TEI-P5
Dokument-Nr. 20127
Nei giorni di Martedì 22 e Venerdì 25 corrente Giugno p.p.hanno avutoebbero luogo nella Nunziatura due nuove conferenze, alle quali, come
nella precedente, hannopresoero parte il
Direttore ministeriale Sig. Trendelenburg, il Prof. Heyer e Mons. Kaas. Oggetto di
ambedue
et entrambi [sic] le sedute sono statifurono i due seguenti argomenti:
Provv 1º) Provvista
delle dignità e dei Canonicati nei Capitoli cattedrali e collegiati, e 2º) la
cosiddetta "clausola politica".
Fin dalla primariuni conferenza i negoziatori
prussiani, hanno, non senza mia grande meraviglia,
avanzatorono la
pretesadomanda che nelle antiche diocesi della Prussia, cui si riferisce la
Bolla De salute animarum, fosse riconosciutoloro comprendere che
la S. Sede non avrebbe
mai acconsentito a tale
richiesta; in seguito a che i miei interlocutori lasciarono cadere la cosa e la lunga discussione si svolse, come dirò appresso, sull'alternativa
della nomina od elezione dei Canonici da parte del Vescovo o del Capitolo. Fu quindi assai
viva la mia sorpresa, allorché essinellaal principio della seconda seduta, senza
come se nulla fosse mi presentarono un Appunto scritto, del
qualedi cui l'E.V.R. troverà copia qui acclusa,(Allegato I), e nel quale, come se nulla fosse stato, si
domandava di nuovo puramente e semplicemente l'anzidetto diritto di presentazione.
[Ve] Avendo così dovuto constatare ancora una volta che le forme miti non valgono
a convincere le dure teste dei prussiani, respinsi con indignazioneforza
trattare
condurre le trattative, avanzando ogni giorno nuove ed assurde richieste,
dealle quali il Governo non si eraaveva in alcun modo trattato accennato, né nelle
Conferenze conferenze tenute nel Ministero del Culto prima della mia partenza per
Roma, né nella lettera del Ministro Sig. Boelitz (G II Nr. 432 I) del
28 Aprile 1922. I miei interlocutori di fronte al mio energico atteggiamento,
ritirarono definitivamente la loro proposta e si scusarono dicendo trattarsi di un
malinteso, in quanto che cioè essi non avrebbero chiaramente compreso che
esso [sic] fosse stata nella precedente seduta da me rifiutata in modo così
assoluto.
I negoziatori prussiani chiesero allora che, quasi in compensodell'antic della perdita dell'antico privilegio diritto di
nomina dello Stato, i Capitoli avessero una parte nella provvista dei canonicati vacanti. Il
Governo, come disse apertamente il Prof. Heyer, ha a ciò interesse, perché esso crede di
poter più facilmente esercitare la propria influenza sopra unun collegio composto di più membri, fra i quali vi sarà sempre l'uno
o l'altro disposto a secondarlo, che non sull'unica persona del Vescovo. Da parte mia
risposi che, come la S. Sede aveva concesso l'alternativa nell'art. 14 § 2
del Concordato bavarese, così non sarebbe per sé improbabile che l'accordasse anche alla
Prussia; ma soggiunsi che, per quanto era a me noto, l'Episcopato reclama l'applicazione
pura e semplice del diritto comune, secondo che risulta altresì dall'Appunto rimesso
dall'Eminentissimo Sig. Cardinale Bertram al S. Padrevigeva in <(fra Vescovo e Capitolo) vigeva
in> virtù delle Bolle Impensa Romanorum Pontificum e Ad dominici gregis
custodiam. Nell'Allegato II V.E. troverà un altro Appunto rimessomi il
26 Giugno p.p. dal Prof. Heyer, nel quale vengono proposti vari modi di
alternati-, di ottenerlo,, l'applicazione del diritto comune in questa
materia.(1)
Più grave parmi la questione della cosiddetta "clausola politica", di cui pure è parola in ambedue i suddetti Appunti,constatare
accertarsi che non vi sono contro un determinato candidato obbiezioni di ordine politico.
