TEI-P5
Document no. 19275
Insieme al relativo Allegato, che compio il dovere di restituire qui
accluso, mi è pervenuto il venerato Dispaccio dell'E. V. R.
N. 2644/29 del 1º Maggio scorso.
La questione proposta dal Revmo Mons. Vescovo di Fulda, deve a mio umile e subordinato avviso, essere consideratanon nei riguardi non soltanto di quella diocesi, ma piuttosto di tutta la Germania.
È opportuno di premettere che col nome di territorioi di diaspora (Diasporagebiete) vengono designate quelle regioni,
in cui i cattolici costituiscono meno di un terzo dell'intera popolazione. Tali regioni,
si secondo i dati statistici raccolti dal P. Krose S. J. nel
Priesterjahrheft des Bonifatius-Vereins 1928 (Paderborn 1928) pag. 67, si
trovano: nella Prussia orientale ed occidentale (la percentuale
della popolazione cattolica è il 6,46), nel Brandenburgo
(8,19), nella Pomerania (3,51), nella Slesia inferiore
(18,52),La maggior
parte dei territori
dell'I
della Germania, vale a dire quasi i due terzi Negli anzidetti territori di diaspora
della Germania vivono in tutto 3.315.194 cattolici in una
popolazione complessiva di circa 39 milioni di abitanti. La maggior parte del territorio del Reich germanico, vale a dire quasi i due
terzi, è dunque per i cattolici territorio di diaspora. I cattolici
rappresenta
Si sogliono designare col nome di diocesi sussidiate (Zuschussdiözesen) quelle che, a causa dei territori di diaspora in esse compresi, non sono in grado di mantenere il loro clero coi propri mezzi. Le altre diocesi, le quali invece si trovano in più favorevoli condizioni, vengono comunemente chiamate Hinterlanddiözesen. Per ilmant sostentamento degli ecclesiastici
nelle [ein Wort unlesbar]
Anno 1923 "La Conferenza approva la fondazione di una Cassa di compenso presso la Presidenza del Bonifatiusverein, allo scopo di assicurare ai sacerdoti della diaspora uno stipendio minimo. Si ha l'intenzione di ricevere sussidi da detta Cassa soltanto quelle diocesi della diaspora, le quali riscuotono una percentuale sull'assegno degli ecclesiastici stipendiati dallo Stato. Tutti i membri della Conferenza si impegnano ad esaminare più accuratamentele nelle loro Curie vescovili la questione, se in tutte le diocesi
possa e debba essere introdotta una simile contribuzione percentuale da parte deg dei
sacerdoti, che ricevono un assegno dallo Stato, a favore degli ecclesiastici della diaspora (cfr. Protokoll der Fuldaer Bischofskonferenz vom 21-23 August 1923,
n. 46).per aiuto della
diaspora il Priesterverein (Unione sacerdotale) possa ess essere
nuovamente interessato in tutte le diocesi della Baviera a favore della diaspora".
(cfr. Protokoll der Fuldaer Bischofskonferenz vom 18. bis
20. August 1924 n. 36).
Anno 1925. "La Conferenza raccomanda ...
un rinnovato appello ai sacerdoti aventi un sufficiente assegno per una volontaria
contribuzione a favore dei sacerdoti della diaspora" (cfr. Protokoll der Fuldaer Bischofskonferenz vom 18. bis 20. August 1925,
n. 31 a).
Anno 1926. "Per il Rev. Clero è una impellente convenienza ed un obbligo di carità di venire in soccorso ai confratelli ecclesiastici bisognosi della diaspora. Perciò disponiamo che
2º = In tutte le altre diocesi i sacerdoti, che ricevono un sufficiente assegno, versino almeno l'1% del medesimo alla Cassa di compenso della Presidenza generale in Paderborn.
Un"sufficiente" "sufficiente assegno" ricevono anche quei parroci della Prussia, i
quali subiscono perdite nel loro asseg stipendio. Sono tenuti alla detta
contribuzione non soltanto i parroci, ma anche i Canonici, delle
can
Chiese cattedrali i sacerdoti insegnanti in scuole od istituti oppure aventi un
altro ufficio posti gratuiti, come pure i vicari parrocchiali, se essi ricev
hanno lo stipendio fissato dalla Conferenza vescovile. I Vescovi contribuiranno almeno con
la stessa percentuale". (cfr. Protokoll der Fuldaer Bischofskonferenz
vom 10. bis 12. August 1926, n. 26).insieme] convenuti d'accordo essere conveniente che i vicari parrocchiali
versino annualmente per la Cassa di aiuto ai sacerdoti e di compenso Marchi 10, i
parroci Marchi 20, i Canonici ed i professori Marchi 30 all'incirca".
