Dokument-Nr. 15127

[Preußisches Kultusministerium]: [Kein Betreff]. [Berlin], vor dem 19. Juli 1927

La Sede Apostolica prende atto che lo Stato Prussiano in forza e secondo le disposizioni dello Statuto dello Stato Germanico è obbligato a curare che vengano istituite e ammesse delle scuole elementari cattoliche e che sia impartita l'istruzione religiosa cattolica.
Colla redazione della proposta che precede si parte dalla premessa che, nelle questioni religiose inerenti al diritto scolastico, il Governo dello Stato Prussiano, per ragioni politiche, non può assumersi, di fronte alla Sede Apostolica, un obbligo di Concordato.
Quale sia la condotta che la Prussia deve osservare in tale materia è stabilito nello Statuto Germanico che, nell'Art. 10 N. 2 conferisce allo Stato Germanico la competenza di emettere delle norme direttive per disciplinare la materia stessa, stabilendo negli articoli 142 e seg. e 174 speciali prescrizioni.
Nel testo della proposta summenzionata viene constatato quest'obbligo della Prussia verso lo Stato Germanico. Tale constatazione non vien fatta unilateralmente dalla Sede Apostolica; si assume invece che, al momento in cui la Sede Apostolica prende atto di questo fatto, lo Stato Prussiano le avrà dichiarato che riconosce l'obbligo impostogli dallo Statuto Germanico.
Se anche, rispetto alla materia surriferita, lo Stato Prussiano non s'impegna di fronte alla Sede Apostolica, d'adempiere agli obblighi impostigli dallo Statuto Germanico, purtuttavia la solenne constatazione del fatto che precede, fatta nel Concordato da ambo le parti, ha per effetto che, col perdurare del fatto in questione, si crea la premessa del Concordato stesso, di modo che questo, in caso di essenziali cambiamenti della succitata condizione può, da parte della Sede Apostolica, esser dichiarato decaduto.
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Un tale cambiamento potrebbe verificarsi soltanto in seguito ad una modificazione dello Statuto Germanico, o ad una violazione, da parte dello Stato Prussiano, dello Statuto stesso. Lo Stato Prussiano non potrebbe rispondere di una eventuale modificazione dello Statuto Germanico. Sarebbe superfluo dichiarare che lo Stato Prussiano vuole osservare fedelmente il detto Statuto. Lo Stato Germanico avrà cura che, in rapporto al diritto scolastico, la Prussia s'attenga allo Statuto Germanico; esso sarà anche l'unico competente a giudicarlo. Nel caso che, per mezzo delle vie fissate dallo Statuto Germanico, venisse constatato l'inadempimento, da parte dello Stato Prussiano, degli obblighi accennati nella proposta summenzionata, impostigli dallo Statuto Germanico, la Sede Apostolica potrà avvalersi della clausola rebus sic stantibus in essa contenuta.
Gli obblighi della Prussia, menzionati nella succitata proposta, risultano in particolare dalle disposizioni di cui appresso:
Statuto dello Stato Germanico, Art. 146. L'insegnamento pubblico sarà costituito organicamente. Sulla base d'una scuola comune per tutti sarà istituito l'insegnamento medio e superiore. Istituendo questo insegnamento s'inspirerà alla diversità delle vocazioni; per l'ammissione di un fanciullo in una determinata scuola si terrà conto delle sue disposizioni e delle sue attitudini, ma non della situazione economica e sociale o della confessione religiosa dei suoi genitori.
Tuttavia, a richiesta delle persone a cui spetta il diritto d'educazione, saranno istituite all'interno dei comuni delle scuole popolari della loro confessione o corrispondenti alla loro concezione filosofica, purché in tal maniera non resti pregiudicato un insegnamento ordinato, anche nel senso dell'alinea 1. La volontà delle persone a cui spetta il diritto dell'edu-
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cazione sarà per quanto possibile presa in considerazione. I particolari verranno determinati dalla legislazione degli Stati confederati, secondo le norme che verranno stabilite in una legge dello Stato Germanico.
