Dokument-Nr. 21003
Goldenberger, Franz Xaver an Vassallo di Torregrossa, Alberto
München, 12. November 1927

Copia
Eccellenza Reverendissima,
La Nunziatura Apostolica, con pregiato ufficio del 27 Giugno 1927 No  1044, in relazione alle trattative avvenute il 20 Giugno di quest'anno nella Commissione per la Costituzione del Landtag bavarese, ha chiesto che il Governo dello Stato dichiarasse il suo punto di vista intorno al carattere delle prestazioni libere alla Chiesa cattolica. Su di ciò ho l'onore di rispondere all'Eccellenza Vostra d'intesa col Ministero delle Finanze, quanto segue:
Nella discussione dell'ultima Novella della legge sulle tasse in riguardo alle Confessioni religiose nella Commissione parlamentare per la Costituzione, il partito socialista (Deputato Timm e Comp.) hanno fatto la proposta che la Commissione decidesse che le prestazioni libere dello Stato alle Confessioni religiose fossero abolite col 31 Marzo 1930. Alla relativa esposizione del Deputato Dr  Hoegner, io fra l'altro ho notato come il carattere delle prestazioni
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libere dello Stato alle Confessioni religiose non siano affatto di una sola natura, di guisa che senz'altro si potesse parlare di veramente libere prestazioni sull'assieme delle prestazioni che vengono comprese sotto un tal nome. Con ciò si voleva solamente esprimere in generale che nelle prestazioni statali fatte alla Chiesa, designate usualmente come Libere, in singoli casi eventualmente può esser dubbio, se veramente si tratta di una prestazione libera et 2 non piuttosto di una doverosa. Così p. e. si discute il carattere giuridico delle Spese dello Stato per i Decani protestanti del Palatinato fra il Governo e la chiesa protestante del Palatinato, giachè [sic] questa confuta il loro carattere di libere e li pretende come prestazioni doverose.
Le attuali prestazioni libere dello Stato alla Chiesa cattolica comprendono sostanzialmente le spese di Stato per il complemento dello stipendio degli ecclesiastici con cura d'anime. Questi supplementi che vengono prestati fin dal 1849 sono stati fin d'allora trattati come prestazioni libere e revocabili e non come dotazioni, tanto dal Governo quanto dal Parlamento. Anche nelle leggi di complemento di congrua ai curali [sic]
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del 1921, 1922, 1924, 1925 è stato ciò espresso con precisione (conf. art. 10 della legge 7, Aprile 25). Il Governo ha inoltre rifiutato sempre di riconoscere la secolarizzazione come titolo legale per queste prestazioni. Anche nelle trattative sopra il nuovo Concordato è stato espresso lo stesso punto di vista dal Governo. Si può accennare alla particolareggiata esposizione dello scritto del mio antecessore al Sig. Nunzio Dr  Pacelli del 21 Luglio 1923, specialmente alla interpretazione dell'antico Concordato ivi contenuta. Devesi quindi anche adesso star fermi senza mutamento su questo punto di vista, al quale corrisponde anche la redazione dell'art. 10 par. 1, 13 par. 1 e 14 par. 3 del nuovo Concordato.
Profitto volontieri [sic] di questa occasione per riaffermare i sentimenti di ben distinta stima e venerazione coi quali mi repeto [sic]
dell'Eccellenza Vostra
devotissimo
(fir.) Goldenberger
Ministro di Stato
1Es handelt sich um eine Protokollnummer der Münchener Nuntiatur.
2Hds. vom kopisten gestrichen.
Empfohlene Zitierweise
Goldenberger, Franz Xaver an Vassallo di Torregrossa, Alberto vom 12. November 1927, Anlage, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 21003, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/21003. Letzter Zugriff am: 27.04.2024.
Online seit 20.01.2020.