Dokument-Nr. 19288
Pacelli, Eugenio an Sbarretti, Donato Raffaele
[Berlin], 04. März 1929

Schreiber (Textgenese)
PacelliStenotypistPacelli
Betreff
Esposto del Revmo Mons. Giuseppe Damiano Schmitt, Vescovo di Fulda, circa la missio in possessionem per i nuovi parroci
Insieme ai due relativi Allegati, che compio il dovere di ritornare qui acclusi, mi è pervenuto pervenne il venerato Dispaccio dell'E. V. R. N. 2233/28 in data del 6  [novem] Novembre p. p. s. a.
Come il Revmo Mons. Vescovo di Fulda osserva nella sua supplica, il Codice di diritto canonico distingue nella provvista dei benefici due atti distinti: la collatio beneficii e la missio in possessionem o institutio corporalis. "In iure (così la S. C. Ep. et Reg., Lincien., 19  Sept. 1862, in Codicis iuris canonici Fontes, vol. IV, pag. 970) triplex canonicae institutionis species habetur, ita Glos Gloss. in cap.  Beneficium, circa med., de reg. iur., in 6: Dicendum quod triplex est institutio: quaedam est institutio collativa; alia est institutio auctorizabilis quoad commissionem curae animarum; alia est institutio realis, et actualis, quae vocatur investitura seu inductio in possessionem realem et corporalem. Nemo, ut notat Reiffenstuel, lib. 3 tit. 7 num. 4, generaliter loquendo in possessionem immitti proprio marte valet: et hodie ius immittendi in possessionem ad
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Episcopum seu eius delegatum spectat ex. cap.  Licet Episcopus 28, de praeben. in 6."
La missio in possessionem o institutio corporalis, se si tratta di benefici non concistoriali, spetta, anche a norma del Codice (art. (Can. 1443 § 2), all'Ordinario del luogo, che può a tal uopo delegare un altro ecclesiastico. Essa deve esser fatta secondo il modo prescritto per diritto particolare od ammesso per legittima consuetudine; l'Ordinario può tuttavia dispensare da esso espress per iscritto; nel qual caso la dispensa tien luogo della presa di possesso (can. 1444 § 1). La presa di possesso del beneficio può esser compiuta anche per mezzo di un procuratore avente un mandato speciale (can. 1445).
Il Codice di diritto canonico lascia dunque largo campo al diritto particolare ed alle legittime consuetudini.
Nel 1908 il Revmo Arcivescovo di Olmütz, in seguito a divergenze di opinioni, manifestatesi al riguardo interpellò interrogò cotesta S. Congregazione sul senso della delle parole "adepta possessio" in ordine adel Decreto "Ne temere" del 2 Agosto 1907. Nella relativa supplica, in data del 2 Marzo del d. a., egli esponeva come nella sua archidiocesi la collazione del beneficio parrocchiale aveva luogo con un doppio atto: "Parochus in beneficium instituendus invitatur ad investituram,
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quae de regula a Vicario generali peragitur et quidem ita. Instituendus genuflexus recitat professionem fidei Tridentino-Vaticanam eaque finita addit iuramentum: "Praterea ego N. N. spondeo, voveo ac iuro ...". Dein Vicarius generalis accipit biretum, capiti instituendi imponit et dicit: "Ego, N. N., Vicarius generalis, investio te, N. N., in parochiam N. et do tibi potestatem verbum Dei annuntiandi, sacramenta conficiendi, aliaque munia parochialia exercendi et administrandi, fructusque ex iis provenientes in tuam ac praefatae N. ecclesiae utilitatem percipiendi. Idque in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen". - Die huiusce functionis investitura dictae vel alio aliquo die non multum distante et in ipsa investitura ad computos faciliores reddendos enunciato, e. gr. 1a die mensis N. N., cessant proventus, quibus ita investitus hucusque ex beneficio aliquo ecclesiastico fruebatur, et acquiruntur fructus ex beneficio parochiali, ad quod investitus est ipseque ipseque obligatur applicare Missam pro parochianis suis, et quam primum fieri potest, domicilium suum in parochiam suam transfert. - Po-
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stea aliquando decanus foraneus vel alius sacerdos ab Episcopo deputatus investituum solemniter inducit un ecclesiam parochialem eique libros parochiales et peculium ecclesiae ac beneficii tradit, qui actus installatio vocatur". E il Revmo Arcivescovo concludeva: "Quum in hoc dissensu de ipso sacramenti valore agatur, placeat Sanctitati Vestrae decernere, quaenam Olomucii ex hisce duabus diebus sit illa dies adeptae possessionis beneficii, num dies investiturae supra dictae, an dies installationis item supraea dictae".
