Dokument-Nr. 12804
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 24. Februar 1923

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Trattative col Governo prussiano
Dopoché mi fu pervenuto il venerato Dispaccio dell'E. V. R. N. 4951 in data del 24 Giugno scorso, mi diedi premura di trasmettere, in conformità delle istruzioni ivi contenute, al Sig. Ministro del Culto Sig. Boelitz la Nota in data del 30 di quello stesso mese, che qui acclusa compio il dovere di inviare in copia (Allegato I).
Detta Nota non mancò, come secondo che mi è stato riferito da più parti, di produrre un certo sgomento nel Ministero del Culto, il quale credendo di poter regolare ora soltanto i punti di interesse per il Governo, si era illuso , (come mi è stato riferito da persona degna di fede), con quel senso di puerile furberia propria dei prussiani di "avere già il Nunzio in tasca" (den Nuntius nunmehr schon in der Tasche zu haben). Finalmente in data del 27 Settembre il menzionato
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Sig. Boelitz mi ha rimesso la risposta, che l'E. V. troverà parimenti qui compiegata (Allegato II), insieme ad una traduzione latina curata da l Ministero medesimo e pervenutami soltanto mi ha in questi giorni (Allegato III).
I l Sig. Ministro, dopo aver accusato ricevimento della succitata mia Nota, comincia coll' col dire che le questioni ivi poste gli offrono una gradita occasione di illustrare più ampiamente quanto aveva già esposto nella precedente risposta del 28 Aprile  c.a. (cfr. Rapporto N. 24192 del 26 Maggio  scorso ), il nel che egli si asterrà, nel senso delle considerazioni di ordine pratico toccate nell'anzidetta Nota, da discussioni teoriche, pur mantenendo il punto di vista sostenuto dal Governo prussiano.
Dopo il di ciò Il Sig. Boelitz cerca quindi di giustificare espone i motivi, per i quali nella suddetta Nota del 28 Aprile si è limitato a trattare soltanto una parte dei punti del Memorandum dell'Emo Sig. Cardinale Bertram. Per ciò Quan Per ciò che riguarda la provvista delle Sedi vescovili, delle Prepositure e dei Canonicati, egli si appella alla mia Nota
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16 (non 26) Febbraio  del scorso nella in cui ricordavo la promessa fatta d di regolare senza indugio quelle materie (cfr. Rapporto N. 22938 del 9 Gennaio 1922); omette sembra tuttavia dimenticare che nella Nota medesima chiedevo in primo luogo ed urgentemente la una pronta evasione ed in termini generali una pronta evasione delle richieste dell'Episcopato contenute nel Memorandum predetto. – La discussione (continua il Sig. Ministro) fu estesa anche a quegli altri punti, i quali debbono essere presi in considerazione per attuare la modificazione, corrispondentemente alle esigenze dei tempi ed alla Costituzione germanica, della legge intorno al conferimento degli uffici ecclesiastici ed alla formazione del clero. Il Dr. Boelitz si è creduto è stato indotto a toccare le accennate <tali questioni> anche dal menzionato Memorandum, il quale suggeriva al riguardo immediate trattative colla S. Sede, mentre dichiarava disdicevole inopportuno di assicurare gl'interessi dello Stato, mettendoli in connessione cogli assegni al Clero parrocchiale.<;> Soggiunge ed osserva altresì come precise le disposizioni della legge legge in discorso
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hanno formato già una volta oggetto di negoziati diplomatici, avendo il Cardinale Segretario di Stato Emo Jacobini con Nota del 4 Aprile 1886 consentito all' adempimento della cosiddetta Anzeigepflicht (vale a dire de ll'obbligo di previa notifica del nome del candidato nella provvista delle parrocchie) prevista nella legge medesima.
Il Dr. Boelitz prosegue affermando esser suo desiderio di veder presto felicemente conchiuse le iniziate trattative circa la collazione degli uffici ecclesiastici e la formazione del clero, specialmente perché avrebbe allora la possibilità di presentare un disegno di legge diretto ad abrogare o modificare corrispondentemente ai nuovi tempi tutte le disposizioni legislative politico-ecclesiastiche emanate all'epoca del cosiddetto Kulturkampf. Coll'accettazione di una tale legge rimarrebbero, a giudizio del Sig. Ministro, notevolmente soddisfatti i desideri della Chiesa cattolica e verrebbe chiarita la situazione della medesima di fronte allo Stato prussiano. Oltre alla summenzionata legge intorno al conferimento degli uffici ecclesiastici ed
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alla formazione del clero, si tratterebbe delle seguenti leggi colle loro posteriori modificazioni:
1°) Legge sul potere disciplinare della Chiesa (12 Maggio 1873),
2°) Legge intorno ai limiti del diritto dell'esercizio del diritto d'infliggere pene e misure provvedimenti correzionali (13 Maggio 1873),
3°) Legge circa l'amministrazione delle Diocesi cattoliche vacanti (20 Maggio 1874),
4°) Legge concernente gli Ordini e le Congregazioni religiose della Chiesa cattolica (31 Maggio 1875),
5°) Legge sull'amministrazione del patrimonio nelle Kirchengemeinden cattoliche (20 Giugno 1875),
6°) Legge relativa ai diritti delle comunità dei Vecchi Cattolici sul patrimonio ecclesiastico (4 Giugno [sic] 1875),
7°) Legge intorno ai diritti di sorveglianza dello Stato sull'amministrazione dei beni delle diocesi cattoliche (7 Giugno 1875 ).
Il Sig. Ministro rileva con soddisfazione che nella discussione lo scambio di vedute avvenuto già coll'Episcopato prussiano intorno alle succitate leggi
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ha già condotto ad una felice intesa. In conseguenza di ciò è stato già presentato al Ministero di Stato prussiano un disegno di legge importante la modificazione, che in sostanza equivale alla abolizione soppressione, delle prime quattro sud delle suddette leggi. Circa la mutazione delle altre indicate sotto i numeri 5 e 7 si è già raggiunto, come è accennato altresì ne l Memorandum dell'Emo Sig. Cardinale Bertram, una un accordo preliminare tendente ad accordare alla Chiesa cattolica, nella misura desiderata, libertà ed autonomia nel regolare ed amministrare i propri beni, mentre che, d'altra parte,rimane ad essa conservato lo sperimentato ordinamento e la forma esteriore per una sicura amministrazione patrimoniale, e lo Stato continua anche per l'avvenire a mettere a sua disposizione i propri mezzi coattivi. Finalmente, per ciò che si riferisce alla legge menzionata al n. 6, il Dr. Boelitz afferma essere sua intenzione di presentare un progetto di legge, che la metta per abroghi per l'avvenire. Riguardo ai diritti di uso e di usufrutto accordati finora alle ad alcune comunità di Vecchi Cattolici in virtù dei §§ 2, 4 e 6 della legge in discorso,
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il Sig. Ministro osserva aver già l' Emo Cardinale Vescovo di Breslavia attestato che in alcuni casi particolari ha già avuto luogo la restituzione alla Chiesa cattolica, che di edifici appartenenti già alla medesima (cfr.  Memorandum n. VI), ed aggiunge che nei pochi casi non ancora regolati esaminerà volentieri dietro richiesta, se d'intesa cogli interessati sia possibile di procedere nella stessa guisa.
