Dokument-Nr. 19364
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[Berlin], 04. Januar 19291

Schreiber (Textgenese)
StenotypistUnbekannte HandCentozPacelliPacelli
Betreff
Istanza del "Deutscher Rentnerbund" al Santo Padre
Mi pervenne regolarmente il venerato Dispaccio N. 75111 del 21 Novembre u. s., col quale l'E. V. R. mi segnalava l'articolo "Die Krankheit der modernen Kirche" apparso nel Der Rheinische Sparer (N. 42 del 10 Novembre), ordinandomi di esprimere il mio umile parere in proposito, e mi rimetteva in pari tempo una supplica diretta al Santo Padre dal Sig. Vogel, presidente del "Deutscher Rentnerbund" o Lega dei piccoli capitalisti tedeschi, con sede in Kassel.
Per parlare innanzi tutto di questa istanza di questa Unione , le osservazioni in essa contenute si possono riassumere nei punti seguenti: Dalla ingiusta legge di rivalorizzazione (Aufwertungsgesetz) i piccoli capitalisti furono lesi molto più gravemente di tutti gli altri; a tale ingiustizia cooperarono, parteciparono anche il Centro e la Bayerische Volkspartei; questa enorme ingiustizia ha colpì circa un milione di tedeschi.
La legge o piuttosto le leggi in questione sono: 1.) La terza ordinanza di eccezionale sulle imposte (Dritte Steuernotverordnung) del 14 Febbraio 1924; 2.) le leggi di rivalorizzazione dei 16 e 17 Luglio 1925 (Reichsgesetzblatt 1925 pagg.
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117 e 137 - di queste trattasi ora quasi esclusivamente -) e del 13 Luglio 1927. In quest'ultima sono stati introdotti dei miglioramenti a favore dei creditori.
Le leggi di rivalorizzazione distinguono tra investimenti di capitali in fondi, fabbriche, ipoteche, prestiti di ogni sorta a privati o ad enti pubblici, depositi in Istituti di credito, da una parte, e, dall'altra, tra scambi e contratti di ogni genere, come tra il venditore ed il compratore.
Ora, a norma delle menzionate leggi, per gli scambi e contratti bilaterali vale il diritto civile comune, praticamente cioè il regolamento fra creditori e debitori, secondo la buona fede ed attesa la situazione reale nei singoli casi.
Circa gli altri beni: agli investimenti in fondi etc. ... (direkten Vermögensanlagen), specialmente le ipoteche, sono, almeno teoricamente, rivalorizzate al 25 % del loro valore in oro al tempo in cui furono fatti. -b) I depositi negli istituti bancari (indirekten Vermögensanlagen) sono rivalorizzati in tal modo che si aggiunge ad una parte dei depositi degli averi ancora esistenti nelle casse un contributo dei mallevadori. La somma totale così ottenuta viene distribuita in percentuale fra i creditori.
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cI prestiti pubblici sono rivalorizzati al 2½ % emessi prima del 1920 sono rivalorizzati al 2½ %. Se però gli stessi titoli furono in continuo possesso dell'acquirente prima ancora del 1 Luglio 1920, essi vengono rivalorizzati al 12½ % (Cfr.  Staatslexicon [sic] der Görresgesellschaft  I (ed. 5) pagg. 434-441, sotto il titolo "Aufwertung" del Schetter).
Ora i piccoli capitalisti depositarono generalmente i loro averi negli Istituti di credito, casse di risparmio etc..., o li investirono nei prestiti di guerra. Essi pertanto non ottenero  [sic] che una debole percentuale o perdettero tutto in molti casi.
Circa l'inflazione e le leggi di rivalorizzazione considerate, alla luce della morale moralmente, sembra potersi personalità competenti, parlamentari, giuristi, &&& negano nel modo più reciso che il Governo o i partiti del medesimo, soprattutto il Centro e la Bayrische Volkspartei, abbiano voluto o provocato l'inflazione, sebbene questo rimprovero, tale accusa sia mossa contro i due summenzionati partiti.
Altro è se certe persone, enti e società abbiano volontariamente e con premeditazione, ai fini del loro proprio interesse, contribuito al prolungarsi dell'inflazione. È vero altresì
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che si pensò troppo tardi a rimediare per legge a simile disastro finanziario.
