Dokument-Nr. 18496
Pacelli, Eugenio an Bisleti, Gaetano
[Berlin], 26. Januar 1928

Schreiber (Textgenese)
PacelliStenotypistPacelli
Betreff
Circa le Oorigini e lo stato attuale della Facoltà teologica e del Convitto di Tübingen nel Württemberg
Essendosi il Governo del Württemberg, pur dopo lunghe esitazioni e riluttanze, dichiarato disposto ad entrare anch'esso colla S. Sede in trattative per una nuova Convenzione diretta ad adattare alle mutate condizioni dei tempi le antiche Bolle concordate di circoscrizione, l'umile sottoscritto ha creduto necessario d'iniziare indagini affine di per raccogliere e preparare coordinare il materiale storico e giuridico indispensabile ai negoziati medesimi,. A affine di essere in grado di difendere gli interessi della Chiesa contro le obbiezioni, spesso così pedanti e sofistiche, dei Commissari governativi. A tale riguardo lo scrivente ha cercato in modo speciale, data l'importanza dell'argomento, di studiare le origini e lo stato della Facoltà teologica e del Convitto di Tübingen; nel che, oltre alle varie opere che si citeranno nel corso di questo rispettoso Rapporto, gli sono riusciti assai utili i documenti, sinora inediti, esistenti negli Archivi specialmente del di quel Ministero dei Culti, e pubblicati testé dallo Zeller nella suoa recente scritto monografia Die Errichtung der katholisch-theologischen Fakultät in Tübingen im Jahre 1817,
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apparsoa nei Beiträge zur Geschichte der Universität besonders der kath.-theologischen Fakultät in Tübingen, herausgegeben zum 450jährigen Jubiläum der Universität, Verlag der Buchdruckerei von H. Laupp jr in Tübingen 1927, pagg. 77-158.
Del risultato delle ricerche, che ho potuto compiere finora, da me compiute sino ad oggi, e le quali, (il quale tuttavia, per non avere a il sottoscritto a su<mi>a didisposizione i documenti che si trovano <conservano> dnegli Archivi della S. Sede, sono saranno <è inevitabilmente> senza dubbio incompleteo) ho fatto dato fin da ora relazione ragguaglio all'Eminentissimo Signor Cardinale Segretario di Stato, affine di ricevere le superiori istruzioni in vista delle suaccennate trattative. Ho stimato tuttavia conveniente di darne riferirne al tempo stesso comunicazione all'E. V., Cui stanno tanto a cuore tutte le questioni concernenti la formazione degli aspiranti al sacerdozio in Germania.
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Singolarmente anomala sembra essere la situazione della Facoltà teologica di Tübingen nel Württemberg. Sullae originei della medesima, sinorano a poco tempo fa non abbastanza notae, ha dato assai importanti informazioni, notizie, tratte in base ai tratte da documenti inediti tratti esistenti danegli Archivi dello Stato, specialmente del Ministero dei Culti, lo Zeller nel suo recente lavoro Die Errichtung der katholisch-theologischen Fakultät in Tübingen im Jahre 1817, apparso nei Beiträge zur Geschichte der Universität besonders der kath.-theologischen Fakultät in Tübingen, herausgegeben zum 450jährigen Jubiläum der Universität, Tübingen 1927, pagg. 77-158. Da esso mi sia
Il progetto della erezione di un Istituto per lo studio della teologia cattolica nel Württemberg risale all'epoca, in cui il Duca, poi Principe elettore e Re, Ferdinando Federico del Württemberg prese possesso dei considerevoli territori assegnatigli a titolo d'indennizzo dal Reichsdeputationshauptschluss del 23 Novembre 1802 e 25 Febbraio 1803.
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La cosa Detto progetto argomento fu specialmente particolarmente discussoa durante le trattative per il Concordato, nell'Ottobre 1807, svoltesi in Stuttgart dal 25 Settembre alla fine di Ottobre nel 1807 fra il Nunzio Apostolico, Mons. Annibale della Genga, Arcivescovo di Tiro (poi Papa Leone XII), e due Plenipotenziari del Re, il Barone von Mandelsloh, Ministro dei Culti, ed il Barone von Linden, in base ad un progetto formulato dal sullodato Nunzio (cfr. Otto Mejer, Die Concordatsverhandlungen Württembergs im Jahre 1807, Stuttgart 1859, pagg. 274-40).; Longner, Beiträge zur Geschichte der oberrheinischen Kirchenprovinz, Tübingen 1863, pagg. 328-341). Erano previste due diocesi nel Württemberg con sede in Ellwangen e Rottweil (art. 2), due Seminari clericali con un corso di un anno (art. 3 e 15), ed inoltre la erezione di una Facoltà teologica cattolica con cinque cattedre in una città cattolica del Paese (art. 4). L'idea, presa da sul principio in considerazione, di scegliere a tale riguardo Tübingen, ove esisteva una Università sino ad allora esclusivamente protestante, fu scartata dal Re, come riferisce il Mejer (l. c.). (op. cit., pag. 43). I professori, quanto alla dottrina ed alla condotta morale, dovevano dipendere
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dal Re Vescovo e venivano ed essere nominati dal Re, previo esame del Vescovo dell'Ordinario. Queste disposizioni si ritrovano nel secondo progetto di Convenzione del 31  Ottobre 1807, il cui articolo 4 era del seguente tenore (cfr. Mejer, op. cit., pag. 63 e seg.): "Non solum scholas latinas, Collegia, Lycea in catholicis urbibus conservabimus, sed etiam ut ii, qui statum ecclesiasticum amplecti, seque ecclesiae ministerio devovere volunt, scientiam et doctrinam tam pro ingressu in Seminaria, quam ad olim digne officium suum implendum, necessariam et requisitam acquirere possint, in quadam catholica Regni nostri urbe quinque cathedras academicas pro quinque professoribus catholicis fundabimus, illorumque cuilibet, praeter habitationem, salarium annuum constituemus. Harum cathedrarum duae Theologiae dogmaticae et morali, uti et pastorali, cathe catecheticae et homileticae destinantur; binarum aliarum objectum erunt linguae orientales, Sacrarum Scripturarum exegesis scientiaeque biblici studii subsidiariae. Quinta tan-
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dem cathedra juri canonico et Historiae ecclesiasticae addicitur. Omnes et singuli horum institutorum Professores, quoad ea, quae instructionem religiosam moresque concernunt, Episcoporum auctoritati, in rebus autem mere civilibus et politicis Gubernio subduntur. Professores ipsi, praevio a Nobis ac Episcopis facto examine, a Nobis nominabuntur". Le trattative rimasero però interrotte il 1º Novembre in seguito alla dichiarazione del Nunzio "di aver ricevuto ordini da Roma, che lo obbligavano a considerare come spirati i suoi poteri ... , ad interrompere le trattative ed a recarsi senza indugio a Parigi" (ibid., pag. 7). (Longner, op. cit., pagg. 331-332).
Dopoché i ripetuti tentativi del Re di addivenire ad un accordo colla S. Sede (missione del Consigliere ecclesiastico, Rev. Sac. von Keller, in Roma negli anni 1808-1809, e nuova missione del medesimo in Parigi ed in Savona nell'estate del nel 1811) rimasero senza successo a causa delle sfavorevoli condizioni dei tempi e della prigionia del S. Padre, Federico con Decreto del 28 Settembre 1812 procedette di propria autorità alla istituzione di un'Amministrazione ecclesiastica provvisoria (Vicariato generale di Ellwangen per i territori
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appartenenti alla diocesi di Augsburg) ed al tempo stesso eresse e fondò in quella città "per la educazione e l'istruzione di teologia teologi cattolici una Università württemberghese cattolica (katholische Landesuniversität) ... con tutti i diritti e le facoltà di una Università, e quindi anche col diritto di conferire i gradi accademici in teologia". Il Regio Atto di fondazione della Università di teologia cattolica di Ellwangen in data del 6 Ottobre 1812 trovasi stampato nel Bullettino Ufficiale (Staats- und Regierungsblatt) del 1812 N. 43 pag. 497. La erezione canonica di questo Istituto d'insegnamento teologico non ebbe luogo, né sarebbe forse stato in allora possibile, trovandosi essendo allora il S. Padre prigioniero. Sen Senonché, in occasione della seconda missione a Roma del sunnominato Consigliere ecclesiastico von Keller, nel 1815-1816, allo scopo di regolarizzare il Vicariato generale di Ellwangen (cfr. Longner, op. cit., pag. 379 e segg.), 621 e segg. 621 e segg.), tale argomento materia non fu, nemmeno oggetto
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– per ragioni, che non risultano dai doc dai documenti sinora pubblicati, od almeno che sono pervenuti alla conoscenza dell'umile sottoscritto, – nemmeno oggetto di trattative. In seguito a ciò, quell'Istituto d'insegnamento teologico, detto anche Friedrichs-Universität, ebbe il diritto di conferire i gradi accademici esclusivamente dal Re suo fondatore. Nel Ministero dei Culti si trova la minuta di un decreto, in data del 15 Agosto 1816, su quanto bisognava osservare per il conferimento dei dei gradi accademici medesimi nella Università cattolica di Ellwangen. Secondo il § 3 si doveva ottenere nei singoli casi il permesso della "Curatela", ossia dell'Ufficio d'ispezione Autorità ispettrice dello Stato, ma non si fa cenno di una licenza dell'Autorità ecclesiastica. Nella solenne collazione della Laurea dottorale il Segretario anzitutto doveva leggere quel passo del documento di erezione "in cui si contiene la concessione del Re di conferire i gradi accademici" (§ 16). A quanto sembra, quattro sole volte venne conferita la Laurea di in teologia della nella detta Università di
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Ellwangen, una volta "rite", e tre volte "ad honorem", "honoris causa", fra le quali tra gli altri, il più volte menzionato al al su sunnominato Inviato del Re, , von Keller, nominato nel 1816 (e consacrato il 4 Agosto dallo stesso Santo Padre Pio VII) Vescovo titolare di Evara e Pro-Vicario, il quale, (in un Rapporto (N. 27) N. 27, conservato nell'Archivio di Stato nel ( Staatsarchiv Ministerialakten  II. Verz. 63 F.  171), riferisce come essere stato che venne il relativo diploma fu accettato l'11 Giugno di quello stesso anno dal Cardinale Segretario di Stato Segretario di Stato Emo Consalvi senza obbiezioni. L'Istituto di Ellwangen comprendeva cinque cattedre colle medesime materie, come nel 1807 erano state concordate nel surriferito progetto col Nunzio Apostolico.