Dopo di ciò il Dr. Boelitz passa a discorrer discorrere degli altri punti del Memorandum , sui quali egli non ha ancora dato risposta, ed os e rileva che essi non riguardano materie, che debbano essere trattate nel menzionato Atto Atto legislativo diretto a modificare la legislazione del Kulturkampf. Il Sig. Ministro prega quindi, nell'interesse di una più rapida attuazione dei summenzionati progetti di legge, prega di non insistere sulla simultanea trattazione dei punti medesimi. Egli soggiunge, del resto, di non dubitare che le medesime verranno trattate dal Governo prussiano con quella quello spirito di serietà ed e di comprensione, che richiedono i riguardi dovuti alla importanza della Chiesa cattolica. Il Dr.  Boelitz viene nondimeno a toccare due dei punti stessi, i quali hanno, a suo
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avviso, una più stretta attinenza coll' argomento.
Il primo di essi concerne il jus praesentandi fondato sul patronato, ed a tale riguardo il Sig. Ministro osserva che la Costituzione del Reich nulla ha cambiato nei riguardi del medesimo, come risulta dalle discussioni che ebbero allora luogo. nell'Assemblea nazionale. Egli si propone perciò di esaminare, se e fino a qual punto lo Stato possa [mo] cambiare i diritti spettantigli in questa materia, senza cessare dall'adempimento dei suoi obblighi.
Il secondo punto si riferisce alle dotazioni previste nelle varie Bolle di circoscrizione, ed a questo proposito il Dr. Boelitz fa rilevare come esse, per ciò che riguarda gli assegni degli ecclesiastici, sono state continua progressivamente adattate, nello stesso modo che per i funzionari prussiani, all'abbassamento della valuta. Anche per gli altri bisogni delle diocesi lo Stato prussiano ha contribuito in misura più elevata, in quei casi in cui non bastavano i proventi delle imposte ecclesiastiche e delle degli in altri introiti. Il Sig. Ministro si dice persuaso che, qualora il valore del danaro continuasse a discendere, si proseguirebbe in questa materia a procedere nella stessa guisa; infatti lo Stato prussiano ha aumentato la somma annua per gli assegni
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del clero cattolico a 139 milioni di marchi in cifra tonda e dà anticipo per oltre un miliardo di marchi all'anno. D'altra parte egli stima che, dati gli straordinari oneri di pagamenti all'estero, che gravano sulla Germania e si ripercuotono sui bilanci dei singoli Stati, lo svalutamento [sic] del danaro e la competenza del Reich in base alla Costituzione nella fis nello stabilire i princip principî per l'eventuale svincolo delle prestazioni dello Stato, l'attuale momento non sia opportuno per procedere ad una nuova sistemazione duratura della questione della dotazione colle somme precise dei relativi pergamenti.
In occasione del mio ultimo viaggio a Berlino ebbe luogo, per desiderio la sera dell'11 ottobre scorso dalle ore 6 alle 8 circa nel Ministero del Culto in Berlino, per desiderio del medesimo Segretario di Stato BDr. Becker, una conferenza, cui presero parte anche i relatori, Niermann (il quale già alcuni giorni prima era venu-
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to, per incarico del Ministro Sig. Boelitz, a visitarmi in Monaco) e Wende. Da parte mia, conoscendo quanta circospezione si richieda nelle trattative col Ministero medesimo, accettai bensì tale conferenza, ma dichiarai più volte aperta espressamente, massime quando il Dr. Becker cercava di ottenere un mio assenso alle vedute del Governo prussiano, che io non avevo altre istruzioni oltre quelle da me fedelmente riprodotte nella succitata Nota del 30 Giugno scorso; – che, per conseguenza, non ero in grado di pronunziarmi sulla in alcun modo sulle vedute anzidette; – ma che non avrei mancato di informare esattamente la S. Sede sulle riflessioni espostemi in detta conferenza, ed a tal fine accolsi con gratitudine la promessa fattami di fissarle in un Appunto ., le considerazioni medesime. che mi venne poi in realtà inviato dal Dr. Becker con foglio in data del 18 d. m.
Le considerazioni contenute in detto Appunto di cui V. E. (Allegato V) si riducono alle seguenti:
1°) Per ragioni di diritto pubblico la Prussia non può rilasciare
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alla S. Sede dichiarazioni impegnative circa materie, che la S. Sede medesima intende di regolare col Reich. Tali dichiarazioni invero dovrebbero essere dalla Prussia date al Reich, allorché, a norma dell'articolo 69 della Costituzione, il relativo progetto di legge venisse discusso nel Reichsrat. Prima di questo momento il Governo prussiano non può prendere posizione in modo impegnativo .
2°) Se alcune disposizioni delle Bolle concordate circa in vigore da circa un secolo d saranno modificate d'intesa colla S. Sede, dovrà essere anche inteso che le rimanen tutte le altre rima restano immutate in vigore. Ciò è nell'interesse stesso della Chiesa cattolica, la quale sarebbe esposta ad attacchi e difficoltà, di natura specialmente finanziaria, se dette Convenzioni, che il Governo continua a trattare come vigenti, non fossero riconosciute più come tali.
3°) Per la definizione delle questioni proposte dal Governo prussiano non sarà probabilmente necessaria la conclusione di un formale trattato . Il Governo si propone piuttosto di modificare le
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relative leggi prussiane, non appena con uno scambio di Note o con un protocollo saranno di comune accordo fis fissati i provvedimenti, che la S. Sede prenderà dopo la modificazione anzidetta.
4°) Per ciò che riguarda infine le Facoltà teologiche, sulle quali avevo in modo speciale richiamato l'attenzione del Ministero del Culto, si osserva nel menzionato Appunto che i rapporti dell'Episcopato prussiano colle medesime hanno una solida base nella prassi già da lungo tempo sperimentata. e che rappresenta In base, difatti, a Come ulteriore sviluppo degli Statuti dati alle cCome ulteriore svolgimento delle disposizioni contenute negli Statuti delle tre Facoltà teologiche della Prussia (Bonn, Breslau e Münster), si è infatti venuta formando, – massime per la importan il punto più importante, vale a dire per la nomina dei professori, una specie di diritto non scritto, in virtù del quale il Governo, in base alla proposta delle Facoltà, tratta prima col candidato, e quindi chiede al Vescovo competente se abbia obbiezioni contro la dottrina o la condotta morale del medesimo. La nomina anzidetta ha luogo soltanto dopo giunta una risposta negativa da parte del Vescovo stesso, il quale ha in tal guisa modo di far valere in tempo utile gli interessi della Chiesa.
