Dokument-Nr. 5373
Schioppa, Lorenzo an Gasparri, Pietro
[München], 26. Januar 1919

Schreiber (Textgenese)
MörnerMörnerSchioppa
Betreff
Il Progetto della nuova Costituzione dell'Impero Germanico
Qui unito ho l'onore di inviare a V. E. R. un foglio contenente il Progetto della nuova Costituzione dell'Impero Germanico. (1)
Esso è stato redatto, per incarico del Governo di Berlino dal Segretario di Stato per gli Interni, Dr. Preuss. Per ciò che riguarda la po, ed, a quanto afferma lo stesso Governo, deve servire come materiale alla definitiva Costituzione, che sarà discussa ed e decisa nella prossima Assemblea Nazionale.
Il Progetto in parola si divide in quattro capitoli:
1) L'impero e gli stati liberi germanici;
2) I diritti fondamentali del popolo germanico.
4v

3) Il Reichstag;
4) Il Presidente dell'Impero ed il Governo.
Il P I due primi capitoli sono di speciale importanza. Il primo delinea la fisionomia politica dell'Impero e da ed ha un'accentuazione spiccatamente unitaria, la quale ha fatto sorgere innumerevoli discussioni da parte della stampa dei piccoli Stati contro l'accentramento politico, militare, commerciale, finanziario ecc. di Berlino, . quale risulta da questo primo capitolo.
Il secondo capitolo è quello che riguarda particolarmente la Religione.
Il § 19 dice: "Ciascun tedesco ha completa libertà di fede e di coscienza. È garentito [sic] il libero esercizio delle funzioni religiose nei confini della moralità e dell'ordine pubblico. Nessuno può essere costretto ad una pratica o festività ec chiesastica. Nessuno è obbligato a manifestare la sua convinzione religiosa o la sua appartenenza ad una comunità religiosa. Le autorità non hanno il diritto di interrogare su ciò.
6r

Ciascuna associazione età religiosa ordina ed amministra da sé i propri affari, ma è soggetta alle leggi comuni. Nessuna associazione età religiosa gode a preferenza delle altre privilegi da parte dello Stato. Sulle relazioni reciproche tra lo Stato e la Chiesa sarà emanata sarà una legge dell'Impero determinerà i principi fondamentali, la cui esecuzione è cosa dei liberi Stati germanici."
Il paragrafo § 20 dice: "la scienza e il suo insegnamento è libera. L'istruzione dev'essere ugualmente accessibile a tutti i tedeschi, secondo la loro capacità."
§ 21: "Ciascun tedesco ha il diritto di esprimere liberamente il la sua opinione colla parola, lo scritto, la stampa o con il disegno, tranne contrari precetti penali. La censura non esiste."
§ 22: "Tutti i tedeschi hanno il diritto senza un bisogno di speciale permesso, di riunirsi pacificamente e senza armi o di creare delle associazioni. La libertà di coalizione non dev'essere limitata in alcuna maniera."
Inchinato
(1) In Germania la parola Reich=Impero è presa a dinotare la riunione di tutti gli Stati germanici fatta astrazione da un'autorità imperiale, e perciò tale parola rimane, almeno per ora, anche colla forma repubblicana.
Empfohlene Zitierweise
Schioppa, Lorenzo an Gasparri, Pietro vom 26. Januar 1919, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 5373, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/5373. Letzter Zugriff am: 17.05.2024.
Online seit 04.06.2012.