Dokument-Nr. 7179

[Erzberger, Matthias]: Trattato Addizionale Russo-Tedesco, vor dem 24. März 1918

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Trattato addizionale russo-tedesco.
Il trattato russo-tedesco addizionale del trattato di pace fra la Germania, l'Austria-Ungheria, la Bulgaria e la Turchia da una parte e la Repubblica Ucraina dall'altra, stipulato il 3 marzo in Brest-Litowsk, è del seguente tenore:
In conformità dell'articolo XII del trattato di pace fra la Germania, l'Austria-Ungheria, la Bulgaria e la Turchia da un lato e la Russia dall'altro,
i plenipotenziari dell'Impero germanico: Segretario di Stato per gli Affari esteri, consigliere intimo effettivo signor Richard von Kühlmann; Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario signor dottor von Rosenberg; maggior generale nel regio esercito prussiano, Hoffmann, capo dello Stato Maggiore del Comandante supremo nell'Est; tenente di vascello Horn, e
i plenipotenziari della Repubblica federale russa dei Sowjets: Grigori Jakowlewic Sokolnikoff, membro del Comitato centrale esecutivo dei Consigli dei delegati dei soldati e contadini, Lew Michailowic Karachan, membro del Comitato centrale esecutivo dei Consigli dei deputati degli operai, soldati e contadini, Georgi Wassilievic Tschitscherin, coadiutore del commissario del popolo per gli Affari esteri, e Grigori Iwanovic Petrowsky, commissario del popolo per gli Affari interni
hanno convenuto di provvedere senza indugio alla reintegrazione delle relazioni giuridiche pubbliche e private fra la Germania e la Russia, alla permuta dei prigionieri di guerra e dei sudditi borghesi internati, all'assistenza dei tornanti in patria, all'amnistia da promulgarsi in occasione della
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conclusione della pace, e al trattamento delle navi mercantili cadute in potere del nemico e di stipulare, a questo scopo, un trattato addizionale del trattato di pace.
Dopoché i plenipotenziari ebbero accertato che i pieni poteri comunicatisi alla firma del trattato di pace si estendevano pure al disbrigo delle questioni sopraccennate, si sono accordati sulle seguenti decisioni:

Capo I.
Ripresa delle relazioni diplomatiche e consolari.
Articolo 1. Nella ripresa delle relazioni consolari, in conformità dell'articolo 10 del trattato di pace, ognuna delle parti contraenti ammetterà i consoli dell'altra parte dappertutto nel suo territorio, salve le eccezioni per singoli luoghi o regioni miste di lingua anteriori alla guerra e che, dopo la guerra, vengano mantenute nel riguardo di qualunque altra Potenza.
Ognuna delle parti, per motivi connessi con le necessità della guerra, si riserva di ammettere in certi luoghi i consoli dell'altra solo dopo la conclusione della pace generale.
Articolo 2. Ciascuna delle parti contraenti risarcirà tutti i danni che, durante la guerra, vennero causati, nel suo territorio, dagli organi dello Stato o dalla popolazione, con atti contrari al diritto internazionale, ad agenti consolari dell'altra parte, oppure agli edifici sede di basciata [sic] e di consolati di questa parte o all'inventario mobile di tali edifici.
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Capo II.
Reintegrazione dei trattati di Stato .
Articolo 3. I trattati, le convenzioni e gli accordi che ebbero vigore fra le parti contraenti prima della dichiarazione di guerra, eccezion fatta per le disposizioni contrarie del trattato di pace e di questo trattato addizionale, riacquistano vigore alla ratificazione di questo trattato e con la clausola che, se non possono essere disdetti per un tempo determinato, questo tempo viene prolungato della durata della guerra.
Articolo 4. Ciascuna delle parti contraenti può, entro sei mesi dalla firma del trattato di pace, comunicare all'altra parte i trattati, le convenzioni e gli accordi o le singole disposizioni di essi, che, a suo avviso, sono in contrasto con i mutamenti avveratisi durante la guerra.
