Dokument-Nr. 5374
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 18. August 1919

Schreiber (Textgenese)
PacelliStenotypistPacelli
Betreff
Sulla nuova Relazioni fra Chiesa e Stato nella nuova Costituzione dell'Impero Germanico
La nuova Costituzione dell'Impero Germanico è entrata in vigore il 13 corrente mediante la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale dello Stato. Credo perciò mio dovere di dare qui appresso all'E. V. R., la traduzione italiana degli articoli di essa, i quali fissa no le relazioni fra Chiesa e Stato, con qualche breve osservazione o schiarimento.
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Articolo 13 4.
Testo tedesco
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Traduzione italiana
Tutti i tedeschi hanno il diritto di fondar leghe e associazioni, purché intese a scopi che non siano in contraddizione col codice penale . Questo diritto non potrà esser limitato da misure preventive. Le medesime prescrizioni valgono per le associazioni e congregazioni (Vereine) religiose.
Qualsiasi società è libera di acquistarsi la necessaria capacità giuridica corrispondentemente alle prescrizioni del codice civile.
77v

Questo articolo è assai importante per le c ongregazioni religiose, giacché estende anche a queste senza limitazioni il diritto spettante ad ogni tedesco di fondare associazioni. Anche le molte restrizioni concernenti circa l'acquisto della capacità giuridica da parte delle Congregazioni medesime, vigenti finora in tutti gli Stati della Germania, sono rimaste abrogate dal capoverso secondo dell'articolo in discorso; esse acquistano ora tale ca detta capacità conformemente alle prescrizioni generali del diritto civile.
Inoltre nell'articolo 138, il quale le Congregazioni suddette sono equiparate alle associazioni religiose per ciò che concerne la garanzia della loro proprietà.
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Capo terzo
Religione e società religiose
Articolo 135
Tedsto tedesco
………………
78r

Traduzione italiana
Tutti gli abitanti della Repubblica germanica godono piena libertà di fede e di coscienza. Lo Statuto garantisce l'indisturbato esercizio del culto, che vien posto sotto la protezione dello Stato, ferme rimanendo le leggi generali della Repubblica.
Articolo 136
Testo tedesco
……………….
Traduzione italiana
I diritti e doveri civili e politici non vengono né condizionati, né limitati dall'esercizio della libertà di culto.
Il godimento dei diritti civili e politici, nonché l'ammissione alle cariche sono indipendenti dalla confessione religiosa.
Nessuno è obbligato a manifestare le proprie convinzioni in materia di fede. Le a utorità hanno il diritto di domandare dell' appartenenza ad una società religiosa, solo inquantoché da essa domanda possano dipendere diritti e doveri, o lo richieda una riscossione statale ordinata per legge.
Nessuno può esser costretto ad azione o cerimonia religiosa né a prender parte ad esercizi spirituali o a prestar giuramento con una formula religiosa.
79r

Gli articoli 135 e 136 riguardano la sfera personale del diritto e sanzionano la libertà individuale di fede e di coscienza.
Il capoverso I diritti ed i doveri civili e politici sono indipendenti dalla confessione religiosa; in particolar modo poi è stabilito che tutti possono essere egualmente ammessi senza distinzione di religione alle pubbliche cariche. Nessuno è obbligato a manifestare le proprie intime convinzioni religiose; tuttavia le Autorità civili possono interrogare circa l'appartenenza ad una società religiosa "quando da essa dipendano diritti e doveri". Questa clausola trova la sua applicazione in ciò che riguarda l'educazione dei fanciulli (tutela, scuola), le imposte ecclesiastiche, ecc. Tale interrogazione è inoltre, com'è chiaro, altresì ammessa, quando si tratti di compilare statistiche ordinate per legge. Finalmente è da notare che la proibizione il diritto di coazione ad atti religiosi non esclude quella esercitata a riguardo dei fanciulli
79v
da parte di coloro cui spetta la loro educazione, né d g impedisce i procedimenti disciplinari ecclesiastici verso coloro che liberamente appartengono ad una confessione religiosa. Quanto alla forma religiosa del giuramento, nessuno può essere ad essa costretto; tuttavia essa è permessa a norma degli articoli 42 e 177.
Articolo 137
Testo tedesco
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Traduzione italiana
80r

