Dokument-Nr. 160
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
München, 30. April 1923

Regest
Pacelli unterrichtet Gasparri über ein Gesetzesvorhaben, das die preußische Regierung in Rücksprache mit dem preußischen Episkopat vorbereitet und das den staatlichen Einfluss auf die kirchliche Vermögensverwaltung reduzieren soll. Der Nuntius erklärt die Änderungen, die der Regierungsentwurf an den bestehenden, noch auf die Zeiten des Kulturkampfes zurückgehenden Regelungen vornimmt und die der Kirche eine größere Verwaltungsfreiheit einräumen. Zu dem Gesetzentwurf, den Pacelli beifügt, legten die Vertreter mehrerer preußischer Diözesen eine Überarbeitung vor, die der Nuntius ebenfalls mitschickt und die er als Verbesserung des staatlichen Entwurfs bewertet. Am 2. März diskutierten die Kirchenvertreter unter der Leitung des Kölner Erzbischofs Schulte die Überarbeitung mit Ministerialdirektor Fleischer und Ministerialrat Schlüter. Der Nuntius referiert und kommentiert die wichtigsten, in der Überarbeitung vorgenommenen Änderungen: In § 1 wird die Umschreibung des Kirchenbesitzes in den Gemeinden weiter gefasst und damit an die Vorgaben des Kirchenrechts angeglichen. Ferner schlugen die Kirchenvertreter eine Abschaffung der Gemeindevertretungen vor, da das Gremium, so die Erklärung Pacellis, eine Erblast des Kulturkampfes ist, welche die Gemeindeverwaltung zu demokratisieren versucht und oft die Administration erschwert. Da in den Gemeinden mit Widerstand gegen die Aufhebung zu rechnen ist und die Abschaffung nach Ansicht der Regierungsvertreter die Annahme des Gesetzes durch das Parlament gefährden könnte, soll nun statt der Aufhebung des Gremiums die Anzahl der Mitglieder im Kirchenvorstand erhöht werden, um die Gemeindevertretung zu schwächen. Ebenfalls in § 1 nahmen die Kirchenvertreter eine Einfügung vor, welche die Kompetenz des Kirchenvorstandes auf die Vermögensverwaltung beschränkt; in § 11 schlossen sie zudem den Bereich des Benefizialrechts aus der Zuständigkeit des Kirchenvorstandes aus. In § 2 der neuen Fassung sind alle Pfarrkleriker und nicht nur der Pfarrer geborene Mitglieder des Kirchenvorstands. An mehreren Stellen des Entwurfs grenzten die Kirchenvertreter zudem die staatliche Einflussnahme ein. Ein weiterer, mit Blick auf das Kirchenrecht kritischer Punkt ist für Pacelli das aktive und passive Wahlrecht, das der Regierungsentwurf den Frauen bei den Gemeindewahlen zuspricht. Die Überarbeitung der Diözesanvertreter fordert mit Blick auf das passive Wahlrecht bei der Kirchenvorstandswahl ein, dass mindestens die Hälfte der Mitglieder Männer sein müssen. Der Nuntius beschließt die Darstellung der kirchlichen Überarbeitung des Gesetzentwurfes mit dem Hinweis, dass noch völlig offen ist, ob und welche Modifikationen von der Regierung und vom Parlament angenommen werden.
Im Anschluss berichtet Pacelli von einem Treffen mit dem Breslauer Kardinal Bertram, bei dem er dem Fürstbischof seine persönlichen Bedenken hinsichtlich der noch bestehenden Einflussmöglichkeiten des Staates und des passiven Frauenwahlrechts ausführte. Der Kardinal teilte die Bedenken nicht und ließ Pacelli dazu einige Zeit später eine Erklärung zukommen. Bertram verweist in seinem Schreiben auf die Notwendigkeit von Kompromissen, um eine Annahme des Gesetzentwurfes im Parlament zu erreichen, und erklärt, dass die deutschen Bischöfe das passive Wahlrecht der Frauen tolerieren würden, falls dieses die Annahme des Entwurfs erleichtern könne. Diese Toleranz begründet der Kardinal im vielfältigen Engagement der katholischen Frauen für die Glaubensverbreitung in Erziehung und Schule sowie im karitativen Bereich. Pacelli überlässt Gasparri die Entscheidung, ob sich der Heilige Stuhl angesichts der Abweichungen vom kanonischen Recht in die Verhandlungen zwischen der preußischen Regierung und den Bischöfen einschalten möchte.