Dopo la morte del Re Federico I (30 e l'avvento al trono del Re Guglielmo (30 Ottobre 1816) sorse tosto l'idea di trasferire detto Istituto da Ellwangen a Tübingen e di unirlo come Facoltà teologica cattolica a quella Università, come risulta dalla domanda del Ministro dei Culti, Barone Carlo Augusto von Wangenheim, alla Curatela della Università di Ellwangen del 20 Novembre 1816 e dalla risposta di questa del 16 Gennaio 1817. Il Governo promosse "con ogni energia tale disegno, che fu mandato ad effetto nell'autunno del 1817 contemporaneamente al trasferimento del Vicariato
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generale e del Seminario clericale da Ellwangen a Rottenburg., essendo nel frattempo morto il Vescovo di Costanza Mons. D. Il Vicario generale di Costanza, Barone von Wessenberg, interrogato sull'anzidetto progettato trasferimento dell'Istituto teologico a Tübingen, vi aveva dato il suo consenso assenso con foglio dell'8 Febbraio 1817 (riferito nella mozione del Ministro dei Culti del 21 Marzo seguente). Il Pro-Vicario von Keller, cui era nota la ferma decisione risoluzione del Governo al riguardo, consentì a cooperare a tal fine. Invece al Vicario generale, di Ellwangen, Principe von Hohenlohe, Vescovo di Tempe, (il quale dimorava da qualche tempo in Augsburg) tale i l'anzidetta decisione non fu gli anzidetti trasferimenti non furono notificatia se dal Governo e dal Pro-Vicario von Keller se non al principio di Agosto. come irrevocabilmente decisi. L'Hohenlohe Egli rispose al sunnominato Pro-Vicario in data del 15  Agosto, s. m., esprimendo la sua sorpresa nell'apprendere il i trasferimenti del Vicariato generale a Rottenburg e dell'Università a Tübingen come irrevocabilmente decisi da S. M. il Re senza previa intelligenza con coll'Autorità ecclesiastica; solamente l'esposizione fatta dal Ministero e dal Pro-Vicario circa i vantaggi del dei medesimoi e dellea relative annesse istituzionei, massime della erezione del Convitto teologico in Tübingen, lo induceva a dichiarare che non vi si opponeva. ai detti trasferimenti. Rilevava infine che sui per tuttavia che circa
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i detti trasferimenti avre avrebbe dovuto aver luogo una intesa con Sua Santità e concludeva: "Rimetto questo punto importante al giudizio di V. S. Revma, alla quale pure, nel caso che tale intelligenza debba realmente effettuarsi, lascio pienamente di avviare e condurre le relative pratiche, conoscendo Ella meglio di ogni altro le vie a ciò convenien conducenti". Il Pro-Vicario, a cui il Vicario generale aveva lasciata tutta la responsabilità in questo così importante affare, replicò in data del 19 Agosto: "Io dovevo piuttosto supporre che l'illustre Governo s'intenderebbe o si fosse inteso col Capo della Chiesa intorno alle istituzioni ed ai cambiamenti da esso decisi, decisi, non essendo questo affare mio, ma di coloro che ne hanno preso l'iniziativa. Del resto farò Farò nonpertanto da parte mia quello che la mia condizione consente e che richiedono le prescrizioni canoniche, tanto più che Ella me ne dà l'autorizzazione". Nondimeno Ciò nondimeno, la intesa colla S. Sede, suggerita dall'Hohenlohe, non ebbe luogo; il Governo (come risulta dal Rapporto
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del Consigliere di Stato, Barone von Schmitz-Grollenburg, del 13 Settembre 1817) non volle saperne, ed il Pro-Vicario si sottomise. – Del resto, quale fosse il punto di vista del Governo a tale proposito, era già stato chiaramente espresso nel Voto del Collegio di Curatela della Università di Ellwangen del 16 Gennaio 1817, nel quale fra l'altro si legge: "È nell' libero arbitrio dello Stato di determinare in qual luogo esso voglia trasferire i suoi Istituti d'istruzione... Il Papa, nel momento presente, non può in nessun modo entrare nell'affare. È vero che egli, durante le trattative del Nunzio della Genga per il Concordato, aveva chiesto una città cattolica, particolarmente Gmünd, per lo studio della teologia, e la Maestà del defunto Re aveva scelto per ciò destinato Ellwangen. Ma, come è noto, questa Convenzione colla Corte di Roma non è giunta a compimento, – e nei ripetuti tentativi fatti dal Vescovo di Evara per portarla ad effetto, è stata sempre la Corte di Roma a procrastinare differire la cosa, rimettendola infine alla dieta della Confedera-
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zione (Bundestag). Lo Stato quindi non ha ancora alcun obbligo speciale in proposito verso la Corte di Roma, – e se questa negozierà di nuovo, dovrà prendere la cosa quale la trova, consentanea come è alle condizioni dello Stato, il che la Corte di Roma non può né giudicare né decidere. Del resto, essa non ha alcun diritto di impedirla. In Heidelberg ed in Breslavia esiste da tempo la medesima unione, solamente c colla sola differenza che dette località sono più miste in quanto alla religione e le istituzioni furono create da Sovrani cattolici. Nondimeno bisogna tener conto della possibilità che il Papa nel Concordato farà perciò grande difficoltà". E nel suo Rapporto al Ministero dei Culti del 13 Settembre 1817, relativo alla dichiarazione del Vicario generale, von Hohenlohe, e dei suoi Consiglieri circa i summen menzionati intorno ai menzionati trasferimenti, il Consigliere di Stato, Barone von Schmitz-Grollenburg, Direttore del Katholischer Kirchenrat e Presidente del Collegio di Curatela della Università di Ellwangen, mantiene reci-
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samente i surriferiti principi, che cioè in questo in simili nell'affarei (egli parla qui più particolarmente del trasferimento del luogo della residenza del Vescovo) unicamente il Sovrano era competente e che non si richiedeva una intesa un accordo con Sua Santità, sebbene non disconoscesse che l'osservazione fatta dal Principe von Hohenlohe aveva me intorno alla necessità della intesa stessa di tale intesa aveva messo in preoccupazione ed imbarazzo il Vescovo di Evara.
Il Governo si attenne a questi principi e non domandò il beneplacito della S. Sede per il trasferimento dell'Istituto teologico a Tübingen, (attuato, insieme alla erezione del Convitto teologico, con R. Decreto del 25 Ottobre 1817 – cfr.  Longner, op. cit., pag. 390 e seg.), neppure in seguito, almeno per quanto risulta dalle pubblicazioni finora apparse sulla sull'argomento. Tale era del resto del resto la dottrina dominante negli Stati confederati tedeschi, del Reno superiore, della Germania e che trovò la sua espressione nell nelle basi fissate in dalla Conferenza di Francoforte sul Meno nell'Aprile 1818. I Governi ris ((cfr. Grundzüge zu einer Vereinbarung über die Verhältnisse der katholischen Kirche in teutschen teutschen Bundesstaaten). I Governi rispettivi furono unanimi nell'affermare che, come l'intiera istruzione, così anche la formazione del Clero cattolico era un affare dello Stato, dal quale l'influenza dove dei Vescovi doveva essere il più possibile eliminata. Perciò l'insegnamento scientifico teologico era da affidarsi esclusivamente alle Università. Oltre ad esse do- Nella Bolla di circoscrizione della diocesi della Provincia ecclesiastica del Reno Superiore "Provida solersque" del 16 Agosto 1821 si parla di " del prescrive che nelle singole diocesi av si abbia un Seminarium puerorum ecclesiaticum ad praescriptum sacri Concilii Tridentini pro cleri educatione ac istitutione ab episcopo libere regendum et administrandum, il quale deve es aversi nelle singole diocesi, ma non si fa parola menzione della Facoltà di teologia cattolica di Tübingen. Non sembra quindi che questa sia stata espressamente riconosciuta dalla Santa
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Sede, dalla quale non ha avuto nemmeno il privilegio di conferire i gradi accademici. Tale diritto fu accordato, come si è visto più sopra, dal Re alla Università di Ellwangen, dalla quale passò alla favoltà teologica di Tübingen. Questa ha continuato per oltre un secolo a conferirli sino al giorno ai giorni nostri, tollerante o dissimulante la S. Sede. veva rimanere anche un Seminario vescovile soggetto all'ispezione dello Stato, governativa, destinato però soltanto per i candidati allo st stato ecclesiastico, i quali, dopo aver terminato il corso teologico triennale nella Università, venivano ivi istruiti per un anno nella pratica della cura delle anime e si preparavano a ricevere ricevere gli ordini sacri.
Non sarà inutile di qui aggiungere che, i quanto riguardo alla nomina dei Professori, il § 5 delle disposizioni organiche, emanate con Decreto Regio del 27 Gennaio 1818, e relativo all'unione dell'Istituto teologico cattolico di Ellwangen colla Università di Tübingen, disponeva prescriveva quanto appresso:
"Nella nomina per le cattedre della Facoltà di teologia cattolica si applica il § 3 dell'Appendice IV del progetto Reale della Costituzione concernente le Università, in modo che innanzi tutto ogni volta si domanda il parere della medesima Facoltà ed inoltre prima della nomina effettiva il Regio Ministero dell'Interno, del Culto e dell'Istruzione conferirà colla Curia vescovile del Paese". Questa disposizione non è stata finora revocata ed il Governo attuale del Württemberg la ritiene come ancora in vigore; soltanto il Ministero dell'Interno non ha più interviene più nella cosa. Perciò anche presentemente, in occasione della provvista di una cattedra vacante nella Facoltà teologica, il Ministero del Culto comunica al Vescovo i nomi delle persone proposte dal Gran Senato dell'Università d'accordo colla Facoltà teologica, con preghiera di voler significare se contro le medesime vi sia alcunché da eccepire dal punto di vista ecclesiastico.
