Dokument-Nr. 5081
Pacelli, Eugenio an Matt, Franz
München, 29. Dezember 19231

(Traduzione)
Ho l'onore di accusare a Vostra Eccellenza ricevimento delle pregiate Note del 15 e 19 Ottobre e del 6 Decembre del corrente anno, concernenti le trattative per il Concordato. Senza indugio ho sottoposto alla S. Sede dette Note insieme ai relativi Allegati, ed essendomi in questi giorni pervenute le istruzioni al rigurardo, mi do premura di portare a Sua conoscenza le seguenti osservazioni circa gli articoli XIII, XIV, XV e XVI, mentre che mi riservo di discutere alcuni altri punti a voce coll'Eccellenza vostra.
Articolo XIII § 1 lett. b.
La S. Sede accetta il testo contenuto nel nuovo controprogetto; in pari tempo però, accogliendo l'offerta fatta dal Governo, desidera al momento dello scambio di documenti concordatari in apposita Nota la dichiarazione proposta dal Governo nel Memorandum del 15 Ottobre. Alla
11v
S. Sede importa altresì che i canditati all'esame di maturità nei Ginnasi cosiddetti reali e negli Istituti Tecnici vengano equiparati a quelli dei Ginnasi umanistici, se superino con successo un esame complementare dinanzi al Vescovo diocesano nelle lingue latina e greca, e prega perciò il Governo bavarese di aggiungere questo punto nella suaccennata Nota.
Articolo XIII § 1 lett. c
La S. Sede suppone che le alte scuole austriache, per esempio la Università di Innsbruck, siano equiparate alle "germaniche" e sarebbe grata per una assicurazione in proposito.
Articolo XIV § 1
La S. Sede propone il sequente testo: "La Nomina degli Arcivescovi e dei Vescovi spetta in tutta libertà alla S. Sede. Verificandosi la vacanza di una chiesa arcivescovile o vescovile, il rispettivo capitolo sottoporrà direttamente alla S. Sede una lista di canditati degni dell'ufficio episcopale e idonei a reggere la vacante diocesi. Nel procedere alla scelta della persona, la Santa Sede non mancherà di tener presente tale lista insieme a quelle inviate dall'Episcopato bavarese. Prima della pub-
12r
blicazione della Bolla la Santa Sede si assicurerà in via ufficiosa presso il Governo bavarese che contro il candidato non vi sono obbiezioni di ordine politico".
Nella traduzione tedesca questo testo suona come appresso: ...
La Santa Sede ritiene non esser conveniente di ricordare esplicitamente nel Concordato le liste dei Capitoli, tacendo invece del tutto quelle vescovili. Il pubblico, che ignora le trattative, potrebbe trarne facilmente la conclusione che la Santa Sede sia legata nella scelta del Vescovo alla lista del Capitolo; il che potrebbe costituire un precedente pericoloso nei rapporti con altri Stati. Né vale l'osservare quanto alle liste triennali dei Vescovi che trattasi di un affare interno ecclesiastico, giacché questo principio si applica evidentemente anche alle liste dei Capitoli. E neppure giova in questo punto l'appellarsi a ragioni di politica e di tattica parlamentare, perché non si può negare che ragioni di natura superiore non consentono alla Chiesa, in materia di nomina dei Vescovi, di menzionare il voto dei Capitoli e di tacere in-
12v
vece quello dell'Episcopato, quasi che questo meriti minor considerazione. Finalmente non si vede per qual motivo non debbano essere ricordate le liste dei Vescovi, mentre il nuovo Concordato offre al Governo riguardo alle nomine vescovili le più empie garanzie.
La Santa Sede non può inoltre accettare l'aggiunta relativa alla clausola della nazione più favorita.2 E' vero infatti che la Santa Sede in singoli casi ha permesso che nella provvista delle Sedi vescovili si seguisse più o meno la prassi finora in uso; ma nello stesso tempo ha sempre esplicitamente dichiarato che tali particolari concessioni non dovevano costituire un precedente per l'avvenire. La Santa Sede dichiara ancora una volta che in nuovi patti non accorderà ad alcuno Stato in qualsiasi modo il privilegio dell'elezione capitolare dei Vescovi.3 Nella conclusione di futuri accordi la Santa Sede non mancherà di tener conto in questa materia della posizione, in cui verrebbe a trovarsi la Baviera in confronto di altri Paesi del Reich germanico.
Articolo XIV § 2
La Santa Sede desidera il mantenimento del testo
13r
accettato nella nota del 19 Ottobre: "salva la conferma a norma del can. 177 del Codice di diritto canonico".
Articolo XM § 3
Conforme alla dichiarazione del Governo nel succitato Memorandum del 15 Ottobre la Santa Sede si ripromette che nell'esercizio dei diritti di patronato o di presentazione il termine sinora usato di "collazione" ("Verleihung" o "Uebertragung") verrà sostituito coll'altro "presentazione".
Artiolo XV § 2
La Santa Sede propone per il primo periodo la seguente redazione: "Coll'entrata in vigore del presente Concordato viene dichiarato decaduto quello dell'anno 1817".
Articolo XVI
La Santa Sede non può discostarsi dalle consuetudini sinora in vigore per la conclusione dei Concordati e che corrispondono a quelle generalmente seguite per i trattati internazionali, secondo le quali la discussione in Parlamento precede bensì la ratifica, con cui il trattato entra in vigore, ma segue la firma dei Plenipotenziarii, con la quale il Governo assume di fronte al Parlamento la respon-
13v
sabilità dell'accordo raggiunto, facendo assegnamento sulla fiducia che la maggioranza gli ha accordato.
Colla preghiera di una risposta il più possibile sollecita, ho l'onore ecc.
(f) Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Appostolico.
1Hds. von unbekannter Hand korrigiert aus "1924".
2"La Santa Sede [...] favorita" hds. von unbekannter Hand links des Textes durch Striche hervorgehoben.
3"La Santa Sede [...] Vescovi" hds. von unbekannter Hand unterstrichen und links des Textes durch einen Strich hervorgehoben.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Matt, Franz vom 29. Dezember 19231, Anlage, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 5081, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/5081. Letzter Zugriff am: 30.04.2024.
Online seit 18.09.2015.