Dokument-Nr. 17396
Pontificia Commissione per la Russia an Deutscher Episkopat
[Vatikan], 30. März 1929

Istruzione
Appena pubblicato il Decreto della Pontificia Commissione per la Russia del 12 Gennaio 1929 negli Acta Apost. Sedis 6 Febbriaio [sic] 1929, N. 2, pag. 94 alcuni Revmi Ordinari hanno significato alla Pontificia Comminssione [sic] di aver ben compreso la mente e lo spirito del Decreto stesso che cioè si usino le debite cautele in cosa di sì grave momento, specialmente se si tratta di persone poco o nulla a loro conosciute, ma nello stesso tempo hanno osservato che nella maggior parte dei casi specialmente se urgenti, era impossibile o vi era periculum in mora nel rivolgersi alla Pontificia Commissione o ai Legati Apostolici, perciò hanno chiesto siano date anche a loro in particolare le necessarie e opportune istruzioni, per poter assolvere il loro ministero per il bene delle anime senza troppi ritardi, che potrebbero nuocere alle stsse [sic] conversioni.
Questa Pontificia Commissione gode di constatare tanto interessamento dei Revmi Ordinari per questi nostri cari fratelli separati, e mentre da una parte riconferma che lo scopo e la mente di quel Decreto si fu precisamente di raccomandare la dovuta prudenza, anche per evitare qualsiasi pretesto di calunniare la Chiesa Cattolica, questa amantissima madre, che essa in qualche modo si approfitti delle miserevoli condizioni dei nostri fratelli russi emigrati, per attrarli a sè, dall'altra parte però loda e incoraggia vivamente questo zelo ammirabile dei Revmi Ordinari in favore dei Russi, così cari al cuore del Santo Padre, e ben volentieri comunica a loro le seguenti istruzioni e non solo per i Chierici, ma anche per i laici.
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I. – Per i Laici.
(La Pontificia Commissione dichiara che se si tratta di semplici laici, i Vescovi non solo nei casi urgenti, ma anche in quelli ordinari e consueti, possono ammeterli e riceverli in seno alla Unità della Chiesa Cattolica, se, conoscendo abbastanza le persoene [sic], di cui si tratta, si possono formare un prudente giudizio sulle loro buone e rette disposizioni spirituali, e sulla sufficiente cognizione della fede e della Chiesa Cattolica).
Ricordiamo anzitutto che pel Battesimo dagli scismatici russi non vi è, in genere, dubbio sulla sua validità.
Al contrario può essere essenziale di chiedere se hanno contratto matrimonio nello scisma, come e davanti a chi fu contratto, se fu contratto in seguito ad una dispensa, e da chi fu concessa questa dispensa, e a quale religione apparteneva l'altro consorte; se il primo matrimonio fu sciolto, per quali motivi e da chi, e se hanno contratto nuovo matrimonio. In una parola è necessario fare tutte le indagini per sapere se il loro matrimonio fu valido, o no, e se il loro stato attuale nel matrimonio è valido o no.
Parimenti è necessario indagare con prudente discrezione, se i motivi per i quali sono indotti all'unità della chiesa siano spirituali e soprannaturali, ovvero umani, come ad es. la loro strettezza e miseria attuale, nel qual caso è bene che siano aiutati, secondo il possibile, e raccomandati vivamente alla carità dei fratelli, e nel frattempo essi non siano rigettati o abbandonati a sè nel movimento che sentono verso la Chiesa Cattolica, ma affidati e raccomandati ad un prudente sacerdote, il quale insegna loro la dottrina cattolica, specialmente sull'unità della chiesa, sul primato del Romano Pontefice, sull'Immacolata Concezione di maria Vergine, sul Purgatorio ecc.
