Dokument-Nr. 12197
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 10. Februar 19221

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Prosecuzione delle trattative per il Concordato bavarese
Il Sig. Ministro del Culto Dr Matt mi ha fatto testé rimettere in rimettere il la corrente rimesso la leg quarta parte delle sue osservazioni circa il progetto di Concordato bavarese, la quale si riferisce ai punti XVI, XVII e XVIII. L'E. V. R. troverà qui accluso il relativo Pro-Memoria nell'originale tedesco.
Punto XVI
"Nell'esercito, nelle carceri, nelle case di cura e negli ospedali sarà costituita una regolare assistenza religiosa, per la quale il Vescovo diocesano deputerà un corrispondente numero di ecclesiastici. In quelli degli Istituti sunnominati, che dipendono dallo Stato, questo provvederà i mezzi necessari per l'anzidetta assistenza religiosa e per il culto".
Il Sig. Ministro comincia col rilevare che ricordare come l'articolo 141 della Costituzione del Reich prevede che "se vi sia bisogno di funzioni religiose o di assistenza spirituale nell'esercito, negli ospedali, nelle carceri od in altri stabilimenti pubblici, le società religiose saranno ammesse
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ad esercitarvi gli atti di culto". La Il punto in esame va invece molto più oltre, giacché richiede la "costituzione di una regolare assistenza religiosa", la quale in anzi per quelli degli Istituti sunnominati, che dipendono dallo Stato bavarese, dovrebbe essere a spese del medesimo, ed infine il diritto per il Vescovo diocesano di deputare all'uopo un corrispondente numero di ecclesiastici.
Il Dr Matt osserva che attualmente non esiste più in Germania un separato esercito bavarese ma soltanto una Reichswehr, la quale è [anche] istituzione del Reich, e quindi anche le provvidenze per l'assistenza religiosa dei membri di essa non riguardano più lo Stato bavarese, ma il Reich. Manca per In conseguenza di ciò manca la base di fatto per una disposizione al riguardo nel nuovo Concordato fra la S. Sede e la Baviera. Una simile considerazione si applica pure a quegli Istituti (ospizi, ricoveri, educatori, collegi, ecc.), che si basano su leggi del Reich.
In q uanto poi a quegli Istituti, che non sono dello Stato bavarese, ma di Comuni, fondazioni, persone private, ecc., non potrebbe imporsi l'obbligo di dette spese
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ed il diritto del Vescovo di deputare ecclesiastici per la relativa assistenza spirituale, che qualora le Costituzioni germanica o bavarese offrissero per ciò una base. Ora questo non è il caso, ed è [zwei Wörter unlesbar] dubbio che si possa avere nel Reichstag o nel Landtag una maggioranza favorevole all'introduzione di una simile disposizione, oltrepasserebbe i limiti del succitato articolo 141 della Costituzione del Reich. – In quelli di tali Istituti, in cui si trovano già ecclesiastici per la cura spirituale, si tratta o di benefici, la cui provvista ha luogo per libera collazione o dietro presentazione, o di posti fondati su accordo contrattuale fra la d irezione dell'Istituto e l'ecclesiastico. I Con tale materia però il Concordato difficilmente potrebbe portare cambiamenti.
Restano gli Istituti dello Stato bavarese, la cui situazione è, in sostanza la seguente: secondo che espone il Dr Matt, in sostanza la seguente: Ove ve ne è bisogno, è in sos già costituita una corrispondente assistenza religiosa se non sia possibile a coloro che vi dimorano di assistere alle funzioni della chiesa parrocchiale, come si verifica nelle carceri, nelle case di correzione, ecc. Gli L'ecclesiasticoi a ciò deputatoi si trova sono al servizio dello Stato ed hanno quindi la q il carattere ed i diritti dei funzionari od impie-
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gati dello Stato; s sebb quindi, sebbene nella nomina di questi uffici abbia naturalmente luogo una intesa previa colle superiori Autorità ecclesiastiche, tuttavia la richiesta di il riconoscimento del diritto di nomina al Vescovo incontrerebbe le stesse difficoltà esposte a proposito dei punti II, III e IV.
Poiché la cura l'assistenza religiosa negli Istituti in discorso costituisce generalmente una parte dell'ufficio parrocchiale e deve quindi, ove non siano a ciò deputati speciali ecclesiastici, essere esercitata dal clero parrocchiale, sembra al Dr Matt che lo scopo inteso nel punto in discussione sarebbe ottenuto facendo ne l Concordato l'assicurazione: che lo Stato si obbliga a provvedere, secondo il bisogno nei suoi Istituti, a paga alla ad una corrispondente assistenza religiosa, per le persone che dimorano nei medesimi, sia mediante ecclesiastici a ciò [specialmente] deputati, sia altrimenti, e che nell'approvazione di Istituti tenuti da altri lo Stato medesimo avrà il più possibile cura che affinché alle persone, che vi sono ospitate, abbiano detta assistenza secondo che il caso richiede.
Punti XVII e XVIII
"XVII. Lo Stato si obbliga a riconoscere i decreti delle Autorità ecclesiastiche nell'ambito della loro competenza ed in caso di bisogno a prestare su richiesta delle Autorità
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stesse il suo appoggio per la esecuzione dei medesimi.
XVIII. Gli ecclesiastici nell'esercizio del loro ufficio godono della protezione dello Stato, il quale impedirà che vengano oltraggiati nelle loro persone o disturbati nelle loro funzioni".