Queste disposizioni di trattati devono essere sostituite il più presto possibile, con nuovi trattati corrispondenti alle mutate vedute e condizioni.
Per l'elaborazione dei nuovi trattati, di cui nel capoverso 1, si adunerà in Berlino, entro sei mesi dalla ratificazione del trattato di pace, una commissione composta di membri d'ambo le parti. Se questa commissione, entro tre mesi dalla sua riunione, non riesce a mettersi d'accordo, ciascuna delle parti è libera di dichiararsi non più vincolata dalle disposizioni che, in conformità del capoverso 1, periodo 1, ha comunicato all'altra parte. Qualora si tratti di singole disposizioni, l'altra può disdire l'intero trattato.
Articolo 5. I trattati, le convenzioni e gli accordi stipulati dalla Germania, dalla Russia e da altre Potenze
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riacquistano vigore fra le due parti contraenti, fatta riserva per le disposizioni contrarie del trattato di pace, alle ratificazione di questo. Le disposizioni dell'articolo 3 circa il prolungamento della durata di validità e dell'articolo 4 circa la disdetta dell'intero trattato, non possono applicarsi ai singoli trattati fra le due parti connessi con i trattati collettivi in parola.
Quanto ai trattati collettivi di contenuto politico, stipulati insieme con altre Potenze belligeranti, le due parti si riservano di decidersi dopo la conclusione della pace generale.

Capo III.
Reintegrazione dei diritti privati.
Articolo 6. Tutte le disposizioni vigenti nel territorio di una delle parti contraenti e per le quali, a motivo dello stato di guerra, i sudditi dell'altra parte sono sottoposti, per quel che concerne i loro diritti privati a questa o quella norma particolare (leggi di guerra) cessano d'aver vigore con la ratificazione del trattato di pace.
Quali sudditi di una delle parti contraenti sono da considerarsi pure quelle persone giuridiche e società che hanno la loro sede nel territorio. Inoltre sono da equipararsi ai sudditi di una parte quelle persone giuridiche e società che non risiedono nel suo territorio nella misura che nel territorio dell'altra esse erano state sottoposte alle disposizioni vigenti per questi sudditi.
Articolo 7. Sui debiti di carattere privato, pregiudicati dalle leggi di guerra, si conviene quanto segue:
§ 1. I rapporti di debito sono reintegrati in quanto gli articoli 7/11 non dispongano altrimenti.
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§ 2. La disposizione del § 1 non impedisce che la questione dell'efficacia delle condizioni originate dalla guerra, specialmente l'impossibilità di adempienza motivata da impedimento di trasporto o da divieti di commercio, sui rapporti di debito, nel territorio di ciascuna delle parti contraenti, sia giudicata secondo le leggi vigenti colà per tutti gli abitanti del paese. I sudditi dell'altra parte, però, non devono essere trattati più sfavorevolmente dei sudditi del proprio Stato, impediti dai suoi provvedimenti. Inoltre anche colui che fu impedito dalla guerra a soddisfare puntualmente un obbligo non deve essere costretto a risarcire il danno originato dal ritardo.
§ 3. Somme di cui, durante la guerra, fu potuto ricusare il pagamento in base a leggi di guerra, non è necessario pagarle prima che siano trascorsi sei mesi dalla ratificazione del trattato di pace. Dette somme fruttano il 5 % l'anno, a cominciare dalla scadenza originaria per tutta la durata della guerra e per sei mesi successivi, senza riguardo a moratorie. Sino alla scadenza originaria sono da pagarsi, se del caso, i frutti pattuiti.
Le parti contraenti si riservano di concordare disposizioni più precise per le cambiali, gli assegni bancari e il corso dei cambi.
§ 4. Per il disbrigo dei crediti all'estero e simili obbligazioni di carattere privato devono riconoscersi e ammettersi reciprocamente, come loro procuratori, le leghe di protezione dei creditori, riconosciute dallo Stato, per il perseguimento dei diritti delle persone naturali o giuridiche ad esse partecipanti.