Secondo la decisione della Conferenza vescovile di Fulda del 1926, come riportata più sopra, i sacerdoti delle diocesi sussidiate debbono dare per l'aiuto della diaspora il 3% del loro stipendio, quelli delle altre diocesi (Hinterlanddiözesen) l'1%. Tuttavia, come apparisce già dalla risoluzione della Conferenza vescovile di Fulda, vari Ordinari di queste ultime diocesi hanno raccomandato, invece di una percentuale, una somma fissa. Nel Baden (archidiocesi di Friburgo) fu suggerita la seguente contribuzione: 30 Marchi per i parroci, 20 Marchi per i vicari parrocchiali. Nel Württenberg (diocesi di Rottenburg): 40 Marchi per i Canonici dellaNelle diocesi Tra le diocesi della Prussia, quelle di Limburgo e di
Münster intendono di esortare il clero a dare l'1%. Nell'Archidiocesi di Colonia invece la
conferenza dei decani stabilì somme determinate: 50 Marchi per i parroci, 20 per i
vicari parrocchiali. In Treviri si è i introdotta una analoga partecipazione.
Nondimeno in nessuna delle dette [diocesi] Hinterlanddiözesen è stato pienamente applicato il principio del pagamento dell'1%
della rendita. Per le diocesi Come diocesi sussidiate (Zuschussdiözesen) vengono considerate:
Breslavia (per la parte della Delegazione vescovile di Berlino)
Warmia, Fulda, Hildesheim, Limburgo, Meissen, Osnabrück, Paderborn, l Warmia e
la Prelatura nullius di Schneidemühl. Riferendosi alla surriferita risoluzione della
Conferenza vescovile di Fulda, il bollettino annuale sacerdotale della
So-
I vicari parrocchiali di Paderborn pagano già dal 1º Ottobre 1926 soltanto il 3% ... È senza dubbio una disuguaglianza che dagli ecclesiastici con sufficiente assegno delle diocesi della diaspora si esiga un contributo del 3 o 4%, mentre i confratelli delle altre diocesi non debbono pagare che l'1%. Ma il più elevato è sentito nelle diocesi della diaspora come un dovere, un caro dovere, trattandosi della diaspora della propria diocesi, nella quale molti ecclesiastici hanno trascorso i più belli anni del loro sacerdozio. Gli ecclesiastici delle altre diocesi invistadi fronte aip sacrifizi delle diocesi
dellanella seduta dell'8 corr.
nell'nell'ultima Conferenza
vescovile di Fulda, nella tenutasi dal 6 all'8 corrente,
fu risoluto quanto
appresso: "Su domanda del Bonifatiusverein la Conferenza esorta decide che si
esortino di nuovo gli ecclesiastici in forma ufficiale gli ecclesiastici
sufficientemente retribuiti nelle diocesi dell'Hinterland prussiano (Colonia, Münster,
Treviri, Glatz, Katscher) a versare per il miglioramento dell'assegno dei sacerdoti della
diaspora l'1% del loro stipendio fissato già nel 1926. Al qual
proposito conviene di rilevare che le somme fisse, in uso in vari luoghi (50 o
25 Marchi), in considerazionedel
miglioramento degli stipendi, nonpossonopiùvalere
come
un [se] come l'1% dell'assegno annuo e che
perciò deve riprendersi la percentuale (1%) stabilita nel 1928. I Revmi Ordinari delle diocesi
dell'Hinterland non prussiano (Friburgo, Magonza, Rottenburg) sono pregati di esortare
Per venire ora a parlare più particolarmente della istanza del Revmo Mons. Vescovo di Fulda, è vero - e le ripetute esortazioni della Conferenza vescovile lo confermano - che in alcune diocesi, mal non tutti gli ecclesiastici danno il loro
contributo per la diaspora. Alcuni adducono motivi di vario genere: il bisogno di aiutare
parenti poveri, spese per malattie, ecc. Specialmente per i sacerdoti impiegati nelle
scuole superiori, od in altri uffici stipendiati dallo Stato o dai Comuni, si sottraggono
spesso a quel pagamento. D'altra parte, non sembra che il
Codice di diritto canonico permetta ai Vescovi d'imporre tale contributo come obbligatorio;
infatti il can. 1505 non parla che di una exactio extraordinaria, mentre le
prestazioni a favore della diaspora dovrebbero essere
stabili.