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Il cambiamento di questo modus procedendi, non richiesto da bisogni risultanti dalla pratica, avrebbe quindi luogo essenzialmente per considerazioni teoriche. Ora, però, contro una un tale disegno se si esamina accuratamente la situazione da un accurato esame della situazione mostra rivela mostra mostra che le che gravi difficoltà contro un tale disegno della situazione in Prussia, si rendono manifeste contro un tale disegno. gravi difficoltà. Esistono ad esso si oppongono. Esistono invero nella Prussia (ove, oltre l'Accademia di Braunsberg, si hanno dodici Università), accanto a dieci f acoltà teologiche "evangeliche", tre cattoliche, fra cui quella di Münster da meno che due decenni. Sebbene queste tre Facoltà godano senza dubbio indubitata indubitatamente solida sia la riputazione scientifica che queste tre esse godono <godono senza dubbio> ne nella cerchia delle altre Facoltà teologiche, deve tuttavia tenersi conto di ciò che i presupposti dell' attività scientifica delle Facoltà teologiche cattoliche, non sono, al di fuori delle Università, dapertutto riconosciuti come pienamente valevoli, circostanza questa che ha una particolare importanza in un Paese come la Prussia, ove la parte non cattolica della popolazione costituisce una forte maggioranza. Finché non si dà occasione di pronunciarsi sulla detta attività delle Facoltà teologiche cattoliche, non vi sono da temere complicazioni. Ma non appena un provvedi-
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mento legislativo, come la conclusione di nuove convenzioni circa la nomina dei professori, provocasse una pubblica discussione di questo problema sorgerebbe un serio pericolo di attacchi e di notevole pregiudizio della situazione delle Facoltà medesime. Sembra perciò ben dubbio, dal punto di vista degli interessi cattolici, se, convenga di provocare una tale discussione teoretica di questo problema, che si trova nella prassi regolato in forma del tutto soddisfacente.
La particolare condizione di [cose] sopra descritta fa apparire altresì come non opportuno il prendere come punto di partenza a modello ed a punto di partenza nel presente argomento le Università al di fuori della Prussia, ad esempio l quelle fissate già per la Facoltà teologica di Strasburgo. Nell' Alsazia cattolica, la cui situazione si avvicinava p molto più a quella della Germania del Sud, specialmente della Baviera, ci dovevano valevano criteri affatto diversi da quelli che debbono esser seguiti per la Germania del Nord, in preponderanza "evangelica". protestante. La struttura generale del Paese, il numero e la posizione delle Facoltà teologiche cattoliche in seno alle Università prussiane, costituiscono uno stato di cose, che deve essere, in deve essere in linea di
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massima [ein Wort unlesbar] massima considerato e trattato a sé.
Ciò non vuol dire tuttavia (conclude l'Appunto) che quanto avviene in altri Paesi della Germania debba rimanere ora senza importanza per le Facoltà teologiche cattoliche della Prussia; che anzi di speciale interesse potranno essere le i rel le trattative col Governo bavarese relat relativi al pre. È quindi consigliabile di attendere l'esito delle trattative medesime, affine di trarne utilizzarlo per il proseguimento dei negoziati colla Prussia.
Data l'importanza dell'argomento, ho stimato utile di chiedere circa la surriferita risposta del Sig.  M Boelitz il parere dei due Eminentissimi Bertram e Schulte.
Il pensiero dell'Emo Cardinale Vescovo di Breslavia trovasi consegnato nella di lui lLettera in data del 22 Ottobre p. p., che ho l'onore d'inviare in copia all'E. V. (Allegato VI). Egli, conformemente a quanto aveva già espresso nella nel precedente suo Foglio del 9 Maggio scorso (cfr. Rapporto N. 24192),
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ritiene "urgentemente desiderabile la conclusione il più possibile sollecita di un definitivo accordo col Ministero. Cambiamenti nella costituzione del Ministero e del Landtag potrebbero altrimenti p creare inaspettatamente una sfavorevole situazione, ne lla quale ci pentiremmo di non esserci, nella lotta per il conseguimento di un bonum maius, contentati di un bonum minus".
Ciò premesso, l'Emo osserva che i punti XI (precedenza dell'atto civile al matrimonio religioso) e XII (questione scolastica) sono di competenza del Reich e possono quindi del Memorandum in data del 24  gGennaio 1922 (cfr. Rapporto N. 23382) sono di competenza del Reich e possono quindi al bisogno essere lasciati a parte nei presenti negoziati. – I punti VIII (nomina dei professori di teologia nelle Università) e IX (Convitti e Seminari ecclesiastici) non sono riguardano questioni così scottanti, che un'intesa in proposito non possa essere alquanto differita, mentre che l'attuale prassi è tollerabile. – Circa il punto IV V (amministrazione patrimoniale ecclesiastica) è stato già nella sostanza raggiunto un accordo fra il Ministro e l'Episcopato; e quanto al punto VI (restituzione della degli edifici di culto attribuiti
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ai Vecchi Cattolici), esso può essere nei singoli casi lasciat o alle trattative dei Vescovi.
Per ciò che si riferisce al punto X, il sullodato Eminentissimo Bertram avrebbe desiderato che venisse riconosciuto, non soltanto di fatto caso per caso, ma in principio, doversi le somme, fissate nella Bolla del 1821, od il cui pagamento per altro titolo incombe allo Stato, calcolare ogni volta secondo il valore del danaro. Ora invece il Ministro del Culto respinge di rifiuta di stipulare colla S. Sede un simile impegno, ma vuole invece far approvare dal Landtag per via di amichevoli trattative i relativi fondi. Ciò apparisce al sullodato Sig. Cardinale come una grave deficienza nelle concessioni al Si sullodato Signor Cardinale, il quale osserva che in caso di sfavorevole composizione del Ministero e del Landtag ne potrebbero sorgere dannosi cambiamenti. Siccome tuttavia non sarà possibile di indurre il Ministero e particolarmente il Landtag a riconoscere un obbligo di principio, l'Eminentissimo soggiunge che la S. Sede dovrà
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decidersi, se vuole rimaner ferma nell'esigere una stipulazione in massima l'obbligo medesimo, ovvero se intenda almeno di richiedere almeno da parte de l Ministero almeno una dichiarazione di essere in massima a ciò disposto all'anzidetto calcolo delle dotazioni dovute alla Chiesa. Il Sig. Ministro del Culto parla soltanto del fatto dell'effettuato avvenuto aumento di paga delle somme pagate dallo Stato, ma una simile menzione è insufficiente. La S. Sede dovrà dovrà Il Signor Cardinale Bertram pensa che la S. Sede domanderà una qualche dichiarazione di principio, in ora sin subito ora od sin o subito adesso, ovvero nel proseguimento delle trattative. Ad ogni modo è, a suo avviso, necessario che la S. Sede stessa faccia almeno una riserva in questa materia, e quindi fin da ora esprima il suo affermi in p massima il suo punto di vista, che cioè vale a dire che le somme da quell'epoca stipulate in rappresentanza di determinati valori reali debbano essere calcolate in ciascun tempo secondo la rispettiva proporzione dei valori reali medesimi alla valuta.