E cotesta S. Congregazione rispose: "Nomine possessionis hic intelligi illum actum, qui sive institutio corporalis, sive inthronizatio, sive installatio, sive aliter nuncupetur, tamen semper id efficit, ut institutus in beneficium exinde adipiscatur liberum exercitium potestatis, suo officio adnexae".
La Curia arcivescovile interpretò questo Rescritto nel modo seguente: "Ex hoc Rescripto patet, nomine possessionis apud nos intelligi investituram" (Cfr.  Archiv für katholisches Kirchenrecht, vol. 89, 1909, pagg. 327-329).
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Il De Smet nel suo Tractatus theologico-canonicus de Sponsalibus et Matrimonio, editio quarta (inde a Codice altera), Brugis 1927, pag. 90 not. 1, riferisce quanto al Belgio: "In diocesi Brugensi solet illa possessionis captio fieri in primo accessu ad parochiam; in aliis diocesibus fit potius in illa ipsa installatione sollemni".
Per l'Olanda il Vlaming, Praelectiones iuris matrimonii, ed. III, vol. II, pag. 183 n. 1: , scrive: "In diocesi dioecesi Halemensi Harlemensi ille actus est acceptio "litterarum maiorum", quae fidei professionem praestitumque coram Deo iuramentum consequitur. Igitur litteris istis a neo-parocho acceptis statim expirat facultas illa delegata, qua antea fruebatur vicarius oeconomus (deservitor) ab Ordinario constitutus".
Per Nell'l'Austria, secondo l'Haring, Grundzüge des kathol. Kirchenrechtes, II, pag. 624, la presa di possesso ha luogo nel modo seguente: "La investitura dei benefici comuni si divide per lo più in due atti: nella investitura verbalis, compiuta dal Vescovo o dal suo Delegato, e nella investitura
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realis od intr immissione nelle temporalità per mezzo del Commissario vescovile (Decano)". E nella nota 5 osserva: "La cosiddetta installazione del parroco è semplicemente una solennità ecclesiastica senza importanza giuridica".
Per venire ora p a parlare più particolarmente della Germania, l'Hinschius, giurista protestante, ma assai celebre ed erudito, e ricco di accurate notizie, così scriveva nel suo nell'opera Das Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten in Deutschland, Berlin, 1880, t. III pag. 4: "La immissione in possesso (Besitzeinweisung) dell'ufficio ha luogo di regola per mezzo del decano o dell'arciprete (il quale tuttavia in ogni singolo caso riceve per ciò uno speciale incarico del del Vescovo o della Curia vescovile). Per i parroci essa ha luogo nella chiesa parrocchiale, insieme ad una funzione religiosa, colla consegna di alcuni simboli, per esempio delle chiavi della Chiesa e dell'archivio parrocchiale".
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Vario è invece il modo di esprimersi dei Canonisti tedeschi contemporanei. - Così l'Eichmann, professore di diritto canonico nella Facoltà teologica della Università di Monaco (Baviera), nel suo Lehrbuch des Kirchenrechts auf Grund des Codex iuris canonici, ediz. 2a, Paderborn 1926, pag. 205, sembra sembra considera re<re> come due atti distinti la missio in possessionem e e la institutio corporalis: "La nomina alla parrocchia si compie dal Vescovo per mezzo del decreto di collazione. La istituzione canonica, vale a dire la ufficiale immissione in possesso (die amtliche ( Besitzeinweisung), ha luogo di regola per mezzo del Vicario generale, nella forma in uso nella diocesi, dopo emessa la professione di fede (c. 1406 § 1 n. 7); la facoltà di esercitare la cura delle anime è unita colla immissione <im>missio<ne> in possess ionem.o. in possesso. Al parroco viene rilasciato un attestato certificato dell'avvenuta istituzione (Investiturbrief). Dopo di ciò si ha la installazione, ordinariamente per mezzo del decano, a norma di una istruzione vescovile (cfr. cc. 1443-44)". Parimenti l'Heiner, Kirchenrecht, vol. II, pag. 176
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Anche il Linneborn, Grundriss des Eherechts nach dem Codex Iuris Canonici, Paderborn 1922, pagg. 317-318, [cr] arg ritiene la installazione quale una cerimonia senza importanza giuridica: "Nelle diocesi prussiane era finora in uso che dopo la collazione del beneficio per mezzo dell'Ordinario (collatio, institutio, etc.) il parroco ricevesse la investitura dall'Ordinario nella sede stessa della Curia vescovile. Per emettere il giuramento antimodernisticoa il nuovo parroco doveva presentarsi personalmente, affine di ricevere poscia l'inve investitura. Dopo questa installazione (Einweisung) nel suo ufficio il parroco era autorizzato ad assistere ai matrimoni. La di lui introduzione (Einführung) nella parrocchia, fatta con alcune solennità dal decano o da altro ecclesiastico a ciò incaricato, non aveva più alcuna importanza giuridica".
