Dokument-Nr. 12247
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 27. Oktober 19221

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Sulle trattative per il Concordato bavarese
Oggi Lunedì scorso, 23 corrente, mi sono recato a far visita al S a questo Sig. Ministro del Culto, affine di accelerare la conclusione delle trattative concordatarie e di conoscere confidenzialmente le sue vedute circa il nuovo progetto da me presentato, come ebbi l'onore di riferire nel mio rispettoso Rapporto N. 25205, il giorno 26 dello scorso mese di Settembre.
Dalla conversazione avuta col Sig. Matt ho subito rilevato come una delle maggiori grave difficoltà è [contenuta] risiede nell'articolo X relativo agli obblighi finanziari dello Stato. Tenendo, tuttavia, presente la nota a pag. 7 del progetto a stampa rimessomi dall'E. V. R. col venerato Dispaccio N. 6380, ho potuto su questo punto argomento sufficientemente tranquillizzare il Sig. Ministro. Ho, invero, ricordato come nel che il primo schema proposto dalla S. Sede conteneva soltanto
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principi generali, ma che il Sig. Ministro medesimo stesso non accettò quella quella redazione e chiese che, in luogo di in invece di rimandare senz'a [in] con una formula generica all'antico Concordato del 1817, il quale nella sua esecuzione aveva dato luogo a molti dubbi, e controversie, s'indicassero esattamente e chiaramente nella nuova Convenzione le singole prestazioni dovute dallo Stato. Il Dr Matt ha ammesso ciò pienamente, ed ha ripetuto confermando questo suo desiderio. In seguito a ciò ho Ho quindi soggiunto il che la S. Sede ha espresso posto ne il nuovo progetto contiene ciò quello, ch a cui la Chiesa ha diritto in virtù del summenzionato Concordato; ciò il che tuttavia non toglie che Essa, in quanto ove, tuttavia, risulti una impossibilità da parte dello Stato di adempiere l'uno o l'altro di tali tali obblighi, avevo ragione motivo di ritenere che la S. Sede non si opporrebbe, Essa verosimilmente non si rifiuterebbe, opporrebbe, in via di concessione, ad accordare le necessarie agevolazioni, massime in vista dell'attuale situazione economica. Ciò, (ho agg fatto altresì notare to altresì ) , faciliterà anche al Sig. Ministro la difesa del Concordato nel Landtag, poiché potrà dimostrerà are come la S. Sede, mentre in principio ha, com'era ben naturale mente, afferma-
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to i suoi diritti, non si è ha poi rifiutata o adi [ein Wort unlesbar] condiscendere condiscendere generosamente a quelle diminuzioni, che erano richieste dalle tristi condizioni del Paese. – Pur troppo il punto, che in materia finanziaria sembra urtare ad insormontabili ostacoli, è quello relativo ai Seminari, sul quale invece la S. Sede ben a ragione particolarmente insisteva nella nota a pag. 9 del succitato progetto a stampa, soprattutto affinché e che che i Revmi Vescovi costituiscano corsi completi di filosofia e di teologia. Pare infatti estremamente difficile che lo Stato bavarese, il quale per oltre un secolo sotto il regime monarchico, in base ad una falsa interpretazione dell'articolo V del Concordato del 1817, non ha adempiuto ai suoi obblighi in questo importante argomento, cominci a farlo ora dopo la rivoluzione in regime democratico-repubblicano, in questo un momento economicamente così sfavorevole, introducendo a tale scopo enormi rilevantissimi aumenti nel pubblico bilancio. L'Emo Sig. Cardinale Arcivescovo di Monaco-Frisinga ed il Revmo Mons. Arcivescovo di Bamberga, da me interrogati al riguardo in conformità della istruzione contenuta nella summenzionata nota a pag. 7, stimano che sarebbe già un rilevante notevolissimo vantaggio, se il Governo assicurasse realmente il pieno l'intiero pagamen-
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to delle spese per l'ultimo anno, detto Alumnatsjahr o Seminarium practicum, e garantisse la conservazione degli attuali Licei per il corso filosofico-teologico, né credono possibile ottenere di più. È Riesce sicuramente doloroso il pensare che in tal guisa persisteranno ancora persisteranno ancora per un tempo indefinito persisteranno ancora le ragioni di indole economica, che si oppongono all'introduzione dell'integrum biennium richiesto dal Codice d di diritto canonico per il corso filosofico, e che la diocesi di Spira rimarrà parimenti del pari assai probabilmente col solo Seminario pratico, come ebbi occasione di accennare nell'ossequioso Rapporto N. 23649 del 5 Aprile c. a., ed è È perciò che mi è necessario in una materia così grave ed impot importante di implorare ulteriori istruzioni dall'E. V.