Articolo 8. Ciascuna delle parti contraenti, compresi gli Stati ad essa confederati, riprenderà nel riguar-
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do dei sudditi dell'altra, subito dopo la ratificazione del trattato di pace, il pagamento dei suoi debiti, in modo particolare il servizio del debito pubblico. I debiti scaduti prima della ratificazione saranno pagati entro sei mesi da questa.
La disposizione del capoverso 1 non può applicarsi a richieste verso una parte che sono passate a sudditi dell'altra solo dopo la firma del trattato di pace.
Articolo 9. Sui diritti d'autore e privative industriali, concessioni e privilegi e simili, con fondamento di diritto pubblico, danneggiati da leggi di guerra, è stabilito quanto segue:
§ 1. I diritti menzionati al principio di questo articolo vengono reintegrati nella misura che dall'articolo 11 non risulti altrimenti.
All'avente diritto vengono condonate le tasse dovute per il tempo della sottrazione dei diritti o, se le ha già pagate, restituite. Se lo Stato per l'uso dei diritti da parte di terzi ha conseguito vantaggi patrimoniali che superano le tasse, deve restituire questa eccedenza all'avente diritto. Se lo Stato si è giovato di diritti che vennero a lui ceduti, all'avente diritto deve essere dato un congruo compenso.
§ 2. Ciascuna delle parti contraenti accorderà ai sudditi dell'altra che a motivo della guerra hanno trascurato un termine legale per compiere i passi necessari all'istituzione o alla conservazione di un diritto di privativa industriale un respiro di almeno un anno dalla ratificazione del trattato di pace per mettersi in regola, salvi i diritti bene acquistati di terzi.
Diritti di privativa industriale dei sudditi di una
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parte non devono cadere in prescrizione, perché non esercitati, nel territorio dell'altra prima che siano trascorsi quattro anni dalla ratificazione.
§ 3. La disposizione del § 1, capoverso 1, non è applicabile a concessioni e privilegi e simili diritti con fondamento giuridico pubblico qualora siano stati assunti in base a legge avente valore per tutti gli abitanti del paese e per tutti i diritti della medesima specie, frattanto abolita, oppure assunti dallo Stato o da Comuni che ne conservano il possesso. In questi casi l'indennizzazione [sic] degli aventi diritto è attuata in conformità delle disposizioni dell'articolo 13.
§ 4. Le parti contraenti si riservano di prendere disposizioni particolari circa la priorità dei diritti di privativa industriale.
Articolo 10. I termini per la prescrizione di diritti nel territorio di ciascuna parte contraente rispetto ai sudditi dell'altra devono correre, se non spirati già al momento dello scoppio della guerra, al più presto da un anno dalla ratificazione del trattato di pace. Il medesimo si dica dei termini per la presentazione di tagliandi e cedole di dividendi, conte di titoli di credito sorteggiati o di cui è maturato il pagamento.
Articolo 11. L'attività degli uffici che con leggi di guerra sono stati incaricati della vigilanza, custodia, amministrazione o liquidazione di beni patrimoniali o dell'incasso di pagamenti, deve continuare, salve le disposizioni degli articoli 12 e 13, in conformità delle norme seguenti.
§ 1. I beni vigilati, custoditi o amministrati, appena gli aventi diritto lo richiedano, devono essere libera-
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ti. Sino alla presa in consegna da parte dell'avente diritto deve provvedersi alla tutela dei suoi interessi.
Danaro e titoli di credito, depositati in una cassa centrale, o da un pubblico amministratore o in un altro ufficio di raccolta, incaricato dallo Stato, devono esser messi a disposizione di chi ne abbia diritto entro tre mesi dalla ratificazione del trattato di pace. Colle somme di danaro sono da restituirsi interessi della ragione annuale del 4 % dal pagamento negli uffici di raccolta; con i titoli di credito sono da restituirsi gl'interessi e i dividendi incassati.