Le leggi di rivalorizzazione furono na naturalmente oggetto di studio e di controversie anche e precisamente, appunto da parte dei cattolici. Riguardano queste controversie: : 1.)  l'intenzione della legge, del legislatore, se cioè esso abbia inteso di regolare la pubblica difesa, tutela del diritto di proprietà, ma non il diritto stesso, o se abbia inteso di regolare entrambi, il diritto e la sua protezione; 2.) la giustizia della legge nell'uno o nell'altro caso.
Vari autori affermano che le leggi di rivalorizzazione regolano anche il diritto di proprietà, e ciò in forma giusta, corrispondente, - avuto riguardo alle circostanze dell'inflazione-, alla giustizia distributiva. Così il Rev.  Sac.  Dr. Fr. Keller, professore della Facoltà teologica di Friburgo, noto per le sue tendenze verso la sinistra, nell'opuscolo "Aufwertung und Gewissenspflicht" Studien zur katholischen Sozial- und Wirtschaflichen Wirtschaftslehre, 2. Band, Freiburg Herder, 37 pagg.
Altri sostengono invece che lo Stato non può pienamente regolare lo stesso diritto di proprietà, che la legge ha soltanto per scopo di indicare fino a qual punto
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lo Stato protegge i diritti dei singoli, e che pertanto la rivalorizzazione, appunto se si tratta di creditori e di debitori privati, deve farsi secondo le norme della buona fede (nach Treu und Glauben), comparando il bisogno del creditore e la situazione finanziaria del debitore. In tal modo si esprime il P.  von Nell-Breuning S. J. nelle "Stimmen der Zeit", tom. 110, Gennaio 1926, pagg. 300-313, e nella "Teol Theol.  Prakt.  Quartalschrift" 79 (1926) pagg. 519-536. Cfr.  "Scholastik" II pag. 317.
Il Rev.  P. Fr. Hürth S. J., professore di teologia morale nel St. Ignazkolleg in Valkenburg, espone nell'ottima suddetta Rivista "Scholastik" quanto sia complessa e delicata la questione della rivalorizzazione. Praticamente egli giunge alla soluzione ed alla conclusione di coloro i quali stimano, giudicano che, tutto considerato, la rivalorizzazione tra privati deve effettuarsi secondo la buona fede. Non sembra voler sottoscrivere aderire senza restrizione al parere del prof. Keller. Cfr. ibid. vol. II pag. 317.
L'Episcopato tedesco non mancò di prendere dei provvedimenti per ovviare ai difetti della rivalorizzazione. (Cfr.  Kirchliches Amtsblatt für die Diözese Paderborn, tom. 70. nr. 9 del 21 Giugno 1927, pag. 75).
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Già prima della emanazione della terza Steuernotverordnung del 14 Febbraio 1924, l'Emo Cardinale Bertram, a nome della Conferenza di Fulda, si rivolse all' Cancelliere Sig.  Marx, avvisandolo delle ingiustizie e mancanze di quel decreto. Nel Settembre dello stesso anno egli le manifestò nella stampa, pregando di sostituire l'anzidetto decreto con un regolamento che corrispondesse maggiormente ai postulati, alle richieste della morale e della giustizia.
L'8 Dicembre 1925 il sullodato Eminentissimo scrisse dichiarò al Ministero del Culto prussiano, dichiarando che i Vescovi si rifiutavano, - almeno se si trattava di creditori privati-, di applicare, estendere alle parrocchie i privilegi concessi ai Comuni di rivalorizzare solamente al 12½ % (invece del 25 %), e ciò senza effetto retroattivo. Qui pure sono diverse le opinioni degli autori cattolici, Alcuni propugnano la liceità di tali privilegi, asserendo che altrimenti le imposte si sarebbero aumentate in modo pericoloso per la vita dei Comuni stessi.
Nel Gennaio 1926 i Vescovi diedero al Clero delle direttive circa i rapporti esistenti tra la legge di rivalorizzazione e la morale.
Le direttive medesime furono pubblicate
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sul principio dell'anno 1926 di quello stesso anno in tutti i bollettini religiosi ufficiali: (Köln: Kirchlicher Anzeiger für die Erzdiözese Köln, 1 Feb. 1926, tom. 66, n. 4, pagg. 19-22. - Breslau: Kirchliches Amtsblatt des Fürstbischöflichen Ordinariats in Breslau, 24 Jan. 1926, n. 2, pagg. 11-14.- Freiburg: Anzeigeblatt für die Erzdiözese Freiburg, 24 Feb., 1926, n. 6. pagg. 233-236 E così tutti gli altri fogli ufficiali.