Invece il Leitner, Lehrbuch des katholischen Eherechts Eherechts, ed. 3a, pag. 194, pur ammettendo il valore la validità di tale modo di presa di possesso, sembra fondarla sulla diritto facoltà di dispensa spettante, come si è accennato,
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all'Ordinario. "Un decreto della Curia vescovile di Passavia (egli osserva) stabiliva quanto appresso: "La valida assistenza ai matrimoni comincia  ... dinanzi a quei parroci, per i quali ha luogo una investitura, a datare comincia dal giorno in cui, dopo ottenuta l'investitura, prendono possesso della parrocchia" (senza speciale formalità). Esso vale pienamente anche dopo l'entrata in vigore del Codice. - Anzi nel nuovo diritto vale ora anche la dichiarazione della Curia di Oll Olomütz: "Ex hoc Rescripto patet, nomine possessionis apud nos intelligi investituram". Infatti, sebbene l'investitura (institutio tituli collativa) non importi nessuna presa corporale di possesso, tuttavia l'Ordinario può dispensare dalla medesima, e questa dispensa (anche habitualis) vale per la presa di possesso".
Anche la prassi è in Germania differente nelle varie diocesi. , eziandio nell'ambito della stessa Provincia. I Vescovi della Provincia ecclesiastica del Reno inferiore avevano nella conferenza tenuta in Colonia il 20 Febbraio 1918 deliberato di addivenire ad un regolamento uniforme della institutio
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corporalis; ma tale disegno non è stato mai portato sinora mandato ad effetto (cfr.  Linneborn, op. cit., pag. 318). Alcuni recenti Sinodi diocesani hanno preso delle [sane] disposizioni al riguardo, e qualche Ordinario ha emanato speciali decreti ordinanze sull'argomento. - Malgrado, Prescindendo tuttavia, le da differenze suaccennate, accidentali, le diocesi della Germania possono dividersi nella presente materia in due gruppi.
Il Nel I. Nelle diocesi del primo gruppo la missio in possessionem seu institutio corporalis nel senso del can. 1443 § 2 ha luogo nella Curia vescovile immediatamente dopo la professione di fede, mentre che l'incardinante, il quale la introduzione od installazione, che ha luogo più tardi per mezzo del decano, si considera come una semplice cerimonia senza effetto giuridico. A questo gruppo appartengono:
1°) la diocesi di Fulda. In essa, dall'anno 1882 all'incirca, come risulta dalla istanza di quel Revmo Vescovo, la missio in possessionem si è consideravata prima come inclusa nel decreto di collazione della parrocchia, e la institutio corporalis o introductio sollemnis per decanum come una pura cerimonia
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ovvero quasi come un complemento della già avvenuta immissione in possesso. In tal guisa il nuovo parroco sin dal giorno indicato nel decreto di collazione cominciava senz'altro ad esercitare gli atti del suo ufficio, compresa la delegazione per l'assistenza ai matrimoni. Per togliere le incertezze ed i dubbi sorti in seguito ad una simile prassi, il sullodato Vescovo emanò in data del 23 Giugno 1927 una ordinanza, pubblicata nel Bollettino diocesano N. IX del 1° Settembre s. a., in cui si dispone che il nuovo parroco si debba presentare nella residenza del Vicario generale per la professione di fede il giorno stesso, a partire dal quale, secondo il decreto di collazione, gli viene conferita la parrocchia; il Vicario generale od il suo rappresentante gli indirizzano rivolgono una dichiarazione, la quale deve essere considerata come missio in possessionem nel senso del canone 1444. Qualora al nuovo parroco non poss sia possibile per giusta causa di presentarsi nel giorno prescritto alla Curia vescovile, si provvede per mezzo di dispensa a norma del succitato canone.
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2°) la diocesi di Paderborn. Dopo la designatio personae a norma delle prescrizioni del diritto canonico si compie la provisio canonica (collatio libera, institutio, confirmatio, admissio) per mezzo della trasmissione dell'Atto di del decreto di collazione. Quindi il neo-eletto parroco si reca dal Vicario generale (Or per emettere la professione di fede prescritta dal canone 1443 § 1 e prestare il cosiddetto giuramento antimodernista. Colla professione di fede viene congiunta la missio in possessionem o institutio corporalis, la quale si compie nel modo seguente: come appresso:
Il parroco pronunzia il giuramento per il fedele adempimento del suo ufficio secondo la formula seguente:
Formula Juramenti a Pastoribus tempore investiturae praestandi."