§ 2. Le disposizioni del § 1 non devono intaccare i diritti bene acquistati di terzi. Pagamenti e simili prestazioni di un debitore ricevuti dagli uffici menzionati al principio di questo articolo, o avvenuti per loro iniziativi devono avere, nei territori delle parti contraenti, il medesimo effetto che se ricevuti direttamente dagli stessi creditori.
Disposizioni di diritto privato emanate dagli uffici in parola o per loro iniziativa, oppure prese nei loro riguardi, rimangono in vigore con efficacia per tutt'e due le parti.
§ 3. Sull'attività degli uffici Menzionati al principio di questo articolo, in particolare sulle entrate e sulle spese, devesi rendere immediatamente conto all'avente diritto che lo richieda.
Compensi connessi con l'attività di questi uffici o per le azioni compiute per loro iniziativa possono venire richiesti soltanto in conformità delle disposizioni dell'articolo 13.
Articolo 12. Terreni o diritti sopra un terreno, con-
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cessioni minerarie, come pure diritti di uso e di sfruttamento di terreni, imprese o partecipazioni a una impresa, specialmente azioni, alienati in conseguenza di leggi di guerra, o che furono tolti con la violenza all'avente diritto, devono essere restituiti al legittimo possessore passato che ne faccia domanda entro un anno dalla ratificazione del trattato di pace, a condizione che egli restituisca gli utili conseguiti con la alienazione o nella sottrazione, liberi da tutti i fondati posteriori diritti di terzi.
Le disposizioni del capoverso 1 non sono applicabili se i beni alienati siano stati acquistati frattanto dallo Stato o da Comuni in base a una legge avente valore per tutti gli abitanti del paese e per tutti gli oggetti della stessa specie e che rimangono in loro possesso. In questi casi l'indennizzazione dell'avente diritto va regolata in conformità delle disposizioni dell'articolo 13. Se si recede dall'acquisto la domanda di restituzione, di cui nel capoverso 1, può esser fatta entro un anno dal recedimento [sic].

Capo IV.
Risarcimento p er danni civili.
Articolo 13. Il suddito di una delle parti contraenti, che nel territorio dell'altra, per leggi di guerra, con la temporanea o definitiva sottrazione di diritti di autore, privative industriali, concessioni, privilegi e simili, o con la vigilanza, custodia, amministrazione o alienazione di beni patrimoniali, ha patito danno dev'essere congruamente compensato, purché il danno non sia stato risarcito con la restituzione in pristino. Ciò vale pure per
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gli azionisti che vennero esclusi da un diritto di percezione d'interessi perché sudditi di un Governo nemico.
Articolo 14. Ciascuna delle parti contraenti risarcirà ai sudditi borghesi dell'altra i danni nella vita, nella salute o nelle sostanze cagionati loro, nel suo territorio, durante la guerra, dagli organi dello Stato o dalla popolazione, con atti violenti, contrari al diritto internazionale. Questa disposizione è pure applicabile ai danni patiti dai sudditi di una parte come soci di imprese che si trovano sul territorio dell'altra.
Articolo 15. Per accertare i danni da risarcire, in conformità degli articoli 13 e 14, si radunerà, in Pietrogrado, subito dopo la ratificazione del trattato di pace, una commissione composta per un terzo di rappresentanti di una parte, per un terzo di rappresentanti dell'altra e un terzo di neutrali: della designazione dei membri neutrali, della commissione fra cui il presidente, sarà pregato il Presidente del Consiglio federale svizzero.
La commissione fissa le norme direttive per le sue decisioni ed emana pure il regolamento necessario per il disbrigo dei suoi compiti e le disposizioni sul procedimento da seguire. Le sue decisioni sono prese in sottocommissioni composte di un rappresentante di ciascuna delle parti e d'un presidente neutrale. Le somme stabilite dalle sottocommissioni devono pagarsi entro un mese dall'accertamento.