Quando siano sufficientemente preparati, istruiti e disposti, si intrattengono sulla scelta del rito, ma non si inducano gli orientali contro le loro naturali disposizioni a scegliere il rito latino, sibbene si spieghi loro la dignità e la bellezza del rito orientale, la dottrina e la grazia
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della Chiesa Cattolica in favore dei riti orientali, e solo nel caso che qualche russo a ragion veduta e tutto considerato e per giusto motivo propenda per il rito latino, siano ammessi in questo rito.
La Pontificia Commissione invierà a quei Vescovi nelle cui diocesi vi siano rilevanti gruppi di russi la formula di professione di fede per l'abiura, ed è sempre pronta ad inviarla a tutti quei Vescovi e Ordinari che la richiedessero.
Tenendo pertanto ferme queste Istruzioni, i Revmi Ordinari non debbono ricorerre caso per caso alla Pontificia Commissione. Quando infatti i Revmi Ordinari abbiano conosciuto abbastanza le persone, di cui si tratta, e, ove occorra, il loro stato di famiglia si siano formati un prudente giudizio sulle loro buone e rette disposizioni spirituali, e sulla loro sufficiente preparazione e istruzione nella fede e sulla Chiesa Cattolica, come si è detto sopra, i Vescovi possono e debbono di loro diritto e dovere, ammetterli e riceverli in seno all'unità della Chiesa Cattolica, e ciò sia nei casi ordinari e consueti, sia più specialmente nei casi urgenti, ad es. in occasione di matrimonii, osservando tutto ciò che per ordine e disposizione del Santo Padre si deve osservare per l'abiura e pei matrimonii misti.
È tuttavia appena il caso di ricordare ai Revmi Ordinari che questa Pont. Commissione si tiene sempre a loro disposizione per tutto quello che essi credano di chiedere intorno ai russi da ricevere nella Chiesa Cattolica.
Parimenti mentre plaude ancora allo zelo illuminato di Essi, fa una speciale raccomandazione di avere una particolare cura della educazione cristiana dei ragazzi e dei giovani russi, che quanti altri mai, sono anime aperte alla verità e al bene, e prega gli stessi Revmi Ordinari di voler inviare ogni anno una breve relazione sul ritorno di queste anime alla Chiesa Cattolica, e sulle buone disposizioni di qualche ragazzo e giovinetto allo stato ecclesiastico.
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II. – Pei Chierici, cioè Sacerdoti e Diaconi Russi.
Maggiori cautele si richiedono se si tratti di Sacerdoti o Diaconi, non perchè si debba avere verso loro, ma perchè maggiore preparazione si richiede e la cosa è sempre delicata, specialmente per l'avvenire e l'esperienza ha insegnato che la prudenza in questi casi non è mai troppa.
Pertanto oltre a maggiori e più particolari indagini su quanto è richiesto, congrua congruis referendo, per i laici, si chiedano informazioni sulla loro ordinazione, e sui loro studi, ed espressamente, quali lingue conoscano, scrivono e parlano, e con quale perfezione, se in particolare conoscono il latino, ed in tal maniera da poter eventualmente seguire lezioni per perfezionarsi nella S. Teologia Dogmatica e morale.
Si chieda pure a quale frazione o gerarchia ciascuno appartenesse, o sia passato successivamente; se abbia fatto tentativi per passare al protestantesimo; così pure se sia vissuto qualche tempo, dopo la S. Ordinazione, scismatica, fuori di ogni ministero ecclesiastico, come laico.
Si facciano pure prudenti indagini sulla vita di ciascuno e sui costumi.
Avute queste informazioni, l'Ordinario ricorra a questa P. C., esponendo il caso, oppure, se la cosa sia piuttosto urgente, al Delegato Apostolico della regione, il quale si regolerà secondo le particolari istruzioni, che gli siano state date per simili casi.
Avvenuta la recezione nella Chiesa Cattolica, gli Ordinari ne daranno subito notizia a questa P. C.
Empfohlene Zitierweise
Pontificia Commissione per la Russia an Deutscher Episkopat vom 30. März 1929, Anlage, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 17396, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/17396. Letzter Zugriff am: 28.04.2024.
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