Qualora Qualora Per il caso poi che un pProfessore dia desse motivo a censura per la sua dottrina o la sua condotta morale, il § 14 delle anzidette Disposizioni organiche stabiliva quanto segue:
"Qualora "Nel caso che "Qualora questa Autorità ecclesiastica (ossia la Curia vescovile) credesse di aver particolare motivo di fare un inchiesta intorno all'insegnamento, essa ne darà previo avviso al Regio Ministero dell'Interno, del Culto e dell'Istruzione, indicando il motivo stesso, e designerà il Commissario prescelto, al quale sarà aggiunto un Commissario regio, per compiere l'inchiesta in comune. comune. Intorno al risultato della medesima le Autorità civili ed ecclesiastiche si metteranno d'accordo, ed il Regio Ministero dell'Interno, del Culto e dell'Istruzione notificherà l'occorrente alla Facoltà".
È da rilevare altresì che il § l'articolo 14 della legge del 30 Gennaio 1862, il quale prescriveva che "contro un professore insegnante della Facoltà teologica, il cui insegnamento, a giudizio del Vescovo, è fosse contrario alla dottrina della Chiesa cattolica, solamente il Governo civile poteva prendere provvedimenti", è rimasto abrogato in virtù del § 69 della Legge württemberghese sulle Chiese (Gesetz über die Kirchen) del 3 Marzo 1924.

Nelle trattative, che, in seguito all'eanzidetta Conferenzae di Francoforte, precedettero la emanazione delle due Bolle concordate di circoscrizione (1821 e 1827) della Provincia ecclesiastica del Reno Superiore (alla quale, come è risa noto, appartiene anche la D diocesi di Rottenburg), , del 1821 e del 1827, la S. Sede non mancò di esprimere – con ogni chiarezza i principi le massime relative alla formazione del Clero. Avendo, infatti, i Governi confederati nel punto IV della Dichiarazione presentata dai loro Inviati al Sommo Pontefice Pio VII il 23 Marzo 1819 (cfr.  Brück, Die oberrheinische Kirchenprovinz, Mainz, Kirchheim, 1868, pagg. 26 e seg., 522-525) voluto limitareato , conformemente alle surriferite basi di Francoforte, conformemente alle surriferite basi, di Francoforte il Seminario propriamente detto all'ultimo anno del corso pratico, tale concetto fu ampiamente respi riluttato confutato dal Cardinale Consalvi, Segretario di Stato, nella celebre
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Esposizione dei Sentimenti di Sua Santità sulla Dichiarazione de' Principi e Stati Protestanti riuniti della Confederazione Germanica (il testo italiano trovasi riprodotto nel volumetto intitolato: Die neuesten Grundlagen der teutsch-katholischen Kirchenverfassung in Aktenstücken und ächten Notizen von dem Emser Congress, dem Frankfurter Verein, und der preußischen Uebereinkunft, Stuttgart, in der J. B. Metzler'schen Buchhandlung, 1821).
"Volendo i Principi Confederati (così si legge nel sullodato Documento) che nelle Diocesi dei loro Stati vi siano dei Seminarj per la educazione del Clero, come si rileva dall'Articolo 4 della Dichiarazione, il Santo Padre non può non insistere per la sua parte che i Seminarj siano modellati su quella forma che con tanta sapienza fu prescritta dal sagro Concilio di Trento, e che l'esperienza di circa tre secoli ha dimostrato quanto sia utile alla Chiesa cattolica. Per la qual cosa Sua Santità non può dispensarsi in primo luogo dal manifestare il suo vivo desiderio, che in ogni Diocesi sia stabilito un Seminario secondo le disposizioni del Concilio di Trento, il quale, se permette che in uno o più Seminarj si raccolgano i Fanciulli di diverse Diocesi, lo permette soltanto nel caso, che le chiese siano tanto povere, che non sia possibile erigervi il Seminario, e finché una tale erezione non sia seguita, Sua Santità è nella lusinga, che i Principi e Stati Protestanti riuniti della Confederazione Germanica potranno trovare nella loro generosità, e nei Beni Ecclesiastici, de' quali si trovano attualmente in possesso, i mezzi di stabilire oltre i tre Seminari indicati nell'Articolo 4, i quali attualmente sussistono, anche i due per le altre Diocesi che ne resterebbero prive.
Ma ciò che principalmente richiama la sollecitudine del Santo Padre sul proposito de' Seminarj, che sono l'oggetto della più tenera cura della Chiesa
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Cattolica, si è la forma che vuole darsi ai Seminari medesimi.
"Dall'Ultimo paragrafo dell'Articolo 4 Sua Santità è venuta a conoscere che le scuole delle scienze Sacre si vogliono stabilire nelle Università, e che per conseguenza nei Seminarj non sarebbero ammessi che Giovani adulti, i quali dopo compito il corso dei loro studj nelle Università medesime li riceverebbero per qualche tempo nei Seminarj al solo oggetto di apprendervi la prattica del sacro Ministero, i doveri Pastorali, la liturgia, e cose simili. Si è confermato il Santo Padre in questa idea dal rilevare che nell'Articolo 6 paragrafo lett. g) non si lascia ai Vescovi che la nomina del Rettore del Seminario, né mai si parla dei Professori. Una tale forma pertanto contraria a quella stabilita dal Concilio di Trento, aliena dallo Scopo, che ha avuto la Chiesa nella istituzione dei Seminarj, e lesiva dei diritti de' Vescovi in ordine alla educazione ed istituzione de' Chierici nella dottrina necessaria al loro stato, non può essere approvata dal Santo Padre.
Il Sacro Concilio di Trento nella Sess. 23 parlando dei Seminarj stabilisce che in essi debba essere alimentato, religiosamente educato ed ammaestrato nelle Ecclesiastiche discipline un determinato numero di fanciulli: "certum puerorum numerum". Lo scopo infatti che ha avuto la Chiesa nella istituzione dei Seminarj è stato appunto quello di educare e formare fino dalla più tenera età quelli che si destinano ad essere Ministri del Santuario, nell'Esercizio delle virtù proprie del loro stato, e nelle scienze principalmente Sagre, sotto la vigilanza e la totale dipendenza dei Vescovi.
Qualunque abuso possa essersi introdotto relativamente ai Seminarj in qualche Stato della Germania anche Cattolico, non potrà mai obbjettarsi alla Santa Sede, la quale non lo ha né riconosciuto, né sanzionato, ed anzi lo riprova, né potrà mai ragionevolmente pretendersi che la Santa Sede approvi essa stessa un abuso, perché in qualche Paese Cattolico si trova introdotto.
Lo stato di decadenza, in cui trovasi il Clero di Germania, si ripete dalla Santità Sua non meno che dai Vescovi dagli abusi specialmente che si sono ivi introdotti a riguardo dei Seminari, e principalmente dal non ammettersi nei medesimi che giovani adulti dopo che nelle Università abbiano compito il corso
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dei loro Studj, e godendo di una soverchia libertà siansi imbevuti dei più perniciosi principj. Bisogna non conoscere la natura dell'Uomo per persuadersi che in tempi di tanta corruzione, quali sono disgraziatamente quelli in cui viviamo, possano in pochi mesi dei giovani già maturi formarsi in quelle sode virtù che sono proprie dello Stato Ecclesiastico, senza essersi nella prima età esercitati nella prattica delle medesime, e consolifdarsi, anzi far ritorno ai sani principj dopo essersi imbevuti di massime non conformi a quelle che devono regolare la condotta di un Ecclesiastico.
Il Santo Padre pertanto, cui non possono non essere sommamente a cuore i Seminarj, i quali formano le più belle speranze della Chiesa, si crede in obbligo di insistere perché siano momodellati sulle forme prescritte dal Sagro Concilio di Trento, e vi siano insegnate principalmente le scienze Sagre sotto la totale dipendenza dei Vescovi. A questi appartiene per diritto divino l'istruire Essi stessi, o per mezzo di altri, i Fedeli alla loro cura affidati, non solo catechizzando e predicando al popolo, ma anche insegnando, o facendo insegnare da Maestri di loro fiducia la Teologia e le altre Scienze Sagre a coloro che aspirano allo Stato Ecclesiastico, ed un tale diritto, secondo i principj Cattolici, non può essere né impedito né ristretto dalla Civile Potestà. Il Santo Padre non ha che ad appellare a fatti pur troppo recenti e pur troppo conosciutti per chiedere quindi alla Lealtà de' Principi e Stati Protestanti riuniti della Confederazione Germanica, se possa il Capo della Chiesa essere indifferente che i Giovani i quali si dedicano al Sagro Ministero siano istruiti principalmente nelle scienze Sagre piuttosto in Università, dove è troppo noto quali dottrine s'insegnano, che nei Seminari e sotto la continua vigilanza dei Vescovi. Ne può produrre alcuna sicurezza per Sua Santità e per i Vescovi o l'attestato che forse non si lascierà di richiedere dai Vescovi stessi per quelli che si destineranno Professori delle scienze sagre nelle Università, o la ispezione che all'articolo 6 della Dichiarazione paragrafo Lett. e) si protesta di voler dare ai Vescovi acciò nelle scuole dei Cattolici nulla si insegni che sia contrario alla purità della Fede e alla dottrina Cattolica. Questi mezzi non possono
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on ravvisarsi da Sua Santità che come assolutamente inefficaci a garantire l'ortodossia dell'insegnamento. La storia de' tempi nostri, e le false e perniciose dottrine che si insegnano in alcune Università Cattoliche della Germania nonostanti anche i ripetuti reclami del Santo Padre, fanno chiaramente conoscere che questa sorveglianza sopra i Professori attribuita ai Vescovi è per ordinario una espressione vaga e priva di qualunque efficacia, un'arma di cui i Vescovi anche meglio intenzionati non possono fare alcun uso".