Insuper iuro et promitto, quod ex hac hora Domino meo Ordinario et eius successoribus ac aliis Praelatis meis pro tempore in licitis et honestis reverenter obediam; Parochialem Ecclesiam N. mihi collatam per me vel alium de
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licentia Ordinarii mei in divinis deserviam; bona, iura et fructus Ecclesiae meae non alienabo, nisi forte de consensu Episcopi, Ordinarii mei, et cum dictae Ecclesiae emolumento; deperdita forte et alienata pro posse et nosse recuperabo et recuperata fideliter conservabo et omnia et singula in litteris fundationis, collationis et investiturae contenta diligenter observabo, sine dolo et fraude.
Sic me Deus ...
Segue quindi l'atto della missio in possessionem mediante la consegna della berretta:
Formula Investiturae Pastoris.
Is, cui ius investiturae competit, imponens Biretum capiti investiendi dicit:
Super iuramento Deo et mihi praestito ac iuxta tenorem praesentium litterarum collationis mihi porrectarum, te ad hanc parochialem Ecclesiam N. per bireti mei capiti tuo impositionem admitto et investio, tibique eandem confero, curam animarum, custodiam sacrarum Reliquiarum et ornamentorum nec non bona eiusdem Ecclesiae in animam tuam fideliter committens. In nomine Patris .....
Queste Le surriferite formule sono molto antiche. Esse si trovano già nello Speculum diaconale (ristampato in Paderborn 1755, pag. 112 e segg.), edito
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dal Vicario generale Laurentius a Dript (morto il 27  Aprile 1686).
Dopo questa missio in possessionem il parroco si considera come autorizzato ad esercitare tutte le funzioni nella sua parrocchia, ed il giorno, del compimen in cui si compie l'atto sopra descritto, va si reputa vale come dies adeptae canonicae possessionis beneficii. Se il nuovo parroco non può per speciali circostanze esercitare da quel giorno il suo ufficio nella parrocchia, il Vicario generale provvede al tempo stesso a farlo supplire mediante la nomina di un Vicarius substitutus (can. 474).
Finalmente il nuovo parroco viene per edificazione dei fedeli introdotto solennemente nella sua chiesa, senza però tuttavia che ciò abbia alcun effetto giuridico per la missio in possessionem. Tale cerimonia si compie secondo un antico rito, stampato nell'Appendice al Rituale Romanum in usum dioeceseos Paderbonensis (1862).
3°)  l'archidiocesi di Colonia. Anche
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qui la missio in possessionem o instal del parroco si effettua dall'Ordinario (o dal suo rappresentante) immediatamente dopo la emissione della professio fidei, del giuramento antimodernista e del giuramento di fedele adempimento dell'ufficio. Il rito di questa investitura trovasi nella Collectio Rituum Archid. Colon., IX, c. 2, e nella relativa formula si legge il seguente passo: "Tibi pastoratum in N. vacantem conferimus teque ad eundem instituimus et investimus atque in realem et actualem possessionem eiusdem, amoto quovis illegitimo detentore, induci decernimus cum omni plenitudine iuris canonici, dantes et concedentes tibi omnimodam potestatem parochialem istam ecclesiam in N. regendi". Il susseguente La susseguente installazione per mezzo del decano o del suo rappresentante (cfr. la succitata Coll. Rit. Arch. Col. IX, 3: Modus introducendi novum parochum) è una semplice cerimonia senza effetto giuridico.
4°)  la diocesi di Eichstätt, ove il Vicario generale, come sopra, usa la seguente for-
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mula: "Te ... canonice instituo et per bireti impositionem investio et te sic investitum immitto in possessionem dictae parochiae realem et actualem". La susseguente installazione è anche qui considerata come una formalità puramente esteriore senza alcun significato giuridico.
Lo stesso m Una simile prassi è in uso altresì nell'archidiocesi di Monaco e Frisinga, nelle diocesi di Augsburg, di Magonza (ove la installazione per mezzo del decano è bensì prescritta, ma non come <quale> elemento essenziale della missio in possessionem, ven<ess>endo invece considerata come tale la redazione e la trasmissione del decreto di nomina), di Passavia (ove il Vicario generale dice: "Te ... ad ecclesiam parochialem N. recipimus et admittimus" e consegna il libro, le chiavi e la berretta), di Ratisbona (ove il Vicario generale consegna il breviario e la berretta), di Spira.