Articolo 16. Ciascuna delle parti contraenti pagherà senza indugio gli oggetti da lei richiesti, nel suo territorio, ai sudditi dell'altra parte, nella misura che ciò non sia già avvenuto. Circa il risarcimento di beni patrimoniali i sudditi di una parte che, a prescindere dai casi menzionati nell'articolo 9, § 3 e nell'articolo 12, capover-
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so 2, sono stati espropriati nel territorio dell'altra senza compenso sufficiente, le parti si riservano di prendere speciali accordi.

Capo V.
Permuta dei prigionieri di guerra e degli internati civili.
Articolo 17. Intorno alla permuta dei prigionieri di guerra, di cui nell'articolo 8 del trattato di pace, vengono prese le decisioni seguenti:
§ 1. I prigionieri di guerra di tutt'e due le parti sono rinviati in patria, purché essi, con il consenso dello Stato dove si trovano, non desiderino di rimanere nel suo territorio o di recarsi in un altro paese. La permuta dei prigionieri di guerra, invalidi al servizio militare, già in corso, sarà continuata con la massima possibile sollecitudine.
La permuta degli altri prigionieri di guerra è attuata il più presto possibile ad intervalli di tempo da determinarsi più precisamente.
La Russia ammetterà ed appoggerà nel suo territorio come meglio potrà, le commissioni tedesche incaricate dell'assistenza dei prigionieri di guerra tedeschi.
§ 2. Al momento della restituzione in libertà i prigionieri di guerra ricevono gli oggetti di loro proprietà privata presi in consegna dalle autorità dello Stato dove dimorano nonché la parte di mercede per lavori prestati non ancora pagata o conteggiata. Quest'obbligo non si estende a scritti di contenuto militare.
§ 3. Ciascuna delle parti contraenti pagherà le spese fatte dall'altra per i suoi sudditi caduti prigionieri
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nella misura che tali spese non debbansi [sic] considerare compensate dal lavoro dei prigionieri in officine di Stato o private.
Il pagamento vien fatto nella moneta dello Stato creditore in rate corrispondenti a cinquantamila prigionieri, e sempre entro una settimana dalla loro messa in libertà.
§ 4. Una commissione composta di quattro rappresentanti di ciascuna delle parti si adunerà, in luogo da stabilirsi, subito dopo la ratificazione del trattato di pace, per stabilire i periodi di tempo di cui nel § 1, capoverso 3, e gli altri particolari della permuta, specialmente le modalità del rimpatrio, e per invigilare [sic] l'esecuzione degli accordi presi.
Inoltre la commissione stabilirà le spese per i prigionieri di guerra da rimborsarsi da ambedue le parti, in conformità del § 3. Qualora entro due mesi dalla sua riunione la commissione non sia riuscita a mettersi d'accordo, l'accertamento dovrà farsi definitivamente a maggioranza di voti, dopoché, la commissione si sarà data un presidente neutrale. Della designazione di questo presidente sarà pregato il Presidente del Consiglio federale svizzero.
Articolo 18. Sul rimpatrio dei sudditi borghesi d'ambe le parti vengono prese le seguenti disposizioni:
§ 1. I sudditi borghesi internati o deportati d'ambe le parti saranno rimpatriati gratuitamente, il più presto possibile, purché essi, con il consenso dello Stato in cui dimorano, non preferiscano di rimanere nel territorio di esso o di recarsi in un altro paese.
Le deliberazioni prese in Pietroburgo circa il rimpatrio dei sudditi borghesi saranno attuate con la massima sollecitudine possibile.
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La commissione menzionata nell'articolo 17, § 4, deve regolare le questioni lasciate in sospeso nelle trattative di Pietroburgo e invigilare l'attuazione degli accordi presi.
Le commissioni tedesche di cui nell'articolo 17, § 1, capoverso 4, s'incaricheranno pure dell'assistenza dei sudditi borghesi tedeschi.
§ 2. I sudditi di una parte, che allo scoppio della guerra avevano il loro domicilio nel territorio dell'altra, oppure un'azienda industriale o commerciale, e non dimorano in questo territorio, possano farvi ritorno, appena l'altra parte non sia più in stato di guerra.