Tale clausola, adottata già nel Concordato bavarese (art. 14 § l) riguardo ai
Vescovi, e nel Concordato polacco (art. 11) anche per i Coadiutori con cum iure
successionis e per il Vicario castrense, (il Vicario castrense, incluso pure in
quest'ultimo Concordato, non viene in considerazione per la Prussia, essendo oraattualmente le cose riguarda concernenti l'esercito di
competenza del Reich, e non degli Stati particolari), vorrebbe ora il Governo
prussiano estendere che fosse estesa altresì a tutti
gli Ordinarii loci, ai Vescovi ausiliari ed alle Dignità dei Capitoli. Sarebbero
quindi compresi come Ordinarii loci
(can.secondo il
a norma del <nel senso del> can. l98,:
1º) gGli Amministratori Apostolici, quale è al presente quello di Tütz. Il Mini-così già
così ardue ed incerte trattative; d'altra parte, se la S. Sede ha interesse di non
eleggere Vescovi alle Sedi vescovili ecclesiastici malvisti dalle Auto dalle
Autorità civili, poiché non riuscirebbe loro possibile di esercitare con frutto il loro ministero pastorale, e per ciò appunto interroga
preventivamente il Governo, sembra, se non m'inganno, che tale consider ragione valga
pure, servata proportione, per gli
2º) Gli Abbati e Prelati nullius, i Vicari e Prefetti Apostolici. Per tutte queste categorie di Ordinari non si avrebbe attualmente applicazione pratica nella Prussia, ove l'unico Vicario Apostolico (della Germania settentrionale) e Prefetto Apostolico (dello Schleswig-Holstein) è il Vescovo di Osnabrück: il Ministero del Culto tiene evidentemente a prevedere e comprendere tutti i possibili casi futuri. Parmit che una tale
simile richiesta debba possa essere respinta.
3º) Il Vicario generale, per il quale larelativa interrogazione al Governo dovrebbe essere fatta dal relativo
Vescovo. I negoziatori prussiani hanno molto insistito su questo punto, rilevando
[di] l'importanza che il Vicario generale ha nell'amministrazione diocesana, massime
qualora il Vescovo fossesia, per ragione didell'età o dello stato di salute, meno atto a reggere la diocesi.
Hanno aggiunto che
4º) Il Vicario capitolare. Secondo la legge del 20 Maggio 1874 (cfr. Archiv für katholisches Kirchenrecht, vol. 32 pag. 395 e seg.), colui che volesse esercitare diritti e funzioni episcopali in una diocesi vacante, doveva comunicare al primo pPresidente della Provincia l'estensione dei diritti che intendeva di esercitare,medesimi, la missione ricevuta dall'Autorità ecclesiastica, la prova di possedere le qualità personali a norma della legge dell'11 Maggio 1873, e dichiararsi pronto al giuramento di fe-dalla ri dal ricevimento di
tale comunicazione il primo Presidente poteva porre il vetosollevare protesta contro l'esercizio dei
dirittianzidettoi;(§in caso negativo
altrimenti, <qualora ciò non si verificasse,> doveva
aver luogo la prestazione del summenzionato giuramento (§ 3). Il rigore di queste
disposizioni fu in seguito attenuato colle posteriori leggi del 21 Maggio 1886 e del
29 Aprile 1887, salvo però sempre l'obbligo della suaccennata comunicazione (cfr.
Archiv für k. K., vol. 58, pag. 156, 178-179). Ora il Ministero
prussiano ha fatto riguardo ai Vicari capitolari la seguente proposta (cfr. citato
Alleg. I): "Quando si tratta di costituire un Vicario per una diocesi
vacante, il Governo rinunzia a far valere obbiezioni politiche, se esse non
vengano le muove dentro dieci giorni dal ricevimento della relativa domanda". Nel
secondo Appunto (Alleg. II) detto termine è ridotto a tre giorni. In sostanza
quindi il Governo
domanda si chiede che anche per la elezione del Vicario capitolare abbia
luogose dentro tre giorni
questo nonil quale,questo, se lo stima del caso, puòpuò muovere obbiezioni nel entro tre giorni, trascorsi i
quali s'intende aver egliesso rinunziato a tale suoadiritto.facoltà.
