Dokument-Nr. 15262
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 09. April 1925

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Interpretazione ed esecuzione dell'art. 14 § 3 del Concordato bavarese
Nei giorni scorsi avevo appreso che   il Ministero del Culto in Baviera era sul punto di emanare una decisione ministeriale (Ministerialentschliessung) per la l'applicazione dell'art. 14 § 3 del nuovo Concordato. Sebbene il progetto della medesima fosse stata inviata alle Curie vescovili, affinché potessero fare in proposito     le opportune osservazioni, stimai tuttavia conveniente, in un colloquio avuto la mattina del 1º corrente col Consigliere ministeriale Sig. Goldenberger, di fargli comprendere la convenienza che anche la S. Sede ne avesse previa conoscenza. Il detto Signore si riservò di parlarne col Sig. Ministro Dr Matt, e stamane mi ha infatti dato copia del progetto, che
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qui acclusa compio il dovere di trasmettere all'E. V. R.
La prima parte della progettata decisione ministeriale riguarda la comunicazione da fare al Governo dei nomi e delle notizie personali dei candidati alle parrocchie a norma della prima parte del paragrafo in discorso. In esso si nota come l'obbligo di tale comunicazione non si estende più a tutt e i le i benefici od offici, ma soltanto alle parrocchie, e non (come prescriveva l'antico Concordato) agli altri offici o benefici, i quali quindi rimangono   esclusi, anche se si tratti offici o benefici curati.
La seconda parte riguarda la questione dei diritti di patronato o presentazione dello Stato, contemplati nel periodo secondo del paragrafo medesimo. – Nel mio rispettoso Rapporto N. 26515 del 14 Febbraio 1923 ebbi occasione di esporre ampiamente
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i vari generi di parrocchie, su cui i Re di Baviera esercitavano il g jus praesentandi. Mi basterà quindi ora   di accennare che, secondo il tenore di della della summenzionata decisione ministeriale e le spiegazioni datemi dal Sig. Goldenberger, cede intieramente tale diritto per le cosiddette Wechselpfarreien o Monatpfarreien  [sic], come pure per tutti i benefici, ai quali il Re di Baviera presentava in virtù dell'indulto concesso nel capov. secondo dell'articolo XI dell'antico Concordato. Il giuspatronato rimane, secondo il testo del nuovo Concordato, soltanto qualora vi siano speciali titoli canonici,, vale a dire qualora si abbia la dotatio, fundatio o aedificatio. E' ben vero che, secondo i genuini principi canonici, nemmeno questi diritti di patronato sarebbero passati al nuovo Stato bavarese ; ma è ,
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d'altra parte, evidente che al nel nuovo Concordato la S. Sede ha voluto per via di nuovo indulto riconoscerli anche ad esso, altrimenti il succitato periodo man la disposizione concordataria in discorso non avrebbe alcuna possibile applicazione. "Se esiste uno dei tre sunnominati titoli, - dice la progettata decisione ministeriale –, è indifferente se il patronato sia sorto prima o dopo l'entrata in vigore della Costituzione del 1818, come pure se si tratti di un diritto di patronato o di presentazione originario ovvero... derivato da un Predecessore in esso dello Stato laico od ecclesiastico; in quest'ultimo caso, tuttavia, se l'acquisto del giuspatronato si basa sulla secolarizzazione dei beni ecclesiastici, non si ha in animo di mantenerlo". In tal guisa   è stata risolta, in sostanza a favore della libertà della Chiesa, anche la controversia relativa all'interpretazione del capov. 1 dell'articolo XI dell'antico Concordato, controversia cui accennai già nel succitato Rapporto N. 26515. Il giuspatronato [ein Wort unlesbar]
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quindi soltanto ai benefici, ai quali presentavano, ex legitimo iure patronatus sive per dotationem sive per fundationem sive per constructionem acquisito, i Predecessori secolari del Re di Baviera (Duchi ed Elettori), e non i Principi Vescovi, a meno che (caso puramente possibile, di cui il Consigliere ministeriale non si trattasse forse di un giuspatronato passato ai Re di Baviera dai Vescovi medesimi per uno dei titoli riconosciuti dal diritto (eredità, donazione, vendita, permuta).
E' veramente da felicitarsi che il Governo bavarese abbia finito, dopo coll'accettare questa interpretazione restrittiva della disposizione concordataria in esame, giacché in tal guisa il numero delle parrocchie di patronato dello Stato è divenut divenuta ristrettissima. In considerazione di ciò sembrami ho (e tollerabile il fatto che il Gover Ministero del Culto non intende di recedere dal suo punto di
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vista circa la questione della terna presentata dal Vescovo, intorno alla quale ebbi occasione di riferire in vari miei varie volte, e specialmente nell'ossequiosio Rapportio, massi N. 31836 del 29 Dicembre 1924. La situazione a questo proposito è anzi migliorata altresì in quanto che il Governo ora non pubblicherà più senz'a la notizia della provvista della parrocchia al momento della presentazione, come faceva sinora; il che, nel raro caso in cui fosse scelto fuori della terna un candidato non accettabile dall'Ordinario, darà modo a questo     più facile modo di trattative fra questo ed il Ministero del Culto. Ad ogni modo, questo l'Emo Sig. Cardinale Arc Faulhaber mi ha detto che tanto egli quanto gli altri Vescovi della Baviera sono ben soddisfatti della soluzione apportata dal Concordato della questione delle parrocchie di patronato dello Stato.
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La progettata decisione ministeriale dispone infine che "il godimento della prebenda o dell'ufficio comincia, come sino ad ora, nella diocesi di Würzburg col giorno della entrata in carica, nelle altre diocesi col giorno della comunicazione presentazione della proposta (atto (documento di presentazione in cui la presentazione (che sostituisce il decreto di notifica prima in uso) viene comunicata alla Curia vescovile". A dire il vero, secondo il diritto canonico (can. 1472), il beneficiato principia ad usufruire dei diritti temporali (e spirituali) annessi al beneficio colla legittima presa di possesso. Ma è questo un punto, a mio umile avviso, secondario, ed il cui regolamento può essere lasciato ai Revmi Ordinari.
Dopo di ciò, altro non mi resta se non di supplicare l'Eminenza Vostra a volersi degnare di impartirmi colla maggior
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possibile sollecitudine le Sue superiori istruzioni al riguardo, mentre, chinato
(1)Da ciò segue pure che, se qualche parrocchia o beneficio risultasse fondato coi beni della particolari della Casa di dei Wittelsbach, il giuspatronato apparterrebbe in le alla Famiglia medesima, e non allo Stato.
(1) Sembra poi naturale che, se risultasse che qualche benefi parrocchia o beneficio sia stato fondato coi beni della Casa dei Wittelsbach, il giuspatronato apparterrebbe apparterrebbe alla Famiglia medesima, e non allo Stato.
46r, über der Betreffzeile hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 09. April 1925, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 15262, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/15262. Letzter Zugriff am: 16.06.2024.
Online seit 24.06.2016.