Dokument-Nr. 19364
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[Berlin], 04. Januar 19291

Schreiber (Textgenese)
StenotypistUnbekannte HandCentozPacelliPacelli
Betreff
Istanzae del "Deutscher Rentnerbund" al Santo Padre intorno alle leggi di rivalorizzazione
Mi pervenne regolarmente il venerato Dispaccio N. 75111 del 21 Novembre u. s., col quale l'E. V. R. mi segnalava l'articolo "Die Krankheit der modernen Kirche" apparso nel Der Rheinische Sparer (N. 42 del 10 Novembre), ordinandomi di esprimere il mio umile parere in proposito, e mi rimetteva in pari tempo una due supplicahe (che compio il dovere di restituire qui accluse) direttae al Santo Padre dal Sig. Vogel, presidente del "Deutscher Rentnerbund" o Lega dei piccoli capitalisti tedeschi, con sede in Kassel.
Per parlare innanzi tutto di questa dell'istanza di ella questa Unione suddetta Lega, le osservazioni in essa contenute si possono riassumere nei punti seguenti: Dalla ingiusta legge di rivalorizzazione (Aufwertungsgesetz) i piccoli capitalisti furono lesi molto più gravemente di tutti gli altri; a tale ingiustizia cooperarono, parteciparono anche il Centro e la Bayerische Volkspartei; questa enorme ingiustizia ha colpì circa un milione di tedeschi.
Lae legge o piuttosto le leggi disposizioni legislative in questione sono: 1.) La terza ordinanza di eccezionale provvisoria sulle imposte (Dritte Steuernotverordnung) del 14 Febbraio 1924; 2.) le leggi di rivalorizzazione dei 16 e 17 Luglio 1925 (Reichsgesetzblatt 1925 pagg.
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117 e 137 - di queste trattasi ora quasi esclusivamente -) e del 13 Luglio 1927. In quest'ultima sono stati introdotti dei alcuni miglioramenti a favore dei creditori.
Le leggi di rivalorizzazione distinguono tra investimenti di capitali in fondi, fabbriche, ipoteche, prestiti di ogni sorta a privati o ad enti pubblici, depositi in Istituti di credito, da una parte, e, dall'altra, tfra scambi e contratti di ogni qualunque altro genere, come tra il venditore ed il compratore.
Ora, a norma delle menzionate leggi, per gli tali scambi e contratti bilaterali vale il diritto civile comune, praticamente cioè il regolamento fra creditori e debitori, secondo la buona fede ed attesa la situazione reale nei singoli casi.
Circa gli altri beni: agli investimenti in fondi etc. ... (direkten Vermögensanlagen), i prestiti, e specialmente le ipoteche, sono, almeno teoricamente, rivalorizzatei al 25 % del loro valore in oro al tempo in cui furono fatti. -b) I depositi negli istituti bancari (indirekten Vermögensanlagen) sono rivalorizzati in tal modo che si aggiunge ad una parte dei depositi stessi dei depositi degli averi ancora esistenti nelle casse un contributo dei mallevadori. La somma totale così ottenuta viene distribuita in percentuale fra i creditori.
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cI I titoli dei prestiti pubblici sono rivalorizzati al 2½ % emessi prima del 1920 sono rivalorizzati al 2½ %. Se però gli stessi titoli furono in continuo possesso dell'acquirente già prima ancora del 1 Luglio 1920, essi vengono rivalorizzati al 12½ % (Cfr.  Staatslexicon [sic] der Görresgesellschaft  I (ed. 5) pagg. 434-441, sotto il titolo "Aufwertung" del di R. Schetter).
Ora i piccoli capitalisti depositarono generalmente i loro averi negli Istituti di credito, casse di risparmio etc..., o li investirono nei prestiti di guerra. Essi pertanto non ottenero  [sic] ebbero che una debole percentuale o perdettero tutto in molti casi.