Non esiste Chiesa di Stato.
La libertà di associazione delle società religiose sarà garantita. L'aggregazione delle società religiose entro i confini della Repubblica non è sottoposta a restrizioni di sorta.
Ogni società religiosa ha un ordinamento ed un'amministrazione indipendenti nell'ambito delle leggi valide per tutti. Esse procedono alla distribuzione delle proprie cariche senza cooperazione dello Stato, dei c omuni.
Le società religiose acquistano capacità giuridica seguendo le prescrizioni generali del diritto civile.
Le società religiose rimangono corporazioni del diritto pubblico purché lo sia no state sin qui. Anche ad altre società religiose p ot ranno essere accordati, quando ne facciano richiesta, uguali diritti, purché offrano la garanzia della durata tanto riguardo al loro Statuto che al numero dei loro membri . Quando più società religiose del genere, godenti diritto pubblico, si stringano in confederazione, anche questa confederazione (o aggregazione) dovrà considerarsi quale una corporazione godente diritto pubblico.
Le società religiose che son corporazioni del diritto pubblico sono autorizzate di prelevare imposte in base alle liste civili uniformandosi alle prescrizioni del diritto regionale.
Alle società religiose vengono equiparate quelle associazioni che si pongono il compito della cura collettiva di un sistema filosofico.
Nel caso che l'esecuzione di queste prescrizioni richieda un ulteriore regolamento, di esso è competente la legislazione regionale.
81r

Il capoverso primo di questo articolo "Non esiste Chiesa di Stato" è rivolto princ essenzialmente contro le Chiese nazionali protestanti e contro l'amalgama lor proprio delle cose politiche ed ecclesiastiche, aspramente combattuto e respinto dalla tendenza socialista. Esso colpisce però altresì alcune alcune forti ingerenze dello Stato nella vita ecclesiastica cattolica, quali sussistono si sono avute sinora, ad esempio specialmente in Baviera.
Assai importante è il capoverso terzo, il quale afferma il diritto delle società religiose di ordinare ed amministrare indipendentemente i propri affari ed in conseguenza sancisce che esse conferiscono i loro uffici senza cooperazione dello Stato o dei Comuni. Tale disposizione fu accettata all'unanimità così nella Commissione come nell'Assemblea Nazionale, malgrado la opposizione di alcuni Governi di Stati particolari, massime del Governo bavarese, presieduto dall'anticlericale Ministro Sig. Hoffmann.
81v
L'inciso "nell'ambito del diritto comune" o più letteralmente tradotto "nell'ambito delle leggi vigenti per tutti" (innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes) non deve essere inteso quasi che c si voglia così di traverso introdurre nuovamente la supremazia e la ingerenza dello Stato sulla Chiesa , ma nel senso che lo Stato, non facendo distinzione fra società religiose cristiane e non cristiane, antiche e moderne, protegge e tutela il bene comune contro trasgressioni pseudo-religiose Anzi l'espressione "delle leggi vigenti per tutti" è stata espressamente adoperata per escludere una "leggi di eccezione" contro le confessioni religiose. Non vi è dubbio che un Governo persecutore della Chiesa potrà abusare di quell 'inciso per vessare la Chiesa ed opprimere la Chiesa; ma ciò sarebbe un evidente abuso, mentre giacché tutto il capoverso tende ad affermare la libertà delle società religiose.

83r

Mentre il capoverso quarto di questo articolo tratta della capacità giuridica delle società religiose ossia della loro posizione nel diritto privato, il capoverso quinto concerne invece la loro situazione come corporazioni di diritto pubblico. [Come] Tale privilegio competeva sinora in Germania alle due confessioni cristiane (cattolica e protestante), ed in alcuni luoghi anche in misura limitata agli Israeliti. I partigiani della piena separazione dello Stato dalla Chiesa cercarono dì eliminare questo pubblico riconoscimento delle società religiose cristiane, ma non riuscirono nei loro sforzi. Così anche la Chiesa cattolica ed e le sue istituzioni rimane riconosciuta in Germania come una corporazione di diritto pubblico. Da ciò sorgono alcune conseguenze pratiche – varie nei singoli Stati –, di cui la più importante è il diritto di riscuo-
83v
tere imposte. In compenso i partiti di sinistra ottennero che i diritti di pubbliche corporazioni debbano essere accordati anche a [nuove] società religiose, che finora non li godevano, se per il loro Statuto e per il numero dei loro membri offrano garanzia di durata. A quanto mi è stato affermato, questa disposizione avrebbe un'importanza piuttosto teorica che pratica.
Articolo 138
Testo tedesco
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Traduzione italiana
84r

