TEI-P5
                        
                            Dokument-Nr. 19178
                         
                        
                        
                             
                        
                             
                        Essendosi il Governo del Württemberg, come è ben noto
        all'E. V. R., pur dopo lunghe esitazioni e riluttanze, dichiarato disposto ad
        entrare anch'esso colla S. Sede in trattative per una nuova Convenzione diretta ad
        adattare alle mutate condizioni dei tempi le antiche Bolle concordate di circoscrizione,
        l'umile sottoscritto ha creduto necessario d'iniziare indagini per raccogliere e coordinare
        il materiale storico e giuridico indispensabile ai negoziati medesimi, affine di essere in
        grado di difendere gl'interessi della Chiesa contro le obbiezioni, spesso così pedanti e
        sofistiche, dei rappresentanti governativi. A tale riguardo lo scrivente ha cercato, data l'importanza dell'argomento, di studiare le
        origini e lo stato della Facoltà teologica e del Convitto di Tübingen; nel che, oltre le
        varie opere che si citeranno nel corso di questo rispettoso Rapporto, gli
        sonooa scritto monografia Die Errichtung der katholischen theologischen Fakultät in
            Tübingen im Jahre 1817, apparsa nei Beiträge zur Geschichte der Universität
            besonders der kath.-theologischen Fakultät in Tübingen, herausgegeben zum 450jährigen
            Jubiläum der Universität, Verlag der Buchdruckerei von H. Laupp jr in
        Tübingen 1927, pagg. 77-158.
Del risultato delle ricerche, che ho potuto compiere sino ad oggi, mi è sembrato conveniente di dare fin da ora relazioneall'E. V.per di Lei opportuna conoscenza e per quelle eventuali istruzioni, che alla medesima E. V. piacesse d'impartirmi al riguardo. Mi sia tuttavia lecito di [ri] notare come questa modesta esposizione è
            necessariamenteinevitabilmente incompleta, facendomi difetto i documenti,
        che si conservano negli Archivi della S. Sede.Singolarmente anomala sembra essere la situazione della Facoltà teologica di Tübingen nel
            Württemberg.
                            Sullae originei
                            della medesima,
                            sinorano
                            a poco tempo fa
                            non abbastanza
                            notae, ha dato assai importanti
                            informazioni,
                            notizie,
                            tratte
                            in base ai
                            tratte da
                            documenti inediti
                            tratti
                            esistenti
                            danegli Archivi dello Stato, specialmente del Ministero dei Culti, lo Zeller nel suo
            recente lavoro Die Errichtung der katholisch-theologischen Fakultät in Tübingen im
                Jahre 1817, apparso nei Beiträge zur Geschichte der Universität besonders der
                kath.-theologischen Fakultät in Tübingen, herausgegeben zum 450jährigen Jubiläum der
                Universität, Tübingen 1927, pagg. 77-158.
                            Da esso mi sia
Il progetto della erezione di un Istituto per lo studio della teologia cattolica nel Württemberg risale all'epoca, in cui il Duca, poi Principe elettore e ReFerdinandodel Württemberg prese possesso dei considerevoli territori assegnatigli a titolo d'indennizzo dal Reichsdeputationshauptschluss del 23 Novembre 1802 e 25 Febbraio 1803.nell'Ottobre 1807, svoltesi in
        Stuttgart nel 1807 fra il Nunzio Apostolico, Mons. Annibale della Genga,
        Arcivescovo di Tiro (poi Papa Leone XII), e due Plenipotenziari del Re,  in base ad un progetto formulato dal 
        Nunzio (cfr. Otto Mejer, Die Concordatsverhandlungen Württembergs im Jahre
            1807, Stuttgart 1859, pagg. 27-40). Erano previste due diocesi nel Württemberg con
        sede in Ellwangen e Rottweil (art. 2), due Seminari clericali con un corso di un anno
        (art. 3 e 15), ed inoltre la erezione di una Facoltà teologica cattolica con cinque
        cattedre in una città cattolica del Paese (art. 4). L'idea, presa da sul
        principio in considerazione, di scegliere a tale riguardo Tübingen, ove esisteva una
        Università sino ad allora esclusivamente protestante, fu scartata dal Re, come riferisce il
            Mejer(l. c.). I professori, quanto alla
        dottrina ed alla condotta morale, dovevano dipendereRe Vescovo e venivano nominati dal Re, previo esame del
            Vescovo Queste disposizioni si ritrovano nel secondo
        progetto di Convenzione del 31  Ottobre 1807, il cui articolo 4 era del seguente
        tenore (cfr. Mejer, op. cit., pag. 63 e seg.): "Non solum scholas
        latinas, Collegia, Lycea in catholicis urbibus conservabimus, sed etiam ut ii, qui statum
        ecclesiasticum amplecti, seque ecclesiae ministerio devovere volunt, scientiam et doctrinam
        tam pro ingressu in Seminaria, quam ad olim digne officium suum implendum, necessariam et
        requisitam acquirere possint, in quadam catholica Regni nostri urbe quinque cathedras
        academicas pro quinque professoribus catholicis fundabimus, illorumque cuilibet, praeter
        habitationem, salarium annuum constituemus. Harum cathedrarum duae Theologiae dogmaticae et
        morali, uti et pastorali, cathe catecheticae et homileticae destinantur; binarum
        aliarum objectum erunt linguae orientales, Sacrarum Scripturarum exegesis scientiaeque
        biblici studii subsidiariae. Quinta tan-
Dopoché i ripetuti tentativi del Re di addivenire ad un accordo colla S. Sede (missione del Consigliere ecclesiastico, Rev. Keller, in Roma negli anni 1808-1809, e nuova missione del medesimo in Parigi e Savona nell'estate del 1811) rimasero senza successo a causa delle sfavorevoli condizioni dei tempi Federico con Decreto del 28 Settembre 1812 procedette alla istituzione di un'Amministrazione ecclesiastica provvisoria (Vicariato generale di Ellwangen per i territoriteologia
        teologi cattolici una Università württemberghese cattolica (katholische
            Landesuniversität) ... con tutti i diritti e le facoltà di una Università, e quindi
        anche col diritto di conferire i gradi accademici in teologia". Il Regio Atto di fondazione
        della Università di teologia cattolica di Ellwangen in data del 6 Ottobre 1812 trovasi
        stampato nel Bullettino Ufficiale (Staats- und Regierungsblatt) del 1812 N. 43
        pag. 497. La erezione canonica di questo Istituto d'insegnamento teologico non ebbe
        luogo, né sarebbe forse stato inallora possibile, trovandosi il S. Padre prigioniero. Sen Senonché, in
        occasione della seconda missione a Roma del sunnominato Consigliere ecclesiastico  Keller, nel 1815-1816, allo scopo di regolarizzare il Vicariato
        generale di Ellwangen  tale argomento non fu, nemmeno oggetto
                            dai doc dai
        documenti sinora pubblicati, od almeno che sono pervenuti alla conoscenza dell'umile sottoscritto, – nemmeno oggetto di
        trattative. In seguito a ciò, quell'Istituto d'insegnamento teologico, detto anche
            Friedrichs-Universität, ebbe il diritto di conferire i gradi accademici
        esclusivamente dal Re suo fondatore. Nel Ministero dei Culti si trova la minuta di un
        decreto, in data del 15 Agosto 1816, su quanto bisognava osservare per il conferimento
            dei gradi accademici nella Università cattolica di Ellwangen. Secondo il
        § 3 si doveva ottenere nei singoli casi il permesso della "Curatela", ossia dell'Ufficio d'ispezione dello Stato, ma non si fa cenno di una licenza
        dell'Autorità ecclesiastica. Nella solenne collazione della Laurea dottorale il Segretario
        anzitutto doveva leggere quel passo del documento di erezione "in cui si contiene la
        concessione del Re di conferire i gradi accademici" (§ 16). A quanto sembra, quattro
        sole volte venne conferita la Laurea di teologia della detta Università di, e tre volte "ad honorem",fra le qualiil più volte menzionato Inviato del Re, Keller, nominato  Vescovo titolare di Evara e Pro-Vicario, il quale,in un Rapporto (N. 27) conservato nell'Archivio di
            Stato(Staatsarchiv Ministerialakten II. Verz. 63 F. 171), riferisce comeessere stato il relativo diploma  accettato l'11 Giugno di quello
        stesso anno dal Cardinale Segretario di Stato Consalvi senza obbiezioni. L'Istituto di
        Ellwangen comprendeva cinque cattedre colle medesime materie, come nel 1807 erano state
        concordate nel surriferito progetto col Nunzio Apostolico.