Circa l'inflazione e le leggi di rivalorizzazione moralmente considerate, dal punto di vista della morale, alla luce della morale moralmente, sembra potersi personealitàalità competenti, parlamentari, giuristi, &&& ecc., negano nel modo più reciso che il Governo o i partiti del medesimo, soprattutto il Centro e la Bayrische Volkspartei, abbiano voluto o provocato l'inflazione, sebbene questo rimprovero, tale questa accusa sia stata mossa contro i due summenzionati surriferiti partiti.
Altro è se certe alcune persone, enti e società abbiano volontariamente e con premeditazione, ai fini del loro proprio interesse, contribuito al prolungarsi dell'inflazione. È vero altresì
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che si pensò troppo tardi a rimediare per legge in via legislativa a simile disastro finanziario.
Le leggi di rivalorizzazione furono na naturalmente oggetto di studio e di controversie anche e precisamente, appunto da parte dei cattolici. Riguardano queste controversie: Queste controversie riguardano: 1.)  l'intenzione della legge, del legislatore, l'intenzione della legge, del legislatore, se cioè esso abbia inteso di regolare la pubblica difesa, tutela del diritto di proprietà, ma non il diritto stesso, o se abbia inteso di regolare entrambi, il diritto e la sua protezione; 2.) la giustizia della legge giustizia della legge nell'uno o nell'altro caso.
Vari autori affermano che le leggi di rivalorizzazione regolano anche il diritto di proprietà, e ciò in forma giusta, corrispondente, - avuto riguardo alle circostanze dell'inflazione-, alla giustizia distributiva. Così il Rev.  Sac.  Dr. Fr. Keller, professore della Facoltà teologica di Friburgo, noto per le sue pronunziate tendenze verso la sinistra, nell'opuscolo "Aufwertung und Gewissenspflicht" Studien zur katholischen Sozial- und Wirtschaflichen Wirtschaftslehre, 2. Band, Freiburg Herder, 37 pagg.
Altri sostengono invece che lo Stato non può pienamente regolare lo stesso diritto di proprietà, che quindi la legge ha soltanto per scopo di indicare fino a qual punto
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lo Stato protegge i diritti dei singoli, e che pertanto la rivalorizzazione, appunto se si tratta di creditori e di debitori privati, deve farsi secondo le norme della buona fede (nach Treu und Glauben), comparando il tenendo conto del bisogno del creditore e la dell' l'attuale situazione finanziaria del debitore. In tal modo si esprime il P.  von Nell-Breuning S. J. nelle "Stimmen der Zeit", tom. 110, Gennaio 1926, pagg. 300-313, e nella "Teol Theol.  Prakt.  Quartalschrift" 79 (1926) pagg. 519-536. Cfr.  "Scholastik" II pag. 317.
Il Rev.  P. Fr. Hürth S. J., professore di teologia morale nel St. Ignazkolleg Collegio di S. Ignazio in Valkenburg, espone nell'ottima suddetta Rivista "Scholastik" (Vvol. I, pagg. 277-281) quanto sia complessa e delicata la questione della rivalorizzazione. Praticamente egli giunge alla soluzione ed alla conclusione di coloro i quali stimano, giudicano che, tutto considerato, la rivalorizzazione tra privati deve effettuarsi secondo la buona fede. Non , e ad ogni modo non sembra di voler sottoscrivere aderire senza restrizione al parere del prof. Keller. Cfr. ibid. vol. II pag. 317.
L'Episcopato tedesco non mancò ebbe cura di prendere dei provvedimenti per ovviare ai difetti alle mancanze della rivalorizzazione. (Cfr.  Kirchliches Amtsblatt für die Diözese Paderborn, tom. 70. nr. 9 del 21 Giugno 1927, pag. 75).
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Già prima della emanazione della succitata terza Steuernotverordnung del 14 Febbraio 1924, l'Emo Cardinale Bertram, a nome della Conferenza di Fulda, si rivolse all' Signor Marx, allora Cancelliere Sig.  Marx, del Reich, avvisandolo delle ingiustizie e mancanze dei difetti di quel decreto. Nel Settembre dello stesso anno egli le manifestò rese palesi, notificò pure nella stampa, pregando di sostituire l'anzidetto decreto con un regolamento, che corrispondesse maggiormente ai postulati, alle richieste esigenze della morale e della giustizia.