Il Sig. Ministro nota come secondo l'articolo 137 capov. 3 della Costituzione del Reich "le società religiose ordinano i propri affari indipendentemente, nell'ambito del diritto comune". Con questa limitazione sono in tal guisa riconosciuti d allo Stato, dei decreti delle Autorità ecclesiastiche. I diritti sovrani circa le cose ecclesiastiche dell'an tico diritto ecclesiastico di Stato, e lo ius advocatiae da essi derivante, il quale permetteva speciali misure di polizia nelle cose religiose (cfr. l' la Costituzione bavarese del 1818 tit. IV § 9 capov. 5 e 7, nonché l'Editto di religione del 1818 §§ 51, 52, 56, 71, 80 e seg.), sono cessati, né possono ess essere più rist ristabiliti anche per mezzo di un Concordato. Non è quindi possibile di ammettere una cooperazione dello Stato nella esecuzione dei decreti delle Autorità ecclesiastiche oltre i limiti del diritto comune.
Anche i ministri delle singole società religiose, continua il Dr Matt,
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hanno diritto alla protezione dello Stato soltanto "nell'ambito del diritto comune".
Nella materia, cui si riferisce il punto XVIII, trovano applicazione soltanto la legislazione penale del Reich ed in piccola parte le leggi di polizia bavaresi.
Coll'Editto di religione del 1818 è rimasto abrogato anche il § 30 del medesimo (l) . Durante le discussioni della nuova Costituzione in Bamberga nel 1919 fu fatto un tentativo per introdurvi una disposizione nel senso del succitato art § 30, ma si dovette p rinunziarvi esso incontrò tale opposizione, che si dovette rinunziarvi.
Anche l'articolo XIV del Concordato del 1817 (2), non aveva nessuna reale importanza pratica; la possibilità dell'arresto, di un sequestro, di una azione penale o di una punizione era giudicata non a norma dell'[ein Wort unlesbar] articolo stesso, ma s unicamente secondo il diritto penale germanico e bavarese.
Se si commettono contro ecclesiastici delitti perseguibili soltanto ad instantiam partis, tocca a loro d'introdurre la relativa azione penale per la punizione dei medesimi. Se si tratta invece di delitti, in cui si procede ex officio, l'Autorità pubblica inizia all'uopo gli atti opportuni.
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Un trattamento privilegiato degli ecclesiastici cattolici è quindi incompatibile coll'attuale col diritto attuale.
Il Sig. Ministro non ritiene quindi possibile l'inclusione nel Concordato delle proposte dei punti in esame.
Come ho fatto già per i precedenti punti (cfr. Rapporto N. 17896 dell'11 Settembre 1920), N. 20850 dell'8 Giugno 1921 e N. 22762 del 28 Dicembre 1921), mi sono anche questa volta studiato di preparare una nuova Redazione degli attuali, la quale, mentre, da una un lato, garantisca i diritti e gli interessi essenziali della Chiesa, tenga, dall'altro, conto delle osservazioni del Sig. Ministro ed abbia quindi probabilità di non incontrare nella discussione al Landtag insuperabili opposizioni. Detta redazione è del seguente tenore:
Punto XVI
Lo Stato bavarese si obbliga a provvedere a proprie spese acciocché coloro, che si trovano nei suoi Istituti, abbiano, secondo, (carceri, case di cura, collegi,
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ospedali), abbiano una corrispondente assistenza religiosa, sia per mezzo di sacerdoti a ciò appositamente deputati, sia in altro modo conveniente opportuno. La nomina dei detti sacerdoti ha luogo d'intesa col Vescovo diocesano.
Nell'approvazione di Istituti tenuti da altri lo Stato bavarese avrà il più possibile cura affinché sia provveduto all'assistenza medesima per le persone. secondo che il caso richiede.
Punto XVII
Lo Stato bavarese riconosce il diritto della Chiesa di emanare nell'ambito della sua competenza leggi e decreti, che obbligano i suoi membri. Esso non impedirà né renderà difficile l'esercizio di questo potere (1).
Punto XVIII
Lo Stato bavarese garantisce alla Chiesa cattolica l'indisturbato esercizio del culto. Negli atti del loro ufficio gli ecclesiastici godono della protezione dello Stato (2).
Dopo di ciò, chinato



[Fol. 341v] (1) Il punto XVII era stato da me introdotto in seguito al desiderio manifestato al riguardo nel Memoriale di Mons. Arcivescovo di Bamberga, in cui si esprimeva il timore che possano sorgere in avvenire difficoltà nell'esecuzione dei decreti emanati dai Vescovi, ad esempio nel caso della amozione di un parroco, qualora questo si rifiutasse di lasciare la casa parrocchiale e l'amministrazione della parrocchia (cfr. Rapporto N. 14583 del 30 Ottobre 1919). In vista delle obbiezioni mosse dal Dr Matt, ho procurato di redigere un'altra formula e considerando, d'altra parte, altresì che, qualora s'insistesse nella richiesta di un positivo appoggio da parte dello Stato, si potrebbe offrire ad que esso il pretesto di rivendicare par [ris] far risorgere particolari diritti d'ispezione e di controllo ho procurato di redigere una nuova formula in senso piuttosto negativo. La frase "né renderà difficile l'esercizio ecc.", qualora venisse accettata, sarebbe utile per evit impedire che lo Stato ostacoli indirettamente i decreti dell' Autorità ecclesiastica , ad esempio, continuando a pagare l'onorario al parroco rimosso.
[Fol. 341v] (2) Questo punto trova la sua base nell'articolo 135 della Costituzione del Reich (cfr. Rapporto N. 13822 del 18 Agosto 1919).
338r, links oberhalb der Adressatenzeile hds. von unbekannter Hand vermerkt, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten: "C".
1Ursprüngliches Datum "29 Gennaio 1922", hds. korrigiert von Pacelli.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 10. Februar 19221, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 12197, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/12197. Letzter Zugriff am: 02.05.2024.
Online seit 31.07.2013, letzte Änderung am 13.06.2014.