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                            Dokument-Nr. 19372
                         
                        
                        
                             
                        
                             
                        Mi do premura di trasmettere qui accluso all'E. V. R. il
        testo definitivo e la traduzione italiana delle Note scambiate col Sig.
            Dr Ott Braun, Presidente del Ministero di Stato Prussiano,
        circa la questione scolastica. La S. Sede può pubblicarle insieme al testo del
        Concordato negli Acta Apostolicae Sedis.
Riguardo a tale pubblicazione mi sia altresì permesso di fare subordinatamente le seguenti proposte:
1º) Nell'intestazioneNel titolo <in lingua>latinao<a>
        potrebbe, a mio umile avviso, porsi: "Inter Sanctam Sedem et Borussiae Rempublicam sollemnis
        Conventio seu Concordatum". – Come all'E. V. è ben noto, il S. Padre, non volendo
        fare una meschina questione di nome, concesse che, invece della parola "Concordato", si
        usasse "Vertrag" innel testo tedesco e "Solenne Convenzione" in quello italiano. Tuttavia, durante le discussioni, cui diede
        luogo la pubblicazione del testo del Concordato,
                            progetto sottopostorelativotesto, si diedero anche dai Ministri competenti delle
        spiegazioni false,
                            co come förmlicher Vertrag (in italiano: solenne Convenzione)""…"col quale è [nuovamente] [re] [in modo stabile] regolata la
            situazione [giuridica] della
            Chiesa cattolica, per conformarla alle mutate condizioni in Prussia". Per
        dimostrare la inesattezza di simili asserzioni, basterebbe di ricordare come uno dei primi e
        più famosi Concordati, quello di Worms, regolava soltanto la
        questione dellegli i rapporti delle Facoltà teologiche coll'Autorità ecclesiastica, ecc. La formula da me sopra subordinatamente proposta avrebbe lo scopo di
                correggere <rettificare> simili inesattezze
                que<gli>i
                                non veri <falsi> <erronei> concetti e di mostrare la
            sostanziale equivalenza dei termini "solenne Convenzione" e "Concordato". D'altra
        parte, è qui di uso corrente nella
            stampanella stampa, anche non cattolica, nelle Assemblee, ecc. di chiamare
        l'attuale Convenzione col suo vero nome, vale a dire
        Concordato.
2º) All'art. 4 capov. 34 sarebbe, a mio modesto parere, opportuno,,allo scopo <affine> di eliminare le false
            <false> interpretazioni date al riguardo, di apporre una nota a piedi della
        pagina del seguente tenore: "In forza virtù di questa disposizione la Chiesa ha
        diritto, nel caso di svincolo delle prestazioni finanziarie dello Stato, di chiedere la
        dotazione in beni stabili prevista nelle antiche Bolle di
        circoscrizione".
3º) Egualmente neall'articolo 6 capov. l, dopo lealle parole "Tenendo presenti queste liste", sarebbeconveniente utile una nota così concepita: "La S. Sede
        non è tenuta a queste liste, di guisa che Essa può, qualora lo giudichi
            necessario od opportuno, scegliere candidati anche al di fuori delle medesime". La
        ragione trovasi già esposta nel rispettoso Rapporto N. 41715 del 15 Giugno scorso
        avente per oggetto "Firma del Concordato colla
        Prussia"., sarebbe, se non erro, espediente,utile allo scopo di evitare malintesi od abusi, di apporre una
        nota così formulata: "Con questa disposizione concordataria non s'intende derogato
        all'obbligo del sessennio di studi filosofico-teologici a norma del canone 1365 del
        Codice di diritto canonico".
Chinato 
                        384r, oben mittig hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten,
        notiert: "C"; rechts oberhalb des Textkörpers hds. von unbekannter Hand, vermutlich von
        einem Nuntiaturangestellten, notiert: "Nº 90". 
                        
                             
                        Online seit 20.01.2020. 
                    
    Dokument-Nr. 19372
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[Berlin], 15. August 1929
                        Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelliBetreff
Rispettose osservazioni in vista della pubblicazione del Concordato prussiano negli Acta Apostolicae Sedis
                        Riguardo a tale pubblicazione mi sia altresì permesso di fare subordinatamente le seguenti proposte:
1º) Nell'intestazioneNel titolo <in lingua>latina
384v
di quel termine, quasi che cioè essoquasi che cioè quella diversa terminologia importasse una differenza
            essenziale.sostanziale. Così, per citare un solo esempio, si espresse il
        Ministro delle finanze, Dr Höpker Aschoff, in un articolo da lui pubblicato
        sulla Vossische Zeitung N. 282 del 18 Giugno 1929: "Se le parole hanno un
        senso, "Concordato" significa una Convenzione, che regola tutte le immaginabili relazioni
        giuridiche tra lo Stato e la Curia Romana. In questo senso la Convenzione, sottoscritta
        Venerdì, dallo Stato Prussiano colla Curia Romana non è un Concordato, giacché le sue
        disposizioni sono ristrette soltanto a pochead alcune materie, vale a dire in sostanza a quelle che furono
        oggetto anche delle cosiddette Bolle di circoscrizione dell'anno
        1821. Il testo della ConvenzioneEssa è perciòla designataperciò
                            385r
investiture.e dei beni ecclesiastici. Non risponde, del resto, nemmeno a verità
        che l'attuale Convenzione colla Prussia sia limitataristretta alle materie regolate nelle Bolle di circoscrizione,
        giacché essa comprende, ad. es., anche il patronato dello Stato,sulle parrocchie, la nomina agli uffici parrocchiali,
            2º) All'art. 4 capov. 34 sarebbe, a mio modesto parere, opportuno,,
3º) Egualmente neall'articolo 6 capov. l, dopo lealle parole "Tenendo presenti queste liste", sarebbe
385v
4º) Nell'articolo 9 capov. 1 lett. c
        alle parole "almeno per un triennio"Chinato