Art. 174. Fino al giorno in cui sarà promulgata la legge dello Stato Germanico di cui all'art. 146, allinea [sic] 2, si rispetterà la situazione di diritto esistente. La legge dovrà specialmente tener conto dei territori dello Stato Germanico in cui esistono legalmente delle scuole che non sono separate secondo le diverse confessioni religiose.
Da quanto precede risulta che, fino alla promulgazione della cosidetta "Reichsschulgesetz" (Legge scolastica dello Stato Germanico), la Prussia dovrà attenersi, in particolare, alle disposizioni, qui appresso riprodotte, della sua legge del 28 luglio 1906, concernente il mantenimento delle scuole elementari pubbliche:
§ 33. Le scuole elementari pubbliche dovranno, di regola, essere così organizzate che l'insegnamento ai fanciulli di confessione evangelica vi sia impartito da insegnanti evangelici, ed ai fanciulli cattolici da insegnanti cattolici.
Se in un Schulverband (Unione scolastica), accanto a scuole di tre o più classi, esistono scuole d'una classe, oppure accanto a scuole del genere specificato nel § 36, ne esistono di quelle nel genere specificato nei §§ 35, 38 e 40 allinea [sic] 1, quando sia compatibile colle condizioni scolastiche locali, ed in particolare non sia posta in pericolo l'esistenza di una scuola già esistente, oppure non sia richiesta l'istituzione di una nuova scuola, i fanciulli non verranno mandati, contro la volontà dei genitori o dei loro rappresentanti, in
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una scuola di una o di un'altra specie.
§ 34. A nessun fanciullo, per la sola questione della confessione religiosa, verrà rifiutata l'ammissione in una scuola elementare pubblica della località di sua residenza.
§ 35. Nelle scuole elementari con un unico insegnante si impiegherà sempre un insegnante cattolico, quando l'insegnante addetto a tale scuola, oppure l'ultimo insegnante colà addetto sarà stato cattolico.
Alla vacanza del posto, invece dell'insegnante evangelico s'impiegherà, di regola, un insegnante cattolico, quando, per cinque anni consecutivi, almeno due terzi dei fanciulli domiciliati nel luogo (einheimischen) che frequentano la scuola, esclusi i fanciulli accolti in via straordinaria (Gastschulkinder), siano stati cattolici, e durante il detto periodo di tempo il numero dei fanciulli evangelici sia stato inferiore a venti. In corrispondenti circostanze s'impiegherà, di regola, invece di un insegnante cattolico, un insegnante evangelico. Il detto cambiamento dovrà essere approvato dal Ministro dell'Istruzione.
§ 36. In una scuola elementare pubblica, in cui in virtù del suo speciale regolamento, siano stati fino ad ora impiegati contemporaneamente insegnanti evangelici e cattolici, si continuerà a procedere nella stessa guisa anche pel futuro; in una Unione scolastica (Schulverband) in cui esistono soltanto delle scuole elementari del genere suindicato, potranno istituirsi delle nuove scuole elementari soltanto sulla stessa base. Per ragioni speciali si potrà mediante risoluzione dell'Unione scolastica (Schulverband) ed approvazione dell'autorità scolastica ispettrice, ottenere il cambiamento surriferito.
Se in un'Unione scolastica, accanto alle scuole del genere indicato all'allinea [sic] 1, esisteranno anche delle scuole in cui si devono assumere soltanto insegnanti evangelici, op-
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pure soltanto insegnanti cattolici, istituendo nuove scuole si dovrà aver riguardo che l'invio dei fanciulli nelle scuole di un altro genere, sia fatto mantenendo, per quanto possibile, la stessa proporzione fino allora in vigore.