II. Nelle diocesi del secondo gruppo invece la presa di possesso si compie nella parrocchia stessa coll'installazione del nuovo parroco nella sua chiesa per mezzo del decano.
Così nella diocesi di Breslavia, ove l'institutio corporalis si ha nella solenne insediamento introduzione del nuovo parroco per mezzo di fatta per incarico dell'Ordinario dall'arciprete o vicario foraneo,
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secondo il rito indicato prescritto nel Rituale Vratislaviense Romano accomodatum , (1847): "Introductio novi Plebani seu Beneficiati", pag. 467 e segg. L'esecu"esecutore", esaminate le lettere originali d'investitura o provvis provvista del beneficio, introduce l'"intronizzando" alla presenza del clero e del popolo, consegna all'"intronizzando" le chiavi della chiesa e lo introduce poi nella stes medesima. Quivi, sedendo in superiori gradu Altaris, l'esecutore fa leggere ad alta voce l'investitura del neo-beneficiato e, dopo che questi ha emesso la professione di fede e prestato il giuramento, l'esecutore sorge e l gli dà il possesso colla seguente formula: <pronunziando la seguente formula:> Executor surgit , et stans inthronizando, modicum inclinato ad Altare tengentique ambabus manibus ipsum Altare, in medio tradit Possessionem, dicens:
"Auctoritate et mandato Domini nostri Reverendissimi N. Episcopi N. mitto te in corporalem et actualem huius Ecclesiae possessionem, constituens te Rectorem ejus, in spiritualibus et tem poralibus, ac curam animarum illius tibi committens, quam ita administrabis in animam tuam, ut in die judicii Deo rationem administrationis tuae reddere valeas. Et propterea tibi de ipsius fructibus et obventionibus ab his, quorum interest, responderi jubeo: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen."
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il quale pronunzia la seguente formula "Authoritate et mandato Domini nostri Reverendissimi N. Episcopi N. mitto te in corporalem et actualem huius Ecclesiae possessionem".
E similmente si procede nell'archidiocesi di Friburgo (cfr.  Archiv für kath. Kirchenrecht, t. <vol.>  7, 1862, pag. 130 § 13), e nelle diocesi di Limburgo, Münster, Rottenburg e Treviri.
Questo secondo modo sembra che per sé corrisponda meglio al concetto di missio in possessionem o institutio corporalis, di cui si parla analogamente anche a quanto il Codice prescr prescrive per i Vescovi residenziali, i quali "canonicam dioecesis possessionem capiunt simul ac in ipsa dioecesi vel per se vel per procuratorem apostolicas litteras Capitulo ecclesiae cathedralis ostenderint" (can. 334 § 3). Tuttavia, data la larghezza che lascia il della disposizione del can. 1444 § 1, e tenuta presente altresì la surriferita risposta di cotesta S. Congregazione alla esplicit al dubbio proposto dall'Arcivescovo di Olmütz, la quale pure lascia sembra lasciare grande libertà in questa materia, pare, salvo meliori iudicio, che il modo prescritto dal Revmo
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Vescovo di Fulda col decreto del 23 Giugno 1927 sia valido. Quanto al Per ciò <poi> che riguarda il tempo al anteriore, l'umile sottoscritto non ha sotto gli occhi lo schema delle lettere di collazione annesso alla istanza del Revmo di Mons. Schmitt; il Rapporto però suppone però che in esso fosse sufficientemente espresso che q quanto il si espone nella medesima, vale a dire "has litteras collationis praeter collationem simul etiam missionem in possessionem beneficii continere". et qui In questa ipotesi sembrerebbe pure che la risposta dovrebbe essere affermativa.
Nel sottoporre pertanto quanto sopra all'alto senno dell'E. V., m'inchino non osa quindi di esprimere un subordinato avviso circa il primo dei dubbi sottoposti <espressi> <proposti> nella medesima. Si permette nondimeno di notare<, riferendosi [altresì] <altresì> a quanto è accennato in principio del presente rispettoso Rapporto, come,> che, secondo i canonisti <anche prima del nuovo Codice> (cfr. ad esempio Wernz, Jus decretalium, 1915, t. II p. II n. 446 e segg.), la collazione del beneficio è <costituisce un atto> distinto dalla presa di possesso od institutio corporalis.
Chinato
186r, oben mittig hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Sbarretti, Donato Raffaele vom 04. März 1929, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 19288, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/19288. Letzter Zugriff am: 17.05.2024.
Online seit 20.01.2020.