I negoziatori prussiani hanno persistito nella loro richiesta dell'applicazione della "clausola politica" alle nomine delle dignità capitolari, riservate alla S. Sede, sebbene ioio non abbia mancato di farosservare
non
esser
essa loro ripetutamente osservare che essa non corrisponde alle consuetudini della
S. Sede medesima (Dispaccio N. 969/26 del 1º Maggio
c.a.).
Per ciò che riguarda infine i Vescovi ausiliari, il Ministero del Culto prussiano ha chiesto nel primo Appunto che si mantenga per essil'uso la prassi vigente, secondo la quale
il Vescovo stesso,residenziale, prima di proporre alla S. Sede un ecclesiastico
per tale ufficio, si assicura che esso non sia persona ingrata al Governo. Ciò era stato
concesso anche alla Baviera colla Convenzione del
1910,citata menzionata nel nuovo Concordato
bavarese (art. 10 § 1 lett. a capov. 3), in virtù della quale anzi, se
ben ricordo, la domanda al Governo doveva esser fatta dallo stesso Nunzio. Nel secondo
Appunto però
questa richiesta, alla cui
non figura più Mi sembrò tuttavia che, data la natura dell'ufficio del Vescovo
ausiliare, alla richiesta in discorso, i negoziatori prussiani
nonsem
sembravanodarenon dianomenotanta importanza checome alle precedenti.
I miei interlocutori notarono che, quanto minori saranno le concessioni della S. Sede nei punti surriferiti, altrettanto più scarso diverrà l'interesse dello Stato prussianoper alla conclusione di un Concordato. -
Poiché Siccome, poi, essi più volte durante le discussioni
avevano citato il Concordato polacco come assai favorevole a quel Governo, rilevai che in
esso la "clausola politica" si riscontra soltanto per gli Arcivescovi ed i Vescovi, i
Coadiutori con futura successione ed il Vicario castrense (art. 11), mentre che ora il Ministero del Culto prussiano vorrebbe
estenderla a tante categorie di ecclesiastici.p anche per tutto il loro clero,(art. 12), e la esclusione degli ecclesia delle persone,
la cui attività venga dal Governo stesso considerata come contraria alla sicurezza dello
Stato (art. 19). Naturalmente tale osservazione
r affermazione non rimase senza ferma replica da mia
parte.
Voglia ora l'E.V.degnarsi di comunicarmi sino a qual punto, naturalmente soltanto in caso di necessità assoluta, possa la S. Sede sia disposta a giungere nelle sue concessioni riguardo agli argomenti suesposti. - Per ciò, poi, che riguardaconcerne il confronto col Concordato bavarese, mi sia permesso di notare rispettosamentelecito di osservare umilmente come esso accolse perintieroamentela [ein Wort unlesbar] [e] riguardo alla provvista dei canonicati il
sistema dell'alternativa fra Vescovo e Capitolo, richiesto dal Governo colla Nota del
Ministro del Cultoinvececoninvece, secondo che si è sop più sopra accennato, non verrà fatta
con ogni verisimiglianza al Governo prussiano in seguito all'attitudine
dell'Episcopato. Non sarebbe quindi, se non erro, contrario alla equità, se la Prussia
avesse in qualchealtroipuntoi qualche vantaggio
non accordato (e, del resto, nemmeno richa suo tempo preteso) dalla Baviera.
In attesa pertanto delle
venerate is A causa delle ferie estive nel Ministero del
Culto le conferenze hanno dovuto esseresono rimaste
ero temporaneamente sospese.
Chinato al bacio della S. Porpora
68r, oberhalb der Betreffzeile hds. von unbekannter Hand,
vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Online seit 29.01.2018.
