Betreff
Circa l'applicazione dell'art. 10 § 1,k del Concordato
bavarese
Insieme al relativo Allegato, che qui
accluso compio il dovere di ritornare all'E. V. R.,
mi è pervenuto il venerato Dispaccio N. 163/26 del
23 Gennaio p. p., col quale l'E. V. R. mi ordina di esprimere il mio modesto avviso sopra un punto concernente l'applicazione
dell'art. 10 § 1,k del Concordato bavarese.
Facendomi qui del tutto difetto
[circa] sia i documenti riguardanti le trattative
per la conclusione del Concordato medesimo, ora rimasti presso
nell'Archvio
della Nunziatura
Apostolica di Monaco, sia il
materiale
testo della
legislazione
bavarese
sul
detto
argomento,
e dovendo quindi fare assegnamento unicamente sulla mia
povera memoria, chiedo in precedenza
rispettosamente venia all'E. V. per tutti gli errori
e le inesattezze, in cui potrò cadere
in questo ossequioso Rapporto. All'
All'E A V. E. sarà18v
del resto L'E. V.
ricorder agevole di far controllare nell'Archivio della Segreteria di Stato quanto mi permetterò di esporre qui
appresso.
Durante le suaccennate trattative, come l'E. V. ricorderà senza dubbio,
fu lungamente dibattuta la controversia circa il carattere
delle
prestazioni dello Stato alle
parrocchie. Il Governo sosteneva pertinacemente essere esse di carattere aver esse
carattere puramente facoltativo, mentre che l'umile sottoscritto difese in nome della
S. Sede il punto di vista la obbligatorietà delle medesime. Sebbene il
l'antico Concordato del 1817 non [desse] contenesse
alcu
chiare dis esplicite disposizioni al riguardo, lo scrivente poté addurre una serie di
argomenti a favore di questa ultima
tesi, sia nelle conferenze orali avute coi Signori Ministri degli Esteri, del Culto e delle Finanze nel
Gennaio 1923 (il (intorno alle quali mi feci poi un dovere di riferire all'E. V.
con diffuso Rapporto), sia in una posteriore Nota, se ben ricordo, del
Giugno o Luglio di
quello stesso anno 1923.
19r
(della quale
parimenti ebbi l'onore d'inviare copia
all'E. V.). Nella risposta data
dal Governo
nel seguente mese di
Luglio
esso
mantenne
ostinatamente nel
suo
punto di vista,
ed allora nella ulteriore mia replica (sembrami in data dell'11 Settembre) dichiarai,
in conformità delle istruzioni ricevute, che la
S. Sede
per
non ritardare ancora di più la conclusione del Concordato,
non insisteva perché in esso fosse
introdotta
una
corrispondente disposizione,
tuttavia coll'esplicita dichiarazione che Essa
manteneva il suo proprio punto di vista. Quantunque in seguito a ciò, il Concordato bavarese non contiene
prescrizioni dirette circa i pagamenti alle parrocchie già
esistenti, fu si poté tuttavia
potuto
farlo
in via indiretta. Tali sono
le
introduzioni agli articoli 13 § 1 e 14 § 3: "In considerazione degli
assegni dello Stato per le spese degli ecclesiastici...", e tale è
pure l'inciso
dell'art.
10
§ 1,k in discorso: "nel quadro19v
delle prestazioni
finanziarie finora in uso per gli ecclesiastici aventi cura d'anime in generale"; che venne proposta nelle anzidette Conferenze del Gennaio 1923
e figurò quindi
nel
progetto di Concordato
proposto
dal Governo bavarese; donde
risulta
pure, che l'espressione "finora in uso" è
antecedente
anteriore al
indipendente dalla legge
del Febbraio 1924, emanata, del resto, senza alcuna previo accordo colla S. Sede, e di cui anzi
la Nunziatura non ebbe comunicazione
alcuna.
Per quanto,
ora, concerne
i nuovi uffici con cura d'anime, il Concordato
distingue due casi: quello, cioè, in cui essi vengono eretti "d'intesa" col Governo",
ed in tal caso
lo Stato deve corrispondere, a norma
dell'articolo in esame, agli ecclesiastici, che li ricoprono pro tempore, i mezzi per un
conveniente complemento della rispettiva rendita, in misura conforme a
conc nella misura in uso per tutti gli altri sacerdoti
con cura d'anima.20r
Qualora invece detti uffici siano
costituiti senza previa intesa del
Governo, questo
non è obbligato ad alcuna prestazione, in
conformità del § 2 dello stesso articolo X. Parlando ora questo
di
complemento di rendita, suppone evidentemente che esista
una rendita iniziale, e poiché esso tratta, come si è visto, di uffici eretti d'intesa
colla [sic] Stato (a differenza di quelli istituiti liberamente dalla Chiesa),
sembrami
[ein Wort unlesbar] che il Governo non sia obbligato a dare sempre il suo consenso e quindi non
sia sempre tenuto a pagare i supplementi in discorso.
Se però esso stabilisce in linea generale che
i posteriori [ein Wort unlesbar] detto consenso ed i
conseguenti
supplementi non saranno accordati se non per quegli uffici per i
quali sia assicurata la rendita iniziale massima, e se anzi, come nel recente caso di
Ludwigshafen, il Governo esige ancor di più, vale a dire
l'appunta-
20v
mento dei
mezzi per i primi tre aumenti, ciò non mi sembrerebbe
conciliabile
col
coll'obbligo assunto nel Concordato
e quindi [sembrami]
che l'Eccmo
Mons. Nunzio potrebbe
intervenisse per reclamarne l'esatto adempimento.
Chinato
18r, mittig oberhalb des Briefkopfes hds. von
unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 04. Februar 1926, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 20093, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/20093. Letzter Zugriff am: 12.05.2024.