Questi stessi concetti sono confermati nella ulteriore Nota del Cardinale Consalvi del 24 Settembre 1819 (riprodotta dal Brück, op. cit., pagg. 525-543) in replica a quella degli Inviati dei Principi e Stati riuniti della Confederazione Germanica in data del 3 Settembre di quello stesso anno 1819 (riportata nel succitato volume "Die neuesten Grundlagen der teutsch-katholischen Kirchenverfassung Die neuesten Grundlagen der teutsch-katholischen Kirchenverfassung ", pagg. 310-322): "Finalmente per ciò che riguarda le Università (così si esprime Ll'Eminentissimo Segretario di Stato), il Santo Padre è ben lungi dal non riconoscere i servigj che soni stati resi alle scienze ed alle Lettere dalle Università della Germania. Crede però la Santità Sua di non poter essere rimproverata se insiste perché i Giovani che si dedicano allo Stato Ecclesiastico debbano fare almeno gli StStudj Sagri nei Seminarj e sotto la vigilanza e direzione de' Vescovi. La Santità Sua nel considerare come allarmante lo stato attuale delle Università si fonda sulla opinione che a riguardo delle medesime hanno manifestato gli stessi Principi e Governi Tedeschi, i quali ne hanno fatto l'oggetto di una discussione nella Dieta di Francfort. Le misure adottate nelle stesse Università che appartengono agli Stati riuniti, misure delle quali tutti i Giornali hanno data notizia, non indicano certamente che i Governi sono relativamente alle Università in quella stessa tranquillità, che i SSri Inviati esigono che abbia la S. Sede riguardo alle medesime. Ma prescindendo anche da tali riflessi crede il Santo Padre che le ragioni che Egli ha addotte nella esposizione de' Suoi sentimenti dimostrino abbastanza chiaramente che Egli non può non insistere acciò sia lasciato ai Vescovi libero l'esercizio del loro diritto d'insegnare la Teologia o per se stessi, o per mezzo di Professori di loro fiducia, e che i Seminarj siano regolati a forma di quanto
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intorno ai medesimi prescrive il Concilio di Trento".
Quanto, del resto, fossero pur troppo fondate le preoccupazioni della S. Sede, provano le notizie storiche, che si hanno sulle tendenze e la condotta degli studenti di teologia di quell'epoca. Così, ad esempio, nella Facoltà teologica di Friburgo (Baden) ininsegnavano il Reichlin-Meldegg e lo Schneider, i quali apostatarono poi miseramente dalla Chiesa cattolica; quest'ultimo nelle sue lezioni di teol Morale attaccò aspramente il celibato come innaturale ed anticristiano. Gli studenti di te anzidetti studenti di teologia menavano poi una vita del tutto libera e secolaresca, che non poteva essere poi corretta da un solo anno di Seminario; così essi furono veduti [ein Wort unlesbar] in nell'Università di Friburgo assistere alle lezioni di teologia in vestiti ancora del domino, con cui avevano preso parte la notte precedente a balli in maschera (cfr.  Maas, Geschichte der katholischen Kirche im Grossherzogtum Baden, Freiburg i. Br. 1891, pagg. 46-58; Reinhard, Die Anfänge des Priesterseminars und des Theologischen Konvikts der Erzdiözese Freiburg i. Br., Pressverein Freiburg i. Br. 1927, pagg. 14-15).
In conformità di tali dei suesposti principi, la Bolla di circoscrizione per la Provincia ecclesiastica del Reno Superiore Provida solersque del 16 Agosto 1821 disponeva relativamente ai Seminari quanto segue: "Cunque ad praescriptum sacri concilii Tridentini pro cleri educatione ac institutione seminarium puerorum ecclesiasticum ab episcopo libere regendum et administrandum existere debeat in singulis ex praedictis tam archiepiscopali quam episcopalibus ecclesiis, ubi is alumnorum alatur numerus, quem respectivae dioecesis necessitas et utilitas postulat; cumque in quatuor ex illis jam adesse sciamus, in reliqua ecclesia, quamprimum poterit, congrue erigendum mandamus". Quale sia questa ultima diocesi, della quale si dice non esistere ancora in essa il Seminario, apparisce più appresso, ove si di prescrive: "Antedicto autem Joanni Baptistae episcopo iniungimus, … ut designet in quod Seminarium provinciae ecclesiasticae Friburgensis clerici diocesis dioecesis Limburgensis recipi valeant, cum assignatione annua, supradictorum mille quingentorum florenorum usque dum proprium Limburgense Seminarium erigatur". - Come assegno per il Seminario nella diocesi di Rottenburg la Bolla veniva fissavata la somma di ottomila novanta due fiorini.
Quanto invece all'Archidiocesi di Friburgo ed alle diocesi di Magonza, Fulda e Rottenburg (della quale particolarmente si tratta nel presente rispettoso Rapporto) la Bolla afferma dunque aversi già in esse il Seminarium puerorum ad praescriptum Sacri Concilii Tridentini pro Cleri educatione et institutione. Ciò però non corrisponde alla verità storica, soprattutto quanto alla per la diocesi di Rottenburg (devesi invece
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(se si eccettua, eccettuare, almeno in parte, la diocesi quella di Fulda – cfr.  Richter, Eine Episode aus der Geschichte der Fuldaer theologischen Lehranstalt, pag. 112 e segg.). Come un tale questo un tale manifesto errore siasi introdotto nella Bolla non ho potuto ancora mettere in chiaro; ciò riuscirebbe però, credo, non difficile, ed al tempo stesso assai utile ed interessante, in base ai documenti esistenti relativi a quei negoziati, che debbono esistere negli Archivi della S. Sede., e relativi a quei negoziati. Assai pProbabilmente esso deve attribuirsi a false informazioni del sunnominato Mons. von Keller, Vescovo tit. di Evara, e poi nel 1828 Vescovo di Rottenburg, noto per la sua debolezza e sommissione verso la Potestà civile (cfr. Brück, op. cit., pag. 100) pag. 121) ed il quale fu anche Esecutore della Bolla medesima; il che sembrerebbe parrebbe confermato dalla circostanza che, sia nella Relazione inviata alla S. Sede nel 1824 come (II, 6), come che nel suo Decreto di esecuzione del 25 Ottobre 1827, egli sembra sembra considerare la disposizione circa i Seminari tridentini come adempiuta mediante il solo Seminario pratico o Priesterseminar. Del resto, anche la somma Tale Quell' errore si rivela, del rimanente anche nella fissazione della summenzionata somma di ottomila novanta due dotazione di 8.092 fiorini, stabilita nella Bolla, la quale non poteva bastare al più che per quest'ultimo. Come si rivela infatti dal Bilancio per dell'anno il 1823, per il detto Preisterseminar erano previsti 10.800 fiorini, per il Convitto teologico o Wilhelmsstift 41.000 (quindi senza 41.000 fiorini e per i due Convitti inferiori di 20.000.- Quell'equivoco non mancò però pur troppo di portare le sue conseguenze., I Governi riuniti, invero, come secondo che risulta dal Rapporto del Consigliere di Stato württemberghese v. Schmidlin del 6 Dicembre 1821, si basarono sul fatto del riconoscimento, nella da parte della Bolla, dei Seminari come già esistenti e riguardarono le parole relat concernenti le prescrizioni del Concilio di Trento come "puramente storiche" o come "forme e riserve curialistiche, alle quali bastava di opporre una eguale riserva, il più possibile generale, delle
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prerogative dello Stato". D'altra parte, la somma di 8.092 fiorini, menzionata nella Bolla, non poteva essere sufficiente che per il solo Priesterseminar. Come si rivela infatti dal Bilancio dell'anno 1823 ed alla quale soltanto il Governo del Württemberg intendeva di obbligarsi giuridicamente, era non poteva bastare al più che per il Priesterseminar. Come si rileva infatti dal Bilancio dell'anno 1823, per il detto Priesterseminar erano in esso previsti 10.800 fiorini, per il Convitto teologico o "Wilhelmsstift" 41.000 fiorini e per i Convitti inferiori 21.000 fiorini.
