
            par la libéralité des Gouvernements. Cette [mèe] même observation ils l'envisagent comme également applicable à
            la sixième proposition… Si néanmoins Sa Sainteté en
                            98-119);Longner, op. cit., pag. 582 e segg.);restriziorestrizione questa, la quale fu espressamente rilevata
        dal Ministro del Culto württemberghese, von Schmid von Schmidlin, nel discorso da lui
        tenuto il 19 Maggio 1828, in occasione della pesa
        presarRegia
            ratifica non sono compresi gli articoli V e VI della Bolla supplementare e quindi essi
            non sono stati riconosciuti dal Governo". (cfr. Longner, Beiträge zur Geschichte der oberrheinischen Kirchenprovinz,op. cit., pag. 591 e seg.); Archiv für katholisches Kirchenrecht, vol. 7, 1862,
            pagg.  438-439).
TaleIl surriferito punto di vista fu poi definitivamente confermato e sancito dalla Ordinanza governativad in data del 30 Gennaio 1830. I Gov Essa era stata già concordata epreparata sin dal 1827; ma i Governi confederati la mantennero dapprima segreta, volendo primainnanzi tutto  assicurarsi che le Sedi vescovili fosserovenissero provviste con candidati ben
            graditi edecclesiastici ad essi accetti, ed i quali per la loro debolezza non
            fossero in grado di opporre resistenza.opponessero resistenza agli abusi della Potestà civile. Dopo che
        perciò colla presa di possesso del Vescovo di Mainz, Mons. Burg, il 12 Gennaio 1830,
                l'ultimoaVesco diocesi della Provincia ecclesiastica ebbe il suo Pastore, essi emanarono, la
        detta "Ordinanza concernente il diritto sovrano di protezione e di ispezione sulla Chiesa
        cattolica" (cfr. Brück, op. cit., pag. 123 e segg.; Richter,
            op. cit., pag. 116 e segg.). Per ciò che riguarda la formazione dei
        candidati allo stato ecclesiastico, i §§ 25-27 della medesima contemplavano lo studio
        della teologia nellae Università, compiuto il quale, gli alunni passavano nel
            Priesterseminar, affine di essere ivi istruiti nella
        praticaera non era altro che impe di impedire il più possibile
            la formazione dei giovani teologi secondo secondo lo spirito della Chiesa, di
            restringere l'influenza dei Vescovi sui futuri sacerdoti con cura di anime e di
            incatenarli invece allo Stato al Governo (Brück, op. cit.,
            pagg. 141-142; Richter, op. cit., pagg. 121-122). I
            Nella diocesi di Rottenburg, oltre i Convitti inferiori in Rottweil ed Ehingen per gli
            studenti del Ginnasio, fu eretto era stato eretto, come si è già sopra
            accennato, sin dal 1817) un Convitto superiore per i teologi in Tübingen, detto
                Wilhelmsstift, in unione colla Facoltà teologica; esso era un Istituto
            puramente dello Stato (Brück, op.  cit., pag. 152). La
            formazione ascetica (preghiera, meditazione) vi era quasi interamente trascurata (cfr.
                Die Vereinbarung der württembergischen Regierung mit dem heil. Stuhle in
                Archiv für katholisches Kirchenrecht, vol. II, 1857,
                pag. 661)-).-66
La surricordata Ordinanza fu accolta pur troppo dalla maggior parte dei Vescovi,senza ed in particolare da quelli di di Rottenburg e di Limburg, senza la
        minima opposizione,resistenza, né la gravissima ammonizione contenuta nel Breve
            Pervenerat della s. m. di Pio VIII in data del 30 Giugno 1830
        valse a scuotere quei deboli Pastori dalla loro letargia (cfr. Brück, op. cit., pag. 125 e segg.).;Phillips, Du droit ecclésiastique dans ses principes généraux,
            t. III, pagg. 454-457).
Così sorse e si consolidò la Facoltà teologica di Tübingen. Nelle trattative per un futuro Concordato col Württemberg occorrerà amiosubordinato avviso dell'umile sottoscritto, di provvedere con ogni
            impegno
                            che si
                            che sia regolata [ein Wort unlesbar] 
                                rimediato nel miglior modo possibileall'anormale situazione della medesima.
                                Chinato
In seguito, tuttavia, vale a dire negli anni 1851-1853, l'Episcopato della Provincia ecclesiastica del Reno superiore, il quale contava ora fra i suoimembri
                            l'energico
                            Vescovo di Magonza, Mons. von Kettelermembri gli energici e zelanti Pastori Ermanno von Vikari, Arcivescovo di
            Friburgo, e Guglielmo Emanuele von Ketteler, Vescovo di Magonza, presentò al
        Governo due Memoriali,con insistenza
                e con ampia motivazione la istituzione dei Seminari tridentini previstiprescritti dalle Bolle di circoscrizione.;mMa ilGovernoidel Württemberg nella risposta in data del 5 Marzo 1853
            respinserose tale domanda, affermando che che [sic] la
            istituzione medesima non aveva messo radici in Germania durante tre secoli e che
        il punto quinto della Bolla Ad Dominici gregis custodiam non era stato da essioriconosciuto.;aggiungeva altresì che "il Convitto superiore di Tübingen ed i Convitti
            inferiori di Rottweil e di Ehingen erano stati fondati eretti e mantenuti dal
            Governo Regio con fondi dello Stato per benevolenza verso la Chiesa cattolica e senza
            esservi in alcuna guisa obbligato, affine di facilitare ai futuri candidati allo
                stato ecclesiastico al sacerdozio la conveniente preparazione e l
            formazione; per il loro stato, essi sono erano quindi Istituti, la cui
            direzione ed ispezione doveva essere riservata alle Autorità governative", pur
                conceden
                                essendosiconcessadendosi al Vescovo una adeguata influenza su di essi,
            massime nella nomina del Direttore e dei R Ripetitori.
Nel secondo Memoriale del 18 Giugno 1853 (pagg. 54-76)i Prelati rinnovarono con esposizione ancor più diffusa la loro richiesta che la formazione teologica dei giovani chierici avesse luogo nei Seminari.;dimostrarono la superiorità della medesima, dal lato punto di
                vista non solo morale, ma altresì scientifico; insistettero sui pericoli, ai
            quali allora gli studenti di teologia erano esposti nelle Università, ed affermarono che
            i Convitti, come essi erano istituiti, non rappresentavano una sufficiente garanzia per
            la buona educazione del Clero. "Noi non vogliamo negare, essi osservavano,ancora,i Revmi Prelati, che un Convitto presso la Università, se
        concorra una serie di favorevoli circostanze, se soprattutto il Convitto fossesia puramente ecclesiastico e si
            trovasse
                                stesse stia come tale sotto la immediata direzione del Vescovo, se si
                trovassei sotto gli occhi del Vescovo e presso una Università cattolica, se fossesia costituito il più possibile secondo le massime del Concilio di
        Trento e della vita ecclesiastica, potrebbe in qualche modo sostituire un formale Seminario.
        Ma un Convitto dello Stato ... dovrebbe essere da noi senz'altro qualificato come un
        Istituto falso e dannoso". Aggiungevano tuttavia in nota: "Si debbono qui
            espressamente riconoscere i vantaggi, che il Wilhelmsstift in Tübingen, anche nella sua
            attuale costituzione, insufficiente dal punto di vista ecclesiastico, ha finora
            arrecato, e le efficaci benemerenze delle persone, che in esso prestano
                l'efficace l'opera loro". Il Memoriale osservarilevava altresì checome colla erezione delle Facoltà teologiche "lo Stato non ha in
        alcun modo soddisfatto agli obblighi derivanti dal Reichsdeputationshauptschluss e
        dalle Convenzioni (colla S. Sede), giacché a norma delle
        medesimeI Vescovi
                            dichiararono
                            tuttavia, pur reclamando il diritto alla istituzione di Seminari coll'intiero corso
                            teologico,
                            dichiararono nondimeno che, qualora ciò non fosse attuabile, dovevano esigere almeno la
            fondazione di convitti ecclesiastici Per ciò che concerne in modo particolare la
        diocesi di Rottenburg, il Memoriale, [suind] contro l'asserzione del Governo del
        Württemberg, il quale voleva [lap] giustificare per i
            Convitti il carattere di istituzionidi Istitutigovernativeidei Convitti col fatto che essi furono stati
                            fa eretti con fondi dello Stato, ricordava essere questo
        obbligato in forza del Reichsdeputationshauptschluss a dotare gli Istituti
        ecclesiastici coi beni appropriatisi per mezzo
                                in f al tempo della secolarizzazione.(pag. 75); punto di vista, che venne confermato in un ulteriore e
            separato Memoriale del Revmo di quel Revmo Vescovo, Mons. Giuseppe von Lipp,
                nel del 16 Luglio 1853, nel quale egli lamentava pure la insufficiente
            influenza lasciata all'Ordinario sui Convitti medesimi (n. IV).
