Betreff
Prosecuzione delle trattative per il Concordato bavarese
Il Sig. Ministro del Culto Dr Matt mi ha fatto testé rimettere in rimettere il la corrente rimesso la leg quarta parte delle sue osservazioni circa il progetto di Concordato bavarese, la quale si riferisce ai punti XVI, XVII e XVIII. L'E. V. R. troverà qui accluso il relativo Pro-Memoria nell'originale tedesco.
Punto XVI
"Nell'esercito, nelle carceri, nelle case di cura e negli ospedali sarà costituita una regolare assistenza religiosa, per la quale il Vescovo diocesano deputerà un corrispondente numero di ecclesiastici. In quelli degli Istituti sunnominati, che dipendono dallo Stato, questo provvederà i mezzi necessari per l'anzidetta assistenza religiosa e per il culto".
Il Sig. Ministro comincia col rilevare che ricordare come l'articolo 141 della Costituzione del Reich
prevede
che "se vi sia bisogno di funzioni religiose o di assistenza spirituale nell'esercito, negli ospedali, nelle carceri od in altri stabilimenti pubblici, le società religiose saranno ammesse 338v
ad esercitarvi gli atti di culto". La Il punto in esame va
invece molto più oltre,
giacché richiede la "costituzione di una regolare assistenza religiosa", la quale in anzi per quelli degli Istituti sunnominati, che dipendono dallo Stato bavarese, dovrebbe essere a spese del medesimo, ed infine il diritto per il Vescovo diocesano di deputare all'uopo un corrispondente numero di ecclesiastici.
Il Dr Matt osserva che attualmente non esiste più in Germania un
separato esercito bavarese
ma soltanto una Reichswehr, la quale è [anche] istituzione del Reich, e quindi anche le provvidenze per l'assistenza religiosa dei membri di essa
non riguardano più lo Stato bavarese, ma il Reich. Manca per In conseguenza di ciò manca la base di fatto per una disposizione al riguardo nel nuovo Concordato fra la S. Sede e la Baviera. Una simile considerazione si applica pure a quegli Istituti (ospizi, ricoveri, educatori, collegi,
ecc.), che si basano
su leggi del Reich.
In q
uanto poi a quegli
Istituti, che
non sono dello Stato bavarese, ma di Comuni, fondazioni, persone private, ecc., non potrebbe imporsi l'obbligo di dette spese 339r
ed il diritto del Vescovo di deputare ecclesiastici per la relativa assistenza spirituale, che
qualora le Costituzioni germanica o bavarese offrissero per ciò una base.
Ora questo non è il caso, ed è
[zwei Wörter unlesbar] dubbio che si possa avere
nel Reichstag o nel Landtag una maggioranza favorevole all'introduzione di una simile disposizione, oltrepasserebbe i limiti del succitato articolo 141 della Costituzione del Reich. – In quelli di tali
Istituti, in cui
si trovano
già ecclesiastici
per la cura spirituale, si tratta o di benefici, la cui provvista ha luogo per libera collazione o dietro
presentazione, o
di posti fondati
su accordo contrattuale
fra la d
irezione dell'Istituto e
l'ecclesiastico. I
Con
tale materia però il Concordato difficilmente potrebbe portare cambiamenti.
Restano gli Istituti dello Stato bavarese, la cui situazione è, in sostanza la seguente: secondo che espone il Dr Matt, in sostanza la seguente: Ove
ve ne è bisogno, è in sos già costituita una corrispondente assistenza religiosa
se non sia possibile a coloro che vi dimorano di assistere alle funzioni della chiesa parrocchiale, come si verifica nelle carceri, nelle case di correzione, ecc. Gli L'ecclesiasticoi a ciò deputatoi si trova sono al servizio dello Stato ed hanno quindi
la q il carattere ed i diritti dei funzionari od impie-339v
gati dello Stato; s sebb quindi, sebbene
nella
nomina di questi uffici abbia naturalmente luogo una intesa previa colle superiori Autorità ecclesiastiche, tuttavia la richiesta di
il riconoscimento
del diritto di nomina al Vescovo incontrerebbe le stesse difficoltà esposte
a proposito dei punti II, III e IV.
Poiché
la cura l'assistenza religiosa negli Istituti in discorso costituisce
generalmente una parte dell'ufficio
parrocchiale e deve quindi, ove non siano a ciò deputati speciali ecclesiastici,
essere esercitata dal clero parrocchiale, sembra al Dr Matt che lo scopo inteso nel punto
in discussione sarebbe ottenuto facendo
ne
l Concordato l'assicurazione: che lo Stato si obbliga a provvedere, secondo il bisogno
nei suoi Istituti, a paga alla ad
una corrispondente assistenza religiosa, per le persone
che
dimorano
nei medesimi, sia mediante ecclesiastici
a ciò [specialmente] deputati, sia altrimenti, e che nell'approvazione di Istituti tenuti da altri lo Stato medesimo avrà il più possibile cura che affinché
alle persone, che vi sono ospitate, abbiano detta assistenza secondo che il caso richiede.
Punti XVII e XVIII
"XVII. Lo Stato si obbliga a riconoscere i decreti delle Autorità ecclesiastiche nell'ambito della loro competenza ed in caso di bisogno a prestare su richiesta delle Autorità 340r
stesse il suo appoggio per la esecuzione dei medesimi.
XVIII. Gli ecclesiastici nell'esercizio del loro ufficio godono della protezione dello Stato, il quale impedirà che vengano oltraggiati nelle loro persone o disturbati nelle loro funzioni".
