Dokument-Nr. 20093
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[Berlin], 04. Februar 1926

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Circa l'applicazione dell'art. 10 § 1,k del Concordato bavarese
Insieme al relativo Allegato, che qui accluso compio il dovere di ritornare all'E. V. R., mi è pervenuto il venerato Dispaccio N. 163/26 del 23 Gennaio p. p., col quale l'E. V. R. mi ordina di esprimere il mio modesto avviso sopra un punto concernente l'applicazione dell'art. 10 § 1,k del Concordato bavarese.
Facendomi qui del tutto difetto [circa] sia i documenti riguardanti le trattative per la conclusione del Concordato medesimo, ora rimasti presso nell'Archvio della Nunziatura Apostolica di Monaco, sia il materiale testo della legislazione bavarese sul detto argomento, e dovendo quindi fare assegnamento unicamente sulla mia povera memoria, chiedo in precedenza rispettosamente venia all'E. V. per tutti gli errori e le inesattezze, in cui potrò cadere in questo ossequioso Rapporto. All' All'E A V. E. sarà
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del resto L'E. V. ricorder agevole di far controllare nell'Archivio della Segreteria di Stato quanto mi permetterò di esporre qui appresso.
Durante le suaccennate trattative, come l'E. V. ricorderà senza dubbio, fu lungamente dibattuta la controversia circa il carattere delle prestazioni dello Stato alle parrocchie. Il Governo sosteneva pertinacemente essere esse di carattere aver esse carattere puramente facoltativo, mentre che l'umile sottoscritto difese in nome della S. Sede il punto di vista la obbligatorietà delle medesime. Sebbene il l'antico Concordato del 1817 non [desse] contenesse alcu chiare dis esplicite disposizioni al riguardo, lo scrivente poté addurre una serie di argomenti a favore di questa ultima tesi, sia nelle conferenze orali avute coi Signori Ministri degli Esteri, del Culto e delle Finanze nel Gennaio 1923 (il (intorno alle quali mi feci poi un dovere di riferire all'E. V. con diffuso Rapporto), sia in una posteriore Nota, se ben ricordo, del Giugno o Luglio di quello stesso anno 1923.
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(della quale parimenti ebbi l'onore d'inviare copia all'E. V.). Nella risposta data dal Governo nel seguente mese di Luglio esso mantenne ostinatamente nel suo punto di vista, ed allora nella ulteriore mia replica (sembrami in data dell'11 Settembre) dichiarai, in conformità delle istruzioni ricevute, che la S. Sede per non ritardare ancora di più la conclusione del Concordato, non insisteva perché in esso fosse introdotta una corrispondente disposizione, tuttavia coll'esplicita dichiarazione che Essa manteneva il suo proprio punto di vista. Quantunque in seguito a ciò, il Concordato bavarese non contiene prescrizioni dirette circa i pagamenti alle parrocchie già esistenti, fu si poté tuttavia potuto farlo in via indiretta. Tali sono le introduzioni agli articoli 13 § 1 e 14 § 3: "In considerazione degli assegni dello Stato per le spese degli ecclesiastici...", e tale è pure l'inciso dell'art.  10 § 1,k in discorso: "nel quadro
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delle prestazioni finanziarie finora in uso per gli ecclesiastici aventi cura d'anime in generale"; che venne proposta nelle anzidette Conferenze del Gennaio 1923 e figurò quindi nel progetto di Concordato proposto dal Governo bavarese; donde risulta pure, che l'espressione "finora in uso" è antecedente anteriore al indipendente dalla legge del Febbraio 1924, emanata, del resto, senza alcuna previo accordo colla S. Sede, e di cui anzi la Nunziatura non ebbe comunicazione alcuna.
Per quanto, ora, concerne i nuovi uffici con cura d'anime, il Concordato distingue due casi: quello, cioè, in cui essi vengono eretti "d'intesa" col Governo", ed in tal caso lo Stato deve corrispondere, a norma dell'articolo in esame, agli ecclesiastici, che li ricoprono pro tempore, i mezzi per un conveniente complemento della rispettiva rendita, in misura conforme a conc nella misura in uso per tutti gli altri sacerdoti con cura d'anima.
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Qualora invece detti uffici siano costituiti senza previa intesa del Governo, questo non è obbligato ad alcuna prestazione, in conformità del § 2 dello stesso articolo X. Parlando ora questo di complemento di rendita, suppone evidentemente che esista una rendita iniziale, e poiché esso tratta, come si è visto, di uffici eretti d'intesa colla [sic] Stato (a differenza di quelli istituiti liberamente dalla Chiesa), sembrami [ein Wort unlesbar] che il Governo non sia obbligato a dare sempre il suo consenso e quindi non sia sempre tenuto a pagare i supplementi in discorso. Se però esso stabilisce in linea generale che i posteriori [ein Wort unlesbar] detto consenso ed i conseguenti supplementi non saranno accordati se non per quegli uffici per i quali sia assicurata la rendita iniziale massima, e se anzi, come nel recente caso di Ludwigshafen, il Governo esige ancor di più, vale a dire l'appunta-
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mento dei mezzi per i primi tre aumenti, ciò non mi sembrerebbe conciliabile col coll'obbligo assunto nel Concordato e quindi [sembrami] che l'Eccmo Mons. Nunzio potrebbe intervenisse per reclamarne l'esatto adempimento.
Chinato
18r, mittig oberhalb des Briefkopfes hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 04. Februar 1926, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 20093, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/20093. Letzter Zugriff am: 12.05.2024.
Online seit 29.01.2018.