Nel Concordato concluso fra la S. Sede ed il Governo del Württembergil
        l'8 Aprile 1857 gli Articoli VIII e IX trattavano la questione del Seminario e
        della Facoltà teologica. Essi erano del seguente tenore:
Liberum erit Episcopo erigere Seminarium iuxta formam Concilii Tridentini, in quod adolescentes, et pueros informandos admittet, quos pro necessitate et utilitate Dioecesis suae recipiendos iudicaverit. Huius Seminarii ordinatio, doctrina, gubernatio, et administratio Episcopi auctoritati pleno liberoque iure subiectae erunt.
Rectores quoque et Professores, seu Magistros Episcopus nominabit, et quotiescumque necessarium, vel utile ab ipso censebitur, removebit.
Quamdiu vero Seminarium ad normam Tridentini Concilii desiderabitur, et Convictus publici aerarii maxime sumptibus sustentati, Ehingae, Rotvilae, et Tübingae existent, haec observabuntur.
a) Quod attinet ad educationem religiosam et disciplinam domesticam, ea instituta regimini et inspectioni Episcopi subdita sunt.
b) Alumni horum institutorum, quatenus erudiuntur in scholis publicis, aeque ac ceteri discipuli legibus, quae scholis illis constitutae sunt, et normis de ratione et cursu studiorum praescriptis subiacent.
Si ea in re Episcopus (quoad Gymnasia) immutationem quamdam necessariam vel magis opportunam iudicaverit, consilia conferet cum Regio Gubernio, quod item pro sua parte nihil, nisi antea collatis cum Episcopo consiliis, mutabit.
c) Episcopus institutorum eorumdem Rectores et Repetitores deputabit, eosque removebit; quos tamen gravibus de causis factoque innitentibus circa res civiles, et politicas Regio Gubernio minus
d) Episcopo competit eadem instituta visitare, delegatos suos ad examina publica, praesertim pro recipiendis alumnis, mittere, relationes periodicas exigere.
e) Prospiciet Regium Gubernium, ut in Gymnasiis, quibuscum coniuncti sunt convictus inferiores, paulatim non alii, nisi ex Clericorum ordine, Professores instituantur.
Art. IX.
Facultas theologica Universitatis Regiae quoad munus docendi ecclesiasticum Episcopi regimini, et inspectioni subest. Potest proinde Episcopus Professoribus et Magistris docendi auctoritatem, et missionem tribuere, eamdemque, quum id opportunum censuerit, revocare, ab ipsis fidei professionem exigere, eorumque scripta et compendia suo examini subiicere.
Questi due Articoli furono poi ampiamente illustrati conpe sapienti ed
        opportunissime esortazioni nella Lettera della s. m. del Sommo Pontefice Pio IX a
        Mons. Vescovo di Rottenburg del 2730 Giugno 1857, la quale qui non si riporta, per trovarsi perché
        trovasi integralmente stampata nella 
                                notaRaccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la S. Sede e le Autorità
            civili, Roma, Tipografia Poliglotta Vaticana, 1919, pag. 868 e
        segg.il Re Guglielmo I del Württemberg il
        Barone Adolfo von Ow, la S. Sede richiese il in principio la erezione dei
        Seminari tridentini a norma delle Bolle di circoscrizione del 1821 e del 1827. Il Governo
        però riconobbe bensì il diritto del Vescovo di istituire simili Seminari, ma sostenne che le
        relative spese avrebbero dovuto essere sostenute dalla Chiesa e voleva perciò che
        nell'articolo VIII capov. 1 fossero aggiunte le parole "aus den ihm zur Verfügung
        stehenden Mitteln", vale a dire "coi mezzi finanziari che sono a disposizione del Vescovo".
            Nei negoziati Nelle conferenze, che ebbero luogo in Roma, il Plenipotenziario
        della S. Sede oppose che il Governolo Stato in base al Reichsdeputationshauptschluss era tenuto
        a provvedere ai bisogni della Chiesa; ma,
                            il G
                            l sebbene, però, le surriferite parole venissero cancellate, il Governo mantenne il
        suo punto di vista che lo Stato non avrebbe più continuato le sue prestazioni
        per(sull'Articolo X
                                )cheche"non impedirebbe al Vescovo di impiegare per
            i Seminari vescovili una parte del sopravanzo degli
            introitidei proventi frutti del fondo intercalare, purché tu
        tuttavia 
                                si fossero innanzi tutto adempiuti gli obblighi fissati nella Convenzione relativamente
        al detto fondo" (cfr. Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la S. Sede e le Autorità
            civili
                            , Roma, Tipogr. Poligl. Vaticana, 1919, pagg. 863-864). Siccome però questo sopravanzo sarebbe stato o nullo o del tutto esiguoinsufficiente (cfr. art. X del Concordato capov. 6, ove
        sono determinati gli scopi, per i quali deve essere applicato il fondo intercalare;
            Archiv für Katho katholisches Kirchenrecht, vol. II, 1857, pagg. 667-668, vol. III, 1858, pagg. 3-4) e poiché
        sarebbero così mancati i mezzi per la erezione dei Seminari tridentini, la Santa Sede
        dovette contentarsi dell'affermazione teoretica del summenzionato diritto del Vescovo ed
        ammettere intanto lail mantenimentola conservazione dei Convitti di Ehingen, Rottweil e Tübingen,
        mantenuti a spese dello Stato, colle con-aArticolo VIIIII sopra riportato. Quanto alla Facoltà teologica presso l'Università dello Stato, essa
        venne riconosciuta nell'Articolo IX, il quale però tutelava ed assicurava ampiamente i diritti dell'Autorità ecclesiastica al riguardo.
        Il Concordato venne ratificato e confermatodal Re del Württemberg con
                                R. D [Decreto] del 8 Giugno in data del 24 Maggio 1857 e confermato dal Santo
        Padre Pio IX colla Bolla Cum in sublimi del Luglio
            185722 Giugno s. a. (cfr. Archiv für k. K., vol. II, pag. 273),Raccolta di Concordati, pag. 862), di guisa che peròneanche poté affermareche
                                essere stato
                            il viziorimanesse in tal guisamodo sarebbe rimasto sanato il vizio di origine della erezione della
        Facoltà medesima, compiuta, come si è più sopra narrato, senza approvazione della S. Sede.