Riguardo ai punti I (formazione del clero), II (esclusione degli stranieri dagli
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uffici ecclesiastici), III (provvista delle Sedi vescovili e dei Canonicati), IV (obbligo di notifica del nome del candidato nella provvista delle parrocchie) l'Emo si riporta alla sua precedente succitata d ettera del 9 Maggio 1922 (Rapporto N. 24192), lasciando naturalmente la decisione i proposito alla S. Sede.
Finalmente per ciò che concerne il punto VII ( ius presentandi, in base al patronato), il Sig. Cardinale Vescovo di Breslavia stima che detto ius preve esso possa essere mantenuto soltanto nei casi, nei quali esso sia passato allo Stato in base a patronato reale, di guisa che rimanga escluso il patronato meramente sulle pretese del potere statale (landesherrliches Patronat). Chiede inoltre in tutte le presentazioni il patrono debba scegliere il presentando fra i nomi di una terna formata dall'Ordinario.
L'Emo Sig. Cardinale Arcivescovo di Colonia ha espresso il suo sentimento in un Foglio in data del 30 Ottobre  , che l'E. V. potrà leggere nell'Allegato VIII. "Assai capziosa (così egli osserva) sembrami nella risposta del Sig. Ministro del Culto la forma del periodo "Die baldige glückliche Beendigung ecc." (Il senso .. (1). A mio a parere, è del tutto arbitrario il mescolare la questione della collazione degli uffici ecclesiastici e della formazione del clero con quella relativa alla abrogazione o modificazione delle leggi politico-ecclesiastiche emanate all'epoca del Kulturkampf… A tale abrogazione o modificazione lo Stato prussiano
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è spinto dall'articolo 137 della Costituzione del Reich, e da null'altro".
Venendo poi a discorrere delle prestazioni finanziarie dello Stato alla Chiesa, il medesimo Emo Schulte così si esprime: "È bensì vero che i Concordati (per esempio la Bolla De salute animarum) non sono né gli unici né i primari titoli giuridici per le prestazioni anzidette. È tuttavia opportuno di fissare nuovamente in un Concordato (colla Prussia) questi diritti della Chiesa, procurando di adattarli prudentemente alle circostanze attuali. Che se il Sig. Ministro del Culto nella citata risposta afferma essere state le dotazioni previste nelle Bolle di circoscrizione progressivamente adattate all'abbassamento della valuta, ciò non risponde a verità per ciò che concerne gli assegni dei Vescovi per i cento anni dalla emanazione della Bolla De salute animarum. I rispettivi aumenti, sono rimasti sempre, per riguardo ai detti assegni ed a quelli dei Canonici delle Chiese cattedrali, inadeguati. sono rimasti sempre, anche in questi ultimi tempi, inadeguati. Il defunto relatore nel Ministero del Culto Sig. Freusberg, ottimo cattolico, mi diceva un giorno che la Chiesa cattolica in Germania solamente in base alla Bolla De salute animarum avrebbe potuto procurarsi immensi valori, se i Vescovi avessero sempre tutelato i propri
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diritti… Essi invece sono stati sino al giorno d'oggi senza pretese non hanno fatto valere di fronte allo Stato relativamente ai loro personali diritti i loro titoli personali; hanno tuttavia sentito e sentono quale valido punto di appoggio siano le Bolle concordate, e sono anche di parere – per quanto io conosco [sic] i loro sentimenti – che non sarebbe opportuno di oppugnare la permanenza in vigore delle medesime, finché non siano state concluse nuove Convenzioni".
Dopo di aver riferito quanto sopra mi sia ora permesso di sottoporre umilmente al superiore giudizio dell'E. V. le seguenti osservazioni:
1°) Nella Nota del 28 Aprile [c. a.,] cui riferivasi il mio ossequioso Rapporto N. 24192 più volte citato, il Sig. Ministro del Culto, come mi permisi allora di notare, domandava il regolamento di quelli fra i punti contemplati nel Memorandum dell'Emo Sig. Cardinale Bertram, i quali interessano lo Stato prussiano (circoscrizione delle diocesi, provvista delle Sedi vescovili, delle dignità e dei canonicati, formazione del clero e condizioni per l'ammissione agli uffici
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ecclesiastici). Circa le altre materie invece, le quali non meno interessano la S. Sede e che erano pure proposte nel Memorandum medesimo ([zwei Wörter unlesbar] in modo particolare quelle concernenti le Facoltà teologiche ed i Seminari e la questione scolastica) si ricercava invano un qualsiasi accenno nello scritto del Dr. Boelitz. Fu in seguito a ciò che, in conformità delle istruzioni impartetimi dall'E. V., nella mia Nota in data del 30 Giugno  , di cui è parola in principio del presente Rapporto, facevo presente al Sig. Ministro come la S. Sede aveva esaminato colla più seria attenzione, e col più vivo desiderio di giungere ad un soddisfacente accordo il di lui esposto; prima peraltro di prendere definitive decisioni riguardo alle proposte ivi contenute, bramava di conoscere le vedute del Governo prussiano relativamente agli altri punti del Memorandum. – Una tale attitudine della S. Sede era stata dettata specialmente dal riflesso che, qualora la Prussia fosse riuscita a far accettare i suoi postulati non solo non avrebbe avuto più alcun interesse di sorta per dare una risposta soddisfacente risposta anche agli altri punti, ma non si vi sarebbe andata statao più alcun mezzo di pressione per
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indurla ad accettare nel Reichsrat, ove essa ha parte prevalente, il Concordato per il Reich, massime colla inclusione nel medesimo della questione scolastica. Che anzi anche la conclusione del Concordato bavarese ne sarebbe rimasta indirettamente minacciata. Se infatti la Prussia ottenesse senz'altro le stesse concessioni della Baviera, come pot rebbe poi questa ammettere che si esigano da lei, come compenso, tutta una lunga serie di disposizioni concordatarie circa le Facoltà teologiche, le scuole, gli Ordini e le congregazioni religiose, ecc.? Vi sarebbe allora ogni motivo di temere che il Landtag, ove il partito popolare bavarese non ha la maggioranza assoluta, rifiuterebbe di votare un simile progetto di Concordato.