Contro la domanda in discorso potrebbe opporsi una legge dell'11 maggio 1873,emanata all'epoca del Kulturkampf,la quale impediva ai Vescovi di diminuire la rendita degli ecclesiastici senza il consenso dell'Au autorità civile,. Ma innanzi tutto
detta disposizione sembra è inconciliabile collarecente Costituzione del Reichdel 1919. ed inoltre la S. Sede non
concederbconcederebbe nel caso attuale che una
facoltà al Vescovo, al quale rimarrebbe la intiera responsabilità della ordinanza, che
emanerebbe al riguardo.
Chinato
27r, oben mittig hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem
Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Online since 20-01-2020.
Document no. 19275
Pacelli, Eugenio to Sbarretti, Donato Raffaele
[Berlin], 24 August 1929
Writer (text genesis)
PacelliPacelliSubject
Istanza del Revmo Vescovo di Fulda per imposizione di tributo a favore
del clero della diaspora
La questione proposta dal Revmo Mons. Vescovo di Fulda, deve a mio umile e subordinato avviso, essere considerata
È opportuno di premettere che col nome di territor
27v
nella provincia di Sassonia (4,91), nello
Schleswig-Holstein (2,72), nell'Hannover (6,51), nell'Hessen-Nassau (16,32), nella Renania-Westfalia (18,46), nello Stato di Sassonia (3,60), nello
Stato di Turingia (2,84), negli Stati tedeschi settentrionali (5,25), nella Baviera
(20,64), nel Württemberg (10,62), nel Baden (25,96), nell'Hessen (12,93). Si sogliono designare col nome di diocesi sussidiate (Zuschussdiözesen) quelle che, a causa dei territori di diaspora in esse compresi, non sono in grado di mantenere il loro clero coi propri mezzi. Le altre diocesi, le quali invece si trovano in più favorevoli condizioni, vengono comunemente chiamate Hinterlanddiözesen. Per il
28r
diocesi sussidiate deve
venire in aiuto la cosiddetta Ausgleichskasse, o Cassa di compenso, istituita presso
la Presidenza generale del Bonifatius-Verein con sede in Paderborn. La Conferenza
vescovile di Fulda si è ripetutamente occupatadi dettaistituzione, come risulta dalle seguenti risoluzioni prese
dalla medesima:Anno 1923 "La Conferenza approva la fondazione di una Cassa di compenso presso la Presidenza del Bonifatiusverein, allo scopo di assicurare ai sacerdoti della diaspora uno stipendio minimo. Si ha l'intenzione di ricevere sussidi da detta Cassa soltanto quelle diocesi della diaspora, le quali riscuotono una percentuale sull'assegno degli ecclesiastici stipendiati dallo Stato. Tutti i membri della Conferenza si impegnano ad esaminare più accuratamente
28v
Anno 1924 "A sollievo dei bisogni dei sacerdoti
della diaspora il Bonifatiusverein ha creato una Cassa di compenso. Per aiutare
questa Cassa i Vescovi sono pronti ad adoperarsi, affinché ciascun sacerdote di ogni diocesi
versi a favore dei sacerdoti della diaspora alla
Cassa di compenso almeno l'1% del suo assegno. Questa iniziativa sarà comunicata alla
Conferenza vescovile di Frisinga con preghiera di esaminare se Anno 1925
Anno 1926. "Per il Rev. Clero è una impellente convenienza ed un obbligo di carità di venire in soccorso ai confratelli ecclesiastici bisognosi della diaspora. Perciò disponiamo che
29r
1º = Nelle diocesi della diaspora, sussidiate
dalla Cassa di compenso, tutti i sacerdoti i quali godono di un sufficiente assegno, versino il 3% del loro
stipendio a favore dei sacerdoti della diaspora della loro diocesi, i quali hanno un minore assegno.2º = In tutte le altre diocesi i sacerdoti, che ricevono un sufficiente assegno, versino almeno l'1% del medesimo alla Cassa di compenso della Presidenza generale in Paderborn.