Ben prestoperòSenonché ben presto si scatenò una violentafuriosa campagna da parte dei protestanti contro il conchiuso Concordato. In particolare si attaccòfu preso di mira l'articolo relativo alla Facoltà teologica, il quale,pretendendosi che esso, in virtù del controllo accordato al Vescovo, soffocasseva[ein Wort unlesbar] la libertà scientifica, dei Professori,
                                dei Professori, essenziale alle Università della Germania, e [muta]
                li trasformasseva i Professori da funzionari dello Stato, indipendenti
            e protetti a norma daella legge, in servi dell'Ordinario, (cfr. Archiv für k. K., vol. II, pag. 671 e segg.). Per
        talein
                            seguito che portò [ein Wort unlesbar] nella Camera dei
            Deputati, durante il quale furono [ein Wort unlesbar] mossi i le più violentei,e fanatiche ingiuriefanatici e stolti attacchi contro RomaRoma ed il Papa. Il Concordato venne finalmente nella seduta del 16 Marzo 1861 respinto con 63 voti contro 27
            (Brück, op. cit., pagg. 447-453).; Il Governo
            cedette,
                            e con Nota del 22 Giugno 1861
                            lasciò cadere il Concordato e propose una legge per regolare i rapporti dello Stato colla
            Chiesa cattolica,
                            dando
                            ne
                            dando
                            comunicazione
                            di tali avvenimenti
                            alla S. Sede con Nota del 22 Giugno 1861.Archiv für k. K., vol. 6, 1861, pag. 398 e segg.). Il Governo cedette
        e con R.egiaoRescrittoDecreto
                                Notificazione del 13 Giugno di quello stesso anno dichiarò il Concordato non più in vigore,
            ed annunziòannunziando al tempo stesso la emanazione di una legge unilaterale
        per [ein Wort unlesbar] regolare i rapporti dello Stato colla Chiesa cattolica
            (Archiv für k. K.,comunicazione dal Ministro Barone von Hügel
        comunicazione alla S. Sede di tale detta risoluzione, l'Emo Cardinale Antonelli,
            Segretario di Stato di Sua Santità, con Nota in data del
        3 Agosto 1861 (riprodotta pur troppo soltanto nella traduzione
        tedesca in Archiv für k. K., vol. 7, 1862, pagg. 318-320), dopo aver
        espresso la sorpresa ed il dolore del S. Padre di fronte a così
            aperta violazione degli assunti impegnicon
                                contrattuali,di fronte ad una così aperta violazione del conchiuso patto bilaterale,
            significòdichiarò in nome dell'Augusto Pontefice che la S. Sede si
        riteneva anche da parte sua svincolata dagli assunti impegni, che le concessioni fatte al
        Governo nel Concordato dovevanoerano da considerarsi per l'avvenire come di niun val
                            nulle e di niun
                            del tutto prive di ogni valore e che per conseguenza il Vescovo di Rottenburg doveva
        nell'esercizio del suo ufficio attenersi in tuttain tuttola sua [br] estensione
        alla disciplina generale della Chiesa. In tal guisa le disposizioni
            del Concordato
                            ,(e quindi anche
                                , se non erro, il riconoscimento dellaquella concernente la
                            Facoltà teoFacoltà teologica di Tubinga) cessava di aver vigore. 
La nuova legge,fu promulgata il 30 Gennaio 1862 (cfr.  il testo in
            Brück, op. cit., pagg. 561-564), escluse, se non
            espressamente in opposizione al surriferito Art. VIII del Concordato, se non
        espressamente, almeno implicitamente i Seminari tridentini. Infatti nell'art. 3 si
        richiede per l'ammissione ad un ufficio ecclesiastico,la cit
                            il dom la cittadinanza württemberghese, anche "la prova di una formazione scientifica
        riconosciuta come adeguata dallao Stato",
                            (cfr. Archiv für k. K., vol. 8, 1862, pag. 362 e segg.), con
        che si intendeva di indicare specialmente la Facoltà teologica di
            Tübingen, priva tuttavia della soggezione alla Autorità
            ecclesiastica prescritta dall'Articolo IX del Concordato.(cfr. Archiv für k. K., vol. VIII, 1862, pag. 36376 e segg.).
Rimane ora che si faccia qualche cenno della recente "legge sulle Chiese" (Gesetz über die Kirchen) del 3 Marzo 1924 (sulla quale compii già il dovere di riferire all'E. V.coll'
                            negli nell'ossequiosio Rapportio NN. N. 30561 del
        20 Maggio 1924), in quanto conc
                            ha rapp concerne gl'Istituti per la educazione del Clero. Conformemente alle massime
        fissate nella Cost nuova Costituzione germanica del 1919, detta leggeessa (§ 69) ha abrogato la precedente legge del 30 Gennaio 1
                            9
                            8 1862 ed ha quindi reso libera la erezione di Seminari a norma del Codice di diritto
        canonico nell'ambito delledisposizioni prescrizioni generali sull'insegnamento. Il § 73 della
        legge in discorso prevede inoltre il passaggio dei Convitti sotto la direzione dell'Autorità
        ecclesiastica; esso è infatti del seguente tenore:
"1. I Seminari teologici evangelici ed i Convitti cattolici per mezzo di una Convenzione fra il Ministero del Culto e la superiore Autorità ecclesiastica passeranno sotto la direzione e l'amministrazione della medesima, in quanto questi Istituti servono alla educazione ed al mantenimento degli alunni ed alla loro speciale formazione per il servizio della Chiesa. Le disposizioni in contrario saranno revocate con un decreto.
2. In quanto i Seminari evangelici inferiori servono alla istruzione generale dei futuri ecclesiastici, la loro posizione giuridica di fronte allo Stato ed i contributi dello Stato verranno regolati con un decreto d'intesa colla superiore Autorità ecclesiastica.
3. Le dette Convenzioni e decreti, per quanto concerne le prestazioni dello Stato, abbisognano del consenso del Ministero delle Finanze".
In seguito a ciò il Ministero del Culto preparò e presentò alla Curia vescovile di Rottenburg con ufficio del 19 Gennaio 1925 due progetti di Convenzione, l'una per il Convitto teologico di Tübingen (Wilhelmsstift), l'altra per i Convitti inferiori di Ehingen e Rottweil, affine di regolare il passaggio dei medesimi,sino aventi sinora il carattere di Istituti dello
            Stato, sotto la direzione e l'amministrazione del Vescovo. Il proDettiI progetti [vedevano] partivano dal concetto (ancor più ampiamente esposto in un posteriore ufficio del 21 Giugno
            1926) che l'obbligo delle prestazioni per i Seminari tridentini nelle
        trattative del Governo württemberghese colla S. Sede negli anni 1807/09, 1819/27 e
        1854/57 l'obbligo delle prestazioni finanziarie per i Seminari tridentini era stato
        ristretto all'ultimo anno del Seminario pratico.(Alumnatskurs). Se lo Stato del Württemberg negli anni
        1817/24 stabilì, a differenza di tutti gli altri Paesi della Germania, di mettere a disposizionestanziare notevoli somme per il mantenimento dei Convitti, ciò non
        avvenne perché [esso] quasidelReichsdeputationshauptschluss maggiori obblighi che non la Prussia, la Baviera, il
        Baden o l'Hessen, ma sia in vista delle corrispettive prestazioni
            allaa favore [sic] Chiesa "evangelica", sia in considerazione delle
            [misure] disposizioni preliminari
        prese dall'allora Ministro del Culto e Ministro Presidente, Barone von Wangenheim, il quale
        desiderò di assicurare ill'unioneil legame della formazione scientifica degli ecclesiastici cattolici
        coll'organismo generale della istru pubblica istruzione dello Stato, ed in
        particolare colla Università di Tübingen. Se dunque oraal presente il Ministero, allo scopo per ragione dell'eguale
        trattamento delle due Chiese (cattolica ed "evangelica") si dichiarava pronto ad obbligarsi giuridicamente ala continuare il pagamento di una rendita per i Convitti, anche
        rimanendo essi ora privati del loro carattere di Istituti dello Stato, tale vincolo
                deveoveva tuttavia essere condizionato al mantenimento dell'attuale scopo degli Istituti
        medesimi, vale a dire che i giovani alunni ricevano la loro istruzione
            filosofico-teologica nella Università rispettivamente nella Facoltà teologica
        della Università e nei Ginnasi dello Stato. Tale
        disposizioneprog
        menzionati progetti non imponeintendeva (così affermava asseriva il Ministero) di imporre
        al Vescovo l'obbligo di far inviare gli alunni
                            aglidiellainviare gli alunni per la loro formazione scientifica degli ecclesiastici negli Istituti dello Stato, ma questa èquest'ultima era piuttosto soltanto una condizione per l'impegno
        finanziario dello Sta del Governo. Qu Il diritto del Vescovo di
        [mutare] ordinare diversamente tale formazione, vale a dire in
            Seminari con proprie scuole interne, rimaneva quindi intatto; qualora egli
            intendaesse di esercitarlo, lo Stato si riservava
        di decidere secome ed in quanto egli esso continuierebbe a contribuire per le spese [corr] relative
        spese.
