TEI-P5
                        
                            Dokument-Nr. 12804
                         
                        
                        
                             
                        
                             
                        Dopoché mi fu pervenuto il venerato Dispaccio dell'E. V. R. N. 4951 in data del
        24 Giugno scorso, mi diedi premura di trasmettere, in conformità delle
        istruzioni ivi contenute, al Sig. Ministro del Culto Sig. Boelitz la Nota in data del 30 di quello stesso mese, che qui acclusa
        compio il dovere di inviare in copia 
            (Allegato I).
Detta Nota non mancò,come secondo che mi è stato riferito da più parti, di produrre  un certo sgomento nel Ministero del Culto, il quale credendo di poter regolare ora soltanto i puntidi interesseper il Governo,si era illuso
                            ,(come mi è stato riferito da persona degna di fede), con quel senso
            di puerile furberia
                            propriadei prussiani di "avere già il Nunzio in tasca" (den Nuntius
                nunmehr schon in der Tasche zu haben). Finalmente in data del
        27 Settembre il menzionato e pervenutami soltanto
                            mi ha
                            in questi giorni (Allegato III). 
Il Sig. Ministro, dopo aver accusato ricevimento della succitata mia Nota, cominciacoll' col dire che le questioni ivi poste gli offrono una gradita occasione di illustrare più ampiamente quanto aveva già
            esposto nella precedente risposta del 28 Aprile c.a. (cfr. Rapporto N. 24192 del 26 Maggio scorso), ilnel che egli si asterrà, nel senso delle considerazioni di
            ordine praticotoccate nell'anzidetta  Nota, da discussioni teoriche, pur mantenendo il punto di vista
        sostenuto dal Governo prussiano.
                            Dopo
                            il
                            di
                            ciòIl Sig. Boelitz cerca quindi di giustificareespone i motivi, per i quali
        nella suddetta Nota del 28 Aprile si èlimitato a trattare soltanto una parte dei punti del
            Memorandum dell'Emo Sig. Cardinale Bertram. Per ciò
                            Quan Per ciò che riguarda la provvista delle Sedi vescovili, delle Prepositure e dei
        Canonicati, egli si appella alla mia Nota delscorso
                            nella in cui ricordavo la promessa  fatta ddi regolare
        senza indugio quelle materie (cfr. Rapporto N. 22938 del
        9 Gennaio 1922); omettesembra tuttavia dimenticare che
        nella Nota medesima chiedevo in primo luogo ed urgentemente
                            la
                            una
                            pronta
                            
