TEI-P5
Document no. 12804
Dopoché mi fu pervenuto il venerato Dispaccio dell'E. V. R. N. 4951 in data del
24 Giugno scorso, mi diedi premura di trasmettere, in conformità delle
istruzioni ivi contenute, al Sig. Ministro del Culto Sig. Boelitz la Nota in data del 30 di quello stesso mese, che qui acclusa
compio il dovere di inviare in copia
(Allegato I).
Detta Nota non mancò,come secondo che mi è stato riferito da più parti, di produrre un certo sgomento nel Ministero del Culto, il quale credendo di poter regolare ora soltanto i puntidi interesseper il Governo,si era illuso
,(come mi è stato riferito da persona degna di fede), con quel senso
di puerile furberia
propriadei prussiani di "avere già il Nunzio in tasca" (den Nuntius
nunmehr schon in der Tasche zu haben). Finalmente in data del
27 Settembre il menzionato e pervenutami soltanto
mi ha
in questi giorni (Allegato III).
Il Sig. Ministro, dopo aver accusato ricevimento della succitata mia Nota, cominciacoll' col dire che le questioni ivi poste gli offrono una gradita occasione di illustrare più ampiamente quanto aveva già
esposto nella precedente risposta del 28 Aprile c.a. (cfr. Rapporto N. 24192 del 26 Maggio scorso), ilnel che egli si asterrà, nel senso delle considerazioni di
ordine praticotoccate nell'anzidetta Nota, da discussioni teoriche, pur mantenendo il punto di vista
sostenuto dal Governo prussiano.
Dopo
il
di
ciòIl Sig. Boelitz cerca quindi di giustificareespone i motivi, per i quali
nella suddetta Nota del 28 Aprile si èlimitato a trattare soltanto una parte dei punti del
Memorandum dell'Emo Sig. Cardinale Bertram. Per ciò
Quan Per ciò che riguarda la provvista delle Sedi vescovili, delle Prepositure e dei
Canonicati, egli si appella alla mia Nota delscorso
nella in cui ricordavo la promessa fatta ddi regolare
senza indugio quelle materie (cfr. Rapporto N. 22938 del
9 Gennaio 1922); omettesembra tuttavia dimenticare che
nella Nota medesima chiedevo in primo luogo ed urgentemente
la
una
pronta
evasione
ed in termini generali una pronta evasione delle richieste dell'Episcopato contenute
nel Memorandum predetto. – La discussione (continua il Sig. Ministro) fu estesa
anche a quegli altri punti, i quali debbono essere presi in considerazione per attuarela modificazione, corrispondentemente alle esigenze deitempi ed alla Costituzione germanica, della legge intorno al conferimento degli uffici ecclesiastici ed
alla formazione del clero. Il Dr. Boelitz si è credutoè stato indotto a toccare le accennate
<tali questioni> anche dal menzionato Memorandum, il quale suggeriva al
riguardo immediate trattative
colla S. Sede, mentre dichiarava disdicevoleinopportuno di assicurare gl'interessi dello
Stato, mettendoli in connessione cogli assegni al Clero
parrocchiale.<;> Soggiunge ed osserva altresì come precise le
disposizioni della legge legge in discorso
Il Dr. Boelitz prosegue affermando esser suo desiderio di veder presto felicemente conchiuse le iniziate trattative circa la collazione degli uffici ecclesiastici e la formazione del clero, specialmente perché avrebbe allora la possibilità di presentare un disegno di legge diretto ad abrogare o modificare corrispondentemente ai nuovi tempi tutte le disposizioni legislative politico-ecclesiastiche emanate all'epoca del cosiddetto Kulturkampf. Coll'accettazione di una tale legge rimarrebbero, a giudizio del Sig. Ministro, notevolmente soddisfatti i desideri della Chiesa cattolica e verrebbe chiarita la situazione della medesima di fronte allo Stato prussiano. Oltre alla summenzionata legge intorno al conferimento degli uffici ecclesiastici ed
1°) Legge sul potere disciplinare della Chiesa (12 Maggio 1873),
2°) Legge intorno ai limitidel diritto
dell'esercizio del diritto d'infliggere pene e misure provvedimenti correzionali
(13 Maggio 1873),
3°) Legge circa l'amministrazione delle Diocesi cattoliche vacanti (20 Maggio 1874),
4°) Legge concernente gli Ordini e le Congregazioni religiose della Chiesa cattolica (31 Maggio 1875),
5°) Legge sull'amministrazione del patrimonio nelle Kirchengemeinden cattoliche (20 Giugno 1875),
6°) Legge relativa ai diritti delle comunità dei Vecchi Cattolici sul patrimonio ecclesiastico (4 Giugno [sic] 1875),
7°) Legge intorno ai diritti di sorveglianza dello Stato sull'amministrazione dei beni delle diocesi cattoliche (7 Giugno 1875).
Il Sig. Ministro rileva con soddisfazione chenella
discussione lo scambio di vedute avvenuto già coll'Episcopato prussiano
intorno alle succitate leggi abolizione soppressione, delle prime quattro sud delle suddette leggi.
Circala mutazione delle altre indicate sotto i numeri
5 e 7 si è già raggiunto, come è accennato altresì nel Memorandum dell'Emo Sig. Cardinale Bertram,
una un accordo preliminare tendente ad accordare alla Chiesa cattolica, nella misura desiderata, libertà
ed autonomia nel regolare ed amministrare i propri beni, mentre che, d'altra parte,rimane ad essa
conservatolo sperimentatoordinamento e la forma esteriore per una sicura
amministrazione patrimoniale, e lo Stato continua anche per l'avvenire a mettere a sua
disposizione i propri mezzi coattivi.
Finalmente, per ciò che si riferisce alla legge menzionata al n. 6, il Dr. Boelitz
afferma essere sua intenzione di presentare un progetto di legge, che la metta
per abroghi per l'avvenire. Riguardo ai diritti di uso e di usufrutto accordati finora
allead alcune comunità di Vecchi Cattolici in virtù
dei §§ 2, 4 e 6 della legge in discorso,
giàl' Emo Cardinale Vescovo di Breslavia attestato che in alcuni casi particolari ha già avuto
luogo la restituzione alla Chiesa cattolica, che di edifici appartenenti già alla
medesima (cfr. Memorandum n. VI), ed aggiunge che nei pochi casi non ancora regolati esaminerà
volentieri dietro richiesta, se d'intesa cogli interessati sia possibile di procedere nella
stessa guisa.
Dopo di ciò il Dr. Boelitz passa adiscorrer discorrere degli
altri punti del Memorandum, sui quali egli non haancora dato risposta,
ed os e rileva che essi non riguardano materie, che debbano essere trattate nelmenzionatoAtto Atto legislativo diretto a modificare la legislazione del
Kulturkampf. Il Sig. Ministro prega quindi, nell'interesse di una più
rapida attuazione dei summenzionati progetti di legge, prega di non insistere sulla
simultanea trattazione dei punti medesimi. Egli soggiunge, del resto, di non dubitare
che le medesime verranno trattate dal Governo prussiano con quella quello spirito di
serietà ed e di comprensione, che richiedono i riguardi dovuti alla importanza della
Chiesa cattolica. Il Dr. Boelitz viene nondimeno a toccare due dei punti stessi, i quali hanno, a
suo
Il primo di essi concerne iljus praesentandi fondato sul patronato, ed a tale riguardo il Sig. Ministro osserva che la Costituzione del Reich nulla ha cambiato nei riguardi del medesimo, come risulta dalle discussioni che ebbero allora luogo. nell'Assemblea nazionale.
Egli si propone perciò di esaminare, se e fino a qual punto lo Stato possa [mo]
cambiare i diritti spettantigli in questa materia, senza cessare dall'adempimentodei suoi
obblighi.
