Dokument-Nr. 14993
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 20. Mai 1924

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Legislazione ecclesiastica nel Württemberg
Nel mio rispettoso Rapporto N. 29790 del 15 Febbraio c. a. compii il dovere di riferire all'E. V. R. circa la approvazione nel Landtag württemberghese del progetto di legge diretto a regolare nuovamente la situazione giuridica delle Chiese cattolica e protestante in quello Stato. Mi sia ora permesso di dare all'E. V. una più particolareggiata notizia delle origini e del contenuto della legge medesima.
I - Origine della legge
Le ragioni, per le quali hanno condotto nel Württemberg ad un nuovo ordinamento dei rapporti fra lo Stato e le varie società religiose, sono le seguenti:
1°) In seguito alla rivoluzione ed
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alla caduta della Monarchia la Chiesa protestante, i cui membri formano circa i due terzi della popolazione del Württemberg, avevano perduto il loro suo Capo costituzionale. D'altra parte il nuovo Stato repubblicano esigeva per reclamava la completa abolizione del regime ecclesiastico, esercitato già dal Sovrano sulla comunità protestante; occorreva quindi sopprimere il "Concistoro Evangelico" come Dicastero statale e mettere in vigore la nuova Costituzione della Chiesa protestante nel Württemberg, preparata da una Assemblea nazionale ecclesiastica a ciò appositamente eletta. Analogamente era necessario di soppr abolire il Consiglio ecclesiastico cattolico (Katholischer Kirchenrat).
2°) La summenzionata Costituzione del Reich stabilisce, come è noto, l'autonomia delle Chiese, cui riconosce in pari tempo il carattere di corporazioni di diritto pubblico. Occorreva quindi, o di da un lato, sopprimere le disposizioni legislative
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e le istituzioni statali contrarie a detta autonomia, e, d'al dall'altro, canto, precisare e garantire la situazione giuridica pubblica delle Chiese.
3°) La condizione economica delle Chiese rendeva infine indip indispensabili le imposte ecclesiastiche. Lo Stato infatti ha dichiarato di non essere più in grado di contribuire, nella stessa misura come per il passato, ai supplementi di degli assegni per gli ecclesiastici. Era quindi necessario che una legge dello Stato württemberghese garantisse alle Chiese il diritto, della Chies già riconosciuto dalla Costituzione del Reich, di percepire imposte.
II. Contenuto della nuova legge
La legge intorno alle Chiese (Gesetz über die Kirchen) consta di nove capi.
Il primo capo determina le persone giuridiche pubbliche nell'ambito delle organizzazioni ecclesiastiche del Paese ecclesiastiche ed il modo con cui esse acquistano tale personalità giuridica. - Le Chiese (Chiesa "evangelica", Chiesa cattolica e comunità israe-
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litica) sono corporazioni di diritto pubblico. Tali sono pure le comunità parrocchiali o Kirchengemeinden (§ 2), le federazioni di parrocchie o kirchliche Gemeindeverbände (§ 4), il Capitolo cattedrale ed i Vicariati foranei (§ 5)., nNuove Kirchengemeinde [sic] acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento da parte dello Stato (§ 2 capov. 3); le fondazioni e gli istituti, in modo speciale le fondazioni parrocchiali e beneficiali e le Kirchenpflegen , mediante l'approvazione dello Stato (§ 7); le comunità religiose (Ordini e Congregazioni religiose) a norma delle prescrizioni del diritto civile (§ 10).
Il capo secondo tratta dei membri delle Chiese. A causa delle imposte ecclesiastiche lo Stato ha infatti interesse di constatare chi è ad esse obbligato, ed a questo scopo si stabiliscono in questo capo le formalità per la uscita dalla Chiesa (§ 11-16), mentre al § 28 si stabi fissano gli effetti giuridici della medesima in rapporto al-
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l' obbligo del pagamento delle imposte.
Il capo terzo (Das Besteuerungsrecht der kirchlichen Körperschaften) concerne il diritto di imporre tasse spettante alle corporazioni ecclesiastiche , locali (Ortskirchensteuer - §§ 17-21), distrettuali (Bezirksumlagen - §§ § 22) e generali (Landeskirchensteuer - §§ 23-25). La legge determina l'obbligo di pagare dette imposte ( Steuerpflicht - §§ 27-29), la misura ( Besteuerungsmasstab - §§ 30-39) e l'amministrazione delle medesime (DieVerwaltung der Steuern - §§ 40-46), mentre i regolamenti che le Chiese stesse possono emanare al riguardo coll'approvazione dello Stato (§ 47).
