TEI-P5
Dokument-Nr. 15283
Nel mio rispettoso Rapporto N. 31690 e nel cifrato N. 461
rispettivamente in data del 3 e dell'11 Dec corrente ho compiuto il dovere di
riferire all'E. V. R. circa i violenti attacchi, cui è
stato fatto oggetto il Concordato bavarese dopo la sua
pubblicazione e presentazione al Landtag. Tali attacchi sono continuati sia nella
stampa che nella Commissione parlamentare incaricata dell'esame del relativo progetto di
legge. I partiti di opposizione (comunisti, socialisti, democratici, völkische) hanno
formato un fronte unico di compatta resistenza contro il Concordato,
il che era naturalmente da attendere; ma il più grave è
stato che i tedesco-nazionali (coi partiti loro annessi), i
quali – secondo quanto mi venne sul principio assi-ad a tergiversare, ad esigere
dichiarazioni e restrizioni, alcune delle quali del
tutto inaccettabili. Per un certo
numero di protestanti fanatici, l'odio contro Roma la
Chiesa cattolica, e soprattutto contro Roma, è tale che essi
preferiscono piuttosto di sacrificare i loro propri interessi anziché
piuttosto che di accordare ad Essa vantaggi(1). Uno dei gros bonnets della Chiesa cosiddetta
evangelica, il Sig. Barone Pechmann, il quale pure
passa per uomo moderato, diceva recentemente al Sig. Ministro del Culto (come questi mi ha
narrato) ripetuto) a proposito del Concordato che la potenza di Roma era tornata ad essere così grande come ai tempi di Innocenzo III
e di Bonifazio VIII; il che naturalmente fa ombra e sospetto ai protestanti. Colla
Con
Concordato Concordato è stato sezionato, analizzato, scrutato in ogni suo membro ed in ogni
sua fibra, per trovare materia ad obbiezioni; si sono date interpretazioni artificiosamente
esagerate od infondate; si è attaccato si sono mossi anche attacchi contro l'uso della lingua italiana (anziché della latina) e si sono volute vedere differenze, delaffatto insussistenti quanto al senso, tra i due testi
italia tedesco ed italiano. I maestri liberali appartenenti al Bayerischer
Lehrerverein, i professori delle Università si sonocon assemblee ed ordini del giorno hanno eccitato la pubblica opinione;
professori di Università hanno aggiunto il peso della
loro pretesa scienzaalla lotta contro il Concordato. Merita tuttavia di essere rilevato incidentemente [sic] che –
almeno per quanto ho potuto costatare
–recl reclamato la elezione dei Vescovi da parte dei Capitoli; due
punti, i quali, nondimeno, erano stati rappresentati, durante le trattative, come essenziali
per rispetto alla accettazione del Concordato da parte del Landtag.
Contro tale furiaosa di attacchi offensiva il Governo, ed in prima linea il Presidente
del Consiglio dei Ministri, Dr. Held, – il cui ottimismo è
andato man mano scemando – ha difeso energicamente e, a quanto mi è sembrato, in
generale abilmente il Concordato. Per calmare gli animi eccitati, il sullodato Ministro Presidente e, in [mancanza] del Ministro del Culto
assente per ragioni di salute, il Sig. Consigliere Ministeriale Goldenberger hanno dato
dichiarazioni ed interpretazioni, di cui non si ha è ancora stampato il testo
autentico. Pe Tuttavia –, alla presenza anche del menzionato Consigliere Ministeriale
Goldenberger e dei deputati Can. Wohlmuth e Sac. Prof. Scharnagl, mi
hadi delle richieste dichiarazioni, concernenti l
g l'articolo 5 §§ 1 e 2 e l'articolo 8, e non sembrandomi che vi
fosse una insormontabile difficoltàad ammetterle, mi dichiaravo da mia parte prontoa sottomettere la cosa alla
S. Sede.Il Sig. Heldaggiunseallora che il giorno appresso, Mercoledì 24corrente,avrebbe avuto, un colloquio col Ministro della Giustizia,
Sig. Gürtner, appartenente al partito tedesco nazionale, il quale aveva chiesto di
parlargli del Concordato,
e mi avrebbe
dipoi
così poi
potuto comunicarmi con maggior precisione il tenore delle
anzidette
dichiarazioni e poi altre conferenze sono state tenute lunghe e laboriose
conferenzriunioni sono state tenute col detto Ministro e col Dr. Hilpert, capo della frazione del
detto partito al Landtag, il quale è venuto fuori con sempre maggiori esigenze. Alla fine è rimasto
rimandato
, (Allegato I), che il
Ministro Presidente dovrebbe fare al Landtag e che, da questo approvata, avrebbe
forza di legge come Appendice al Mantelgesetz,il cui progetto
ffu già da me trasmesso all'E. V. col predetto Rapporto N. 31690. Il Dr. Held non chiede che la
S. Sede dia una positiva approvazione alla dichiarazionemedesima, ma mi ha detto che gli
sarebbe necessario di poter affermare che Essa non vi si
oppone la S. Sede medesima ad essa non contraddice. alla med Riprodurrò
qui appresso, tradotto in italiano, il testo, aggiungendovi
quelle osservazioni, in quanto mie lo permette l'angustia
del la ristrettezza del tempo:
"Essendoil Concordato in Bavieralegge del Paese, per la sua interpretazione serve di norma il testo tedesco".