Il secondo punto si riferisce alle dotazioni previste nelle varie Bolle di circoscrizione, ed a questo proposito il Dr. Boelitz fa rilevare come esse, per ciò cheriguarda gli assegni degli ecclesiastici, sono statecontinua progressivamente adattate, nello stesso modo che per i funzionari
prussiani, all'abbassamento della valuta. Anche per gli altri bisogni delle diocesi lo Stato
prussiano ha contribuito in misura più elevata, in quei casi in cui non bastavano i proventi delle imposte
ecclesiastiche e delledegli
in altri introiti. Il Sig. Ministro si dice persuaso che, qualora il valore del
danaro continuasse a discendere, si proseguirebbe in questa materia a procedere nella stessa
guisa; infatti lo Stato prussiano ha aumentatola sommaannuaper gli assegni nella fis nello stabilire i princip
principî per l'eventuale svincolo delle prestazioni dello Stato, l'attuale momento non sia
opportuno per procedere ad una nuova sistemazione duratura della
questione della dotazionecolle somme precise dei relativi pergamenti.
In occasione del mio ultimo viaggio a Berlino ebbe luogo,per desiderio la
sera dell'11 ottobre scorso dalle ore 6 alle 8 circa nel Ministero del
Culto in Berlino, per desiderio del medesimo Segretario di
Stato BDr. Becker, una conferenza, cui presero parte anche i relatori, Niermann (il quale già alcuni giorni
prima era
venu-aperta espressamente, massime quando il Dr. Becker cercava di ottenere un
mio assenso alle vedute del Governo prussiano, che io non avevo altre istruzioni oltre quelle da me fedelmente riprodotte nella succitata
Nota del 30 Giugno scorso; – che, per conseguenza, non
ero in grado di pronunziarmi sullain alcun modo sulle vedute anzidette; – ma che non avrei
mancato di informare esattamente la
S. Sede sulle riflessioni espostemi in detta conferenza, ed a tal fine accolsi
con gratitudine la promessa fattami di fissarle in un Appunto
., le considerazioni medesime. che mi venne poi in realtà inviato dal
Dr. Becker con foglio in data del 18 d. m.
Le considerazioni contenute in detto Appuntodi cui V. E. (Allegato V)si riducono alle seguenti:
1°) Per ragioni di diritto pubblico la Prussia non può rilasciarealla S. Sede dichiarazioni impegnative circa materie, che la S. Sede
medesima intende di regolare col Reich. Tali dichiarazioni invero
dovrebbero essere dalla Prussia date al Reich, allorché, a norma
dell'articolo 69 della Costituzione, il relativo progetto di legge venisse discusso nel Reichsrat. Prima di questo momento il
Governo prussiano non può prendere posizione in modo impegnativo.
2°) Se alcune disposizioni delle Bolle concordatecircain vigoreda circa un secolo
dsaranno modificate d'intesa colla S. Sede, dovrà essere anche inteso che le rimanen tutte
le altre rimarestano immutate in vigore. Ciò è nell'interesse stesso della
Chiesa cattolica, la quale sarebbe esposta ad attacchi e
difficoltà, di natura specialmente finanziaria, se dette Convenzioni, che il Governo continua a trattare come
vigenti, non fossero riconosciute più come tali.
3°) Per la definizione delle questioni proposte dalGoverno prussiano non sarà probabilmente necessaria la conclusione di un formale trattato. Il Governo si propone piuttosto di modificare lefisfissati i provvedimenti, che la S. Sede prenderà dopo la
modificazione anzidetta.
4°) Per ciò che riguarda infine le Facoltà teologiche,sulle quali avevo in modo speciale richiamato l'attenzione del Ministero del Culto, si osserva nel menzionato Appunto che i rapporti dell'Episcopato prussiano colle medesime hanno una solida base nella prassi già da lungo temposperimentata.e che rappresenta
In base, difatti, a
Come ulteriore sviluppo degli Statuti dati alle
cCome ulteriore svolgimento delle disposizioni contenute negli Statuti delle tre
Facoltà teologiche della Prussia (Bonn, Breslau e Münster), si è infatti venuta formando, – massime
per la importan il punto più importante, vale a dire per la nomina dei professori,
una specie di diritto non scritto, in virtù del quale il
Governo, in base alla proposta delle Facoltà, tratta prima col candidato, e quindi chiede al Vescovo
competente se abbia obbiezioni contro la dottrina o la condotta morale del medesimo. La
nomina anzidetta ha luogo soltanto dopo giunta una risposta negativa da parte del Vescovo stesso, il quale ha in tal
guisa modo di far valere in tempo utile gli interessi della Chiesa.
contro
una
un tale disegno
se si esamina accuratamente la situazione
daun accurato esame della situazione
mostra
rivela
mostramostra che
leche gravi difficoltà
contro un
tale disegno
della situazione in Prussia, si rendono manifeste contro
un
tale disegno.
gravi difficoltà. Esistonoad esso si oppongono. Esistonoinvero nella Prussia (ove, oltre l'Accademia di Braunsberg, si hanno
dodici Università), accanto a dieci facoltà teologiche "evangeliche", tre
cattoliche, fra cui quella di Münsterda menochedue decenni. Sebbene queste tre Facoltà godano senza
dubbio
indubitata indubitatamente solida sia la riputazione scientifica che queste
tre esse godono <godono senza dubbio> nenella cerchia delle altre Facoltà teologiche, deve tuttavia tenersi conto di ciò che i presupposti dell'attività scientifica delle Facoltà teologiche cattoliche, non
sono, al di fuori delle Università, dapertutto riconosciuticome pienamente valevoli, circostanza questa che ha una particolare
importanza in un Paese come la Prussia, ovela parte non cattolica della popolazione costituisce una forte
maggioranza. Finché non si dà
occasionedi pronunciarsi sulla detta attività delle Facoltà teologiche cattoliche, non vi sono da temere complicazioni. Ma
non appena un provvedi-
La particolarecondizione di [cose] sopra descrittafa apparire altresì comenon opportuno il prenderecome punto di partenzaa modelloed a punto di partenza nel presente argomento le Università al di fuori della Prussia, ad esempio
l quelle fissate già perla Facoltà teologica di Strasburgo. Nell'Alsazia cattolica, la cui situazione si avvicinava
p molto più a quella della Germania del Sud, specialmente della Baviera, ci
dovevanovalevano criteri affatto diversi da quelli che debbono esser
seguiti per la Germania del Nord, inpreponderanza
"evangelica". protestante. La struttura generale del
Paese, il numero e la posizione delle Facoltà teologiche
cattoliche in seno alle Università prussiane, costituiscono uno stato di cose, che deve essere,
in deve essere in linea di massima [ein Wort unlesbar] massima considerato e trattato a sé.
Ciò non vuol dire tuttavia (conclude l'Appunto) che quanto avviene in altri Paesi della Germania debba rimanere ora senza importanza per le Facoltà teologiche cattoliche della Prussia; che anzi di speciale interesse potranno esserele
i relle trattative col Governo bavarese
relat
relativi al pre. È quindi consigliabile di attendere l'esito
delle trattative medesime, affine di trarneutilizzarlo per il proseguimento dei negoziati colla Prussia.
Data l'importanza dell'argomento, ho stimato utile di chiedere circa la surriferita risposta del Sig.M Boelitz il parere dei due Eminentissimi Bertram e Schulte.
Il pensiero dell'EmoCardinale Vescovo di Breslavia trovasi consegnato nella di luilLettera in data del 22 Ottobre p. p., che ho l'onore d'inviare in copia
all'E. V. (Allegato VI). Egli, conformemente a quanto aveva già espresso
nella nel precedente suo Foglio del 9 Maggio scorso (cfr. Rapporto
N. 24192),
pcreare inaspettatamente una sfavorevole situazione,nella quale ci pentiremmo di non esserci, nella lotta per il
conseguimento di un bonum maius, contentati di un bonum minus".
Ciò premesso, l'Emo osserva che i punti XI (precedenza dell'atto civile al matrimonio religioso) e XII (questione scolastica)sono di competenza del Reich e possono quindi del Memorandum in data del 24 gGennaio 1922 (cfr. Rapporto N. 23382) sono di competenza del
Reich e possono quindi al bisogno essere lasciati a parte nei presenti
negoziati. – I punti VIII (nomina dei professori di teologia nelle Università) e IX
(Convitti e Seminari ecclesiastici) non
sono riguardano questioni così scottanti, che un'intesa in proposito non
possa essere alquanto differita, mentre che l'attuale prassi è tollerabile. – Circa il
punto
IVV (amministrazione patrimoniale ecclesiastica) è stato già nella
sostanza raggiunto un accordo fra il Ministro e l'Episcopato; e quanto al punto VI
(restituzione
delladegli edifici di culto attribuiti
Per ciò che si riferisce al punto X, il sullodatoEminentissimo Bertram avrebbe desiderato che venisse riconosciuto, non soltanto di fatto caso per caso, ma in principio, doversi le somme, fissate nella Bolla del 1821, od il cui pagamento per altro titolo incombe allo Stato, calcolare ogni volta secondo il valore del danaro. Ora invece il Ministro del Cultorespinge di rifiuta di stipulare colla S. Sede un simile
impegno, ma vuole invece far approvare dal Landtag per via di amichevoli trattative i
relativi fondi. Ciò apparisce
al
sullodato
Sig. Cardinale come una grave deficienza
nelle concessionial
Sisullodato Signor Cardinale, il quale osserva che in caso di sfavorevole
composizione del Ministero e del Landtag ne potrebbero sorgere dannosi cambiamenti.
