Dokument-Nr. 5374
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 18. August 1919
Schreiber (Textgenese)
PacelliStenotypistPacelliBetreff
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Articolo 13 4.
Testo tedesco
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Traduzione italiana
Tutti i tedeschi hanno il diritto di fondar leghe e associazioni, purché intese a scopi che non siano in contraddizione col codice penale . Questo diritto non potrà esser limitato da misure preventive. Le medesime prescrizioni valgono per le associazioni e congregazioni (Vereine) religiose.
Qualsiasi società è libera di acquistarsi la necessaria capacità giuridica corrispondentemente alle prescrizioni del codice civile.
77v
Questo articolo è assai importante per le c ongregazioni religiose, giacché estende anche a queste senza limitazioni il diritto spettante ad ogni tedesco di fondare associazioni. Anche le molte restrizioni
Inoltre nell'articolo 138
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Capo terzo
Religione e società religiose
Articolo 135
Te
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78r
Traduzione italiana
Tutti gli abitanti della Repubblica germanica godono piena libertà di fede e di coscienza. Lo Statuto garantisce l'indisturbato esercizio del culto, che vien posto sotto la protezione dello Stato, ferme rimanendo le leggi generali della Repubblica.
Articolo 136
Testo tedesco
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Traduzione italiana
I diritti e doveri civili e politici non vengono né condizionati, né limitati dall'esercizio della libertà di culto.
Il godimento dei diritti civili e politici, nonché l'ammissione alle cariche sono indipendenti dalla confessione religiosa.
Nessuno è obbligato a manifestare le proprie convinzioni in materia di fede. Le a utorità hanno il diritto di domandare dell' appartenenza ad una società religiosa, solo inquantoché da essa domanda possano dipendere diritti e doveri, o lo richieda una riscossione statale ordinata per legge.
Nessuno può esser costretto ad azione o cerimonia religiosa né a prender parte ad esercizi spirituali o a prestar giuramento con una formula religiosa.
79r
Gli articoli 135 e 136 riguardano la sfera personale del diritto e sanzionano la libertà individuale di fede e di coscienza.
79v
da parte di coloro cui
spetta la loro educazione, né Articolo 137
Testo tedesco
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Traduzione italiana
80r
Non esiste Chiesa di Stato.
La libertà di associazione delle società religiose sarà garantita. L'aggregazione delle società religiose entro i confini della Repubblica non è sottoposta a restrizioni di sorta.
Ogni società religiosa ha un ordinamento ed un'amministrazione indipendenti nell'ambito delle leggi valide per tutti. Esse procedono alla distribuzione delle proprie cariche senza cooperazione né dello Stato, né dei c omuni.
Le società religiose acquistano capacità giuridica seguendo le prescrizioni generali del diritto civile.
Le società religiose rimangono corporazioni del diritto pubblico purché lo sia no state sin qui. Anche ad altre società religiose p ot ranno essere accordati, quando ne facciano richiesta, uguali diritti, purché offrano la garanzia della durata tanto riguardo al loro Statuto che al numero dei loro membri . Quando più società religiose del genere, godenti diritto pubblico, si stringano in confederazione, anche questa confederazione (o aggregazione) dovrà considerarsi quale una corporazione godente diritto pubblico.
Le società religiose che son corporazioni del diritto pubblico sono autorizzate di prelevare imposte in base alle liste civili uniformandosi alle prescrizioni del diritto regionale.
Alle società religiose vengono equiparate quelle associazioni che si pongono il compito della cura collettiva di un sistema filosofico.
Nel caso che l'esecuzione di queste prescrizioni richieda un ulteriore regolamento, di esso è competente la legislazione regionale.
81r
Il capoverso primo di questo articolo "Non esiste Chiesa di Stato" è rivolto
Assai importante è il capoverso terzo, il quale afferma il diritto delle società religiose di ordinare ed amministrare indipendentemente i propri affari ed in conseguenza sancisce che esse conferiscono i loro uffici senza cooperazione dello Stato o dei Comuni. Tale disposizione fu accettata all'unanimità così nella Commissione come nell'Assemblea Nazionale, malgrado la opposizione di alcuni Governi di Stati particolari, massime del Governo bavarese, presieduto dall'anticlericale Ministro Sig. Hoffmann.