Come ho già sopra accennato, non appena pubblicato il Concordato, cominciarono gli attacchi contro l'uso della lingua italiana.neren-Ausburger [sic] AbenAbendzeitung (N. 323 del 25 Novembre 1924) si leggeva tra l'altro: "Nella
forma esterna del Concordato sorprende che il testo di questo pubblico trattato non è
tedesco e latino, ma tedesco e italiano; con ciò l'italiano è dichiarato lingua ufficiale
del Vaticano – segno caratteristico del predominio dell'elemento italiano nella Chiesa
cattolica". E di nuovo nel N. 337 del 9 corrente lo stesso giornale così scriveva:
"Il doppio testo del Concordato è un enigma, giacché non è stata scelta la lingua del
diritto canonico, cioè la lingua ecclesiastica latina, ma l'italiano. Con ciò il Concordato
prende il carattere di un trattato fra un Sovrano italiano e lo Stato bavarese. Se non si
voleva usare la lingua canonica, avrebbe dovuto, in un trattato col con uno Stato
tedesco, adottarsi il tedesco". Quanto sia infondato un tale appunto, apparisce subito (come
non ho mancato di far notare [inna] prima al
Consiglierereligiös religiös-sittlichen Leben" tradotto con
"nella vita religiosa o morale"). Diversità, anch'esse non sostanziali, e che
d'altronde non sono state rilevate dagli avversari del Concordato, si trovano invece – come
è ben noto all'E. V.," a norma del can. 177 del Codice di diritto canonico",
mentre nel testo tedesco si cita soltanto il canone anzidetto, e nello stesso
articolo 14 § 3, ove nel testo italiano si legge "parroci in senso
stretto", laddove il testo tedesco dice semplicemente "Pfarrer".
Essendosi le obbiezioni contro il testo italiano ripetute anche nella Commissione del Landtag, il Ministro Presidente nella seduta del 12 corrente ricordò, tra l'altro, che il Concordato del 1817 non aveva alcun testo tedesco, ma soltanto il latino. "È dunque un progresso (egli esclamò) di fronte all'antico Concordato che questa volta si abbia anche un testo tedesco, il quale naturalmente per noi è il solo decisivo". Ora si tratta appunto di fissare in modo autentico tale dichiarazione.
A mio subordinato avviso, questo punto non presenterebbe una insormontabile
"Sull'articolo 1 § 2 = Le disposizioni(delle leggi e decreti emanati dalla Chiesa)valgono nell'ambito dell'articolo 137 capov. 3 della Costituzione del Reich".
Il citato capoverso della Costituzione del Reich è, secondo chegiàè già ben noto all'E. V., del seguente tenore: "Ogni società
religiosa ordina ed amministra i propri affari indipendentemente nell'ambitoentro i limiti della legge vigente per tutti. Essa conferisce i suoi uffici senza
cooperazione dello Stato o dei Comuni".
Alcuni tedesco-nazionali, e specialmente ilibero nazionali-liberali, avevano preteso una dichiarazione del Governo che le leggi del Reich e della Baviera, anche
future, avessero forza di diritto prevalente sulle disposizioni del Concordato, di guisa che
lo Stato potesse da sé stesso introdurre in via legislativa i necessari cambiamenti, massime
per ciò chenon ha respinto una simile proposta, la quale sar come assolutamente inaccettabile; tuttavia dietro le insistenze del
Dr. Hilpert, ha
creduto stimato tollera non dannosa e quindi tollerabile la surriferita formula
generale.
A mio umile avviso, essaperò presentapericoligravi obbiezioni
.,
Tteoricamente, ma anche praticamente per le false
interpretazioni, a cui
avrdaràfacilmente luogo, e che potrebbero rendere vane molte favorevoli
disposizioni del Concordato.
"Sull'Articolo 5 §§ 1 e 2:
Alla libertà di coscienza e di associazione dei maestri nelle scuole confessionali non sono posti altri limiti, che quelli cui sono sottomessi per i loro doveri di ufficio e di stato".
Il Dr. Held mi ha spiegato che per doveri di ufficio (Amtspflichten) si intendono quelli indicati nell'art. 5 § 1 del Concordato, evale a dire che i maestri
nelle scuole elementariper doveri di stato (Standespflichten)
quellicattoliche siano atti e disposti ad istruire i
fanciulli in modo sicuro nella generali incombenti ad ogni maestro. Se così è,questo punto,
potrebbe essere tollerabile,sembrami difficilmente ammissibile.
