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                            Dokument-Nr. 20045
                         
                        
                        
                             
                        
                             
                        Il venerato Dispaccio N. 229/24 in data del
        21 Dicembre p. p. insieme ai relativi Allegati, che qui acclusi compio il
        dovere di ritornare all'E. V. R., mi è pervenuto il 1º  del corrente mese di
        Gennaio. Debbo innanzi tutto chiedere umilmente venia a V. E., se, a causa dei molti
        lavori cui debbo attendere attualmente, non mi è stato possibile di rispondere con quella
        sollecitudine e con quell'ampiezza, che il grave argomento delle Conferenze generali
        dell'Episcopato avrebbe richiesto. Poiché, come si rileva dalla Ponenza e dallo stesso
        sullodato Dispaccio, si tratta non di interdire e di sospendere le Conferenze medesime, ma
        di disciplinarle, vale a dire di fissare i limiti entro cui si debbono muovere,  prenderò per base delle mie
        rispettose e subordinate osservazioni, che avranno in vista soprattutto la Germania,
        lopportuno schema di regolamento riportato del Card. C.
Nell'art. 4.del sullodato schema si stabilisce che "dalle Conferenze debbono esulare gli argomenti di pura politica". Per quanto è a mia conoscenza, i Revmi Vescovi della Germania si sonocomunicato alla mia
        volta comunicato all'Eminentissimo Segretario di Stato - Rapporto N. 33513), mi
        scriveva fra l'altro: "Consultum mihi videtur, ut Episcopalis Conferentia Fuldensis a suis
        deliberationibus officialibus, uti semper cautissime observavit, excludat quamvis
        deliberationem de quavis fractione politica". - Ove è pure da notare che, dicendosi di "pura" politica, non rimarrebbero esclusi quegli argomenti, i quali, pur essendo
        politici, hanno tuttavia colla fede o colla rel morale o cogl'interessi religiosi
            una
                            
Il medesimo articolo aggiunge che, "se la S. Sede ha relazioni diplomatiche con il Governo della nazione, la Conferenza riserverà alla S. Sede le questioni, che toccano o i rapporti della Chiesa collo Stato o la politica generale del paese".
Per ciò che riguarda i rapporti fra Chiesa e Stato, tale questione sembra a me del tutto necessaria ed opportuna. Da parte di vari Governi in Germania si è, invero, più volte tentato di sfuggire, in quanto fosse possibile, la via di Roma, considerata quale Potere straniero, nel regolamento di alcuni punti di legislazione ecclesiastica, preferendo di consultare piuttosto i Vescovi, come è accaduto, ad esempio, per il progetto di legge sull'amministrazione dei beni ecclesiastici in Prussia,di cui ebbi già occasione di far parola
        accennare nel mio precedente rispettoso Rapporto N. 30154 del 28 Marzo 1924.
        Dovrebbe naturalmente essere eccettuato il caso, in tasimili trattativefossero condotte dai Vescovi Revmi Vescovi [consenziente od a]
            coll'approvazione e secondo le istruzioni della S. Sede, come si verificò,
        ad es., per la  legge del Württemberg del
        3 Marzo 1924. Allorché, infatti, non è possibile di giungeread un vero e
        proprio accordo, fra Chiesa e Stato quale è un Concordato può essere opportuno
        per la Santa Sede, affine di non compromettersi e di mantenere la piena sua libertà, di non
        agire direttamente, ma di ottenere, colle necessarie 
        riserve, per mezzo dell'Episcopato, miglioramenti ad inevitabilia progetti di leggi ecclesiastiche unilaterali, la cui emanazione
        sia impossibile di evitare.