Che cosa ha ora portato la nuova Nota di risposta del Sig. Ministro del Culto? Molte belle parole, ma in sostanza nulla. Il Dr. Boelitz dice di "non dubitare che le altre questioni verranno trattate dal Governo prussiano con quello spirito di serietà e di comprensione, che richiedono i riguardi dovuti alla importanza della Chiesa cattolica"; una pura frase, la quale non contiene il minimo impegno. Intanto, per ciò che riguarda la questione scolastica, il Ministero del Culto prussiano, quasi per dare un
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saggio delle di sue disposizioni, ha preso, relativamente alla formazione dei maestri e delle maestre, dell dei provvedimenti, i quali hanno sollevato serie preoccupazioni nell'Episcopato, come ho avuto già l'onore di riferire all'E. V. nei miei rispettosi Rapporti NN. 23886, 24617, 24896 e 25516 [sic] circa le cosiddette Aufbauschulen.
2°) Per ciò che concerne, poi, le Facoltà teologiche, il Ministero del Culto trova eccellente la prassi attuale e ritiene pericoloso di portare una ta questa materia alla pubblica discussione; in altri termini esso cerca di eliminare anche questo punto dalla Convenzione dal presente accordo colla S. Sede. Io Al non nego – e già più volte ho avuto occasione di farne parola nei miei umili Rapporti – che si tratta di argomento delicatissimo estremamente delicato; tuttavia non p mi riuscirebbe difficile di dividere l'ottimismo del Ministero del Culto prussiano circa la presente situazione. Gli Statuti delle Facoltà teologiche, di Bonn, Breslau e Münster, allegati compiegati al summenzionato Appunto del Ministero e che pa egualmente compio il dovere di inviare qui uniti in copia (Allegati VIII, IX e X), non m sembrano tali da poter completamente rassicurare la S. Sede. Senza dubbio su quelli di Bonn e di Breslau
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qual proposito non sarà inutile di aggiungere come il modo di vedere degli ecclesiastici professori nelle Facoltà teologiche coincide in sostanza pienamente con quello del Governo. Ciò risulta chiaramente, ad esempio, da una relazione confidenziale del Sac. Dr. Giuseppe Sickenberger, professore di Esegesi del Nuovo Testamento in Breslavia, circa una riunione tenutasi in Würzburg nella Pentecoste del 1920 da vari membri delle suddette Facoltà teologiche della Germania, nella quale si legge: "Si discussero colà altresì alcuni fatti, i quali non sono praticamente conciliabili col principio generale del mantenimento delle Facoltà teologiche e, ad unanime parere di tutti coloro che intervennero alla riunione, apporterebbero, data la situazione delle Università tedesche, la 'morte' delle Facoltà medesime. Vi sono invero nelle Università taluni circoli, i quali considerano le Facoltà teologiche cattoliche come corpi estranei. I vincoli dogmatici e la soggezione in rebus fidei et morum dall'Autorità ecclesiastica fanno apparire i professori di teologia agli occhi di questi
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nemici come non abbastanza liberi ed indipendenti, per poter insegnare in una Università. Finora queste correnti ostili alle Facoltà teologiche in Germania non hanno potuto ottenere il sopravvento. Che anzi nel nuovo ordinamento del Reich le Università si sono pronunziate in modo assai con molto calore per il mantenimento delle Facoltà 'evangeliche' e cattoliche. Ma vi è il più grave pericolo che queste buone disposizioni si cambino a riguardo delle di queste ultime, qualora venisse esternamente alcunché mutato nella vigente situazione. Ora riuscirebbe alle Università assai più facile che prima di eliminare le Facoltà teologiche cattoliche. Sotto l'antico regime invero le medesime avevano un forte appoggio nei Ministeri. Adesso invece l'indipendenza delle Università è divenuta maggiore…– Il diritto di ispezione del Vescovo, contemplato dal can. 1381 del Codice di diritto canonico, è espressamente ammesso negli Statuti delle Facoltà in Prussia (cfr., ad es., quello di Breslavia § 48). Corrispondentemente a questo 'ius et officium vigilandi, ne quidquam contra fidem aut et bonos mores tradatur aut fiat' il Vescovo ha anche il diritto, 'per obbiezioni motivate contro
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la dottrina o la condotta del candidato, di respingere la nomina o l'ammissione di un insegnante di teologia' (ibid.). Un rifiuto per altri motivi o senza indicazione dei motivi sarebbe ritenuto come eccessivo ed incontrerebbe forte opposizione. – Agli intervenuti alla riunione di Würzburg sembrò anche che danneggerebbe l'esistenza delle Facoltà teologiche la richiesta che alla revocazione della missio canonica da parte del Vescovo debba seguire l'allontanamento dall'ufficio da parte dello Stato. Con ciò infatti la posizione dei professori di teologia sarebbe messa sopra una altra base diversa da quella degli altri professori di Università; il che avrebbe gravi conseguenze a danno dei primi. Praticamente colla revocazione della missio canonica si ottiene già che il colpito non possa più insegnare la teologia, anche se lo Stato lo mantiene nel suo posto e continua a pagarlo. In tal guisa lo spirito del § 3 del canone 1381 circa lo 'ius exigendi ut magistri removeantur' rimane adempiuto. La revocazione anzidetta però dovrebbe essere inflitta
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soltanto se la colpa del professore sia stata constatata mediante un regolare processo canonico. – Vi è l'intenzione di regolare le i rapporti fra le Facoltà e l'Episcopato mediante leggi dello Stato. La conseguenza sarebbe che tutte le modificazioni alla situazione attuale sarebbero pubblicamente discusse nei Parlamenti, nei giornali, ecc., e si solleverebbe così di nuovo una lotta, che si credeva felicemente evitata. – Per tutti questi motivi la riunione di Würzburg ritenne urgentemente necessario che in questa questione non si sollevi avanzino nuove richieste oltrepassanti lo stato attuale…".