"La nomina di nuovi maestri (e maestre) è condizionata alla esistenza dei requisiti delledisposizionicontrattuali [precendentemente] citate.."
Questo punto non sembra presentare per sé difficoltà.
"A dichiarare "La dichiarazione di nonvolerimpartire l'istruzione religiosa per sé sola non è in ogni caso una sufficiente prova che
il
rispetti
maestro (o la maestra) noncorrispondepiù alle citate disposizioni concordatarie".
È da ricordareche
comedopoché l'articolo 149 capov. 2 della Costituzione
del Reich rimise alla dichiarazione di volontà del maestro l'impartire l'istruzione
religiosa, in Baviera – a quanto hanno riferito i giornali – su un numero complessivo di
20.362 maestri e maestre (di cui 6.038 protestanti) 943 (di cui 33 protestanti) fecero uso
di tale diritto e [cessa] dichiarando di non
impartire più la detta istruzione. Ora essi sarebbero
ridotti,
La surriferita formula non sembra tuttavia, se non erro, inaccettabile. Infatti nel Memoriale dell'Episcopato germanico del 20 Novembre 1920 (da me già trasmesso col rispettoso Rapporto N. 18718) si legge: "Se un insegnante nelle scuole cattoliche rifiuti per ostilità di principio contro la religione cattolica (aus grundsätzlicher Gegnerschaft gegen die katholische Religion) di impartire l'istruzione religiosa, … deve essere, dietro reclamo della Chiesa e degli aventi diritto all'educazione, rimosso dalla scuola confessionale". Il Memoriale stesso ammette dunque implicitamente che vi possono essere altri motivi all'infuori della anzidetta ostilità di principio, per es. ragioni di salute, di occupazioni, ecc., le quali inducano il maestro a non impartire tale istruzione, senza che per ciò solo debba esigersi la sua rimozione dalla scuola confessio-sono
i s i sacerdoti sono per sé gli insegnanti i maestri nati della religione; gl'insegnanti laici non sono chiamati a supplirli, se
non in quanto il numero degli ecclesiastici non sia all'uopo sufficiente.
"Sull'articolo 8 § 1:
L'ispezione dello Stato nella scuola rimane conservata; non è questione di un ristabilimento dell'antica ispezione scolastica degli ecclesiastici (geistliche Schulaufsicht). Resta fermo il § 28 della legge sulla ispezione scolasticadel 1° Agosto 1922; le sue disposizioni vengono corrispondentemente applicate alla istruzione religiosa negli altri istituti scolastici".
È risaputo che in Baviera prima della rivoluzione i parroci esercitavano la cosiddetta geistliche Schulaufsicht, vale a dire che essi, oltre alla vigilanza sulle cose riguardanti la fede ed i costumi a norma dell'articolo V capov.ul ultimo dell'antico Concordato del
1817, erano anche ispettori dello Stato per la scuola, e il che, a dire il vero, nonconsiste consiste in ciò che esso, senza alcuna intesa colle Autorità ecclesiastiche,
non solo tolse alla Chiesa la direzione tecnica e metodica di tutto l'insegnamento, ma Le
sottrasse anche il diritto di sorveglianza sulla educazione religioso-morale, conferitole da
Cristo ed intimamente legato alla sua missione. Il Clero ha per un secolo esercitato la
ispezione anche sulla tecnica e sul metodo dellaistruzione, rendendosi così grandemente benemerito della
istruzione popo-, e
può quindi essere ad essa di nuovo
ritirata. Ma giammai non la Chiesa non può rinunziare al diritto, datole da Dio e
quindi inviolabile, di coispezione sullo spirito interno della scuola. Caduta la
geistliche Schulaufsicht nella ampiezza avuta in passato, tanto più energicamente
deve esigersi un riconoscimento legale dell'anzidetto diritto di coispe coispezione
sulla educazione nelle scuole". Non sembra quindi che offra difficoltà la frase: dichiarazione che non si
intende di ristabilire l'antica geistliche Schulaufsicht.
Quanto al § 28 della legge del 1° Agosto 1922, esso, tradotto in italiano, suona come appresso:
"I. – La ispezione dello Stato sulla istruzione religiosa nelle scuole elementari è limitata alla sorveglianza dell'ordine scolastico esterno, della disciplina scolastica e della frequenza della scuola. La determinazione del
II II. – Le società religiose ed i loro rappresentanti non
hanno di fronte ai maestri delle scuole elementari, i quali cooperano nell'impartire
l'istruzione religiosa, poteri disciplinari. Tuttavia i delegati delle società religiose
possono mettersi d'accordo coi maestri, che impartiscono l'istruzione religiosa, per
eliminare i difetti osservati. È anche loro permesso di ricorrere alle Autorità ispettrici
scolastiche, quando abbiano da sollevare
lamenti".