A tale comunicazione la Curia vescovile rispose con Foglio in data del 1º Luglio 1925,rilevando affermando invece l'obbligo dello Stato, in seguito
        alla secolarizzazione, di sopperire a tutte le spese per la formazione del Clero. Che i
        Convitti fossero fondati come Istituti dello Stato, fu una conseguenza delle massime di
        politica ecclesiastica allora dominanti. Ma la Costituzione germanica del 1919 ha eliminato
        la ingerenza governativa su detti Istituti, i quali sono così divenuti puramente
        ecclesiastici. La Curia vescovilel'ac la suaccennata condizione, importante l'obbligo di
            mantenerecirca il mantenimentodell'attuale sistema della formazione del della
        istruzione dei giovani chierici. È vero che il progetto non importaimponeva per sé un ob a tale riguardo un obbligo al Vescovo;
        ma questa condizione ela condizione medesima e la circostanza che, in caso di cambiamento,
        alle attuali prestazioni dello Stato, sufficienti per la più
            granbastevoli per sopperire alla maggior parte delle spese, sarebbe
        sostituito al più un semplice e parziale
        contributo, costituisconovano una forte pressione.da parte dello Stato.Ora
                            peCiò è era tanto più inammissibile, in quanto che, il Vescovo
            potrebbe,
                            trovar
                            trovarsi
                            obbligatoanche indipendentemente dalla propria volontà, costretto ad
            trovarsi costretto adnella necessità, anche per mutamenti introdotti dallo Stato nel
            programma degli studi, di introdurre un al metodo diverso nella formazione
        dei chierici, 
                                anche per mutamenti introdotti dallo Stato stesso; per es. se, come è da
        temere, lo studio della lingua latina nel programma
                            ndei Ginnasi venisse ridotto in guisa da non essere più sufficiente per i candidati
            allo al sacerdozio. Anche inOra pur in tal caso secondo i §§ 14 e 11 verrebbero a cessare
        le prestazioni finanziarie del Governo.
Avendo però i Ministeri così del Culto come anche delle Finanze (Foglio delper a favore degli Istituti per la formazione scientifica del Clero,prima della quale precede il Seminario pratico, il primo propose nel
        succitato Ufficio del 21 Giugno 1926 di prescindere nelle progettate Convenzioni da
        qualsiasi disposizione circa il fondamento, la estensione e le
        condizioni dell'obbligo dello Stato al riguardo, lasciando così del tutto impregiudicata
        l'attuale controversa situazione giuridica, e di limitare l'accordo al ai principi,
        secondo i quali debbonocui dovrebbero essere di fatto sino a nuovo ordine [misurate] calcolate le somme
                            gl
                            globali
                            relative corrispondenti.sommea tali prestazioni. In conformità di
            ciòquesto senso il Ministero del Culto inviò alla Curia vescovile in
        data del 5 Agosto 1926 dueunnuovioprogettio di Convenzione.
Essendo però nel frattempo avvenuta la morte del compianto Vescovo di Rottenburg, Mons. von Keppler (16 Luglio 1926), lae que
        trattative rimasero sospese, non avendo il Vicario Capitolare, Mons. Sproll, creduto di
        poter prevenire in un affareargomento così importante la decisione del
        futuroquesto Prelato fu eletto
        egli stesso a quella Sede episcopale (19(Marzo 1927), il prelodato Mons. Sproll in
        un Esposto del 7 Agosto s. a., nel quale trattava
                                si trattava anche di vari altriaffari della diocesi,argomenti, mi riferì anchepure intorno alla questioneal punto in discorso. "Già il defunto Vescovo (così egli scriveva)
        aveva ordinato che, ottenutosi l'accordo definitivo, la questione si dovesse presentare a
        Vostra Eccellenza, con preghiera di voler dare il permesso per la conclusione delle
        anzidette Convenzioni. Come dimostra la lettera del 1º Luglio 1925, noi abbiamo mosso
        serie obbiezioni contro
                            l'imcontro un impegno contrattuale di mantenere l'attuale sistema di
            formazione dei nostri teologi nei Ginnasi di Ehingen e Rottweil e nella Università dello
            Stato, ed abbiamo quindi respinto il primo progetto. Invece saremmo inclinati ad
            accettare il secondo, il quale prescinde da un tale impegno, per riguardo ai
            considerevoli miglioramenti in confronto col primo ed in considerazione del fatto che si
            crea uno stato di cose assai simile a quello dei Seminari tridentini, – qualora si
            potessero regolare con nostra soddisfazione il lato finanziario, messo da parte, ed
            alcuni dettagli. Siccome però spetta a Vostra Eccellenza di decidere se alcuni punti del
            § 5 si debbano, oppur no, comprendere nel Concordato, noi, finché non avremo
            ricevuto questa decisione, ci asterremo dal proseguire i negoziati. Mi permetto però di
            avvertire che le trattative della Chiesa evangelica stanno per terminare e che il
            Ministero ci ha ripetutamente pregato di continuare presto le trattative. Mi sia lecito
            anche di richiamare l'attenzione sul considerevole miglioramento della situazione
            giuridica, in confronto dell'attuale, che otterremmo con questo accordo. Avremmo nelle
            nostre mani e sarebbero sottratti alla ingerenza dello Stato, non solo
            ladella dei Convitti, l'umile
        sottoscritto non poté tuttavia non considerare anche i pericoli cui ed i difetti
        inerenti alla conclusione della proposta Convenzione. Essi erano, a [mio] suo modesto avviso, di duplice natura: di forma e di
        sostanza. – Quanto alla forma, la educazione ed istruzione del Clero eraè materia, che avevaha costituito già oggetto di trattative e di accordi fra la
        S. Sede ed il Governo württembue lo Statoed il Governo del Württemberg, ed è quindi riservata alla
        S. Sede medesima. Già la "legge sulle Chiese", di cui si è fatto sopra parola, colla
        quale il questo Governo aveva volutovolle regolare unilateralmente i rapporti fra lo Stato e le società
        religiose, aveva
                                haaveva creato un precedente, che èera stato poi continuamente invocato e
            sfruttato dai [te] nemici del Concordato in Germania. Le q Lo
        scrivente poté poi rimediarvi, profittando della vacanza della
        diocesi di Rottenburg per costringere il Governo del Württemberg, malgrado la sua ostinata ritrosia, a riconoscere l'obbligo dei negoziati colla
        S. Sede per una nuova Convenzione. Se però ora si assumesseintroducesse
                            il in materie essenzialmente concordatarie il sistema di Convenzioni fra lo Stato ed
        i Vescovi, si darebbe un non meno pericoloso argomento nelle mani degli avversari del
        Concordato, i quali,già ripetutamente, per odio contro Roma, reclamanohannoreclamatono
                            ,
                            accordi che, in quanto siano necessari accordi fra lo Stato fra i due Poteri
        in materie ecclesiastiche, [a] essi abbiano luogo coll'Episcopato locale, ad
        esclusione della S. Sede; errore, controprese prese così lodevolmente posizione nello scorso anno la stessa Conferenza
        vescovile di Fulda (cfr. Rapporto N. 37932 dell'11 Agosto 1927). L'esempio del
        Württemberg potrebbe quindi avere dannoseissime ripercussioni, principalmente in Prussia. – Senonché anche il contenuto della
        progettata Convenzione non mi sembrava poi di diff dar luogo ad obbiezioni.
        Basti citare il § 5 n. 1, il quale prescrive che il Superiore ed i ripetitori dei
        Convitti debbano aver compiuto almeno tre anniun triennio di studi teologici in un'Alta scuola alta scuola
        dello Stato in Germania; con che rimanevanorrebbero [sic] escluse le alte scuole vescovili tedesche e gli Istituti Pontifici in Roma; precedente anche questo, che apparisce esso pure
        pericolosissimo, se si penconsiderinopensi alle difficoltà,incontrateche si incontrano in questa materia nelle trattative col
        concordatarie colla Prussia (cfr. Rapporto N. 36039 dell'8 Settembre
        1926).