                            evasione
                            ed in termini generali  una pronta evasione delle richieste dell'Episcopato contenute
        nel Memorandum predetto. – La discussione (continua il Sig. Ministro) fu estesa
        anche a quegli altri punti, i quali debbono essere presi in considerazione per attuarela modificazione, corrispondentemente alle esigenze deitempi ed alla Costituzione germanica,  della legge intorno al conferimento degli uffici ecclesiastici ed
        alla formazione del clero. Il Dr. Boelitz si è credutoè stato indotto a toccare le accennate
        <tali questioni> anche dal menzionato Memorandum, il quale suggeriva al
        riguardo immediate trattative 
        colla S. Sede, mentre dichiarava disdicevoleinopportuno di assicurare gl'interessi dello
            Stato, mettendoli in connessione cogli assegni al Clero
        parrocchiale.<;> Soggiunge ed osserva altresì come precise le
        disposizioni della legge legge in discorso 
Il Dr. Boelitz prosegue affermando esser suo desiderio di veder presto felicemente conchiuse le iniziate trattative circa la collazione degli uffici ecclesiastici e la formazione del clero, specialmente perché avrebbe allora la possibilità di presentare un disegno di legge diretto ad abrogare o modificare corrispondentemente ai nuovi tempi tutte le disposizioni legislative politico-ecclesiastiche emanate all'epoca del cosiddetto Kulturkampf. Coll'accettazione di una tale legge rimarrebbero, a giudizio del Sig. Ministro, notevolmente soddisfatti i desideri della Chiesa cattolica e verrebbe chiarita la situazione della medesima di fronte allo Stato prussiano. Oltre alla summenzionata legge intorno al conferimento degli uffici ecclesiastici ed
1°) Legge sul potere disciplinare della Chiesa (12 Maggio 1873),
2°) Legge intorno ai limitidel diritto
        dell'esercizio del diritto d'infliggere pene e misure provvedimenti correzionali
        (13 Maggio 1873),
3°) Legge circa l'amministrazione delle Diocesi cattoliche vacanti (20 Maggio 1874),
4°) Legge concernente gli Ordini e le Congregazioni religiose della Chiesa cattolica (31 Maggio 1875),
5°) Legge sull'amministrazione del patrimonio nelle Kirchengemeinden cattoliche (20 Giugno 1875),
6°) Legge relativa ai diritti delle comunità dei Vecchi Cattolici sul patrimonio ecclesiastico (4 Giugno [sic] 1875),
7°) Legge intorno ai diritti di sorveglianza dello Stato sull'amministrazione dei beni delle diocesi cattoliche (7 Giugno 1875).
Il Sig. Ministro rileva con soddisfazione chenella
            discussione lo scambio di vedute avvenuto già coll'Episcopato prussiano
        intorno alle succitate leggi abolizione soppressione, delle prime quattro sud delle suddette leggi.
            Circala mutazione delle altre indicate sotto i numeri
        5 e 7 si è già raggiunto, come è accennato altresì nel Memorandum dell'Emo Sig. Cardinale Bertram,
            una un accordo preliminare tendente ad accordare alla Chiesa cattolica, nella misura desiderata, libertà
        ed autonomia nel regolare ed amministrare i propri beni, mentre che, d'altra parte,rimane ad essa
                conservatolo sperimentatoordinamento e la forma esteriore per una sicura
        amministrazione patrimoniale, e lo Stato continua anche per l'avvenire a mettere a sua
        disposizione  i propri mezzi coattivi.
        Finalmente, per ciò che si riferisce alla legge menzionata al n. 6, il Dr. Boelitz
        afferma essere sua intenzione di presentare un progetto di legge, che la metta
                             per abroghi per l'avvenire. Riguardo ai diritti di uso e di usufrutto  accordati finora
            allead alcune comunità di Vecchi Cattolici in virtù
            dei §§ 2, 4 e 6 della legge in discorso,
        giàl' Emo Cardinale Vescovo di Breslavia attestato che in alcuni casi particolari ha già avuto
        luogo la restituzione alla Chiesa cattolica, che di edifici appartenenti già alla
        medesima (cfr. Memorandum n. VI), ed aggiunge che nei pochi casi non ancora regolati esaminerà
        volentieri dietro richiesta, se d'intesa cogli interessati sia possibile di procedere nella
        stessa guisa.
Dopo di ciò il Dr. Boelitz passa adiscorrer discorrere degli
        altri punti del Memorandum, sui quali egli non haancora dato risposta,
            ed os e rileva che essi non riguardano materie, che debbano essere trattate nelmenzionatoAtto Atto legislativo diretto a modificare la legislazione del
            Kulturkampf. Il Sig. Ministro prega quindi, nell'interesse di una più
        rapida attuazione dei summenzionati progetti di legge, prega di non insistere sulla
        simultanea trattazione dei punti medesimi. Egli soggiunge, del resto, di non dubitare
        che le medesime verranno trattate dal Governo prussiano con quella quello spirito di
        serietà ed e di comprensione, che richiedono i riguardi dovuti alla importanza della
        Chiesa cattolica. Il Dr. Boelitz viene nondimeno a toccare due dei punti stessi, i quali hanno, a
        suo 
Il primo di essi concerne iljus praesentandi fondato sul patronato, ed a tale riguardo il Sig. Ministro osserva che la Costituzione del Reich nulla ha cambiato nei riguardi del medesimo, come risulta dalle discussioni che ebbero allora luogo. nell'Assemblea nazionale.
        Egli si propone perciò di esaminare, se e fino a qual punto lo Stato possa [mo]
        cambiare i diritti spettantigli in questa materia, senza cessare dall'adempimentodei suoi
        obblighi.
Il secondo punto si riferisce alle dotazioni previste nelle varie Bolle di circoscrizione, ed a questo proposito il Dr. Boelitz fa rilevare come esse, per ciò cheriguarda gli assegni degli ecclesiastici, sono statecontinua progressivamente adattate, nello stesso modo che per i funzionari
        prussiani, all'abbassamento della valuta. Anche per gli altri bisogni delle diocesi lo Stato
        prussiano ha contribuito in misura più elevata, in quei casi in cui non bastavano i proventi delle imposte
        ecclesiastiche e delledegli
                            in altri introiti. Il Sig. Ministro si dice persuaso che, qualora il valore del
        danaro continuasse a discendere, si proseguirebbe in questa materia a procedere nella stessa
        guisa; infatti lo Stato prussiano ha aumentatola sommaannuaper gli assegni nella fis nello stabilire i princip
        principî per l'eventuale svincolo delle prestazioni dello Stato, l'attuale momento non sia
        opportuno per procedere ad una nuova sistemazione duratura  della
        questione della dotazionecolle somme precise dei relativi pergamenti.
In occasione del mio ultimo viaggio a Berlino ebbe luogo,per desiderio la
        sera dell'11 ottobre scorso dalle ore 6 alle 8 circa nel Ministero del
        Culto in Berlino, per desiderio del medesimo Segretario di
        Stato BDr. Becker, una conferenza, cui presero parte anche i relatori,  Niermann (il quale già alcuni giorni
            prima era
        venu-aperta espressamente, massime quando il Dr. Becker cercava di ottenere un
        mio assenso alle vedute del Governo prussiano, che io non avevo altre istruzioni oltre quelle da me fedelmente riprodotte nella succitata
        Nota del 30 Giugno scorso; – che, per conseguenza, non
        ero in grado di pronunziarmi sullain alcun modo sulle vedute anzidette; – ma che non avrei
        mancato di informare esattamente la
        S. Sede sulle riflessioni espostemi in detta conferenza, ed a tal fine accolsi
        con gratitudine la promessa fattami di fissarle in un Appunto
                            ., le considerazioni medesime. che mi venne poi in realtà inviato dal
        Dr. Becker con foglio in data del 18 d. m.
Le considerazioni contenute in detto Appuntodi cui V. E. (Allegato V)si riducono alle seguenti:
1°) Per ragioni di diritto pubblico la Prussia non può rilasciarealla S. Sede dichiarazioni impegnative circa materie, che la S. Sede
            medesima intende di regolare col Reich. Tali dichiarazioni invero
        dovrebbero essere dalla Prussia date al Reich, allorché, a norma
        dell'articolo 69 della Costituzione, il relativo progetto di legge venisse  discusso nel Reichsrat. Prima di questo momento il
        Governo prussiano non può prendere posizione in modo impegnativo.
2°) Se alcune disposizioni delle Bolle concordatecircain vigoreda circa un secolo
                            dsaranno modificate d'intesa colla S. Sede, dovrà essere anche inteso che le rimanen tutte
        le altre rimarestano immutate in vigore. Ciò è nell'interesse stesso della
        Chiesa cattolica, la quale sarebbe esposta  ad attacchi e
        difficoltà, di natura specialmente finanziaria, se dette Convenzioni, che il Governo continua a trattare come
        vigenti, non fossero riconosciute più come tali.
3°) Per la definizione delle questioni proposte dalGoverno prussiano non sarà probabilmente necessaria la conclusione di un formale trattato. Il Governo si propone piuttosto di modificare lefisfissati i provvedimenti, che la S. Sede prenderà dopo la
        modificazione anzidetta. 
4°) Per ciò che riguarda infine le Facoltà teologiche,sulle quali avevo in modo speciale richiamato l'attenzione del Ministero del Culto, si osserva nel menzionato Appunto che i rapporti dell'Episcopato prussiano colle medesime hanno una solida base nella prassi già da lungo temposperimentata.e che rappresenta
                            In base, difatti, a
                            Come ulteriore sviluppo degli Statuti dati alle
                            cCome ulteriore svolgimento delle disposizioni contenute negli Statuti delle tre
        Facoltà teologiche della Prussia (Bonn, Breslau e Münster), si è infatti venuta formando, – massime
        per la importan il punto più importante, vale a dire per la nomina dei professori,
             una specie di diritto non scritto, in virtù del quale il
        Governo, in base alla proposta delle Facoltà, tratta prima col candidato, e quindi chiede al Vescovo
        competente se abbia obbiezioni contro la dottrina o la condotta morale del medesimo. La
        nomina anzidetta ha luogo soltanto dopo  giunta una risposta negativa da parte del Vescovo stesso, il quale ha in tal
        guisa modo di far valere in tempo utile gli interessi della Chiesa.
                            contro
                            una
                            un tale disegno
                            se si esamina accuratamente la situazione
                            daun accurato esame della situazione
                            mostra
                            rivela
                            mostramostra che
                            leche gravi difficoltà
                            contro un
                            tale disegno
                            della situazione in Prussia, si rendono manifeste contro
                            un
                            tale disegno.
                            gravi difficoltà. Esistonoad esso si oppongono. Esistonoinvero nella Prussia (ove, oltre l'Accademia di Braunsberg, si hanno
            dodici Università), accanto a dieci facoltà teologiche "evangeliche", tre
            cattoliche, fra cui quella di Münsterda menochedue decenni. Sebbene queste tre Facoltà godano senza
            dubbio
                            indubitata indubitatamente solida sia la riputazione scientifica che queste
            tre esse godono <godono senza dubbio> nenella cerchia delle altre Facoltà teologiche, deve tuttavia tenersi conto di ciò che i presupposti dell'attività scientifica delle Facoltà teologiche cattoliche, non
            sono, al di fuori delle Università, dapertutto  riconosciuticome pienamente valevoli, circostanza questa che ha una particolare
            importanza in un Paese come la Prussia, ovela parte non cattolica della popolazione costituisce una forte
            maggioranza. Finché non si dà
            occasionedi pronunciarsi sulla detta attività delle Facoltà teologiche cattoliche, non vi sono da temere complicazioni. Ma
        non appena un provvedi-
La particolarecondizione di [cose] sopra descrittafa apparire altresì comenon opportuno il prenderecome punto di partenzaa modelloed a punto di partenza nel presente argomento le Università al di fuori della Prussia, ad esempio
            l quelle fissate già perla Facoltà teologica di Strasburgo. Nell'Alsazia cattolica, la cui situazione si avvicinava
                            p molto più a quella della Germania del Sud, specialmente della Baviera, ci
                            dovevanovalevano criteri affatto diversi da quelli che debbono esser
            seguiti per la Germania del Nord, inpreponderanza
                            "evangelica". protestante. La struttura generale del
            Paese, il numero e la posizione delle Facoltà teologiche
        cattoliche in seno alle Università prussiane, costituiscono uno  stato di cose, che deve essere,
                            in deve essere in linea di massima [ein Wort unlesbar] massima considerato e trattato a sé.
Ciò non vuol dire tuttavia (conclude l'Appunto) che quanto avviene in altri Paesi della Germania debba rimanere ora senza importanza per le Facoltà teologiche cattoliche della Prussia; che anzi di speciale interesse potranno esserele
                            i relle trattative col Governo bavarese
            relat
                            relativi al pre. È quindi consigliabile di attendere l'esito
        delle trattative medesime, affine di trarneutilizzarlo per il proseguimento dei negoziati colla Prussia. 
Data l'importanza dell'argomento, ho stimato utile di chiedere circa la surriferita risposta del Sig.M Boelitz il parere dei due Eminentissimi Bertram e Schulte.
Il pensiero dell'EmoCardinale Vescovo di Breslavia trovasi consegnato nella di luilLettera in data del 22 Ottobre p. p., che ho l'onore d'inviare in copia
            all'E. V. (Allegato VI). Egli, conformemente a quanto aveva già espresso
                nella nel precedente suo Foglio del 9 Maggio scorso (cfr. Rapporto
            N. 24192),
                            pcreare inaspettatamente una sfavorevole situazione,nella quale ci pentiremmo di non esserci, nella lotta per il
            conseguimento di un bonum maius, contentati di un bonum minus".
Ciò premesso, l'Emo osserva che i punti XI (precedenza dell'atto civile al matrimonio religioso) e XII (questione scolastica)sono di competenza del Reich e possono quindi del Memorandum in data del 24 gGennaio 1922 (cfr. Rapporto N. 23382) sono di competenza del
                Reich e possono quindi al bisogno essere lasciati a parte nei presenti
            negoziati. – I punti VIII (nomina dei professori di teologia nelle Università) e IX
            (Convitti e Seminari ecclesiastici) non
                            sono riguardano questioni così scottanti, che un'intesa in proposito non
            possa essere alquanto differita, mentre che l'attuale prassi è tollerabile. – Circa il
            punto
                            IVV (amministrazione patrimoniale ecclesiastica) è stato già nella
            sostanza raggiunto un accordo fra il Ministro e l'Episcopato; e quanto al punto VI
            (restituzione
                            delladegli edifici di culto attribuiti
                            
