Dokument-Nr. 19369
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[Berlin], 31. Juli 1929

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Scambio di Note sulla questione scolastica
In obbedienza aigli venerati ordini impartitimi dall'E. V. R. col venerato cif telegramma cifrato N. 4, ho l'onore di riferire all'E. V. R. quanto appresso:
I. Per ciò che riguarda i miglioramenti introdotti nel testo delle Note sulla scuola, mi sia permesso di rilevare i due seguenti punti:
a) Durante le vive e spesso polemiche, che la pubblicazione del progetto testo di del Concordato[suscitò] suscitò nella pubblica stampa e poi anche nel Parlamento, fu osservato dalla Deutsche Volkspartei, avversaria dichiarata del Concordato medesimo, ed anche dalla democratica Frankfurter Zeitung (cfr. i NN. 489, 492 e 502, rispettivamente del 4, 5 e 9 Luglio) che l'articolo 1, il col quale lo Stato garantisce la protezione legale dello Stato alla libertà [cat] della professione e dell'esercizio della religione cattolica, poteva essere interpretato come comprendentere anche la scuola e dare così alla S. Sede la possibilità d'ingerirsi in questa materia, massime nel caso della emanazione di una nuova legge
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scolastica. Il Governo, rispondendo nel Landtag agli oratori della Deutsche Volkspartei, escluse una simile interpretazione; possibilità; fu però da questi replicato che esso non era autorizzato ad interpretare unilateralmente il Concordato, ma era necessaria a tale scopo una intesa colla S. Sede. Il deputato DSig. Kriege aggiunse anzi (cfr. il Verbale della discussione nel Landtag del 5 Luglio 1929, pagg. 7669-7670) che, anche a parere del professore di Università, Sig. Schucking, "la interpretazione suaccennata è del tutto comprensibile dal punto di vista del diritto canonico e la che la presentazione di una simile richiesta da parte della Curia (romana) difficilmente potrebbe essere riguardata come contraria alla lealtà ed alla buona fede". Nella stessa seduta del 5 Luglio il Sig. Ministro del Culto tornò a combattere una simile tesi. "Per ciò che riguarda l'articolo 1, egli disse osservò (l. c. pagg. 7703-7704), deve dirsi con tutta chiarezza che secondo il corso delle trattative non può esservi dubbio che la scuola non vi è compresa nemmeno nel modo più remoto. lontanamente. L'articolo 1 assicura esclusiva-
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mente la libertà confessionale individuale. È stato a suo tempo domandato per qual motivo non abbiamo messo nella Convenzione: mediante questo articolo 1 è esclusa la questione scolastica. Ciò non abbiamo fatto, perché allora si sarebbe detto: "Vedete, la parola 'scuola' si trova pure dunque nella Convenzione!" Inoltre, dopoché la base di tutte le trattative era stata che non doveva parlarsi della scuola, ciò avrebbe potuto essere considerato come un atto di sfiducia da parte nostra, quasi che adesso volessimo ancora una volta la conferma che l'altra parte non è in realtà così sleale da voler far qui entrare nascostamente la scuola" – L'argomento del Dr  Becker, dedotto dalla storia delle trattative, non parmi in verità esatto; infatti, come è ben noto all'E. V., dall'[esclusione] completa la richiesta della omissione completa della il rifiuto di qualsiasi menzione della la soppressione di la soppressione di qualsiasi al articolo circa la questione scolastica nel testo del Concordato fu avanzata dal Governo soltanto si ebbe soltanto nell'ultimo periodo delle trattative concordatarie, ed anche allora la S. Sede protestò e mantenne l'affermazione dei suoi principi, secondo che risulta dalla Nota in data del 26 Aprile p. c. a. al Sig. Ministro Presidente. L'articolo 1 fu redatto
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posteriormente, vale a dire nel mese di Maggio; una prima formula, proposta dal Ministero del Culto, conteneva la espressa limitazione "im Rahmen der allgemeinen Gesetze"; essa fu da me respinta e si adottò quindi l'altra, che è quella figura nel testo definitivo del Concordato. Questo articolo deve perciò essere interpretato quale come esso [suona] è oggettivamente; ora nella espressione "libertà della professione e dell'esercizio della religione cattolica" sembrano, ad esempio, sono, a mio umile avviso, implicitamente compresoi anche i diritti della Chiesa e dei genitori cattolici sulla scuola e sulla il diritto alla scuola cattolica e alla istruzione religiosa, come si sono dati cura di dimostrare, sia pure per a scopo polemico ed offe aggressivo, gli stessi liberali.