Questo falso ed obliquo punto di vista e subdolo atteggiamento dei Governi apparisce anche dai negoziati che precedettero la pubblicazione della successiva Bolla supplementare per l'anzidetta Provincia ecclesiastica del Reno superiore "Ad Dominici gregis custodiam" del 2 Aprile 1827, il cui punto quinto era del seguente tenore: "Quinto: In seminario archiepiscopali ac vel episcopali is clericorum numerus ali atque ad formam decretorum sacri concilii Tridentini institui ac educari debebit, qui dioecesis amplitudini et necessitati respondeat, quique ab episcopo congrue erit definiendus". Essi infatti invero di fronte all'Ultimatum della S. Sede, che prevedeva conteneva il surriferito punto quinto ed (nonché un sesto riguardante la libera comunicazione colla S. Sede medesima), risposero nella Nota del 4/7 Settembre 1826 asserendo affermando essere i Seminari già dotati ed in ogni modo riservando i loro diritti sovrani; frase equivoca che lasciava aperta la porta aperto l'adito ad ogni abuso: "Les Princes et Etats réunis (si legge in detta Nota) s'étant prononcés aussi franchement sur celles des propositions de la Cour de Rome, qui ont pour but de compléter l'arrangement le plus urgent des affaires ecclésiastiques de l'église catholique de leurs pays, il leur reste à observer à Sa Sainteté, que posé en principe, que la négociation présente doit être reserrée dans des limites analogues à ce but, ils regardent la cinquième proposition comme étant de nature à [être] être d'autant plus passée tout à fait sous silence, que les séminaires se trouvent déjà dotés par la libéralité des Gouvernements. Cette [mèe] même observation ils l'envisagent comme également applicable à la sixième proposition… Si néanmoins Sa Sainteté en
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jugeait autrement et trouverait indispensable d'insérer la cinquième et la sixième proposition dans la bulle supplémentaire, il ne pourrait échapper à sa sagacité, que les Princes et États réunis se trouveraient par le fait même dans la nécessité de se réserver les droits inaliénables de Leur Souveraineté relativement aux points en question" (cfr.  Brück, op. cit., pag. 545; cfr. pure ibid., pagg. 112-117). E che tale fosse in realtà il pensiero segreto dei Governi lo dimostrò il fatto che, secondo la risoluzione di una nuova Conferenza tenutasi a Francoforte l'11 ed il 12 Agosto 1827, le due Bolle in discorso vennero accettate e ratificate (nel Württemberg con R.  Decreto del 24 Ottobre 1827, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del 30 s. m. – cfr.  Longner, op. cit., pag. 588) in quanto "avevano per oggetto la costituzione della Provincia ecclesiastica del Reno superiore, la circoscrizione, la dotazione e la erezione dei cinque Vescovati ad essa appartenenti coi loro Capitoli cattedrali, come anche la provvista delle Sedi arcivescovile e vescovili e delle prebende del Duomo", con riserva tuttavia dei diritti sovrani, e senza tuttavia menzionare i punti quinto e sesto, e quindi nemmeno i Seminari a norma delle prescrizioni del Concilio di Trento (cfr.  Brück, op. cit., pag. 1198-119); Longner, op. cit., pag. 582 e segg.); restriziorestrizione questa, la quale fu espressamente rilevata dal Ministro del Culto württemberghese, von Schmid von Schmidlin, nel discorso da lui tenuto il 19 Maggio 1828, in occasione della pesa presa
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di possesso di Mons. von Keller come Vescovo di Rottenburg . "Badate bene, Signori, – egli disse –; in questa rRegia ratifica non sono compresi gli articoli V e VI della Bolla supplementare e quindi essi non sono stati riconosciuti dal Governo". (cfr.  Longner, Beiträge zur Geschichte der oberrheinischen Kirchenprovinz, op. cit., pag. 591 e seg.) ; Archiv für katholisches Kirchenrecht, vol. 7, 1862, pagg.  438-439).
Tale Il surriferito punto di vista fu poi definitivamente confermato e sancito dalla Ordinanza governativa d in data del 30 Gennaio 1830. I Gov Essa era stata già concordata e preparata sin dal 1827; ma i Governi confederati la mantennero dapprima segreta, volendo prima innanzi tutto assicurarsi che le Sedi vescovili fossero venissero provviste con candidati ben graditi ed ecclesiastici ad essi accetti, ed i quali per la loro debolezza non fossero in grado di opporre resistenza. opponessero resistenza agli abusi della Potestà civile. Dopo che perciò colla presa di possesso del Vescovo di Mainz, Mons. Burg, il 12 Gennaio 1830, l'ultimoa Vesco diocesi della Provincia ecclesiastica ebbe il suo Pastore, essi emanarono, la detta "Ordinanza concernente il diritto sovrano di protezione e di ispezione sulla Chiesa cattolica" (cfr.  Brück, op. cit., pag. 123 e segg.; Richter, op. cit., pag. 116 e segg.). Per ciò che riguarda la formazione dei candidati allo stato ecclesiastico, i §§ 25-27 della medesima contemplavano lo studio della teologia nellae Università, compiuto il quale, gli alunni passavano nel Priesterseminar, affine di essere ivi istruiti nella pratica
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del sacro ministero. Lo scopo di tale prescrizione era non era altro che impe di impedire il più possibile la formazione dei giovani teologi secondo secondo lo spirito della Chiesa, di restringere l'influenza dei Vescovi sui futuri sacerdoti con cura di anime e di incatenarli invece allo Stato al Governo (Brück, op. cit., pagg. 141-142; Richter, op. cit., pagg. 121-122). I Nella diocesi di Rottenburg, oltre i Convitti inferiori in Rottweil ed Ehingen per gli studenti del Ginnasio, fu eretto era stato eretto, come si è già sopra accennato, sin dal 1817) un Convitto superiore per i teologi in Tübingen, detto Wilhelmsstift, in unione colla Facoltà teologica; esso era un Istituto puramente dello Stato (Brück, op.  cit., pag. 152). La formazione ascetica (preghiera, meditazione) vi era quasi interamente trascurata (cfr. Die Vereinbarung der württembergischen Regierung mit dem heil. Stuhle in Archiv für katholisches Kirchenrecht, vol. II, 1857, pag. 661)-).-66
La surricordata Ordinanza fu accolta pur troppo dalla maggior parte dei Vescovi, senza ed in particolare da quelli di di Rottenburg e di Limburg, senza la minima opposizione, resistenza, né la gravissima ammonizione contenuta nel Breve Pervenerat della s. m. di Pio VIII in data del 30 Giugno 1830 valse a scuotere quei deboli Pastori dalla loro letargia (cfr.  Brück, op. cit., pag. 125 e segg.).; Phillips, Du droit ecclésiastique dans ses principes généraux, t. III, pagg. 454-457).
Così sorse e si consolidò la Facoltà teologica di Tübingen. Nelle trattative per un futuro Concordato col Württemberg occorrerà a mio subordinato avviso dell'umile sottoscritto, di provvedere con ogni impegno che si che sia regolata [ein Wort unlesbar] rimediato nel miglior modo possibile all'anormale situazione della medesima.
Chinato

In seguito, tuttavia, vale a dire negli anni 1851-1853, l'Episcopato della Provincia ecclesiastica del Reno superiore, il quale contava ora fra i suoi membri l'energico Vescovo di Magonza, Mons. von Ketteler membri gli energici e zelanti Pastori Ermanno von Vikari, Arcivescovo di Friburgo, e Guglielmo Emanuele von Ketteler, Vescovo di Magonza, presentò al Governo due Memoriali,
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per rivendicare i diritti della Chiesa conculcati dalla Potestà civile. Nel primo Memoriale del Marzo; 1851 i Vescovi chiesero, tra l'altro, con insistenza e con ampia motivazione la istituzione dei Seminari tridentini previsti prescritti dalle Bolle di circoscrizione.; mMa il Governoi del Württemberg nella risposta in data del 5 Marzo 1853 respinsero se tale domanda, affermando che che [sic] la istituzione medesima non aveva messo radici in Germania durante tre secoli e che il punto quinto della Bolla Ad Dominici gregis custodiam non era stato da essi o riconosciuto.; aggiungeva altresì che "il Convitto superiore di Tübingen ed i Convitti inferiori di Rottweil e di Ehingen erano stati fondati eretti e mantenuti dal Governo Regio con fondi dello Stato per benevolenza verso la Chiesa cattolica e senza esservi in alcuna guisa obbligato, affine di facilitare ai futuri candidati allo stato ecclesiastico al sacerdozio la conveniente preparazione e l formazione; per il loro stato, essi sono erano quindi Istituti, la cui direzione ed ispezione doveva essere riservata alle Autorità governative", pur conceden essendosi concessadendosi al Vescovo una adeguata influenza su di essi, massime nella nomina del Direttore e dei R Ripetitori.
Nel secondo Memoriale del 18 Giugno 1853 (pagg. 54-76) i Prelati rinnovarono con esposizione ancor più diffusa la loro richiesta che la formazione teologica dei giovani chierici avesse luogo nei Seminari.; dimostrarono la superiorità della medesima, dal lato punto di vista non solo morale, ma altresì scientifico; insistettero sui pericoli, ai quali allora gli studenti di teologia erano esposti nelle Università, ed affermarono che i Convitti, come essi erano istituiti, non rappresentavano una sufficiente garanzia per la buona educazione del Clero. "Noi non vogliamo negare, essi osservavano, ancora, i Revmi Prelati, che un Convitto presso la Università, se concorra una serie di favorevoli circostanze, se soprattutto il Convitto fosse sia puramente ecclesiastico e si trovasse stesse stia come tale sotto la immediata direzione del Vescovo, se si trovassei sotto gli occhi del Vescovo e presso una Università cattolica, se fosse sia costituito il più possibile secondo le massime del Concilio di Trento e della vita ecclesiastica, potrebbe in qualche modo sostituire un formale Seminario. Ma un Convitto dello Stato ... dovrebbe essere da noi senz'altro qualificato come un Istituto falso e dannoso". Aggiungevano tuttavia in nota: "Si debbono qui espressamente riconoscere i vantaggi, che il Wilhelmsstift in Tübingen, anche nella sua attuale costituzione, insufficiente dal punto di vista ecclesiastico, ha finora arrecato, e le efficaci benemerenze delle persone, che in esso prestano l'efficace l'opera loro". Il Memoriale osserva rilevava altresì che come colla erezione delle Facoltà teologiche "lo Stato non ha in alcun modo soddisfatto agli obblighi derivanti dal Reichsdeputationshauptschluss e dalle Convenzioni (colla S. Sede), giacché a norma delle medesime
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esso avrebbe dovuto dotare Istituti d'insegnamento e Seminari ecclesiastici secondo le prescrizioni del Concilio di Trento" ibid.  pag. 64); che l'ordinanza del 30 Gennaio 1830 non era mai stata approvata dalla Chiesa; che anzi Pio  VIII nel Breve Pervenerat del 30 Giugno 1830 aveva protestato contro di essa e condannato come errore e probrosa ac miserrima servitus che lo Stato avochi a sé l'educazione del Clero. I Vescovi dichiararono tuttavia, pur reclamando il diritto alla istituzione di Seminari coll'intiero corso teologico, dichiararono nondimeno che, qualora ciò non fosse attuabile, dovevano esigere almeno la fondazione di convitti ecclesiastici Per ciò che concerne in modo particolare la diocesi di Rottenburg, il Memoriale, [suind] contro l'asserzione del Governo del Württemberg, il quale voleva [lap] giustificare per i Convitti il carattere di istituzioni di Istituti governativei dei Convitti col fatto che essi furono stati fa eretti con fondi dello Stato, ricordava essere questo obbligato in forza del Reichsdeputationshauptschluss a dotare gli Istituti ecclesiastici coi beni appropriatisi per mezzo in f al tempo della secolarizzazione. (pag. 75); punto di vista, che venne confermato in un ulteriore e separato Memoriale del Revmo di quel Revmo Vescovo, Mons. Giuseppe von Lipp, nel del 16 Luglio 1853, nel quale egli lamentava pure la insufficiente influenza lasciata all'Ordinario sui Convitti medesimi (n. IV).