                            Quindi, poiRiservando, inoltre, l'articolo in esame alla S. Sede la materia
        concernente i rapporti della Chiesa collo Stato, parmi che c subordinatamente che ciò
        debba intendersi delle questioni di principio, ed in primo luogo della conclusionee della esecuzione dei Concordati. Per ciò, inf
        invero, che concerne le questioni pratiche e di dettaglio, non
            sembra che esse  non
        siano sempre escluse dalla [loro] competenzaper la
            S. Sede ed anzi in pratica forse impossibile, per la S. Sede di avocare a sé la trattazione, salvo naturalmente, come si è accennato, le q le questioni di
        massima. Tale è, se non erro, il criterio seguito sinora dalla
        S. Sede medesima. Anche  recentemente, ad esempio, nel nuovo regolamento dell'assistenza religiosa dei
        militari in Germania.
                            ,
                            Essa (Dispaccio dell'Eminentissimo Signor Cardinale Segretario di Stato N. 46322
        del 13 novembre 1925), aggiungendo tuttavia che "per gli affari, che riguardano tutti i militari cattolici
        della Germania, e in genere per tutti gli affari col Governo centrale di Berlino, i Vescovi
        di Germania daranno ad uno dei loro Colleghi, per esempio al Vescovo di Paderborn, il
            mandato di trattare col Governo e a lui esporranno i proprii casi, i quali, invero,
        non possono essere molto numerosi, dato lo scarso numero dei militari stessi. Il Vescovo
        Delegato può anche servirsi, per gli affari di poca importanza, di un sacerdote dimorante in
        Berlino".
Sapiente è parimenti la riserva circa "ladel pubblico, di elementi ostili alla Chiesa, esso potrebbe provocare,- almeno qui in Germania gravi  attacchi contro la S. Sede, che
        verrebbe accusata che di volersi ingerire nelle cose politiche della
        Nazione.
Circa l'Art. 5concernente il tempo, in cui debbano riunirsi le Conferenze, mi sia permesso di ricordare che in Germania esse sono state finora annuali, lematerie da trattarsi sempre assai numerose. Anche nell'ultima conferenza dell'agosto 1925, la quale meritò speciali elogidell'Aug del Sovrano Pontefice (cfr. Dispaccio dell'Emo Sig.
        Cardinale Segretario di Stato N. 46323 del 30 settembre s. a.), furono,
        come risulta dal relativo Protocollo, ben sessantaquattro i punti trattati.
Rilevop altresì rispettosamente che nella Germania (senza la Baviera, la
                            i Vescovi ove il Revmo Episcopato si riunisce a parte,
            come
Alla Conferenza di Fuldavengono invitati, oltre tutti i Vescovi residenziali della Germania ed un rappresentante dell'VEpiscopato bavarese, anche i Vicari capitolari, sede vacante, l'Amministratore
        Apostolico di tutte Tütz, i Vicari generali della terr parte prussiana delle
        Archidiocesi di Praga e di Olmüz. L'E. V. giudicherà se convenga di tenere conto nella
        redazione dell'Art. 6, ove si parla di "tutti e soli i Vescovi della
        Nazione".
Allorché via era un Vicario castrense per l'esercito prussiano, prendeva anche esso parte alle riunioni. I Vescovi titolari non vi intervengono.
Circala questione dell'intervento del Rappresentante della S. Sede alle Conferenze, le ragioni, che lo sconsigliano, sono già opportunamente espostep in molte  questioni, nelle quali  i Vescovi non sempre hanno sempre concetti pienamente esatti (ad es.,
        circa la istruzione e la educazione del Clero) potrebbe dare il retto indirizzo secondo la
        mente della S. Sede;  il prestigio e
        l'autorità della Rappresentanza Pontificia ne rimarrebbero grandemente accresciuti. Ma,
        d'altra parte, si richiederebbe per ciò che il Nunzio fosse Prelato
            dotato di di scienza e
        di prudenza, ed inoltre, per ciò che riguarda la Germania, avesse una perfetta conoscenza della
        difficile lingua e delle complicate condizioni  del Paese., il
            che non sempre anche a me sommessamente
        che le ragioni contro prevalgano e che opportuna sia la redazione dell'Art. 8 dello
        schema, il la quale, pur salvando la questione di principio e lasciando liber la possibilità di unintervento in qualche circostanza
        straordinaria,
Per ciò che riguarda il programma della Conferenza, della quale è parola nell'Art. 9, se si giudicasse necessario che esso venisse trasmessopure alla S. Sede, sembrerebbemi conveniente la formula proposta nel Voto del Cardinale L. al n. V (pag. 20). Essa infatti, mentre prescrive tale comunicazione, non esige una previa positiva approvazione, almeno positiva, da parte della S. Sedemedesima la quale potràsempre, tuttavia, se lo ritenesseopportuno,proporre ai Revmi Vescovi di astenersi dal trattare l'una o l'altra questione o far pervenire su qualche punto le Sue superiori istruzioni.