Il ritorno può essere impedito solo per motivi di sicurezza interna od esterna dello Stato.
Per farsi riconoscere basta un passaporto dato dalle autorità dello Stato d'origine e dal quale risulti che il possessore appartiene alle persone designate nel capoverso 1. Una vidimazione del passaporto non è richiesta.
Articolo 19. I sudditi di ciascuna delle parti contraenti non devono soggiacere nel territorio dell'altra parte, per il tempo nel quale la loro azienda industriale o commerciale, o qualunque altra loro attività lucrosa è rimasta sospesa per motivo della guerra, a nessuna imposta, tassa, tributo o gravame per l'azienda commerciale ed industriale od altra attività. Somme, quindi, non dovute, ma che vennero già riscosse devono essere restituite entro sei mesi dalla ratificazione del trattato di pace.Le disposizioni del capoverso 1 vanno applicate pure alle società commerciali o simili delle quali sono soci, azionisti ecc. i sudditi di una parte e il cui lavoro, nel territorio dell'altra, è rimasto sospeso in conseguenza del-
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la guerra.
Articolo 20. Ogni parte contraente si obbliga di rispettare e conservare le tombe dei militari e dei sudditi dell'altra parte, morti durante l'internamento o la deportazione, che si trovano nel suo territorio. Persone di fiducia di questa parte possono pure provvedere al mantenimento e al conveniente abbellimento delle tombe, d'accordo con le autorità del paese. Le questioni singole, connesse con la cura delle tombe, saranno oggetto di altri accordi.

Capo VI.
Assistenza dei ritornanti in p atria.
Articolo 21. Ai sudditi di ciascuna delle parti contraenti, che provengano dal territorio dell'altra parte, deve essere lasciata la libertà, durante un periodo di dieci anni dalla ratificazione del trattato di pace, di ritornare nel paese d'origine, d'accordo con le autorità di questo paese.
Le persone aventi diritto a far ritorno in patria, se ne facciano domanda, devono essere prosciolte da ogni vincolo con lo Stato di cui furono suddite. La loro corrispondenza scritta od orale con i rappresentanti diplomatici o consolari del paese d'origine non deve essere in nessuna maniera impedita o intralciata.
La commissione tedesca di cui nell'articolo 17, § 1, capoverso 4, si incaricherà pure dell'assistenza dei rimpatrianti tedeschi.
Articolo 22. Coloro che fanno ritorno nel paese d'origine devono ricevere un giusto compenso per i torti ricevuti durante la guerra, a cagione della loro origine, né patire alcun danno patrimoniale per l'esercizio del loro
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diritto. Essi possono liquidare il loro patrimonio e portar seco la somma ricavata e ogni altro loro bene mobile. Inoltre essi hanno il diritto di disdire, con un respiro di sei mesi, i loro contratti di affitto, senza che l'affittatore [sic] possa esigere risarcimento di danni per l'anticipata disdetta del contratto.

Capo VII.
Amnistia.
Articolo 23. Ogni parte contraente concede impunità ai sudditi dell'altra in conformità delle disposizioni seguenti.
§ 1. Ogni parte concede piena impunità ai prigionieri di guerra sudditi dell'altra parte per tutti gli atti punibili per via giudiziaria o disciplinare da essi commessi.
§ 2. Ogni parte concede piena impunità ai sudditi borghesi dell'altra, internati o deportati durante la guerra, per gli atti punibili in via giudiziaria o disciplinare da essi commessi durante l'internamento o la deportazione.
§ 3. Ogni parte concede piena impunità a tutti i sudditi dell'altra per i reati commessi a vantaggio di quest'ultima e per le contravvenzioni alle leggi eccezionali emanate contro gli stranieri nemici.
§ 4. L'impunità considerata nei paragrafi 1/3 non si estende agli atti commessi dopo la ratificazione del trattato di pace.