"Alle Autorità superiori ecclesiastiche od ai loro delegatinon non sono concesse, nell'uso del diritto di eventuali reclami circa
l'insegnamento nelle materie profane, facoltà disciplinari di fronte ai maestri.
L'esame soggettivo di eventualireclami
eela decisione rispondente alla situazionedi diritto edi fatto
spetta esclusivamente allo Statoa norma delle disposizioni
.
dello
Stato"
stesso.spettano esclusivamenteallo Statostesso".
Questo punto non sembra presentare eccessiva difficoltà quanto alla sostanza, giacché esso corrisponde alle condizioni attualmente vigentie non contraddice il Concordato. Le Autorità ecclesiastiche non hanno infatti ora poteri disciplinari sui maestri, non sono cioè le Autorità ispettrici scolastiche, né possono direttamente infliggere pene al personale insegnante. Esse hanno bensì il diritto di reclamo contro inconvenienti nella vita religiosa o morale degli studenti cattolici ecc., ma la decisione circadi qu del punto in discorso si diceva: "spett "… spetta
esclusivamente allo Stato …."; ma ho potuto
ottenere che la parola "esclusivamente"
veniss fosse
soppressa.
L'obbligo dello Stato bavarese di dotare la Chiesa cattolica con beni e fondi stabili in base all'articolo IV dell'antico Concordato rimane fermo, è garantito dall'articolo 138 della Costituzione del Reiche dal § 18 della Costituzione bavarese , come pure è protetto contro mutamenti unilaterali da parte dello Stato bavarese.
Per il caso di una [sic] eventuale adempimento della dotazione reale, i valori patrimonialivengo
saranno scelti d'intesa col Landtag."
Il primo capoverso è una conferma del diritto della Chiesa cattolica di avere una dotazione in bonis fundisque stabilibus. Nel secondo si stabilisce che, nel caso di adempimento di tale dotazionereale, la scelta dei singoli beni e valori patrimoniali non possa essere effettuata dal solo Governo, ma si richieda altresì l'intesa del Landtag, come si verificò già nell'accomodamento colla antica Casa reale di Baviera. Ciò potrà rendere naturalmente l'accordo più difficile; ma, poiché il principio di detta dotazione rimanesareb parmi subordinatamente
anche questo punto tollerabile.
Il Dr. Hilpert ha dichiarato di accettare le sopra riferite dichiarazioni personalmente, ma ha come soddisfacenti,
ed ha aggiunto di sperare che lo stesso sarà anche degli altri membri della sua
frazione.
Poiché la discussione nelle Commissione delLaLandtag ricomincierà Mercoledì 7 del prossimo mese di Gennaio, e dovendo [essere] essere
tutto pronto per quel giorno, supplico l'E. V. di farmi [pervenire] colla massima sollecitudine la mente della S. Sede, da cui si può dire che
dipende ora la sorte definitiva del Concordato.
30 Dicembre – All'ultimo momento mi giunge la lettera ufficiale del Ministro in data di oggi, chequi acclusa com mi do
premura di trasmettere egualmente qui compiegata e colla quale mi si comunica il testo dell' anzidetta progettata dichiarazione, con preghiera di prenderne notizia (zur geneigten
Kenntnisnahme). Ciò conferma che il Governo non chiede la positiva appro
accettazione della S. Sede, ma soltanto che questa non contraddica. lo Stato ciò
metterebbe lo Stato in una situazione inferiore a quella dei
patroni privati, per i quali è rimasto libero il diritto di presentazione
(cfr. Rapporto N. 28240 del 4 Agosto 1923). Nell'ultimo Memorandum da me
trasmesso col rispettoso Rapporto N. 28941 del 7 Novembre 1923 il
Governoriten ritenendo che, malgrado tale affermazione teorica, avrebbe potuto
esser praticamente sufficiente la consuetudine, secondo cui il Governo
medesimoMinistero era solito di scegliere il primo dei tre candidati proposti, si risolse infine ad accettare il testo governativo
(cfr. Dispaccio N. 25122 del 16 Dicembre 1923).