Dopo la morte del Re Federico I (30 Ottobre 1816) sorse tosto l'idea di trasferire detto Istituto da Ellwangen a Tübingen e di unirlo come Facoltà teologica cattolica a quella Università, come risulta dalla domanda del Ministro dei Culti, Barone von Wangenheim, alla Curatela della Università di Ellwangen del 20 Novembre 1816 e dalla risposta di questa del 16 Gennaio 1817. Il Governo promosse "con ogni energia tale disegno, che fu mandato ad effetto nell'autunno del 1817 contemporaneamente al trasferimento del Vicariato, essendo nel frattempo
            morto il Vescovo di Costanza Mons. D. Il Vicario generale di Costanza, Barone von
        Wessenberg, interrogato sull'anzidetto progettato trasferimento dell'Istituto teologico a
        Tübingen, vi aveva dato il suo consenso con foglio dell'8 Febbraio 1817 (riferito nella mozione
        del Ministro dei Culti del 21 Marzo seguente). Il Pro-Vicario
            von Keller, cui era nota la fermadecisionedel Governo al riguardo, consentì a cooperare a tal fine.
        Invece al Vicario generale, Principe von Hohenlohe, gli anzidetti trasferimenti non furononotificati
                            se dal Governo  se non al
        principio di Agostocome irrevocabilmente decisi. L'Hohenlohe rispose al  Pro-Vicario in
        data del 15 Agosto, esprimendo la sua sorpresa nell'apprendere il i
        trasferimenti del Vicariato generale a Rottenburg e dell'Università a Tübingen come
        irrevocabilmente decisi da S. M. il Re senza previa intelligenza conl'Autorità ecclesiastica; solamente l'esposizione
        fatta dal Ministero e dal Pro-Vicario circa i vantaggi del dei medesimoi e
                dellaistituzione, massime della erezione del Convitto teologico in Tübingen, lo induceva a dichiarare
        che non  si opponevaai detti trasferimenti. Rilevava infine che
                            suiper
                            avre avrebbe dovuto aver luogo
        una intesa con Sua Santità e concludeva: "Rimetto questo punto importante al giudizio di
        V. S. Revma, alla quale pure, nel caso che tale intelligenza debba realmente
        effettuarsi, lascio pienamente di avviare e condurre le relative pratiche, conoscendo Ella
        meglio di ogni altro le vie a ciò convenien conducenti". Il Pro-Vicario, a cui il
        Vicario generale aveva lasciata tutta la responsabilità in questo così importante affare,
        replicò in data del 19 Agosto: "Io dovevo piuttosto supporre che l'illustre Governo
        s'intenderebbe o si fosse inteso col Capo della Chiesa intorno alle istituzioni ed ai
        cambiamenti da esso decisi, non essendo questo affare mio, ma di coloro che ne hanno
        preso l'iniziativa. Del resto farò da parte mia quello che la mia condizione consente
        e che richiedono le prescrizioni canoniche, tanto più che Ella me ne dà l'autorizzazione".
            Nondimeno la intesa colla S. Sede, suggerita
        dall'Hohenlohe, non ebbe luogo; il Governo (come risulta dal
            Rapporto
                            scelto per ciò destinato
        Ellwangen. Ma, come è noto, questa Convenzione colla Corte di Roma non è giunta a
        compimento, – e nei ripetuti tentativi fatti dal Vescovo di Evara per portarla ad effetto, è
        stata sempre la Corte di Roma a procrastinare la cosa, rimettendola infine alla dieta della
        Confedera-solamente c colla sola differenza che dette località sono più miste in quanto
        alla religione e le istituzioni furono create da Sovrani cattolici. Nondimeno bisogna tener
        conto della possibilità che il Papa nel Concordato farà perciò grande difficoltà". E nel suo
        Rapporto al Ministero dei Culti del 13 Settembre 1817, relativo alla dichiarazione del
        Vicario generale, von Hohenlohe, e dei suoi Consiglieri circa
            isummenzionati trasferimenti, il Consigliere di Stato, Barone
        von Schmitz-Grollenburg, Direttore del Katholischer Kirchenrat e Presidente del
        Collegio di Curatela della Università di Ellwangen, mantiene
        reci-aveva me intorno alla necessità
            della intesa stessa di tale intesa aveva messo in preoccupazione ed imbarazzo il
        Vescovo di Evara.
Il Governo si attenne a questi principi e non domandò il beneplacito della S. Sede per il trasferimento dell'Istituto teologico a Tübingen, neppure in seguito, almeno per quanto risulta dalle pubblicazioni finora apparsesulla sull'argomento.
            Nella Bolla di circoscrizione
                            della diocesidella Provincia ecclesiastica del Reno Superiore "Provida solersque"
            del 16 Agosto 1821 siparla
                            di "delSeminarium puerorum ecclesiaticum ad praescriptum sacri Concilii
            Tridentini pro cleri educatione ac istitutione ab episcopo libere regendum et
            administrandum,il quale deve
                            esaversi nelle singole diocesi,ma non si fa
                            parolamenzione della Facoltà di teologia cattolica di Tübingen. Non sembra
            quindi che questa sia stata espressamente riconosciuta dalla Santa
                            al giornoai giorni nostri, tollerante o dissimulante la S. Sede.
