Dokument-Nr. 10232
Gasparri, Pietro an Pacelli, Eugenio
Vatikan, 20. Mai 1921

Regest
Gasparri übermittelt die Entscheidungen des Heiligen Stuhls bezüglich der Verleihung der Dignitäten, Kanonikate und Benefizien der Metropolitan- und Domkapitel sowie über das Privileg des Bischofswahlrechts der Domkapitel. Diese endgültigen Entscheidungen sollen Pacelli als Instruktion für die anstehenden Verhandlungen für ein Konkordat mit Deutschland – abgesehen von Bayern – dienen. Gasparri verweist auf das hohe Ausmaß der gewährten Privilegien und geht davon aus, dass diese Entscheidungen seitens der deutschen Domkapitel und Bischöfe wohlwollend aufgenommen werden. Pacelli soll der Regierung darlegen, dass der Heilige Stuhl bei der Ernennung der Bischöfe bereits das Äußerste gewährt hat, was er gewähren kann. Gasparri macht deutlich, dass die Akzeptanz der genannten Punkte nicht unwesentlich von der Gewandtheit und dem Taktgefühl Pacellis abhängen werde.

[Kein Betreff]
Ill.mo e Rev.mo Signore,
Mi reco a premura di significare alla S. V. Ill.ma e R.ma che la Santa Sede non ha mancato di esaminare con la massima attenzione la supplica dei Capitoli della Germania trasmessa dall'E.mo Card. Bertram per di Lei mezzo, riguardante la collazione delle Dignità, Canonicati e dei Benefici nelle Metropolitane e nelle Cattedrali, nonché il privilegio dei Capitoli di eleggere il proprio Vescovo. Mi affretto ora a farle conoscere le definitive conclusioni al riguardo, per sua opportuna istruzione e perché le possano servire di norma nelle prossime trattative per il Concordato che si spera di concludere tra la Germania (esclusa la Baviera) e la Santa Sede.
Premesso innanzi tutto che la Santa Sede ritiene senz'altro decadute, in seguito agli avvenimenti di questi ultimi anni, le Bolle Concordate "De salute animarum" "Impensa" e "Ad dominici gregis custodiam", è evidente che cosa debba pensarsi dei Privilegi di
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cui sopra facevamo parola e che son tutti fondati sulle Bolle medesime.
Tuttavia la Santa Sede nell'unico intento di dare alla Germania una prova di speciale benevolenza e di accondiscendere ai desiderii dei Capitoli e dell'Episcopato è disposta a concedere quanto segue:
Per quanto riguarda la nomina dei Vescovi, eletti fin qui dai Capitoli, questi potranno formare una Terna da rimettersi al Metropolitano o, in mancanza di esso, al più anziano dei Suffraganei. Il Metropolitano od il più anziano dei Suffraganei "auditis omnibus Provinciae ordinariis" l'approva o la modifica, qualora i candidati non fossero idonei, e la rimette alla Santa Sede la quale sceglie tra i soggetti proposti. La Santa Sede dimanda quindi al Governo se ha nulla da opporre contro l'eletto dal punto di vista politico.
Per quanto poi si riferisce alla collazione dei semplici Canonicati, questi, secondo la prescrizione del Codice, verranno conferiti dall'Ordinario "audito Capitulo". L'Ordinario tuttavia non si scosterà dal parere del Capitolo se non per gravi e fondate ragioni, a norma del can. 105 § 1 del Codice Canonico.
Le dignità invece, e tutte le dignità senza eccezione, rimangono riservate alla Santa Sede, sempre in armonia con il Codice di
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Diritto Canonico. Ma anche qui si concede che l'Ordinario, il quale generalmente ne propone alla Santa Sede i candidati, richieda il parere del suo Capitolo.
Come la S. V. vede non son pochi dunque i privilegi che rimangono o si concedono ex novo ai Capitoli della Germania; qualora si voglia appena riflettere che essi concorreranno nella collazione di tutti i Canonicati semplici e che in pratica la Santa Sede segue quasi sempre per le Dignità le indicazioni dell'Ordinario e che per la nomina degli stessi Vescovi si attiene generalmente al soggetto che figura primo nella terna presentatale.
Pertanto la Santa Sede nutre fiducia che i Capitoli e l'Episcopato della Germania accetteranno ben volentieri queste disposizioni, che del resto la S. V. non mancherà di presentar loro nella miglior luce possibile, facendo attentamente rilevare come esse rappresentino una non lieve deroga ai Canoni del Diritto vigente.
Il Governo poi dal canto suo farà certamente buon viso a queste nuove norme che tendono a portare una completa uniformità di disciplina in tutte le parti della Germania e perciò a cementare sempre più l'unità morale.
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Evidentemente gli antichi privilegi di "nomina" o di "esclusiva" che gli competevano quanto alla collazione dei Canonicati come il privilegio di eliminare la persona "minus grata" per i Vescovi, non potevano essere conservati; e d'altronde tali diritti erano così alieni dalle presenti orientazioni del pensiero politico che il Governo stesso nemmeno si curerà di sollevare eccezioni a tal riguardo. V. S. gli farà presente, d'altra parte, che la Santa Sede gli offre, quanto alla nomina dei Vescovi, il massimo ch'essa possa concedere in simile materia.
Del resto, come ho già osservato, l'abilità ed il tatto della S. V. nel presentare e mettere in valore a suo tempo tutte queste concessioni della Santa Sede concorreranno non poco a far sì ch'esse vengano accettate tanto dal Governo che dai Vescovi e dai Capitoli col massimo favore.
In tale certezza approfitto volentieri dell'incontro per raffermarmi con sensi di sincera e distinta stima
di V. S. Ill.ma e Rev.ma 
Servitore
P. Card. Gasparri
Empfohlene Zitierweise
Gasparri, Pietro an Pacelli, Eugenio vom 20. Mai 1921, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 10232, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/10232. Letzter Zugriff am: 28.03.2024.
Online seit 14.05.2013.