Siccome tuttavia non sarà possibile di indurre il Ministero e
particolarmente il Landtag a riconoscere un obbligo di
principio, l'Eminentissimo soggiunge che la S. Sede dovrà
una stipulazione
in massima l'obbligo
medesimo, ovvero se intenda almeno di richiedere almenoda parte del Ministero almeno una dichiarazione di essere in massima
a ciòdisposto all'anzidetto calcolo delle dotazioni dovute alla Chiesa. Il
Sig. Ministro del Culto parla soltanto del fatto dell'effettuato avvenuto
aumento di paga delle somme pagate dallo Stato, ma una simile menzione è
insufficiente. La S. Sede
dovrà
dovrà Il Signor Cardinale Bertram pensa che la S. Sede domanderà una qualche dichiarazione di principio,
in
ora
sin
subito
ora
od
sin o subito adesso, ovvero nel proseguimento delle trattative. Ad ogni modo è, a suo
avviso, necessario che la S. Sede stessa faccia almeno una riserva in questa
materia, e quindi fin da ora esprima il suoaffermi in p massima il suo punto di vista, che
cioè vale a dire che le somme da quell'epoca stipulate in rappresentanza di
determinati valori reali debbano essere calcolate in ciascun tempo secondo la rispettiva proporzione dei valori reali medesimi alla
valuta.
Riguardo ai punti I (formazione del clero), II (esclusione degli stranieri dagli
Finalmente per ciò che concerne il punto VII (ius presentandi, in base al patronato), il Sig. Cardinale Vescovo di Breslavia stima chedetto ius preveesso possa essere mantenuto soltanto nei casi, nei qualiesso sia passato allo Stato in base a patronato reale, di guisa che rimanga escluso il patronato meramente sulle pretese del potere statale (landesherrliches
Patronat). Chiede inoltre in tuttele presentazioni il patrono debba scegliere il presentando fra i nomi di una terna
formata dall'Ordinario.
L'Emo Sig. Cardinale Arcivescovo di Colonia ha espresso il suo sentimento in un Foglio in data del 30 Ottobre , che l'E. V. potrà leggere nell'Allegato VIII. "Assai capziosa (così egli osserva) sembrami nella risposta del Sig. Ministro del Culto la forma del periodo "Die baldige glückliche Beendigung ecc."(Il senso ..(1). A mio a
parere, è del tutto arbitrario il mescolare la questione della collazione degli uffici
ecclesiastici e della formazione del clero con quella relativa alla abrogazione o
modificazione delle leggi politico-ecclesiastiche emanate all'epoca del Kulturkampf…
A tale abrogazione o modificazione lo Stato prussiano
Venendo poi a discorrere delle prestazioni finanziarie dello Stato alla Chiesa, il medesimo Emo Schulte così si esprime: "È bensì vero che i Concordati (per esempio la Bolla De salute animarum) non sono né gli unici né i primari titoli giuridici per le prestazioni anzidette. È tuttavia opportuno di fissare nuovamente in un Concordato (colla Prussia) questi diritti della Chiesa, procurando di adattarli prudentemente alle circostanze attuali. Che se il Sig. Ministro del Culto nella citata risposta afferma essere state le dotazioni previste nelle Bolle di circoscrizione progressivamente adattate all'abbassamento della valuta, ciò non risponde a verità per ciò che concerne gli assegni dei Vescovi per i cento anni dalla emanazione della Bolla De salute animarum. I rispettivi aumenti,sono rimasti sempre, per riguardo ai detti
assegni ed a quelli dei Canonici delle Chiese cattedrali, inadeguati. sono rimasti
sempre, anche in questi ultimi tempi, inadeguati. Il defunto relatore nel Ministero del
Culto Sig. Freusberg, ottimo cattolico, mi diceva un giorno che la Chiesa cattolica in Germania solamente in
base alla Bolla De salute animarum avrebbe potuto procurarsi immensi
valori, se i Vescovi avessero sempre tutelato i propri
sono stati sino al giorno
d'oggi senza pretese non hanno fatto valere di fronte allo Stato relativamente ai
loro personali diritti i loro titoli personali; hanno tuttavia sentito e sentono
quale valido punto di appoggio siano le Bolle concordate, e
sono anche di parere – per quanto io conosco [sic] i loro sentimenti – che non sarebbe
opportuno di oppugnare la permanenza in vigore delle medesime, finché non siano state
concluse nuove Convenzioni".
Dopo di aver riferito quanto sopra mi sia ora permesso di sottoporre umilmente al superiore giudizio dell'E. V. le seguenti osservazioni:
1°) Nella Nota del 28 Aprile [c. a.,] cui riferivasi il mio ossequioso Rapporto N. 24192 più volte citato, il Sig. Ministro del Culto, come mi permisi allora di notare, domandava il regolamento di quelli fra i punti contemplati nel Memorandum dell'Emo Sig. Cardinale Bertram, i quali interessano lo Stato prussiano (circoscrizione delle diocesi, provvista delle Sedi vescovili, delle dignità e dei canonicati, formazione del clero e condizioni per l'ammissione agli ufficialcun interesse di sorta per dare una
risposta soddisfacente risposta anche agli altri punti, ma non si vi
sarebbe andata statao più alcun mezzo di pressione per
Che cosa ha ora portato la nuova Nota di risposta del Sig. Ministro del Culto? Molte belle parole, ma in sostanza nulla. Il Dr. Boelitz dice di "non dubitare che le altre questioni verranno trattate dal Governo prussiano con quello spirito di serietà e di comprensione, che richiedono i riguardi dovuti alla importanza della Chiesa cattolica"; una pura frase, la quale non contiene il minimo impegno. Intanto, per ciò che riguarda la questione scolastica, il Ministero del Culto prussiano, quasi per dare undi sue
disposizioni, ha preso, relativamente alla formazione dei maestri e delle maestre,
dell dei provvedimenti, i quali hanno sollevato serie preoccupazioni nell'Episcopato, come ho avuto già
l'onore di riferire all'E. V. nei miei rispettosi Rapporti NN. 23886, 24617, 24896
e 25516 [sic] circa le cosiddette Aufbauschulen.
2°) Per ciò che concerne, poi, le Facoltà teologiche, il Ministero del Culto trova eccellente la prassi attuale e ritiene pericoloso di portareuna taquesta materia alla pubblica discussione; in altri termini esso cerca di eliminare anche questo punto dalla
Convenzione dal presente accordo colla S. Sede. Io Al non nego – e
già più volte ho avuto occasione di farne parola nei miei umili Rapporti – che si tratta
di argomento
delicatissimo
estremamente delicato; tuttavia non
p
mi
riuscirebbe difficile di dividere l'ottimismo del Ministero del Culto prussiano circa la
presente situazione. Gli Statuti delle Facoltà teologiche,
di Bonn, Breslau e Münster,
allegati
compiegati
al summenzionato
Appunto
del Ministero e che
pa
egualmente compio il dovere di inviare qui uniti in copia (Allegati VIII, IX e X),
non m sembrano tali da poter completamente rassicurare la S. Sede. Senza dubbio su
quelli di Bonn e di Breslau
in modo assai con molto calore per il mantenimento delle Facoltà
'evangeliche' e cattoliche. Ma vi è il più grave pericolo che queste buone disposizioni si cambino a riguardo delle di queste
ultime, qualora venisse esternamente alcunché mutato nella vigente situazione. Ora riuscirebbe alle Università
assai più facile che prima di eliminare le Facoltà teologiche cattoliche. Sotto l'antico
regime invero le medesime avevano un forte appoggio nei Ministeri. Adesso invece
l'indipendenza delle Università è divenuta maggiore…– Il diritto di ispezione del Vescovo,
contemplato dal can. 1381 del Codice di diritto canonico, è espressamente ammesso negli
Statuti delle Facoltà in Prussia (cfr., ad es., quello di Breslavia § 48).