Nelle trattative che precedettero la emanazione delle Bolle concordate di circoscrizione della Provincia ecclesiastica del Reno Superiore (alla quale appartiene anche laD diocesi di Rottenburg), la S. Sede non mancò di esprimere – con ogni chiarezza i principi le
        massime relative alla formazione del Clero. Avendo, infatti, i Governi confederati  della Dichiarazione presentata  al Sommo Pontefice Pio VII il 23 Marzo 1819 (cfr. Brück, Die oberrheinische Kirchenprovinz, Mainz, Kirchheim, 1868,
        pagg. 26 e seg., 522-525) limitato il Seminario  all'ultimo anno del corso
        pratico, tale concetto fu ampiamente respiriluttato dal Cardinale Consalvi, Segretario di Stato, nella celebre
                            
In conformità di tali principi, la Bolla di circoscrizione per la Provincia ecclesiastica del Reno Superiore Provida solersque del 16 Agosto 1821 disponeva relativamente ai Seminari quanto segue: "Cunque ad praescriptum sacri concilii Tridentini pro cleri educatione ac institutione seminarium puerorum ecclesiasticum ab episcopo libere regendum et administrandum existere debeat in singulis ex praedictis tam archiepiscopali quam episcopalibus ecclesiis, ubi is alumnorum alatur numerus, quem respectivae dioecesis necessitas et utilitas postulat; cumque in quatuor ex illis jam adesse sciamus, in reliqua ecclesia, quamprimum poterit, congrue erigendum mandamus". Quale sia questa ultima diocesi, della quale si dice non esistere ancora in essa il Seminario, apparisce più appresso, ove sidi prescrive: "Antedicto autem Joanni Baptistae episcopo iniungimus, … ut
        designet in quod Seminarium provinciae ecclesiasticae Friburgensis clerici diocesis
        dioecesis Limburgensis recipi valeant, cum assignatione annua, supradictorum mille
        quingentorum florenorum usque dum proprium Limburgense Seminarium erigatur". 
Quanto invece all'Archidiocesi di Friburgo ed alle diocesi di Magonza, Fulda e Rottenburg (della quale si tratta nel presente rispettoso Rapporto) la Bolla afferma aversi già in esse il Seminarium puerorum ad praescriptum Sacri Concilii Tridentini pro Cleri educatione et institutione. Ciò però non corrisponde alla verità storica,pag. 100) pag. 121)  il quale fu anche Esecutore della Bolla medesima; il che sembrerebbe confermato dalla circostanza che nel suo Decreto di
        esecuzione del 25 Ottobre 1827, egli sembra considerare la disposizione circa i Seminari tridentini come
        adempiuta mediante il solo Seminario pratico o Priesterseminar.  Quell'equivoco non mancò però pur troppo di portare le sue
            conseguenze., I Governi riuniti, invero, come risulta dal Rapporto del Consigliere di Stato
        württemberghese v. Schmidlin del 6 Dicembre 1821, si basarono sul fatto del
        riconoscimento,  dei Seminari come già esistenti e riguardarono
        le parole relat concernenti le prescrizioni del Concilio di Trento come "puramente
        storiche" o come "forme e riserve curialistiche, alle quali bastava di opporre una eguale
        riserva, il più possibile generale, delle
Questo falso ed obliquo punto di vista dei Governi apparisce anche dai negoziati che precedettero la pubblicazione della Bolla supplementare per l'anzidetta Provincia ecclesiastica del Reno superiore "Ad Dominici gregis custodiam" del 2 Aprile 1827, il cui punto quinto era del seguente tenore: "Quinto: In seminario archiepiscopaliac vel episcopali is clericorum numerus
        ali atque ad formam decretorum sacri concilii Tridentini institui ac educari debebit, qui
        dioecesis amplitudini et necessitati respondeat, quique ab episcopo congrue erit
        definiendus". Essi infatti di fronte all'Ultimatum della S. Sede, che prevedeva il surriferito punto quinto ed (nonché un sesto
        riguardante la libera comunicazione colla S. Sede medesima), risposero nella Nota del
        4/7 Settembre 1826 asserendo essere i Seminari già dotati ed in ogni modo riservando i
        loro diritti sovrani; frase equivoca che lasciava aperta la
            porta ad ogni abuso: "Les Princes et Etats réunis 98-119)restrizione questa, la quale fu espressamente rilevata
        dal Ministro del Culto württemberghese, von Schmid von Schmidlin, nel discorso da lui
        tenuto il 19 Maggio 1828, in occasione della pesa
        presa
Tale punto di vista fu definitivamente confermato e sancito dalla Ordinanzad in data del 30 Gennaio 1830. I Gov Essa era stata già concordata e sin dal 1827; ma i Governi confederati la tennero dapprima segreta, volendo prima assicurarsi che le Sedi vescovili fossero provviste con candidati ben
            graditi ed i quali per la loro debolezza non
            fossero in grado di opporre resistenza. Dopo che
        perciò colla presa di possesso del Vescovo di Mainz, Mons. Burg, il 12 Gennaio 1830,
                l'ultimoaVesco diocesi della Provincia ecclesiastica ebbe il suo Pastore, essi emanarono, la
        detta "Ordinanza concernente il diritto sovrano di protezione e di ispezione sulla Chiesa
        cattolica" (cfr. Brück, op. cit., pag. 123 e segg.; Richter,
            op. cit., pag. 116 e segg.). Per ciò che riguarda la formazione dei
        candidati allo stato ecclesiastico, i §§ 25-27 della medesima contemplavano lo studio
        della teologia nellae Università, compiuto il quale, gli alunni passavano nel
            Priesterseminar, affine di essere ivi istruiti nella
        pratica
La surricordata Ordinanza fu accolta pur troppo dalla maggior parte dei Vescovi,senza ed in particolare da quelli di di Rottenburg e di Limburg, senza la
        minima opposizione, né la gravissima ammonizione contenuta nel Breve
            Pervenerat della s. m. di Pio VIII in data del 30 Giugno 1830
        valse a scuotere quei deboli Pastori dalla loro letargia (cfr. Brück, op. cit., pag. 125 e segg.).
Così sorse e si consolidò la Facoltà teologica di Tübingen. Nelle trattative per un futuro Concordato col Württemberg occorrerà amiosubordinato avviso dell'umile sottoscritto, di provvedere con ogni
            impegno
                            che si
                            che sia regolata [ein Wort unlesbar] all'anormale situazione della medesima.
                                Chinato
In seguito, tuttavia, vale a dire negli anni 1851-1853, l'Episcopato della Provincia ecclesiastica del Reno superiore, il quale contava ora fra i suoimembri
                            l'energico
                            Vescovo di Magonza, Mons. von Ketteler presentò al
        Governo due Memoriali,
Nel secondo Memoriale del 1853 rinnovarono la loro richiesta che la formazione teologica dei giovani chierici avesse luogo nei Seminari. "Noi non vogliamo negare, osservavano,i Revmi Prelati, che un Convitto presso la Università, se concorra una serie di favorevoli circostanze, se soprattutto il Convitto fosse puramente ecclesiastico e si trovasse come tale sotto la immediata direzione del Vescovo, se si trovasse sotto gli occhi del Vescovo e presso una Università cattolica, se fosse costituito il più possibile secondo le massime del Concilio di Trento e della vita ecclesiastica, potrebbe in qualche modo sostituire un formale Seminario. Ma un Convitto dello Stato ... dovrebbe essere da noi senz'altro qualificato come un Istituto falso e dannoso". Il Memoriale osserva altresì che colla erezione delle Facoltà teologiche "lo Stato non ha in alcun modo soddisfatto agli obblighi derivanti dal Reichsdeputationshauptschluss e dalle Convenzioni (colla S. Sede), giacché a norma delle medesimeI Vescovi
                            dichiararono
                            tuttavia, pur reclamando il diritto alla istituzione di Seminari coll'intiero corso
                            teologico,
                            dichiararono nondimeno che, qualora ciò non fosse attuabile, dovevano esigere almeno la
            fondazione di convitti ecclesiastici Per ciò che concerne in modo particolare la
        diocesi di Rottenburg, il Memoriale, [suind] contro l'asserzione del Governo del
        Württemberg, il quale voleva [lap] giustificare  il carattere di Istitutigovernatividei Convitti col fatto che essi furono stati
                            fa eretti con fondi dello Stato, ricorda essere questo
        obbligato in forza del Reichsdeputationshauptschluss a dotare gli Istituti
        ecclesiastici coi beni appropriatisi per mezzo della secolarizzazione.