Dopoché, tuttavia, è stato pubblicatoil testo delle Convenzioni coi protestanti, nelle quali manca completamente una disposizione corrispondente al periodo secondo del § 3 art. 14 del Concordato, nonhomancai da mia parte di far rilevare a questo Sig. Ministro
del Culto simile "imparità"
Finora,
Invece,Lungi, però, dal procedere ad un qualche livellamento di taleingiustificatasproporzione,il Ministero del Culto (il Sig. Matt, è come ho
sopradetto più sopra, temporaneamente assente)si è studiatodi rendere
di rendere la "imparità"stessa più
profonda.Nei giorni scorsi questo
Emo Sig. Cardinale mi denunziava a
voce e per iscritto (cfr. Allegato V), il caso della parrocchia
di Niederroth, per la quale il Ministero stemedesimo,del Culto,
senza loro [passando] oltre alla terna pre da lui presentata, aveva nominato un
altro ecclesiastico, che lo stesso
Eminentissimo aveva espressamente escluso nella seduta dell'Ordinariato della Curia
vescovile, in cui questo argomento era stato trattato, perché
aveva già tre volte rifiutato di accettare parrocchie e quindi,
secondo l' l'uso qui vigente, che noi (conclude il sullodato Eminentissimo nella lettera qui unita)
che dobbiamo proporre più di un candidato e che il Governo non sempre sceglie quello nominato primo loco; non potremmo però
tollerare che il Governo prenda un concorrente al di fuori della lista, né che il Vescovo
debba sempre aggiungere perché egli una un mezzo di difesa anche per simili casi. Il caso Bauer è liquidato, perché il Governo ritira la
sua dichiarazione; si tratta però di una questione di principio, e sebbene il Concordato non debba
naufragare per questo punto, mi sono tuttavia ritenuto obbligato di comunicare a V. E. il mio colloquio di oggi (col
Sig. Goldenberger)".
In seguito a ciò, sebbene non mi fossero ancora pervenute le istruzioni implorate nel più volte menzionato Rapporto N. 31690,credetti ho creduto mio dovere, della suddetta Conferenza del 23 corrente nel Ministero degli
Esteri, di toccare questo espressamente questo punto, appoggiandomi,
–la il surriferitao
punto di vista del Governo circa il senso della frase "in forma usitata" –, tra l'altro,
anche sul fatto nuovo della evidente [stridente]
"imparità", sancita dalla Convenzione coi protestanti già esistente
di fatto dopo la rivoluzione, ma ora giuridicamente sancita nelle recenti Convenzioni coi
protestanti. Debbo dire che nella non breve disputa, non trovai appoggio in nessuno dei presenti: né nel Ministro Presidente Dr. Held,
né nel Can. Wohlmuth (al che mi attendevo), il quale sembravaapprezzarein tuttoil procedimento del Ministero, né nel Sac. Prof. Schamagl,
del resto ottimo
ecclesiecclesiastico ( il che misorprese). dolorosamDa tutto l'insieme
hoho dovuto convincermi cheil massimo, chesipuò,colle
buone, obuone,otteneredal Governo, è che esso si impegni, nei rari casi in cui
credesse di non poter prendere Che
il Governo si riconosca vincolato alla prima terna, occorrerebbe esercitare una forte
pressione e mostrare una inflessibile fermezza, facendo
di tale riconoscimento
una condizione per la ratifica del Concordato da parte della S. Sede. L'E.V. deciderà il
da farsi.L'E. V. giudicherà il da farsi. Il Sig. Cardinale
Faulhaber ritiene tuttavia che per la
ad ogni modo per la presente questione non dovrebbe in alcun
modo ritardarsi la definitiva decisione e ratifica del Concordato. Non sembra, del
resto, esatto quanto il Sig. Ministro del Culto mi disse (Rapporto N. 31690) circa
il carattere obbligatorio delle prestazioni dello Stato per tutte le parrocchie
protestanti.
Chinato
Online seit 18.09.2015.
Dokument-Nr. 15283
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 29. Dezember 1924
Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelliBetreff
Il Concordato bavarese dinanzi al Landtag
685v
curato
si erano impegnati, come facenti parte dell'attuale Gabinetto di coalizione, a votare a favore
del Concordato, hanno cominciato ben presto 686r
pedanteria minuziosa, propria dei tedeschi, acuita dalla
passione anticattolica, il 686v
nessuno, pur in mezzo a tanti sofismi, ha trovato alcunché
a ridire contro le alte scuole filosofico-teologiche degli Ordini religiosi (art. 13
§ 2), né ha Contro tale furi
687r
anche prescindendo dai partiti, che rimangono in un atteggiamento di
irriducibile opposizione – anche i tedesco-nazionali, facenti (come si è già detto) parte
dell'attuale coalizione ed i cui voti sono indispensabili per raggiungere la maggioranza,
non si sono contentati di tali dichiarazioni, ma hanno chiesto che esse ed altre simili fossero vengano fissate in
modo indiscutibilmente obbligatorio ed avessero quindi il consenso anche dell'altra Parte contraente. Il
Ministro Presidente, il cui ottimismo, come ho sopra
accennato,eravenuto progressivamente scemando, si è visto nella necessità, di trovare
una via di uscita, e, prima in una visita da lui fattami la sera di Venerdì 19 corr., e
poi in una Conferenza confidenziale tenutasi nel Ministero degli Esteri nel pomeriggio del Martedì seguente
23 corr.687v
chiesto, se fosse in massima possibile per parte della
S. Sede una soluzione nel senso indicato. Avendomi egli espresso, dietro mia domanda, approssimativamente
il senso 688r
il testo di una
dichiarazione"Essendoil Concordato in Bavieralegge del Paese, per la sua interpretazione serve di norma il testo tedesco".
