TEI-P5
Document no. 12306
Com'è ben noto all'E. V. R., l'articolo X del
Concordato bavarese del 1817 stabiliva circa la collazione dei canonicati in
Baviera quanto appresso:era regolata come appresso: nel modo seguente:
A norma dell'articolo X del Concordato del 1817, laLa prima dDignità, ossia la Prepositura, era riservata alla S. Sede; tuttavia, in seguito ada posteriore accordo fra questa ed il Governo bavarese, la collazione era fatta dietro proposta e raccomandazione di S. M. il Re(1). La nomina invece della seconda dDignità, ossia del Decano, spettava al Re, il quale nominava pure ai cCanonicati vacanti nei sei mesi papali (Gennaio, Marzo, Maggio, Luglio, Settembre e Novembre), mentre che nei mesi di Febbraio, Giugno ed Ottobre la provvista spettavacompeteva agli Arcivescovi e Vescovi, ed in quelli di Aprile, Agosto e Dicembre nominava illa nomina apparteneva al Capitolo. Inoltre con Breve del 19 Dicembre 1824(2) il Sommo Pontefice Leone XII concesse ai singoli Vescovi di Bavierala facoltà l'indulto (personale ed a vita per
ciascuno di essi) di concederedare l'istituzione canonica a quegli ecclesiastici, i quali, a norma
del succitato articolo del Concordato, fossero chiamati ai benefici sia per nomina regia che
per nomina di Capitoli cattedrali, ad eccezione di quelle prebende, le qchele qualivacasserono per promozione fatta dalla S. Sede e la cui collazione era riservata alla
S. Sede medesima.
1º) La Prepositura del Capitolo cattedrale di Augsburg (in seguito alla morte del titolare Dr. Giuseppe von Kögel – [10] 18 Settembre 1919);
2º) Il Decanato del Capitolo Metropolitano di Monaco-Frisinga (in seguito alla morte di Mons. Sebastiano Huber – 10 Agosto 1919);
3º) Un Canonicato nello stesso Capitolo Metropolitano di Monaco-Frisinga (in seguito alla morte del Canonico Kirchberger – 16 Maggio 1919).
4º) Un Canonicato nel Capitolo Ccattedrale di Würzburg (in seguito alla morte del Canonico Krampf – 17 Marzo 1920).
Ora,pPer ciò che riguarda la Prepositura di Augsburg, quelVes Revmo Vescovo, da me richiesto, mi ha significato
non esservi urgente urgenza di procedere alla nuova provvista della medesima,di quella <detta> Dignità, anzi desiderare egli
piuttosto che essa
dsia [ele] ritardata, perché specialmente perché, trovandosi la fabbrica del Duomo, la quale trovasi in
deficit a causa dell'attuale situazione finanziaria, i frutti intercalari ritrae
giovamento dai frutti intercalari del beneficio in questione. In vis considerazione
di ciò, e soprattutto allo scopo di evitare le ingerenze del Governo nella provvista della
Dignità anzidetta,medesima, riservata alla S. Sede, sembramiparmi subordinatamente che possa ben accons acconsentirsi al
desiderio di Mons. de Lingg.
Non potrebbesembra invece rimandarsiconveniente di rimandare più a lungo la nomina agli altri Canonicati vacanti.Infatti I membri, infatti, dei Ca-il richiesto
necessarioun contributo notevole al lavoro
medesimo.
IlSig. Ministro del Culto, Sig. Matt, buon cattolico, nella prima
visita fattami al mio ritorno a Monaco, mi esposeprospettò quindi la necessità di provvedere ai summenzionati posti
vacanti; e poiché è impossibile all'attuale Ministero di
transizione è impossibile di condurre le trattative per il nuovo
Concordato, tanto più che le elezioni generali per il Landtag
avrann bavarese (come per il Reichstag germanico) avranno luogo assai
molto prossimamente, ossia il 6 Giugno prossimo,del corr. anno, mi propose di ricorrere a tal fine ad un
accordo provvisorio simile a quello per le parrocchie. A tal fine, sotto la espressa riserva e condizione della superiore approvazione della
S. Sede, ho redatto la seguente formula, che è stata accettata dal sullodato Sig.
Ministro con lettera in data del ... corrente:di oggi:
"In vista della necessitàEssendo necessario di non ritardare più oltre la provvistadi due
canoni del Decanato attualmente vacante nel Capitolo
Metropolitano di Monaco-Frisinga e di un Canonicato parimenti vacante in detto Capitolo e
nel Capitolo Ccat- [sic]nomina delle Dignità e provvista delle Dignità e dei Canonicati nella
futura Convenzione, né per altri casi di vacanza, i quali potessero prodursi prima della
conclusione della medesima".