Nel Concordato concluso fra la S. Sede ed il Governo del Württembergil
        l'8 Aprile 1857 gli Articoli VIII e IX trattavano la questione del Seminario e
        della Facoltà teologica. Essi erano del seguente tenore:
Questi due Articoli furono poi ampiamente illustrati conpe sapienti ed
        opportunissime esortazioni nella Lettera della s. m. del Sommo Pontefice Pio IX a
        Mons. Vescovo di Rottenburg del 27 Giugno 1857, la quale qui non si riporta, per trovarsi perché
        trovasi integralmente stampata nella Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la S. Sede e le Autorità
            civili, Roma, Tipografia Poliglotta Vaticana, 1919, pag. 868 e
        segg.il Re Guglielmo I del Württemberg il
        Barone Adolfo von Ow, la S. Sede richiese il in principio la erezione dei
        Seminari tridentini a norma delle Bolle di circoscrizione del 1821 e del 1827. Il Governo
        però riconobbe bensì il diritto del Vescovo di istituire simili Seminari, ma sostenne che le
        relative spese avrebbero dovuto essere sostenute dalla Chiesa e voleva perciò che
        nell'articolo VIII capov. 1 fossero aggiunte le parole "aus den ihm zur Verfügung
        stehenden Mitteln", vale a dire "coi mezzi finanziari che sono a disposizione del Vescovo".
            Nei negoziati Nelle conferenze, che ebbero luogo in Roma, il Plenipotenziario
        della S. Sede oppose che il Governo in base al Reichsdeputationshauptschluss era tenuto
        a provvedere ai bisogni della Chiesa; ma,
                            il G
                            l sebbene, però, le surriferite parole venissero cancellate, il Governo mantenne il
        suo punto di vista che lo Stato non avrebbe più continuato le sue prestazioni
        pertu
        tuttavia  fossero innanzi tutto adempiuti gli obblighi fissati nella Convenzione relativamente
        al detto fondo" (cfr. Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la S. Sede e le Autorità
            civili
                            , Roma, Tipogr. Poligl. Vaticana, 1919, pagg. 863-864). Siccome  questo sopravanzo sarebbe stato o nullo o del tutto esiguo (cfr. art. X del Concordato capov. 6, ove
        sono determinati gli scopi, per i quali deve essere applicato il fondo intercalare;
            Archiv für Katho katholisches Kirchenrecht, vol. II, 1857,  667-668, vol. III, 1858, pagg. 3-4) e poiché
        sarebbero così mancati i mezzi per la erezione dei Seminari tridentini, la Santa Sede
        dovette contentarsi dell'affermazione teoretica del summenzionato diritto del Vescovo ed
        ammettere intanto lail mantenimento dei Convitti di Ehingen, Rottweil e Tübingen,
        mantenuti a spese dello Stato, colle con-aArticolo VII sopra riportato. Quanto alla Facoltà teologica presso l'Università dello Stato, essa
        venne riconosciuta nell'Articolo IX, il quale però tutelava ed assicurava ampiamente i diritti dell'Autorità ecclesiastica al riguardo.
        Il Concordato venne ratificato e confermato dal Santo
        Padre Pio IX colla Bolla Cum in sublimi del Luglio
            1857 (cfr. Archiv für k. K., vol. II, pag. 273), di guisa che peròneanche poté affermareche
                            il viziorimanesse in tal guisa sanato il vizio di origine della erezione della
        Facoltà medesima, compiuta, come si è più sopra narrato, senza approvazione della S. Sede.
Ben prestoperò si scatenò una violenta campagna da parte dei protestanti contro il conchiuso Concordato. In particolare si attaccò l'articolo relativo alla Facoltà teologica, il quale, in virtù del controllo accordato al Vescovo, soffocasse la libertà scientifica, dei Professori, essenziale alle Università della Germania (cfr. Archiv für k. K., vol. II, pag. 671 e segg.). Per talein
                            seguito che portò [ein Wort unlesbar]  mossi i le più violentee fanatiche ingiurie contro Roma ed il Papa. Il Concordato venne finalmente  respinto con 63 voti contro 27
            (Brück, op. cit., pagg. 447-453).; Il Governo
            cedette,
                            e con Nota del 22 Giugno 1861
                            lasciò cadere il Concordato e propose una legge per regolare i rapporti dello Stato colla
            Chiesa cattolica,
                            dando
                            ne
                            dando
                            comunicazione
                            di tali avvenimenti
                            alla S. Sede con Nota del 22 Giugno 1861.Archiv für k. K., vol. 6, 1861, pag. 398 e segg.). Il Governo cedette
        e con R.Decreto del 13 Giugno di quello stesso anno dichiarò il Concordato non più in vigore,
            ed annunziò la emanazione di una legge unilaterale
        per [ein Wort unlesbar] regolare i rapporti dello Stato colla Chiesa cattolica
            (Archiv für k. K.,comunicazione dal Ministro Barone von Hügel
        comunicazione alla S. Sede di tale detta risoluzione, l'Emo Cardinale Antonelli,
             con Nota in data del
        3 Agosto 1861 (riprodotta  nella traduzione
        tedesca in Archiv für k. K., vol. 7, 1862, pagg. 318-320), dopo aver
        espresso la sorpresa ed il dolore del S. Padre di fronte a così
            aperta violazione degli assunti impegnicontrattuali,dichiarò in nome dell'Augusto Pontefice che la S. Sede si
        riteneva anche da parte sua svincolata dagli assunti impegni, che le concessioni fatte al
        Governo nel Concordato dovevano considerarsi per l'avvenire come di niun val
                            nulle e di niun
                            del tutto prive di ogni valore e che per conseguenza il Vescovo di Rottenburg doveva
        nell'esercizio del suo ufficio attenersi in tuttala sua [br] estensione
        alla disciplina generale della Chiesa. In tal guisa le disposizioni
            del Concordato
                            ,(e quindi anchequella concernente la
                            Facoltà teoFacoltà teologica di Tubinga) cessava di aver vigore. 
La nuova legge,fu promulgata il 30 Gennaio 1862 (cfr.  il testo in
            Brück, op. cit., pagg. 561-564), escluse, se non
            espressamente in opposizione al surriferito Art. VIII del Concordato, se non
        espressamente, almeno implicitamente i Seminari tridentini. Infatti nell'art. 3 si
        richiede per l'ammissione ad un ufficio ecclesiastico,la cit
                            il dom la cittadinanza württemberghese, anche "la prova di una formazione scientifica
        riconosciuta come adeguata dallao Stato"(cfr. Archiv für k. K., vol. 8, 1862, pag. 362 e segg.), con
        che si intendeva  specialmente la Facoltà teologica di
            Tübingen, priva tuttavia della soggezione alla Autorità
            ecclesiastica prescritta dall'Articolo IX del Concordato.