Corrispondentemente a questo 'ius et officium vigilandi, ne quidquam contra fidem aut
et bonos mores tradatur aut fiat' il Vescovo ha anche il diritto, 'per obbiezioni motivate
contro altra base diversa da
quella degli altri professori di Università; il che avrebbe gravi conseguenze a danno dei primi. Praticamente colla
revocazione della missio canonica si ottiene già che il
colpito non possa più insegnare la teologia, anche se lo Stato lo mantiene nel suo posto e
continua a pagarlo. In tal guisa lo spirito del § 3 del canone 1381 circa lo
'ius exigendi ut magistri removeantur' rimane adempiuto. La revocazione anzidetta però dovrebbe essere inflitta
le i rapporti fra le Facoltà e l'Episcopato mediante leggi dello Stato.
La conseguenza sarebbe che tutte le modificazioni alla situazione attuale sarebbero pubblicamente discusse nei Parlamenti, nei
giornali, ecc., e si solleverebbe così di nuovo una lotta, che si credeva felicemente
evitata. – Per tutti questi motivi la riunione di Würzburg ritenne urgentemente necessario
che in questa questione non si sollevi avanzino nuove richieste oltrepassanti lo
stato attuale…".
Non può negarsi – e già più volte ho avuto occasione di farne parola nei miei [ein Wort unlesbar] Rapporti – che questo delle Facoltà teologiche è argomento estremamente delicato; tuttavia riuscirebbe difficile di condividere l'ottimismo del Ministero del Culto prussiano e le vedute dei summenzionati professori. Gli Statuti (cui essi si riferiscono), compiegati al menzionato Appunto del Ministero e che egualmente mi fo un dovere di inviare qui uniti in copia (AllegatiVIII, IX e XI), non sembrano tali da poter rassicurare completamente la S. Sede. Senza dubbio quelli di Bonn e di Breslaviadice esprime l'obbligo di tener conto di tali eventuali osservazioni. Egualmente nei medesimi Statuti così si dispone circa
l'allontanamento dei Professori: "Qualora un insegnante, contro l'aspettazione, si rendesse
colpevole di un grosso o scandaloso mancamento
contro la fede e i costumi, il Vescovo potrà darne per mezzo del Curatore avviso al Ministro per ulteriore inchiesta e per le
disposizioni del caso, ed il Ministro avrà ad essa riguardo
e la decisione circa la ortodossia e la condotta morale del professore della
Facoltà teologica spetta al Ministro del Cultoin Prussia, il quale non ha alcun vero obbligo di
allontanarlo, ma soltanto di esaminare la denunzia del Vescovo con serietà ed attenzione,
rimanendo libero di prendere poi quella decisione e queigli
p quegli eventuali provvedimenti che giudicherà opportuni (cfr. Kahl, Die Missio Canonica, in Deutsche Zeitschrift für Kirchenrecht,
Tübingen 1908, 40, pag. 390-391). Che anzi, sebb anche quanto alla nomina dei
professori medesimi, sebbene gli Statuti riconoscano al Vescovo un diritto di esclus
veto, questo t
è tu presuppone tuttavia "obbiezioni motivate contro la dottrina e la condotta del
candidato", ed anche qui al Governo
compete di decidere se i motivi ag gli addotti motivi siano valevoli (cfr. Kahl, 1. c., pag. 388-391; Hellmuth, Die missio canonica in
Archiv für katholisches Kirchenrecht, 1911, tom. 91, pag. 635), di
guisa che, – come osservava il Consigliere governativo Niermann nella summenzionata Con conferenza dell'11 Ottobre scorso, – sebbene quantunque in pratica tale caso sia nelle
attuali condizioni del tutto improbabile, pure teoricamente il Governo potrebbe nominare un professore nella Facoltà teologica
un candi nonostante la opposizione del Vescovo . – La Convenzione fra la S. Sede ed il Governo
Im-sumAppunto del Ministero, di cui si è sopra discorso, si nega la opportunità di
[pren] estendere tali norme alle Facoltà teologiche della Prussia. – Del resto in
questo argomento, secondo che mi permisi già di osservare nel precedente rispettoso Rapporto
N. 24192 del 26 Maggio scorso, molto dipende dall'attitudine dei Revmi Vescovi, nei quali –
sia detto con ogni riverenza –, malgrado la difficoltà e la delicatezza della situazione,
potrebbe forse desiderarsi maggior energia e coraggio di
fronte a professori, la cui dottrina apparisce censurabile.
3°) Senonché,ancnella nuova risposta del Sig. Ministro del Culto non solo
si studia di d escludere dalle attuali trattative la questione scolastica e le Facoltà teologiche, ma acerca altresì, di [eludere] impegni circa l'obbligo di adattare i pagamenti dello
Stato al successivo valore del danaro, come ha giustamente notato l'Emo Sig. Cardinale
Bertram.E ciò, mentre il Governo prussiano, secondo che ha opportunamente rilevato l'Emo Schulte,
è stato finora ben lungi dal soddisfare le prestazioni finanziarie dovute alla Chiesa, anche
soltanto in base dealle Bolle concordate di circoscrizione.
Non sarà qui inutile di aggiungere come il modo di vedere degli ecclesiastici professori
delle
fFacoltà teologiche collima
coincide
in sostanza pienamente con quello del Governo. Così, ad esempio,
secondo
in
una relazione
riservata
del Sac.
Dr.
Giuseppe Sickenberger, professore di esegesi del Nuovo Testamento in Breslau,
circa una riunione tenutasi in Würzburg nella Pentecoste del 1920 da vari membri delle
suddette Facoltà teologiche della Germania, si legge tra l'altro: "Si discussero colà
altresì alcuni fatti, i quali non sono
praticamente
conciliabili col principio generale del mantenimento delle Facoltà e, secondo l'opinione
unanime di tutti coloro che parteciparono alla riunione, data l'attuale situazione della
Università tedesca, apporterebbero la "morte" delle Facoltà medesime. Vi sono invero
nelle Università alcu taluni circoli, i quali considerano le Facoltà teologiche
cattoliche come corpi estranei. I vincoli dogmatici e la dipendenza in rebus fidei et
morum dall'Autorità ecclesiastica fanno apparire i professori di teologia agli occhi di
questi nemici come non abbastanza liberi ed indipendenti, per poter insegnare in una
Università. Finora queste correnti ostili alle Università in Germania non hanno potuto
ottenere il sopravvento. Che anzi nel nuovo ordinamento de
4°) Per ciò che si riferisce alle condizioni per l'ammissione agli ufficieccle
ecclesiastici (cittadinanza tedesca – certificato di maturità – corso teologico triennale in
una Università tedesca od in un Seminario vescovile della Germania od in un Istituto di Roma), richieste dal Governo e di cui feci parola
nel mio precedente Rapporto N. 24192, di esse non vi è
alcuna traccia nelle Bolle concordate. La loro
deve ricercarsi nella risale all'epoca del
Kulturkampf, vale a dire alla legge del'11 Maggio 1873, emendata però,
e migliorata, in seguito alle trattative colla
S. Sede, in virtù della legge del 21 Maggio 1886. Fu anzi in seguito a tali miglioramenti che il S. Padre consentì alla
cosiddetta Anzeigepflicht, cui si è accennato in principio Soltanto in questo senso può quindi dirsi che le l'anzidettea
leggie, per sé [inuti] unilaterale, riposa sopra un accordo fra la
S. Sede ed il Governo prussiano. Del resto così questa, come le altre leggi del
Kulturkampf, citate nella surriferita Nota del Sig. Ministro del Culto e la
cui sop futura soppressione viene citata come rappresentata come una felice conseguenza delle benevole disposizioni del Governo
prussiano verso la Chiesa cattolica, debbono essere necessariamente abrogate in virtù della
Costituzione del Reich; ma il Ministero del Culto cerca di negoziare la soppressione medesima e di ottenere un surrogato per larelativamente all'ammissione agli
uffici ecclesiastici ed alla formazione del clero, e perciò si è studiato di cercare quella
pretesa connessione di materie, che l'Emo Schulte ben a ragione designa come arbitraria
e capziosa.