Per ciò che si riferisce al punto X, il sullodatoEminentissimo Bertram avrebbe desiderato che venisse riconosciuto, non soltanto di fatto caso per caso, ma in principio, doversi le somme, fissate nella Bolla del 1821, od il cui pagamento per altro titolo incombe allo Stato, calcolare ogni volta secondo il valore del danaro. Ora invece il Ministro del Cultorespinge di rifiuta di stipulare colla S. Sede un simile
        impegno, ma vuole invece far approvare dal Landtag per via di amichevoli trattative i
        relativi fondi. Ciò apparisce
                            al
                            sullodato
                            Sig. Cardinale come una grave deficienza
        nelle concessionial
                            Sisullodato Signor Cardinale, il quale osserva  che in caso di sfavorevole
        composizione del Ministero e del Landtag ne potrebbero sorgere dannosi cambiamenti.
        Siccome tuttavia non sarà  possibile di indurre il Ministero e
        particolarmente il Landtag a riconoscere un  obbligo di
        principio, l'Eminentissimo soggiunge che la S. Sede dovrà
        una stipulazione
                            in massima l'obbligo
        medesimo, ovvero se intenda almeno di richiedere almenoda parte del Ministero almeno una dichiarazione di essere in massima
                            a ciòdisposto all'anzidetto calcolo delle dotazioni dovute alla Chiesa. Il
        Sig. Ministro del Culto parla soltanto del fatto dell'effettuato avvenuto
        aumento di paga delle somme pagate dallo Stato, ma una simile menzione è
        insufficiente. La S. Sede
                            dovrà
                            dovrà Il Signor Cardinale Bertram pensa che la S. Sede domanderà una qualche dichiarazione di principio,
            in
                            ora
                            sin
                            subito
                            ora
                            od
                            sin o subito adesso, ovvero nel proseguimento delle trattative. Ad ogni modo è, a suo
        avviso, necessario che la S. Sede stessa faccia almeno una riserva in questa
        materia, e quindi fin da ora esprima il suoaffermi in p massima il suo punto di vista, che
            cioè vale a dire che le somme da quell'epoca stipulate in rappresentanza di
        determinati valori reali debbano essere calcolate in ciascun tempo secondo la rispettiva proporzione dei valori reali medesimi alla
            valuta.
Riguardo ai punti I (formazione del clero), II (esclusione degli stranieri dagli
Finalmente per ciò che concerne il punto VII (ius presentandi, in base al patronato), il Sig. Cardinale Vescovo di Breslavia stima chedetto ius preveesso possa essere mantenuto soltanto nei casi, nei qualiesso sia passato allo Stato in base a  patronato reale, di guisa che rimanga escluso il patronato  meramente sulle pretese del potere statale (landesherrliches
            Patronat). Chiede inoltre  in tuttele presentazioni il patrono debba scegliere il presentando fra i nomi di una terna
        formata dall'Ordinario. 
L'Emo Sig. Cardinale Arcivescovo di Colonia ha espresso il suo sentimento in un Foglio in data del 30 Ottobre , che l'E. V. potrà leggere nell'Allegato VIII. "Assai capziosa (così egli osserva) sembrami nella risposta del Sig. Ministro del Culto la forma del periodo "Die baldige glückliche Beendigung ecc."(Il senso ..(1). A mio a
        parere, è del tutto arbitrario il mescolare la questione della collazione degli uffici
        ecclesiastici e della formazione del clero con quella relativa alla abrogazione o
        modificazione delle leggi politico-ecclesiastiche emanate all'epoca del Kulturkampf…
        A tale abrogazione o modificazione lo Stato prussiano 
Venendo poi a discorrere delle prestazioni finanziarie dello Stato alla Chiesa, il medesimo Emo Schulte così si esprime: "È bensì vero che i Concordati (per esempio la Bolla De salute animarum) non sono né gli unici né i primari titoli giuridici per le prestazioni anzidette. È tuttavia opportuno di fissare nuovamente in un Concordato (colla Prussia) questi diritti della Chiesa, procurando di adattarli prudentemente alle circostanze attuali. Che se il Sig. Ministro del Culto nella citata risposta afferma essere state le dotazioni previste nelle Bolle di circoscrizione progressivamente adattate all'abbassamento della valuta, ciò non risponde a verità per ciò che concerne gli assegni dei Vescovi per i cento anni dalla emanazione della Bolla De salute animarum. I rispettivi aumenti,sono rimasti sempre, per riguardo ai detti
        assegni ed a quelli dei Canonici delle Chiese cattedrali, inadeguati. sono rimasti
        sempre, anche in questi ultimi tempi, inadeguati. Il defunto relatore nel Ministero del
        Culto Sig. Freusberg, ottimo cattolico, mi diceva un giorno che la Chiesa cattolica in Germania solamente in
            base alla Bolla De salute animarum avrebbe potuto procurarsi immensi
        valori, se i Vescovi avessero sempre tutelato i propri
        sono stati sino al giorno
        d'oggi senza pretese non hanno fatto valere di fronte allo Stato relativamente ai
            loro personali diritti i loro titoli personali; hanno tuttavia sentito e sentono
        quale valido punto di appoggio siano le  Bolle concordate, e
        sono anche di parere – per quanto io conosco [sic] i loro sentimenti – che non sarebbe
        opportuno di oppugnare la permanenza in vigore delle medesime, finché non siano state
        concluse nuove Convenzioni".
Dopo di aver riferito quanto sopra mi sia ora permesso di sottoporre umilmente al superiore giudizio dell'E. V. le seguenti osservazioni:
1°) Nella Nota del 28 Aprile [c. a.,] cui riferivasi il mio ossequioso Rapporto N. 24192 più volte citato, il Sig. Ministro del Culto, come mi permisi allora di notare, domandava il regolamento di quelli fra i punti contemplati nel Memorandum dell'Emo Sig. Cardinale Bertram, i quali interessano lo Stato prussiano (circoscrizione delle diocesi, provvista delle Sedi vescovili, delle dignità e dei canonicati, formazione del clero e condizioni per l'ammissione agli ufficialcun interesse di sorta per dare una
            risposta soddisfacente risposta anche agli altri punti, ma non si vi
        sarebbe andata statao più alcun mezzo di pressione per 
Che cosa ha ora portato la nuova Nota di risposta del Sig. Ministro del Culto? Molte belle parole, ma in sostanza nulla. Il Dr. Boelitz dice di "non dubitare che le altre questioni verranno trattate dal Governo prussiano con quello spirito di serietà e di comprensione, che richiedono i riguardi dovuti alla importanza della Chiesa cattolica"; una pura frase, la quale non contiene il minimo impegno. Intanto, per ciò che riguarda la questione scolastica, il Ministero del Culto prussiano, quasi per dare undi sue
        disposizioni, ha preso,  relativamente alla formazione dei maestri e delle maestre,
            dell dei provvedimenti, i quali hanno sollevato serie preoccupazioni nell'Episcopato, come ho avuto già
        l'onore di riferire all'E. V. nei miei rispettosi Rapporti NN. 23886, 24617, 24896
        e 25516 [sic] circa le cosiddette Aufbauschulen.
2°) Per ciò che concerne, poi, le Facoltà teologiche, il Ministero del Culto trova eccellente la prassi attuale e ritiene pericoloso di portareuna taquesta materia alla pubblica discussione; in altri termini esso cerca di eliminare anche questo punto dalla
            Convenzione dal presente accordo colla S. Sede. Io Al non nego – e
            già più volte ho avuto occasione di farne parola nei miei umili Rapporti – che si tratta
            di argomento
                            delicatissimo
                            estremamente delicato; tuttavia non
                            p
                            mi
                            riuscirebbe difficile di dividere l'ottimismo del Ministero del Culto prussiano circa la
            presente situazione. Gli Statuti delle Facoltà teologiche,
                            di Bonn, Breslau e Münster,
                            allegati