Rimane ora che si faccia qualche cenno della recente "legge sulle Chiese" (Gesetz über die Kirchen) del 3 Marzo 1924 (sulla quale compii già il dovere di riferire all'E. V.coll'
                            negli nell'ossequiosio Rapportio NN. N. 30561 del
        20 Maggio 1924), in quanto conc
                            ha rapp concerne gl'Istituti per la educazione del Clero. Conformemente alle massime
        fissate nella Cost nuova Costituzione germanica del 1919, detta legge ha abrogato la precedente legge del 30 Gennaio 1
                            9
                            8 1862 ed ha quindi reso libera la erezione di Seminari a norma del Codice di diritto
        canonico nell'ambito delle
"1. I Seminari teologici evangelici ed i Convitti cattolici per mezzo di una Convenzione fra il Ministero del Culto e la superiore Autorità ecclesiastica passeranno sotto la direzione e l'amministrazione della medesima, in quanto questi Istituti servono alla educazione ed al mantenimento degli alunni ed alla loro speciale formazione per il servizio della Chiesa. Le disposizioni in contrario saranno revocate con un decreto.
2. In quanto i Seminari evangelici inferiori servono alla istruzione generale dei futuri ecclesiastici, la loro posizione giuridica di fronte allo Stato ed i contributi dello Stato verranno regolati con un decreto d'intesa colla superiore Autorità ecclesiastica.
3. Le dette Convenzioni e decreti, per quanto concerne le prestazioni dello Stato, abbisognano del consenso del Ministero delle Finanze".
In seguito a ciò il Ministero del Culto preparò e presentò alla Curia vescovile di Rottenburg con ufficio del 19 Gennaio 1925 due progetti di Convenzione, l'una per il Convitto teologico di Tübingen (Wilhelmsstift), l'altra per i Convitti inferiori di Ehingen e Rottweil, affine di regolare il passaggio dei medesimi sotto la direzione e l'amministrazione del Vescovo.Il proI progetti [vedevano] partivano dal concetto  che l'obbligo delle prestazioni per i Seminari tridentini nelle
        trattative del Governo württemberghese colla S. Sede negli anni 1807/09, 1819/27 e
        1854/57 l'obbligo delle prestazioni finanziarie per i Seminari tridentini era stato
        ristretto all'ultimo anno del Seminario pratico(Alumnatskurs). Se lo Stato del Württemberg negli anni
        1817/24 stabilì, a differenza di tutti gli altri Paesi della Germania, di mettere a disposizione notevoli somme per il mantenimento dei Convitti, ciò non
        avvenne perché [esso] quasiill'unione della formazione scientifica degli ecclesiastici cattolici
        coll'organismo generale della istru pubblica istruzione dello Stato, ed in
        particolare colla Università di Tübingen. Se dunque ora il Ministero, allo scopo per ragione dell'eguale
        trattamento delle due Chiese (cattolica ed "evangelica") si dichiara pronto ad obbligarsi giuridicamente al pagamento di una rendita per i Convitti, anche
        rimanendo essi ora privati del loro carattere di Istituti dello Stato, tale vincolo
                deve tuttavia essere condizionato al mantenimento dell'attuale scopo degli Istituti
        medesimi, vale a dire che i giovani alunni ricevano la loro istruzione
            filosofico-teologica nella Università rispettivamente nella Facoltà teologica
        della Università e nei Ginnasi dello Stato. Tale
        disposizioneprog
        menzionati progetti non impone
        al Vescovo l'obbligo di far inviare gli alunni
                            aglidiinviare gli alunni per la loro formazione scientifica  negli Istituti dello Stato, ma questa è una condizione per l'impegno
        finanziario dello Sta del Governo. Qu Il diritto del Vescovo di
        [mutare] ordinare diversamente tale formazione rimaneva quindi intatto; qualora egli
            intenda di esercitarlo, lo Stato si riserva
        di decidere se ed in quanto egli esso continui a contribuire per le spese [corr] relative
        spese.
A tale comunicazione la Curia vescovile rispose con Foglio in data del 1º Luglio 1925,rilevando affermando invece l'obbligo dello Stato, in seguito
        alla secolarizzazione, di sopperire a tutte le spese per la formazione del Clero. Che i
        Convitti fossero fondati come Istituti dello Stato, fu una conseguenza delle massime di
        politica ecclesiastica allora dominanti. Ma la Costituzione germanica del 1919 ha eliminato
        la ingerenza governativa su detti Istituti, i quali sono così divenuti puramente
        ecclesiastici. La Curia vescovilel'ac la suaccennata condizione, importante l'obbligo di
            mantenerel'attuale sistema della formazione del della
        istruzione dei giovani chierici. È vero che il progetto non importa per sé un ob a tale riguardo un obbligo al Vescovo;
        ma questa condizione e la circostanza che, in caso di cambiamento,
        alle attuali prestazioni dello Stato, sufficienti per la più
            gran parte delle spese, sarebbe
        sostituito  un semplice 
        contributo, costituiscono una forte pressioneda parte dello Stato.Ora
                            pe il Vescovo
            potrebbetrovar
                            trovarsi
                            obbligatonella necessità, anche per mutamenti introdotti dallo Stato nel
            programma degli studi, di introdurre un al metodo diverso nella formazione
        dei chierici,  per es. se, come è da
        temere, lo studio della lingua latina ndei Ginnasi venisse ridotto in guisa da non essere più sufficiente per i candidati
            allo al sacerdozio. Anche in tal caso secondo i §§ 14 e 11 verrebbero a cessare
        le prestazioni finanziarie del Governo.
Avendo però i Ministeri così del Culto come anche delle Finanze (Foglio delper a favore degli Istituti per la formazione scientifica del Cleroprima del Seminario pratico, il primo propose nel
        succitato Ufficio del 21 Giugno 1926 di prescindere nelle progettate Convenzioni da
        qualsiasi disposizione circa  la estensione e le
        condizioni dell'obbligo dello Stato al riguardo, lasciando così del tutto impregiudicata
        l'attuale controversa situazione giuridica, e di limitare l'accordo al ai principi,
        secondo i quali debbono essere di fatto sino a nuovo ordine [misurate]  le somme
                            gl
                            globali
                            relative corrispondentia tali prestazioni. In conformità di
            ciò il Ministero del Culto inviò alla Curia vescovile in
        data del 5 Agosto 1926 duenuoviprogetti di Convenzione.