5°) Se mi è infine lecito di esprimere un subordinato avviso circa la via da seguire ora di fronte al Governo
prussiano, sembrami di dover manifestare quanto segue:
Qualora il regolamento della dei rapporti fra Chiesa e Stato in Prussia potesse trattarsi isolatamente, non avreidif eccessiva difficoltà di aderire alle proposte dell'Emo Sig. Cardinale Bertram, vale a dire di contentarsi proporre rispettosamente alla S. Sede di concludere senz'altro,
un accordo col Governo
medesimo sui soli punti da questo indicati. Ma se la situazione della Prussiadevesi considerare nel complesso della situazione della Germania, non vedo in verità come un tale procedimento. Sarebbe inoltredifatti ingiusto, e provocherebbe in Baviera la più viva
eccitazione, se la Prussia ottenesse le stesse
concessioni, senza assumere gli oneri corrispondenti. Forse su ciò potrebbesi richiamare
l'attenzione del sullodato Sig. Cardinale.
D'altra parte, occorre pure tener conto essere impossibile di ottenere dalla
Prussia tutto ciò che può richie conseguirsi in Baviera.
Ciò posto, occorrerebbe rispondere al Governo prussiano che la S. Sede non crede di poter desistere dalla sua richiesta di includere in qualche modo nell'accordo la questione delle Facoltà teologiche e quella della scuola. Per le prime un argomento perentorio [ein Wort unlesbar] sarebbe il seguen-non si vede [come] affinché la
S. Sede prenda un impegno su questo punto è evidentela necessità che essa abbia delle sicure garanzie, al riguardo, le quali almeno consacrino in modo obbligatorio
ciò almeno ciò che è già nella prassi. In
que
tale [argomento] Su questo punto potrebbe proporsi
al [zwei Wörter unlesbar] lo stesso testo che si adotterà per la Baviera.
Circa la questione scolastica converrebbe contentarsi della formula indicata dall'Emo Bertram e riportata sopra in nota, pure sopprimendo forse l'inciso "in
quanto è possibile", il quale sne snerva ancor più il già scarso valore di tale
dispo dichiarazione . Premesse queste due considerazioni, la S. Sede dovrebbe prendere posizione riguardo alle domande del Governo, su cui ebbi già
occasione di riferire nel mio ossequioso Rapporto
N. 24192, tenendo presente la convenienza che la Prussia
non ottenga
ottenga soltanto
maggiori [concessioni] concessioni che
ed[ein Wort unlesbar] in qualche modo minori,
(sia pure in [zwei Wörter unlesbar]) della
che la Ba che alla Baviera, la quale dà incom incomparabilmente di più, massime nella questione scolastica,e che anzi [non] abbianon ne consegua delle maggiori. Infine nell'argomento delle prestazioni finanziarie, sarebbe necessario che, conformemente al parere dell' degli Emoi Bertram, e
s'impegni assuma positivi impegni. Il tutto poi dovrebbe essereessere consegnato in una formale Convenzione, non sembrando sufficiente un semplice scambio di Note, le qdalle quali un successivo Ministero potrebbe dichiararsi non
vincolato.
Tale sarebbe, a mio umile avviso, il minimum dei punti da trattare e delle assicurazioni da esigere in un accordo colGoverno prussiano, per quanto meno ampio del Concordato che si spera di concludere colla Baviera, costituirebbe pur sempre una stabile base, per i diritti della Chiesa in quelloStato. Che se il Governo si rifiutasse di accettare anche così moderate proposte, non rimarrebbe, a mio subordinato parere, che regolare la situazione della Chiesa in Prussia per via puramente parlamentare. Secondo infatti il principio che il diritto del Reich prevale al diritto dei singoli Stati (Reichsrecht bricht Landesrecht), anche la Prussia è obbligata ad uniformarela sua legislazione ecclesiastica alle norme ben note all'E. V. fissate nella Costituzione germanica (cfr. Rapporto N. 13822 del 18 Agosto 1919). Occorrerebbe quindi che i deputati cattolici al Landtag prussiano reclamassero dal Governo in base alla medesima l'aboli abrogazione delle
antiche leggi restrittive della libertà della Chiesa ed in generale il pieno adattamento
della legislazione politico-ecclesiastica alle prescrizioni all'articolo 137
capov. 3 della Costituzione stessa. La spinta ai deputati anzidetti dovrebbe venire dall'Episcopato; la S. Sede ten osservasse un'attitudine riservata e si
tenesseil più possibile in disparte, affine di non compromettere in alcun modo la sua
posizione, salvo naturalmente a far conoscere all'Episcopato le sue
inten vedute per le opportune istruzioni al gruppo parlamentare
cattolico. È verosimile che il Governo prussiano conterebbe di attuare i suoi postulati circa la nazionalità
e la formazione del Clero per via legislativa, ma si tratterebbe sempre di disposizioni
unilaterali, che non potrebbero vincolare la Santa Sede. Una simile soluzione non
presenterebbe certo il carattere di stabilità, fondato sul diritto delle genti, che
offrirebbe l' la Convenzione, di cui si è sopra discorso; ma sembra che sarebbe l'unica via che resterebbe per uscire alfine dall'attuale provvisoria ed
incerta situazione.
Di un simile regolamento per via parlamentare si è avuto già un esempio abbastanza favorevole nel Baden. Secondo, infatti, risulta dall'Esposto che ebbi l'onore d'inviare all'E. V. col rispettoso Rapporto N. 16332 del 15 Aprile 1920, in detto Stato, con popolazione religiosamente mista, vigeva ai tempi dell'antico regime monarchico una legislazione molto lesiva della libertà della Chiesa. Dopo la rivoluzione del Novembre 1918 venne proposto all'Assemblea Costituente una [sic] schema di nuova Costituzione sotto vari aspetti pericoloso; ma i deputati cattolici, sebbene in minoranza, seguendo le direttive impartite loro dal de-particolarsoprattutto nel Ministero del Culto sono assai radicati i princ vecchi principi delle
ingerenze dello Stato nelle cose ecclesiastiche. –
In attesa pertanto delle venerate istruzioni dell'E. V., m'inchino
Online since 25-03-2013.
Document no. 12804
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro
[München], 24 February 1923
Writer (text genesis)
PacelliPacelliSubject
Trattative col Governo prussiano
Detta Nota non mancò,
183v
Sig. Boelitz mi ha rimesso la risposta, che l'E. V. troverà parimenti qui
compiegata (Allegato II), insieme ad una traduzione latina curata dal Ministero medesimo Il Sig. Ministro, dopo aver accusato ricevimento della succitata mia Nota, comincia
184r
16 (non 26) Febbraio 184v
hanno
formato già una volta oggetto di negoziati diplomatici, avendo il Cardinale Segretario di
Stato Emo Jacobini con Nota del 4 Aprile 1886 consentito all'adempimento della cosiddetta Anzeigepflicht (vale a
dire dell'obbligo di previanotifica del nome del candidato nella provvista delle parrocchie)
prevista nella legge medesima.Il Dr. Boelitz prosegue affermando esser suo desiderio di veder presto felicemente conchiuse le iniziate trattative circa la collazione degli uffici ecclesiastici e la formazione del clero, specialmente perché avrebbe allora la possibilità di presentare un disegno di legge diretto ad abrogare o modificare corrispondentemente ai nuovi tempi tutte le disposizioni legislative politico-ecclesiastiche emanate all'epoca del cosiddetto Kulturkampf. Coll'accettazione di una tale legge rimarrebbero, a giudizio del Sig. Ministro, notevolmente soddisfatti i desideri della Chiesa cattolica e verrebbe chiarita la situazione della medesima di fronte allo Stato prussiano. Oltre alla summenzionata legge intorno al conferimento degli uffici ecclesiastici ed
185r
alla formazione del clero, si tratterebbe delle seguenti
leggi colle loro posteriori modificazioni:1°) Legge sul potere disciplinare della Chiesa (12 Maggio 1873),
2°) Legge intorno ai limiti
3°) Legge circa l'amministrazione delle Diocesi cattoliche vacanti (20 Maggio 1874),
4°) Legge concernente gli Ordini e le Congregazioni religiose della Chiesa cattolica (31 Maggio 1875),
5°) Legge sull'amministrazione del patrimonio nelle Kirchengemeinden cattoliche (20 Giugno 1875),
6°) Legge relativa ai diritti delle comunità dei Vecchi Cattolici sul patrimonio ecclesiastico (4 Giugno [sic] 1875),
7°) Legge intorno ai diritti di sorveglianza dello Stato sull'amministrazione dei beni delle diocesi cattoliche (7 Giugno 1875).
