Dokument-Nr. 2623

Matt, FranzKrausneck, WilhelmKnilling, Eugen Ritter von: Articolo X. [München], vor dem 14. Februar 1923

(Traduzione)
Articolo X.
1.) Sul § 1 lettera a, ultima proposizione del controprogetto, – Ai Vicari, ai Canonici ed alle Dignità delle Chiese1 cattedrali, nonché ai Vescovi ed agli Arcivescovi, oltre gli onorari previsti nel Concordato del 1817, sono stati già finora accordati supplementi volontari (freiwillige Ergänzungen); il che fino al 1921 si era compiuto mediante l'approvazione che il Landtag dava al bilancio dello Stato. In detto anno si addivenne ad una formale sistemazione legislativa per mezzo delle leggi del 9 Agosto 1921, 15 Febbraio e 27 Luglio 1922 concernenti i supplementi degli assegni concordatarii degli Arcivescovi, dei Vescovi e dei membri dei Capitoli cattedrali (Gesetz- und Verordungsblatt 1921 pag. 451 e 1922 pag. 187 e 469). Gli assegni in esse contemplati si aggirano per i Vicari delle Chiese cattedrali tra l'assegno minimo fissato per le parrocchie privilegiate e semplici nella legge contemporaneamente emanata intorno ai supplementi di congrua per il Clero curato, vale a dire approssimativamente tra gli stipendi dei funzionari governativi dei gruppi X e XI (Bezirksamtmann e Oberamtmann); per i Canonici valgono gli stipendi dei gradi superiori di anzianità degli Oberregierungsräte o Consiglieri superiori di prefettura (gruppo XII) e dei gradi inferiori dei Regierungsdirektoren o Direttori di prefettura (gruppo XIII), per le Dignità il grado medio dei medesimi Direttori di prefettura (gruppo XIII), per i Vescovi lo stipendio dei Regierungspräsidenten o Prefetti, coll'aumento per l'Arcivescovo di Bamberga di 1/7 e
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per l'Arcivesovo di Monaco-Frisinga di 2/7.
Come gli stipendia dei citati gruppi di funzionari governativi vengono adattati alle condizioni economiche di ciascun tempo, così pure lo stesso si osserverà anche riguardo agli assegni dei summenzionati ecclesiastici, finché non si potrà dare ad essi una dotazione. Se la Santa Sede lo desidera, al momento della ratifica del nuovo Concordato il Governo con una Nota speciale ripeterà le anzidette spiegazioni.
2.) Sul § 1 lett. h. Qualora le sfavorevoli condizioni economiche od altre cause cagionassero la soppressione di uno dei Licei dello Stato attualmente esistenti in Bamberga, Dillingen, Frisinga, Passavia o Ratisbona, il Governo bavarese si interesserà perché il Landtag conceda più elevati sussidi ai Seminari maggiori diocesani interessati.
In Spira non vi è un Liceo dello Stato. Gli studenti di teologia della diocesi di Spira hanno sinora compiuto i loro studi nelle Università dello Stato o nei Licei della Baviera a destra del Reno od in Istituti per la formazione del Clero di altre diocesi.
La situazione finanziaria dello Stato vieta la erezione di un Liceo o di un completo Seminario clericale per la diocesi di Spira a spese dello Stato stesso. Qualora però si tenesse a che i non numerosi aspiranti al sacerdozio di detta diocesi vengano educati in comune, il Governo bavarese volentieri sosterrà nel Landtag che lo Stato concorra a procurare i mezzi a ciò necessari in un luogo
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della Baviera a destra del Reno, ove già si trova una corrispondente scuola per la formazione teologica, massime presso le Università di Monaco o di Würzburg.
L'ultimo periodo del precedente schiarimento al § 1 lett. a vale anche per il presente.
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Empfohlene Zitierweise
Matt, Franz, Articolo X, [München] vom vor dem 14. Februar 1923, Anlage, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 2623, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/2623. Letzter Zugriff am: 29.03.2024.
Online seit 24.10.2013.