Le direttive in discorso possono compendiarsi brevemente nel modo seguente:
I Rev.mi Ordinari premettono innanzi tutto di non volere né poter decidere se un'altra soluzione del grave problema finanziario sarebbe stata possibile, considerando il bene comune e la disastrosa situazione economica dell'assoluta maggioranza dei debitori.
Riguardo ai creditori, non si può affermare che essi possan sia lecito di richiedere con diritto lo nell'attuale valuta in Reichsmark una somma uguale a quella in marchi-oro dell'anteguerra. Il bene comune esige talvolta una diminduzione dei debiti, per evitare la rovina dell'economia nazionale. Il valore dei beni immobili stessi è realmente diminuito. Il debitore sarebbe in molti casi totalmente rovinato, se dovesse restituire l'intero valore debito.
Relativamente ai debitori, non vi è dubbio che in certi casi essi sono gravem tenuti sub
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gravi, sia da un obbligo di giustizia, sia da un obbligo di equità e di carità, di ripagare, riversare più di quanto è stabilito dalla legge.
Nella prassi pastorale, il Clero è stat è stato raccomandato al Clero di astenersi dal criticare la legge medesima, dal dei decidere l'esprimere decisione nel tribunale della penitenza, ove non hanno testimoni delle loro affermazioni, di lasciare alle rispettive Autorità il giudizio sulla facoltà finanziaria degli enti pubblici (Paesi, Comuni); di insistere fortemente affinché sia osservata la giustizia, qualora ogniqualvolta consti chiaramente di un grave obbligo, non però nel caso in cui gli interessati sono convinti di appoggiarsi ad una opinione realmente probabile. Vi possono essere ulteriori obblighi morali eziandio per coloro i quali per acquisti fatti nel tempo dell'inflazione, hanno corrisposto dato una somma di gran lunga inferiore al valore reale. Il miglior modo di rivalorizzazione è quello di equo accordo, secondo i dettami della coscienza, tra il creditore ed il debitore. Quanto all'assoluzione nel tribunale della penitenza, questa si dovrà negare qualora solamente consti indubbiamente di un grave obbligo e la mala fede sia evidente. Agli Istituti ecclesiastici è stato inculcato parimenti raccomandato di esaminare
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con tutta coscienza se possando dare più di rql quello, che la legge richiede , e se debbano farlo almeno se non per stretta giustizia, almeno per equità e carità.
Il debitore potrà tenersi alla legge, se un rimborso superiore alla prestazione legale gli recherebbe un grave danno lo rovinerebbe.
Agli obblighi dell'equità e della carità può aggiungersi quello di evitare lo scandalo appunto se il debitore è un ente ecclesiastico. (Sull'obbligo morale f di questi enti alcuni Vescovi hanno dato emanato direttive speciali, come ad es.  quello di Paderborn il 19 Luglio 1926 (Amtsblatt tom. 69, n. 8, pag. 79 e seg.), ed il 26 Marzo 1927 (l. c. tom. 70, n. 5, pag. 41), ed il Cardinale Bertram (Amtsblatt di Breslavia del 12 Aprile 1927, n. 6, pag. 39), e gli altri Vescovi in modo simile).
Se I numero dei piccoli capitalisti, indicato gravemente danneggiati dalla rivalorizzazione, che si fa ascendere alla cifra di un milione , poiché attualmente i loro figli sono ora generalmente impiegati in uffici, esercitano professioni lucrative e sono in grado di aiutare i genitori, i quali si tro-
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vassero nel bisogno. È bensì ero che la catastrofe dei piccoli prp proprietari capitalisti fu senza pari, terribile. Non sembra però che attualmente sia possibile allo Stato di riassumere il problema della rivalorizzazione senza grandi turbamenti finanziari e politici.

Relatiamente all'articolo "Der Rheinische Sparer" esso è l'eco di sentimenti sovente espressi pur troppo dagli stessi cattolici. Quanto alla sostanza è confuso e non risponde a verità. A giudizio dei laici, parrebbe che lo spirito di povertà e di semplicità venga in una parte del Clero.
7r, oben mittig hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
1Ursprünglich angegebenes Datum "28 Dicembre 1929" hds. von Pacelli geändert.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 04. Januar 19291, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 19364, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/19364. Letzter Zugriff am: 16.06.2024.
Online seit 20.01.2020.