Articolo 24. Ogni parte contraente concede piena impunità agli appartenenti alla sua forza armata in considerazione dei lavori da essi compiuti come prigionieri di guerra dell'altra parte. Il medesimo vale per i lavori compiuti dai sudditi borghesi d'ambe le parti durante il loro
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internamento deportazione.
Articolo 25. Ogni parte accorda piena impunità agli abitanti del suo territorio occupato dall'altra per la condotta politica e militare durante il tempo dell'occupazione.
A prescindere dai casi menzionati nel capoverso 1, ogni parte contraente accorda piena impunità ai sudditi dei territori che in conformità degli articoli 3 e 5 del trattato di pace non soggiacciono più alla sovranità dello Stato russo o che devono essere sgombrati dalle truppe russe, per la loro condotta politica e militare sino alla ratificazione del trattato di pace.
Articolo 26. Nella misura che secondo le disposizioni degli articoli 23/25 è accordata l'impunità, si desiste dall'intentare nuove cause, le pendenti vengono sospese e le sentenze emesse non eseguite.
Prigionieri di guerra che si trovano in arresto preventivo o in carcere, per tradimento di guerra o per alto tradimento, per omicidio premeditato, furto o ricatto violento; incendio doloso o reati contro il pudore possono essere mantenuti in prigione sino al loro rimpatrio, che deve attuarsi possibilmente col primo scambio di invalidi al servizio militare. La Germania si riserva pure, sino alla conclusione della pace generale, il diritto di prendere, riguardo alle persone cui accorda impunità, le misure necessarie nell'interesse della sua sicurezza militare.
Alle persone cui viene accordata impunità e alle loro famiglie non devono essere inflitti neppure castighi legali d'altro genere. Se ciò sia già avvenuto deve prontamente ripararsi.
Articolo 27. Le parti contraenti si riservano di prendere altri accordi sulla impunità da accordarsi da ciascuna
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per gli atti commessi a suo danno.

Capo VIII.
Trattamento delle navi mercantili e dei carichi caduti in potere del nemico.
Articolo 28. Alle navi mercantili delle parti contraenti e loro carichi è applicabile, senza riguardo a contrarie sentenze di tribunali di preda, la sesta Convenzione dell'Aja intorno al trattamento delle navi mercantili nemiche allo scoppio delle ostilità, del 18 ottobre 1907, nel modo seguente.
Il permesso di salpare nel senso dell'articolo 2, capoverso 1, della Convenzione può considerarsi dato solo se era riconosciuto dalle altre Potenze marittime. Navi mercantili che, in conformità dell'articolo 2, capoverso 2, della Convenzione, sono state requisite devono essere o restituite con un compenso per il tempo dell'uso o, se perdute, risarcite in danaro. Quanto alle navi non requisite lo Stato cui appartengono deve rifare le spese per il loro mantenimento ma non pagare diritti d'ancoraggio e simili. Le navi mercantili, che per la loro costruzione sono adatte ad essere trasformate in navi da guerra, vengono trattate come altre navi mercantili, nonostante l'articolo 5 della Convenzione.
Le disposizioni di questo articolo sono applicabili pure a quelle navi mercantili che già prima lo scoppio della guerra erano state requisite o catturate.
Articolo 29. Le navi catturate come preda delle parti contraenti, se sono state condannate, prima della ratificazione del trattato di pace, con sentenza passata in giudicato di un tribunale di preda, e che non cadono sotto le
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disposizioni degli articoli 29 e 30, devono considerarsi definitivamente confiscate. Altrimenti esse devono restituirsi, o, se non più esistenti, essere compensate in danaro.
Le disposizioni del capoverso 1 sono applicabili ai carichi di navi sequestrate come preda di sudditi delle parti contraenti. Tuttavia merci di sudditi d'una parte cadute in potere dell'altra su navi battenti bandiera nemica, devono, in ogni caso, essere restituite agli aventi diritto o, se ciò non è possibile, essere compensate in danaro.