Il Sig. Ministro nota come secondo l'articolo 137 capov. 3 della Costituzione del Reich "le società religiose ordinano i propri affari indipendentemente, nell'ambito del diritto comune". Con questa limitazione sono in tal guisa
riconosciuti
d
allo Stato, dei decreti delle Autorità ecclesiastiche. I diritti sovrani circa le cose ecclesiastiche dell'an
tico diritto ecclesiastico di Stato, e lo ius advocatiae da essi derivante, il quale permetteva speciali misure di polizia nelle cose religiose (cfr. l' la Costituzione bavarese del 1818 tit. IV § 9 capov. 5 e 7, nonché l'Editto di religione del 1818 §§ 51, 52, 56, 71, 80 e seg.), sono cessati, né possono
ess
essere
più rist
ristabiliti anche
per mezzo di un Concordato. Non è quindi possibile di ammettere una
cooperazione dello Stato nella esecuzione dei decreti delle Autorità ecclesiastiche oltre i limiti del diritto comune.
Anche i ministri delle singole società religiose, continua il Dr Matt, 340v
hanno diritto alla protezione dello Stato soltanto "nell'ambito del diritto comune".
Nella
materia, cui si riferisce il punto XVIII, trovano applicazione
soltanto la legislazione penale del Reich ed in piccola parte
le leggi di polizia bavaresi.
Coll'Editto di religione del 1818 è rimasto abrogato anche il § 30 del medesimo (l) . Durante le discussioni della nuova Costituzione in Bamberga nel 1919 fu
fatto un tentativo per introdurvi una disposizione nel senso del succitato art § 30, ma si dovette p rinunziarvi esso incontrò tale opposizione, che si dovette rinunziarvi.
Anche l'articolo XIV del Concordato del 1817 (2), non aveva nessuna reale importanza pratica; la possibilità
dell'arresto, di un sequestro, di una azione penale o di una punizione era giudicata
non a norma dell'[ein Wort unlesbar] articolo
stesso, ma s unicamente secondo il
diritto penale germanico e bavarese.
Se si commettono contro ecclesiastici delitti perseguibili soltanto ad instantiam partis, tocca a loro
d'introdurre la relativa azione penale per la punizione dei medesimi. Se si tratta invece di delitti,
in cui si procede ex officio,
l'Autorità pubblica inizia all'uopo gli atti opportuni.
341r
Un trattamento privilegiato degli ecclesiastici cattolici è quindi incompatibile coll'attuale col diritto attuale.
Il Sig. Ministro non ritiene quindi
possibile l'inclusione nel Concordato delle proposte dei punti in esame.
Come ho fatto già per i precedenti punti (cfr. Rapporto N. 17896 dell'11 Settembre 1920), N. 20850 dell'8 Giugno 1921 e N. 22762 del 28 Dicembre 1921), mi sono anche questa volta studiato di preparare una nuova Redazione degli attuali, la quale, mentre, da una un lato, garantisca i diritti e gli interessi essenziali della Chiesa, tenga, dall'altro, conto delle osservazioni del Sig. Ministro ed abbia quindi probabilità di non incontrare nella discussione al Landtag insuperabili opposizioni. Detta redazione è del seguente tenore:
Punto XVI
Lo Stato bavarese si obbliga a provvedere a proprie spese acciocché coloro, che si trovano nei suoi Istituti, abbiano, secondo, (carceri, case di cura, collegi, 341v
ospedali), abbiano una corrispondente assistenza religiosa, sia per mezzo di sacerdoti a ciò appositamente deputati, sia in altro modo conveniente opportuno. La nomina dei detti sacerdoti ha luogo d'intesa col Vescovo diocesano.
Nell'approvazione di Istituti tenuti da altri lo Stato bavarese avrà il più possibile cura affinché sia provveduto all'assistenza medesima per le persone. secondo che il caso richiede.
Punto XVII
Lo Stato bavarese riconosce il diritto della Chiesa di emanare nell'ambito della sua competenza leggi e decreti, che obbligano i suoi membri. Esso non impedirà né renderà difficile l'esercizio di questo potere (1).
Punto XVIII
Lo Stato bavarese garantisce alla Chiesa cattolica l'indisturbato esercizio del culto. Negli atti del loro ufficio gli ecclesiastici godono della protezione dello Stato (2).
Dopo di ciò, chinato
[Fol. 341v] (1) Il punto XVII era stato da me introdotto in seguito al desiderio manifestato al riguardo nel Memoriale di Mons. Arcivescovo di Bamberga, in cui si esprimeva il timore che possano sorgere in avvenire difficoltà nell'esecuzione dei decreti emanati dai Vescovi, ad esempio nel caso della amozione di un parroco, qualora questo si rifiutasse
di lasciare la casa parrocchiale e l'amministrazione della parrocchia (cfr. Rapporto N. 14583 del 30 Ottobre 1919). In vista delle obbiezioni mosse dal Dr Matt, ho procurato di redigere un'altra formula e considerando, d'altra parte, altresì che, qualora s'insistesse
nella richiesta di un
positivo appoggio
da parte dello Stato, si potrebbe offrire ad que esso il pretesto di rivendicare par [ris] far risorgere particolari diritti d'ispezione e di controllo ho procurato di redigere una nuova formula in senso piuttosto negativo. La frase "né renderà difficile l'esercizio ecc.", qualora venisse accettata, sarebbe utile per evit impedire che lo Stato
ostacoli indirettamente i decreti dell'
Autorità ecclesiastica
, ad esempio, continuando a pagare l'onorario al parroco rimosso.
[Fol. 341v] (2) Questo punto trova la sua base nell'articolo 135 della Costituzione del Reich (cfr. Rapporto N. 13822 del 18 Agosto 1919).
338r, links oberhalb der Adressatenzeile hds. von unbekannter Hand vermerkt, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 10. Februar 1922, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 12197, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/12197. Letzter Zugriff am: 02.05.2024.
Online seit 31.07.2013, letzte Änderung am 13.06.2014.