Le disposizioni che precedono non verranno applicate alle scuole in cui la diversità nella confessione degli insegnanti sia stata ottenuta solamente allo scopo di poter impartire l'insegnamento religioso a fanciulli di una data confessione (§ 37 alliena [sic] 3).
Per ragioni speciali, delle scuole del genere specificato all'allinea [sic] 1, potranno essere istitute, coll'approvazione dell'autorità scolastica ispettrice, anche da altre Unioni scolastiche (Schulverbände).
(Allinea [sic] 9.) Se in una scuola, istituita in conformità all'allinea [sic] 4, il numero dei fanciulli domiciliati nel luogo (einheimischen) di confessione evangelica o cattolica, esclusi i fanciulli accolti in via straordinaria (Gastschulkinder), sarà per cinque anni consecutivi superiore a 60, nelle città, e pure 1 nei comuni rurali di più di 5000 abitanti, superiore a 120, a richiesta dei rappresentanti legali di più di 60, o di più di 120 di detti fanciulli, presentata all'autorità scolastica ispettrice, si dovrà provvedere all'istituzione di scuole con insegnanti esclusivamente evangelici, od esclusivamente cattolici, qualora nell'Unione scolastica non esista ancora una scuola di detto genere, in cui possano essere inviati i fanciulli.
Nel caso di richieste di cui all'allinea [sic] 9, da presentarsi in base alla legge del 26 maggio 1887 (Ges. S. pag. 175), la necessità dell'invio dei fanciulli in scuole con insegnanti esclusivamente evangelici o insegnanti esclusivamente cattolici non potrà esser negata dalle autorità competenti (Beschlußbehörden) per riguardo al bisogno della scuola od alla
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capacità finanziaria di coloro che sono obbligati.
In una scuola del genere specificato nell'allinea [sic] 1 e nell'allinea [sic] 4, la composizione del corpo insegnante dovrà, per quanto possibile, adattarsi alla proporzione dei fanciulli che frequentano la scuola.
§ 37. Nel caso che in una scuola elementare pubblica, la quale abbia soltanto insegnanti evangelici, il numero dei fanciulli cattolici domiciliati nel luogo (einheimischen) che la frequentano sia costantemente almeno di 12, si dovrà, per quanto possibile, istituire uno speciale insegnamento religioso.
Nel caso di richieste di cui all'allinea [sic] 1, da presentarsi in base alla legge del 26 maggio 1887, la necessità dello speciale insegnamento religioso non dovrà esser negata dalle autorità competenti per riguardo al bisogno della scuola od alla capacità finanziaria di coloro che sono obbligati.
Laddove sia molto difficile e dispendioso procurarsi un detto insegnamento, si assumerà un insegnante evangelico o cattolico che sia in grado d'impartirlo, al quale potrà essere anche affidato l'insegnamento altrove.
§ 38. Del resto nelle scuole elementari pubbliche con parecchi insegnanti, si dovranno impiegare insegnanti soltanto evangelici o soltanto cattolici. In caso di nomina di altri insegnanti in iscuole [sic] fin allora con un unico insegnante (§ 35) si dovranno assumere insegnanti cattolici qualora l'unico insegnante fin allora in funzione, sia stato cattolico.
I posti divenuti vacanti nelle scuole elementari pubbliche con parecchie classi verranno occupati, invece che con insegnanti evangelici, con insegnanti cattolici, qualora per cinque anni consecutivi almeno due terzi dei fanciulli domiciliati nel luogo (einheimischen) che frequentano la scuola, esclusi i fanciulli accolti in via staordinaria [sic] (Gast-
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schulkinder), siano stati cattolici, e durante il detto periodo di tempo il numero dei fanciulli evangelici sia stato inferiore a quaranta. In condizioni corrispondenti, si dovranno, di regola, impiegare inseganti evangelici. Il cambiamento dovrà essere approvato dal Ministero dell'Istruzione.
