Dokument-Nr. 6105
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 06. April 19191
Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelliBetreff
Ingerenza governativa nella provvista delle Sedi vescovili e dei canonicati in Prussia
Con lettera in data del 29 Marzo scorso, giuntami testé, l'Eminentissimo Sig. Cardinale von Hartmann mi comunica
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nistrazione diocesana, edmi ha perciò pregato l'Eminentissimo di dare il certificatotestimonium idoneitatis suddetto. Non essendoviavendo nulla da obiettare contro le
Alschiarimento della questione mi sia permesso di ricordare quanto
La Bolla "De salute animarum" del 16 Luglio 1821 (avente forza di Concordato) stabilisce
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Wratislaviensi et Warmiensi), necnon in Ecclesia Aquisgranensi in Collegiatam ut infra erigenda, itemque Canonicatus in mensibus Januarii, Martii, Maii, Julii, Septembris ac Novembris in praefatis Ecclesiis vacantes conferentur, q uemadmodum in Capitulo Wratislaviensi hactenus factum est; quod vero ad Decanatus in praedictis Metropolitanis et Cathedralibus Ecclesiis, et ad canonicatus tam in ipsis quam in dicta Aquisgranensi Ecclesia in Collegiatam erigenda, in aliis sex mensibus vacantes ab Archiepiscopis et Episcopis respectivis conferentur. Vicariatus autem seu Praebendatus in praedictis Ecclesiis, quocumque mense vacaverint, respectivorum Archiepiscoporum et Episcoporum collationi relinquimus".Per intendere il senso della surriferita disposizione, occorre conoscere in che cosa consista il "modus Wratislaviensis" (Breslauer m odus), cui accenna la Bolla. Esso è così dichiarato dal Lämmer, professore di diritto canonico nella facoltà teologica cattolica di Breslavia, nelle sue IstituzioniInstitutionen des katholischen Kirchenrechts, 2 ediz.,
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canoniche p. 177 not. 8:pag. 245 not. 2: "Quanto al modus Wratislaviensis, ricordatomenzionato nel testo, è da notare che Federico II di Prussia si arrogò, nei mesi che si chiamanodettipapalipapali, per tutti i canonicati vacanti del Capitolo di Breslavia e per la prepositura, in luogo del regio placetsi arrogò il diritto di nomina,(Ernennungsrecht), ed alla Sede Apostolica lasciò soltanto il diritto formale (?)(sic) di provvista (Laspeyres, Geschichte und heutige Verfassung der katholischen Kirche Preußens, I, 369). Ma dall'anno 1821 (cioè dal tempo del nuovo Concordato) il re per i suddetti uffici in tutti i capitoli della antica Prussia nomina (ernennt) e quindi il Papa, dietro le lettere testimoniali del Vescovo sulla idoneità del candidato, concede l'Atto della provvista, nel quale tuttavia non si fa menzione alcuna della nomina regia (Hinschius, System II. 697.)".Perciò questo modus Wratislaviensis in principio si fondava sopra una mera usurpazione di Federico II (1), e soltanto dal tempo del Concordato del 1821 per tolleranza della Santa Sede ottenne un legittimo fondamento. MaTuttavia la Sede Apostolica, in memoria dell'antica
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usurpazione e per odiomostrare la sua avversione contro un tale esorbitante privilegio concesso ad un Principe eretico, nella citata Bolla "De salute animarum" non fasiespressa menzioneparlDa ciò apparisce pure come un talequel privilegio è di stretta, non di larga interpretazione; conformemente, del resto,
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degni e zelanti del bene della Chiesa.Questo diritto di nomina del Re di Prussia è rimasto in vigore sino ai nostri tempi. Stimarono bensì i Vescovi della Prussia che esso non sussistesse più dopo il 1848 a causa della nuova costituzione civile data in quell'anno al Regno; ma, dopo negoziati diplomatici, nel 1850 fu dichiarato dalla S. Sede che il diritto medesimo non era cessato. Del resto quella sentenza dei Vescovi si spiega facilmente con ciò che veramente nella prima forma della Costituzione prussiana del 1848 si conteneva una generale rinunzia del Governo a qualunque diritto di proposta, di nomina o di conferma agli offici ecclesiastici, senza alcuna eccezione, onde concludevano che tale rinunzia si estendeva necessariamente anche al diritto spettante allo Stato in forza della Bolla "De salute animarum" di prender parte alla provvista delle prepositure e dei canonicati vacanti nei mesi papali "quemadmodum in Capitulo Wratislaviensi hactenus factum est". Invece nella seconda forma di Costituzione pubblicata nel 1850 detta rinunzia fu spiegata in modo che non si riferisse ai diritti