                            compiegati
                            al summenzionato 
                                    Appunto
                                     del Ministero e che
                            pa
                            egualmente compio il dovere di inviare qui uniti in copia (Allegati VIII, IX e X),
            non m sembrano tali da poter completamente rassicurare la S. Sede. Senza dubbio su
            quelli di Bonn e di Breslau
                            in modo assai con molto calore per il mantenimento delle Facoltà
        'evangeliche' e cattoliche. Ma vi è il più grave pericolo che queste buone disposizioni si cambino a riguardo delle di queste
        ultime, qualora venisse esternamente alcunché mutato  nella vigente situazione. Ora riuscirebbe alle Università
        assai più facile che prima di eliminare le Facoltà teologiche cattoliche. Sotto l'antico
        regime invero le medesime avevano un forte appoggio nei Ministeri. Adesso invece
        l'indipendenza delle Università è divenuta maggiore…– Il diritto di ispezione del Vescovo,
        contemplato dal can. 1381 del Codice di diritto canonico, è espressamente ammesso negli
        Statuti delle Facoltà in Prussia (cfr., ad es., quello di Breslavia § 48).
        Corrispondentemente a questo 'ius et officium vigilandi, ne quidquam contra fidem aut
        et bonos mores tradatur aut fiat' il Vescovo ha anche il diritto, 'per obbiezioni motivate
        contro altra base diversa da
        quella degli altri professori di Università; il che avrebbe gravi conseguenze a danno dei primi. Praticamente colla
            revocazione della missio canonica si ottiene già che il
        colpito non possa più insegnare la teologia, anche se lo Stato lo mantiene nel suo posto e
        continua a pagarlo. In tal guisa lo spirito del § 3 del canone 1381 circa lo
        'ius exigendi ut magistri removeantur' rimane adempiuto. La revocazione anzidetta però dovrebbe essere inflitta
        le i rapporti fra le Facoltà e l'Episcopato mediante leggi dello Stato.
        La conseguenza sarebbe che tutte le modificazioni alla situazione attuale sarebbero pubblicamente discusse nei Parlamenti, nei
        giornali, ecc., e si solleverebbe così di nuovo una lotta, che si credeva felicemente
        evitata. – Per tutti questi motivi la riunione di Würzburg ritenne urgentemente necessario
        che in questa questione non si sollevi avanzino nuove richieste oltrepassanti lo
        stato attuale…".
Non può negarsi – e già più volte ho avuto occasione di farne parola nei miei [ein Wort unlesbar] Rapporti – che questo delle Facoltà teologiche è argomento estremamente delicato; tuttavia riuscirebbe difficile di condividere l'ottimismo del Ministero del Culto prussiano e le vedute dei summenzionati professori. Gli Statuti (cui essi si riferiscono), compiegati al menzionato Appunto del Ministero e che egualmente mi fo un dovere di inviare qui uniti in copia (AllegatiVIII, IX e XI), non sembrano tali da poter rassicurare completamente la S. Sede. Senza dubbio quelli di Bonn e di Breslaviadice esprime l'obbligo di tener conto di tali eventuali osservazioni. Egualmente nei medesimi Statuti così si dispone circa
        l'allontanamento dei Professori: "Qualora un insegnante, contro l'aspettazione, si rendesse
        colpevole di un grosso  o scandaloso mancamento
        contro la fede e i costumi, il Vescovo potrà darne per mezzo del Curatore avviso al Ministro per ulteriore inchiesta e per le
        disposizioni del caso, ed il Ministro avrà ad essa riguardo
        e la decisione circa la ortodossia e la condotta morale del professore della
        Facoltà teologica  spetta  al Ministro del Cultoin Prussia, il quale non ha alcun vero obbligo di
        allontanarlo, ma soltanto di esaminare la denunzia del Vescovo con serietà ed attenzione,
        rimanendo libero di prendere poi quella decisione e queigli
                            p quegli eventuali provvedimenti che giudicherà opportuni (cfr. Kahl, Die Missio Canonica, in Deutsche Zeitschrift für Kirchenrecht,
        Tübingen 1908, 40, pag. 390-391). Che anzi, sebb anche quanto alla nomina dei
        professori medesimi, sebbene gli Statuti riconoscano al Vescovo un diritto di esclus
        veto, questo t
                            è tu presuppone tuttavia "obbiezioni motivate contro la dottrina e la condotta del
        candidato", ed anche qui  al Governo 
        compete di decidere se i motivi ag gli addotti motivi siano valevoli (cfr. Kahl, 1. c., pag. 388-391; Hellmuth, Die missio canonica in
            Archiv für katholisches Kirchenrecht, 1911, tom. 91, pag. 635), di
        guisa che, – come osservava il Consigliere governativo  Niermann nella summenzionata Con conferenza dell'11 Ottobre scorso, – sebbene quantunque in pratica tale caso sia nelle
        attuali condizioni del tutto improbabile, pure teoricamente il Governo potrebbe nominare un professore nella Facoltà teologica
            un candi nonostante la opposizione del Vescovo . – La Convenzione fra la S. Sede ed il Governo
        Im-sumAppunto del Ministero, di cui si è  sopra discorso, si  nega la opportunità di
            [pren] estendere tali norme alle Facoltà teologiche della Prussia. – Del resto in
        questo argomento, secondo che mi permisi già di osservare nel precedente rispettoso Rapporto
        N. 24192 del 26 Maggio scorso, molto dipende dall'attitudine dei Revmi Vescovi, nei quali –
        sia detto con ogni riverenza –, malgrado la difficoltà e la delicatezza della situazione,
        potrebbe forse  desiderarsi maggior energia e coraggio di
        fronte a professori, la cui dottrina apparisce censurabile.
3°) Senonché,ancnella nuova risposta del Sig. Ministro del Culto non solo
        si studia di d escludere dalle attuali trattative la questione scolastica  e le Facoltà teologiche, ma acerca altresì, di [eludere]  impegni circa l'obbligo di adattare i pagamenti dello
        Stato al successivo valore del danaro, come ha giustamente notato l'Emo Sig. Cardinale
            Bertram.E ciò, mentre il Governo prussiano, secondo che ha  opportunamente rilevato l'Emo Schulte,
        è stato finora ben lungi dal soddisfare le prestazioni finanziarie dovute alla Chiesa, anche
        soltanto in base dealle Bolle concordate di circoscrizione.
                            Non sarà qui inutile di aggiungere come il modo di vedere degli ecclesiastici professori
            delle
                            fFacoltà teologiche collima
                            coincide
                            in sostanza pienamente con quello del Governo. Così, ad esempio,
                            secondo
                            in
                            una relazione
                            riservata
                            del Sac. 
                            Dr.
                             Giuseppe Sickenberger, professore di esegesi del Nuovo Testamento in Breslau,
            circa una riunione tenutasi in Würzburg nella Pentecoste del 1920 da vari membri delle
            suddette Facoltà teologiche della Germania, si legge tra l'altro: "Si discussero colà
            altresì alcuni fatti, i quali non sono
                            praticamente
                            conciliabili col principio generale del mantenimento delle Facoltà e, secondo l'opinione
            unanime di tutti coloro che parteciparono alla riunione, data l'attuale situazione della
            Università tedesca, apporterebbero la "morte" delle Facoltà medesime. Vi sono invero
            nelle Università alcu taluni circoli, i quali considerano le Facoltà teologiche
            cattoliche come corpi estranei. I vincoli dogmatici e la dipendenza in rebus fidei et
            morum dall'Autorità ecclesiastica fanno apparire i professori di teologia agli occhi di
            questi nemici come non abbastanza liberi ed indipendenti, per poter insegnare in una
            Università. Finora queste correnti ostili alle Università in Germania non hanno potuto
            ottenere il sopravvento. Che anzi nel nuovo ordinamento de