§ 39. Qualora in un [sic] Unione scolastica, comprendente soltanto scuole elementari pubbliche con insegnanti cattolici, il numero dei fanciulli evangelici domiciliati nel luogo (einheimischen) soggetti all'obbligo della scuola, esclusi i fanciulli accolti in via straordinaria (Gastschulkinder), superi per la durata di cinque anni consecutivi i 60, nelle città, e nei comuni rurali di più di 5000 abitanti, i 120, su richiesta dei rappresentanti legali di più di 60, rispettivamente di più di 120 fanciulli del genere suindicato, soggetti all'obbligo della scuola, presentata all'autorità scolastica ispettrice, dovranno essere inviati in iscuole con insegnanti soltanto evangelici.
Nel caso di richieste di cui all'allinea [sic] 1, da presentarsi in base alla legge del 26 maggio 1887 (Ges. S. pag. 175), la necessità dell'invio dei fanciulli in scuole con soli insegnanti evangelici non dovrà esser negata per riguardo al bisogno della scuola o alla capacità finanziaria di coloro che sono obbligati.
Le disposizioni dell'allinea [sic] 1 e 2 verranno logicamente applicate all'invio nelle scuole dei fanciulli cattolici, allorché in una Unione scolastica esista solamente una scuola elementare pubblica che abbia soltanto insegnanti evangelici.
Una scuola elementare istituita secondo le disposizioni del § 37 allinea [sic] 3, dovrà, nel senso delle precedenti disposizioni, intendersi pareggiata alle scuole elementari
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con insegnanti esclusivamente cattolici od insegnanti esclusivamente evangelici.
Se il numero dei fanciulli di una minoranza confessionale sarà inferiore al numero minimo stabilito nell'alinea 1, l'invio in scuole con insegnanti della propria confessione, potrà essere ordinato dall'autorità scolastica ispettrice soltanto per ragioni speciali.
§ 70. La presente legge non verrà applicata alle provincie della Prussia Occidentale e della Posnania.
Nel territorio residuale della Prussia Occidentale rimasto alla Prussia vale quindi tuttora il Regolamento scolastico per le scuole elementari della Provincia Prussiana dell'11.12.1845, in quello della Posnania, il Diritto generale Prussiano (Allgemeine Landrecht), Parte II, Titolo 12 §§ 1-53.
Statuto delle Stato Germanico, Art. 147 (allinea [sic] 2).
Scuole elementari private verranno ammesse soltanto nel caso che, per una minoranza di persone a cui spetta il diritto d'educazione e la cui volontà debba esser rispettata in virtù dell'Art. 146, allinea [sic] 2, non esista nel comune una scuola elementare pubblica della propria confessione o della propria concezione filosofica o che l'Amministrazione scolastica vi riconosca un interesse pedagogico particolare.
Art. 148 (allinea [sic] 2). Nel insegnamento nelle scuole pubbliche si deve evitare che vengano offesi i sentimenti di coloro che pensano diversamente.
Art. 149. L'insegnamento religioso costituisce nelle scuole una materia ordinaria d'insegnamento, ad eccezione delle scuole non confessionali (laiche). Esso sarà impartito nel quadro della legislazione scolastica. L'insegnamento religioso
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verrà impartito in armonia coi principi della società religiosa rispettiva, senza pregiudizio del diritto di controllo da parte dello Stato.
L'impartire l'insegnamento religioso ed il prender parte a funzioni del culto è lasciato alla dichiarazione di volontà dei maestri; la partecipazione all'insegnamento religioso ed alle cerimonie e pratiche del culto dipenderà dalla dichiarazione di volontà di coloro a cui spetta il diritto di decidere sull'educazione religiosa del fanciullo.
1Masch. vom Verfasser gestrichen.
Empfohlene Zitierweise
[Preußisches Kultusministerium], [Kein Betreff], [Berlin] vom vor dem 19. Juli 1927, Anlage, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 15127, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/15127. Letzter Zugriff am: 27.04.2024.
Online seit 02.11.2015, letzte Änderung am 12.01.2016.