Nel Concordato concluso fra la S. Sede ed il Governo del Württemberg il l'8 Aprile 1857 gli Articoli VIII e IX trattavano la questione del Seminario e della Facoltà teologica. Essi erano del seguente tenore:
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Art. VIII.
Liberum erit Episcopo erigere Seminarium iuxta formam Concilii Tridentini, in quod adolescentes, et pueros informandos admittet, quos pro necessitate et utilitate Dioecesis suae recipiendos iudicaverit. Huius Seminarii ordinatio, doctrina, gubernatio, et administratio Episcopi auctoritati pleno liberoque iure subiectae erunt.
Rectores quoque et Professores, seu Magistros Episcopus nominabit, et quotiescumque necessarium, vel utile ab ipso censebitur, removebit.
Quamdiu vero Seminarium ad normam Tridentini Concilii desiderabitur, et Convictus publici aerarii maxime sumptibus sustentati, Ehingae, Rotvilae, et Tübingae existent, haec observabuntur.
a) Quod attinet ad educationem religiosam et disciplinam domesticam, ea instituta regimini et inspectioni Episcopi subdita sunt.
b) Alumni horum institutorum, quatenus erudiuntur in scholis publicis, aeque ac ceteri discipuli legibus, quae scholis illis constitutae sunt, et normis de ratione et cursu studiorum praescriptis subiacent.
Si ea in re Episcopus (quoad Gymnasia) immutationem quamdam necessariam vel magis opportunam iudicaverit, consilia conferet cum Regio Gubernio, quod item pro sua parte nihil, nisi antea collatis cum Episcopo consiliis, mutabit.
c) Episcopus institutorum eorumdem Rectores et Repetitores deputabit, eosque removebit; quos tamen gravibus de causis factoque innitentibus circa res civiles, et politicas Regio Gubernio minus
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acceptos esse resciverit, nunquam eliget. Item quos postea ob easdem causas ingratos Gubernio evasisse compererit, dimittet.
d) Episcopo competit eadem instituta visitare, delegatos suos ad examina publica, praesertim pro recipiendis alumnis, mittere, relationes periodicas exigere.
e) Prospiciet Regium Gubernium, ut in Gymnasiis, quibuscum coniuncti sunt convictus inferiores, paulatim non alii, nisi ex Clericorum ordine, Professores instituantur.
Art. IX.
Facultas theologica Universitatis Regiae quoad munus docendi ecclesiasticum Episcopi regimini, et inspectioni subest. Potest proinde Episcopus Professoribus et Magistris docendi auctoritatem, et missionem tribuere, eamdemque, quum id opportunum censuerit, revocare, ab ipsis fidei professionem exigere, eorumque scripta et compendia suo examini subiicere.

Questi due Articoli furono poi ampiamente illustrati con pe sapienti ed opportunissime esortazioni nella Lettera della s. m. del Sommo Pontefice Pio IX a Mons. Vescovo di Rottenburg del 2730 Giugno 1857, la quale qui non si riporta, per trovarsi perché trovasi integralmente stampata nella nota Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la S. Sede e le Autorità civili, Roma, Tipografia Poliglotta Vaticana, 1919, pag. 868 e segg.
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Nelle trattative, che precedettero la firma di detto Concordato e nelle quali furono Plenipotenziario di per Sua Santità Pio IX il pio e dotto Cardinale von Reisach e di per Sua Maestà il Re Guglielmo I del Württemberg il Barone Adolfo von Ow, la S. Sede richiese il in principio la erezione dei Seminari tridentini a norma delle Bolle di circoscrizione del 1821 e del 1827. Il Governo però riconobbe bensì il diritto del Vescovo di istituire simili Seminari, ma sostenne che le relative spese avrebbero dovuto essere sostenute dalla Chiesa e voleva perciò che nell'articolo VIII capov. 1 fossero aggiunte le parole "aus den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln", vale a dire "coi mezzi finanziari che sono a disposizione del Vescovo". Nei negoziati Nelle conferenze, che ebbero luogo in Roma, il Plenipotenziario della S. Sede oppose che il Governo lo Stato in base al Reichsdeputationshauptschluss era tenuto a provvedere ai bisogni della Chiesa; ma, il G l sebbene, però, le surriferite parole venissero cancellate, il Governo mantenne il suo punto di vista che lo Stato non avrebbe più continuato le sue prestazioni per
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la formazione degli ecclesiastici, qualora il Vescovo procedesse alla erezione dei Seminari tridentini, e concesse soltanto, nell'Allegato III nella Nota del Barone von Ow allegata del al Concordato, a spiegazione dell' (sull'Articolo X ) che che "non impedirebbe al Vescovo di impiegare per i Seminari vescovili una parte del sopravanzo degli introiti dei proventi frutti del fondo intercalare, purché tu tuttavia si fossero innanzi tutto adempiuti gli obblighi fissati nella Convenzione relativamente al detto fondo" (cfr.  Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la S. Sede e le Autorità civili , Roma, Tipogr. Poligl. Vaticana, 1919, pagg. 863-864). Siccome però questo sopravanzo sarebbe stato o nullo o del tutto esiguo insufficiente (cfr. art. X del Concordato capov. 6, ove sono determinati gli scopi, per i quali deve essere applicato il fondo intercalare; Archiv für Katho katholisches Kirchenrecht, vol. II, 1857, pagg. 667-668, vol. III, 1858, pagg. 3-4) e poiché sarebbero così mancati i mezzi per la erezione dei Seminari tridentini, la Santa Sede dovette contentarsi dell'affermazione teoretica del summenzionato diritto del Vescovo ed ammettere intanto la il mantenimento la conservazione dei Convitti di Ehingen, Rottweil e Tübingen, mantenuti a spese dello Stato, colle con-
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dizioni, tuttavia, fissate nell'aArticolo VIIIII sopra riportato. Quanto alla Facoltà teologica presso l'Università dello Stato, essa venne riconosciuta nell'Articolo IX, il quale però tutelava ed assicurava ampiamente i diritti dell'Autorità ecclesiastica al riguardo. Il Concordato venne ratificato e confermato dal Re del Württemberg con R. D [Decreto] del 8 Giugno in data del 24 Maggio 1857 e confermato dal Santo Padre Pio IX colla Bolla Cum in sublimi del Luglio 1857 22 Giugno s. a. (cfr. Archiv für k. K., vol. II, pag. 273), Raccolta di Concordati, pag. 862), di guisa che però neanche poté affermare che essere stato il vizio rimanesse in tal guisa modo sarebbe rimasto sanato il vizio di origine della erezione della Facoltà medesima, compiuta, come si è più sopra narrato, senza approvazione della S. Sede.
Ben presto però Senonché ben presto si scatenò una violenta furiosa campagna da parte dei protestanti contro il conchiuso Concordato. In particolare si attaccò fu preso di mira l'articolo relativo alla Facoltà teologica, il quale, pretendendosi che esso, in virtù del controllo accordato al Vescovo, soffocasseva [ein Wort unlesbar] la libertà scientifica, dei Professori, dei Professori, essenziale alle Università della Germania, e [muta] li trasformasseva i Professori da funzionari dello Stato, indipendenti e protetti a norma daella legge, in servi dell'Ordinario, (cfr. Archiv für k. K., vol. II, pag. 671 e segg.). Per tale
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motivo il Professore e Consigliere di Stato von Mohl in Tübingen propose al Senato accademico della Università medesima in Tübingen la esclusione della Facoltà anzidetta dal Corpo insegnante e da tutti gli uffici della Università. La proposta venne accettata ed poi applicata subito nella elezione del nuovo Rettore, in occasione della quale in cui la Facoltà teologica fu completamente pretermessa. (Brück, op. cit., pagg. 446-447 e segg.). Ne seguì un accanito dibattito nella Camera, in seguito che portò [ein Wort unlesbar] nella Camera dei Deputati, durante il quale furono [ein Wort unlesbar] mossi i le più violentei, e fanatiche ingiurie fanatici e stolti attacchi contro Roma Roma ed il Papa. Il Concordato venne finalmente nella seduta del 16 Marzo 1861 respinto con 63 voti contro 27 (Brück, op. cit., pagg. 447-453).; Il Governo cedette, e con Nota del 22 Giugno 1861 lasciò cadere il Concordato e propose una legge per regolare i rapporti dello Stato colla Chiesa cattolica, dando ne dando comunicazione di tali avvenimenti alla S. Sede con Nota del 22 Giugno 1861. Archiv für k. K., vol. 6, 1861, pag. 398 e segg.). Il Governo cedette e con R.egiao Rescritto Decreto Notificazione del 13 Giugno di quello stesso anno dichiarò il Concordato non più in vigore, ed annunziò annunziando al tempo stesso la emanazione di una legge unilaterale per [ein Wort unlesbar] regolare i rapporti dello Stato colla Chiesa cattolica (Archiv für k. K.,
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ibid., pagg. 411-412). Essendo stata data comunicazione dal Ministro Barone von Hügel comunicazione alla S. Sede di tale detta risoluzione, l'Emo Cardinale Antonelli, Segretario di Stato di Sua Santità, con Nota in data del 3 Agosto 1861 (riprodotta pur troppo soltanto nella traduzione tedesca in Archiv für k. K., vol. 7, 1862, pagg. 318-320), dopo aver espresso la sorpresa ed il dolore del S. Padre di fronte a così aperta violazione degli assunti impegni con contrattuali, di fronte ad una così aperta violazione del conchiuso patto bilaterale, significò dichiarò in nome dell'Augusto Pontefice che la S. Sede si riteneva anche da parte sua svincolata dagli assunti impegni, che le concessioni fatte al Governo nel Concordato dovevano erano da considerarsi per l'avvenire come di niun val nulle e di niun del tutto prive di ogni valore e che per conseguenza il Vescovo di Rottenburg doveva nell'esercizio del suo ufficio attenersi in tutta in tutto la sua [br] estensione alla disciplina generale della Chiesa. In tal guisa le disposizioni del Concordato , (e quindi anche , se non erro, il riconoscimento della quella concernente la Facoltà teo Facoltà teologica di Tubinga) cessava di aver vigore.
