TEI-P5
Document no. 4118
Eminenza Reverendissima,
In conformità delle venerate istruzioni impartitemi dall'Eminenza Vostra Reverendissima coll'ossequiato telegramma in cifra del 23 Agosto s. a., non mancai di rimettere con Nota del 26 di quello stesso mese al Presidente del Consiglio dei Ministri in Prussia
, Sig. Braun
, il Memorandum della S. Sede intorno al Concordato colla Polonia
.
Il menzionato Sig. Braun mi ha ora inviato in data del 29 Dicembre p. p. una Nota di replica, che qui acclusa compio il dovere di inviare a Vostra Eminenza in copia (Allegato I) insieme alla traduzione italiana (Allegato II).
L'Eminenza Vostra nella Sua alta sapienza giudicherà come convenga di rispondere alle asserzioni
1.) Il Sig. Ministro Presidente si sforza di togliere valore al molesto argomento ad hominem
tratto dalla Nota G. II Nr. 432 del Sig. Ministro prussiano
per la scienza, l'arte e l'istruzione pubblica in
data del 28 Aprile 1922. Quanto, però, sia falsa e cavillosa l'interpretazione del
Governo prussiano, apparisce, se pur non m'inganno, alla semplice lettura del passo in
questione. Esso, invero, non riguarda soltanto la partecipazione dello Stato nella provvista
delle Sedi vescovili
, delle dignità e dei canonicati
, come pretende il Governo prussiano, ma è più generale. Vi si legge
infatti che il Governo prussiano considera come rimaste inalterate in vigore per
l'attuale territorio dello Stato la Bolla De salute animarum
e le altre Convenzioni colla S. Sede, "le quali riguardano la circoscrizione
delle diocesi e la provvista delle Sedi vescovili, delle dignità e dei canonicati
2.) Quanto al precedente del 1820, citato dal Sig. Ministro Presidente, nell'Archivio di questa Nunziatura
non si trova né la Nota
del R. Ministro di Prussia
, Niebuhr
, (22 Luglio 1820) né la risposta
del Cardinale Consalvi
(6 Ottobre dello stesso anno). Il Meier
[sic] (Zur Geschichte der römisch-deutschen Fragen
[sic], Freiburg i. Br. 1885, Parte III, pagg. 119 e segg., 133 e
segg.) ne dà un riassunto, senza però riportare il testo dei due
documenti.1 Per quanto mi è stato possibile di
rilevare dal medesimo, la questione dei danni derivati alle diocesi dell'Est della Prussia
dalla nuova circoscrizione delle diocesi della Polonia è toccata nella lunga Nota del
Niebuhr in modo puramente incidentale ed allo scopo di togliere dal Governo
prussia-
Dopo di ciò, chinato umilmente al bacio della Sacra porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
3r, unterhalb des Datums, hds.: „2) la"; 3v, Seitenende, hds. (vermutlich vom
Empfänger): „Continuate le ricerche, i documenti furono trovati nell'Archivio degli AA.EE.SS.
nella busta P. IV., posiz. 13 e Mgr. Testa
, per ordine di Mgr. Borgongini
, ne diede contezza a Mgr. Pacelli con sua lettera privata
: marzo 1926"; 4r, Seitenende, hds. (vermutlich vom
Empfänger): "N. B. Per incarico di Mgr. Borgongini, il minutante Testa ha scritto
il 21 febbraio 1925 una lettera personale
a Mgr. Pacelli
nella quale si dice che né in questo Archivio degli AA.EE.SS., né in quello
segreto
non è stato possibile trovare niente."
Online since 29-01-2018, last modification 20-01-2020.
Document no. 4118
Pacelli, Eugenio
to Gasparri, Pietro
Berlin, 08 January 1926
Summary
Pacelli übersendet in deutscher und in italienischer Fassung eine Note der preußischen Regierung, die auf die Note des Heiligen Stuhls zu den preußischen Vorbehalten gegen das Polenkonkordat antwortet. Hierzu macht der Nuntius zwei Beobachtungen: Er hält die preußische Interpretation des auf den 28. April 1922 datierten Schreibens vom damaligen preußischen Kultusminister Boelitz für falsch und betont, dass sich dessen Ausführungen zur Weitergeltung der Zirkumskriptionsbulle "De salute animarum" ausschließlich auf die innerpreußischen Gebiete bezogen. Ferner spricht der Nuntius dem Notenwechsel zwischen der preußischen Regierung und dem Staatssekretariat aus dem Jahr 1820 nicht die inhaltliche Bedeutung zu, welche die aktuelle preußische Note mit Blick auf die in polnischem Gebiet liegenden Kirchengüter geltend macht.Subject
Rimostranze del Governo prussiano contro il Concordato fra la S. Sede e la
Polonia
In conformità delle venerate istruzioni impartitemi dall'Eminenza Vostra Reverendissima coll'ossequiato telegramma in cifra del 23 Agosto s. a., non mancai di rimettere con Nota del 26 di quello stesso mese al Presidente del Consiglio dei Ministri in Prussia



Il menzionato Sig. Braun mi ha ora inviato in data del 29 Dicembre p. p. una Nota di replica, che qui acclusa compio il dovere di inviare a Vostra Eminenza in copia (Allegato I) insieme alla traduzione italiana (Allegato II).
L'Eminenza Vostra nella Sua alta sapienza giudicherà come convenga di rispondere alle asserzioni
3v
del Governo prussiano, intorno alle
quali mi limiterò quindi ad esprimere subordinatamente le due seguenti
osservazioni:1.) Il Sig. Ministro Presidente si sforza di togliere valore al molesto argomento ad hominem





4r
entro la Prussia". Dunque anche la circoscrizione delle diocesi era compresa
espressamente nel testo surriferito. Delle regioni situate al di fuori dell'attuale Stato
prussiano non vi si faceva il minimo accenno, e sarebbe quindi vano il volersi ora
appoggiare sulla parola inalterate per dare al periodo un diverso senso.2.) Quanto al precedente del 1820, citato dal Sig. Ministro Presidente, nell'Archivio di questa Nunziatura








4v
no una parte della colpa della disorganizzazione
delle cose ecclesiastiche nella Monarchia. Il Cardinale Segretario di Stato avrebbe alla sua
volta, nella introduzione della sua diffusa risposta, manifestato brevemente il suo
rincrescimento e le sue scuse. Ma all'Eminenza Vostra sarà agevole di far confrontare il
testo originale negli Archivi Vaticani.Dopo di ciò, chinato umilmente al bacio della Sacra porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico






1↑Seitlich neben dieser Passage hds. notiert vermutlich vom Empfänger
"cf. Nota d'Archivio n. 665/26".