Il capo quarto (Sammlungen und Gebühren) riguarda le collette ecclesiastiche, – le quali, se fatte per le case o per le strade, abbisognano, della licenza delle a utorità civili (§ 48), – ed i le tasse per estratti dai libri parrocchiali anteriori al 1º Gennaio 1876 (§ 49) o per altri altri
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atti dei ministri del culto (§ 50).
Il capo quinto (Kirchliche Beamte) si riferisce ai funzionari ecclesiastici e tratta della prestazione del braccio secolare in occasione della rimozione da un ufficio per mancanze nell'adempimento del medesimo o venga colpito da multa pecuniaria o sia rimosso per inabilità. Lo Stato può dichiarare, su richiesta delle superiori Autorità ecclesiastiche, la eseguibilità di tale decisione, qualora essa abbisogni di coazione. sia necessaria una esecuzione coattiva, (§ 51). e prende in seguito a ciò i provvedimenti necessari per la medesima (§ 51). A tale La detta dichiarazione di eseguibilità è rimessa quindi all'apprezzamento del Ministero del Culto, il quale, come si legge nella Motivazione del progetto di leg di legge (pag. 597), deve esaminare se la decisione dell'Autorità ecclesiastica sia stata preceduta da un corrispondente processo se essa non si trovi in opposizione col diritto dello Stato e se l'uso della coazione nel caso non
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offenda il sentimento giuridico moderno. Le sentenze di un tribunale ecclesiastico al di fuori della Germania (sempre secondo la citata Motivazione) non potrebbero venire eseguite coll'intervento dello Stato. Per ciò che riguarda il processo, stesso, la esecuzione della sentenza da parte dello Stato presuppone che il [ein Wort unlesbar] l'ecclesiastico colpito sia stato udito e la decisione sia stata data per iscritto; nel caso di rimozione dall'ufficio si richiede un processo formale (Motivazione l. c.). Le misure coattive possono essere necessarie, se, ad esempio, il funzionario rimosso si ha in possesso l'abitazione d'ufficio, il patrimonio beneficiale, chiavi, scritti documenti od altri oggetti appartenenti all'ufficio medesimo e si rifiuti di consegnarli (Motivazione, l. c.). Il § 54 parla inoltre della perdita dei diritti pubblici inerenti all'ufficio per l'ecclesiastico colpito dichiarato inabile per sentenza penale o contro il quale sia stato introdotto un processo penale. Tale posizione suppone, del resto, la [ein Wort unlesbar] che il
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funzionario ecclesiastico abbia la cittadinanza tedesca (§ 56). I titoli degli uffici, ecclesiastici, conferiti dalle corporazioni ecc ecclesiastiche nell'ambito della loro competenza, sono riconosciuti anche dallo Stato (§ 55).
Il capo sesto (Der Verwaltungsrechtsschutz kirchlicher Körperschaften und Stiftungen) regola la tutela giuridica delle corporazioni e fondazioni ecclesiastiche. Dalla posizione giuridica pubblica delle corporazioni ecclesiastiche segue che i diritti e le obbligazioni appartengono al diritto pubblico, in quanto il diritto canonico è riconosciuto dallo Stato. Le controversie circa tali rapporti giuridici sono quindi rimesse anche per l'avvenire ai tribunali amministrativi dello Stato, se sono in questione anche interessi civili. In caso contrario, le Chiese possono o riservare la decisione agli organi ecclesiastici o ricorrere al tribunale amministrativo dello Stato (Motivazione, pag. 599).
Il capo settimo (Sonstige Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts) stabilisce,
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conformemente alla Costituzione del Reich, che anche altre società religiose o simili associazioni possono ottenere per decreto del Ministero di Stato il carattere di pubbliche corporazioni.
Il capo ottavo (Schlussbestimmungen) contiene le disposizioni finali, e tratta così delle ordinanze dello Stato e degli Statuti delle Chiese previsti nella legge, come della competenza del di delle varie Autorità o Dicasteri dello Stato civili ed ecclesiastici.
Il capo nono (Gest (Gesetzänderungen und Uebergangsbestimmungen) concerne le modificazioni di leggi anteriori e le disposizioni transitorie. Particolarmente importantei è sono: l'abrogazione della legge sulle Chiese del 30 Gennaio 1862, la quale regolava i rapporti della potestà civile colla Chiesa cattolica (§ 69), la soppressione del Consiglio ecclesiastico cattolico come Autorità governativa per l'amministrazione delle prebende (§ 72), il passaggio dei Convitti per la formazione
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dei chierici sotto la direzione e l'amministrazione dell'Ordinario (§ 73). La liber tà di amministrazione del patrimonio ecclesiastico locale. Quest'ultima però resta ancora limitata sino allo svincolo o alla definitiva fissazione delle prestazioni dello Stato a scopi ecclesiastici, solamente in quanto che 1°) le fondazioni destinate al mantenimento del Clero non possono essere convertite ad altro scopo senza il consenso dello Stato, e 2°) le Chiese sono obbligate, a dare al Governo, dietro richiesta del medesimo, le informazioni intorno allo stato del patrimonio, alle entrate ed alle spese, necessarie per calcolare le prestazioni anzidette (§ 74). L'amministrazione, poi, del patrimonio ecclesiastico locale è limitata (contro le proposte presentate dal Centro) soltanto in quanto che gli Statuti, che a tale riguardo stabilirà l'Autorità ecclesiastica, dovranno essere previamente presentati al Ministero del Culto. Questo potrà muovere obbiezioni, se in detti Statuti non si sia tenuto
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conto di due punti: 1°) una sufficiente rappresentanza dei membri della Kirchengemeinde e 2°) una convenienz conveniente cooperazione del corpo rappresentativo dell'amministrazione del menzionato patrimonio coll' cogli organi amministrativi delle imposte ecclesiastiche locali (§ 75).
