Dokument-Nr. 18568
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[Berlin], 04. Februar 1926

Regest
Von Gasparri um eine Einschätzung zur Anwendung von Artikel 10 § 1 k) des Bayernkonkordats gebeten zeichnet Pacelli die Konkordatsverhandlungen zu den Staatsleistungen an die Kirche nach. Er ruft in Erinnerung, dass die Regierung die Staatsleistungen als fakultativ einstufte, während Pacelli sie im Namen des Heiligen Stuhls als verpflichtend verteidigte. Der Nuntius führt den Notenwechsel an, in dem er mit der Regierung um diesen Punkt stritt, und berichtet vom Zugeständnis des Heiligen Stuhls, im Konkordat auf einen entsprechenden Artikel zu verzichten, um die Verhandlungen nicht weiter in die Länge zu ziehen. Wenngleich das Konkordat folglich keine expliziten Ausführungen zu den Staatsleistungen an die bereits bestehenden Pfarreien gibt, bestätigt es diese jedoch indirekt durch die Einleitungen zu Artikel 13 § 1 und Artikel 14, § 2 sowie durch den hier in Rede stehenden Abschnitt von Artikel 10 § 1 k). Pacelli weist ferner auf die Entstehung dieses Abschnitts im Januar 1923 hin, weshalb er unabhängig von der auf Februar 1924 datierenden dritten Steuernotverordnung der Reichsregierung interpretiert werden muss. Er führt weiter aus, dass Staatsleistungen für neu errichte Seelsorgeämter gemäß Artikel 10 § 1 k) dann gezahlt werden müssen, wenn diese mit Einverständnis der bayerischen Regierung eingerichtet wurden. Für solche neu errichte Seelsorgestellen verlangt die Steuernotverordnung nach Meinung des Nuntius eine Garantie für die anfänglich kalkulierten Kosten, wobei Pacelli hier bereits Widersprüche zu den genannten Konkordatsartikeln sieht. Wenn die bayerische Regierung nun, wie der Münchener Nuntius Vassallo di Torregrossa berichtet, auch Garantien für die ersten drei Erhöhungen verlangt, ist dies Pacellis Ansicht nach mit den von der Regierung im Konkordat eingegangenen Verpflichtungen unvereinbar. Daher empfiehlt er, dass der Münchener Nuntius hiergegen Widerspruch einlegt, für welchen er juristische Genauigkeit und Vorsicht anmahnt.
Betreff
Circa l'applicazione dell'art. 10 § 1 k del Concordato bavarese
Insieme al relativo Allegato, che compio il dovere di ritornare qui accluso, mi è pervenuto il venerato Dispaccio N. 163/26 del 23 Gennaio p. p., col quale l'E. V. R. mi ordinava di esprimere il mio modesto avviso sopra un punto concernente l'applicazione dell'art. 10 § 1, k del concordato bavarese.
Facendomi qui del tutto difetto sia i documenti riguardanti i negoziati per la conclusione del Concordato medesimo, rimasti nella Nunziatura Apostolica di Monaco, come testo delle leggi bavaresi in detta materia, e dovendo quindi fare assegnamento unicamente sulla mia povera memoria, chiedo in precedenza rispettosamente venia all'E. V. per tutti gli errori e le inesattezze, in cui potrò cadere in questo ossequioso Rapporto. A V. E. sarà
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del resto agevole di far controllare nell'Archivio della Segreteria di Stato o della prelodata Nunziatura quanto mi permetterò di esporre qui appresso.