Essendo però nel frattempo avvenuta la morte del compianto Vescovo di Rottenburg, Mons. von Keppler (16 Luglio 1926), lae que
        trattative rimasero sospese, non avendo il Vicario Capitolare, Mons. Sproll, creduto di
        poter prevenire in un affare così importante la decisione del
        futuroquesto Prelato fu eletto
        egli stesso a quella Sede episcopale (19Marzo 1927),  in
        un Esposto del 7 Agosto s. a., nel quale trattava anche di vari affari della diocesi, mi riferì anche intorno alla questione in discorso. "Già il defunto Vescovo (così egli scriveva)
        aveva ordinato che, ottenutosi l'accordo definitivo, la questione si dovesse presentare a
        Vostra Eccellenza, con preghiera di voler dare il permesso per la conclusione delle
        anzidette Convenzioni. Come dimostra la lettera del 1º Luglio 1925, noi abbiamo mosso
        serie obbiezioni contro
                            l'im
                            della dei Convitti, l'umile
        sottoscritto non poté tuttavia non considerare anche i pericoli cui ed i difetti
        inerenti alla conclusione della proposta Convenzione. Essi erano, a [mio]  modesto avviso, di duplice natura: di forma e di
        sostanza. – Quanto alla forma, la educazione ed istruzione del Clero era materia, che aveva costituito già oggetto di trattative e di accordi fra la
        S. Sede ed il Governo württembue lo Stato del Württemberg, ed è quindi riservata alla
        S. Sede medesima. Già la "legge sulle Chiese", di cui si è fatto sopra parola, colla
        quale il questo Governo aveva voluto regolare unilateralmente i rapporti fra lo Stato e le società
        religiose, aveva creato un precedente, che è stato poi continuamente invocato  dai [te] nemici del Concordato in Germania. Le q Lo
        scrivente poté  profittando della vacanza della
        diocesi di Rottenburg per costringere il Governo del Württemberg, malgrado la sua  ritrosia, a riconoscere l'obbligo dei negoziati colla
        S. Sede per una nuova Convenzione. Se però ora si assumesse
                            il in materie essenzialmente concordatarie il sistema di Convenzioni fra lo Stato ed
        i Vescovi, si darebbe un non meno pericoloso argomento nelle mani degli avversari del
        Concordato, i quali, per odio contro Roma, reclamanoreclamano
                            ,
                            accordi che, in quanto siano necessari accordi fra lo Stato fra i due Poteri
        in materie ecclesiastiche, [a] essi abbiano luogo coll'Episcopato locale, ad
        esclusione della S. Sede; errore, controprese prese così lodevolmente posizione nello scorso anno la stessa Conferenza
        vescovile di Fulda (cfr. Rapporto N. 37932 dell'11 Agosto 1927). L'esempio del
        Württemberg potrebbe  avere dannose ripercussioni, principalmente in Prussia. – Senonché anche il contenuto della
        progettata Convenzione non mi sembrava poi di diff dar luogo ad obbiezioni.
        Basti citare il § 5 n. 1, il quale prescrive che il Superiore ed i ripetitori dei
        Convitti debbano aver compiuto almeno tre anni di studi teologici in un'Alta scuola alta scuola
        dello Stato in Germania; con che rimanevano escluse le alte scuole vescovili  e gli Istituti Pontifici in Roma; precedente anche questo
        pericolosissimo, se si penconsiderinole difficoltàincontrate in questa materia nelle trattative col
        concordatarie colla Prussia (cfr. Rapporto N. 36039 dell'8 Settembre
        1926).
Simili considerazioni esposi al Revmo Mons. Vescovo di Rottenburg – naturalmente, come mio pensiero personale, e salva la superiore decisione della
        S. Sede – in una mia lettera  del 5 Ottobre 1927. Il
            sullodato Mons. Sproll, venuto poi a farmi visita il 10 del susseguente mese di
        Novembre, si dichiarò d'accordo col
Se dunque piacerà alla S. Sede di confermare che la materia in discorso deve essere ordinata nel futuro Concordato col Württemberg, occorrerà, nei relativi negoziati, - i quali non potranno cominciaer se non dopo le prossime elezioni per il Landtag –, adoperarsi: 1º) a regolare laanormale situazione della Facoltà teologica di Tübingen, 2º)garantireassicurare la piena
        libertà della Chiesa nella direzione dei Convitti per gli aspiranti allo stato
        ecclesiastico, 3º)  assicurareleprestazioni finanziarie, a cuiperla formazione delClero.
Una volta fissati questi punti in una Convenzione fra la S. Sede e lo Stato del Württemberg, sarà possibile di procedere alla riforma dei detti Istituti. Senzaal dubbio l'attuale stato dei medesimi, ed in particolar modo del Convitto
        teologico, è, grazie al Cielo, ben diverso da quello sopra lamentato dei tempi antichi; tuttavia non pochi miglioramenti
        sembrano ancora opportuni, affine di consolidare la disciplina,
        eliminare gli inconvenienti tuttora esistenti, in una parola, attuare praticamente quanto la
        S. Congregazione dei Semin Seminari e delle Università sapientemente prescriveva
        al riguardo nella Istituzione ad Germaniae Archiepiscopos et Episcopos de Clericis instituendis, pag. 4.
Chinato 
                        376r, oben mittig hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten,
        notiert: "C". 
                        
                             
                        Online seit 20.01.2020. 
                    
    Dokument-Nr. 19178
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[Berlin], 26. Januar 1928
                        Schreiber (Textgenese)
PacelliStenotypistPacelliBetreff
Circa le origini e lo stato della Facoltà teologica e del Convitto di
        Tübingen nel Württemberg
                        376v
riusciti assai utili i documenti, sinora inediti, esistenti negli Archivi specialmente di quel Ministero dei
        Culti, e pubblicati  dallo Zeller nella suDel risultato delle ricerche, che ho potuto compiere sino ad oggi, mi è sembrato conveniente di dare fin da ora relazioneall'E. V.per di Lei opportuna conoscenza e per quelle eventuali istruzioni, che alla medesima E. V. piacesse d'impartirmi al riguardo. Mi sia tuttavia lecito di [
378r
                            Il progetto della erezione di un Istituto per lo studio della teologia cattolica nel Württemberg risale all'epoca, in cui il Duca, poi Principe elettore e ReFerdinandodel Württemberg prese possesso dei considerevoli territori assegnatigli a titolo d'indennizzo dal Reichsdeputationshauptschluss del 23 Novembre 1802 e 25 Febbraio 1803.