4°) Per ciò che si riferisce alle condizioni per l'ammissione agli ufficieccle
        ecclesiastici (cittadinanza tedesca – certificato di maturità – corso teologico triennale in
        una Università tedesca od in un Seminario vescovile della Germania od in un  Istituto di Roma), richieste dal Governo e di cui feci parola
        nel mio precedente Rapporto N. 24192, di esse non vi è
            alcuna traccia nelle Bolle concordate. La loro
        deve ricercarsi nella risale all'epoca del
            Kulturkampf, vale a dire alla legge del'11 Maggio 1873, emendata però,
                            e migliorata, in seguito alle trattative colla
        S. Sede, in virtù della legge del 21 Maggio 1886. Fu anzi in seguito a tali miglioramenti che il S. Padre consentì alla
        cosiddetta Anzeigepflicht, cui si è accennato in principio  Soltanto in questo senso può quindi dirsi che le l'anzidettea
        leggie, per sé [inuti] unilaterale, riposa sopra un accordo fra la
        S. Sede ed il Governo prussiano. Del resto così questa, come le altre leggi del
            Kulturkampf, citate nella surriferita Nota del Sig. Ministro del Culto e la
        cui sop futura soppressione viene citata come rappresentata come una felice conseguenza delle benevole disposizioni del Governo
        prussiano verso la Chiesa cattolica, debbono essere necessariamente abrogate in virtù della
        Costituzione del Reich; ma il Ministero del Culto cerca di negoziare la soppressione medesima e di ottenere un surrogato per larelativamente all'ammissione agli
        uffici ecclesiastici ed alla formazione del clero, e perciò si è studiato di cercare quella
        pretesa connessione di materie, che l'Emo Schulte ben a ragione designa come arbitraria
        e capziosa. 
                            5°) Se mi è infine lecito di esprimere un subordinato avviso circa la  via da seguire ora di fronte al Governo
        prussiano, sembrami di dover manifestare quanto segue:
Qualora il regolamento della dei rapporti fra Chiesa e Stato in Prussia potesse trattarsi isolatamente, non avreidif eccessiva difficoltà di aderire alle proposte dell'Emo Sig. Cardinale Bertram, vale a dire di contentarsi proporre  rispettosamente alla S. Sede di concludere senz'altro,
             un accordo col Governo
        medesimo sui soli punti da questo indicati. Ma se la situazione della Prussiadevesi considerare nel complesso della situazione della Germania, non vedo in verità come  un tale procedimento. Sarebbe inoltredifatti ingiusto, e provocherebbe in Baviera la più viva
        eccitazione, se la Prussia ottenesse  le stesse
        concessioni, senza assumere gli oneri corrispondenti. Forse su ciò potrebbesi richiamare
             l'attenzione del sullodato Sig. Cardinale.
        D'altra parte, occorre pure tener conto essere impossibile di ottenere dalla
        Prussia tutto ciò che può richie conseguirsi in Baviera.
Ciò posto, occorrerebbe rispondere al Governo prussiano che la S. Sede non crede di poter desistere dalla sua richiesta di includere in qualche modo nell'accordo la questione delle Facoltà teologiche e quella della scuola. Per le prime un argomento perentorio [ein Wort unlesbar] sarebbe il seguen-non si vede [come] affinché la
        S. Sede prenda un impegno su questo punto è evidentela necessità che essa abbia delle sicure garanzie, al riguardo, le quali almeno consacrino in modo obbligatorio
                            ciò almeno ciò che è già nella prassi. In
                            que
                            tale [argomento] Su questo punto potrebbe proporsi
                            al [zwei Wörter unlesbar] lo stesso testo che si adotterà per la Baviera.
        Circa la questione scolastica converrebbe contentarsi della  formula indicata dall'Emo Bertram e riportata sopra in nota, pure sopprimendo forse l'inciso "in
        quanto è possibile", il quale sne snerva ancor più il già scarso valore di tale
                            dispo dichiarazione . Premesse queste due considerazioni, la S. Sede dovrebbe prendere posizione riguardo alle domande del Governo, su cui ebbi già
        occasione di riferire nel mio  ossequioso Rapporto
        N. 24192, tenendo presente la convenienza che la Prussia
            non ottenga
                            ottenga soltanto
                            maggiori [concessioni] concessioni che
                            ed[ein Wort unlesbar]  in qualche modo minori,
            (sia pure in [zwei Wörter unlesbar]) della
                            che la Ba che alla Baviera, la quale dà incom incomparabilmente di più, massime nella questione scolastica,e che anzi [non] abbianon ne consegua delle maggiori. Infine nell'argomento delle prestazioni finanziarie, sarebbe  necessario che, conformemente  al parere dell' degli Emoi Bertram, e
        s'impegni assuma positivi impegni. Il tutto poi dovrebbe essereessere consegnato in una formale Convenzione, non sembrando  sufficiente un semplice scambio di Note, le qdalle quali un successivo Ministero potrebbe dichiararsi non
        vincolato.
Tale sarebbe, a mio umile avviso, il minimum dei punti da trattare e delle assicurazioni da esigere in un accordo colGoverno prussiano, per quanto meno ampio del Concordato che si spera di concludere colla Baviera, costituirebbe pur sempre una stabile base, per i diritti della Chiesa in quelloStato. Che se il Governo si rifiutasse di accettare anche così moderate proposte, non rimarrebbe, a mio subordinato parere, che regolare la situazione della Chiesa in Prussia per via puramente parlamentare. Secondo infatti il principio che il diritto del Reich prevale al diritto dei singoli Stati (Reichsrecht bricht Landesrecht), anche la Prussia è obbligata ad uniformarela sua legislazione ecclesiastica alle norme ben note all'E. V. fissate nella Costituzione germanica (cfr. Rapporto N. 13822 del 18 Agosto 1919). Occorrerebbe quindi che i deputati cattolici al Landtag prussiano reclamassero dal Governo in base alla medesima l'aboli abrogazione delle
        antiche leggi restrittive della libertà della Chiesa ed in generale il pieno adattamento
        della legislazione politico-ecclesiastica alle prescrizioni all'articolo 137
        capov. 3 della Costituzione stessa. La spinta ai deputati anzidetti dovrebbe venire dall'Episcopato; la S. Sede ten osservasse un'attitudine riservata e si
            tenesseil più possibile in disparte, affine di non compromettere in alcun modo la sua
            posizione, salvo naturalmente a far conoscere  all'Episcopato le sue
                            inten vedute per le opportune istruzioni al gruppo parlamentare
        cattolico. È verosimile che il Governo prussiano conterebbe di attuare i suoi postulati circa la nazionalità
        e la formazione del Clero per via legislativa, ma si tratterebbe sempre di disposizioni
        unilaterali, che non potrebbero vincolare la Santa Sede. Una simile soluzione non
        presenterebbe certo il carattere di stabilità, fondato sul diritto delle genti, che
        offrirebbe l' la Convenzione, di cui si è sopra discorso; ma sembra che sarebbe l'unica via che resterebbe  per uscire alfine dall'attuale provvisoria ed
            incerta situazione.
Di un simile regolamento per via parlamentare si è avuto già un esempio abbastanza favorevole nel Baden. Secondo, infatti, risulta dall'Esposto che ebbi l'onore d'inviare all'E. V. col rispettoso Rapporto N. 16332 del 15 Aprile 1920, in detto Stato, con popolazione religiosamente mista, vigeva ai tempi dell'antico regime monarchico una legislazione molto lesiva della libertà della Chiesa. Dopo la rivoluzione del Novembre 1918 venne proposto all'Assemblea Costituente una [sic] schema di nuova Costituzione sotto vari aspetti pericoloso; ma i deputati cattolici, sebbene in minoranza, seguendo le direttive impartite loro dal de-particolarsoprattutto nel Ministero del Culto sono  assai radicati i princ vecchi principi delle
        ingerenze dello Stato nelle cose ecclesiastiche. –
In attesa pertanto delle venerate istruzioni dell'E. V., m'inchino 
                        