Simili considerazioni esposimanifestai al Revmo Mons. Vescovo di Rottenburg – naturalmente, come mio pensiero personale, e salva la superiore decisione della
        S. Sede – in una mia lettera da me
            direttagli in data del 5 Ottobre 1927. Il
            sullodato Mons. Sproll, venuto poi a farmi visita il 10 del susseguente mese di
        Novembre, si dichiarò d'accordo col
Se dunque piacerà alla S. Sede di confermaredecidere che la materia in discorso devebba essere ordinata nel futuro Concordato col Württemberg, occorrerà, a mio subordinato parere, nei relativi negoziati, - i quali non potranno cominciaer se non– i quali non potranno cominciare se non dopo le prossime elezioni per il Landtag –, di adoperarsi: 1º) a regolare lal'anormale situazione della Facoltà teologica di Tübingen, 2º)garantireassicuraread affermare e garantire la piena
        libertà della Chiesa nella direzione dei Convitti per gli aspiranti allo stato
        ecclesiastico, 3º) ad assicurare, d'altra parte,lenel miglior modo possibile lepreprestazioni finanziarie, a cui<del Governo> necessarie <per il mantenimento degli
            Istituti destinati alla formazione del Clero.>per
                                gli Istituti destinati allala formazione delClero.
Una volta fissatiche questi punti rimanessero fissati in una nuova Convenzione fra la S. Sede e lo Stato del Württemberg, sarà possibile di procederesenza maggiore ed eccessiva difficoltà<più facilmente> alla riforma dei detti Istituti. Senza
            al dubbio l'attuale stato dei medesimi, ed in particolar modo del Convitto
        teologico, è, grazie al Cielo, ben diverso da quello sopra lamentato dei[sec] dei tempi antichi; tuttavia non pochi miglioramenti
        sembrano ancoraancora necessari od opportuni, affine di consolidare la disciplina,
        eliminare gli inconvenienti tuttora esistenti, in una parola, attuare praticamente quanto la
        S. Congregazione dei Semin Seminari e delle Università sapientemente prescriveva
        al riguardo nella Istituzione segretaad Germaniae Archiepiscopos et Episcopos de Clericis instituendis,del 9 Ottobre 1921, pag. 4.
Chinato 
                        376r, oben mittig hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten,
        notiert: "C". 
                        
                             
                        Online seit 20.01.2020. 
                    
    Dokument-Nr. 19178
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[Berlin], 26. Januar 1928
                        Schreiber (Textgenese)
PacelliStenotypistPacelliBetreff
Circa le origini e lo stato della Facoltà teologica e del Convitto di
        Tübingen nel Württemberg
                        376v
riusciti assai utili i documenti, sinora inediti, esistenti negli Archivi specialmente di quel Ministero dei
        Culti, e pubblicati testé dallo Zeller nella suDel risultato delle ricerche, che ho potuto compiere sino ad oggi, mi è sembrato conveniente di daredare fin da ora relazioneragguaglio a V. E.all'E. V.per di Lei opportuna conoscenza eper
378r
                            Il progetto della erezione di un Istituto per lo studio della teologia cattolica nel Württemberg risale all'epoca, in cui il Duca, poi Principe elettore e Re,FerdinandoFedericodel Württemberg prese possesso dei considerevoli territori assegnatigli a titolo d'indennizzo dal Reichsdeputationshauptschluss del 23 Novembre 1802 e 25 Febbraio 1803.
378v
La cosaDetto 379r
dal
            379v
dem cathedra juri
        canonico et Historiae ecclesiasticae addicitur. Omnes et singuli horum institutorum
        Professores, quoad ea, quae instructionem religiosam moresque concernunt, Episcoporum
        auctoritati, in rebus autem mere civilibus et politicis Gubernio subduntur. Professores
        ipsi, praevio a Nobis ac Episcopis facto examine, a Nobis nominabuntur". Le trattative
        rimasero però interrotte il 1º Novembre in seguito alla dichiarazione del Nunzio "di
        aver ricevuto ordini da Roma, che lo obbligavano a considerare come spirati i suoi poteri
            ..., ad interrompere le trattative ed a recarsi senza indugio a Parigi"
            (ibid., pag. 7).(Longner, op. cit., pagg. 331-332).Dopoché i ripetuti tentativi del Re di addivenire ad un accordo colla S. Sede (missione del Consigliere ecclesiastico, Rev.Sac. von Keller, in Roma negli anni 1808-1809, e nuova missione del medesimo in Parigi ed in Savona nell'estate delnel 1811) rimasero senza successo a causa delle sfavorevoli condizioni dei tempi e della prigionia del S. Padre, Federico con Decreto del 28 Settembre 1812 procedette di propria autorità alla istituzione di un'Amministrazione ecclesiastica provvisoria (Vicariato generale di Ellwangen per i territori
380r
appartenenti alla diocesi di Augsburg) ed al tempo
        stesso eresse e fondò in quella città "per la educazione e l'istruzione di 380v
– per ragioni, che non risultano 381r
Ellwangen,
        una volta "rite"Dopo la morte del Re Federico I (30e l'avvento al trono del Re Guglielmo (30 Ottobre 1816) sorse tosto l'idea di trasferire detto Istituto da Ellwangen a Tübingen e di unirlo come Facoltà teologica cattolica a quella Università, come risulta dalla domanda del Ministro dei Culti, Barone Carlo Augusto von Wangenheim, alla Curatela della Università di Ellwangen del 20 Novembre 1816 e dalla risposta di questa del 16 Gennaio 1817. Il Governo promosse "con ogni energia tale disegno, che fu mandato ad effetto nell'autunno del 1817 contemporaneamente al trasferimento del Vicariato
381v
        generale e del Seminario clericale da Ellwangen a Rottenburg.382r
i detti trasferimenti 382v
del Consigliere di Stato, Barone von Schmitz-Grollenburg, del
            13 Settembre 1817) non volle saperne, ed il Pro-Vicario si sottomise. – Del
        resto, quale fosse il punto di vista del Governo a tale proposito, era già stato chiaramente
        espresso nel Voto del Collegio di Curatela della Università di Ellwangen del 16 Gennaio
        1817, nel quale fra l'altro si legge: "È nell'libero arbitrio dello Stato di determinare in qual luogo esso
        voglia trasferire i suoi Istituti d'istruzione... Il Papa, nel momento presente, non può in
        nessun modo entrare nell'affare. È vero che egli, durante le trattative del Nunzio della
        Genga per il Concordato, aveva chiesto una città cattolica, particolarmente Gmünd, per lo
        studio della teologia, e la Maestà del defunto Re aveva 383r
zione (Bundestag). Lo Stato quindi non ha
        ancora alcun obbligo speciale in proposito verso la Corte di Roma, – e se questa negozierà
        di nuovo, dovrà prendere la cosa quale la trova, consentanea come è alle condizioni dello
        Stato, il che la Corte di Roma non può né giudicare né decidere. Del resto, essa non ha
        alcun diritto di impedirla. In Heidelberg ed in Breslavia esiste da tempo la medesima
        unione, 383v
samente i surriferiti principi, che cioè in questoin simili
                                Il Governo si attenne a questi principi e non domandò il beneplacito della S. Sede per il trasferimento dell'Istituto teologico a Tübingen,(attuato, insieme alla erezione del Convitto teologico, con R. Decreto del 25 Ottobre 1817 – cfr. Longner, op. cit., pag. 390 e seg.), neppure in seguito, almeno per quanto risulta dalle pubblicazioni finora apparse
384r
Sede, dalla quale non ha avuto
            nemmeno il privilegio di conferire i gradi accademici. Tale diritto fu accordato, come
            si è visto più sopra, dal Re alla Università di Ellwangen, dalla quale passò alla
            favoltà teologica di Tübingen. Questa ha continuato
                                Non sarà inutile di qui aggiungere che,
"Nella nomina per le cattedre della Facoltà di teologia cattolica si applica il § 3 dell'Appendice IV del progetto Reale della Costituzione concernente le Università, in modo che innanzi tutto ogni volta si domanda il parere della medesima Facoltà ed inoltre prima della nomina effettiva il Regio Ministero dell'Interno, del Culto e dell'Istruzione conferirà colla Curia vescovile del Paese". Questa disposizione non è stata finora revocata ed il Governo attuale del Württemberg la ritiene come ancora in vigore; soltanto il Ministero dell'Interno non
È da rilevare altresì che
Nelle trattative, che,in seguito all'e
384v
Esposizione dei Sentimenti di Sua Santità sulla Dichiarazione de' Principi e Stati
            Protestanti riuniti della Confederazione Germanica (il testo italiano trovasi
        riprodotto nel volumetto intitolato: Die neuesten Grundlagen der teutsch-katholischen
            Kirchenverfassung in Aktenstücken und ächten Notizen von dem Emser Congress, dem
            Frankfurter Verein, und der preußischen Uebereinkunft, Stuttgart, in der
        J. B. Metzler'schen Buchhandlung, 1821)."Volendo i Principi Confederati (così si legge nel sullodato Documento) che nelle Diocesi dei loro Stati vi siano dei Seminarj per la educazione del Clero, come si rileva dall'Articolo 4 della Dichiarazione, il Santo Padre non può non insistere per la sua parte che i Seminarj siano modellati su quella forma che con tanta sapienza fu prescritta dal sagro Concilio di Trento, e che l'esperienza di circa tre secoli ha dimostrato quanto sia utile alla Chiesa cattolica. Per la qual cosa Sua Santità non può dispensarsi in primo luogo dal manifestare il suo vivo desiderio, che in ogni Diocesi sia stabilito un Seminario secondo le disposizioni del Concilio di Trento, il quale, se permette che in uno o più Seminarj si raccolgano i Fanciulli di diverse Diocesi, lo permette soltanto nel caso, che le chiese siano tanto povere, che non sia possibile erigervi il Seminario, e finché una tale erezione non sia seguita, Sua Santità è nella lusinga, che i Principi e Stati Protestanti riuniti della Confederazione Germanica potranno trovare nella loro generosità, e nei Beni Ecclesiastici, de' quali si trovano attualmente in possesso, i mezzi di stabilire oltre i tre Seminari indicati nell'Articolo 4, i quali attualmente sussistono, anche i due per le altre Diocesi che ne resterebbero prive.
