Dokument-Nr. 19928
Pacelli, Eugenio an Sbarretti, Donato Raffaele
[Berlin], 27. August 1928

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Inviasi Protocollo della Conferenza vescovile di Fulda (7-9 Agosto 1928)
Compio il dovere di inviare qui accluso all'E. V. R. un esemplare del Protocollo della Conferenza vescovile di Fulda (7-9 Agosto 1928).
Chinato Su due punti mi permetto di richiamare rispettosamente l'attenzione dell'E. V., perché concernono si riferiscono a questioni, delle quali cotesta S. Congregazione ha avuto già occasione di occuparsi, vale a dire sul punto 6 con riguardante le Associazioni duellanti (schlagende Verbindungen) e le "Mensuren" (cfr. Dispaccio dell'E. V. N. 2341/22 del 3 Luglio 1925), e sul punto 11 concernente gli esercizi ginnastici della gioventù femminile (cfr. Dispaccio N. 362/28 del 12 Marzo 1928 e Rapporto N. 39528 del 29 Maggio s. a.).
Il punto 6, tradotto in italiano, è del seguente tenore:
"La Conferenza vescovile ritiene che i mem membri delle Associazioni duellanti debbono essere considerati come peccatores publici et manifesti
95v
e quindi non possono avere la sepoltura ecclesiastica, anche se non abbiano ancora preso parte ad una 'Mensura'. Decisivo è a questo rispetto proposito anche il bonum commune. La sepoltura ecclesiastica di tali persone farebbe [ein Wort unlesbar] l'opinione credere che la Chiesa non si dà si attiene più al<le massime finora [fissate] stabilite al riguardo> [pensiero] delle antiche massime (dColoro, che già da tempo sono membri di una Associazione duellante, senza però avere in essa parte attiva - cosiddetti Alte Herren - possono avere la sepoltura ecclesiastica, se tuttavia né i vessilli né i capi delle Corporazioni medesime intervengono ai funerali)".
Il punto 11 dice dispone quanto segue: appresso:
"In seguito a relativa domanda la Conferenza dichiara di mantenere le norme già emanate circa gli esercizi ginnastici delle donne. Contro gli esercizi ginnastici delle donne in pubblico deve sollevarsi sempre pubblica protesta, anche se il l'abito sia conveniente. decente. La celebrazione della S. Messa degli uffici divini all'aperto in occasione di feste sportive, ginnastiche, per il caso in cui altrimenti gran numero di cattolici non potrebbe adempiere il precetto fe domenicale, festivo, è rimesso al giudizio dell'Ordinario; qualora però vi partecipino anche delle donne, tale celebrazione non può essere permessa se non con una protesta, la quale esprima la permanenza in vigore del principio anzidetto".
Chinato
95r, oben mittig hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Sbarretti, Donato Raffaele vom 27. August 1928, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 19928, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/19928. Letzter Zugriff am: 20.05.2024.
Online seit 20.01.2020.