Betreff
Sull'interpretazione dell'art. 4 § 2 del Concordato colla Baviera -
Nomina del Dr Buchner a professore di storia nella Università di
Würzburg
Insieme ai relativi Allegati, che qui acclusi compio il dovere di ritornare all'E.V.R.,
mi è pervenuto il venerato Dispaccio N. 2850/26 in data del 5 corrente.
Nel
Memorandum del Ministero di Stato bavarese per l'Istruzione ed il Culto in data del
23 Maggio 1926 sono ricordati le i successiveiredazioni mutamenti di redazione, cui fu sottoposto l'art. 4 § 2 del
Concordato. Nella redazione proposta dalla S. Sede col progetto del Settembre 1922 era
dato un valore decisivo al giudizio del Vescovo nella nomina delprofessore di filosofia
e di quello di storia nelle Università di Monaco e di
Würzburg. Nelle conferenze del Gennaio 1923, alle quali partecipò l'umile sottoscritto,
detto paragrafo, come in generale tutti quelli concernenti la
formazio-149v
zione [sic] del clero, fu oggetto di vivi dibattiti, i quali condussero alla redazione in forma negativa ("contro il quale dal Vescovo
diocesano non [sia] sollevata
alcuna obbiezione..."), la quale venne poi di nuovo per de [ein Wort unlesbar] per
insistenza del Governo cambiata nell'attuale. La Commissione governativa di Ministri
(Dr von Knilling, Presidente del Consigliodei Ministri, Dr Matt, Ministro del Culto e
Dr Krausneck, Ministro delle Finanze) e di deputati (Presidente Speck,
Sig. Held, attuale Presidente del Consiglio dei Ministri, e Canonico Wohlmuth, attpresentemente Preposto della Cattedrale di Eichstätt e Protonotario
Apostolico) era composta intieramentedi membri del partito popolare bavarese. Non già, quindi, alla S. Sede, che
difese, p finché fu possibile, la primitiva redazione, ma
a questo p questo partito, che il Revmo Vescovo
di Würzburz [sic]
qualifica come "il partito proprio cattolico della
Baviera", egli deve attribui-150r
re
la formula del citato articolo paragrafo, contro
la qualecui il prelodato Vescovo rivolge la sue critiche. Occorre del resto riconoscere che il motivo, addotto allora la dal
Governo e per che determinò la condiscendenza della S. Sede, era
realmente - vale a dire l'opposizione forse insuperabile, che si sarebbe altrimenti incontrata
nella nel Landtag, con pericolo di far naufragare l'intiero Concordato - era realmente fondata, come dimostrarono
i fatti. Mons. Ehrenfried sembra di non aver più del totalmente
presenti i fierissimi attacchi, di cui quell'ar quel paragrafo, pur così corretto, venne fatto oggetto nellapubblica stampa, nei circoli universitari e nel Parlamento. Il Governo, [per] motivi di pruragionevoli motivi di prudentza e di tattica, chiese
che la dichiarazione circa la richiesta del parere del
Vescovo,come pure altri punti
, fosse
consegnata in una Nota segreta;è
lanaturale quindi che essa non fosse sino ad ora conosciutadal pubblico o dai
Vescovi.
150v
Per venire ora alla interpretazione del
paragrafo in discorso, è evidente che esso dà alla S. Sede un
diritto incontestabile a che i suddetti professori siano tali, che non possa nulla
possa eccepirsi contro di essi dal punto di vista cattolico ed ecclesiastico. La
dichiarazione aggiunta, che nei casi indicati il Governo richiederebbe il parere del Vescovo
competente, nulla toglie a tale quel diritto, ma piuttosto aggiunge una nuova
assicurazione e garanzia, la quale è al tempo stesso un atto di doveroso riguardo verso
l'Ordinario. È vero che, trattandosi di parere, il Governo non è,
per sé tenuto assolutamente legato a obbligato a seguirlo; ma da ciò non ne segue in alcun modo
che, come sembra di credere Mons. Ehrenfried, che "la decisione definitiva
intorno al punto di vista cattolico ed ecclesiastico starà nelle mani dello Stato, che si fa giudice".