I contributi dello Stato alle Società religiose dovuti in base a leggi , contratti o speciali titoli giuridici, verranno assunti dalla legislazione regionale su base nuova di cui lo Stato germanico indicherà i capisaldi.
Le proprietà, nonché altri diritti delle società e Leghe religiose sui loro stabili, lasciti e patrimoni destinati a scopi di culto, istruzione e benefiscienza, verranno garantiti.
85r

L'articolo 138 tratta dei beni delle società religiose. Il capoverso primo stabilisce che le prestazioni dello Stato alle dette società, dovute per legge, convenzione o speciali titoli giuridici dovranno essere svincolate, ossia sostituite col pagamento di un capitale o di rendita. Alla sunno Fra le sunnominate convenzioni debbono essere soprattutto annoverate quelle concluse colla S. Sede. Nelle disposizioni transitorie (art. 173) è poi stabilito che sino all'emanazione della suaccenata legge dell'Impero le prestazioni in discorso dovranno essere mantenute quali sono state finora .
In virtù del capoverso secondo rimane assicurata la proprietà delle società religiose, come pure gli altri loro diritti, ad es. l'uso degli edifici posti a loro disposizione dallo Stato.
Nella Commissione per l'esame del progetto di Costituzione venne
85v
anche trattata la questione del patronato (privato); ma, in vista delle difficoltà che presentava una tale materia, decise di non toccarla nella Costituzione dell'Impero, lasciandola invece alla legislazione dei singoli Stati.
Articolo 139
Testo tedesco
………………………
Traduzione italiana

Articolo 140
Testo tedesco
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Traduzione italiana

Articolo 141
Testo tedesco
……………………..
Traduzione italiana
86r

Le domeniche e le altre feste riconosciute dallo Stato sono garantite per legge e riconosciute quali giorni di riposo e di elevazione spirituale.
87r

Ai membri della forza armata dovrà esser concesso il tempo libero necessario per l'adempimento dei loro do
88r

Qualora il bisogno di funzioni religiose e cura d'anime si faccia sentire nell'esercito, negli ospedali, nei penitenziari od in altri stabilimenti pubblici, le società religiose saranno ammesse ad esercitarvi la loro opera di culto colla esclusione assoluta, però, di qualsiasi coercizione.
89r

Gli articoli 140 e 141 riguardano l'esercizio delle pratiche religiose e dell'assistenza spirituale nell'esercito, negli ospedali, nelle carceri e negli altri pubblici stabilimenti. Per ciò che riguarda l'esercito, non è stata accettata la proposta di introdurre espressamente nella Costituzione la cura spirituale dei militari, quale era sinora; ciò tuttavia non sembra importi che l'istituto stesso debba restarne colpito
La Costituzione assicura a tutti membri della milizia la libertà di adempiere i loro doveri religiosi; d'altra parte, le società religiose debbono essere ammesse, in quanto ve ne sia bisogno e con esclusione di qualsiasi coercizione, ad esercitare gli atti del culto e della cura delle anime così nell'esercito come nelle altre pubbliche istituzioni summenzionate.






