Dokument-Nr. 15415
Gasparri, Pietro an Pacelli, Eugenio
Vatikan, 30. März 1925

Regest
Gasparri übersendet eine Kopie des Polenkonkordats und antwortet auf die Kritikpunkte, die Pacelli aus dem Auswärtigen Amt mitgeteilt worden waren. Hinsichtlich der Übertragung der kirchlichen Administration der freien Stadt Danzig auf die Nuntiatur in Warschau übermittelt der Kardinalstaatssekretär ein Schreiben, mit dem er dem Apostolischen Administrator von Danzig O'Rourke die Motive für die Übertragung darlegte. Ferner stellt er klar, dass das Konkordat keine Errichtungsbulle für eine Diözese Schlesien darstellt, sondern eine solche erst nach Festlegung der Staatsgrenzen erstellt werde. Zudem würde der Heilige Stuhl der neuen Diözese gern den Namen Kattowitz geben. Gasparri hält es für wichtig, zu diesen Punkten Polemiken in der deutschen Presse zu vermeiden, da diese die polnische Öffentlichkeit alarmieren und so die Pläne des Heiligen Stuhls behindern könnte. Mit Blick auf die Anbindung an die Kirchenprovinz Warschau soll Pacelli auf die nur geringen jurisdiktionellen Verbindungen zwischen Diözese und Erzdiözese hinweisen, weshalb hier kein Nachteil für die deutsche Bevölkerung zu erwarten ist. Zudem erklärt Gasparri, der Wunsch der deutschen Botschaft, die Diözese Schlesien direkt dem Heiligen Stuhl zu unterstellen, sei erst am Tag der Konkordatsunterzeichnung kommuniziert worden, weshalb sie nicht mehr in Erwägung gezogen werden konnte. Die Sorgen, der deutsche Klerus werde durch die Regelungen des Konkordats den Anfeindungen der polnischen Bevölkerung ausgesetzt, soll Pacelli als unbegründet zurückweisen. Vertraulich soll er zudem erklären, dass dieses Zugeständnis in Konformität zum Bayernkonkordat gewährt werden musste und dass die Inhaber der Pfarrbenefizien zwar die polnische Staatsangehörigkeit haben müssen, aber durchaus deutschstämmig sein können. Zum Schutz der deutschen Minderheit im Klerus habe der Heilige Stuhl ferner auf Artikel 20 des Konkordats bestanden, wonach staatliche Beanstandungen am Klerus nur von der Zentralregierung beim zuständigen Ordinarius vorgebracht werden können, der die Angelegenheit regeln soll. Außerdem könne über den Nuntius auch der Heilige Stuhl eingeschaltet werden. Unter dem Hinweis, dem deutschen Botschafter von Bergen bereits mündlich das Vorstehende erklärt zu haben, autorisiert Gasparri den Nuntius, die Klarstellungen an die deutsche Regierung weiterzugeben, und zeigt sich überzeugt, dass Pacelli weiterhin die Grundlosigkeit der sich hinsichtlich des Polenkonkordats in Deutschland verbreitenden Anschuldigungen gegen den Heiligen Stuhl aufzeigen wird.
[Kein Betreff]
con inserti
Ill.mo e Rev.mo Signore,
Mi è regolarmente pervenuto il rapporto "riservato" N. 32356 del 14 Marzo corrente, col quale la S. V. Ill.ma e Rev.ma mi informa circa alcuni malumori destatisi in seguito alla firma del Concordato polacco.
Innanzitutto, per sua intelligenza e norma, Le rimetto qui unita una copia di tale Concordato<,>1 (All. I° ) e rispondo agli appunti fatti in merito alla S. V. che molto opportunamente me ne ha dato notizia.
Per quanto riguarda la Città libera di Danzica, è stato scritto a Monsignor <O'>Rourke 2 Amministratore Apostolico, dandogli gli opportuni schiarimenti; V. S. troverà qui unita una copia di tale lettera e ho fiducia che essa valga a dissipare i malintesi. (All. II° )
A proposito poi della diocesi di Slesia, Ella farà notare che il relativo articolo del Concordato non equivale alla bolla di erezione la quale si redigerà a suo tempo con la determinazione dei
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confini, del nome della diocesi e delle altre circostanze necessarie a stabilirsi. È stata sempre intenzione della Santa Sede di dare alla nuova Diocesi il nome di Kattoviz. Sarebbe però opportuno che su questo argomento si evitassero polemiche sulla stampa tedesca per non allarmare l'opinione pubblica polacca e non intralciare l'opera della Santa Sede.