Betreff
Progetto di legge sull'amministrazione dei beni ecclesiastici in Prussia
Eminenza Reverendissima,
Nella Nota del Ministro del Culto prussiano Sig. Boelitz in data del 27 Settembre 1922, di cui feci parola nel mio rispettoso Rapporto N. 26628 del 24 Febbraio scorso, si accennava ad un progetto di legge sull'amministrazione dei beni ecclesiastici, che il Governo stava preparando d'intesa coll'Episcopato. Il testo del medesimo (cfr. Allegato I) mi venne inviato per mia cognizione con Foglio del 22 dello stesso mese di Febbraio dall'Emo Sig. Cardinale Schulte insieme alle proposte di emendamenti ed alle osservazioni dei rappresentanti delle diocesi di Colonia, Muenster, Paderborn, Treviri, Osnabrueck e Hildesheim, riunitisi in Colonia l'11 Gennaio.
Il detto progetto rappresenta non una legge del tutto nuova, ma la modificazione di due leggi emanate durante il Kulturkampf e rimaste con piccoli cambiamenti in vigore sino ad ora, vale a dire: la legge sull'amministrazione dei beni
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nelle Kirchengemeinden cattoliche del 20 Giugno 1875, e quella intorno ai diritti di sorveglianza dello Stato sull'amministrazione dei beni nelle diocesi cattoliche del 7 Giugno 1876. Esso è stato preparato dal Governo prussiano dietro domanda dell'Episcopato desideroso di diminuire l'influenza dello Stato nell'amministrazione dei beni ecclesiastici, e costituisce sotto questo punto di vista senza dubbio un notevole miglioramento. Ciò apparisce già dall'ampiezza esteriore del nuovo progetto, il quale consta di soli 29 paragrafi, mentre le due antiche leggi, che esso è destinato a sostituire, ne contenevano l'una 60 e l'altra 15, ossia complessivamente 75. Esso inoltre nel § 18 riduce a cinque i nove casi, nei quali secondo il § 50 della legge del 1875 doveva essere richiesta l'approvazione delle Autorità governative (1), e nel § 25 egualmente a cinque i dieci casi, in cui in virtù del § 2 della legge del 1876 i Vescovi dovevano del pari ottenere l'approvazione stessa nell'amministrazione dei beni della diocesi. Grazie a tale diminuzione dei diritti di sorveglianza dello Stato, così i Vescovi come pure le Kirchengemeinden soggiacciono nell'acquisto e
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nell'uso dei beni stabili soltanto alle limitazioni vigenti in Prussia per tutte le persone giuridiche; non occorre più il beneplacito dello Stato per la costruzione di chiese e di case parrocchiali e per l'introduzione di tasse, ed infine i Vescovi medesimi hanno mano libera nel disporre delle rendite dei benefici vacanti.
L'approvazione governativa continua ad essere necessaria (§ 18): l.) per la alienazione di oggetti, che abbiano un valore storico, scientifico od artistico; 2.) per contrarre prestiti a lunga scadenza (oltre un anno); 3.) per la fondazione di cimiteri o per il cambiamento dell'uso dei
medesimi; 4.) per le collette al di fuori degli edifici ecclesiastici; 5.) per l'impiego dei beni ecclesiastici ad altri scopi. – Mentre poi a norma del § 54 della legge del 1875 i conti annuali delle Kirchengemeinden dovevano essere presentati alla ispezione dello Stato, invece secondo 1 il § 19 del nuovo progetto si limita ad autorizzare le Autorità governative a prendere visione dell'amministrazione.
In vari casi, nei quali secondo la legge sinora in vigore, tanto il Vescovo d'intesa colle Autorità governative, quanto queste d'intesa col Vescovo, potevano intervenire nell'amministrazione patrimoniale delle Kirchengemeinden,
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ciò è invece nel nuovo progetto riservato al Vescovo; così, nel § 20, per ciò che riguarda la iscrizione forzata di prestazioni sul bilancio preventivo (il Kirchenvorstand o Consiglio di fabbriceria può tuttavia interporre reclamo presso il tribunale superiore amministrativo dello Stato); – nel § 21, per lo scioglimento di un corpo amministrativo a causa di ripetute e gravi mancanze ai suoi doveri; – nel § 22, per la costituzione di un Commissario incaricato dell'amministrazione, qualora non si giunga alla elezione degli ordinari organi amministrativi (in tal caso, però, il Vescovo deve mettersi d'accordo colle Autorità governative, le quali, a norma del § 23, possono procedere esse stesse, se egli non faccia uso delle sue facoltà); – nel § 24, per impartire ai corpi amministrativi istruzioni circa la gestione degli affari (anche qui d'intesa collo Stato); – nel § 27, per ciò che concerne la decisione di controversie in occasione delle elezioni del Consiglio di fabbriceria.