Questo ultimo inciso non si trovanella surricordata
Convenzione nel menzionato accordo provvisorio per le
parrocchie; ma mi è sembrato opportuno di aggiungerlo, giacché, se può tollerarsi per le gravi ragioni surriferite che l'attuale Governo eserciti
provvisoriamente e in via di fatto gli antichi diritti della Corona
riguardo aicirca i Canonicati, produrrebbe invece
facilmenteverisimilmente nella pubblica opinione cattolica sfavorevole
impressione, se lo stesso dovesse verificarsi rispetto
nei riguardi da parte di un Ministro protestante ed anticlericale (quale era il Sig.
Hoffmann), che tornasse in avvenire eventualmente al potere., a riguardo di uffici più alti, e
non numerosi
ordinariamente e per i quali non vi è, ordinariamente, urgenza, nella provvista,
come sono le Dignità ed i Canonicati nei Capitoli cattedrali. In vista di ciò, il
presente progetto di accordo è stato, dietro mia domanda, ristretto ristretto
unicamente ai [casi] posti ora vacanti.
Debbo infine aggiungere che il Governo procederà di piena intesa coi rispettivi Ordinari quanto alla scelta delle persone da nominarsi.
Nel pregare pertanto l'E. V. a volersi degnare d'impartirmi le Sue superiorivenerate istruzioni al riguardo, in guisa che tutto possa essere sistematoregolato prima del 6 Giugno, m'inchino
Online since 25-06-2013, last modification 10-09-2018.
Document no. 12306
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro
[München], 04 May 1920
Writer (text genesis)
PacelliPacelliSubject
Provvista di canonicati vacanti in Baviera
A norma dell'articolo X del Concordato del 1817, laLa prima dDignità, ossia la Prepositura, era riservata alla S. Sede; tuttavia, in seguito ada posteriore accordo fra questa ed il Governo bavarese, la collazione era fatta dietro proposta e raccomandazione di S. M. il Re(1). La nomina invece della seconda dDignità, ossia del Decano, spettava al Re, il quale nominava pure ai cCanonicati vacanti nei sei mesi papali (Gennaio, Marzo, Maggio, Luglio, Settembre e Novembre), mentre che nei mesi di Febbraio, Giugno ed Ottobre la provvista spettavacompeteva agli Arcivescovi e Vescovi, ed in quelli di Aprile, Agosto e Dicembre nominava illa nomina apparteneva al Capitolo. Inoltre con Breve del 19 Dicembre 1824(2) il Sommo Pontefice Leone XII concesse ai singoli Vescovi di Baviera
117v
Dopo la rivoluzione del Novembre
1918, sono rimasti vacanti in Baviera i seguenticCanonicati:qui appresso indicati:1º) La Prepositura del Capitolo cattedrale di Augsburg (in seguito alla morte del titolare Dr. Giuseppe von Kögel – [
2º) Il Decanato del Capitolo Metropolitano di Monaco-Frisinga (in seguito alla morte di Mons. Sebastiano Huber – 10 Agosto 1919);
3º) Un Canonicato nello stesso Capitolo Metropolitano di Monaco-Frisinga (in seguito alla morte del Canonico Kirchberger – 16 Maggio 1919).
4º) Un Canonicato nel Capitolo Ccattedrale di Würzburg (in seguito alla morte del Canonico Krampf – 17 Marzo 1920).
Ora,pPer ciò che riguarda la Prepositura di Augsburg, quel
Non potrebbesembra invece rimandarsiconveniente di rimandare più a lungo la nomina agli altri Canonicati vacanti.
118r
pitoli Ccattedrali in Germania prendono parte attiva neal lavoro, attualmentepresentemente assai cresciuto,aumentato e gravoso, delle rispettive Curie vescovili. Ora nel
Capitolo metropolitano di Monaco-Frisinga ben cinque cCanonici, ed in quello cattedrale di Würzburg ben quattro, hanno già sorpassato, – ed alcuni fra essi di
gran lunga, – il settantesimo anno di età e non si trovano più in grado di presportareun valido
Il
"In vista della necessitàEssendo necessario di non ritardare più oltre la provvista
118v
cattedrale di Würzburg, si
conviene che la provvista stessa abbia luogo de facto come finora, coll'esplicita riserva
che ciò non potrà costituire alcun precedente né per il definitivo regolamento della
questione della Questo ultimo inciso non si trova
Debbo infine aggiungere che il Governo procederà di piena intesa coi rispettivi Ordinari quanto alla scelta delle persone da nominarsi.
Nel pregare pertanto l'E. V. a volersi degnare d'impartirmi le Sue superiorivenerate istruzioni al riguardo, in guisa che tutto possa essere sistematoregolato prima del 6 Giugno, m'inchino
(1)↑Cfr. Weber, Neue Gesetz- und Verordnungen-Sammlung
für das Königreich Bayern, II, 552-553; Silbernagl, Verfassung und
Verwaltung sämtlicher Religionsgesellschaften in Bayern,
60-61
(2)↑Silbernagl, l. c., 61-62.