Il Sig. Ministro rileva con soddisfazione che
185v
ha già condotto ad una felice intesa.In conseguenza di ciòèstato già presentato al Ministero di Stato prussiano un disegno di legge
importante la modificazione, che in sostanza equivale alla
186r
il Sig. Ministro osserva aver Dopo di ciò il Dr. Boelitz passa a
186v
avviso, una più stretta attinenza coll' argomento.Il primo di essi concerne iljus praesentandi fondato sul patronato, ed a tale riguardo il Sig. Ministro osserva che la Costituzione del Reich nulla ha cambiato nei riguardi del medesimo, come risulta dalle discussioni che ebbero allora luogo
Il secondo punto si riferisce alle dotazioni previste nelle varie Bolle di circoscrizione, ed a questo proposito il Dr. Boelitz fa rilevare come esse, per ciò cheriguarda gli assegni degli ecclesiastici, sono state
187r
del clero
cattolico a 139 milioni di marchi in cifra tonda e dà anticipo per oltre un miliardo di marchi all'anno. D'altra parte egli
stima che, dati gli straordinari oneri di pagamenti all'estero, che gravano sulla Germaniae si ripercuotono sui bilanci dei singoli Stati, lo svalutamento [sic] del danaro e la competenza del
Reich in base alla Costituzione In occasione del mio ultimo viaggio a Berlino ebbe luogo,
187v
to, per incarico del Ministro Sig. Boelitz, a
visitarmi in Monaco) e Wende. Da parte mia, conoscendo quanta circospezione si richieda
nelle trattative col Ministero medesimo, accettai bensì tale conferenza, ma dichiarai più
volte Le considerazioni contenute in detto Appunto
1°) Per ragioni di diritto pubblico la Prussia non può rilasciare
188r
2°) Se alcune disposizioni delle Bolle concordate
3°) Per la definizione delle questioni proposte dalGoverno prussiano non sarà probabilmente necessaria la conclusione di un formale trattato. Il Governo si propone piuttosto di modificare le
188v
relative leggi prussiane, non appena con uno scambio di Note ocon un protocollo saranno di comune accordo 4°) Per ciò che riguarda infine le Facoltà teologiche,sulle quali avevo in modo speciale richiamato l'attenzione del Ministero del Culto, si osserva nel menzionato Appunto che i rapporti dell'Episcopato prussiano colle medesime hanno una solida base nella prassi già da lungo temposperimentata.
189r
Il cambiamento di questo modus procedendi, non richiesto da
bisogni risultanti dalla pratica, avrebbequindiluogoessenzialmenteperconsiderazioni teoriche.Ora, però,
189v
mento legislativo, come la conclusione di nuove convenzioni circa la nomina dei
professori, provocasse una pubblicadiscussione di questo problema sorgerebbe un serio pericolo di attacchi e di notevole pregiudizio della situazione delle Facoltà medesime. Sembra perciò
ben dubbio, dal punto di vista degli interessi cattolici,
se, convenga di provocare
una tale discussione teoretica di questo problema, che si trova nella prassi regolato in forma del tutto soddisfacente. La particolarecondizione di [cose] sopra descrittafa apparire altresì comenon opportuno il prendere
190r
Ciò non vuol dire tuttavia (conclude l'Appunto) che quanto avviene in altri Paesi della Germania debba rimanere ora senza importanza per le Facoltà teologiche cattoliche della Prussia; che anzi di speciale interesse potranno essere
Data l'importanza dell'argomento, ho stimato utile di chiedere circa la surriferita risposta del Sig.
Il pensiero dell'EmoCardinale Vescovo di Breslavia trovasi consegnato nella di lui
190v
ritiene "urgentemente desiderabile la conclusione il più possibile
sollecita di un definitivo accordo col Ministero. Cambiamenti nella costituzione del
Ministero e del Landtag potrebbero altrimenti
Ciò premesso, l'Emo osserva che i punti XI (precedenza dell'atto civile al matrimonio religioso) e XII (questione scolastica)
194r
ai Vecchi Cattolici),esso puòesserenei singoli casi lasciatoalle trattativedeiVescovi.Per ciò che si riferisce al punto X, il sullodatoEminentissimo Bertram avrebbe desiderato che venisse riconosciuto, non soltanto di fatto caso per caso, ma in principio, doversi le somme, fissate nella Bolla del 1821, od il cui pagamento per altro titolo incombe allo Stato, calcolare ogni volta secondo il valore del danaro. Ora invece il Ministro del Culto
194v
decidersi, se vuole rimaner
ferma nell'esigere
Riguardo ai punti I (formazione del clero), II (esclusione degli stranieri dagli
195r
uffici ecclesiastici), III (provvista delle Sedi vescovili
e dei Canonicati), IV (obbligo di notifica del nome del candidato nella provvista delle
parrocchie) l'Emo si riporta alla sua precedente succitata dettera del 9 Maggio 1922 (Rapporto N. 24192), lasciando naturalmente la decisione i proposito alla
S. Sede.Finalmente per ciò che concerne il punto VII (ius presentandi, in base al patronato), il Sig. Cardinale Vescovo di Breslavia stima che
L'Emo Sig. Cardinale Arcivescovo di Colonia ha espresso il suo sentimento in un Foglio in data del 30 Ottobre , che l'E. V. potrà leggere nell'Allegato VIII. "Assai capziosa (così egli osserva) sembrami nella risposta del Sig. Ministro del Culto la forma del periodo "Die baldige glückliche Beendigung ecc."