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Come complemento di questo rispettoso Rapporto mi sia permesso di aggiungere due giudizi intorno alla nuova
89v
Costituzione b dell'Impero.
Nella seduta del<la> 23 Luglio scorso in Bam Commissione per l'esame della nuova Costituzione bavarese tenutasi in Bamberga il 23 Luglio scorso in Bamberga, il Ministro Presidente Sig. Hoffmann così si espresse disse: "Senza dubbio la grande tendenza della rivoluzione è stata di rendere la Chiesa libera dallo Stato e lo Stato libero dalla Chiesa; essa però non e stata intieramente attuata dalla attuata nella Costituzione dell'Impero. Questa fa rende la Chiesa libera dallo Stato, ma pur troppo non, viceversa, lo Stato libero dalla Chiesa. La piena separazione fra Stato e Chiesa richiede ancor tempo."
Mons. Hollweck nell'ultima parte della sua lettera in data del 7 corrente, da me già trasmessa all'E. V. col mio ossequioso Rapporto N. 13699 in data del 13 corrente, c scrive quanto segue: "Anche a me è stato fatto notare che (nelle nuove Costituzioni dell'Impero, del Baden,
90r
del Württemberg, ecc.) è riconosciuta la completa libertà di coscienza e di fede. Certamente l'individuo è in esse dichiarato religiosamente libero nelle cose religiose, ma soltanto perché egli possa volger indisturbatamente voltar le spalle alla religione, ed anzi a tutte le religioni. Quelle disposizioni non hanno il significato e l'intenzione di astenersi da qualsiasi violenza in fatto di religione, ma sono piuttosto un invito all'individuo di liberarsi da ogni religione. Così hanno già lo [sic] stesso pensiero sostennero già i rivoluzionari del 1848, che lo accolsero nat introdussero nei diritti fondamentali del popolo tedesco, e se ne sono potute vedere le consequenze da lla prassi del liberalismo. La Chiesa ed i cattolici non possono attenderne alcuna salvezza.
"La Chiesa di Stato non esisteva già più da lungo tempo. Essa non costituiva dunque più alcun pericolo
90v
e la eliminazione di questo per l'avvenire non importa quindi alcun guadagno, p per il quale valga la pena di far sacrificio alcuno . Al contrario il principio della subordinazione della Chiesa alle leggi dello Stato – "nell'ambito del diritto comune" –, accettato anche dai cattolici e dai loro capi e rappresentanti, è un grave errore e un così grande pericolo, in confronto del quale scompaiono del tutto affatto tutti i cosidetti vantaggi, come il diritto di riscuotere imposte, il mantenimento delle facoltà teologiche nelle Università, il riconoscimento della Chiesa come società di diritto pubblico, la libera provvista dei benefici, ecc. Tutto ciò può essere e sarà di fatto cambiato in futuro, e i Vescovi della Germania, e i rappresentanti dei cattolici tedeschi si troveranno disarmati di fronte a tale evenienza. Essi hanno acconsentito senza protesta al principio della sottomissione della Chiesa allo Stato. Voglia Iddio che la S. Sede salvi il principio ecclesiastico! I cattolici tedeschi hanno
91r
Disposizioni transitorie.
Articolo 173
Testo tedesco
…………………...
Traduzione italiana
posto in salvo la "Chiesa" protestante, ossia il cosidetto Cristianesimo, se stessi e la loro posizione come professori ben pagati di teologia, ma hanno lasciato in asso la Chiesa. Essa deve salvarsi da se stessa. Si è tutto subìto dai cattolici, i quali ora sono perciò lodati dai giuristi e dai teologi protestanti come "lungimiranti" ed "amanti della pace". Ma io divengo amaro. Le esperienze di questi ultimi tempi mi hanno reso tale, perché vengono meno anche coloro, nei quali io avevo riposto la mia speranza: i Vescovi ed i teologi. Essi erano chiamati in prima linea a sostenere con tutte le forze la causa della Chiesa; ma essi tutti tacciono e si cerca adesso di far credere al mondo che il "Centro"
91v
ha ancora una volta salvato tutto".
Così Mons. Hollweck. Pur ammettendo non poche debolezze dei cattolici in Germania, bisogna tuttavi nondimeno ricordare che il Centro non ha la maggioranza nell'Assemblea Nazionale, e quindi non può tutt tutto ottenere. Esso, ha conseguito coi suoi sforzi che si addivenisse in Germania ad una separazione ostile dello Stato dalla Chiesa, quale si ha in altre Nazioni di Europa, ed ha scongiurato il pericolo che si facessero contro contro la Chiesa leggi di eccezione, affermandone la libertà nella provvista dei suoi offici.
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Dopo di ciò, chinato
82r, oben links des Textes hds. von Pacelli notiert: "(Nota)".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 18. August 1919, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 5374, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/5374. Letzter Zugriff am: 16.05.2024.
Online seit 04.06.2012, letzte Änderung am 30.04.2013.