Dokument-Nr. 19028
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[Berlin], Januar 1927

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Articolo del Revmo Mons. Prof. Egone Schneider (Paderborn) sulla permanenza in vigore della Bolla De salute animarum
Credo mio dovere di segnalare all'E. V. R. un articolo del Revmo Mons. Egone Schneider, già P Uditore della S. R. Rota, ed ora Professore di diritto canonico a Paderborn nell'Accademia vescovile filosofico-teologica di Paderborn. Il detto articolo è apparso sulla Rivista Theologie und Glaube , edita dai Professori della menzionata Accademia, e porta il titolo "Die heutige Rechtskraft der Bulle De salute animarum".
In esso il detto summ l'Autore prende in esame la questione, se la Bolla De salute animarum sia oggi ancora in vigore; questione, egli osserva, d'importanza non solo teoretica, ma anche eminentemente pratica, essendo essa "decisiva per la provvista delle Sedi vescovili e dei canonicati in Prussia, e non
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senza influenza per i sussidi dello Stato alla Chiesa cattolica". Senza menzionare nemmeno la l'Allocuzione concistoriale di Benedetto XV di s. m. del 21 Novembre 1921, e citando una sola volta in nota, quasi per transennam, gli ar ticoli della Civiltà cattolica su "i diritti o privilegii tollerati o concessi dalla S. Sede ai governi civili", egli sostiene senz'altro che detta Bolla vige tuttora. Ammette bensì che la Curia (= la S. Sede) potrebbe con legge unilaterale Perdura quindi il diritto dei Capi toli cattedrali alla elezione del Vescovo, come il diritto dei Vescovi alla provvista della seconda dignità del Capitolo. È ben vero che la Curia (= la S. Sede ) potrebbe con legge unilaterale, che obbligherebbe Vescovi, e Capitoli, sottrarre a questi il loro rispettivo diritto; ma una tale legge non p pregiudicherebbe il diritto dello Stato fondato sulla Convenzione concordataria; lo Stato potrebbe quindi esigere in base alla Bolla De salute animarum, che la Chiesa rispetti e riconosca in pratica i diritti [ein Wort unlesbar] dei Vescovi e dei Capitoli (pagg. 815-816).
Che anzi lo Schneider non si contenta di affermare la permanenza in vigore va anche più oltre, e sostiene che il diritto di cooperazione
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negativa, concesso già al Re di Prussia nel Breve Quod de fidelium ("quos... nec Sere nissimo Regi minus gratos esse noveritis"), è passato al nuovo Stato repubblicano, e che esso non è nemmeno in opposizione colla coll'articolo 137 della Costituzione del Reich, col quale sono inconciliabili soltanto i diritti di cooperazione positiva. Ammette tuttavia che la Prussia può (non deve) rinunziare ai suoi diritti di fronte alla Curia o concludere colla S. Sede una nuova Convenzione in luogo in sostituzione della Bolla De salute animarum (pag. 828).
Una simile esposizione Siffatte asserzioni, contrarie ai principi della S. Sede ed alla sua attitudine anche di fronte ad altri Stati della Germania (come il Baden, il Württemberg e l'Hessen), da parte di un Prelato e Professore d in un Istituto vescovile, sembra, a mio umilissimo avviso, assai deplorevole e tale da pregiu [munire] dare nelle mani dei Governi armi per impedire la già così
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ardua azione della S. Sede diretta a rivendicare la libertà del Sommo Pontefice soprattutto nella nomina dei Vescovi.
Chinato
46r, links oberhalb des Textkörpers hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom Januar 1927, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 19028, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/19028. Letzter Zugriff am: 19.05.2024.
Online seit 25.02.2019, letzte Änderung am 25.02.2019.