L'8 Dicembre 1925 il sullodato Eminentissimo scrisse dichiarò al Ministero del Culto prussiano, dichiarando che i Vescovi si rifiutavano, - almeno se si trattava di creditori privati-, di applicare, estendere alle parrocchie i privilegi concessi ai Comuni di rivalorizzare solamente al 12½ % (invece del 25 %), e ciò senza effetto retroattivo. Qui pure sono diverse le opinioni degli autori cattolici, Alcuni propugnano la liceità di tali privilegi, asserendo che altrimenti le imposte si sarebbero aumentate in modo pericoloso per la vita dei Comuni stessi.
Nel Gennaio 1926 i Vescovi diedero al Clero delle direttive circa i rapporti esistenti tra la legge di rivalorizzazione e la morale.
Le direttive medesime furono pubblicate
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sul principio dell'anno 1926 di quello stesso anno in tutti i bollettini religiosi ufficiali: (Köln: Kirchlicher Anzeiger für die Erzdiözese Köln, 1 Feb. 1926, tom. 66, n. 4, pagg. 19-22. - Breslau: Kirchliches Amtsblatt des Fürstbischöflichen Ordinariats in Breslau, 24 Jan. 1926, n. 2, pagg. 11-14.- Freiburg Freiburg: Anzeigeblatt für die Erzdiözese Freiburg, 24 Feb., 1926, n. 6. pagg. 233-236; ecc.) E così tutti gli altri fogli ufficiali.
Le direttive in discorso possono brevemente compendiarsi brevemente nel modo seguente:
I Rev.mi Ordinari premettono innanzi tutto di non volere né poter decidere se un'altra soluzione del grave problema finanziario sarebbe stata possibile, considerando il bene comune e la disastrosa situazione economica dell'assoluta maggioranza dei debitori.
Riguardo ai creditori, non si può affermare che ad essi possan sia lecito abbiano diritto di richiedere con diritto lo nell'attuale valuta in Reichsmark una somma uguale a quella in marchi-oro dell'anteguerra. Il bene comune esige talvolta una diminriduzione dei debiti, per evitare la rovina dell'economia nazionale. Il valore dei beni immobili stessi è realmente diminuito. Il debitore sarebbe in molti casi totalmente rovinato, se dovesse restituire l'intero valore debito.
Relativamente ai debitori, non vi è dubbio che in certi casi essi sono gravem tenuti sub
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gravi, sia da un obbligo di giustizia, sia da un obbligo di equità e di carità, di ripagare, riversare più di quanto è stabilito dalla legge.
Nella In merito alla prassi pastorale, il Clero è stat è stato raccomandato al Clero di astenersi dal criticare la legge medesima, dal dei decidere dalll'esprimere decisionei nel tribunale della penitenza, ove non hanno testimoni delle loro affermazioni, dall'affermare che non possano esistere ulteriori obblighi morali anche per quelli che hanno pagato nel tempo della inflazione sem un valore assolutamente inferiore; di lasciare alle rispettive Autorità il giudizio sulla facoltà condizione finanziaria degli enti pubblici (Paesi, Comuni); di insistere fortemente affinché sia osservata la giustizia, qualora ogniqualvolta consti chiaramente di un grave obbligo, non però nel caso in cui gli interessati sono convinti di appoggiarsi ad una opinione realmente veramente probabile. Vi possono essere ulteriori obblighi morali eziandio per coloro i quali per acquisti fatti nel tempo dell'inflazione, hanno corrisposto dato una somma di gran lunga inferiore al valore reale. Il miglior modo di rivalorizzazione è quello di equo accordo, secondo i dettami della coscienza, tra il creditore ed il debitore. Quanto all'assoluzione nel tribunale della penitenza, questa si dovrà negare qualora solamente consti indubbiamente di soltanto qualora un grave obbligo e la mala fede siano evidentei. Agli Istituti ecclesiastici è stato inculcato parimenti specialmente è stato raccomandato di esaminare
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con tutta coscienza se possandoo dare più di rql quello, che la legge richiede prescrive, e se debbano farlo, almeno se non per stretta giustizia, almeno per equità e carità.