Ma ciò che principalmente richiama la sollecitudine del Santo Padre sul proposito de' Seminarj, che sono l'oggetto della più tenera cura della Chiesa
385r
Cattolica, si è la forma che vuole darsi ai Seminari
            medesimi."Dall'Ultimo paragrafo dell'Articolo 4 Sua Santità è venuta a conoscere che le scuole delle scienze Sacre si vogliono stabilire nelle Università, e che per conseguenza nei Seminarj non sarebbero ammessi che Giovani adulti, i quali dopo compito il corso dei loro studj nelle Università medesime li riceverebbero per qualche tempo nei Seminarj al solo oggetto di apprendervi la prattica del sacro Ministero, i doveri Pastorali, la liturgia, e cose simili. Si è confermato il Santo Padre in questa idea dal rilevare che nell'Articolo 6 paragrafo lett. g) non si lascia ai Vescovi che la nomina del Rettore del Seminario, né mai si parla dei Professori. Una tale forma pertanto contraria a quella stabilita dal Concilio di Trento, aliena dallo Scopo, che ha avuto la Chiesa nella istituzione dei Seminarj, e lesiva dei diritti de' Vescovi in ordine alla educazione ed istituzione de' Chierici nella dottrina necessaria al loro stato, non può essere approvata dal Santo Padre.
Il Sacro Concilio di Trento nella Sess. 23 parlando dei Seminarj stabilisce che in essi debba essere alimentato, religiosamente educato ed ammaestrato nelle Ecclesiastiche discipline un determinato numero di fanciulli: "certum puerorum numerum". Lo scopo infatti che ha avuto la Chiesa nella istituzione dei Seminarj è stato appunto quello di educare e formare fino dalla più tenera età quelli che si destinano ad essere Ministri del Santuario, nell'Esercizio delle virtù proprie del loro stato, e nelle scienze principalmente Sagre, sotto la vigilanza e la totale dipendenza dei Vescovi.
Qualunque abuso possa essersi introdotto relativamente ai Seminarj in qualche Stato della Germania anche Cattolico, non potrà mai obbjettarsi alla Santa Sede, la quale non lo ha né riconosciuto, né sanzionato, ed anzi lo riprova, né potrà mai ragionevolmente pretendersi che la Santa Sede approvi essa stessa un abuso, perché in qualche Paese Cattolico si trova introdotto.
Lo stato di decadenza, in cui trovasi il Clero di Germania, si ripete dalla Santità Sua non meno che dai Vescovi dagli abusi specialmente che si sono ivi introdotti a riguardo dei Seminari, e principalmente dal non ammettersi nei medesimi che giovani adulti dopo che nelle Università abbiano compito il corso
385v
dei loro Studj, e godendo di una soverchia libertà siansi imbevuti dei più
            perniciosi principj. Bisogna non conoscere la natura dell'Uomo per persuadersi che in
            tempi di tanta corruzione, quali sono disgraziatamente quelli in cui viviamo, possano in
            pochi mesi dei giovani già maturi formarsi in quelle sode virtù che sono proprie dello
            Stato Ecclesiastico, senza essersi nella prima età esercitati nella prattica delle
            medesime, e consolifdarsi, anzi far ritorno ai sani principj dopo
            essersi imbevuti di massime non conformi a quelle che devono regolare la condotta di un
            Ecclesiastico.Il Santo Padre pertanto, cui non possono non essere sommamente a cuore i Seminarj, i quali formano le più belle speranze della Chiesa, si crede in obbligo di insistere perché siano momodellati sulle forme prescritte dal Sagro Concilio di Trento, e vi siano insegnate principalmente le scienze Sagre sotto la totale dipendenza dei Vescovi. A questi appartiene per diritto divino l'istruire Essi stessi, o per mezzo di altri, i Fedeli alla loro cura affidati, non solo catechizzando e predicando al popolo, ma anche insegnando, o facendo insegnare da Maestri di loro fiducia la Teologia e le altre Scienze Sagre a coloro che aspirano allo Stato Ecclesiastico, ed un tale diritto, secondo i principj Cattolici, non può essere né impedito né ristretto dalla Civile Potestà. Il Santo Padre non ha che ad appellare a fatti pur troppo recenti e pur troppo conosciut
386r
on ravvisarsi da Sua Santità che come assolutamente inefficaci a garantire
            l'ortodossia dell'insegnamento. La storia de' tempi nostri, e le false e perniciose
            dottrine che si insegnano in alcune Università Cattoliche della Germania nonostanti
            anche i ripetuti reclami del Santo Padre, fanno chiaramente conoscere che questa
            sorveglianza sopra i Professori attribuita ai Vescovi è per ordinario una espressione
            vaga e priva di qualunque efficacia, un'arma di cui i Vescovi anche meglio intenzionati
            non possono fare alcun uso".Questi stessi concetti sono confermati nella ulteriore Nota del Cardinale Consalvi del 24 Settembre 1819 (riprodotta dal Brück, op. cit., pagg. 525-543) in replica a quella degli Inviati dei Principi e Stati riuniti della Confederazione Germanica in data del 3 Settembre di quello stesso anno 1819 (riportata nel succitato volume "Die neuesten Grundlagen der teutsch-katholischen KirchenverfassungDie neuesten Grundlagen der teutsch-katholischen Kirchenverfassung", pagg. 310-322): "Finalmente per ciò che riguarda le Università (così si esprime Ll'Eminentissimo Segretario di Stato), il Santo Padre è ben lungi dal non riconoscere i servigj che soni stati resi alle scienze ed alle Lettere dalle Università della Germania. Crede però la Santità Sua di non poter essere rimproverata se insiste perché i Giovani che si dedicano allo Stato Ecclesiastico debbano fare almeno gli StStudj Sagri nei Seminarj e sotto la vigilanza e direzione de' Vescovi. La Santità Sua nel considerare come allarmante lo stato attuale delle Università si fonda sulla opinione che a riguardo delle medesime hanno manifestato gli stessi Principi e Governi Tedeschi, i quali ne hanno fatto l'oggetto di una discussione nella Dieta di Francfort. Le misure adottate nelle stesse Università che appartengono agli Stati riuniti, misure delle quali tutti i Giornali hanno data notizia, non indicano certamente che i Governi sono relativamente alle Università in quella stessa tranquillità, che i SSri Inviati esigono che abbia la S. Sede riguardo alle medesime. Ma prescindendo anche da tali riflessi crede il Santo Padre che le ragioni che Egli ha addotte nella esposizione de' Suoi sentimenti dimostrino abbastanza chiaramente che Egli non può non insistere acciò sia lasciato ai Vescovi libero l'esercizio del loro diritto d'insegnare la Teologia o per se stessi, o per mezzo di Professori di loro fiducia, e che i Seminarj siano regolati a forma di quanto
386v
intorno ai medesimi prescrive il Concilio di Trento".Quanto, del resto, fossero
