Dokument-Nr. 9342
Schioppa, Lorenzo an Gasparri, Pietro
[München], 07. Januar 1919

Schreiber (Textgenese)
MörnerMörnerSchioppaSchioppa
Betreff
[Kein Betreff]
Con sorpresa di tutti la Bayrische [sic] Staatszeitung di oggi (Nº 6, 7 Gennaio 1919) che qui ho l'onore di compiegare, ha pubblicata una costituzione provvisoria della Repubblica Bavarese, redatta il quattro corrente e che porta la firma di tutti i Ministri.
La detta costituzione è preceduta da un proemio, in cui si parla della nuova era di libertà del popolo Bavarese e del dritto [sic] che esso ha di formarsi le condizioni e le forme della sua vita politica. Inoltre è detto che questa s ostituzione provvisoria rimane in vigore fino all'Assemblea Nazionale, ma che essa fissa gl'indispensabili
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fondamenti della futura Costituzione.
Questa provvisoria costituzione si compone di 18 articoli, dei quali sono da rilevare, per ciò che riguarda gli interessi religiosi
l'8º "Lo Stato garantisce la inviolabilità della persona, la libertà della credenza e dell'opinione nella parola e nello scritto, la libertà dell'insegnamento, della scienza e dell'Arte;
il 14º "Le Confessioni Religiose sono indipendenti dallo Stato e stanno sotto la sua protezione. Tutte le Confessioni Religiose hanno gli stessi diritti e sono libere nella loro attività. Nessuno può essere costretto di entrare in una Confessione Religiosa, di partecipare al suo culto o di rimanere in essa. I diritti vigenti delle Confessioni Religiose possono essere soppressi solamente per via di legislazione;"
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il 15º "La materia dell'istruzione è un affare concernente lo Stato. L'insegnamento della Religione è obbligo delle Confessioni Religiose. Gli insegnanti dello Stato non possono essere costretti ad insegnare Religione. Quelli che sono autorizzati all'educazione non possono essere costretti da parte dello Stato ad obbligare la gioventù loro affidata a partecipare all'insegnamento o alle pratiche Religiose.
I giornali commentano variamente questo gesto del governo, il quale 8 giorni prima delle elezioni di quel Landtag, il cui primo compito sarebbe appunto formare la Costituzione del nuovo Stato, è venuto fuori con questa Costituzione provvisoria.
Quello che non si comprende è che mentre il governo, nel proemio della Costituzione, dice che dev'essere il popolo a crearsi
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le condizioni e le forme della propria vita politica, presenta poi a questo popolo bella e fatta la Costituzione dello Stato.
Alcuni vedono in questo atto del governo l'intenzione di volersi imporre con un fatto compiuto alla p al Landtag da constituirsi. Nel caso che questo Landtag formasse una Costituzione a base non Socialistica allora l'attuale Governo potrebbe negare come la più alta istanza del potere esecutivo, potrebbe negare rifiutare l'esecuzione della Costituzione stessa col semplice motivo, che essa non si trova in armonia colla legge fondamentale dello Stato.
Qualche giornale autorevole, come la "Frankfurter-Zeitung", nota che la grave questione della separazione dello Stato dalla Chiesa non è affrontata in questa Costituzione provvisoria ma lasciata al
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futuro Landtag.
Si trova soddisfacente l'articolo 14º che assicura la protezione alle Confessioni Religiose contro qualunque arbitrio e che affida solamente al potere legislativo l'abrogazione dei loro diritti.
67r, oben links hds. vermutlich von Mörner notiert: "2)".
Empfohlene Zitierweise
Schioppa, Lorenzo an Gasparri, Pietro vom 07. Januar 1919, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 9342, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/9342. Letzter Zugriff am: 20.05.2024.
Online seit 04.06.2012, letzte Änderung am 10.09.2018.