Un
29v
Anche la
Conferenza vescovile di Frisinga prese nel 1926 la seguente
risoluzione: "La Conferenza è unanime nel ritenere che essa è un dovere di amore fraterno e che
il Clero bavarese non deve sottrarvisi ... I Vescovi bavaresi sono perciò
[Secondo la decisione della Conferenza vescovile di Fulda del 1926, come riportata più sopra, i sacerdoti delle diocesi sussidiate debbono dare per l'aiuto della diaspora il 3% del loro stipendio, quelli delle altre diocesi (Hinterlanddiözesen) l'1%. Tuttavia, come apparisce già dalla risoluzione della Conferenza vescovile di Fulda, vari Ordinari di queste ultime diocesi hanno raccomandato, invece di una percentuale, una somma fissa. Nel Baden (archidiocesi di Friburgo) fu suggerita la seguente contribuzione: 30 Marchi per i parroci, 20 Marchi per i vicari parrocchiali. Nel Württenberg (diocesi di Rottenburg): 40 Marchi per i Canonici della
30r
Cattedrale, 30 Marchi per gli investiti delle
parrocchie importanti e medie, 20 Marchi per quelli delle parrocchie e per i parroci pensionati, 12 Marchi per i sacerdoti
senza ufficio stabile. Anche nella diocesi di Magonza fu raccomandato un simile
contributo. 30v
cietà di S. Bonifacio (Priester-Jahrheft des
Bonifatiusvereins) dell'anno 1927 pag. 61 scrive:
"La decisione di Fulda non dice nulla di nuovo, poiché una tale contribuzione è in uso già
da anni e sovente in misura più elevata (7,5 e 4%). Warmia, Fulda e Hildesheim hanno in
confronto dello scorso anno notevolmente migliorato il loro contributo diocesano. Alla testa
di tutte le diocesi, assolutamente e relativamente, sta di gran lunga Paderborn. Quest'anno
il risultato sarà qui alquanto inferiore, perché il 1º Ottobre dello scorso anno la
quota per i parroci fu diminuita al 4% ...I vicari parrocchiali di Paderborn pagano già dal 1º Ottobre 1926 soltanto il 3% ... È senza dubbio una disuguaglianza che dagli ecclesiastici con sufficiente assegno delle diocesi della diaspora si esiga un contributo del 3 o 4%, mentre i confratelli delle altre diocesi non debbono pagare che l'1%. Ma il più elevato è sentito nelle diocesi della diaspora come un dovere, un caro dovere, trattandosi della diaspora della propria diocesi, nella quale molti ecclesiastici hanno trascorso i più belli anni del loro sacerdozio. Gli ecclesiastici delle altre diocesi invistadi fronte ai
31r
diaspora si sentiranno certamente stimolati a versare
da parte loro interamente almeno l'uno per cento ad essi raccomandato". - Finalmente 31v
ufficialmente [ad] un aumento delle contribuzioni corrispondente agli assegni". (Protokoll der Verhandlung der Fuldaer
Bischofskonferenz vom 6. bis 8. August 1929, n. 26).Per venire ora a parlare più particolarmente della istanza del Revmo Mons. Vescovo di Fulda, è vero - e le ripetute esortazioni della Conferenza vescovile lo confermano - che in alcune diocesi
32r
Parmi pertanto subordinatamente che al
sullodato Vescovo possa concedersi la facoltà da lui implorata, eventualmente ad
tempus, per es. ad quinquennium.Contro la domanda in discorso potrebbe opporsi una legge dell'11 maggio 1873,emanata all'epoca del Kulturkampf,la quale impediva ai Vescovi di diminuire la rendita degli ecclesiastici senza il consenso dell'
Chinato
(1)↑Questa opinione trovasi confermata anche in un
recentissimo studio giuridico: Dr. Fritz Sambeth "Reichsverfassung und Staatsaufsicht
im Kirchenvermögensrecht" (Buchdruckerei Josef Fürst, Murnau Obby., 1929),
pag. 23.