In conformità di talidei suesposti principi, la Bolla di circoscrizione per la Provincia ecclesiastica del Reno Superiore Provida solersque del 16 Agosto 1821 disponeva relativamente ai Seminari quanto segue: "Cunque ad praescriptum sacri concilii Tridentini pro cleri educatione ac institutione seminarium puerorum ecclesiasticum ab episcopo libere regendum et administrandum existere debeat in singulis ex praedictis tam archiepiscopali quam episcopalibus ecclesiis, ubi is alumnorum alatur numerus, quem respectivae dioecesis necessitas et utilitas postulat; cumque in quatuor ex illis jam adesse sciamus, in reliqua ecclesia, quamprimum poterit, congrue erigendum mandamus". Quale sia questa ultima diocesi, della quale si dice non esistere ancora in essa il Seminario, apparisce più appresso, ove si
Quanto invece all'Archidiocesi di Friburgo ed alle diocesi di Magonza, Fulda e Rottenburg (della quale particolarmente si tratta nel presente rispettoso Rapporto) la Bolla afferma dunque aversi già in esse il Seminarium puerorum ad praescriptum Sacri Concilii Tridentini pro Cleri educatione et institutione. Ciò però non corrisponde alla verità storica, soprattutto
387r
(se si eccettua,eccettuare,  almeno in parte, la
            diocesiquella di Fulda – cfr. Richter, Eine Episode aus der Geschichte der Fuldaer theologischen
        Lehranstalt, pag. 112 e segg.). Come un tale
                                    387v
prerogative dello
        Stato". D'altra parte, la somma di 8.092 fiorini, menzionata nella
            Bolla, Questo falso ed obliquo punto di vistae subdolo atteggiamento dei Governi apparisce anche dai negoziati che precedettero la pubblicazione della successiva Bolla supplementare per l'anzidetta Provincia ecclesiastica del Reno superiore "Ad Dominici gregis custodiam" del 2 Aprile 1827, il cui punto quinto era del seguente tenore: "Quinto: In seminario archiepiscopali
388r
jugeait autrement et trouverait indispensable d'insérer la cinquième et la
            sixième proposition dans la bulle supplémentaire, il ne pourrait échapper à sa sagacité,
            que les Princes et États réunis se trouveraient par le fait même dans la nécessité de se
            réserver les droits inaliénables de Leur Souveraineté relativement aux points en
            question" (cfr. Brück, op. cit., pag. 545; cfr. pure ibid.,
            pagg. 112-117). E che tale fosse in realtà il pensiero segreto dei Governi lo
        dimostrò il fatto che, secondo la risoluzione di una nuova Conferenza tenutasi a Francoforte
        l'11 ed il 12 Agosto 1827, le due Bolle in discorso vennero accettate e ratificate (nel Württemberg con R.  Decreto del 24 Ottobre 1827, pubblicato
            nel Bollettino Ufficiale del 30 s. m. – cfr. Longner, op. cit., pag. 588) in quanto "avevano per
        oggetto la costituzione della Provincia ecclesiastica del Reno superiore, la circoscrizione,
        la dotazione e la erezione dei cinque Vescovati ad essa appartenenti coi loro Capitoli
        cattedrali, come anche la provvista delle Sedi arcivescovile e vescovili e delle prebende
        del Duomo", con riserva tuttavia dei diritti sovrani, e senza tuttavia menzionare i punti quinto e sesto, e quindi nemmeno i
        Seminari a norma delle prescrizioni del Concilio di Trento (cfr. Brück, op. cit., pag. 11388v
 di possesso di Mons. von Keller come Vescovo di
            Rottenburg."Badate bene, Signori, – egli disse –; in questa TaleIl surriferito punto di vista fu poi definitivamente confermato e sancito dalla Ordinanza governativa
389r
 del sacro ministero. Lo scopo di
            tale prescrizione La surricordata Ordinanza fu accolta pur troppo dalla maggior parte dei Vescovi,
Così sorse e si consolidò la Facoltà teologica di Tübingen. Nelle trattative per un futuro Concordato col Württemberg occorrerà a
In seguito, tuttavia, vale a dire negli anni 1851-1853, l'Episcopato della Provincia ecclesiastica del Reno superiore, il quale contava ora fra i suoi
389v
per rivendicare i diritti della
        Chiesa conculcati dalla Potestà civile. Nel primo Memoriale del Marzo; 1851 i Vescovi chiesero, tra l'altro, Nel secondo Memoriale del 18 Giugno 1853 (pagg. 54-76)i Prelati rinnovarono con esposizione ancor più diffusa la loro richiesta che la formazione teologica dei giovani chierici avesse luogo nei Seminari.;dimostrarono la superiorità della medesima
390r
esso avrebbe dovuto dotare Istituti d'insegnamento
        e Seminari ecclesiastici secondo le prescrizioni del Concilio di Trento" ibid.  pag. 64); che l'ordinanza del 30 Gennaio 1830 non era mai stata approvata dalla Chiesa; che anzi Pio VIII nel Breve Pervenerat del 30 Giugno 1830 aveva
        protestato contro di essa e condannato come errore e probrosa ac miserrima servitus che lo
        Stato avochi a sé l'educazione del Clero. Nel Concordato concluso fra la S. Sede ed il Governo del Württemberg
390v
Art. VIII.Liberum erit Episcopo erigere Seminarium iuxta formam Concilii Tridentini, in quod adolescentes, et pueros informandos admittet, quos pro necessitate et utilitate Dioecesis suae recipiendos iudicaverit. Huius Seminarii ordinatio, doctrina, gubernatio, et administratio Episcopi auctoritati pleno liberoque iure subiectae erunt.
Rectores quoque et Professores, seu Magistros Episcopus nominabit, et quotiescumque necessarium, vel utile ab ipso censebitur, removebit.
Quamdiu vero Seminarium ad normam Tridentini Concilii desiderabitur, et Convictus publici aerarii maxime sumptibus sustentati, Ehingae, Rotvilae, et Tübingae existent, haec observabuntur.
a) Quod attinet ad educationem religiosam et disciplinam domesticam, ea instituta regimini et inspectioni Episcopi subdita sunt.
b) Alumni horum institutorum, quatenus erudiuntur in scholis publicis, aeque ac ceteri discipuli legibus, quae scholis illis constitutae sunt, et normis de ratione et cursu studiorum praescriptis subiacent.
Si ea in re Episcopus (quoad Gymnasia) immutationem quamdam necessariam vel magis opportunam iudicaverit, consilia conferet cum Regio Gubernio, quod item pro sua parte nihil, nisi antea collatis cum Episcopo consiliis, mutabit.
c) Episcopus institutorum eorumdem Rectores et Repetitores deputabit, eosque removebit; quos tamen gravibus de causis factoque innitentibus circa res civiles, et politicas Regio Gubernio minus
391r
acceptos
            esse resciverit, nunquam eliget. Item quos postea ob easdem causas ingratos Gubernio
            evasisse compererit, dimittet.d) Episcopo competit eadem instituta visitare, delegatos suos ad examina publica, praesertim pro recipiendis alumnis, mittere, relationes periodicas exigere.
e) Prospiciet Regium Gubernium, ut in Gymnasiis, quibuscum coniuncti sunt convictus inferiores, paulatim non alii, nisi ex Clericorum ordine, Professores instituantur.