La nuova legge, fu promulgata il 30 Gennaio 1862 (cfr.  il testo in Brück, op. cit., pagg. 561-564), escluse, se non espressamente in opposizione al surriferito Art. VIII del Concordato, se non espressamente, almeno implicitamente i Seminari tridentini. Infatti nell'art. 3 si richiede per l'ammissione ad un ufficio ecclesiastico,
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oltre la cit il dom la cittadinanza württemberghese, anche "la prova di una formazione scientifica riconosciuta come adeguata dallao Stato", (cfr. Archiv für k. K., vol. 8, 1862, pag. 362 e segg.), con che si intendeva di indicare specialmente la Facoltà teologica di Tübingen, priva tuttavia della soggezione alla Autorità ecclesiastica prescritta dall'Articolo IX del Concordato. (cfr. Archiv für k. K., vol. VIII, 1862, pag.  36376 e segg.).
Rimane ora che si faccia qualche cenno della recente "legge sulle Chiese" (Gesetz über die Kirchen) del 3 Marzo 1924 (sulla quale compii già il dovere di riferire all'E. V. coll' negli nell'ossequiosio Rapportio NN. N. 30561 del 20 Maggio 1924), in quanto conc ha rapp concerne gl'Istituti per la educazione del Clero. Conformemente alle massime fissate nella Cost nuova Costituzione germanica del 1919, detta legge essa (§ 69) ha abrogato la precedente legge del 30 Gennaio 1 9 8 1862 ed ha quindi reso libera la erezione di Seminari a norma del Codice di diritto canonico nell'ambito delle
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leggi disposizioni prescrizioni generali sull'insegnamento. Il § 73 della legge in discorso prevede inoltre il passaggio dei Convitti sotto la direzione dell'Autorità ecclesiastica; esso è infatti del seguente tenore:
"1. I Seminari teologici evangelici ed i Convitti cattolici per mezzo di una Convenzione fra il Ministero del Culto e la superiore Autorità ecclesiastica passeranno sotto la direzione e l'amministrazione della medesima, in quanto questi Istituti servono alla educazione ed al mantenimento degli alunni ed alla loro speciale formazione per il servizio della Chiesa. Le disposizioni in contrario saranno revocate con un decreto.
2. In quanto i Seminari evangelici inferiori servono alla istruzione generale dei futuri ecclesiastici, la loro posizione giuridica di fronte allo Stato ed i contributi dello Stato verranno regolati con un decreto d'intesa colla superiore Autorità ecclesiastica.
3. Le dette Convenzioni e decreti, per quanto concerne le prestazioni dello Stato, abbisognano del consenso del Ministero delle Finanze".
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Il Landtag prese inoltre al riguardo la seguente risoluzione: "La esecuzione del § 73 deve venire effettuata quanto prima dopo la entrata in vigore di questa legge".
In seguito a ciò il Ministero del Culto preparò e presentò alla Curia vescovile di Rottenburg con ufficio del 19 Gennaio 1925 due progetti di Convenzione, l'una per il Convitto teologico di Tübingen (Wilhelmsstift), l'altra per i Convitti inferiori di Ehingen e Rottweil, affine di regolare il passaggio dei medesimi, sino aventi sinora il carattere di Istituti dello Stato, sotto la direzione e l'amministrazione del Vescovo. Il pro Detti I progetti [vedevano] partivano dal concetto (ancor più ampiamente esposto in un posteriore ufficio del 21 Giugno 1926) che l'obbligo delle prestazioni per i Seminari tridentini nelle trattative del Governo württemberghese colla S. Sede negli anni 1807/09, 1819/27 e 1854/57 l'obbligo delle prestazioni finanziarie per i Seminari tridentini era stato ristretto all'ultimo anno del Seminario pratico. (Alumnatskurs). Se lo Stato del Württemberg negli anni 1817/24 stabilì, a differenza di tutti gli altri Paesi della Germania, di mettere a disposizione stanziare notevoli somme per il mantenimento dei Convitti, ciò non avvenne perché [esso] quasi
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che esso avesse in base alla secolarizzazione ed al § 35 del Reichsdeputationshauptschluss maggiori obblighi che non la Prussia, la Baviera, il Baden o l'Hessen, ma sia in vista delle corrispettive prestazioni alla a favore [sic] Chiesa "evangelica", sia in considerazione delle [misure] disposizioni preliminari prese dall'allora Ministro del Culto e Ministro Presidente, Barone von Wangenheim, il quale desiderò di assicurare il l'unione il legame della formazione scientifica degli ecclesiastici cattolici coll'organismo generale della istru pubblica istruzione dello Stato, ed in particolare colla Università di Tübingen. Se dunque ora al presente il Ministero, allo scopo per ragione dell'eguale trattamento delle due Chiese (cattolica ed "evangelica") si dichiarava pronto ad obbligarsi giuridicamente al a continuare il pagamento di una rendita per i Convitti, anche rimanendo essi ora privati del loro carattere di Istituti dello Stato, tale vincolo deveoveva tuttavia essere condizionato al mantenimento dell'attuale scopo degli Istituti medesimi, vale a dire che i giovani alunni ricevano la loro istruzione filosofico-teologica nella Università rispettivamente nella Facoltà teologica della Università e nei Ginnasi dello Stato. Tale disposizione
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contenuta nei §§ 14 e 11 dei prog menzionati progetti non impone intendeva (così affermava asseriva il Ministero) di imporre al Vescovo l'obbligo di far inviare gli alunni agli diella inviare gli alunni per la loro formazione scientifica degli ecclesiastici negli Istituti dello Stato, ma questa è quest'ultima era piuttosto soltanto una condizione per l'impegno finanziario dello Sta del Governo. Qu Il diritto del Vescovo di [mutare] ordinare diversamente tale formazione, vale a dire in Seminari con proprie scuole interne, rimaneva quindi intatto; qualora egli intenda esse di esercitarlo, lo Stato si riservava di decidere se come ed in quanto egli esso continui erebbe a contribuire per le spese [corr] relative spese.
A tale comunicazione la Curia vescovile rispose con Foglio in data del 1º Luglio 1925, rilevando affermando invece l'obbligo dello Stato, in seguito alla secolarizzazione, di sopperire a tutte le spese per la formazione del Clero. Che i Convitti fossero fondati come Istituti dello Stato, fu una conseguenza delle massime di politica ecclesiastica allora dominanti. Ma la Costituzione germanica del 1919 ha eliminato la ingerenza governativa su detti Istituti, i quali sono così divenuti puramente ecclesiastici. La Curia vescovile
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dichiarava quindi di non poter accettare, perché restrittiva della libertà del Vescovo, dell'Ordinario, l'ac la suaccennata condizione, importante l'obbligo di mantenere circa il mantenimento dell'attuale sistema della formazione del della istruzione dei giovani chierici. È vero che il progetto non importa imponeva per sé un ob a tale riguardo un obbligo al Vescovo; ma questa condizione e la condizione medesima e la circostanza che, in caso di cambiamento, alle attuali prestazioni dello Stato, sufficienti per la più gran bastevoli per sopperire alla maggior parte delle spese, sarebbe sostituito al più un semplice e parziale contributo, costituiscono vano una forte pressione. da parte dello Stato. Ora pe Ciò è era tanto più inammissibile, in quanto che, il Vescovo potrebbe, trovar trovarsi obbligato anche indipendentemente dalla propria volontà, costretto ad trovarsi costretto ad nella necessità, anche per mutamenti introdotti dallo Stato nel programma degli studi, di introdurre un al metodo diverso nella formazione dei chierici, anche per mutamenti introdotti dallo Stato stesso; per es. se, come è da temere, lo studio della lingua latina nel programma ndei Ginnasi venisse ridotto in guisa da non essere più sufficiente per i candidati allo al sacerdozio. Anche in Ora pur in tal caso secondo i §§ 14 e 11 verrebbero a cessare le prestazioni finanziarie del Governo.
Avendo però i Ministeri così del Culto come anche delle Finanze (Foglio del
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17 Marzo 1926) mantenuto fermo il punto di vista del del carattere non obbligatorio delle prestazioni dello Stato per a favore degli Istituti per la formazione scientifica del Clero, prima del la quale precede il Seminario pratico, il primo propose nel succitato Ufficio del 21 Giugno 1926 di prescindere nelle progettate Convenzioni da qualsiasi disposizione circa il fondamento, la estensione e le condizioni dell'obbligo dello Stato al riguardo, lasciando così del tutto impregiudicata l'attuale controversa situazione giuridica, e di limitare l'accordo al ai principi, secondo i quali debbono cui dovrebbero essere di fatto sino a nuovo ordine [misurate] calcolate le somme gl globali relative corrispondenti. somme a tali prestazioni. In conformità di ciò questo senso il Ministero del Culto inviò alla Curia vescovile in data del 5 Agosto 1926 due un nuovio progettio di Convenzione.