Quanto poi alla Sede Arcivescovile di Cracovia, faccia osservare che, secondo l'odierna disciplina canonica, <i>3 legami giuridici tra la diocesi e la Archidiocesi sono insignificanti, e non possono costituire alcun pericolo sulla popolazione tedesca della nuova diocesi.
D'altra parte l'Ambasciata di Germania manifestò il desiderio che la Slesia fosse eretta in diocesi dipendente direttamente dalla Santa Sede solo la mattina del 10 Febbraio u. s., giorno in cui fu firmato il Concordato, ed era perciò troppo tardi per prendere la domanda in considerazione; senza dire che essendo le diocesi polacche raggruppate tutte in provincie ecclesiastiche, sarebbe stato molto difficile creare per la sola Slesia un regime di eccezione.
Taluni poi, come Ella riferisce, hanno anche osservato che, in
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seguito al Concordato polacco, gli ecclesiastici di nazionalità tedesca si trovano, senza difesa, esposti alle ostilità dei Polacchi. Ella avrà la compiacenza di far rilevare che tali preoccupazioni non hanno fondamento. A tale proposito credo opportuno farl<L>e4 conoscere confidenzialmente che quando i delegati polacchi nelle discussioni preparatorie entrarono in argomento, iniziarono la discussione allegando l'articolo 13 del Concordato bavarese. V. S. farà comprendere che la Santa Sede non poteva rifiutare alla Polonia quello che aveva concesso alla Baviera.
Infatti nel suddetto articolo 13 si legge che gli ecclesiastici i quali assumeranno la direzione ed amministrazione degli istituti diocesani di educazione e delle parrocchie, devono avere la cittadinanza bavarese o quella di uno Stato germanico.
Fu però possibile a questa Segreteria restringere per la Polonia tale concessione ai soli parroci (vedi articolo 19) e questa inoltre non esclude dai benefici parrocchiali i cittadini di nazionalità tedesca, ma solo esige che essi abbiano la cittadinanza polacca; il che non è difficile a verificarsi a norma dei trattati internazionali.
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La Santa Sede poi giustamente preoccupata della difesa del clero delle minoranze, volendo sottrarre il medesimo alle ingerenze talvolta poco illuminate dei funzionari locali, domandò l'articolo 20, il quale riserva alle autorità centrali governative i reclami che riguardano il personale ecclesiastico. La qual cosa è già di per sé una garanzia; inoltre il Ministro competente secondo il medesimo articolo non può adottare alcuna misura, ma questa deve essere presa dall'Ordinario. Né si dica che i Vescovi daranno ragione al Governo e non al clero tedesco<,>5 perché non si può presumere che i Vescovi agiscono [sic] contro coscienza; ad ogni modo è sempre aperto l'adito alla Santa Sede, la quale, per mezzo del Nunzio, potrà opportunamente intervenire.
Tutto questo voglia la S. V., qualora lo crede opportuno, far presente nei debiti modi a cotesto Governo; come anche questa Segreteria non ha mancato di fare con l'Ambasciatore tedesco verbalmente, in occasione di analoghe rimostranze.
Sicuro che la S. V. colla sua ben nota abilità continuerà a dimostrare la infondatezza delle accuse che si vanno propalandosi 6 in Germania contro la Santa Sede dai soliti oppositori in seguito al Concordato polacco, e 7 profitto dell'occasione per raffermarmi con sincera stima
di V. S. Ill.ma e Rev.ma
Servitore
P. Card. Gasparri
1Hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Verfasser, eingefügt.
2Hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Verfasser, eingefügt.
3Hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Verfasser, eingefügt.
4Hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Verfasser, gestrichen und eingefügt.
5Hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Verfasser, eingefügt.
6Hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Verfasser, gestrichen.
7Hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Verfasser, gestrichen.
Empfohlene Zitierweise
Gasparri, Pietro an Pacelli, Eugenio vom 30. März 1925, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 15415, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/15415. Letzter Zugriff am: 29.03.2024.
Online seit 24.06.2016, letzte Änderung am 20.01.2020.