378v
La cosa fu specialmentediscussa durante le trattative per il Concordato, 379r
dal
            379v
dem cathedra juri
        canonico et Historiae ecclesiasticae addicitur. Omnes et singuli horum institutorum
        Professores, quoad ea, quae instructionem religiosam moresque concernunt, Episcoporum
        auctoritati, in rebus autem mere civilibus et politicis Gubernio subduntur. Professores
        ipsi, praevio a Nobis ac Episcopis facto examine, a Nobis nominabuntur". Le trattative
        rimasero però interrotte il 1º Novembre in seguito alla dichiarazione del Nunzio "di
        aver ricevuto ordini da Roma, che lo obbligavano a considerare come spirati i suoi poteri
            ... ed a recarsi senza indugio a Parigi"
            (ibid., pag. 7).Dopoché i ripetuti tentativi del Re di addivenire ad un accordo colla S. Sede (missione del Consigliere ecclesiastico, Rev. Keller, in Roma negli anni 1808-1809, e nuova missione del medesimo in Parigi e Savona nell'estate del 1811) rimasero senza successo a causa delle sfavorevoli condizioni dei tempi Federico con Decreto del 28 Settembre 1812 procedette alla istituzione di un'Amministrazione ecclesiastica provvisoria (Vicariato generale di Ellwangen per i territori
380r
appartenenti alla diocesi di Augsburg) ed al tempo
        stesso eresse e fondò in quella città "per la educazione e l'istruzione di 380v
– per ragioni, che non risultano 381r
Ellwangen,
        una volta "rite"Dopo la morte del Re Federico I (30 Ottobre 1816) sorse tosto l'idea di trasferire detto Istituto da Ellwangen a Tübingen e di unirlo come Facoltà teologica cattolica a quella Università, come risulta dalla domanda del Ministro dei Culti, Barone von Wangenheim, alla Curatela della Università di Ellwangen del 20 Novembre 1816 e dalla risposta di questa del 16 Gennaio 1817. Il Governo promosse "con ogni energia tale disegno, che fu mandato ad effetto nell'autunno del 1817 contemporaneamente al trasferimento del Vicariato
381v
        generale e del Seminario clericale da Ellwangen a Rottenburg.382r
i detti trasferimenti 382v
del Consigliere di Stato, Barone von Schmitz-Grollenburg, del
            13 Settembre 1817) non volle saperne, ed il Pro-Vicario si sottomise. – Del
        resto, quale fosse il punto di vista del Governo a tale proposito, era già stato chiaramente
        espresso nel Voto del Collegio di Curatela della Università di Ellwangen del 16 Gennaio
        1817, nel quale fra l'altro si legge: "È nellibero arbitrio dello Stato di determinare in qual luogo esso
        voglia trasferire i suoi Istituti d'istruzione... Il Papa, nel momento presente, non può in
        nessun modo entrare nell'affare. È vero che egli, durante le trattative del Nunzio della
        Genga per il Concordato, aveva chiesto una città cattolica, particolarmente Gmünd, per lo
        studio della teologia, e la Maestà del defunto Re aveva 383r
zione (Bundestag). Lo Stato quindi non ha
        ancora alcun obbligo speciale in proposito verso la Corte di Roma, – e se questa negozierà
        di nuovo, dovrà prendere la cosa quale la trova, consentanea come è alle condizioni dello
        Stato, il che la Corte di Roma non può né giudicare né decidere. Del resto, essa non ha
        alcun diritto di impedirla. In Heidelberg ed in Breslavia esiste da tempo la medesima
        unione, 383v
samente i surriferiti principi, che cioè in questoaffare (egli parla qui più particolarmente del trasferimento del luogo della residenza del
        Vescovo) unicamente il Sovrano era competente e che non si richiedeva una intesa con Sua Santità, sebbene non disconoscesse che
        l'osservazione fatta dal Principe von Hohenlohe Il Governo si attenne a questi principi e non domandò il beneplacito della S. Sede per il trasferimento dell'Istituto teologico a Tübingen, neppure in seguito, almeno per quanto risulta dalle pubblicazioni finora apparse
384r
Sede, dalla quale non ha avuto
            nemmeno il privilegio di conferire i gradi accademici. Tale diritto fu accordato, come
            si è visto più sopra, dal Re alla Università di Ellwangen, dalla quale passò alla
            favoltà teologica di Tübingen. Questa ha continuatoa conferirli sino
                            Nelle trattative che precedettero la emanazione delle Bolle concordate di circoscrizione della Provincia ecclesiastica del Reno Superiore (alla quale appartiene anche la
384v
Esposizione dei Sentimenti di Sua Santità sulla Dichiarazione de' Principi e Stati
            Protestanti riuniti della Confederazione Germanica (il testo italiano trovasi
        riprodotto nel volumetto intitolato: Die neuesten Grundlagen der teutsch-katholischen
            Kirchenverfassung in Aktenstücken und ächten Notizen von dem Emser Congress, dem
            Frankfurter Verein, und der preußischen Uebereinkunft, Stuttgart, in der
        J. B. Metzler'schen Buchhandlung, 1821).385r
                            385v
                            386r
                            386v
In conformità di tali principi, la Bolla di circoscrizione per la Provincia ecclesiastica del Reno Superiore Provida solersque del 16 Agosto 1821 disponeva relativamente ai Seminari quanto segue: "Cunque ad praescriptum sacri concilii Tridentini pro cleri educatione ac institutione seminarium puerorum ecclesiasticum ab episcopo libere regendum et administrandum existere debeat in singulis ex praedictis tam archiepiscopali quam episcopalibus ecclesiis, ubi is alumnorum alatur numerus, quem respectivae dioecesis necessitas et utilitas postulat; cumque in quatuor ex illis jam adesse sciamus, in reliqua ecclesia, quamprimum poterit, congrue erigendum mandamus". Quale sia questa ultima diocesi, della quale si dice non esistere ancora in essa il Seminario, apparisce più appresso, ove si
Quanto invece all'Archidiocesi di Friburgo ed alle diocesi di Magonza, Fulda e Rottenburg (della quale si tratta nel presente rispettoso Rapporto) la Bolla afferma aversi già in esse il Seminarium puerorum ad praescriptum Sacri Concilii Tridentini pro Cleri educatione et institutione. Ciò però non corrisponde alla verità storica,
387r
(se si eccettua, almeno in parte, la
            diocesi di Fulda – cfr. Richter, Eine Episode aus der Geschichte der Fuldaer theologischen
        Lehranstalt, pag. 112 e segg.). Come un tale errore siasi introdotto nella Bolla non ho potuto ancora
        mettere in chiaro; ciò riuscirebbe però, credo, non difficile, in base ai documenti esistenti negli Archivi della
                S. Sede,e relativi a quei negoziati.Assaiprobabilmente esso deve attribuirsi a false informazioni
        del sunnominato Mons. von Keller, Vescovo tit. di Evara, e poi nel 1828 Vescovo di
        Rottenburg, noto per la sua debolezza e sommissione verso la Potestà civile (cfr.