Come ho già sopra accennato, non appena pubblicato il Concordato, cominciarono gli attacchi contro l'uso della lingua italiana.
688v
In un articolo della
Münch698r
ministeriale Sig. Barone von Stengel e poi
allo stesso Ministro Presidente) a chi si dia la pena di prendere in mano il volume della
"Raccolta di Concordati in materia ecclesiastica tra la S. Sede e le Autorità civili",
dal quale apparisce come i Concordati, massime i più recenti, sono redatti nelle lingue più
diverse, ed anzi per la Convenzione sulla erezione della Facoltà teologica della Università
di Strasburgo, conclusa col Governo germanico il 5 Dicembre 1902, venne usata la sola
lingua francese. – Si sono poi volute trovare (come pure ho già detto) differenze tra i due
testi, massime nell'articolo 4 § 2
("soll…angestellt werden" tradotto con "vi dovranno essere") e
nell'articolo 8 § 2 ("im 689v
perché furono oggetto di
trattative – nell'articolo 14 § 2, ove nel testo italiano si parla espressamente
di "conferma
Essendosi le obbiezioni contro il testo italiano ripetute anche nella Commissione del Landtag, il Ministro Presidente nella seduta del 12 corrente ricordò, tra l'altro, che il Concordato del 1817 non aveva alcun testo tedesco, ma soltanto il latino. "È dunque un progresso (egli esclamò) di fronte all'antico Concordato che questa volta si abbia anche un testo tedesco, il quale naturalmente per noi è il solo decisivo". Ora si tratta appunto di fissare in modo autentico tale dichiarazione.
A mio subordinato avviso, questo punto non presenterebbe una insormontabile
690r
difficoltà e potrebbe
tollerarsi. "Sull'articolo 1 § 2 = Le disposizioni(delle leggi e decreti emanati dalla Chiesa)valgono nell'ambito dell'articolo 137 capov. 3 della Costituzione del Reich".
Il citato capoverso della Costituzione del Reich è, secondo che
Alcuni tedesco-nazionali, e specialmente i
690v
concerne la scuola. Il Ministro Presidente
A mio umile avviso, essaperò presenta
"Sull'Articolo 5 §§ 1 e 2:
Alla libertà di coscienza e di associazione dei maestri nelle scuole confessionali non sono posti altri limiti, che quelli cui sono sottomessi per i loro doveri di ufficio e di stato".
Il Dr. Held mi ha spiegato che per doveri di ufficio (Amtspflichten) si intendono quelli indicati nell'art. 5 § 1 del Concordato, e
691r
"La nomina di nuovi maestri (e maestre) è condizionata alla esistenza dei requisiti delledisposizionicontrattuali [precendentemente] citate.."
Questo punto non sembra presentare per sé difficoltà.
È da ricordare
691v
come mi ha detto il Ministro Presidente, a circa
700.La surriferita formula non sembra tuttavia, se non erro, inaccettabile. Infatti nel Memoriale dell'Episcopato germanico del 20 Novembre 1920 (da me già trasmesso col rispettoso Rapporto N. 18718) si legge: "Se un insegnante nelle scuole cattoliche rifiuti per ostilità di principio contro la religione cattolica (aus grundsätzlicher Gegnerschaft gegen die katholische Religion) di impartire l'istruzione religiosa, … deve essere, dietro reclamo della Chiesa e degli aventi diritto all'educazione, rimosso dalla scuola confessionale". Il Memoriale stesso ammette dunque implicitamente che vi possono essere altri motivi all'infuori della anzidetta ostilità di principio, per es. ragioni di salute, di occupazioni, ecc., le quali inducano il maestro a non impartire tale istruzione, senza che per ciò solo debba esigersi la sua rimozione dalla scuola confessio-
692r
nale. Del resto,
"Sull'articolo 8 § 1:
L'ispezione dello Stato nella scuola rimane conservata; non è questione di un ristabilimento dell'antica ispezione scolastica degli ecclesiastici (geistliche Schulaufsicht). Resta fermo il § 28 della legge sulla ispezione scolasticadel 1° Agosto 1922; le sue disposizioni vengono corrispondentemente applicate alla istruzione religiosa negli altri istituti scolastici".
È risaputo che in Baviera prima della rivoluzione i parroci esercitavano la cosiddetta geistliche Schulaufsicht, vale a dire che essi, oltre alla vigilanza sulle cose riguardanti la fede ed i costumi a norma dell'articolo V capov.