Quanto al luogo della Conferenza sembrami pure adatta la redazione dell'Art. 11,l'la Conferenza di sceglierne un altro a maggioranza di voti. In
        Germania, come è noto e mi permisi di spiegare nel succitato ossequioso Rapporto
        N. 30154, esse ha le Conferenze hanno luogo a Fulda, città cattolica, ove trovasi la tomba di
            S. Bonifazio. Sarebbe, in questo Paese, se pur non m'inganno, poco consigliabiledi trasferirlenel  ove risiede il Rappresentante
        Pontificio, vale a dire a Berlino., città in grande
            maggioranza protestante e in gr Tale mutamento potrebbe dare sull'occhio e provocare
        gli attacchi dei protestanti fanatici, i quali già tanto scalpore hanno menato perla erezionediuna Nunziatura Apostolica eperla nomina di un Vescovo ausiliare in questa
        Capitale.
Per ciò che si riferisce alla determinazionedel di colui che deve
        presiedere all'Assemblea, sembrerebbe espediente,  la distinzione fra Presidente
        onorario e Presidente effettivo, di cui è parola nel Voto del Card. L. N. VII
        (pagg. 21-22) ed in
Secondo il§ 2 dello capov. 2 dello stesso § 3 "il Presidente avrebbe dovuto scegliere alla sua volta due assistenti, coi quali
        insieme ai quali fu costitui formava la Presidenza, che aveva il compito di preparar
        tutto per la prossima Assemblea". Tale disposizione non ha viene più applicata, ed
            il Presidente e l'attuale Presidente, Emo Bertram,  di ammirevole attività, zelo e santità di vita, ma di carattere alquanto autoritario, continua, anche fuori dell'Assemblea, a
            part par-op inutile di prescrivere che ciascun Prelato sia  precedentemente interrogato ed abbia il tempo conveniente per
        esprimere il suo avviso, e di suggerire anzi che i Documenti collettivi più importanti portassero sempre la firma di tutti i vescovi.
Sull'Art. 13 dello schema mi sia permesso di notare rispettosamente che già il sunnominato Regolamento del 1869 stabiliva al § 10 che "la Conferenza cominci con un solenne ufficio per implorare la benedizione divina. Ogni sedutap si inizia e viene
            chiusa colla preghiera". Anche al presente la l'Assemblea ha
        principio con una solenne funzione nella cripta di S. Bonifazio per invocare lo Spirito
        Santo, e con una solenne funzione di azione di grazie parimenti si chiude. In quest'ultima
        viene esposta la reliquia del capo divi assiste alla cerimonia, la
        quale, come diceva recentemente l'Eminentissimo Bertram ad un religioso di Berlino, è
        riesce profondamente commovente. Certamente sono sapientissime le ragioni, per le quali la
        S. Sede intenderebbe ora di prescrivere che le As queste Assemblee episcopali
        siano inaugurate e chiuse senza pubbliche funzioni religiose; è tuttavia da prevedere che
            simile proibizione dopo  sì lunghia
            anni consuetudine produrrà dolorosa impressione
        nell'Episcopato e nel popolo.