Non può negarsi – e già più volte ho avuto occasione di farne parola nei miei [ein Wort unlesbar] Rapporti – che questo delle Facoltà teologiche è argomento estremamente delicato; tuttavia riuscirebbe difficile di condividere l'ottimismo del Ministero del Culto prussiano e le vedute dei summenzio nati p rofessori. Gli Statuti (cui essi si riferiscono), compiegati al menzionato Appunto del Ministero e che egualmente mi fo un dovere di inviare qui uniti in copia (Allegati VIII , IX e XI), non sembrano tali da poter rassicurare completamente la S. Sede. Senza dubbio quelli di Bonn e di Breslavia
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contengono alcuni punti sui rapporti tra la Facoltà teologica e le'Autorità ecclesiastic he, le quali, se fossero praticamente attuate, rappresenterebbero per la Chiesa una importante garanzia, ad es. ove si prescrive: "In generale la Facoltà teologica, in quanto la Chiesa cattolica è interessata all'attività della medesima, si trova sotto la ispezione spirituale del Vescovo. Questo ha il diritto di visitarla o di farla visitare ogniqualvolta gli sembri opportuno". Altri punti invece appariscono, del tutto insufficienti. Così, per esempio, negli Statuti della Facoltà teologica di Münster si legge: "Gli orari delle lezioni da tenersi nella Facoltà teologica dovranno essere, prima che a norma del § 60 degli Statuti della Università siano inviati al Rettore per la pubblicazione, presentati al Vescovo per di lui conoscenza ed eventuali osservazioni (zur Kenntnisnahme und etwaigen Äußerung)"; ove in nessun modo si dice esprime l'obbligo di tener conto di tali eventuali osservazioni. Egualmente nei medesimi Statuti così si dispone circa l'allontanamento dei Professori: "Qualora un insegnante, contro l'aspettazione, si rendesse colpevole di un grosso o scandaloso mancamento contro la fede e i costumi, il Vescovo potrà darne per mezzo del Curatore avviso al Ministro per ulteriore inchiesta e per le disposizioni del caso, ed il Ministro avrà ad essa riguardo
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con ogni serietà ed attenzione". In questo modo il giudizio e la decisione circa la ortodossia e la condotta morale del professore della Facoltà teologica spetta al Ministro del Culto in Prussia, il quale non ha alcun vero obbligo di allontanarlo, ma soltanto di esaminare la denunzia del Vescovo con serietà ed attenzione, rimanendo libero di prendere poi quella decisione e queigli p quegli eventuali provvedimenti che giudicherà opportuni (cfr.  Kahl, Die Missio Canonica, in Deutsche Zeitschrift für Kirchenrecht, Tübingen 1908, 40, pag. 390-391). Che anzi, sebb anche quanto alla nomina dei professori medesimi, sebbene gli Statuti riconoscano al Vescovo un diritto di esclus veto, questo t è tu presuppone tuttavia "obbiezioni motivate contro la dottrina e la condotta del candidato", ed anche qui al Governo compete di decidere se i motivi ag gli addotti motivi siano valevoli (cfr.  Kahl, 1. c., pag. 388-391; Hellmuth, Die missio canonica in Archiv für katholisches Kirchenrecht, 1911, tom. 91, pag. 635), di guisa che, – come osservava il Consigliere governativo  Niermann nella summenzionata Con conferenza dell'11 Ottobre scorso , – sebbene quantunque in pratica tale caso sia nelle attuali condizioni del tutto improbabile, pure teoricamente il Governo potrebbe nominare un professore nella Facoltà teologica un candi nonostante la opposizione del Vescovo . – La Convenzione fra la S. Sede ed il Governo Im-
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riale [sic] tedesco del 5 Dicembre 1902 circa la Facoltà teologica nella Università di Strasburgo (cui io mi richiamai nella predetta conferenza) regola in modo più favorevole alla Chiesa ; ma appunto perciò nell' sum Appunto del Ministero, di cui si è sopra discorso, si nega la opportunità di [pren] estendere tali norme alle Facoltà teologiche della Prussia. – Del resto in questo argomento, secondo che mi permisi già di osservare nel precedente rispettoso Rapporto N. 24192 del 26 Maggio  scorso, molto dipende dall'attitudine dei Revmi Vescovi, nei quali – sia detto con ogni riverenza –, malgrado la difficoltà e la delicatezza della situazione, potrebbe forse desiderarsi maggior energia e coraggio di fronte a professori, la cui dottrina apparisce censurabile.
3°) Senonché, anc nella nuova risposta del Sig. Ministro del Culto non solo si studia di d escludere dalle attuali trattative la questione scolastica e le Facoltà teologiche, ma a cerca altresì, di [eludere] impegni circa l'obbligo di adattare i pagamenti dello Stato al successivo valore del danaro, come ha giustamente notato l'Emo Sig. Cardinale Bertram. E ciò, mentre il Governo prussiano, secondo che ha opportunamente rilevato l'Emo Schulte, è stato finora ben lungi dal soddisfare le prestazioni finanziarie dovute alla Chiesa, anche soltanto in base dealle Bolle concordate di circoscrizione.
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Non sarà qui inutile di aggiungere come il modo di vedere degli ecclesiastici professori delle fFacoltà teologiche collima coincide in sostanza pienamente con quello del Governo. Così, ad esempio, secondo in una relazione riservata del Sac.  Dr.  Giuseppe Sickenberger, professore di esegesi del Nuovo Testamento in Breslau, circa una riunione tenutasi in Würzburg nella Pentecoste del 1920 da vari membri delle suddette Facoltà teologiche della Germania, si legge tra l'altro: "Si discussero colà altresì alcuni fatti, i quali non sono praticamente conciliabili col principio generale del mantenimento delle Facoltà e, secondo l'opinione unanime di tutti coloro che parteciparono alla riunione, data l'attuale situazione della Università tedesca, apporterebbero la "morte" delle Facoltà medesime. Vi sono invero nelle Università alcu taluni circoli, i quali considerano le Facoltà teologiche cattoliche come corpi estranei. I vincoli dogmatici e la dipendenza in rebus fidei et morum dall'Autorità ecclesiastica fanno apparire i professori di teologia agli occhi di questi nemici come non abbastanza liberi ed indipendenti, per poter insegnare in una Università. Finora queste correnti ostili alle Università in Germania non hanno potuto ottenere il sopravvento. Che anzi nel nuovo ordinamento de
4°) Per ciò che si riferisce alle condizioni per l'ammissione agli uffici eccle ecclesiastici (cittadinanza tedesca – certificato di maturità – corso teologico triennale in una Università tedesca od in un Seminario vescovile della Germania od in un Istituto di Roma), richieste dal Governo e di cui feci parola nel mio precedente Rapporto N. 24192, di esse non vi è alcuna traccia nelle Bolle concordate. La loro
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origine deve ricercarsi nella risale all'epoca del Kulturkampf, vale a dire alla legge del'11 Maggio 1873, emendata però, e migliorata, in seguito alle trattative colla S. Sede, in virtù della legge del 21 Maggio 1886. Fu anzi in seguito a tali miglioramenti che il S. Padre consentì alla cosiddetta Anzeigepflicht, cui si è accennato in principio Soltanto in questo senso può quindi dirsi che le l'anzidettea leggie, per sé [inuti] unilaterale, riposa sopra un accordo fra la S. Sede ed il Governo prussiano. Del resto così questa, come le altre leggi del Kulturkampf, citate nella surriferita Nota del Sig. Ministro del Culto e la cui sop futura soppressione viene citata come rappresentata come una felice conseguenza delle benevole disposizioni del Governo prussiano verso la Chiesa cattolica, debbono essere necessariamente abrogate in virtù della Costituzione del Reich; ma il Ministero del Culto cerca di negoziare la soppressione medesima e di ottenere un surrogato per la relativamente all' ammissione agli uffici ecclesiastici ed alla formazione del clero, e perciò si è studiato di cercare quella pretesa connessione di materie, che l'Emo Schulte ben a ragione designa come arbitraria e capziosa.
