Dokument-Nr. 1143
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
München, 15. November 1919

Regest
Zur Ergänzung seines Berichts vom 13. August 1919 teilt Pacelli Gasparri mit, Absatz 3 des Artikels 137 der Weimarer Reichsverfassung sei noch nicht in Kraft getreten. Nach Auslegung des Reichsinnenministeriums obliege seine Durchführung einer Regelung der Landesgesetzgebung gemäß Absatz 8. Diese Interpretation stehe aber in Widerspruch zu der Behauptung des Moraltheologen und Abgeordneten bei der Verfassunggebenden Nationalversammlung Mausbach, der Pacelli zugesichert hatte, Absatz 8 betreffe ausschließlich die Absätze 5-7. Pacelli, der Mausbach um Klärungen gebeten hat, kann einen hinterlistigen Versuch der Reichsregierung, alte Privilegien zu bewahren, nicht ausschließen. Das Reichsinnenministerium hält aber die alte Zirkumskriptionsbulle "De salute animarum" und das Breve "Quod de fidelium" weiterhin für gültig, was vermuten lässt, dass diese bei der Besetzung von Bischofsstühlen weiter anzuwenden sind.
Betreff
Sulle elezioni vescovili in Prussia
Eminenza Reverendissima,
Nel mio rispettoso Rapporto N. 13699 in data del 13 Agosto scorso sulle elezioni vescovili in Prussia mi permettevo di osservare che, sebbene fosse stata già promulgata la nuova Costituzione dell'Impero, la quale all'art. 137 capoverso 3 dispone espressamente che "ciascuna società religiosa conferisce i suoi uffici senza cooperazione dello Stato e dei Comuni", tuttavia, affine di evitare possibili difficoltà e complicazioni, sarebbe stato prudente di attendere che essa venisse effettivamente applicata nei singoli Stati.
Ed infatti, – come ho già avuto l'onore di riferire all'Eminenza Vostra Reverendissima col successivo mio ossequioso Rapporto N. 14583 del 30 Ottobre 1 scorso, – a norma di una recente interpretazione data dal Ministe-
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ro dell'Interno dell'Impero in Berlino, il suddetto capoverso non è entrato ancora in vigore, dovendo invece la sua applicazione essere regolata, in conformità del capoverso ultimo di quello stesso articolo, dalla legislazione dei singoli Stati. Questa interpretazione è, secondo che mi permettevo di rilevare nel Rapporto medesimo, del tutto strana ed infondata, almeno per ciò che riguarda la Chiesa cattolica, e contraddice a quanto Monsignor Mausbach, deputato all'Assemblea Nazionale e già relatore a Weimar per la parte del progetto della Costituzione concernente i rapporti fra Chiesa e Stato, mi affermò con ogni sicurezza nello scorso mese di Agosto, e cioè che "l'ultimo capoverso dell'art. 137, il quale rimette l'esecuzione alla legislazione dei singoli Stati, si riferisce ai capoversi 5-7 immediatamente precedenti, e non tocca la cessazione dei diritti dello Stato sulla provvista degli uffici ecclesiastici, che non richiede alcun =ulteriore regolamento=". Ho quindi già scritto confidenzialmente al sullodato Monsignore, affine di avere schiarimenti in proposito e di provocare, se è possibile, che l'Assemblea Nazionale corregga quella decisione, la quale potrebbe essere stata anche un subdolo tentativo per ritardare o diminuire la completa soppressione delle ingerenze dell'Au-
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torità civile nelle menzionate provviste.
Ad ogni modo, in seguito alla surriferita interpretazione, e poiché, d'altra parte, è stato pur dichiarato dallo stesso Dicastero che i trattati internazionali, fra i quali vengono annoverati anche i Concordati e le altre Convenzioni colla Santa Sede, sono rimasti in vigore (in quanto non trovinsi in contrasto colla Costituzione), non sembra dubbio che il Governo prussiano consideri come tuttora vigenti le disposizioni della Bolla "De salute animarum" coll'annesso Breve "Quod de fidelium" anche circa le elezioni vescovili, e ritenga perciò che sino al definitivo regolamento della questione debba seguirsi al riguardo il procedimento osservato finora.
Tanto ho creduto mio dovere di segnalare, per ogni buon fine, all'Eminenza Vostra a complemento del succitato Rapporto N. 13699, massime in vista dell'attuale vacanza dell'importantissima Archidiocesi di Colonia; dopo di c <he>2, chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione mi pregio confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
1Unterstreichung nachträglich hds. eingefügt; Anmerkung am Rand "m".
2Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 15. November 1919, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 1143, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/1143. Letzter Zugriff am: 28.03.2024.
Online seit 04.06.2012, letzte Änderung am 29.09.2014.