                             
                        
                             
                        Online seit 25.03.2013. 
                    
    Dokument-Nr. 12804
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 24. Februar 1923
                        Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelliBetreff
Trattative col Governo prussiano
                        Detta Nota non mancò,
183v
Sig. Boelitz mi ha rimesso la risposta, che l'E. V. troverà parimenti qui
        compiegata (Allegato II), insieme ad una traduzione latina curata dal Ministero medesimo Il Sig. Ministro, dopo aver accusato ricevimento della succitata mia Nota, comincia
184r
 16 (non 26) Febbraio 184v
hanno
        formato già una volta oggetto di negoziati diplomatici, avendo il Cardinale Segretario di
        Stato Emo Jacobini con Nota del 4 Aprile 1886 consentito all'adempimento della cosiddetta Anzeigepflicht (vale a
        dire dell'obbligo  di previanotifica del nome del candidato nella provvista delle parrocchie)
            prevista nella legge medesima.Il Dr. Boelitz prosegue affermando esser suo desiderio di veder presto felicemente conchiuse le iniziate trattative circa la collazione degli uffici ecclesiastici e la formazione del clero, specialmente perché avrebbe allora la possibilità di presentare un disegno di legge diretto ad abrogare o modificare corrispondentemente ai nuovi tempi tutte le disposizioni legislative politico-ecclesiastiche emanate all'epoca del cosiddetto Kulturkampf. Coll'accettazione di una tale legge rimarrebbero, a giudizio del Sig. Ministro, notevolmente soddisfatti i desideri della Chiesa cattolica e verrebbe chiarita la situazione della medesima di fronte allo Stato prussiano. Oltre alla summenzionata legge intorno al conferimento degli uffici ecclesiastici ed
185r
alla formazione del clero, si tratterebbe delle seguenti
        leggi colle loro posteriori modificazioni:1°) Legge sul potere disciplinare della Chiesa (12 Maggio 1873),
2°) Legge intorno ai limiti
3°) Legge circa l'amministrazione delle Diocesi cattoliche vacanti (20 Maggio 1874),
4°) Legge concernente gli Ordini e le Congregazioni religiose della Chiesa cattolica (31 Maggio 1875),
5°) Legge sull'amministrazione del patrimonio nelle Kirchengemeinden cattoliche (20 Giugno 1875),
6°) Legge relativa ai diritti delle comunità dei Vecchi Cattolici sul patrimonio ecclesiastico (4 Giugno [sic] 1875),
7°) Legge intorno ai diritti di sorveglianza dello Stato sull'amministrazione dei beni delle diocesi cattoliche (7 Giugno 1875).
Il Sig. Ministro rileva con soddisfazione che
185v
ha già condotto ad una felice intesa.In conseguenza di ciòèstato già presentato al Ministero di Stato prussiano un disegno di legge
            importante la modificazione, che in sostanza equivale alla
            186r
il Sig. Ministro osserva aver Dopo di ciò il Dr. Boelitz passa a
186v
avviso, una più stretta attinenza coll' argomento.Il primo di essi concerne iljus praesentandi fondato sul patronato, ed a tale riguardo il Sig. Ministro osserva che la Costituzione del Reich nulla ha cambiato nei riguardi del medesimo, come risulta dalle discussioni che ebbero allora luogo
Il secondo punto si riferisce alle dotazioni previste nelle varie Bolle di circoscrizione, ed a questo proposito il Dr. Boelitz fa rilevare come esse, per ciò cheriguarda gli assegni degli ecclesiastici, sono state
187r
del clero
        cattolico a 139 milioni di marchi in cifra tonda e dà anticipo per oltre un miliardo di marchi all'anno. D'altra parte egli
        stima che, dati gli straordinari oneri di pagamenti all'estero, che gravano sulla Germaniae si ripercuotono sui bilanci dei singoli Stati,  lo svalutamento [sic] del danaro e la competenza del
            Reich in base alla Costituzione In occasione del mio ultimo viaggio a Berlino ebbe luogo,
187v
to, per incarico del Ministro Sig. Boelitz, a
        visitarmi in Monaco) e Wende. Da parte mia, conoscendo quanta circospezione si richieda
        nelle trattative col Ministero medesimo, accettai bensì tale conferenza, ma dichiarai più
        volte Le considerazioni contenute in detto Appunto
1°) Per ragioni di diritto pubblico la Prussia non può rilasciare
188r
                            2°) Se alcune disposizioni delle Bolle concordate
3°) Per la definizione delle questioni proposte dalGoverno prussiano non sarà probabilmente necessaria la conclusione di un formale trattato. Il Governo si propone piuttosto di modificare le
188v
relative leggi prussiane, non appena con uno scambio di Note ocon un protocollo saranno di comune accordo 4°) Per ciò che riguarda infine le Facoltà teologiche,sulle quali avevo in modo speciale richiamato l'attenzione del Ministero del Culto, si osserva nel menzionato Appunto che i rapporti dell'Episcopato prussiano colle medesime hanno una solida base nella prassi già da lungo temposperimentata.
189r
Il cambiamento di questo modus procedendi, non richiesto da
        bisogni risultanti dalla  pratica, avrebbequindiluogoessenzialmenteperconsiderazioni teoriche.Ora, però,
                            189v
mento legislativo, come la conclusione di nuove convenzioni circa la nomina dei
            professori, provocasse una pubblicadiscussione di questo problema sorgerebbe un serio pericolo di attacchi e di notevole pregiudizio della situazione delle Facoltà medesime. Sembra perciò
        ben dubbio,  dal punto di vista degli interessi cattolici,
        se,  convenga di provocare
            una tale discussione teoretica di questo problema, che si trova  nella prassi regolato in forma del tutto soddisfacente. La particolarecondizione di [cose] sopra descrittafa apparire altresì comenon opportuno il prendere
190r
                            Ciò non vuol dire tuttavia (conclude l'Appunto) che quanto avviene in altri Paesi della Germania debba rimanere ora senza importanza per le Facoltà teologiche cattoliche della Prussia; che anzi di speciale interesse potranno essere
Data l'importanza dell'argomento, ho stimato utile di chiedere circa la surriferita risposta del Sig.
Il pensiero dell'EmoCardinale Vescovo di Breslavia trovasi consegnato nella di lui
190v
ritiene "urgentemente desiderabile la conclusione il più possibile
            sollecita di un definitivo accordo col Ministero. Cambiamenti nella costituzione del
            Ministero e del Landtag potrebbero altrimenti
                            Ciò premesso, l'Emo osserva che i punti XI (precedenza dell'atto civile al matrimonio religioso) e XII (questione scolastica)
194r
ai Vecchi Cattolici),esso puòesserenei singoli casi lasciatoalle trattativedeiVescovi.Per ciò che si riferisce al punto X, il sullodatoEminentissimo Bertram avrebbe desiderato che venisse riconosciuto, non soltanto di fatto caso per caso, ma in principio, doversi le somme, fissate nella Bolla del 1821, od il cui pagamento per altro titolo incombe allo Stato, calcolare ogni volta secondo il valore del danaro. Ora invece il Ministro del Culto
194v
decidersi, se  vuole rimaner
        ferma nell'esigere
                            Riguardo ai punti I (formazione del clero), II (esclusione degli stranieri dagli
195r
uffici ecclesiastici), III (provvista delle Sedi vescovili
        e dei Canonicati), IV (obbligo di notifica del nome del candidato nella provvista delle
        parrocchie) l'Emo si riporta alla sua precedente succitata dettera del 9 Maggio 1922 (Rapporto N. 24192), lasciando naturalmente la decisione i proposito alla
        S. Sede.Finalmente per ciò che concerne il punto VII (ius presentandi, in base al patronato), il Sig. Cardinale Vescovo di Breslavia stima che
L'Emo Sig. Cardinale Arcivescovo di Colonia ha espresso il suo sentimento in un Foglio in data del 30 Ottobre , che l'E. V. potrà leggere nell'Allegato VIII. "Assai capziosa (così egli osserva) sembrami nella risposta del Sig. Ministro del Culto la forma del periodo "Die baldige glückliche Beendigung ecc."
195v
è
        spinto dall'articolo 137 della Costituzione del Reich, e da
        null'altro".Venendo poi a discorrere delle prestazioni finanziarie dello Stato alla Chiesa, il medesimo Emo Schulte così si esprime: "È bensì vero che i Concordati (per esempio la Bolla De salute animarum) non sono né gli unici né i primari titoli giuridici per le prestazioni anzidette. È tuttavia opportuno di fissare nuovamente in un Concordato (colla Prussia) questi diritti della Chiesa, procurando di adattarli prudentemente alle circostanze attuali. Che se il Sig. Ministro del Culto nella citata risposta afferma essere state le dotazioni previste nelle Bolle di circoscrizione progressivamente adattate all'abbassamento della valuta, ciò non risponde a verità per ciò che concerne gli assegni dei Vescovi per i cento anni dalla emanazione della Bolla De salute animarum. I rispettivi aumenti,
196r
diritti… Essi invece Dopo di aver riferito quanto sopra mi sia ora permesso di sottoporre umilmente al superiore giudizio dell'E. V. le seguenti osservazioni:
1°) Nella Nota del 28 Aprile [c. a.,] cui riferivasi il mio ossequioso Rapporto N. 24192 più volte citato, il Sig. Ministro del Culto, come mi permisi allora di notare, domandava il regolamento di quelli fra i punti contemplati nel Memorandum dell'Emo Sig. Cardinale Bertram, i quali interessano lo Stato prussiano (circoscrizione delle diocesi, provvista delle Sedi vescovili, delle dignità e dei canonicati, formazione del clero e condizioni per l'ammissione agli uffici
196v
ecclesiastici). Circa le altre materie invece, le quali non
        meno interessano la S. Sede e che erano pure proposte nel Memorandum medesimo
            ([zwei Wörter unlesbar]  in modo particolare  quelle concernenti le
        Facoltà teologiche ed i Seminari e la questione scolastica) si ricercava invano un qualsiasi
        accenno nello scritto del Dr. Boelitz. Fu in seguito a ciò che, in conformità delle
        istruzioni impartetimi dall'E. V., nella mia Nota in data del 30 Giugno , di cui è parola in principio del presente Rapporto, facevo
        presente al Sig. Ministro come la S. Sede aveva esaminato colla più seria
