TEI-P5
Dokument-Nr. 18224
Come è ben noto all'E. V. R., l'articolo 14 § 1 del
nuovo Concordato bavarese stabilisce quanto segue:
"La nomina degli Arcivescovi e dei Vescovi spetta in tutta libertà alla Santa Sede. Verificandosi la vacanza di una Chiesa arcivescovile o vescovile, il rispettivo Capitolo sottoporrà direttamente alla Santa Sede una lista di candidati degni dell'ufficio episcopale e idonei a reggere la vacante diocesi, tra i quali, come pure tra quelli suggeriti dai Vescovi e dai Capitoli bavaresi, nelle rispettive liste triennali, la Santa Sede si riserva libera scelta...".
L'E. V. si degnò di darmi nello scorso Gennaio in Roma l'incarico di preparare un progetto dide
regolamento o decretoanzidetpredette liste, anziché ri di riunire il tutto
in un solo decreto con eventuali richiami a precedentidisposizioni, il che avrebbe reso, più
complicato e men chiaro l'intiero regolamento e sarebbe
riuscito particolarmente incomodo, dovendosi prima della
votazione nellarispettiva riunione dei Vescovi e dei Capitoli leggere il rispettivo decreto ("Posthoc regulae ad electionem faciendam legendae
erunt").
Nella compilazione del primo decreto "circa proponendos ad episcopale ministerium pro dioecesibus Bavariae quolibet triennioper Episcopos Bavaricos", ho preso naturalmenteCand Canadensi dominio et Terrae Novae insulis (ib.,
vol. XI, pag. 124-128), pro Scotia (ib.,
vol. XIII, 1921, pag. 13-16), pro Brasilia (ib., pag. 222-225), pro
Mexicana Repubblica (ib., pag. 379-382), e pro dioecesibus ritus latini in Polonia
(ib., pag. 430-432), salvo le mutazioni richieste dalla particolare
situazione della Baviera e soprattutto dalle disposizioni del Concordato. - Per ciò invece
che concerne i due altri decreti relativi alle liste dei Capitoli cattedrali, non vi è,
almeno per quanto io sappia, alcun esempio. Il mio primo pensiero era stato di applicareanalogamente le stesse disposizioni del primo
decreto per i Vescovi; ma mi è poi sembrato di dover abbandonare taleda che intendesse proporre, e
consegnasse poi la relativa scheda chiusa al Preside del Capitolo, che dovrebbe alla sua volta trasmetterla insieme colle altre
alla S. Sede. In tal guisa nessun Canonico
avrebbe
saprebbe Ma mi è sembrato che ciò non avrebbe potuto apparire come non del tutto conforme ai termini della succitata disposizione
concordataria, la q che parla di liste dei Capitoli, mentre coll'accennato
modo si avrebbero avuto piuttosto liste dei singoli
Canonici. Ho cercato quindi di costruire un
sistemadiod occasioni di indiscrezioni. L'E. V. giudicherà se e come
la Perciò sono rimastei soppressiei nei decreti secondo e terzo gli elenchi dei candidati,
che vengono rimessi prima al Preside della Conferenza e poi ai singoli Vescovia norma del primo decreto (nn. 2-7),
poi,
la
co
ri come pure la discussione, che deve aver luogo nella riunione dei Vescovi (n. 11); è stata aggiunta la pena di scomunica ipso facto incurrenda et
Romano Pontefici specialiter reservata per coloro che violassero l'ingiunto segreto. Che
anzi l'Emo Sig. Cardinale Faulhaber, Arcivescovo di Monaco, cui ho mostrato riservatamente
gli anzidetti progetti di
di in discorso per conoscere il suo parere al riguardo, desidererebbe che, anche prima della Conferenza dei Vescovi e della sessione dei Capitoli, i nelle quali dovranno essere
fissate leSarebbe p Sarebbe poi, a mio umile avviso,
più conveniente che detti decreti non venissero resi di pubblica
ragione, ma fossero mantenuti riservati.
Nel decreto secondo e terzo si prescriverebbe che ogni Canonico non possa proporre più di tre candidati. Dubito, tuttavia, se questo numero sia sufficiente specialmente per ciò che riguarda il secondo decreto delle liste triennali, le quali abbracciano candidati per tutte le otto diocesi della Baviera. L'E. V. giudicherà quindi se quel numero possa essere accresciuto, il che porterebbe anche una
Dopo di ciò, chinato
58r, links oberhalb des Empfängers hds. von
unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Online seit 24.06.2016.
Dokument-Nr. 18224
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 16. April 1925
Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelliBetreff
Per la esecuzione dell'art. 14 § 1 del Concordato bavarese - Progetto di regolamento o decreto per le liste dei candidati all'Episcopato.
"La nomina degli Arcivescovi e dei Vescovi spetta in tutta libertà alla Santa Sede. Verificandosi la vacanza di una Chiesa arcivescovile o vescovile, il rispettivo Capitolo sottoporrà direttamente alla Santa Sede una lista di candidati degni dell'ufficio episcopale e idonei a reggere la vacante diocesi, tra i quali, come pure tra quelli suggeriti dai Vescovi e dai Capitoli bavaresi, nelle rispettive liste triennali, la Santa Sede si riserva libera scelta...".
L'E. V. si degnò di darmi nello scorso Gennaio in Roma l'incarico di preparare un progetto di
58v
per la esecuzione di questo paragrafo. Nel
medesimo sono previste tre liste: 1º) Lista triennale
dei Vescovi, 2º) Lista triennale dei Capitoli (cattedrali), 3º) Lista del rispettivo
Capitolo sede vacante. Mi è sembrato quindi più conveniente di preparare tre separati progetti di decreto per ognuna delle Nella compilazione del primo decreto "circa proponendos ad episcopale ministerium pro dioecesibus Bavariae quolibet triennioper Episcopos Bavaricos", ho preso naturalmente
59r
per modello i decreti già emanati dalla
S. Congregazione Concistoriale per altre ragioni, vale a dire: pro Foederatis Americae
Septentrionalis Statibus (Acta Apostolicae Sedis, vol. VIII, 1916,
pag. 400-404), pro 59v
idea in considerazione del grave pericolo, per non dire della certezza diindiscrezioni, che si avrebbero [sic] avutein materia così delicata, se si pensi alnumero grande dei membri dei Capitoli cattedrali, dei quali molti
vecchi e non cauti. Il miglior metodo per evitare,in quanto sia possibile,ogni violazione di segreto, sarebbe stato che ogni Canonico avesse scritto
in una scheda chiusa il
nomedei candidati,
60r
intermedio, il quale, pur salvando il concetto della
lista del Capitolo, riducesse al minimo necessario le
possibili cause 60v
prime liste, i Vescovi ed i Capitoli medesimi si radunino per prendere
conoscenza del dei rispettivi decreti e subito si obblighino
sotto giuramento afare sub segreto [sic] anche le prime investigazioni. Ciò non dovrebbe essere messo nel testo dei decreti
stessi, ma in una Istruzione a parte. - Nel decreto secondo e terzo si prescriverebbe che ogni Canonico non possa proporre più di tre candidati. Dubito, tuttavia, se questo numero sia sufficiente specialmente per ciò che riguarda il secondo decreto delle liste triennali, le quali abbracciano candidati per tutte le otto diocesi della Baviera. L'E. V. giudicherà quindi se quel numero possa essere accresciuto, il che porterebbe anche una
61r
maggior larghezza e libertà di scelta per la
S. Sede.Dopo di ciò, chinato