All'Art. 16 converrebbe, a mio modestissimo avviso, indicare che le conclusioni della Conferenza debbano essere sottoposte alla S. Sede per mezzo del RappresentantePo Pontificio. Siccome, poi, attualmente il relativo Protocollo o verbale 
        viene  redatto in lingua tedesca
            ed in modo assai sommario e conciso, sarebbeopportuno di pregare i Revmi Vescovi di compilarlo  in lingua latina ed esponendo  sufficientemente lo stato di ciascuna questione ed i motivi della
        relativa conclusione. Dubito se sarebbe opportunao possibile una positiva approvazione della S. Sede  sia perché, a differenza di quel che accadeva nei primi
        anni, i punti trattati
                            mo
                            mo secondarie [sic] o di questioni non ancora abbastanza chiarite,  sia perché le conclusioni
        stesse non debbono avere forza obbligatoria. Basterebbe quindi,se non m'inganno,  un nulla osta, avuto il quale, il Protocollo medesimo
        potrà essere comunicato confidenzialmente agli a ai singoli membri dell'Episcopato, [non] come pureprocedersi alla pubblicazione degli Atti o
        documenti, di cui l'Assemblea avesse eventualmente deliberato la divulgazione.
Nel sottomettere queste povere riflessioni all'alto senno dell'E. V., m'inchino 
                        
                             
                        Online seit 29.01.2018. 
                    
    Dokument-Nr. 20045
Pacelli, Eugenio an De Lai, Gaetano
[Berlin], 21. Januar 1926
                        Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelliBetreff
Sulle Conferenze generali dell'Episcopato
                        Nell'art. 4.del sullodato schema si stabilisce che "dalle Conferenze debbono esulare gli argomenti di pura politica". Per quanto è a mia conoscenza, i Revmi Vescovi della Germania si sono
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sempre attenuti a tale principionelle loro deliberazioni. Così anche recentemente, avendo i
        Signori Conti Praschma e Magnis rimesso il 19 Giugno dello scorso anno
        all'Eminentissimo Bertram un Pro-Memoria sulla politica del Centro, affinché l'Episcopato lo
        prendesse ad esame nella Conferenza di Fulda, il menzionato Signor Cardinale, nel darmene
        notizia con foglio in data del 23 di quello stesso mese (da me 27r
qualche relazione od un qualche legame.Il medesimo articolo aggiunge che, "se la S. Sede ha relazioni diplomatiche con il Governo della nazione, la Conferenza riserverà alla S. Sede le questioni, che toccano o i rapporti della Chiesa collo Stato o la politica generale del paese".
Per ciò che riguarda i rapporti fra Chiesa e Stato, tale questione sembra a me del tutto necessaria ed opportuna. Da parte di vari Governi in Germania si è, invero, più volte tentato di sfuggire, in quanto fosse possibile, la via di Roma, considerata quale Potere straniero, nel regolamento di alcuni punti di legislazione ecclesiastica, preferendo di consultare piuttosto i Vescovi, come è accaduto, ad esempio, per il progetto di legge sull'amministrazione dei beni ecclesiastici in Prussia,
27v
cui
                            28r
dei Vescovi e
        che quindi non sia lecito di discuterne nelle Conferenze episcopali.