        attenzione, e col più vivo desiderio di giungere ad un soddisfacente accordo il di lui
        esposto; prima peraltro di prendere definitive decisioni riguardo alle proposte ivi
        contenute, bramava di conoscere le vedute del Governo prussiano relativamente agli altri
        punti del Memorandum. – Una tale attitudine della S. Sede era stata dettata
        specialmente dal riflesso che, qualora la Prussia fosse riuscita a far accettare i suoi postulati non solo  non avrebbe avuto più 197r
indurla ad
            accettare nel Reichsrat, ove essa ha parte prevalente, il Concordato per il Reich, massime colla inclusione nel
        medesimo della questione scolastica. Che anzi anche la conclusione del Concordato bavarese
        ne sarebbe rimasta indirettamente minacciata. Se infatti la Prussia ottenesse senz'altro le
        stesse concessioni della Baviera, come potrebbe poi questa ammettere che si esigano da lei,  come compenso, tutta una lunga serie di
        disposizioni concordatarie circa le Facoltà teologiche, le scuole, gli Ordini e le
        congregazioni religiose, ecc.? Vi sarebbe  allora ogni motivo di temere che il Landtag, ove il
        partito popolare bavarese non ha la maggioranza assoluta, 
        rifiuterebbe di votare un simile progetto di Concordato. Che cosa ha ora portato la nuova Nota di risposta del Sig. Ministro del Culto? Molte belle parole, ma in sostanza nulla. Il Dr. Boelitz dice di "non dubitare che le altre questioni verranno trattate dal Governo prussiano con quello spirito di serietà e di comprensione, che richiedono i riguardi dovuti alla importanza della Chiesa cattolica"; una pura frase, la quale non contiene il minimo impegno. Intanto, per ciò che riguarda la questione scolastica, il Ministero del Culto prussiano, quasi per dare un
197v
saggio delle 2°) Per ciò che concerne, poi, le Facoltà teologiche, il Ministero del Culto trova eccellente la prassi attuale e ritiene pericoloso di portare
198r
qual proposito non sarà inutile di aggiungere come il modo
        di vedere degli ecclesiastici professori nelle Facoltà teologiche coincide  in sostanza pienamente con quello del
        Governo. Ciò risulta chiaramente, ad esempio, da una relazione confidenziale  del Sac. Dr. Giuseppe Sickenberger, professore di Esegesi del
        Nuovo Testamento in Breslavia, circa una riunione tenutasi in Würzburg nella Pentecoste del
        1920 da vari membri delle suddette Facoltà teologiche della Germania, nella quale si legge:
        "Si discussero colà altresì alcuni fatti, i quali non sono praticamente conciliabili col
        principio generale del mantenimento delle Facoltà teologiche e, ad unanime parere di tutti
        coloro che intervennero alla riunione, apporterebbero, data la situazione delle Università
        tedesche, la 'morte' delle Facoltà medesime. Vi sono invero nelle Università taluni circoli,
        i quali considerano le Facoltà teologiche cattoliche come corpi estranei. I vincoli
        dogmatici e la soggezione in rebus fidei et morum dall'Autorità ecclesiastica fanno apparire
        i professori di teologia agli occhi di questi 198v
nemici come
        non abbastanza liberi ed indipendenti, per poter insegnare in una Università. Finora queste
        correnti ostili alle Facoltà teologiche in Germania non hanno potuto ottenere il
        sopravvento. Che anzi nel nuovo ordinamento del Reich le Università si sono
        pronunziate 199r
la dottrina o la condotta del candidato, di
        respingere la nomina o l'ammissione di un insegnante di teologia' (ibid.). Un rifiuto per
        altri motivi o senza indicazione dei motivi sarebbe ritenuto come eccessivo ed incontrerebbe
        forte opposizione. – Agli intervenuti alla riunione di Würzburg sembrò anche che danneggerebbe l'esistenza delle Facoltà teologiche la richiesta
        che alla revocazione della missio canonica da parte del
        Vescovo debba seguire l'allontanamento dall'ufficio da parte dello Stato. Con ciò infatti la
        posizione dei professori di teologia sarebbe messa sopra una 199v
soltanto se la colpa del professore sia stata constatata mediante un regolare processo canonico. – Vi è l'intenzione
        di regolare Non può negarsi – e già più volte ho avuto occasione di farne parola nei miei [ein Wort unlesbar] Rapporti – che questo delle Facoltà teologiche è argomento estremamente delicato; tuttavia riuscirebbe difficile di condividere l'ottimismo del Ministero del Culto prussiano e le vedute dei summenzionati professori. Gli Statuti (cui essi si riferiscono), compiegati al menzionato Appunto del Ministero e che egualmente mi fo un dovere di inviare qui uniti in copia (AllegatiVIII, IX e XI), non sembrano tali da poter rassicurare completamente la S. Sede. Senza dubbio quelli di Bonn e di Breslavia
200r
contengono alcunipunti sui rapporti tra la Facoltà teologica e le'Autorità
            ecclesiastiche, le quali, se fossero praticamente attuate,
        rappresenterebbero per la Chiesa una importante garanzia, ad es. ove si prescrive: "In
        generale la Facoltà teologica, in quanto la Chiesa cattolica è interessata all'attività
        della medesima, si trova sotto la ispezione spirituale del Vescovo. Questo ha il diritto di
        visitarla o di farla visitare ogniqualvolta gli sembri opportuno". Altri punti invece
        appariscono,  del tutto insufficienti.
        Così, per esempio, negli Statuti della Facoltà teologica di
        Münster si legge: "Gli orari delle lezioni da tenersi nella Facoltà teologica
        dovranno essere, prima che a norma del § 60 degli Statuti della Università siano
        inviati al Rettore per la pubblicazione, presentati al Vescovo per di lui conoscenza ed eventuali osservazioni (zur Kenntnisnahme und etwaigen
            Äußerung)"; ove in nessun modo si 200v
con ogni serietà ed attenzione". In questo modo il giudizio
            201r
riale [sic] tedesco del 5 Dicembre 1902 circa la Facoltà teologica nella Università di
        Strasburgo (cui io mi richiamai nella
        predetta conferenza) regola  in modo più
        favorevole alla Chiesa; ma appunto perciò
        nell' 3°) Senonché,
201v
                            4°) Per ciò che si riferisce alle condizioni per l'ammissione agli uffici
202r
origine 202v
                            Qualora il regolamento della dei rapporti fra Chiesa e Stato in Prussia potesse trattarsi isolatamente, non avrei
Ciò posto, occorrerebbe rispondere al Governo prussiano che la S. Sede non crede di poter desistere dalla sua richiesta di includere in qualche modo nell'accordo la questione delle Facoltà teologiche e quella della scuola. Per le prime un argomento perentorio [ein Wort unlesbar] sarebbe il seguen-
203r
te: Il Governo prussiano
            [chiede] che la formazione
        del Clero abbia luogo fra gli altri Istituti, nella Università. Ora, 203v
Schulte, il Governo non si limiti ad enunciare un fatto, ma
            Tale sarebbe, a mio umile avviso, il minimum dei punti da trattare e delle assicurazioni da esigere in un accordo colGoverno prussiano, per quanto meno ampio del Concordato che si spera di concludere colla Baviera, costituirebbe pur sempre una stabile base, per i diritti della Chiesa in quelloStato. Che se il Governo si rifiutasse di accettare anche così moderate proposte, non rimarrebbe, a mio subordinato parere, che regolare la situazione della Chiesa in Prussia per via puramente parlamentare. Secondo infatti il principio che il diritto del Reich prevale al diritto dei singoli Stati (Reichsrecht bricht Landesrecht), anche la Prussia è obbligata ad uniformarela sua legislazione ecclesiastica alle norme ben note all'E. V. fissate nella Costituzione germanica (cfr. Rapporto N. 13822 del 18 Agosto 1919). Occorrerebbe quindi che i deputati cattolici al Landtag prussiano reclamassero dal Governo in base alla medesima l'
204r
converrebbe che
                            Di un simile regolamento per via parlamentare si è avuto già un esempio abbastanza favorevole nel Baden. Secondo, infatti, risulta dall'Esposto che ebbi l'onore d'inviare all'E. V. col rispettoso Rapporto N. 16332 del 15 Aprile 1920, in detto Stato, con popolazione religiosamente mista, vigeva ai tempi dell'antico regime monarchico una legislazione molto lesiva della libertà della Chiesa. Dopo la rivoluzione del Novembre 1918 venne proposto all'Assemblea Costituente una [sic] schema di nuova Costituzione sotto vari aspetti pericoloso; ma i deputati cattolici, sebbene in minoranza, seguendo le direttive impartite loro dal de-
204v
funto Arcivescovo di Friburgo Mons. Nörber,
        lottarono strenuamente ed ottennero tali cambiamenti da rendere assai migliore la condizione
        della Chiesa. In seguito a ciò lo Stato rinunziò pienamente ai diritti che le Bolle
        concordate "Provida solersque" (1821) e "Ad Domici gregis custodiam" (1827) davano al
        Granduca del Baden nell'elezione del'Arcivescovo e nella provvista dei canonicati; circa
        430 benefici già di patronato del Principe furono resi alla libera collazione
        dell'Ordinario, e nondimeno lo Stato ha continuato e continua ad adempiere verso la Chiesa
        le sue prestazioni finanziarie, derivanti da obblighi di diritto sia privato che pubblico,
        ed in special modo dalla secolarizzazione del 1803. – Una così larga e liberale soluzione difficilmente, tuttavia, potrebbe sperarsi
        nella Prussia, ove In attesa pertanto delle venerate istruzioni dell'E. V., m'inchino
(1)↑Il testo della succitata
                legge e della> Nota dell'Emo Jacobini> trovavasi riprodotto
                pubblicato> in Archiv für katholisches Kirchenrecht, vol. 56,
                ann.> 1886, pag. 196 e seg. – Una precedente Nota dello stesso
                Eminentissimo in data del 26 Marzo1886> sul medesimo argomento della
                    Anzeigepflicht è riprodotta in Actenstücke betreffend die Fuldaer
                    Bischofs-Conferenzen 1867-1888, pag. 340.
                            