195v
è
spinto dall'articolo 137 della Costituzione del Reich, e da
null'altro".Venendo poi a discorrere delle prestazioni finanziarie dello Stato alla Chiesa, il medesimo Emo Schulte così si esprime: "È bensì vero che i Concordati (per esempio la Bolla De salute animarum) non sono né gli unici né i primari titoli giuridici per le prestazioni anzidette. È tuttavia opportuno di fissare nuovamente in un Concordato (colla Prussia) questi diritti della Chiesa, procurando di adattarli prudentemente alle circostanze attuali. Che se il Sig. Ministro del Culto nella citata risposta afferma essere state le dotazioni previste nelle Bolle di circoscrizione progressivamente adattate all'abbassamento della valuta, ciò non risponde a verità per ciò che concerne gli assegni dei Vescovi per i cento anni dalla emanazione della Bolla De salute animarum. I rispettivi aumenti,
196r
diritti… Essi invece Dopo di aver riferito quanto sopra mi sia ora permesso di sottoporre umilmente al superiore giudizio dell'E. V. le seguenti osservazioni:
1°) Nella Nota del 28 Aprile [c. a.,] cui riferivasi il mio ossequioso Rapporto N. 24192 più volte citato, il Sig. Ministro del Culto, come mi permisi allora di notare, domandava il regolamento di quelli fra i punti contemplati nel Memorandum dell'Emo Sig. Cardinale Bertram, i quali interessano lo Stato prussiano (circoscrizione delle diocesi, provvista delle Sedi vescovili, delle dignità e dei canonicati, formazione del clero e condizioni per l'ammissione agli uffici
196v
ecclesiastici). Circa le altre materie invece, le quali non
meno interessano la S. Sede e che erano pure proposte nel Memorandum medesimo
([zwei Wörter unlesbar] in modo particolare quelle concernenti le
Facoltà teologiche ed i Seminari e la questione scolastica) si ricercava invano un qualsiasi
accenno nello scritto del Dr. Boelitz. Fu in seguito a ciò che, in conformità delle
istruzioni impartetimi dall'E. V., nella mia Nota in data del 30 Giugno , di cui è parola in principio del presente Rapporto, facevo
presente al Sig. Ministro come la S. Sede aveva esaminato colla più seria
attenzione, e col più vivo desiderio di giungere ad un soddisfacente accordo il di lui
esposto; prima peraltro di prendere definitive decisioni riguardo alle proposte ivi
contenute, bramava di conoscere le vedute del Governo prussiano relativamente agli altri
punti del Memorandum. – Una tale attitudine della S. Sede era stata dettata
specialmente dal riflesso che, qualora la Prussia fosse riuscita a far accettare i suoi postulati non solo non avrebbe avuto più 197r
indurla ad
accettare nel Reichsrat, ove essa ha parte prevalente, il Concordato per il Reich, massime colla inclusione nel
medesimo della questione scolastica. Che anzi anche la conclusione del Concordato bavarese
ne sarebbe rimasta indirettamente minacciata. Se infatti la Prussia ottenesse senz'altro le
stesse concessioni della Baviera, come potrebbe poi questa ammettere che si esigano da lei, come compenso, tutta una lunga serie di
disposizioni concordatarie circa le Facoltà teologiche, le scuole, gli Ordini e le
congregazioni religiose, ecc.? Vi sarebbe allora ogni motivo di temere che il Landtag, ove il
partito popolare bavarese non ha la maggioranza assoluta,
rifiuterebbe di votare un simile progetto di Concordato. Che cosa ha ora portato la nuova Nota di risposta del Sig. Ministro del Culto? Molte belle parole, ma in sostanza nulla. Il Dr. Boelitz dice di "non dubitare che le altre questioni verranno trattate dal Governo prussiano con quello spirito di serietà e di comprensione, che richiedono i riguardi dovuti alla importanza della Chiesa cattolica"; una pura frase, la quale non contiene il minimo impegno. Intanto, per ciò che riguarda la questione scolastica, il Ministero del Culto prussiano, quasi per dare un
197v
saggio delle 2°) Per ciò che concerne, poi, le Facoltà teologiche, il Ministero del Culto trova eccellente la prassi attuale e ritiene pericoloso di portare
198r
qual proposito non sarà inutile di aggiungere come il modo
di vedere degli ecclesiastici professori nelle Facoltà teologiche coincide in sostanza pienamente con quello del
Governo. Ciò risulta chiaramente, ad esempio, da una relazione confidenziale del Sac. Dr. Giuseppe Sickenberger, professore di Esegesi del
Nuovo Testamento in Breslavia, circa una riunione tenutasi in Würzburg nella Pentecoste del
1920 da vari membri delle suddette Facoltà teologiche della Germania, nella quale si legge:
"Si discussero colà altresì alcuni fatti, i quali non sono praticamente conciliabili col
principio generale del mantenimento delle Facoltà teologiche e, ad unanime parere di tutti
coloro che intervennero alla riunione, apporterebbero, data la situazione delle Università
tedesche, la 'morte' delle Facoltà medesime. Vi sono invero nelle Università taluni circoli,
i quali considerano le Facoltà teologiche cattoliche come corpi estranei. I vincoli
dogmatici e la soggezione in rebus fidei et morum dall'Autorità ecclesiastica fanno apparire
i professori di teologia agli occhi di questi 198v
nemici come
non abbastanza liberi ed indipendenti, per poter insegnare in una Università. Finora queste
correnti ostili alle Facoltà teologiche in Germania non hanno potuto ottenere il
sopravvento. Che anzi nel nuovo ordinamento del Reich le Università si sono
pronunziate 199r
la dottrina o la condotta del candidato, di
respingere la nomina o l'ammissione di un insegnante di teologia' (ibid.). Un rifiuto per
altri motivi o senza indicazione dei motivi sarebbe ritenuto come eccessivo ed incontrerebbe
forte opposizione. – Agli intervenuti alla riunione di Würzburg sembrò anche che danneggerebbe l'esistenza delle Facoltà teologiche la richiesta
che alla revocazione della missio canonica da parte del
Vescovo debba seguire l'allontanamento dall'ufficio da parte dello Stato. Con ciò infatti la
posizione dei professori di teologia sarebbe messa sopra una 199v
soltanto se la colpa del professore sia stata constatata mediante un regolare processo canonico. – Vi è l'intenzione
di regolare Non può negarsi – e già più volte ho avuto occasione di farne parola nei miei [ein Wort unlesbar] Rapporti – che questo delle Facoltà teologiche è argomento estremamente delicato; tuttavia riuscirebbe difficile di condividere l'ottimismo del Ministero del Culto prussiano e le vedute dei summenzionati professori. Gli Statuti (cui essi si riferiscono), compiegati al menzionato Appunto del Ministero e che egualmente mi fo un dovere di inviare qui uniti in copia (AllegatiVIII, IX e XI), non sembrano tali da poter rassicurare completamente la S. Sede. Senza dubbio quelli di Bonn e di Breslavia
200r
contengono alcunipunti sui rapporti tra la Facoltà teologica e le'Autorità
ecclesiastiche, le quali, se fossero praticamente attuate,
rappresenterebbero per la Chiesa una importante garanzia, ad es. ove si prescrive: "In
generale la Facoltà teologica, in quanto la Chiesa cattolica è interessata all'attività
della medesima, si trova sotto la ispezione spirituale del Vescovo. Questo ha il diritto di
visitarla o di farla visitare ogniqualvolta gli sembri opportuno". Altri punti invece
appariscono, del tutto insufficienti.
Così, per esempio, negli Statuti della Facoltà teologica di
Münster si legge: "Gli orari delle lezioni da tenersi nella Facoltà teologica
dovranno essere, prima che a norma del § 60 degli Statuti della Università siano
inviati al Rettore per la pubblicazione, presentati al Vescovo per di lui conoscenza ed eventuali osservazioni (zur Kenntnisnahme und etwaigen
Äußerung)"; ove in nessun modo si 200v
con ogni serietà ed attenzione". In questo modo il giudizio
201r
riale [sic] tedesco del 5 Dicembre 1902 circa la Facoltà teologica nella Università di
Strasburgo (cui io mi richiamai nella
predetta conferenza) regola in modo più
favorevole alla Chiesa; ma appunto perciò
nell' 3°) Senonché,
201v
4°) Per ciò che si riferisce alle condizioni per l'ammissione agli uffici
202r
origine 202v
Qualora il regolamento della dei rapporti fra Chiesa e Stato in Prussia potesse trattarsi isolatamente, non avrei
Ciò posto, occorrerebbe rispondere al Governo prussiano che la S. Sede non crede di poter desistere dalla sua richiesta di includere in qualche modo nell'accordo la questione delle Facoltà teologiche e quella della scuola. Per le prime un argomento perentorio [ein Wort unlesbar] sarebbe il seguen-
203r
te: Il Governo prussiano
[chiede] che la formazione
del Clero abbia luogo fra gli altri Istituti, nella Università. Ora, 203v
Schulte, il Governo non si limiti ad enunciare un fatto, ma
Tale sarebbe, a mio umile avviso, il minimum dei punti da trattare e delle assicurazioni da esigere in un accordo colGoverno prussiano, per quanto meno ampio del Concordato che si spera di concludere colla Baviera, costituirebbe pur sempre una stabile base, per i diritti della Chiesa in quelloStato. Che se il Governo si rifiutasse di accettare anche così moderate proposte, non rimarrebbe, a mio subordinato parere, che regolare la situazione della Chiesa in Prussia per via puramente parlamentare. Secondo infatti il principio che il diritto del Reich prevale al diritto dei singoli Stati (Reichsrecht bricht Landesrecht), anche la Prussia è obbligata ad uniformarela sua legislazione ecclesiastica alle norme ben note all'E. V. fissate nella Costituzione germanica (cfr. Rapporto N. 13822 del 18 Agosto 1919). Occorrerebbe quindi che i deputati cattolici al Landtag prussiano reclamassero dal Governo in base alla medesima l'
204r
converrebbe che
Di un simile regolamento per via parlamentare si è avuto già un esempio abbastanza favorevole nel Baden. Secondo, infatti, risulta dall'Esposto che ebbi l'onore d'inviare all'E. V. col rispettoso Rapporto N. 16332 del 15 Aprile 1920, in detto Stato, con popolazione religiosamente mista, vigeva ai tempi dell'antico regime monarchico una legislazione molto lesiva della libertà della Chiesa. Dopo la rivoluzione del Novembre 1918 venne proposto all'Assemblea Costituente una [sic] schema di nuova Costituzione sotto vari aspetti pericoloso; ma i deputati cattolici, sebbene in minoranza, seguendo le direttive impartite loro dal de-
204v
funto Arcivescovo di Friburgo Mons. Nörber,
lottarono strenuamente ed ottennero tali cambiamenti da rendere assai migliore la condizione
della Chiesa. In seguito a ciò lo Stato rinunziò pienamente ai diritti che le Bolle
concordate "Provida solersque" (1821) e "Ad Domici gregis custodiam" (1827) davano al
Granduca del Baden nell'elezione del'Arcivescovo e nella provvista dei canonicati; circa
430 benefici già di patronato del Principe furono resi alla libera collazione
dell'Ordinario, e nondimeno lo Stato ha continuato e continua ad adempiere verso la Chiesa
le sue prestazioni finanziarie, derivanti da obblighi di diritto sia privato che pubblico,
ed in special modo dalla secolarizzazione del 1803. – Una così larga e liberale soluzione difficilmente, tuttavia, potrebbe sperarsi
nella Prussia, ove In attesa pertanto delle venerate istruzioni dell'E. V., m'inchino
(1)↑Il testo della succitata
legge e della> Nota dell'Emo Jacobini> trovavasi riprodotto
pubblicato> in Archiv für katholisches Kirchenrecht, vol. 56,
ann.> 1886, pag. 196 e seg. – Una precedente Nota dello stesso
Eminentissimo in data del 26 Marzo1886> sul medesimo argomento della
Anzeigepflicht è riprodotta in Actenstücke betreffend die Fuldaer
Bischofs-Conferenzen 1867-1888, pag. 340.