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acquisiti per patronato o per altro titolo speciale.Si potrebbe però ora muover la questione se
Dopo di ciò, l'Emo propone altresì la questione dell'elezione dei Vescovi nella Prussia. Non ho qui bisogno di ricordare diffusamentei precedenti storico-giuridici relativi a tal punto, essendo ben note e le concessioni fatte altal riguardo dalla
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S. Sede e gli abusi delle autorità governative, i quali provocarono la Circolare dell'Emo Signor Cardinale Rampolla, Segretario di Stato di Sua Santità, agli Ordinari della Basterà quindi accennare che a norma dellanella Bolla "De salute animarum" già citata e nell'e dell'annesso Breve "Quod de fidelium" del 16 Luglio 1821, veniva insinuato ai Capitoli di Colonia, Münster, Paderborn, Treviri, Breslavia, Culma, Warmia e Gnesen-Posen di assicurarsi, prima di procedere all'atto solenne dell'elezione, che il soggetto eligendo non fosse persona "Serenissimo Regi minus grata". Quanto poi ai Capitoli di Limburgo e di Fulda, la Bolla "Ad dominici gregis custodiam" dell'11 Aprile 1827 così disponeva: "Quotiescumque sedes archiepiscopalis vel episcopalis vacaverit, illius cathedralis ecclesiae capitulum … summos respectivi territorii principes certiores fieri curabit de nominibus candidatorum … ad archiepiscopalem vel episcopalem ecclesiam sancte sapienterque regendam; si forte vero aliquis ex candidatis ipsissummo territorii prin-
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cipi minus gratus extiterit, capitulum e catalogo eum delebit". Finalmente, per ciò che concerne i capitoli di Osnabrück e Hildesheim, la Bolla "Impensa Romanorum Pontificum" del 26 Marzo 1824 stabiliva che "quotiescumque aliqua ex supradictis sedibus episcopalibus … vacaverit, illius cathedralis ecclesiae capitulum … regios ministros certiores fieri curabit de nominibus candidatorum … aAc si forte aliquis ex cancidatis ipsis gubernio sit minus gratus, capitulum e catalogo eum expunget". – L'Emo von Hartmann ritiene perciò necessario che la Santa Sede impartisca ai capitoli istruzioni sul modo come debbono contenersi in caso di vacanza di una sede arcivescovile o vescovile. Una tale eventualità, aggiunge il Cardinale, potrebbe presentarsi ben presto, poiché due Vescovi hanno già sorpassato i settanta anni ed egli stesso si trova nel sessantottesimo anno di età.A complemento di quanto ho sopra esposto, mi sia permesso di aggiungere che, come accennai già nel più volte menzionato
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ossequioso Rapporto N. 12509, sinora tutto sembra far credere
Sa tale disposizione venissefosse definitivamente accolta dall'Assemblea Nazionale, verrebbero, [da sé] com'è evidente, a cadere le surriferite questioni, e solo potrebbe chiedersi se nella
Dopo di ciò, chinato
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(1) Bisogna tuttavia concedere che Federico II ebbe tra i suoi predecessori cattolici dei ben tristi precursori ed antesignani. Così, per esempio, Giovanni IV [sic], duca di Clèves, già dal 1525 si arrogò la provvista dei benefici nei mesi papali, e quindi riservati al Romano Pontefice, e allorché nel 1550 domandò l'indulto per la sua usurpazione, la sua istanza venne respinta dalla Santa Sede. E questa usurpazione fu tanto maggiore, in quanto che il Duca si attribuì non soltanto il 7r
(1) "Si cui Sedes Apostolica sive in concordatis sive extra concordata indultum concesserit praesentandi … ad beneficium vacans, … privilegium praesentationis strictam interpretationem pati oportet ex tenore indulti".
1↑Datum "7 Aprile 1919" von Pacelli hds. korrigiert.