                            (1)↑Quanto sopra si afferma circa l'epoca della
                erezione della Facoltà teologica di Münster, è per sé inesatto. Gli Statuti della
                medesima rimontano infatti all'anno 1832. Cfr. Koch, Die Preußischen Universitäten, Berlin, Druck und Verlag von
                Ernst Siegfried Mittler, 1839, I. Band, pag. 684 sg.; Deutsche
                    Zeitschrift für Kirchenrecht, 40. Band, 1908, pag. 386 sg. Che
                anzi il primo documento di fondazione della Università di Münster colle quattro
                Facoltà di Teologia, Giurisprudenza, Medicina e Filosofia risale sino al 1631,
                sebbene a causa dei turbamenti della guerra dei trenta anni, essa non
                    fosse
                                    fosse
                                    venne
                                    inaugurata venisse confermata che nel 1773 ed inaugurata nel 1780. Nel 1832
                    venne fu ricostituita col nome però di Istituto d'insegnamento accademico
                    (Akademische Lehranstalt), finché – cfr. Koch, l. c. pag. 676-677, – finché in seguito riprese il
                titolo di Università
                                     Università.
                            
                            (1)↑In una posteriore lettera del
                10 Dicembre 1922 l'Eminentissimo Bertram così si esprimeva su questo
                    punto: "Relativamente alle Università non potrà
                ottenersi più della prassi attuale. In tal punto dobbiamo contare coll'aspra
                opposizione di una schiacciante maggioranza del Parlamento. Tutte le Università e
                tutti i circoli intellettuali, combatteranno qualsiasi ulteriore concessione
                dello Stato. Si solleverebbe una tempesta, che riuscirebbe soltanto di danno. –
                Quanto ai Convitti teologici, ai Seminari clericali ed agli alle Case di
                correzione (per ecclesiastici), dovrebbe chiedersi dal Ministro del Culto la
                dichiarazione, se lo Stato intenda di far valere ancora  speciali diritti di ispezione. su Io credo che vi
                rinunzierà".
                            
                            (1)↑Nella succitata Lettera del 10 Dicembre 1922 l'Emo
                Vescovo di Breslavia aggiungeva su questo punto le seguenti riflessioni: "Lo Stato
                non concederà di <consentirà a> proporzionare completamente tutte le
                cifre della dotazione all'odierno valore del danaro, moltiplicandole cioè
                    colla per la> cifra del deprezzamento. La Santa Sede deve però esigere
                che lo Stato nei suoi pagamenti prometta un aumento corrispondente al caro dei
                viveri ed alle condizioni della valuta con equo riguardo ai casi omogenei.
                    L'indi Non basta l'indicazione di ciò che lo Stato ha de facto compiuto
                negli ultimi anni. Deve aggiungersi un impegno pro futuro, colla riserva da parte
                della Chiesa 'salvis iuribus ex specialibus titulis provenientibus'. Questa clausola
                è necessaria, perché vi sono molti Enti [privati] [di]
                    cui l'aumento può
                essere conseguito in via giudiziaria a rigore di
            diritto".>
                            
                            (1)↑Questo periodo trovasi più sopra
                riprodotto nel presente rispettoso Rapporto  al capoverso "Il Dr. Boelitz prosegue affermando esser suo
            desiderio di veder presto felicemente conchiuse ecc."
                            
                            (1)↑
                                    La Su 66 voti nel Reichsrat 26 appartengono alla Prussia e
                10 alla Baviera. Non si può poi fare 
                            (1)↑Ancor meno efficace <più debole> è la
                    disposizione
                                    negli <espressione usata degli> Statuti del Lyceum Hosianum di
                Braunsberg (per la diocesi di Ermland), i quali danno "al Vescovo soltanto
                "la facoltà di pronunziarsi prima della nomina di un professore di teologia e di
                manifestare le sue difficoltà" (Helmuth, l. c. , nota 1;
                    Hinschius, IV, pag. 675 not. 4).
                            
                            (1)↑Nella summenzionata Lettera del 10 Dicembre 1922
                l'Emo Cardinale Bertram notava in proposito: "Nella questione scolastica la
                Prussia non darà prom darà promesse impegnative, le quali, per quanto io
                posso [sic] giudicare, incontrerebbero opposizione anche nel Landtag.
                Tuttavia ritengo possibile che essa rilasci una dichiarazione concepita presso a
                poco così: 'Nei limiti in cui la legislazione scolastica del Reich lascia ai
                singoli Stati libertà di movimento, il Governo mostrerà, in quanto è possibile,
                benevola condiscendenza verso le richieste della Chiesa cattolica per circa
                la istruzione ed educazione religiosa della gioventù cattolica nelle scuole e
                    per
                                    per la cooperazione, conforme alla consuetudine, delle Autorità
                ecclesiastiche a tale riguardo.' Ciò non rappresenta alcun chiaro impegno
                contrattuale; ma sembra molto dubbio che possa ottenersi di più, e tuttavia
                                    nondimenotuttavia un [sic] simile dichiarazione non sarebbe del tutto
                completamente inutile, giacché offrirebbe costituirebbe un forte appoggio
                morale per i rappresentanti dei cattolici nel Parlamento."
                            
                            (1)↑L'intiero testo rimarrebbe quindi così formulato: "Nei
                limiti in cui la legislazione scolastica del Reich lascia ai singoli Stati
                libertà di movimento, il Governo terrà conto dei principi e delle richieste della
                Chiesa cattolica circa la istruzione ed educazione religiosa deilla
                    fanciulli gioventù cattolica nelle scuole, circa la cooperazione,
                conforme alla consuetudine, delle Autorità ecclesiastiche a tale riguardo, come pure
                la formazione dei maestri, che abbiano da essere impiegati nelle scuole cattoliche,
                corrispondentemente alla natura delle medesime".
                            
                            (1)↑
                                    Per esercitare a
                                    tale <questo> scopo una
                                    qualche
                                    pressione sul Governo prussiano, non sarebbe forse inutile
                                    di <che la S. Sede> tocca
                                    re<sse> di nuovo, <pur> con ogni
                    delicatezza, la questione della Sarre
                                    . <, ed in generale della circroscrizione delle diocesi, oggi più che
                    mai vitale.> Il Governo
                                    medesimo
                                    , infatti, è ora pienamente tranquillo su quel punto, che un tempo così vivamente
                    lo preoccupava, <dacché cioè> [ein Wort unlesbar]
                    <cioè> cotesto Signor Ambasciatore
                                    ha riferito
                                    – almeno
                                    secondo <se è vero
                                    – a> quanto mi è stato asssicurato –
                                    che l'E.V. <avrebbe riferito><ha riferito aver>
                    ha
                                    la
                                    S. <Sede> definitivamente respinto qualsiasi <richiesta
                    di> mutamento d <n>ello
                                        statu quo
                                    dell'amministrazione ecclesiastica d <ell'anzidetto>i
                    quel
                                    territorio <della Sarre,> senza far più in alcun modo
                    dipendere tale
                                    soluzione ed argomento <soluzione> <dalla questione del
                    Concordato.>.
                            
                        