(1)↑Quanto sopra si afferma circa l'epoca della
erezione della Facoltà teologica di Münster, è per sé inesatto. Gli Statuti della
medesima rimontano infatti all'anno 1832. Cfr. Koch, Die Preußischen Universitäten, Berlin, Druck und Verlag von
Ernst Siegfried Mittler, 1839, I. Band, pag. 684 sg.; Deutsche
Zeitschrift für Kirchenrecht, 40. Band, 1908, pag. 386 sg. Che
anzi il primo documento di fondazione della Università di Münster colle quattro
Facoltà di Teologia, Giurisprudenza, Medicina e Filosofia risale sino al 1631,
sebbene a causa dei turbamenti della guerra dei trenta anni, essa non
fosse
fosse
venne
inaugurata venisse confermata che nel 1773 ed inaugurata nel 1780. Nel 1832
venne fu ricostituita col nome però di Istituto d'insegnamento accademico
(Akademische Lehranstalt), finché – cfr. Koch, l. c. pag. 676-677, – finché in seguito riprese il
titolo di Università
Università.
(1)↑In una posteriore lettera del
10 Dicembre 1922 l'Eminentissimo Bertram così si esprimeva su questo
punto: "Relativamente alle Università non potrà
ottenersi più della prassi attuale. In tal punto dobbiamo contare coll'aspra
opposizione di una schiacciante maggioranza del Parlamento. Tutte le Università e
tutti i circoli intellettuali, combatteranno qualsiasi ulteriore concessione
dello Stato. Si solleverebbe una tempesta, che riuscirebbe soltanto di danno. –
Quanto ai Convitti teologici, ai Seminari clericali ed agli alle Case di
correzione (per ecclesiastici), dovrebbe chiedersi dal Ministro del Culto la
dichiarazione, se lo Stato intenda di far valere ancora speciali diritti di ispezione. su Io credo che vi
rinunzierà".
(1)↑Nella succitata Lettera del 10 Dicembre 1922 l'Emo
Vescovo di Breslavia aggiungeva su questo punto le seguenti riflessioni: "Lo Stato
non concederà di <consentirà a> proporzionare completamente tutte le
cifre della dotazione all'odierno valore del danaro, moltiplicandole cioè
colla per la> cifra del deprezzamento. La Santa Sede deve però esigere
che lo Stato nei suoi pagamenti prometta un aumento corrispondente al caro dei
viveri ed alle condizioni della valuta con equo riguardo ai casi omogenei.
L'indi Non basta l'indicazione di ciò che lo Stato ha de facto compiuto
negli ultimi anni. Deve aggiungersi un impegno pro futuro, colla riserva da parte
della Chiesa 'salvis iuribus ex specialibus titulis provenientibus'. Questa clausola
è necessaria, perché vi sono molti Enti [privati] [di]
cui l'aumento può
essere conseguito in via giudiziaria a rigore di
diritto".>
(1)↑Questo periodo trovasi più sopra
riprodotto nel presente rispettoso Rapporto al capoverso "Il Dr. Boelitz prosegue affermando esser suo
desiderio di veder presto felicemente conchiuse ecc."
(1)↑
La Su 66 voti nel Reichsrat 26 appartengono alla Prussia e
10 alla Baviera. Non si può poi fare
(1)↑Ancor meno efficace <più debole> è la
disposizione
negli <espressione usata degli> Statuti del Lyceum Hosianum di
Braunsberg (per la diocesi di Ermland), i quali danno "al Vescovo soltanto
"la facoltà di pronunziarsi prima della nomina di un professore di teologia e di
manifestare le sue difficoltà" (Helmuth, l. c. , nota 1;
Hinschius, IV, pag. 675 not. 4).
(1)↑Nella summenzionata Lettera del 10 Dicembre 1922
l'Emo Cardinale Bertram notava in proposito: "Nella questione scolastica la
Prussia non darà prom darà promesse impegnative, le quali, per quanto io
posso [sic] giudicare, incontrerebbero opposizione anche nel Landtag.
Tuttavia ritengo possibile che essa rilasci una dichiarazione concepita presso a
poco così: 'Nei limiti in cui la legislazione scolastica del Reich lascia ai
singoli Stati libertà di movimento, il Governo mostrerà, in quanto è possibile,
benevola condiscendenza verso le richieste della Chiesa cattolica per circa
la istruzione ed educazione religiosa della gioventù cattolica nelle scuole e
per
per la cooperazione, conforme alla consuetudine, delle Autorità
ecclesiastiche a tale riguardo.' Ciò non rappresenta alcun chiaro impegno
contrattuale; ma sembra molto dubbio che possa ottenersi di più, e tuttavia
nondimenotuttavia un [sic] simile dichiarazione non sarebbe del tutto
completamente inutile, giacché offrirebbe costituirebbe un forte appoggio
morale per i rappresentanti dei cattolici nel Parlamento."
(1)↑L'intiero testo rimarrebbe quindi così formulato: "Nei
limiti in cui la legislazione scolastica del Reich lascia ai singoli Stati
libertà di movimento, il Governo terrà conto dei principi e delle richieste della
Chiesa cattolica circa la istruzione ed educazione religiosa deilla
fanciulli gioventù cattolica nelle scuole, circa la cooperazione,
conforme alla consuetudine, delle Autorità ecclesiastiche a tale riguardo, come pure
la formazione dei maestri, che abbiano da essere impiegati nelle scuole cattoliche,
corrispondentemente alla natura delle medesime".
(1)↑
Per esercitare a
tale <questo> scopo una
qualche
pressione sul Governo prussiano, non sarebbe forse inutile
di <che la S. Sede> tocca
re<sse> di nuovo, <pur> con ogni
delicatezza, la questione della Sarre
. <, ed in generale della circroscrizione delle diocesi, oggi più che
mai vitale.> Il Governo
medesimo
, infatti, è ora pienamente tranquillo su quel punto, che un tempo così vivamente
lo preoccupava, <dacché cioè> [ein Wort unlesbar]
<cioè> cotesto Signor Ambasciatore
ha riferito
– almeno
secondo <se è vero
– a> quanto mi è stato asssicurato –
che l'E.V. <avrebbe riferito><ha riferito aver>
ha
la
S. <Sede> definitivamente respinto qualsiasi <richiesta
di> mutamento d <n>ello
statu quo
dell'amministrazione ecclesiastica d <ell'anzidetto>i
quel
territorio <della Sarre,> senza far più in alcun modo
dipendere tale
soluzione ed argomento <soluzione> <dalla questione del
Concordato.>.