692v
sempre è
riuscito di utilità per la Chiesa, giacché in molti casi ha suscitato
l'ostilità dei maestri contro i parroci. Caduta la Monarchia, il socialista ed antireligioso
Ministro del Culto Giovanni Hoffmann con ordinanza del 16 Dicembre 1918 soppresse
intieramente la geistliche Schulaufsicht nelle scuole elementari. L'Episcopato
bavarese nel Memoriale del 25 Maggio 1919 così si espresse al riguardo: "La profonda
ingiustizia dell'atto di violenza, con cui il Governo provvisorio eliminò la geistliche
Schulaufsicht
693r
lare; tuttavia questa parte della
geistliche Schulaufsicht non rientra per sé nel compito della ChiesaQuanto al § 28 della legge del 1° Agosto 1922, esso, tradotto in italiano, suona come appresso:
"I. – La ispezione dello Stato sulla istruzione religiosa nelle scuole elementari è limitata alla sorveglianza dell'ordine scolastico esterno, della disciplina scolastica e della frequenza della scuola. La determinazione del
693v
contenuto e del metodo d'insegnamento per l'istruzione
religiosa è cosa delle competenti Autorità delle società religiose. Le società religiose
possono mediante loro delegati far visitare l'istruzione religiosa della loro confessione
nelle scuole elementari ed accertarsi in tal guisa dello stato delle cognizioni nella
dottrina della religione e della educazione religioso-morale degli scolari appartenenti alla
propria confessione.694r
"Sull'Articolo 8
§ 2."Alle Autorità superiori ecclesiastiche od ai loro delegati
Questo punto non sembra presentare eccessiva difficoltà quanto alla sostanza, giacché esso corrisponde alle condizioni attualmente vigentie non contraddice il Concordato. Le Autorità ecclesiastiche non hanno infatti ora poteri disciplinari sui maestri, non sono cioè le Autorità ispettrici scolastiche, né possono direttamente infliggere pene al personale insegnante. Esse hanno bensì il diritto di reclamo contro inconvenienti nella vita religiosa o morale degli studenti cattolici ecc., ma la decisione circa
694v
tali ricorsi spetta allo Stato. – In una prima
redazione 695r
"Sull'Articolo 10L'obbligo dello Stato bavarese di dotare la Chiesa cattolica con beni e fondi stabili in base all'articolo IV dell'antico Concordato rimane fermo, è garantito dall'articolo 138 della Costituzione del Reiche dal § 18 della Costituzione bavarese , come pure è protetto contro mutamenti unilaterali da parte dello Stato bavarese.
Per il caso di una [sic] eventuale adempimento della dotazione reale, i valori patrimoniali
Il primo capoverso è una conferma del diritto della Chiesa cattolica di avere una dotazione in bonis fundisque stabilibus. Nel secondo si stabilisce che, nel caso di adempimento di tale dotazionereale, la scelta dei singoli beni e valori patrimoniali non possa essere effettuata dal solo Governo, ma si richieda altresì l'intesa del Landtag, come si verificò già nell'accomodamento colla antica Casa reale di Baviera. Ciò potrà rendere naturalmente l'accordo più difficile; ma, poiché il principio di detta dotazione rimane
695v
intatto, e, d'altronde, trattasi di
una eventualitàcui difficilmente potrebbe [zwei Wörter unlesbar], in un tempo prossimo, Il Dr. Hilpert ha dichiarato di accettare le sopra riferite dichiarazioni personalmente
Poiché la discussione nelle Commissione del
30 Dicembre – All'ultimo momento mi giunge la lettera ufficiale del Ministro in data di oggi, che
696r
Prima di
chiudere questo rispettoso Rapporto, debbo ancora molestare
l'E. V. circa la questione (senza dubbio meno grave delle precedenti) delle parrocchie
di patronato dello Stato. Ripetutevolte nel corso delle trattative, come è ben noto a
V. E., ho chiesto al Governo in nome della S. Sede (cfr. Dispaccio N. 17738
del 16 Maggio 1923) di dichiarare che colla frase "nella forma sin qui usata"
(art. 14 § 3) si intendeva la presentazione di una terna da parte del Vescovo. Il
Governo ha ammesso bensì che continuava l'uso di detta terna, ma si è sempre rifiutato a
ritenersi legato alla medesima, asserendo che 696v
bavarese esprimeva il suo punto di vista nei seguenti termini: "Nell'ultimo
periodo dell'art. 14 § 3 la S. Sede desidera parimenti che per maggior
chiarezza venga sostituita con altra la dizione =in forma usitata=. Nel secolo
passato la prassi era che i concorrenti ad una parrocchia cosìdetta di Stato presentassero le loro istanze al Governo del
distretto, il quale alla sua volta partecipava alla Curia diocesana i nomi di tutti i
concorrenti, affinché questa desse il suo parere sotto forma della proposta di una terna; il
Governo procedeva alla nomina, senza essere vincolato a detta terna, sebbene di regola la