            Brück, op. cit., 387v
prerogative dello
        Stato". Questo falso ed obliquo punto di vista dei Governi apparisce anche dai negoziati che precedettero la pubblicazione della Bolla supplementare per l'anzidetta Provincia ecclesiastica del Reno superiore "Ad Dominici gregis custodiam" del 2 Aprile 1827, il cui punto quinto era del seguente tenore: "Quinto: In seminario archiepiscopali
388r
 E che tale fosse in realtà il pensiero segreto dei Governi lo
        dimostrò il fatto che, secondo la risoluzione di una nuova Conferenza tenutasi a Francoforte
        l'11 ed il 12 Agosto 1827, le due Bolle in discorso vennero accettate e ratificate  in quanto "avevano per
        oggetto la costituzione della Provincia ecclesiastica del Reno superiore, la circoscrizione,
        la dotazione e la erezione dei cinque Vescovati ad essa appartenenti coi loro Capitoli
        cattedrali, come anche la provvista delle Sedi arcivescovile e vescovili e delle prebende
        del Duomo",  senza tuttavia menzionare i punti quinto e sesto, e quindi nemmeno i
        Seminari a norma delle prescrizioni del Concilio di Trento (cfr. Brück, op. cit., pag. 11388v
 di possesso di Mons. von Keller come Vescovo di
            Rottenburg (cfr. Longner, Beiträge zur Geschichte der oberrheinischen Kirchenprovinz,op. cit., pag. 591 e seg.)Tale punto di vista fu definitivamente confermato e sancito dalla Ordinanza
389r
 del sacro ministero. La surricordata Ordinanza fu accolta pur troppo dalla maggior parte dei Vescovi,
Così sorse e si consolidò la Facoltà teologica di Tübingen. Nelle trattative per un futuro Concordato col Württemberg occorrerà a
In seguito, tuttavia, vale a dire negli anni 1851-1853, l'Episcopato della Provincia ecclesiastica del Reno superiore, il quale contava ora fra i suoi
389v
per rivendicare i diritti della
        Chiesa conculcati dalla Potestà civile. Nel primo Memoriale del ; 1851 i Vescovi chiesero la istituzione dei Seminari tridentini previsti dalle Bolle di circoscrizione;ma iGoverni
            respinsero tale domanda, affermando che 
        il punto quinto della Bolla Ad Dominici gregis custodiam non era stato da essiriconosciuto.Nel secondo Memoriale del 1853 rinnovarono la loro richiesta che la formazione teologica dei giovani chierici avesse luogo nei Seminari. "Noi non vogliamo negare, osservavano,i Revmi Prelati, che un Convitto presso la Università, se concorra una serie di favorevoli circostanze, se soprattutto il Convitto fosse puramente ecclesiastico e si trovasse come tale sotto la immediata direzione del Vescovo, se si trovasse sotto gli occhi del Vescovo e presso una Università cattolica, se fosse costituito il più possibile secondo le massime del Concilio di Trento e della vita ecclesiastica, potrebbe in qualche modo sostituire un formale Seminario. Ma un Convitto dello Stato ... dovrebbe essere da noi senz'altro qualificato come un Istituto falso e dannoso". Il Memoriale osserva altresì che colla erezione delle Facoltà teologiche "lo Stato non ha in alcun modo soddisfatto agli obblighi derivanti dal Reichsdeputationshauptschluss e dalle Convenzioni (colla S. Sede), giacché a norma delle medesime
390r
esso avrebbe dovuto dotare Istituti d'insegnamento
        e Seminari ecclesiastici secondo le prescrizioni del Concilio di Trento" ; che l'ordinanza del 30 Gennaio 1830 non era  stata approvata dalla Chiesa; che anzi Pio  nel Breve Pervenerat del 30 Giugno 1830 aveva
        protestato contro di essa e condannato come errore e probrosa ac miserrima servitus che lo
        Stato avochi a sé l'educazione del Clero. Nel Concordato concluso fra la S. Sede ed il Governo del Württemberg
390v
Questi due Articoli furono poi ampiamente illustrati con
391v
Nelle trattative, che precedettero la firma di detto
        Concordato e nelle quali fu Plenipotenziariodi Sua Santità Pio IX il pio e dotto Cardinale von Reisach e
            di Sua Maestà 392r
la formazione degli ecclesiastici, qualora il Vescovo
        procedesse alla erezione dei Seminari tridentini, e concesse soltanto, nell'Allegato IIIdel Concordato, a spiegazionedell'Articolo Xche"non impedirebbe al Vescovo di impiegare  una parte del sopravanzo degli
            introiti del fondo intercalare, purché 392v
dizioni, tuttavia,
        fissate nell'Ben prestoperò si scatenò una violenta campagna da parte dei protestanti contro il conchiuso Concordato. In particolare si attaccò l'articolo relativo alla Facoltà teologica, il quale, in virtù del controllo accordato al Vescovo, soffocasse la libertà scientifica, dei Professori, essenziale alle Università della Germania (cfr. Archiv für k. K., vol. II, pag. 671 e segg.). Per tale
393r
motivo il Professore e Consigliere di Stato von Mohl
            in Tübingen propose al Senato accademico della Università medesima la esclusione della Facoltà anzidetta dal Corpo
        insegnante e da tutti gli uffici della Università. La proposta venne accettata epoi applicata  nella elezione
        del nuovo Rettore, in occasione della quale la Facoltà teologica fu completamente pretermessa.
            (Brück, op. cit., pag. 446e segg.). Ne seguì un accanito dibattito nella Camera,
                            393v
ibid.,
        pagg. 411-412). Essendo stata data La nuova legge,
394r
oltre
            Rimane ora che si faccia qualche cenno della recente "legge sulle Chiese" (Gesetz über die Kirchen) del 3 Marzo 1924 (sulla quale compii già il dovere di riferire all'E. V.
394v
leggi generali sull'insegnamento. Il § 73 della
        legge in discorso prevede inoltre il passaggio dei Convitti sotto la direzione dell'Autorità
        ecclesiastica; esso è infatti del seguente tenore:"1. I Seminari teologici evangelici ed i Convitti cattolici per mezzo di una Convenzione fra il Ministero del Culto e la superiore Autorità ecclesiastica passeranno sotto la direzione e l'amministrazione della medesima, in quanto questi Istituti servono alla educazione ed al mantenimento degli alunni ed alla loro speciale formazione per il servizio della Chiesa. Le disposizioni in contrario saranno revocate con un decreto.
2. In quanto i Seminari evangelici inferiori servono alla istruzione generale dei futuri ecclesiastici, la loro posizione giuridica di fronte allo Stato ed i contributi dello Stato verranno regolati con un decreto d'intesa colla superiore Autorità ecclesiastica.
3. Le dette Convenzioni e decreti, per quanto concerne le prestazioni dello Stato, abbisognano del consenso del Ministero delle Finanze".
395r
Il Landtag prese inoltre al riguardo la seguente
        risoluzione: "La esecuzione del § 73 deve venire effettuata quanto prima dopo la
        entrata in vigore di questa legge".In seguito a ciò il Ministero del Culto preparò e presentò alla Curia vescovile di Rottenburg con ufficio del 19 Gennaio 1925 due progetti di Convenzione, l'una per il Convitto teologico di Tübingen (Wilhelmsstift), l'altra per i Convitti inferiori di Ehingen e Rottweil, affine di regolare il passaggio dei medesimi sotto la direzione e l'amministrazione del Vescovo.
395v
che esso avesse in
        base alla secolarizzazione ed al § 35Reichsdeputationshauptschluss maggiori obblighi che non la Prussia, la Baviera, il
        Baden o l'Hessen, ma sia in vista delle  prestazioni
            alla Chiesa "evangelica", sia in considerazione delle
            [misure]  preliminari
        prese dall'allora Ministro del Culto e Ministro Presidente, Barone von Wangenheim, il quale
        desiderò di assicurare 396r
contenuta nei §§ 14 e 11 dei A tale comunicazione la Curia vescovile rispose con Foglio in data del 1º Luglio 1925,
396v
dichiarava quindi di non
        poter accettare, perché restrittiva della libertà del Vescovo,
                            Avendo però i Ministeri così del Culto come anche delle Finanze (Foglio del
397r
17 Marzo 1926)
        mantenuto fermo il punto di vista del carattere non obbligatorio delle prestazioni dello Stato
                            Essendo però nel frattempo avvenuta la morte del compianto Vescovo di Rottenburg, Mons. von Keppler (16 Luglio 1926), l
397v
Vescovo. Dopoché però 398v
Malgrado i miglioramenti, che il nuovo progetto senza
        dubbio importava allo stato attuale 399r
 il quale
            Simili considerazioni esposi al Revmo Mons. Vescovo di Rottenburg – naturalmente
399v
 modo di vedere
        dell'umile sottoscritto, aggiungendo che avrebbe sospeso le trattative col Governo.Se dunque piacerà alla S. Sede di confermare che la materia in discorso deve essere ordinata nel futuro Concordato col Württemberg, occorrerà, nei relativi negoziati, - i quali non potranno cominciaer se non dopo le prossime elezioni per il Landtag –, adoperarsi: 1º) a regolare laanormale situazione della Facoltà teologica di Tübingen, 2º)
Una volta fissati questi punti in una Convenzione fra la S. Sede e lo Stato del Württemberg, sarà possibile di procedere alla riforma dei detti Istituti. Senza
Chinato