Art. IX.
Facultas theologica Universitatis Regiae quoad munus docendi ecclesiasticum Episcopi regimini, et inspectioni subest. Potest proinde Episcopus Professoribus et Magistris docendi auctoritatem, et missionem tribuere, eamdemque, quum id opportunum censuerit, revocare, ab ipsis fidei professionem exigere, eorumque scripta et compendia suo examini subiicere.
Questi due Articoli furono poi ampiamente illustrati con
391v
Nelle trattative, che precedettero la firma di detto
        Concordato e nelle quali furono Plenipotenziariodiper Sua Santità Pio IX il pio e dotto Cardinale von Reisach e
            diper Sua Maestà 392r
la formazione degli ecclesiastici, qualora il Vescovo
        procedesse alla erezione dei Seminari tridentini, e concesse soltanto, nell'Allegato IIInella Nota del Barone von Ow allegatadelal Concordato, a spiegazionedell'
                                392v
dizioni, tuttavia,
        fissate nell'Ben prestoperòSenonché ben presto si scatenò una violentafuriosa campagna da parte dei protestanti contro il conchiuso Concordato. In particolare si attaccòfu preso di mira l'articolo relativo alla Facoltà teologica, il quale,pretendendosi che esso, in virtù del controllo accordato al Vescovo, soffocasseva[
393r
motivo il Professore e Consigliere di Stato von Mohl
            in Tübingen propose al Senato accademico della Università medesimain Tübingen la esclusione della Facoltà anzidetta dal Corpo
        insegnante e da tutti gli uffici della Università. La proposta venne accettata edpoi applicata subito nella elezione
        del nuovo Rettore, in occasione della qualein cui la Facoltà teologica fu completamente pretermessa.
            (Brück, op. cit., pagg. 446-447e segg.). Ne seguì un accanito dibattito nella Camera,
                            393v
ibid.,
        pagg. 411-412). Essendo stata data La nuova legge,
394r
oltre
            Rimane ora che si faccia qualche cenno della recente "legge sulle Chiese" (Gesetz über die Kirchen) del 3 Marzo 1924 (sulla quale compii già il dovere di riferire all'E. V.
394v
leggi
                                "1. I Seminari teologici evangelici ed i Convitti cattolici per mezzo di una Convenzione fra il Ministero del Culto e la superiore Autorità ecclesiastica passeranno sotto la direzione e l'amministrazione della medesima, in quanto questi Istituti servono alla educazione ed al mantenimento degli alunni ed alla loro speciale formazione per il servizio della Chiesa. Le disposizioni in contrario saranno revocate con un decreto.
2. In quanto i Seminari evangelici inferiori servono alla istruzione generale dei futuri ecclesiastici, la loro posizione giuridica di fronte allo Stato ed i contributi dello Stato verranno regolati con un decreto d'intesa colla superiore Autorità ecclesiastica.
3. Le dette Convenzioni e decreti, per quanto concerne le prestazioni dello Stato, abbisognano del consenso del Ministero delle Finanze".
395r
Il Landtag prese inoltre al riguardo la seguente
        risoluzione: "La esecuzione del § 73 deve venire effettuata quanto prima dopo la
        entrata in vigore di questa legge".In seguito a ciò il Ministero del Culto preparò e presentò alla Curia vescovile di Rottenburg con ufficio del 19 Gennaio 1925 due progetti di Convenzione, l'una per il Convitto teologico di Tübingen (Wilhelmsstift), l'altra per i Convitti inferiori di Ehingen e Rottweil, affine di regolare il passaggio dei medesimi,
395v
che esso avesse in
        base alla secolarizzazione ed al § 35
                                396r
contenuta nei §§ 14 e 11 dei A tale comunicazione la Curia vescovile rispose con Foglio in data del 1º Luglio 1925,
396v
dichiarava quindi di non
        poter accettare, perché restrittiva della libertà del Vescovo,dell'Ordinario,
                            Avendo però i Ministeri così del Culto come anche delle Finanze (Foglio del
397r
17 Marzo 1926)
        mantenuto fermo il punto di vista deldel carattere non obbligatorio delle prestazioni dello Stato
                            Essendo però nel frattempo avvenuta la morte del compianto Vescovo di Rottenburg, Mons. von Keppler (16 Luglio 1926), l
397v
Vescovo. Dopoché però 398r
formazione religiosa e morale dei teologi ed il
            regolamento di casa, ma anche, prescindendo dagli studi ginnasiali propriamente detti,
            la intiera formazione scientifica durante il quadriennio (o quinquennio) degli studi
            universitari, la nomina dei Superiori degli Istituti e dei ripetitori, l'ammissione ed
            il licenziamento degli alunni e la determinazione del programma degli studi nei suoi
            dettagli. I Convitti inferiori sono bensì annessi a Ginnasi dello Stato, ma questi hanno
            carattere cattolico. I convittori assisteranno alle lezioni in classi a parte, quindi in
            massima separati dagli altri studenti ginnasiali. L'amministrazione della Pubblica
            Istruzione avrà cura che in queste classi le materie scientifiche siano insegnate da
            professori cattolici. L'insegnamento religioso sarà impartito ai convittori sempre
            separatamente. Anche per il lato finanziario abbiamo ottenuto importanti concessioni,
            perché i fabbricati ed i terreni del Convitto di Ehingen e del Wilhelmsstift di Tübingen passerranno in nostra proprietà e potremo
            adattarli secondo i nostri bisogni. Il contributo dello Stato, secondo i principi con
            cui si ha in animo di computarne l'ammontare, diminuirà probabilmente del
            20 o 25%. Il rimanente del fabbisogno non è eccessivo e può coprirsi colla
            tassa diocesana. L'esame di ammissione al Seminario clericale si farebbe dai Professori
            della Facoltà teologica sotto la Ppresidenza del Vescovo. Il regolamento per l'esame
            sarebbe stabilito dal Vescovo, mentre per il passato questo esame aveva carattere
            puramente di Stato, né il Vescovo aveva modo di intervenire. Per il momento ragioni
            gravi mi consigliano di non introdurre modificazioni al presente sistema di formazione
            dei nostri teologi. Creare istituti propri a nostre spese importerebbe un onere
            finanziario di almeno mezzo milione di Marchi, perché allora, oltre alle spese del
            Convitto stesso, dovremmo provvedere a quelle per circa 10 insegnanti superiori ed
            introdurre così un aumento delle tasse diocesane, il quale non potrebbe essere
            sopportato negli attuali difficili tempi dal nostro popolo. Questo poi nemmeno
            comprenderebbe un cambiamento nella formazione dei futuri sacerdoti. Finalmente non
            disporrei dei necessari insegnanti".
                            398v
Malgrado i miglioramenti, che il nuovo progetto senza
        dubbio importavaarrecava allo stato attuale 399r
 il quale
            Simili considerazioni esposimanifestai al Revmo Mons. Vescovo di Rottenburg – naturalmente
399v
 modo di vedere
        dell'umile sottoscritto, aggiungendo che avrebbe sospeso le trattative col Governo.Se dunque piacerà alla S. Sede di confermaredecidere che la materia in discorso devebba essere ordinata nel futuro Concordato col Württemberg, occorrerà, a mio subordinato parere, nei relativi negoziati, - i quali non potranno cominciaer se non– i quali non potranno cominciare se non dopo le prossime elezioni per il Landtag –, di adoperarsi: 1º) a regolare lal'anormale situazione della Facoltà teologica di Tübingen, 2º)
Una volta fissatiche questi punti rimanessero fissati in una nuova Convenzione fra la S. Sede e lo Stato del Württemberg, sarà possibile di procedere
Chinato