Dokument-Nr. 20127
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[Berlin], 11. Juli 1926
Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelliBetreff
Trattative concordatarie colla Prussia - Provvista delle dignità e dei canonicati
- "Clausola politica"
Fin dalla prima
68v
al
Governo il diritto di presentazione per la pPrepositura e la metà dei Canonicati. Feci loro cortesemente
69r
simile pretesa, la quale
(dissi) avrebbe di nuovo per mezzo del Concordato imposto ai cattolici catene, da cui la
nuova Costituzione li aveva liberati, eed aggiunsi che,io ad ogni modo, io non mi sarei maigiammai prestato nemmeno a trasmettere
alla S. Sede.quella domanda. Mi lamentai di questo metodo di 69v
I negoziatori prussiani chiesero allora che, quasi in compenso
70r
il
15 Maggio c.a. e per la ragione ivi pure accennata. Posso ora aggiungere che nella
visita da me fatta testé in Colonia all'Eminentissimo Sig. Cardinale Schulte, anch'egli si è
espresso in modo assolutamente contrario ad una alternativa sotto qualsiasi forma, e che lo
stesso mi è stato ripetuto in Bonn il giorno seguente dal Revmo Mons. Vescovo di Treviri. Al
qual proposito è pure da ricordare come nelle diocesi della Prussia antica, cui si riferisce
la Bolla De salute animarum (Colonia, Treviri, Münster, Paderborn, Breslavia),
l'alternativa mensium aveva luogo fra il Governo ed il Vescovo, mentre nelle nuove diocesi
prussiane (Fulda, Limburg, Osnabrück, Hildesheim) inquell'alternativa 70v
va (che dovrebbe aver luogo
separatamente per i Canonici effettivi ed onorari) fra Vescovo e Capitolo, vale a
dire 1º) nomina del Vescovo audito Capitulo, ed elezione del Capitolo con conferma del
Vescovo; 2º) nomina del Vescovo audito Capitulo, elezione del Capitolo con conferma del
Vescovo, elezione del Capitolo fra gli ecclesiastici compresi in una lista di almeno tre
candidati formata dal Vescovo; 3º) per due volte nomina del Vescovo audito Capitulo, ed
una volta elezione del Capitolo con conferma del Vescovo; 4º) nomina del Vescovo audito
Capitulo e de consensu Capituli. Le dignità rimarrebbero riservate alla S. Sede. - Dato
l'atteggiamento dell'Episcopato, occorrerà, a mio subordinato avviso, sostenere, almeno per
quanto sarà possibilePiù grave parmi la questione della cosiddetta "clausola politica", di cui pure è parola in ambedue i suddetti Appunti,
71r
e colla quale i negoziatori prussiani intendono
l'interrogazione da parte della S. SedeAutorità ecclesiastica al Governo allo scopo di 1º) gGli Amministratori Apostolici, quale è al presente quello di Tütz. Il Mini-
71v
stero del Culto mostra per questo punto uno
specialissimo interesse, giacché, secondo la prassi seguita in questi ultimi tempi dalla
S. Sede, tali Amministratori sogliono essere costituiti nei territori di frontiera
politicamente contestati. Ora, siccome la Germania spera sempre in una revisione degli
attuali confini colla Polonia, che essa stima dovranno essere per imperiosa necessità di
cose corretti, massime per ciò che concerne il cosiddetto "corridoio", si comprende che il
Governo tenga ad assicurarsi colla "clausola politica" una influenza negativa in quelle
nomine. Non ho mancato di rispondere che siffatta richiesta è contraria alla prassi generale
della S. Sede. Mi sia tuttavia permesso di notare rispettosamente come quella forma
d'intervento governativo fu concessa al Governo inglese nella Convenzione del 20 Marzo
1890 (cfr. Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le Autorità
civili, Roma, 1919, pag. 1074), in virtù della quale la pratica dell'avviso
preventivo,72r
già in uso a riguardo dei Vescovi, veniva "estesa
ancora ai casi di nomine di Amministratori Apostolici e Coadiutori con futura successione".