        Almeno in Germania, ove ognuno dei numerosi Stati particolari regola,pur nell'ambito delle lineegenerali fissate dalla Costituzione del Reich, molte simili
        materie con complicatissime leggi ed ordinanze, sarebbe ben difficile, Sapiente è parimenti la riserva circa "la
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politica generale del paese", della quale è pure parola
        nell'Art. 4 del progetto. Se tuttavia il regolamento fosse pubblicato od in altro modo venisse a conoscenza
            Circa l'Art. 5concernente il tempo, in cui debbano riunirsi le Conferenze, mi sia permesso di ricordare che in Germania esse sono state finora annuali, lematerie da trattarsi sempre assai numerose. Anche nell'ultima conferenza dell'agosto 1925, la quale meritò speciali elogi
Rilevo
29r
all'Art. 7), si hanno soltanto due
        Arcivescovi (Colonia e Friburgo). Non potrebbe quindi ad essa applicarsi la  disposizione relativaal voto del Presidente e dei quattro Arcivescovi più
        anziani.Alla Conferenza di Fuldavengono invitati, oltre tutti i Vescovi residenziali della Germania ed un rappresentante dell'
Allorché via era un Vicario castrense per l'esercito prussiano, prendeva anche esso parte alle riunioni. I Vescovi titolari non vi intervengono.
Circala questione dell'intervento del Rappresentante della S. Sede alle Conferenze, le ragioni, che lo sconsigliano, sono già opportunamente esposte
29v
nel voto del Card. L. (pag. 20) ed in
        quello del Consultore (pag. 29). Certamente la presenza del Nunzio potrebbe avere per sé notevolissimi
        vantaggi; egli 30r
permette al Nunzio di declinare l'invito; il che, se non
        erro, sarà nella massima parte dei casi la condotta più opportuna.Per ciò che riguarda il programma della Conferenza, della quale è parola nell'Art. 9, se si giudicasse necessario che esso venisse trasmessopure alla S. Sede, sembrerebbemi conveniente la formula proposta nel Voto del Cardinale L. al n. V (pag. 20). Essa infatti, mentre prescrive tale comunicazione, non esige una previa positiva approvazione, almeno positiva, da parte della S. Sedemedesima la quale potràsempre, tuttavia, se lo ritenesseopportuno,proporre ai Revmi Vescovi di astenersi dal trattare l'una o l'altra questione o far pervenire su qualche punto le Sue superiori istruzioni.
Quanto al luogo della Conferenza sembrami pure adatta la redazione dell'Art. 11,
30v
secondo la quale esso
            rimane quello usuale, pur essendo libera Per ciò che si riferisce alla determinazione
31r
quello del Consultore
        (pagg. 28-29). Essa appariva già, come ebbi 
        occasione di rilevare nel più volte menzionato Rapporto N. 30154,nel suddetto Regolamento per le Conferenze vescovili",in cui il  § 3 capov. 1
        era così concepito: "Il Presidente della prossima Assemblea viene eletto a maggioranza di
        voti. La presidenza onoraria è tenuta dal più eminente in dignità ecclesiastica". In seguito
        venne aggiunta la disposizione che il Presidente ogni volta eletto rimanesse in funzione
        sino alla futura Assemblea e che allora si procederebbe alla nuova elezione. Secondo il
31v
lare e trattare in nome dei Vescovi, che
        fanno parte delle Conferenze vescovili di Fulda. Senza dubbio molte volte è necessario ed
            opportuno che l'Episcopato emaniatti collettivi, per dare maggior forza ed autorità  alla sua azione; ma non sarebbe forse, a mio umilissimo giudizio, Sull'Art. 13 dello schema mi sia permesso di notare rispettosamente che già il sunnominato Regolamento del 1869 stabiliva al § 10 che "la Conferenza cominci con un solenne ufficio per implorare la benedizione divina. Ogni seduta
32r
S. Bonifazio, che
        il Presidente della Conferenza impone  sulla testa di tutti i
            Vescovi.Il popolo All'Art. 16 converrebbe, a mio modestissimo avviso, indicare che le conclusioni della Conferenza debbano essere sottoposte alla S. Sede per mezzo del Rappresentante
32v
nelle Conferenze degli ultimi tempi sono  sempre
        assai numerosi (54 nel 1920, 57 nel 1921, 63 nel 1922, 54 nel 1923, 51 nel 1924, 64 nel
            1925), sia perché si tratta anche talvolta di questioniminori
                            Nel sottomettere queste povere riflessioni all'alto senno dell'E. V., m'inchino