Il debitore potrà attenersi alla legge, se un rimborso superiore alla prestazione legale lo rovinerebbe o gli recherebbe un troppo grave danno. lo rovinerebbe.
Agli obblighi dell'equità e della carità può aggiungersi quello di evitare lo scandalo evitare lo scandalo , appunto se il debitore è un ente ecclesiastico. (Sull'obbligo morale f di questi enti alcuni Vescovi hanno dato emanato direttive speciali, come ad es.  quello di Paderborn il 19 Luglio 1926 (Amtsblatt tom. 69, n. 8, pag. 79 e seg.), ed il 26 Marzo 1927 (l. c. tom. 70, n. 5, pag. 41), ed il Cardinale Bertram (Amtsblatt di Breslavia del 12 Aprile 1927, n. 6, pag. 39), e gli altri Vescovi in modo simile).
Se È dubbio infine Il numero dei piccoli capitalisti, indicato gravemente e senza colpa danneggiati dalla rivalorizzazione,,( che si si fa ascendere nella supplica ad oltre alla cifra di un milione , ) si crede sia esatto, poiché attualmente che ascenda ad oltre <a circa> un milione, di guisa che alcuni sosten<riten>gono che lo Stato sarà obbligato di regolare nuovamente nei loro riguardi la grave questione. i loro figli sono ora generalmente impiegati in uffici, esercitano professioni lucrative e sono in grado di aiutare i genitori, i quali si tro-
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vassero nel bisogno. È bensì ero che la catastrofe dei piccoli prp proprietari capitalisti fu senza pari, terribile. Non D'altra parte non sembra però che attualmente sia possibile allo Stato di riassumere il problema della rivalorizzazione senza grandi turbamenti finanziari e politici.
In considerazione di quanto sopra, non sembra che la S. Sede possa<,> direttamente intervenire in almeno per ora, intervenire direttamente in una così complicata questione. Qualora quindi l'E. V. giudicasse stimasse di dare una risposta un riscontro agli alle agli anzidettei Indi suppliche, Esposti, parmi subordinatamente che essao non potrebbe essere che generale, comunicando, ad es., che esse i medesimi sono state rimesse, che gli Esposti medesimi sono stati rimessi per il relativo esame e gli eventuali ulteriori provvedimenti, ai Revmi Ordinari della Germania, i quali si sono già occupati dell'argomento della materia. esprimendo il compatimento di Sua Santità ed aggiungendo forse verso i danneggiati e la speranza che possa ottenersi un miglioramento della loro situazione, ed aggiungendo forse anche <altresì> che gli Esposti medesimi sono stati rimessi, per il relativo esame e gli eventuali ulteriori provvedimenti, ai Revmi Ordinari, i quali si sono già occupati dell'argomento.
Quanto al citato Relatiamente all'articolo "Der Rheinische Sparer" esso è l'eco di sentimenti sovente espressi pur troppo dagli stessi cattolici. Quanto alla Nella sostanza è confuso e non risponde a verità. A giudizio dei di alcuni laici, parrebbe che lo spirito di povertà e di semplicità venga si verrebbe affievolendosi in una parte del Clero. Tuttavia lo stesso giornale ha pubblicato anche altri scritti, nei quali l'atteggiamento<itudine> e l'azione della Chiesa sono giudicate <apparse> in modo più g equo e ragionevole. <giudicate in modo più equo e ragionevole.>
Chinato
7r, oben mittig hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
1Ursprünglich angegebenes Datum "28 Dicembre 1929" hds. von Pacelli geändert.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 04. Januar 19291, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 19364, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/19364. Letzter Zugriff am: 24.05.2024.
Online seit 20.01.2020.