Dokument-Nr. 20262
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[Berlin], 20. Februar 1928

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Circa le prestazioni cosiddette "volontarie" dello Stato alla Chiesa in Baviera
Insieme ai relativi Allegati, che compio il dovere di rit restituire qui acclusi, mi è regolarmente pervenuto il venerato dispaccio dell'E. V. R. N. 468/28 in data del 14 corrente.
Giustissimo sembrami l'avviso dell'Eccellentissimo Mons. Nunzio di Monaco, che cioè la risposta Nota del Ministro dell'Istruzione e del Culto di Baviera, Signor Goldenberger, in data del 12 Novembre s. a., non debba rimanere senza risposta, affinché il silenzio non possa venire interpretato come accettazione dei punti di vista in essa affermati. Parmi invece dubbio, se sia opportuno nella risposta medesima di riprendere l'intiera trattazione del non facile argomento, mentre che basterebbe di riferirsi alle passate Note già dirette in passato dalla S. Sede, in al Governo bavarese nella
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materia, compresa l'ultima, [assai] abilmente formulata, del Revmo Mons. Testa, del 27 Giugno 1927.
Che se invece V. E. giudicasse utile di ritornare sulla dimostrazione della tesi della S. Sede, mi sembrerebbe, se pure non m'inganno, che la minuta diligentemente preparata da dal sullodato Mons. Nunzio avrebbe bisogno di essere alquanto co modificata e completata. Così, ad esempio, potrebbe apparire men van taggiosa la citazione dello Schmitt. Questo [au] rinomato Autore cattolico, infatti, ammette bensì l'obbligo dello St delle prestazioni dello Stato per le parrocchie incorporate già ai monasteri ed alle fondazioni secolarizzate nel 1803; punto questo difficilmente contestabile ed [è] ammesso pure dalla giurisprudenza, citata pure nel progetto di minuta. Ma quanto alla terza specie di parrocchie, segnalate nel medesimo, vale a dire alle non incorporate, lo Schmitt (Staat und Kirche, Freiburg i. Br., 1919, pagg. 37) tiene una opinione contraria
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a quella sostenuta nel progetto di Nota; cioè sostiene cioè che dal § 35 del Reichsdeputationshauptschluss non può dedursi un obbligo giuridico dello Stato, alle relative prestazioni. In favore della sentenza affermativa sono invece il Sägmüller (Der Rechtsanspruch der katholischen Kirche in Deutschland auf finanzielle Leistungen seitens des Staates, Freiburg in Br., 1913, pag. 26 e segg.) e lo Stiegele (Finanzielle Pflichten der Staaten gegen die Kirche nel periodico "Das Neue Reich" 6. Jahrg. Nr. 27, Wien-Innsbruck 1924, pag. 572 e segg.). Cfr. anche Müssener, Die finanziellen Essendo quindi la i pareri in questo punto divergenti anche presso gli i giuristi cattolici, converrebbe, a mio avviso, rafforz rinforzare quest'argomento tratto dal § 35 colle valide ed efficaci ragioni che possono trarsi dall'antico Concordato del 1817; e dalla sua e dal ma di ciò non si trova traccia nella minuta in esame.
Nel sottoporre queste povere osservazioni all'alto senno dell'E. V., m'inchino
(1)Lo Stiegele ha pubblicato sull'argomento nello stesso senso vari notevoli articoli sull'Augsburger Postzeitung dello scorso anno 1927, NN. 178, 179, 180, 186, 187, 193, 199, 200.
50r, oben mittig hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 20. Februar 1928, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 20262, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/20262. Letzter Zugriff am: 17.06.2024.
Online seit 20.01.2020.