Betreff
Inviasi Protocollo della Conferenza vescovile di Fulda (7-9 Agosto
1928)
Compio il dovere di inviare qui accluso
all'E. V. R. un esemplare del Protocollo della Conferenza vescovile di Fulda
(7-9 Agosto 1928).
Chinato
Su due punti mi permetto di richiamare rispettosamente l'attenzione
dell'E. V., perché concernono
si riferiscono a questioni, delle quali cotesta
S. Congregazione ha avuto già occasione di occuparsi, vale a dire sul punto 6
con riguardante le Associazioni duellanti (schlagende Verbindungen) e
le "Mensuren" (cfr. Dispaccio dell'E. V. N. 2341/22 del 3 Luglio
1925), e sul punto 11 concernente gli esercizi ginnastici della gioventù femminile
(cfr. Dispaccio N. 362/28 del 12 Marzo 1928 e Rapporto N. 39528 del
29 Maggio s. a.).
Il punto 6, tradotto in italiano, è del seguente
tenore:
"La Conferenza vescovile ritiene che i mem membri delle Associazioni
duellanti debbono essere considerati come peccatores publici et
manifesti95v
e quindi non possono avere la sepoltura
ecclesiastica, anche se non abbiano ancora preso parte ad una 'Mensura'. Decisivo è a
questo rispetto
proposito anche il bonum commune. La sepoltura ecclesiastica di
tali persone farebbe [ein Wort unlesbar] l'opinione credere che la Chiesa
non si dà
si attiene più al<le massime finora [fissate] stabilite al riguardo> [pensiero] delle antiche
massime (dColoro, che già da tempo sono membri di una Associazione
duellante, senza però avere in essa parte attiva - cosiddetti Alte Herren -
possono avere la sepoltura ecclesiastica, se tuttavia né i vessilli né i capi delle
Corporazioni medesime intervengono ai funerali)".
Il punto 11 dice
dispone quanto segue:
appresso:
"In seguito a relativa domanda la Conferenza dichiara di mantenere le norme già
emanate circa gli esercizi ginnastici delle donne. Contro gli esercizi ginnastici delle
donne in pubblico deve sollevarsi sempre pubblica protesta, anche se il l'abito
sia conveniente. decente. La celebrazione della S. Messa
degli uffici divini all'aperto in occasione di feste
sportive,
ginnastiche, per il caso in cui altrimenti gran numero di
cattolici non potrebbe adempiere il precetto fe
domenicale, festivo, è rimesso al giudizio dell'Ordinario; qualora però vi
partecipino anche delle donne, tale celebrazione non può essere permessa se non con una
protesta, la quale esprima la permanenza in vigore del principio
anzidetto".
Chinato
95r, oben mittig hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten,
notiert: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Sbarretti, Donato Raffaele vom 27. August 1928, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 19928, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/19928. Letzter Zugriff am: 20.05.2024.