L'intiera succitata legge del 1876 intorno alla sorveglianza dello Stato sull'amministrazione dei beni delle diocesi viene sostituita nel nuovo progetto con un solo paragrafo (il § 25), che riserva ancora allo Stato i seguenti diritti: 1.) il diritto dell'approvazione governativa nei cinque casi surriferiti, 2.) il diritto di prender visione dell'am-
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ministrazione dei beni, 3.) il diritto di costringere ad iscrivere nel bilancio prestazioni previste dalla legge. – Cadono così specialmente il § 8 della legge anzidetta, il quale dava allo Stato il diritto di sottoporre a revisione l'amministrazione dei beni ecclesiastici, nonché il § 9, in forza del quale le Autorità governative potevano imporre ammende alle Autorità ecclesiastiche, decretare la sospensione delle prestazioni dello Stato a scopi ecclesiastici, e perfino ordinare l'amministrazione dei beni della Chiesa per mezzo di Commissari dello Stato.
Meritano pure speciale menzione i §§ 4 e 5 del nuovo progetto, in forza dei quali le donne vengono ad avere il voto attivo e passivo nella elezione dei corpi amministrativi. – Una tale disposizione sembra in verità men conforme alle norme del diritto canonico, il quale (sebbene non prescriva ciò espressamente nel can. 1183 relativo al Consilium fabricae) stabilisce che a far parte dei Consigli di amministrazione dei beni ecclesiastici si chiamino "viri providi, idonei et boni testimonii" (can. 1520 § 1 e can. 1521 § 1).
Come si è già accennato, i rappresentanti di varie diocesi della Prussia, riuniti in Colonia l'11 Gennaio del
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corrente anno, compilarono un nuovo progetto (cfr. Allegato II ), il quale contiene alcuni miglioramenti alla primitiva redazione, e che è stato poi discusso il 2 Marzo p. p. in Paderborn in una conferenza (presieduta dall'Emo Sig. Cardinale Schulte), cui parteciparono, oltre i rappresentanti suddetti, due funzionari del Ministero del Culto, vale a dire il Direttore ministeriale Dr. Fleischer ed il Consigliere ministeriale Sig. Schlüter. – I principali emendamenti in esso proposti sono i seguenti:
1.) Nel § 1 del progetto del Governo si usa la espressione "Gli affari patrimoniali della Kirchengemeinde (comunità parrocchiale)" ed in tal modo la proprietà dei beni ecclesiastici viene in massima attribuita alla Kirchengemeinde stessa. Ciò corrisponde bensì ai principi del diritto prussiano, ma non a quelli del diritto canonico (cann. 99, 1409-1410, 1499 § 2). La nuova redazione dei rappresentanti delle diocesi cerca di lasciare almeno impregiudicata la questione del soggetto del dominio, ponendo: "Gli affari del patrimonio ecclesiastico vengono amministrati nella Kirchengemeinde…".
2.) Secondo la legge del 20 Giugno 1875 si avevano nella Kirchengemeinde due corpi amministrativi (costituiti per via di elezione): il Kirchenvorstand o Consiglio di fabbriceria e la Gemeindevertretung o rappresentanza della co-
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munità parrocchiale; il primo doveva curare tutti gli affari dell'amministrazione, ma nei casi più importanti era tenuto a chiedere il consenso della seconda. Questi due corpi sono rimasti nel progetto del Governo (§ 1), mentre invece la nuova redazione dei rappresentanti della diocesi vuol sopprimere la Gemeindevertretung, la quale è un odioso residuo del Kulturkampf (tendente ad introdurre nella Chiesa cattolica un regime democratico) e riesce spesso non solo molesta, ma anche dannosa ad una sana amministrazione. Per evitare poi l'agitazione, che una simile soppressione potrebbe produrre nella comunità parrocchiale, massime in tempi in cui e necessario di esigere da essa più gravi imposte ecclesiastiche, la redazione stessa propone di aumentare il numero dei membri del Kirchenvorstand. – Contro la soppressione anzidetta i rappresentanti del Governo opposero tuttavia nella summenzionata Conferenza l'obbiezione che essa metterebbe in pericolo nel Parlamento la riuscita dell'intero progetto.
3.) Sebbene nel § 1 del progetto governativo si dica espressamente che il Kirchenvorstand amministra gli affari patrimoniali, vi è nondimeno da temere che le facoltà concesse a tale riguardo dalla legge ai laici offrano loro pretesto ad ingerirsi nell'ordinamento del culto divino contrariamente alle prescrizioni del diritto canonico (can. 1184).
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Perciò nella nuova redazione trovasi aggiunto: "All'infuori dell'amministrazione del patrimonio ecclesiastico non compete al Kirchenvorstand alcun diritto".
4.) Al § 2 i rappresentanti delle diocesi hanno chiesto che, oltre al parroco (Presidente), siano membri nati del Kichenvorstand anche gli altri ecclesiastici aventi nella parrocchia cura d'anime (vicari cooperatori), affinché essi non siano esposti eventualmente alle lotte dei partiti in occasione della elezione dei membri del detto Kirchenvorstand.