Il Sig. Ministro ha notato, osservato inoltre, che, mentre lo Stato deve assumere una lunga serie di molteplici obblighi, limitatissime assai limitate invece appariscono le concessioni della S. Sede; in altri termini, che, mentre sullo Stato rimangono continuano a gravare i pesi dell'antico Concordato, gli vengono invece tolti
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quasi tutti i corrispondenti diritti in esso riconosciuti già al Re di Baviera, "attenta utilitate, quae ex hac Conventione manat in ea, quae ad res Ecclesiae et religionis pertinent" (art. IX). Ciò renderà, a di lui parere, estremamente malagevole di far accettare il relativo progetto dal Parlamento; debbo anzi aggiungere che anche i due sullodati Arcivescovi, pur così gelosi della libertà della Chiesa, ritengono pressoché inevitabile qualche ulteriore concessione, se non si vuole che naufraghi l'intiero Concordato. – In particolare il Dr Matt ha notato: 1º) che nell'articolo XIV § 1 le parole "prima della pubblicazione della Bolla" fanno temere che la notificazione del nome del candidato venga fatta all'ultimo momento, non rimanendo così forse più al Governo la possibilità di manifestare le sue eventuali obbl obbiezioni. 2º) Prego perciò l'E. V. di significarmi, se e come la proposta redazione potrebbe essere a tal fine modificata. , ponendo, ad esempio, "prima della nomina". 2º) che sarebbe assai desiderabile, se almeno circa la presentazione ai benefici vens venisse fatta qualche concessione al Governo. Sottopongo quindi al superiore
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giudizio dell'E. V., se non sia forse possibile, in caso estremo, di ammettere un simile diritto per quei benefici, che, dopo la conclusione del Concordato del 1817 e sino alla promulgazione del nuovo Codex iuris canonici, furono realmente fondati coi beni non della Corona, ma dello Stato; tuttavia tuttavia, tuttavia, a) salve le limitazioni indotte nell'A atto di fondazione, in virtù delle quali, ad esempio, il lo a ius praesentandi presentazione da parte del spetta al Governo ha luogo soltanto alternativamente col colla libera collazione del Vescovo; b) coll'obbligo per il Governo stesso di scegliere il presentando fra i nomi di una terna da una terna liberamente formata dal Vescovo; fra i concorrenti al beneficio; c) salvi gli oneri, cui è tenuto inerenti a il patrono a norma del can. 1469; ed infine d) a condizione che venga abbandonata la inammissibile termilogia [sic] terminologia sino ad ora usata dal Governo bavarese, secondo cui la "presentazione" è detta "collazione" del beneficio. – È vero, infatti, che, secondo la dottrina recentemente esposta nella Civiltà Cattolica (anno 71º, 1920, vol. 2 pag. 319 e vol. 3 pag. 123), il Go diritto di presentazione non passa ai Governi usciti da moti rivoluzionari, sebbene poi per ragione del bene pubblico divenuti in progresso di tempo legittimi; ciò nondimeno sembra cosa ardua di ottenere tuttavia non si vede come potrebbe ottenersi che il Governo bavarese continui ad adempiere gli oneri suddetti, senza che gli sia nuovamente riconosciuto, sia pure ristretto nei limiti sopra descritti, il correlativo ius praesentandi. Rimarrebbero invece esclusi i diritti di presentazione spettanti già al Re di Baviera in virtù di mero indulto apostolico concesso nel Concordato (art. XI).
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Giova inoltre notare che i benefici in discorso, fondati coi beni dello Stato nel periodo suddetto, costituiscono (a quanto mi è stato assicurato) una parte relativamente piccola di quelli, sui quali su cui il Governo bavarese ha esercitato finora il diritto di presentazione, mentre che rimarrebbero esclusi tutti gli altri, assai più numerosi, per i quali il diritto medesimo era spettava al già al Re di Baviera in virtù di indulto apostolico concesso nel Concordato (art. XI). (1)
Quanto alla clausola dell'articolo XII del nuovo progetto "se la situazione politico-territoriale della Baviera non subirà cambiamenti", il Dr Matt mi ha spontaneamente manifestato che non vede gravi obbiezioni al riguardo, essendo chiaro che, qualora, ad esempio, il bacino della Sarre andasse perduto per la Germania, una mutazione nell'amministrazione diocesana diverrebbe difficilmente evitabile; al Governo interessa principalmente di avere la garanzia che lo stato attuale non sia arà toccato prima del plebiscito e della definitiva decisione riguardo a quel territorio. – Detta clausola è, del resto, giustificata pure dalla Costituzione germanica, la quale
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all'art. 18 prevede la possibilità di cambiamenti nei territori degli Stati particolari (come si è già verificato per la Baviera coll'annessione dell'antico ducato di Coburgo-Gotha) di quello di Sassonia-Coburgo), cambiamenti che potrebbero portare con sé corrispondenti modificazioni nei confini diocesani. Questa considerazione potrà anzi servire a rendere meno difficile e penosa al sentimento nazionale l'accettazione della clausola in discorso. parola.
Il Sig. Matt Ministro ha riconosciuto altresì che a riguardo degli altri punti (scuola, facoltà teologiche, ecc.) la nuova redazione ha tenuto largamente conto delle sue osservazioni.
Infine egli mi ha comunicato che il progetto si trova ora, per ciò che riguarda la parte economica, allo studio presso il competente Ministero delle Finanze, Dicastero, ed io l'ho instantemente pregato a far sì che esso venga compiuto nel più breve tempo, evitando le lungaggini ed i ritardi, che si sono dovuti lamentare per il passato. La stessa viva raccomandazione ho fatto al Sig. Ministro delle Finanze Dr Krausneck ed a vari deputati del partito popolare bavarese.
Dopo di ciò, chinato in attesa delle venerate istruzioni dell'E. V., m'inchino
1Ursprüngliches Datum "23 Ottobre 1922" hds. von Pacelli korrigiert.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 27. Oktober 19221, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 12247, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/12247. Letzter Zugriff am: 26.04.2024.
Online seit 31.07.2013, letzte Änderung am 29.09.2014.