Durante le suaccennate trattative, come l'E. V. ricorderà senza dubbio, fu lungamente dibattuta la controversia circa le prestazioni finanziarie dello Stato alle parrocchie. Il Governo sosteneva pertinacemente avere esso carattere puramente facoltativo, mentre che l'umile sottoscritto difese in nome della S. Sede la obbligatorietà della medesima. Sebben l'antico Concordato del 1817 non contenesse pur troppo esplicite disposizioni al riguardo, lo scrivente poté addurre una serie di argomenti a favore di questa ultima tesi, sia nelle conferenze avute coi Signori Ministri degli Esteri, del Culto e delle Finanze nel Gennaio 1923 (intorno alle quali mi feci poi un dovere di riferire all'E. V. con diffuso Rapporto), sia in una posteriore Nota, se ben ricordo, in data del 16 Giugno di quello stesso anno 1923
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(di cui parimenti ebbi l'onore d'inviare copia). Nella risposta del seguente mese di Luglio il Governo persisté ostinatamente nella sua affermazione, ed allora nella ulteriore mia Nota di replica (sembrami in data dell'11 Settembre) significai in conformità delle istruzioni ricevute, che la S. Sede, pur mantenendo integro il suo punto di vista, tuttavia, affine di non ritardare ancora di più la conclusione del Concordato, non insisteva perché fosse in questo incluso un corrispondente articolo. Quantunque però, in seguito a ciò, il Concordato bavarese non contenga prescrizioni dirette circa i pagamenti alle parrocchie già esistenti, si poté nondimeno ottenere che i medesimi rimanessero nel Concordato stesso assicurati in via indiretta. A ciò servono ambedue le introduzioni agli articoli  13 § 1 e 14 § 3: "In considerazione degli assegni dello Stato per le spese degli ecclesiastici...", e tale è parimenti lo scopo ed il senso della frase dell'art. 10 § 1, k in discorso: "nel quadro
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delle prestazioni finanziarie finora in uso per gli ecclesiastici aventi cura d'anime in generale"; frase che venne proposta nella anzidetta Conferenza del Gennaio 1923 e figurò quindi nel controprogetto presentato subito dopo dallo stesso Governo bavarese; donde risulta pure, se non erro, che l'espressione "finora in uso" deve, già per questo solo motivo, essere interpretata indipendentemente dalla posteriore legge del Febbraio 1924, emanata, del resto, (sebbene prima della firma del Concordato) senza alcun previo accordo colla S. Sede, e di cui anzi la Nunziatura non ebbe comunicazione alcuna.
Venendo ora a considerare i nuovi uffici con cura d'anime, il Concordato distingue due casi: quello, cioè, in cui essi vengono eretti "d'intesa col Governo", ed allora lo Stato deve corrispondere, a norma dell'articolo in esame, agli ecclesiastici, che li ricoprono pro tempore, i mezzi per un conveniente complemento della rispettiva rendita, nella misura in uso per gli altri sacerdoti con cura d'anima.
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Qualora invece detti uffici siano costituiti senza previa intesa col Governo, questo non è obbligato ad alcuna prestazione, in conformità del § 2 dello stesso articolo X. Parlando ora anzidetto § 1 lett. k di complemento di rendita, suppone evidentemente che esista già una rendita iniziale, e poiché esso tratta, come si è visto, di uffici eretti d'intesa collo Stato (a differenza di quelli istituiti liberamente dalla Chiesa), sembra pure che il Governo non sia obbligato a dare sempre il suo consenso e quindi non sia sempre tenuto a pagare i supplementi in discorso. La legge del Febbraio 1924, se pur la memoria non m'inganna, fissava innanzi tutto i supplementi della rendita iniziale per i titolari degli uffici con cura d'anima già esistenti, e per quelli da erigersi in avvenire stabiliva che essi potessero corrispondere dallo Stato soltanto a condizione che fosse assicurata in modo stabile la menzionata rendita iniziale; ciò era, salvo errore, in opposizione colle suaccennate disposizioni concordatarie. Se però adesso il Governo, secondo quanto riferisce l'Eccmo Mons.  Vassallo di Torregrossa, sempre ed in linea generale richiede per la fondazione di un nuovo posto la rendita massima (?) esige che siano approntati i
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mezzi per i primi tre aumenti, ciò non parmi in verità conciliabile coll'obbligo assunto nel Concordato e quindi sarebbe, a mio umilissimo avviso, conveniente che il sullodato Mons. Nunzio intervenisse per reclamarne l'esatto adempimento.
E' superfluo poi di aggiungere che un tale intervento dovrebbe essere effettuato con ogni cautela e precisione giuridica, in guisa da non offrire al Governo il destro di opporre fondate repliche, il che potrebbe pregiudicare la situazione per l'avvenire.
Chinato
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 04. Februar 1926, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 18568, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/18568. Letzter Zugriff am: 28.03.2024.
Online seit 29.01.2018, letzte Änderung am 20.01.2020.