Il relatore Revmo Mons. Linneborn, deputato del Centro, nella seduta della Commissione principale del Landtag del 2 Luglio corrente, senza dubbio colla migliore intenzione di facilitare l'accettazione del Concordato, affermò che "tutte le trattative preliminari (relative all'articolo 1) non menzionano altro se non che alla Chiesa è data libertà per l'esercizio della religione. Si tratta ivi quindi special-
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mente dell'indisturbato esercizio del culto. Che con ciò si siano toccate questioni concernenti la scuola e l'educazione, – non si trova alcun accenno in tutti i negoziati" (Verbale della discussione, pag. 6). Ed egualmente il giorno seguente l'altro oratore del Centro, Revmo Mons. Lauscher, nella stessa Commissione così si espresse: "Alla questione del deputato Dr  Kriege, se cioè secondo l'opinione dei membri della mioa parti frazione il diritto dei genitori circa la determinazione del modo di istruzione dei fanciulli sia parte integrante della libertà di coscienza, deve rispondersi in modo assolutamente affermativo. Però in questo Concordato, a differenza di altri, è stato convenuto fra i due contraenti che nulla in esso doveva essere stabilito intorno alla scuola. Così il Nunzio come la Curia (romana) hanno tenuto conto della circostanza che per una simile disposizione non vi sarebbe stata in Germania una maggioranza ed hanno rinunziato formalmente (!) ad accordi circa la scuola nel Concordato… Se vi saranno nell'avvenire dibattiti intorno alla scuola, il Centro soster-
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rà, come finora, la lotta da solo, fondandosi sui principi di diritto naturale, e non si appoggerà su questo documento, appunto perché esso non contiene alcun punto d'appoggio per le lotte scolastiche del Centro" (l. c. pagg. 48-49). In seguito a ciò il deputato Hestermann della Wirtschaftspartei nella menzionata seduta del 5 Luglio rilevò che "il relatore Sig. Linneborn ha aveva dichiarato espressamente, come opinione della Chiesa cattolica officiale, che nell'articolo 1 della Convenzione non si è pensato a questioni scolastiche. Ed il Sig. deputato Lauscher ci ha detto: Noi siamo così leali da riconoscere che il Concordato non ci dà alcun punto di appoggio nella lotta per la scuola". (l. c. pag. 7689). Ma a lui pensò pensò a risponderese il deputato Dr  von Campe della Deutsche Volkspartei: "Il [colle] collega Sig. Hestermann stima che l'articolo 1 di questo Concordato non è poi così pericoloso; il Sig. Linneborn ha infatti ieri riconosciuto che la Curia non potrà da esso dedurre alcun diritto. In A dire il vero, io ho sempre creduto che il Nunzio Pacelli fosse
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quello che ha concluso la Convenzione per mandato della S. Sede. Le affermazioni del Sig. Linneborn non sono interpretazioni legali e non vincolano la S. Sede. – Il Sig. Ministro Becker ha detto oggi che coll'articolo 1 del Concordato è assicurata soltanto la libertà confessionale individuale, la libertà confessionale del singolo! È questo il contenuto dell'articolo 1? È questo il contenuto del libero esercizio della religione, della libera attività religiosa della Chiesa come tale? No, la libertà di coscienza del singolo è una parte; ma con ciò, Sig. Ministro Becker, il contenuto dell'articolo 1 non è esaurito. Il Sig. Ministro non può affermare ciò seriamente" (pag. 7738).
Ciò premesso, l'umile sottoscritto nella nuova redazione delle due Note ha cercato di tener conto, pur senza dare nell'occhio (e credo che lo stesso Ministro Presidente non se ne sia accorto), della possibilità dell'anzidetta interpretazione. La prima minuta di ambedue i documenti ammetteva infatti la completa assenza di qualsiasi disposizione circa la scuola nel Concordato; ora ("keinerlei Bestimmung über die Schule", "Ausschaltung schulrechtlicher Bestimmungen", "Ausschaltung der Schulfragen aus dem nunmehr zum Abschluß gekommenen Vertrag", ecc.); ora tali espressioni ora
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sarebbe stata avrebbero costituito quindi una conferma ufficiale [definitiva] e bilaterale da parte della S. Sede del punto di vista del Governo riguardo alla interpretazione dell'articolo 1. L'attuale minuta delle due Note dice invece che il Conc Concordato non contiene alcun "regolamento della questione scolastica" ("keine Regelung der Schulfrage", "Ausschaltung der Regelung der Schulfrage", ecc.). La questione scolastica infatti non è stata in realtà regolata nel Concordato prussiano (come lo fu nel bavarese); ma ciò non esclude che l'articolo 1 includa e ga implicitamente il diritto della Chiesa circa la istruzione e la educazione religiosa dei fanciulli.
b) Il Governo, sia in discorsi di vari Ministri, come per mezzo di in articoli ispirati di giornali, allo scopo (del resto, comprensibile) per il (del resto comprensibile) scopo di difendere la sua azione e di vantare i propri successi di fronte agli attacchi ed alle critiche degli avversari, ha ripetutamente, e non di rado con evidenti esagerazioni, messo in rilievo i punti, a cui la S. Sede aveva finito per rinunziare durante le trattative concordatarie. Sembrava quindi opportuno per il prestigio della S. Sede medesima di portare a conoscenza della pubblica opinione che anche il
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Governo aveva dovuto ritirare molti dei suoi postulati. Perciò nella pro minuta della Nota al Signor Ministro Presidente trovansi aggiunte le parole: "mit Rücksicht auf die vonseiten der Preußischen Regierung im Laufe der Verhandlungen erfolgte Zurückstellung erheblicher Forderungen".
II. In conformità delle istruzioni comunicatemi nel sullodato telegramma cifrato mi sono dato subito premura di ottenere le due giustissime modificazioni richieste dall'E. V. nella Nota di risposta del Ministro Presidente, servendomi a tale scopo dell'intervento del Sig. Ministro della pubblica assistenza, Dr. Hirtsiefer, appartenente al partito del Centro. La seconda delle anzidette modificazioni non ha presentato alcuna difficoltà. Più arduo era invece di ottenere la prima aggiunta. Il Dr. Braun ha tuttavia finito per accettarla, chiedendo soltanto un mutamento di forma, il quale però, a mio subordinato parere, non solo non diminuisce, ma piuttosto rafforza il pensiero espresso nelle parole proposte dall'E. V. Il passo in questione sarebbe quindi ora il segu così redatto" ... dankend zu bestätigen. Er
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würdigt durchaus die Erklärungen des Heiligen Stuhles, bittet indes ...". Nel supplicare pertanto l'E. V. a volersi degnare di significarmi quanto prima la Sua superiore decisione al riguardo, affine di poter procedere senza indugio allo scambio delle Note in discorso, m'inchino
75r, oben mittig hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 31. Juli 1929, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 19369, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/19369. Letzter Zugriff am: 19.05.2024.
Online seit 20.01.2020.