Essendo però nel frattempo avvenuta la morte del compianto Vescovo di Rottenburg, Mons. von Keppler (16 Luglio 1926), lae que trattative rimasero sospese, non avendo il Vicario Capitolare, Mons. Sproll, creduto di poter prevenire in un affare argomento così importante la decisione del futuro
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Vescovo. Dopoché però questo Prelato fu eletto egli stesso a quella Sede episcopale (19 (Marzo 1927), il prelodato Mons. Sproll in un Esposto del 7 Agosto s. a., nel quale trattava si trattava anche di vari altri affari della diocesi, argomenti, mi riferì anche pure intorno alla questione al punto in discorso. "Già il defunto Vescovo (così egli scriveva) aveva ordinato che, ottenutosi l'accordo definitivo, la questione si dovesse presentare a Vostra Eccellenza, con preghiera di voler dare il permesso per la conclusione delle anzidette Convenzioni. Come dimostra la lettera del 1º Luglio 1925, noi abbiamo mosso serie obbiezioni contro l'im contro un impegno contrattuale di mantenere l'attuale sistema di formazione dei nostri teologi nei Ginnasi di Ehingen e Rottweil e nella Università dello Stato, ed abbiamo quindi respinto il primo progetto. Invece saremmo inclinati ad accettare il secondo, il quale prescinde da un tale impegno, per riguardo ai considerevoli miglioramenti in confronto col primo ed in considerazione del fatto che si crea uno stato di cose assai simile a quello dei Seminari tridentini, – qualora si potessero regolare con nostra soddisfazione il lato finanziario, messo da parte, ed alcuni dettagli. Siccome però spetta a Vostra Eccellenza di decidere se alcuni punti del § 5 si debbano, oppur no, comprendere nel Concordato, noi, finché non avremo ricevuto questa decisione, ci asterremo dal proseguire i negoziati. Mi permetto però di avvertire che le trattative della Chiesa evangelica stanno per terminare e che il Ministero ci ha ripetutamente pregato di continuare presto le trattative. Mi sia lecito anche di richiamare l'attenzione sul considerevole miglioramento della situazione giuridica, in confronto dell'attuale, che otterremmo con questo accordo. Avremmo nelle nostre mani e sarebbero sottratti alla ingerenza dello Stato, non solo la
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formazione religiosa e morale dei teologi ed il regolamento di casa, ma anche, prescindendo dagli studi ginnasiali propriamente detti, la intiera formazione scientifica durante il quadriennio (o quinquennio) degli studi universitari, la nomina dei Superiori degli Istituti e dei ripetitori, l'ammissione ed il licenziamento degli alunni e la determinazione del programma degli studi nei suoi dettagli. I Convitti inferiori sono bensì annessi a Ginnasi dello Stato, ma questi hanno carattere cattolico. I convittori assisteranno alle lezioni in classi a parte, quindi in massima separati dagli altri studenti ginnasiali. L'amministrazione della Pubblica Istruzione avrà cura che in queste classi le materie scientifiche siano insegnate da professori cattolici. L'insegnamento religioso sarà impartito ai convittori sempre separatamente. Anche per il lato finanziario abbiamo ottenuto importanti concessioni, perché i fabbricati ed i terreni del Convitto di Ehingen e del Wilhelmsstift di Tübingen passerranno in nostra proprietà e potremo adattarli secondo i nostri bisogni. Il contributo dello Stato, secondo i principi con cui si ha in animo di computarne l'ammontare, diminuirà probabilmente del 20 o 25%. Il rimanente del fabbisogno non è eccessivo e può coprirsi colla tassa diocesana. L'esame di ammissione al Seminario clericale si farebbe dai Professori della Facoltà teologica sotto la Ppresidenza del Vescovo. Il regolamento per l'esame sarebbe stabilito dal Vescovo, mentre per il passato questo esame aveva carattere puramente di Stato, né il Vescovo aveva modo di intervenire. Per il momento ragioni gravi mi consigliano di non introdurre modificazioni al presente sistema di formazione dei nostri teologi. Creare istituti propri a nostre spese importerebbe un onere finanziario di almeno mezzo milione di Marchi, perché allora, oltre alle spese del Convitto stesso, dovremmo provvedere a quelle per circa 10 insegnanti superiori ed introdurre così un aumento delle tasse diocesane, il quale non potrebbe essere sopportato negli attuali difficili tempi dal nostro popolo. Questo poi nemmeno comprenderebbe un cambiamento nella formazione dei futuri sacerdoti. Finalmente non disporrei dei necessari insegnanti".
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Malgrado i miglioramenti, che il nuovo progetto senza dubbio importava arrecava allo stato attuale della dei Convitti, l'umile sottoscritto non poté tuttavia non considerare anche i pericoli cui ed i difetti inerenti alla conclusione della proposta Convenzione. Essi erano, a [mio] suo modesto avviso, di duplice natura: di forma e di sostanza. – Quanto alla forma, la educazione ed istruzione del Clero era è materia, che aveva ha costituito già oggetto di trattative e di accordi fra la S. Sede ed il Governo württembu e lo Stato ed il Governo del Württemberg, ed è quindi riservata alla S. Sede medesima. Già la "legge sulle Chiese", di cui si è fatto sopra parola, colla quale il questo Governo aveva voluto volle regolare unilateralmente i rapporti fra lo Stato e le società religiose, aveva ha aveva creato un precedente, che è era stato poi continuamente invocato e sfruttato dai [te] nemici del Concordato in Germania. Le q Lo scrivente poté poi rimediarvi, profittando della vacanza della diocesi di Rottenburg per costringere il Governo del Württemberg, malgrado la sua ostinata ritrosia, a riconoscere l'obbligo dei negoziati colla S. Sede per una nuova Convenzione. Se però ora si assumesse introducesse il in materie essenzialmente concordatarie il sistema di Convenzioni fra lo Stato ed i Vescovi, si darebbe un non meno pericoloso argomento nelle mani degli avversari del Concordato, i quali, già ripetutamente, per odio contro Roma, reclamano hanno reclamatono , accordi che, in quanto siano necessari accordi fra lo Stato fra i due Poteri in materie ecclesiastiche, [a] essi abbiano luogo coll'Episcopato locale, ad esclusione della S. Sede; errore, contro
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il quale prese prese così lodevolmente posizione nello scorso anno la stessa Conferenza vescovile di Fulda (cfr. Rapporto N. 37932 dell'11 Agosto 1927). L'esempio del Württemberg potrebbe quindi avere dannoseissime ripercussioni, principalmente in Prussia. – Senonché anche il contenuto della progettata Convenzione non mi sembrava poi di diff dar luogo ad obbiezioni. Basti citare il § 5 n. 1, il quale prescrive che il Superiore ed i ripetitori dei Convitti debbano aver compiuto almeno tre anni un triennio di studi teologici in un'Alta scuola alta scuola dello Stato in Germania; con che rimanevano rrebbero [sic] escluse le alte scuole vescovili tedesche e gli Istituti Pontifici in Roma; precedente anche questo, che apparisce esso pure pericolosissimo, se si pen considerino pensi alle difficoltà, incontrate che si incontrano in questa materia nelle trattative col concordatarie colla Prussia (cfr. Rapporto N. 36039 dell'8 Settembre 1926).
Simili considerazioni esposi manifestai al Revmo Mons. Vescovo di Rottenburg – naturalmente, come mio pensiero personale, e salva la superiore decisione della S. Sede – in una mia lettera da me direttagli in data del 5 Ottobre 1927. Il sullodato Mons. Sproll, venuto poi a farmi visita il 10 del susseguente mese di Novembre, si dichiarò d'accordo col
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modo di vedere dell'umile sottoscritto, aggiungendo che avrebbe sospeso le trattative col Governo.
Se dunque piacerà alla S. Sede di confermare decidere che la materia in discorso deve bba essere ordinata nel futuro Concordato col Württemberg, occorrerà, a mio subordinato parere, nei relativi negoziati, - i quali non potranno cominciaer se non – i quali non potranno cominciare se non dopo le prossime elezioni per il Landtag –, di adoperarsi: 1º) a regolare la l'anormale situazione della Facoltà teologica di Tübingen, 2º)  garantire assicurare ad affermare e garantire la piena libertà della Chiesa nella direzione dei Convitti per gli aspiranti allo stato ecclesiastico, 3º)  ad assicurare, d'altra parte, le nel miglior modo possibile le pre prestazioni finanziarie, a cui <del Governo> necessarie <per il mantenimento degli Istituti destinati alla formazione del Clero.> per gli Istituti destinati alla la formazione del Clero.
Una volta fissati che questi punti rimanessero fissati in una nuova Convenzione fra la S. Sede e lo Stato del Württemberg, sarà possibile di procedere senza maggiore ed eccessiva difficoltà <più facilmente> alla riforma dei detti Istituti. Senza al dubbio l'attuale stato dei medesimi, ed in particolar modo del Convitto teologico, è, grazie al Cielo, ben diverso da quello sopra lamentato dei [sec] dei tempi antichi; tuttavia non pochi miglioramenti sembrano ancora ancora necessari od opportuni, affine di consolidare la disciplina, eliminare gli inconvenienti tuttora esistenti,
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in una parola, attuare praticamente quanto cotesta S. Congregazione sapientemente prescriveva al riguardo nella Istruzione segreta ad Germaniae Archiepiscopos et Episcopos de Clericis instituendis , del 9 Ottobre 1921, pag. 4.
Accluse al L'E. V. troverà infine qui accluse alcune informazioni riservate circa le Associazioni fra gli studenti di teologia in Tübingen, fornitemi, dietro mia richiesta, dal Rev. P. Roberto Köppel S. J., Direttore spirituale di quel Convitto nel (Withelmstift). Esse sono Dette Associazioni sono tre: la Danubia e la Herzynia, ambedue fondate sin dal 1848, e la Guelfia, fon costituita nel 1870 (cfr. Universitätskalender und Vorlesungsverzeichnis, Sommersemester 1927, pag. 112). Il menzionato Padre pensa che la questione potrà essere più facilmente risoluta, dopoché il Convitto sarà passato intieramente nelle mani del Vescovo.
Chinato
377r, oben mittig hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Bisleti, Gaetano vom 26. Januar 1928, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 18496, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/18496. Letzter Zugriff am: 04.05.2024.
Online seit 20.01.2020.