In tal caso, infatti, da una parte,
In caso in Qualora, infatti, il Governo non acceda all'avviso parere
sfavorevole deil Vescovo, questo può - ed anzi se i motivi della
sua151r
contrarietà sono gravi, deve - ricorrere alla S. Sede;
d'altra parte, il Governo stesso, trattandosi di un
parere negativo autorevole e qualificato in virtù anche della più volte men ricordata
dichiarazione, non è lecito di procedere senz'altro ed unilateralmente alla nomina del
professore, giacché con ciò correrebbe serio pericolo
di violare l'a la disposizione dell'art. 4 del paragrafo in discorso, la
quale esige che contro il professore in d
nulla possa eccepirsi dal punto di vista cattolico ed ecclesiastico.L'inti La cosa dovrà quindi essere rimessa in ultima analisi
al giudizio della S. Sede, la Quale senza dubbio terrà
nel massimo conto le osservazioni dell'Ordinario e ne tutelerà la dignità
ed il prestigio. N È poi superfluo di aggiungere che in tutto il procedimento così il Vescovo, come la
S. Sede, hanno il diritto a che venga mantenuto il segreto. Ho infine trFinal-
151v
mente i Revmi Vescovi della Baviera sono troppo degni di venerazione e di
stima per poter
supporre che essi "assentiranno al più
presto per evitare degli impicci, o restringeranno il caso delle eccezioni al minimo, con nocumento della
Chiesa".
Per ciò che venire ora alla nomina del Professore
Buchner, lo stesso Mons. Vescovo di Würzburg ammette essere egli "personalmente cattolico
ottimo", "buon cattolico riguardo alla sua vita privata e personale, e che pratica la vita
religiosa ed ecclesiastica, accostandosi spesse volte alla Santa Comunione ed ai Sacramenti
della Chiesa". Secondo anzi l' affermazione del Rev. P. Sottopriore di S. Bonifazio alla cui parrocchia il Buchner appartiene, egli riceve quotidianamente la S. Comunione.Egli appartiene al partito tedesco-nazionale, come numerosi altri cattolici,
massime della nobili ed intellettuali, i quali si sono staccati soprattutto dal
Centro, la cuipoliticaè
, a
152r
a loro avviso,
troppoantimonarchicaetendentealla coalizione coi socialisti. Durante le trattative concordatarie, ed
in particolar modo in occasione della discussione del rela nel Landtag, il professore
in discorso si adoperò realmente per influire
nel partito sul partito, di cui è membro, affinché votasse in favore del Concordato
ed i cui voti erano assolutamente necessari perl'approvazione del Concordato; per il che credetti
conveniente di ringraziarlo a voce. Di scritto egli non ha,
che per quanto io posso ricordare, che
una breve lettera dello scorso Maggio,in risposta ad altra sua, concepita in termini cortesi ma cauti. Dacché lasciai
definitivamente Monaco nell'Agosto dello scorso anno 1925, non ho più avuto occasione di seguire il
periodico "Gelbe Hefte"; non intendo tuttavia di mettere minimamente in dubbio la giustezza delle critiche mosse dal Revmo Mons. Vescovo di Würzburg né di negare
la corresponsabilità del Buchner per gli articoli ivi pubblicati; parmi nondimeno che, [essa]
trattandosi di scritti di altri, la colpa è essenzialmente diversa da quella che si avrebbe
nel caso di pubblicazioni proprie. Spetta del resto, all'Ordinario competente di condannare
eventualmente gli errori segnalati e proibire ai sacerdoti di
collaborare in quel periodico.152v
Ciò premesso, poiché l'E.V.
mi ha ordinato di esporre il mio umilissimo avviso circa la
condotta che la S. Sede dovrebbe tenere in questo delicato affare, mi permetto di
proporre subordinatamente i seguenti provvedimenti:
1º) Dopo il fatto compiuto della
nomina del Prof. Buchner, è difficile di
esigerne senz'altro la rimozione, tanto più che ciò
produrrebbe potrebbe produrre [grandi] turbamenti e proteste da parte del partito
tedesco-nazionale, il quale fa parte in Baviera dell'attuale coalizione governativa. Mons.
Ehrenfried tuttavia sorvegli il di lui insegnamento e, qualora esso non fosse conforme, dal punto di vista
cattoreligioso, ai principi della Chiesa, ricorra a reclami
presso il Governo o direttamente o per il tramite della S. Sede, la quale può procedere a norma del Concordato.
2º) Si istruiscano i
due Revmi Ordinari di Monaco e di Würzburg sul vero senso dell'art. 4 § 2 del
Concordato e sul modo di procedere in occasione della nomina dei professori in
parola.
3º) Si muovano, preferibilmente con Nota scritta, rimostranze presso il Governo
bavarese per aver proceduto, nonostante le obbiezioni mosse dall'Ordinario, unilateralmente
alla nomina in questione alla nomina in questione, e si fissi, come sopra, il
[sen] la interpretazione genuina del citato paragrafo.
Salvo meliori
iudicio.
Chinato
149r, oben mittel hds. von unbekannter Hand, vermutlich von
einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 18. Dezember 1926, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 16454, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/16454. Letzter Zugriff am: 04.05.2025.