Betreff
Articolo del Revmo Mons. Prof. Egone Schneider (Paderborn) sulla
permanenza in vigore della Bolla De salute animarum
Credo mio dovere di segnalare all'E. V. R. un articolo del
Revmo Mons. Egone Schneider, già P Uditore della S. R. Rota, ed ora
Professore di diritto canonico a Paderborn nell'Accademia vescovile
filosofico-teologica di Paderborn. Il detto articolo è apparso sulla
Rivista Theologie und Glaube
,
edita dai
Professori della menzionata Accademia, e porta il titolo "Die heutige Rechtskraft der
Bulle De salute animarum".
In esso il
detto
summ l'Autore prende in esame la questione, se la Bolla De salute animarum sia
oggi ancora in vigore; questione, egli osserva, d'importanza non solo teoretica,
ma anche eminentemente pratica, essendo essa "decisiva per
la provvista delle Sedi vescovili e dei canonicati in Prussia, e
non46v
senza influenza per i sussidi dello Stato alla Chiesa
cattolica". Senza menzionare nemmeno la l'Allocuzione concistoriale di
Benedetto XV di s. m. del 21 Novembre 1921, e citando una sola volta in nota,
quasi per transennam, gli ar
ticoli della Civiltà cattolica su "i
diritti o privilegii tollerati o concessi dalla S. Sede ai governi civili", egli
sostiene senz'altro che detta
Bolla vige tuttora.
Ammette bensì che la Curia (= la S. Sede) potrebbe con legge unilaterale Perdura
quindi il diritto dei Capi
toli cattedrali alla elezione del Vescovo, come il diritto
dei Vescovi alla provvista della seconda dignità del Capitolo. È ben vero che la Curia (= la
S. Sede ) potrebbe con legge unilaterale, che obbligherebbe Vescovi, e Capitoli,
sottrarre a questi il loro rispettivo diritto; ma una tale legge non p
pregiudicherebbe il diritto dello Stato fondato sulla Convenzione concordataria; lo Stato
potrebbe quindi esigere in base alla Bolla De salute
animarum, che la Chiesa rispetti e riconosca in pratica i diritti [ein Wort
unlesbar] dei Vescovi e dei Capitoli (pagg. 815-816).
Che anzi lo Schneider
non si contenta di affermare la permanenza in vigore va anche più oltre,
e
sostiene
che il diritto di cooperazione47r
negativa, concesso già al Re di Prussia nel Breve Quod de fidelium
("quos... nec
Sere
nissimo Regi minus gratos esse noveritis"), è passato al nuovo Stato repubblicano, e
che esso non è nemmeno in opposizione colla
coll'articolo 137 della Costituzione del Reich, col quale sono inconciliabili
soltanto i diritti di cooperazione positiva. Ammette tuttavia che la Prussia
può
(non deve)
rinunziare ai suoi diritti di fronte alla Curia o
concludere colla S. Sede una nuova Convenzione in luogo in sostituzione della
Bolla De salute animarum (pag. 828).
Una simile esposizione Siffatte asserzioni, contrarie ai principi della S. Sede
ed alla sua attitudine anche di
fronte ad altri Stati della Germania (come il Baden, il Württemberg e l'Hessen), da parte di
un Prelato e Professore d in un Istituto vescovile, sembra, a mio umilissimo avviso, assai deplorevole e tale
da
pregiu [munire] dare nelle mani dei
Governi armi per
impedire la già così47v
ardua azione della S. Sede diretta
a rivendicare la libertà del Sommo Pontefice soprattutto nella nomina dei Vescovi.
Chinato
46r, links oberhalb des Textkörpers hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom Januar 1927, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 19028, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/19028. Letzter Zugriff am: 19.05.2024.
Online seit 25.02.2019, letzte Änderung am 25.02.2019.