81v
L'inciso
"nell'ambito del diritto comune" o più letteralmente tradotto "nell'ambito delle leggi
vigenti per tutti" (innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes) non
deve essere inteso
quasi che
83r
Mentre il capoverso quarto di questo articolo tratta della capacità giuridica delle società religiose ossia della loro posizione nel diritto privato, il capoverso quinto concerne invece la loro situazione come corporazioni di diritto pubblico. [
83v
tere
imposte. In compenso i partiti di sinistra ottennero che i diritti di pubbliche
corporazioni debbano essere accordati anche a
[nuove] società religiose, che finora non li godevano, se
per il loro Statuto e per il numero dei loro membri offrano garanzia di durata. A quanto mi
è stato affermato, questa disposizione
avrebbe un'importanza piuttosto teorica che
pratica.Articolo 138
Testo tedesco
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Traduzione italiana
84r
I contributi dello Stato alle Società religiose dovuti in base a leggi , contratti o speciali titoli giuridici, verranno assunti dalla legislazione regionale su base nuova di cui lo Stato germanico indicherà i capisaldi.
Le proprietà, nonché altri diritti delle società e Leghe religiose sui loro stabili, lasciti e patrimoni destinati a scopi di culto, istruzione e benefiscienza, verranno garantiti.
85r
L'articolo 138 tratta dei beni delle società religiose. Il capoverso primo stabilisce che le prestazioni dello Stato alle dette società, dovute per legge, convenzione o speciali titoli giuridici dovranno essere svincolate, ossia sostituite col pagamento di un capitale o di rendita.
In virtù del capoverso secondo rimane assicurata la proprietà delle società religiose, come pure gli altri loro diritti, ad es. l'uso degli edifici posti a loro disposizione dallo Stato.
Nella Commissione per l'esame del progetto di Costituzione venne
85v
anche trattata la
questione del patronato (privato); ma, in vista delle difficoltà che presentava una tale materia, decise di non
toccarla nella Costituzione dell'Impero,
lasciandola invece alla legislazione dei singoli
Stati.Articolo 139
Testo tedesco
………………………
Traduzione italiana
Articolo 140
Testo tedesco
……………………….
Traduzione italiana
Articolo 141
Testo tedesco
……………………..
Traduzione italiana
86r
Le domeniche e le altre feste riconosciute dallo Stato sono garantite per legge e riconosciute quali giorni di riposo e di elevazione spirituale.
87r
Ai membri della forza armata dovrà esser concesso il tempo libero necessario per l'adempimento dei loro do
88r
Qualora il bisogno di funzioni religiose e cura d'anime si faccia sentire nell'esercito, negli ospedali, nei penitenziari od in altri stabilimenti pubblici, le società religiose saranno ammesse ad esercitarvi la loro opera di culto colla esclusione assoluta, però, di qualsiasi coercizione.
89r
Gli articoli 140 e 141 riguardano l'esercizio delle pratiche religiose e dell'assistenza spirituale nell'esercito, negli ospedali, nelle carceri e negli altri pubblici stabilimenti. Per ciò che riguarda l'esercito, non è stata accettata la proposta di introdurre espressamente nella Costituzione la cura spirituale dei militari, quale era sinora; ciò tuttavia non sembra importi che l'istituto stesso debba restarne colpito
La Costituzione assicura a tutti membri della milizia la libertà di adempiere i loro doveri religiosi; d'altra parte, le società religiose debbono essere ammesse, in quanto ve ne sia bisogno e con esclusione di qualsiasi coercizione, ad esercitare gli atti del culto e della cura delle anime così nell'esercito come nelle altre pubbliche istituzioni summenzionate.
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Come complemento di questo rispettoso Rapporto mi sia permesso di aggiungere due giudizi intorno alla nuova
89v
Costituzione
Nella seduta del<la>
Mons. Hollweck nell'ultima parte della sua lettera in data del 7 corrente, da me già trasmessa all'E. V. col mio ossequioso Rapporto N. 13699 in data del 13 corrente,
90r
del Württemberg, ecc.)
è riconosciuta la completa libertà di coscienza e di fede. Certamente l'individuo è in esse
dichiarato "La Chiesa di Stato non esisteva già più da lungo tempo. Essa non costituiva dunque più alcun pericolo
90v
e la eliminazione di
questo per l'avvenire non importa
quindi
alcun
guadagno, 91r
posto in salvo la "Chiesa" protestante, ossia il cosidetto Cristianesimo, se stessi e la loro posizione come professori ben pagati di teologia, ma hanno lasciato in asso la Chiesa. Essa deve salvarsi da se stessa. Si è tutto subìto dai cattolici, i quali ora sono perciò lodati dai giuristi e dai teologi protestanti come "lungimiranti" ed "amanti della pace". Ma io divengo amaro. Le esperienze di questi ultimi tempi mi hanno reso tale, perché vengono meno anche coloro, nei quali io avevo riposto la mia speranza: i Vescovi ed i teologi. Essi erano chiamati in prima linea a sostenere con tutte le forze la causa della Chiesa; ma
91v
ha ancora una volta salvato tutto".Così Mons. Hollweck. Pur ammettendo non poche debolezze dei cattolici in Germania, bisogna
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Dopo di ciò, chinato