III – Cambiamenti apportati dalla nuova legge al diritto precedentemente vigente.
1°) La legge del 30 Gennaio 1862 è rimasta, come si è già accennato, abrogata (§ 69). Con ciò sono cadute tutte le restrizioni , che quella essa imponeva alla Chiesa cattolica nel Württemberg : Placet regio, patronato dello Stato, condizioni fissate dallo Stato per l'ammissione agli uffici ecclesiastici, influenza dello Stato nel conferimento di questi uffici, ecc. ecc.
2°) La provvista della Sede vescovile, dei Canonicati e degli altri uffici ecclesiastici è ora libera. Rimane invece in vigore l'antico diritto per la no La nuova legge richiede, come si è visto, (§ 56), la cittadinanza tedesca soltanto per la posizione
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[nomina] dei professori della Facoltà teologica di Tübingen, dei maestri di religione nelle scuole superiori e dei sacerdoti con cura d'anime nelle carceri e nell'esercito.
3°) La direzione e l'amministrazione dei Seminari e dei Convitti è passata, come si è detto, all'Autorità ecclesiastica (§ 73).
4°) Le restrizioni, che anticamente limitavano finora il l'esercizio del diritto disciplinare della Chiesa, sono abolite (Motivazione pag. 596).
5°) L'[erezione] di Gli Ordini e le Congregazioni religiose è libera possono liberamente fondarsi ed acquistano la personalità giuridica secondo le norme del diritto civile (§ 10).
6°) La erezione di nuove parrocchie, la loro dismembrazione, i mutamenti nella circoscrizione delle parrocchie medesime, la fondazione di filiali o vicarie, la unione di più parrocchie è sono rimesse all'Autorità ecclesiastica. Il Vescovo può secondo la nuova legge liberamente erigere un [ein Wort unlesbar] officio ecclesiastico, ma la dotazione
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dote del medesimo e considerata come una fondazione ecclesiastica, la quale, per ottenere la personalità giuridica pubblica, è sottoposta abbisogna sotto questo punto di vista dell'approvazione dello Stato. Per modificazioni nella circoscrizione dei decanati si richiedeva, secondo il diritto finora vigente, il consenso governativo. Per l'avvenire esso non è più necessario, ma basta che sia previamente sentito l'Ufficio superiore ( Oberamt ) (§ 3).
7°) Finora lo Stato esercitava una influenza decisiva sull'amministrazione del patrimonio ecclesiastico. Le prebende ecclesiastiche ed il fondo dei benefici vacanti erano amministrati, colla cooperazione del Vescovo, da un ufficio governativo, il Consiglio ecclesiastico cattolico (Katholischer Kirchenrat). Inoltre lo Stato nella legge sulle comunità parrocchiali cattoliche (Katholisches Pfarrgemeindegesetz) aveva emanato prescrizioni circa l'amministrazione delle
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fondazioni e del patrimonio ecclesiastico. Ora invece la Chiesa ha acquistato in questa materia una più ampia libertà, sia colla soppressione del suddetto Consiglio ecclesiastico, la quale dovrà essere effettuata su domanda della Curia vescovile mediante ordinanza del Ministero di Stato (§ 72), sia mediante le altre disposizioni, di cui si è sopra accennato nella esposizione del capo nono della legge.
8°) Anche riguardo alle fondazioni la Chiesa ha ottenuto colla nuova legge più ampi poteri. - poteri. - Inoltre in virtù del § 7 capov. 3 a tutte le fondazioni beneficiali ed alle Kirchenpflegen o (fabricae ecclesiarum) esistenti hanno acquistato la personalità giuridica; il che è tanto più importante, in quanto che la Curia vescovile da decenni aveva invano sollecitato, ed il quale la pone in grado di separare il patrimonio ecclesiastico locale dal patrimonio locale della Kirchengemeinde
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e di costituire il corrispondente organo amministrativo secondo le norme del Codice di diritto canonico.