scelta si facesse in base alla medesima. Solo in casi rari e per forti ragioni il Governo si
discostò nella scelta dalla terna dell'Autorità ecclesiastica. Tale modo deve essere
osservato anche in avvenire, colla sola differenza che in luogo della nomina governativa
subentra la presentazione di un candidato degno ed idoneo. Se alla S. Sede fanno
difficoltà le parole =in forma usitata=, esse possono venir
soppresse.697r
Ne seguirà che allora l'esercizio del diritto di
patronato o di presentazione dello Stato si conformerà al gius comune del Codice di diritto
canonico". – La S. Sede, di fronte alla impossibilità di indurre il Governo a
dichiararsi vincolato nella presentazione ai benefici dalla terna della rispettiva Curia
vescovile, Dopoché, tuttavia, è stato pubblicatoil testo delle Convenzioni coi protestanti, nelle quali manca completamente una disposizione corrispondente al periodo secondo del § 3 art. 14 del Concordato, non
697v
a danno della Chiesa cattolica,
ed egli mi si dimostrò non contrario a studiare di nuovo anche questo punto, come ebbi a
riferire nel mio rispettoso Rapporto N. 31690 del 3 corrente, nel quale
imploravo in pari tempo le venerate istruzioni dell'E. V.698r
non viene più preso in considerazione. Il Cardinale v. Faulhaber
affermache nei tredici anni di Episcopato,
la prima volta che il Governo non ha presentato nessuno dei tre ecclesiastici inclusi nella terna, ed ha perciò dichiarato per iscritto ed a voce, che un tal modo di procedere è
contrario all'articolo 137 della Costituzione del Reich,
ed è intollerabile dal momento che i protestanti non sono tenuti a
presentare alcuna lista. "Noi consideriamo come un grave sacrificio della libertà
ecclesiastica 698v
non ha
messo nella lista medesima questo o quel candidato. Le eccezioni, come questo caso del Sac. Bauer, sono sotto l'attuale Ministero
estremamente rare; potrebbero tuttavia venire persone meno
ben disposte verso la Chiesa ed il Concordato dovrebbe presentare
In seguito a ciò, sebbene non mi fossero ancora pervenute le istruzioni implorate nel più volte menzionato Rapporto N. 31690,
699r
contro il Sig. Goldenberger, il quale ha ricordato 699v
alcuno dei tre ecclesiastici
inclusi nella terna, a ritornarla, al Vescovo, perché questone presenti un'altra.
Chinato
(1)↑
In una risoluzione
votata <il 10 Dec. corr.> da una Assemblea straordinaria di
de della suddetta "Lega evangelica" in Norimberga si diceva che "
[sic] l'attuale Concordato" " [sic] è un peggioramento ed una perpetuazione
dell'antico Concordato, il quale, nonostante il suo dubbio valore giuridico, ha
avuto per conseguenza, durante lunghi anni, gravi oppressioni degli Evangelici in
Baviera", "dà alla Chiesa romana una lettera di franchigia per la controriforma, da
essa al presente condotta su tutta la linea<,>"
"rappres e per la sistematica, grande lotta contro il protestantismo
tedesco", "rappresenta una capitolazione dello Stato di fronte alla Chiesa",
ecc.
(1)↑
Nel N. 3 di detta risoluzione della "Lega evangelica" si
legge: "Il Concordato rappresenta una capitolazione dello Stato di fronte alla
Chiesa, poiché, contrariamente alla situazione attuale, le concede, nell'ambito
della competenza che essa stessa determina ed è quindi di fatto sconfinata, un
illimitato potere legislativo sui suoi membri. Con ciò viene preparata per la
Baviera e per tutta la Germania la f
creazione <creazione formazione> di uno Stato cattolico nello Stato
e creato un irriducibile contrasto fra i connazionali evangelici e
cattolici".
(1)↑
"Le prestazioni dello
Stato alla Chiesa, fondate su legge, convenzione o particolari titoli giuridici,
saranno svincolate in via legislativa dai singoli Stati, su basi che verranno
fissate con legge del Reich. – La proprietà e gli altri diritti delle società
ed unioni religiose sui loro stabili, <istituti,> fondazioni ed altri
beni, destinati a scopi di culto, di istruzione e di beneficenza, sono
garantiti".
(2)↑
"La nomina "… Le società religiose, le comunità religiose o le associazioni
ecclesiastiche già esistenti, come pure i loro stabilimenti, fondazioni od altre
istituzioni, conservano la capacità giuridica, come l'avevano finora. Le nuove
possono acquistarla a norma del diritto vigente. Le loro proprietà e gli altri loro
diritti, come pure il loro carattere confessionale sono garantiti… –. Sino allo
svincolo previsto dall'art. 138 della Costituzione del Reich, rimangano
conservate le prestazioni dello Stato alle società religiose, basate fondate
su legge, convenzione o speciale titolo giuridico…".