È perciò che, pur riconoscendo tutto il valore e la gravità degli argomenti, che militano in
senso contrario, mi permettereioserei di supplicare subordinatamente l'E.V. a voler esaminare, se
non sia forse possibile una qualche condiscendenza della
S. Sede in proposito. Essa invero faciliterebbe notevolmente queste 72v
Amministratori
Apostolici.2º) Gli Abbati e Prelati nullius, i Vicari e Prefetti Apostolici. Per tutte queste categorie di Ordinari non si avrebbe attualmente applicazione pratica nella Prussia, ove l'unico Vicario Apostolico (della Germania settentrionale) e Prefetto Apostolico (dello Schleswig-Holstein) è il Vescovo di Osnabrück: il Ministero del Culto tiene evidentemente a prevedere e comprendere tutti i possibili casi futuri. Parmi
3º) Il Vicario generale, per il quale la
73r
per il passato il Governo prussiano
poteva, se non direttamente, almeno indirettamente influire in tale nomina, giacché il
Vicario generale era di fatto sempre scelto fra i membri del
Capitolo. Ho risposto che tale richiesta è del tutto nuova ed inusitata(1), e che i primi
ad essere contrari alla medesima sarebbero stati i Remi
Vescovi della Prussia, chei quali assai a malincuore si vedrebbero col nuovo Concordato
imporre un simile onere.4º) Il Vicario capitolare. Secondo la legge del 20 Maggio 1874 (cfr. Archiv für katholisches Kirchenrecht, vol. 32 pag. 395 e seg.), colui che volesse esercitare diritti e funzioni episcopali in una diocesi vacante, doveva comunicare al primo pPresidente della Provincia l'estensione dei diritti che intendeva di esercitare,medesimi, la missione ricevuta dall'Autorità ecclesiastica, la prova di possedere le qualità personali a norma della legge dell'11 Maggio 1873, e dichiararsi pronto al giuramento di fe-
73v
deltà al Re ed alle
leggi dello Stato (§ 2). Nel termine di dieci giorni 74r
la interrogazione al Governo; I negoziatori prussiani hanno persistito nella loro richiesta dell'applicazione della "clausola politica" alle nomine delle dignità capitolari, riservate alla S. Sede, sebbene ioio non abbia mancato di far
Per ciò che riguarda infine i Vescovi ausiliari, il Ministero del Culto prussiano ha chiesto nel primo Appunto che si mantenga per essi
74v
I miei interlocutori notarono che, quanto minori saranno le concessioni della S. Sede nei punti surriferiti, altrettanto più scarso diverrà l'interesse dello Stato prussiano
75r
Il Prof. Heyer
rispose che ben più ampia era la portata del giuramento prescritto dal
detto Concordato per gli Ordinari,(art. 12), i quali si obbligavano alla fedeltà verso il Governo Voglia ora l'E.V.degnarsi di comunicarmi sino a qual punto, naturalmente soltanto in caso di necessità assoluta, possa la S. Sede sia disposta a giungere nelle sue concessioni riguardo agli argomenti suesposti. - Per ciò, poi, che riguardaconcerne il confronto col Concordato bavarese, mi sia permesso di notare rispettosamentelecito di osservare umilmente come esso accolse perintieroamente
75v
Dr Matt in data del
30 Marzo 1922. Una eguale concessione non sarà fatta
Chinato al bacio della S. Porpora
(1)↑Il G Ministero del Culto ha espresso anche
il desiderio che il un Canonicato in Breslavia ed in Münster rimanga riservato
ai per uno dei Professori di quella Università a norma della Bolla De
salute animarum: "... Statuimus (così ivi si legge) unam in Monasteriensi
ac alteram in Wratislaviensi Cathedralibus Ecclesiis Canonicalem praebendam designandam,
et ab eo ad quem iuxta mensium alternativam pertinebit, semper et quandocumque
conferendam esse uni uni et alteri canonica requisita habentibus ex Professoribus
Universitatum in dictis respectivis civitatibus
existentium...".
(1)↑Un esempio potrebbe forse darsituttavia ritrovarsi nel Breve del S.P. Pio IX
all'Arcivescovo di Friburgo (Baden) del 29 Settembre 1859, riprodotto nella
succitata Raccolta di Concordati pag. 905, ove si legge: "Tuae praeterea
curae erit in Vicarium gGeneralem atque in extraordinarios istius Archiepiscopalis Tuae Curiae
seu Ordinariatus Consiliarios et Adsessores eos eligere, quos noveris ipsi Gubernio
circa res civiles et politicas non esse minus gratos".