5.) Al § 11 la nuova redazione si studia pure di limitare più espressamente l'attività del Kirchenvorstand alle questioni patrimoniali e d'impedire che gli organi della Kirchengemeinde pretendano d'ingerirsi nel campo del diritto beneficiale.
6.) Nella redazione medesima l'ingerenza dello Stato è maggiormente limitata che nel progetto del Governo. Così, ad esempio, il § 19 sarebbe così modificato <nei seguenti termini>2: "Le Autorità dello Stato sono autorizzate in casi singoli, previa intesa coll'Autorità ecclesiastica, a prender visione dell'amministrazione dei beni ecclesiastici", mentre viene eliminata del tutto la corrispondente disposizione del § 25 n. 2. – Al § 20 trovavasi soppresso il periodo secondo, in forza del
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quale il Kirchenvorstand ha facoltà di interporre reclamo contro il Vescovo (nel caso in cui questo abbia ordinato una spesa come necessaria) dinanzi al tribunale superiore amministrativo, vale a dire ad una Autorità laica, la quale potrebbe quindi dar torto all'Ordinario. Tuttavia nella Conferenza del 2 Marzo i Vescovi finirono col concedere il mantenimento del periodo in discorso, purché venga adoperata una espressione più mite.
7.) Per ciò che riguarda il voto passivo delle donne, la redazione anzidetta chiede che almeno la metà dei membri del Kirchenvorstand siano uomini.
Non si può ancora prevedere se e fino a qual punto le surriferite modificazioni verranno accettate dal Governo e dal Parlamento.
Sebbene il progetto in discorso (molto più nella redazione dei rappresentanti delle diocesi) costituisca, secondo che si è già notato, un considerevole miglioramento della legislazione finora vigente, non mancai tuttavia, in un colloquio avuto il 3 corrente coll'Emo Sig. Cardinale Bertram (di passaggio per Monaco alla volta di Roma), di esprimergli qualche mio dubbio personale, sia per la parte che in esso è ancora riconosciuta allo Stato nell'amministrazione dei beni ecclesiastici in Prussia (in opposizio-
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ne al can. 1495 § 1 del Codice di diritto canonico ed all'articolo 137 capov. 3 della Costituzione del Reich ), come per la concessione del voto passivo alle donne. Il sullodato Eminentissimo non credette che tali preoccupazioni fossero fondate, ed in seguito mi ha diretto in data del 22 corrente una breve esposizione, nella quale rileva come il progetto è stato dovuto formulare in guisa che possa venire accettato dalla maggioranza del Parlamento; ciò ha obbligato a rinunziare ad emendamenti del diritto vigente, i quali incontrerebbero troppo viva opposizione in seno alla maggioranza medesima. D'altra parte, si è avuto in alcuni punti riguardo ai diritti competenti allo Stato rispetto a tutte le persone giuridiche. – Per ciò che riguarda l'ammissione delle donne nel Kirchenvorstand, il menzionato Signor Cardinale osserva che "essa verrà tollerata dai Vescovi, se sembrerà necessaria per l'approvazione dell'intiera legge. I motivi di tale tolleranza sono: i vantaggi, che la cooperazione delle donne cattoliche ha portato già in altri campi ancor più importanti (scuola, carità, educazione della gioventù, pubblica beneficenza, ecc.), – la considerazione dei meriti acquistati dalle donne in occasione delle pubbliche elezioni, – ed infine l'utilità che può aversi, se le donne col loro vivo sentimento religioso verranno maggiormente
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interessate nelle cose concernenti il bilancio del culto, gli edifici ecclesiastici e la cura dei medesimi, ecc.".
Ho stimato mio dovere di riferire quanto sopra all'Eminenza Vostra Reverendissima, a cui spetta di giudicare se la S. Sede, in vista delle circostanze, possa tollerare o dissimulare le disposizioni del nuovo progetto, in quanto non siano conformi alle prescrizioni canoniche, lasciando che i Revmi Vescovi continuino sotto la loro responsabilità le trattative, da cui Essa è rimasta sinora estranea, ovvero se convenga invece che la S. Sede medesima faccia eventualmente conoscere le sue vedute in proposito sia all'Episcopato che al Governo.
Chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
(1) È tuttavia da notare che l'approvazione governativa prevista nel succitato § 50 num. 9, sebbene non figuri nel progetto in discorso, rimane però in vigore in forza di eguale disposizione contenuta nella legge sulle imposte ecclesiastiche del 1905.
44r, oberer rechter Seitenrand hds. notiert und gestrichen von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger: "[Text unlesbar]".
1Hds. gestrichen, vermutlich von Pacelli.
2Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 30. April 1923, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 160, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/160. Letzter Zugriff am: 19.04.2024.
Online seit 24.10.2013, letzte Änderung am 26.06.2019.