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5°) Se mi è infine lecito di esprimere un subordinato avviso circa la via da seguire ora di fronte al Governo prussiano, sembrami di dover manifestare quanto segue:
Qualora il regolamento della dei rapporti fra Chiesa e Stato in Prussia potesse trattarsi isolatamente, non avrei dif eccessiva difficoltà di aderire alle proposte dell'Emo Sig. Cardinale Bertram, vale a dire di contentarsi proporre rispettosamente alla S. Sede di concludere senz'altro, un accordo col Governo medesimo sui soli punti da questo indicati. Ma se la situazione della Prussia devesi considerare nel complesso della situazione della Germania, non vedo in verità come un tale procedimento. S arebbe inoltre difatti ingiusto, e provocherebbe in Baviera la più viva eccitazione, se la Prussia ottenesse le stesse concessioni, senza assumere gli oneri corrispondenti. Forse su ciò potrebbesi richiamare l'attenzione del sullodato Sig. Cardinale. D'altra parte, occorre pure tener conto essere impossibile di ottenere dalla Prussia tutto ciò che può richie conseguirsi in Baviera.
Ciò posto, occorrerebbe rispondere al Governo prussiano che la S. Sede non crede di poter desistere dalla sua richiesta di includere in qualche modo nell' accordo la questione delle Facoltà teologiche e quella della scuola. Per le prime un argomento perentorio [ein Wort unlesbar] sarebbe il seguen-
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te: Il Governo prussiano [chiede] che la formazione del Clero abbia luogo fra gli altri Istituti, nella Università. Ora, non si vede [come] affinché la S. Sede prenda un impegno su questo punto è evidente la necessità che essa abbia delle sicure garanzie, al riguardo, le quali almeno consacrino in modo obbligatorio ciò almeno ciò che è già nella prassi. In que tale [argomento] Su questo punto potrebbe proporsi al [zwei Wörter unlesbar] lo stesso testo che si adotterà per la Baviera. Circa la questione scolastica converrebbe contentarsi della formula indicata dall'Emo Bertram e riportata sopra in nota, pure sopprimendo forse l'inciso "in quanto è possibile", il quale sne snerva ancor più il già scarso valore di tale dispo dichiarazione . Premesse queste due considerazioni, la S. Sede dovrebbe prendere posizione riguardo alle domande del Governo, su cui ebbi già occasione di riferire nel mio ossequioso Rapporto N. 24192, tenendo presente la convenienza che la Prussia non ottenga ottenga soltanto maggiori [concessioni] concessioni che ed[ein Wort unlesbar] in qualche modo minori, (sia pure in [zwei Wörter unlesbar]) della che la Ba che alla Baviera, la quale dà incom incomparabilmente di più, massime nella questione scolastica, e che anzi [non] abbia non ne consegua delle maggiori. Infine nell'argomento delle prestazioni finanziarie, sarebbe necessario che, conformemente al parere dell' degli Emoi Bertram, e
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Schulte, il Governo non si limiti ad enunciare un fatto, ma s'impegni assuma positivi impegni. Il tutto poi dovrebbe essere essere consegnato in una formale Convenzione, non sembrando sufficiente un semplice scambio di Note, le q dalle quali un successivo Ministero potrebbe dichiararsi non vincolato.
Tale sarebbe, a mio umile avviso, il minimum dei punti da trattare e delle assicurazioni da esigere in un accordo col Governo prussiano, per quanto meno ampio del Concordato che si spera di concludere colla Baviera, costituirebbe pur sempre una stabile base, per i diritti della Chiesa in quello Stato. Che se il Governo si rifiutasse di accettare anche così moderate proposte, non rimarrebbe, a mio subordinato parere, che regolare la situazione della Chiesa in Prussia per via puramente parlamentare. Secondo infatti il principio che il diritto del Reich prevale al diritto dei singoli Stati (Reichsrecht bricht Landesrecht), anche la Prussia è obbligata ad uniformare la sua legislazione ecclesiastica alle norme ben note all'E. V. fissate nella Costituzione germanica (cfr. Rapporto N. 13822 del 18 Agosto 1919). Occorrerebbe quindi che i deputati cattolici al Landtag prussiano reclamassero dal Governo in base alla medesima l'aboli abrogazione delle antiche leggi restrittive della libertà della Chiesa ed in generale il pieno adattamento della legislazione politico-ecclesiastica alle prescrizioni all'articolo 137 capov. 3 della Costituzione stessa. La spinta ai deputati anzidetti dovrebbe venire dall'Episcopato; la S. Sede
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converrebbe che ten osservasse un'attitudine riservata e si tenesse il più possibile in disparte, affine di non compromettere in alcun modo la sua posizione, salvo naturalmente a far conoscere all'Episcopato le sue inten vedute per le opportune istruzioni al gruppo parlamentare cattolico. È verosimile che il Governo prussiano conterebbe di attuare i suoi postulati circa la nazionalità e la formazione del Clero per via legislativa, ma si tratterebbe sempre di disposizioni unilaterali, che non potrebbero vincolare la Santa Sede. Una simile soluzione non presenterebbe certo il carattere di stabilità, fondato sul diritto delle genti, che offrirebbe l' la Convenzione, di cui si è sopra discorso; ma sembra che sarebbe l'unica via che resterebbe per uscire alfine dall'attuale provvisoria ed incerta situazione.
Di un simile regolamento per via parlamentare si è avuto già un esempio abbastanza favorevole nel Baden. Secondo, infatti, risulta dall'Esposto che ebbi l'onore d'inviare all'E. V. col rispettoso Rapporto N. 16332 del 15 Aprile 1920, in detto Stato, con popolazione religiosamente mista, vigeva ai tempi dell'antico regime monarchico una legislazione molto lesiva della libertà della Chiesa. Dopo la rivoluzione del Novembre 1918 venne proposto all'Assemblea Costituente una [sic] schema di nuova Costituzione sotto vari aspetti pericoloso; ma i deputati cattolici, sebbene in minoranza, seguendo le direttive impartite loro dal de-
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funto Arcivescovo di Friburgo Mons. Nörber, lottarono strenuamente ed ottennero tali cambiamenti da rendere assai migliore la condizione della Chiesa. In seguito a ciò lo Stato rinunziò pienamente ai diritti che le Bolle concordate "Provida solersque" (1821) e "Ad Domici gregis custodiam" (1827) davano al Granduca del Baden nell'elezione del'Arcivescovo e nella provvista dei canonicati; circa 430 benefici già di patronato del Principe furono resi alla libera collazione dell'Ordinario, e nondimeno lo Stato ha continuato e continua ad adempiere verso la Chiesa le sue prestazioni finanziarie, derivanti da obblighi di diritto sia privato che pubblico, ed in special modo dalla secolarizzazione del 1803. – Una così larga e liberale soluzione difficilmente, tuttavia, potrebbe sperarsi nella Prussia, ove particolar soprattutto nel Ministero del Culto sono assai radicati i princ vecchi principi delle ingerenze dello Stato nelle cose ecclesiastiche. –
In attesa pertanto delle venerate istruzioni dell'E. V., m'inchino
(1)Il testo della succitata legge e della> Nota dell'Emo Jacobini> trovavasi riprodotto pubblicato> in Archiv für katholisches Kirchenrecht, vol. 56, ann.> 1886, pag. 196 e seg. – Una precedente Nota dello stesso Eminentissimo in data del 26 Marzo1886> sul medesimo argomento della Anzeigepflicht è riprodotta in Actenstücke betreffend die Fuldaer Bischofs-Conferenzen 1867-1888, pag. 340.
