Dokument-Nr. 12220
Gasparri, Pietro an O'Rourke, Eduard Graf
Vatikan, 05. Juli 1922

Copia
Ill.mo e Rev.mo Signore,
È regolarmente pervenuta la lettera di V. S. Ill.ma e Rev.ma in data 20 Giugno u. s. circa le condizioni della Chiesa nella città libera di Danzica, come anche la lettera da V. S. inviata il 21 successivo a Monsignor Pro Segretario della S. Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari, con la quale chiedeva il parere della Santa Sede circa l'esigenza del Vescovo di Culma il quale crede di aver diritto al cattedratico da parte del clero di Danzica.
Per quel che concerne questo secondo punto, V. S. potrà far presente al Vescovo di Culma che, a norma del can. 1504 debbono corrispondere il cattedratico quegli enti o corporazioni ecclesiastiche che sono "iurisdictioni episcopi subjecta".
Ora in forza delle pontificie disposizioni emanate con Decreto della Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari in data 21 Aprile u. s. (N. 2539) il territorio della città di Danzica "juxta praesentes limites politicos definitum" è stato sottratto alla giurisdizione dei Vescovi di Culma e Varmia, e commesso ad un proprio Amministratore Apostolico scelto dal Santo Padre nella persona di V. S.
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Quindi finché dura il presente stato di cose così regolato dal sopracitato Decreto, l'Ordinario di Culma, e lo vale per il vescovo di Warmia, non ha diritto di esigere dal clero di Danzica il cattedratico.
Riguardo poi allo stato della Chiesa nella Città libera, mi è grato apprendere che il Senato di Danzica ha pensato esso stesso a provvedere alle necessità del clero e degli enti ecclesiastici del luogo.
Con ciò la Chiesa di Danzica vien disimpegnata dal dover ricorrere o alla Prussia o alla Polonia pel suo sostentamento.
Quanto però ai privilegi di cui godeva la Prussia, essi certamente non possono essere rivendicati dalla città di Danzica: la quale però non fa più parte di quello Stato.
Niente impedisce però qualora il Senato voglia venire ad un accordo con l'Autorità Ecclesiastica, che si prendono in considerazione le di lui eventuali domande poiché si mantengano nei limiti delle concessioni che la Chiesa suole fare oggi agli Stati e che Ella può osservare nei recenti concordati.
A questo proposito tuttavia le ricordo quanto ebbi a dirle a voce, che cioè per evitare imbarazzi diplomatici, più che un vero concordato tra la Santa Sede e il Senato di Danzica sarebbe opportuno un modus vivendi, da trattarsi direttamente tra la S. V. e il detto Senato, sempre però tenendo al corrente questa Segreteria di Stato.
Profitto volentieri dell'incontro per raffermarmi con distinta e sincera stima
di V. S. Illma e Revma Servitore
( f ir.) P. C. Gasparri
Empfohlene Zitierweise
Gasparri, Pietro an O'Rourke, Eduard Graf vom 05. Juli 1922, Anlage, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 12220, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/12220. Letzter Zugriff am: 29.04.2024.
Online seit 31.07.2013, letzte Änderung am 24.10.2013.