Articolo 30. Navi mercantili di una parte contraente che vennero catturate nelle acque territoriali di uno Stato neutrale da forze d'altra parte, ovvero sequestrate o affondate, come pure i loro carichi, devono essere restituiti, senza riguardo a contrarie sentenze di tribunali di preda, oppure, se non più esistenti, essere compensati in danaro. Per il tempo sino alla restituzione o al pagamento del compenso si deve accordare una indennità.
Articolo 31. Navi mercantili da restituirsi, in conformità degli articoli 28/30, devono essere, subito dopo la ratificazione del trattato di pace, messe a disposizione dello Stato di cui battono bandiera, nella condizione e nel porto in cui si trovano. Se una di queste navi, nel giorno della ratificazione, si trova in viaggio, essa deve restituirsi appena l'abbia terminato ed abbia scaricato il carico che aveva a bordo nel detto giorno, al più tardi dopo un mese. Per l'intervallo di tempo deve pagarsi il massimo prezzo quotidiano di nolo.
Se lo stato di una nave da restituirsi, in conformità dell'articolo 28, ha subito, durante il tempo della requisizione, un peggioramento che eccede il logoramento ordi-
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nario deve pagarsi una congrua indennità. Lo stesso vale per una nave da restituirsi secondo l'articolo 30 anche se non venne requisita. Per guasti o perdite cagionate dopo la cessazione delle ostilità dal contegno della parte obbligata alla restituzione deve accordarsi piena rifazione.
In compenso di una nave perduta deve pagarsi il prezzo di vendita che avrebbe il giorno della ratificazione del trattato di pace. Come indennità per l'uso deve pagarsi il prezzo di nolo quotidiano ordinario.
Articolo 32. Subito dopo la ratificazione del trattato di pace si adunerà, in luogo ancora da destinarsi, una commissione composta di due rappresentanti delle parti contraenti e di un presidente neutrale per l'esecuzione delle disposizioni contenute negli articoli 28/31. Della designazione del presidente sarà pregato il Presidente del Consiglio federale svizzero.
La commissione deve decidere principalmente la questione se nel singolo caso si abbiano le premesse per la restituzione o il risarcimento di una nave, oppure per il pagamento di una indennità, nonché stabilire l'entità delle somme da pagarsi nella moneta dello Stato creditore. Le somme sono da mettersi a disposizione del Governo dello Stato-bandiera per conto degli aventi diritto, entro un mese dall'accertamento.

Capo IX.
Organamento dell'arcipelago dello Spitzbergen.
Articolo 33. Le parti contraenti si adopereranno affinché l'organamento internazionale dell'arcipelago dello Spitzbergen, delineato nella conferenza per lo Spitzbergen del 1914, sia attuato a parità di trattamento di ambedue le parti.
A tal fine i Governi di tutt'e due le parti pregheranno il regio Governo norvegese a promuovere la continuazione della conferenza dello Spitzbergen il più presto possibile dopo la conclusione della pace generale.

Capo X.
Disposizioni finali.
Articolo 34. Questo trattato addizionale, che costituisce una parte essenziale del trattato di pace, deve essere ratificato e i documenti della ratificazione devono essere scambiati contemporaneamente con i documenti di ratificazione del trattato di pace.
Articolo 35. Il trattato addizionale, in quanto in esso non è altrimenti disposto, entra in vigore insieme con il trattato di pace.
Per l'integrazione del trattato addizionale, in particolar modo per la conclusione degli accordi in esso menzionati come ancora da prendersi, si aduneranno, entro quattro mesi dalla ratificazione, in Berlino, rappresentanti delle parti contraenti. Dovrà allora deliberarsi pure sull'applicazione alle colonie germaniche delle disposizioni del trattato addizionale.
In fede di che i plenipotenziari hanno firmato di proprio pugno questo trattato addizionale.
Redatto in duplice originale in Brest-Litowsk, il 3 marzo 1918.
Empfohlene Zitierweise
[Erzberger, Matthias], Trattato Addizionale Russo-Tedesco vom vor dem 24. März 1918, Anlage, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 7179, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/7179. Letzter Zugriff am: 18.04.2024.
Online seit 02.03.2011.