9°) Secondo il diritto sinora vigente (Katholisches Pfarrgemeindegesetz) la Chiesa aveva il diritto di esigere soltanto tasse ecclesiastiche locali. Ora invece essa può esigere anche tasse generali o diocesane (Landeskirchensteuer) – § 24). "per i suoi bisogni" ("für ihre Bedürfnisse" – §§ 17 e 23). Il termine "Bedürfnisse" comprende non solo i bisogni ecclesiastici in senso stretto, dei bisogni, del Culto, ma ha significato largo e si estende anche agli scopi di carità.
Per le tasse ecclesiastiche locali non esiste più secondo la nuova legge l'obbligo di interpellare il Comune circa la imposizione delle medesime, né quello di presentare all'Ufficio superiore od Oberamt per l'approvazione il computo dei singoli debiti da coprirsi colle imposte. Il regolamento per le dette Ortskirchensteuer viene fissato dall'Autorità ecclesiastica, ma deve ottenere la conferma da parte dello Stato (§ 19).
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Secondo il § 29 della legge anche le persone giuridiche del diritto civili sono obbligate alle imposte ecclesiastiche locali [per] destinate a provvedere alle spese per il restauro od il mantenimento (compresi gli arredi) di chiese con regolare servizio parrocchiale e di abitazioni per il Clero ad adett addetto alle medesime (Bausteuer). La ordinanza che decreta una imposta ecclesiastica locale (Steuerbeschluss), ha bisogno d della dichiarazione di eseguibilità (Vollziehbarkeitserklärung) da parte dell'Oberamt; se essa venisse negata si può ricorrere al Ministero del Culto (§ 20). Detta imposta non richiede l'approvazione dello Stato, se non supera il 5% delle tasse civili; in tal caso l'esame da parte dell'Oberamt non è che puramente formale. Se invece essa oltrepassa il 5% sino al 10%, detto esame si estende anche al cont me contenuto della relativa ordinanza. Imposte superanti il 10% non vengono approvate che in via eccezionale per motivi speciali (§ 37). L'imposta ec-
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clesiastica locale si preleva come centesimi addizionali alle tasse sulle re sulle rendite per legge del Reich sul reddito, sul patrimonio, fondiaria, sui fabbricati e sulle industrie del Reich sul reddito, sul patrimonio, fondiaria, fabbricati e sulle industrie, con percentuale uniforme (§ 30 capov. 2).
Alle imposte ecclesiastiche generali o diocesane (Landeskirchensteuer) sono soggette soltanto le persone fisiche appartenenti alla rispettiva Chiesa (§ 27). Anche per esse dovrà essersi costituita eletta una speciale rappresentanza (Steuervertretung), la cui attività secondo di cui l'attività e le facoltà della quale sono regolate mediante Statuto dell' da emanarsi dall'At dall'Autorità ecclesiastica, ed il quale ha bisogno della conferma da parte dello Stato (§ 24). Detta imposta si riscuote pure come sotto forma di centesimi addizionali alle tasse del Reich sul reddito e sul patrimonio (§30 capov. 1), in quali guisa però da non superare il 10%; se esse debbono sorpassare il 5%, è
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necessario il consenso del Ministero delle Finanze (§ 37 capov. 1).
Le Chiese possono percepire le imposte sia esse stesse per mezzo di organi propri, sia, per mezzo dietro compenso, per mezzo delle esattorie comunali o dell'ufficio di finanza del Reich (§ 40).
Mons. von Keppler, Vescovo di Rottenburg, mi ha scritto a proposito di questa legge che, essendo una parte delle richieste presentate dalla Curia vescovile rimaste insoddisfatte, egli si è astenuto dal dare ad essa un formale consenso (il che, del resto, corrisponde altresì a quanto ebbi a comunicargli in nome della S. Sede – cfr. Rapporto N. 22666 del 19 Dicembre 1921 e Dispaccio N. B=29738 del 31 d. m.); aggiunge tuttavia che la legge non impone restrizioni alla Chiesa in nessun punto essenziale e le concede una più ampia libertà ed autonomia che
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di quel che non si [manifesti] in altri Paesi della Germania. Durante le discussioni del Landtag il progetto furono potuti introdurre nel presente progetto notevoli miglioramenti, il che fu merito del partito del Centro ed in particolar modo del deputato Sac. Prof. Baur, come ebbi già l'onore di riferire nel succitato mio rispettoso Rapporto N. 29790.
Dopo di ciò, chinato
419r, links oberhalb der Betreffzeile hds. von unbekannter Hand notiert, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 20. Mai 1924, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 14993, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/14993. Letzter Zugriff am: 27.05.2024.
Online seit 18.09.2015.