TEI-P5
Document no. 2394
Trovandosi gravemente infermo l'Abate benedettino di S. Bonifacio in Monaco, il Rmo P. Abate di Schäftlarn,
Preside della Congregazione benedettina di Baviera, si è ul a me rivolto con lettera
in data del 25 corrente (della quale ho l'onore di qui accludere copia
all'E. V. R.), affine di conoscere quale
norma di condotta la sullodata Congregazione deve tenere, nelleattuali circostanze, riguardo nella [circo] in
occasione della morte, resignazione ed elezione degli Abati.
Tenendo presente da un lato, che l'attuale situazione politica ètu ancora del tutto oscura ed incerta, e, d'alt dall'altro, che in
tale situazione occorre non pregiudicare i diritti della Chiesa
di fronte all'attuale Governo ed al tempo stesso evitare
Che nulla osta a che, in caso di morte di un Abate, si faccia al Ministero dei Culti una semplice partecipazione dell'avvenuto decesso, importando ciò un puro atto di cortesia;
Che non è opportuno che nelle attuali circostanze si verifichino resignazioni di Abati, le quali dovrebbero essere accettate dalle autorità governative. In caso digrave malattia, che renda l'Abate incapace di governare (come lo è quello sunnominato di S. Bonifazio), è facile, provvedere al temporaneo governo dell'Abazia per mezzo del Priore, a norma delle Costituzioni. (1)
Che, qualora si verificasse la morte di un Abate, affine di evitare la necessità di ricorrere al Governo per la conferma od approvazione dell'elezione del nuovo Abate è convenientericorrereprovvisoriamente alla elezione di un Amministratore provvisorio, a norma degli Statuta Congregationis Be-ne o nell'altro, coll'intes con un'intesa fra i due Poteri o colla separazione, i rapporti
fra Chiesa e Stato in Baviera. Qualora, in seguito a ciò, l'elezione del nuovo Abate dovesse differirsi oltre il mese previsto dagli Statuta anzidetti
(2), [sic] ovvero anche
oltre il trimestre fissato dal diritto comune (can (can. 161), dovrà essere
implorata la relativa dispensa dalla competente Autorità .
Non è infine inutile notare che l'ingerenza esercitata già dal Governo bavarese nella resignazione ed elezione degli Abati derivava non da disposizione concordataria, ma da una leggedel
Governo b del 20 Novembre 1836 (3).
Nel sottoporre quanto sopra al superiore giudizio dell'E. V. per quelle eventuali istruzioni e facoltà, che a Lei piacesse impartirmi al riguardo, m'inchino umilmente
Online since 04-06-2012.
Document no. 2394
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro
[München], 26 March 1919
Writer (text genesis)
PacelliPacelliSubject
Sulla elezione degli Abati benedettini in Baviera
Tenendo presente da un lato, che l'attuale situazione politica è
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conflitti, i quali potrebbero compromettere le future
relazioni fra la S. Sede e la Baviera, ho risposto al prelodato
Abate: Che nulla osta a che, in caso di morte di un Abate, si faccia al Ministero dei Culti una semplice partecipazione dell'avvenuto decesso, importando ciò un puro atto di cortesia;
Che non è opportuno che nelle attuali circostanze si verifichino resignazioni di Abati, le quali dovrebbero essere accettate dalle autorità governative. In caso digrave malattia, che renda l'Abate incapace di governare (come lo è quello sunnominato di S. Bonifazio), è facile, provvedere al temporaneo governo dell'Abazia per mezzo del Priore, a norma delle Costituzioni. (1)
Che, qualora si verificasse la morte di un Abate, affine di evitare la necessità di ricorrere al Governo per la conferma od approvazione dell'elezione del nuovo Abate è convenientericorrereprovvisoriamente alla elezione di un Amministratore provvisorio, a norma degli Statuta Congregationis Be-
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nedictino-Bavaricae cap. 64 n. 112. Tale provvisoria amministrazione è
conveniente che nelle presenti straordinarie circostante si protragga fino a che non siano
chiariti, in un modo Non è infine inutile notare che l'ingerenza esercitata già dal Governo bavarese nella resignazione ed elezione degli Abati derivava non da disposizione concordataria, ma da una legge
Nel sottoporre quanto sopra al superiore giudizio dell'E. V. per quelle eventuali istruzioni e facoltà, che a Lei piacesse impartirmi al riguardo, m'inchino umilmente
(1)↑Statuta Congregationis
Benedictino-Bavaricae, cap. 65 n. 123: "Prior claustralis Abbatis
absentis vel impediti vicem implet..."
(2)↑"Praeses indicit diem electionis, quae intra mensem
a morte Abbatis fieri debet" ibid. n. 113
(3)↑§ XXIII "Den
selbstständigen Klöstern des Benediktinerordens bleibt es überlassen, ihre Vorstände
(Äbte oder Prioren) durch kanonische Wahl selbst zu ernennen; die erste Ernennung jedoch
geschieht von dem Könige. – Der wirkliche Antritt des Amtes bleibt jederzeit durch die
k. Genehmigung bedingt, sowie auch dem Könige vorbehalten bleibt, landesfürstliche
Commissäre neben dem bischöflichen zu der Wahlhandlung und Installation abordnen zu
können"