(1)Quanto sopra si afferma circa l'epoca della erezione della Facoltà teologica di Münster, è per sé inesatto. Gli Statuti della medesima rimontano infatti all'anno 1832. Cfr.  Koch, Die Preußischen Universitäten, Berlin, Druck und Verlag von Ernst Siegfried Mittler, 1839, I. Band, pag. 684 sg.; Deutsche Zeitschrift für Kirchenrecht, 40. Band, 1908, pag. 386 sg. Che anzi il primo documento di fondazione della Università di Münster colle quattro Facoltà di Teologia, Giurisprudenza, Medicina e Filosofia risale sino al 1631, sebbene a causa dei turbamenti della guerra dei trenta anni, essa non fosse fosse venne inaugurata venisse confermata che nel 1773 ed inaugurata nel 1780. Nel 1832 venne fu ricostituita col nome però di Istituto d'insegnamento accademico (Akademische Lehranstalt), finché – cfr.  Koch, l. c. pag. 676-677, – finché in seguito riprese il titolo di Università Università.
(1)In una posteriore lettera del 10 Dicembre 1922 l'Eminentissimo Bertram così si esprimeva su questo punto : "Relativamente alle Università non potrà ottenersi più della prassi attuale. In tal punto dobbiamo contare coll'aspra opposizione di una schiacciante maggioranza del Parlamento. Tutte le Università e tutti i circoli intellettuali, combatteranno qualsiasi ulteriore concessione dello Stato. Si solleverebbe una tempesta, che riuscirebbe soltanto di danno. – Quanto ai Convitti teologici, ai Seminari clericali ed agli alle Case di correzione (per ecclesiastici), dovrebbe chiedersi dal Ministro del Culto la dichiarazione, se lo Stato intenda di far valere ancora speciali diritti di ispezione. su Io credo che vi rinunzierà".
(1)Nella succitata Lettera del 10 Dicembre 1922 l'Emo Vescovo di Breslavia aggiungeva su questo punto le seguenti riflessioni: "Lo Stato non concederà di <consentirà a> proporzionare completamente tutte le cifre della dotazione all'odierno valore del danaro, moltiplicandole cioè colla per la> cifra del deprezzamento. La Santa Sede deve però esigere che lo Stato nei suoi pagamenti prometta un aumento corrispondente al caro dei viveri ed alle condizioni della valuta con equo riguardo ai casi omogenei. L'indi Non basta l'indicazione di ciò che lo Stato ha de facto compiuto negli ultimi anni. Deve aggiungersi un impegno pro futuro, colla riserva da parte della Chiesa 'salvis iuribus ex specialibus titulis provenientibus'. Questa clausola è necessaria, perché vi sono molti Enti [privati] [di] cui l'aumento può essere conseguito in via giudiziaria a rigore di diritto".>
(1)Questo periodo trovasi più sopra riprodotto nel presente rispettoso Rapporto al capoverso "Il Dr. Boelitz prosegue affermando esser suo desiderio di veder presto felicemente conchiuse ecc."
(1) La Su 66 voti nel Reichsrat 26 appartengono alla Prussia e 10 alla Baviera. Non si può poi fare
(1)Ancor meno efficace <più debole> è la disposizione negli <espressione usata degli> Statuti del Lyceum Hosianum di Braunsberg (per la diocesi di Ermland), i quali danno "al Vescovo soltanto "la facoltà di pronunziarsi prima della nomina di un professore di teologia e di manifestare le sue difficoltà" (Helmuth, l. c. , nota 1; Hinschius, IV, pag. 675 not. 4).
(1)Nella summenzionata Lettera del 10 Dicembre 1922 l'Emo Cardinale Bertram notava in proposito: "Nella questione scolastica la Prussia non darà prom darà promesse impegnative, le quali, per quanto io posso [sic] giudicare, incontrerebbero opposizione anche nel Landtag. Tuttavia ritengo possibile che essa rilasci una dichiarazione concepita presso a poco così: 'Nei limiti in cui la legislazione scolastica del Reich lascia ai singoli Stati libertà di movimento, il Governo mostrerà, in quanto è possibile, benevola condiscendenza verso le richieste della Chiesa cattolica per circa la istruzione ed educazione religiosa della gioventù cattolica nelle scuole e per per la cooperazione, conforme alla consuetudine, delle Autorità ecclesiastiche a tale riguardo.' Ciò non rappresenta alcun chiaro impegno contrattuale; ma sembra molto dubbio che possa ottenersi di più, e tuttavia nondimenotuttavia un [sic] simile dichiarazione non sarebbe del tutto completamente inutile, giacché offrirebbe costituirebbe un forte appoggio morale per i rappresentanti dei cattolici nel Parlamento."
(1)L'intiero testo rimarrebbe quindi così formulato: "Nei limiti in cui la legislazione scolastica del Reich lascia ai singoli Stati libertà di movimento, il Governo terrà conto dei principi e delle richieste della Chiesa cattolica circa la istruzione ed educazione religiosa deilla fanciulli gioventù cattolica nelle scuole, circa la cooperazione, conforme alla consuetudine, delle Autorità ecclesiastiche a tale riguardo, come pure la formazione dei maestri, che abbiano da essere impiegati nelle scuole cattoliche, corrispondentemente alla natura delle medesime".
(1) Per esercitare a tale <questo> scopo una qualche pressione sul Governo prussiano, non sarebbe forse inutile di <che la S. Sede> tocca re<sse> di nuovo, <pur> con ogni delicatezza, la questione della Sarre . <, ed in generale della circroscrizione delle diocesi, oggi più che mai vitale.> Il Governo medesimo , infatti, è ora pienamente tranquillo su quel punto, che un tempo così vivamente lo preoccupava, <dacché cioè> [ein Wort unlesbar] <cioè> cotesto Signor Ambasciatore ha riferito – almeno secondo <se è vero – a> quanto mi è stato asssicurato – che l'E.V. <avrebbe riferito><ha riferito aver> ha la S.  <Sede> definitivamente respinto qualsiasi <richiesta di> mutamento d <n>ello statu quo dell'amministrazione ecclesiastica d <ell'anzidetto>i quel territorio <della Sarre,> senza far più in alcun modo dipendere tale soluzione ed argomento <soluzione> <dalla questione del Concordato.>.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 24. Februar 1923, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 12804, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/12804. Letzter Zugriff am: 17.05.2024.
Online seit 25.03.2013.