Dokument-Nr. 6105
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 06. April 19191

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Ingerenza governativa nella provvista delle Sedi vescovili e dei canonicati in Prussia
Come già per la Baviera (Rapporto N. 12509 del 3 corrente), così anche in Prussia è sorta la questione della provvista ingerenza governativa nella provvista dei benefici.
Con lettera in data del 29 Marzo scorso, giuntami testé, l'Eminentissimo Sig. Cardinale von Hartmann mi comunica esser che vi sono attualmente presentemente in quella Chiesa metropolitana due canonicati vacanti, alla cui provvista il Re aveva diritto d'intervenire, in quanto che poteva proporre alla S. Sede degni candidati, sulla cui idoneità dietro apposito certificato d attestato d'idoneità rilasciato dall'Arcivescovo. deve rilasciare un apposito a o certificato testimonianza attestato. Ora, per sollecitazione di alcuni buoni Consiglieri cattolici del nel Ministero delle scienze, delle arti e dell'istruzione popolare, l'attuale Governo è disposto a concorrere alla nomina dei due nuovi canonici, assai desiderabile nell'interesse della regolare ammi-
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nistrazione diocesana, ed mi ha perciò pregato l'Eminentissimo di dare il certificato testimonium idoneitatis suddetto. Non essendovi avendo nulla da obiettare contro le indicate persone proposte, designate, il Cardinale ha egli ha acconsentito al desiderio del Governo, e crede che questo prossimamente presenterà alla Santa Sede, esibendo i lei relativi certificati testimonianzeattestati d'idoneità, la proposta di conferire i due canonicati vacanti alle pers agli ecclesiastici da lui esso nominati. Il Cardinale sullodato aggiunge che, a suo parere, si può dar corso alla accettar la proposta e dar corso alla provvista senza difficoltà.
Al schiarimento della questione mi sia permesso di ricordare quanto apre appresso:
La Bolla "De salute animarum" del 16 Luglio 1821 (avente forza di Concordato) stabilisce per la Prussia al n. 21 le seguenti norme circa per la nomina ai canonicati: "Futuro autem tempore ac successivis vacationibus a Nobis et Romanis Pontificibus successoribus Nostris Praepositura, quae maior post pontificalem dignitas in supramemoratis Archiepiscopalibus et Episcopalibus Ecclesiis (Coloniensi, Trevirensi, Monasteriensi, Paderbornensi, Posnaniensi, Culmensi,
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Wratislaviensi et Warmiensi), necnon in Ecclesia Aquisgranensi in Collegiatam ut infra erigenda, itemque Canonicatus in mensibus Januarii, Martii, Maii, Julii, Septembris ac Novembris in praefatis Ecclesiis vacantes conferentur, q uemadmodum in Capitulo Wratislaviensi hactenus factum est; quod vero ad Decanatus in praedictis Metropolitanis et Cathedralibus Ecclesiis, et ad canonicatus tam in ipsis quam in dicta Aquisgranensi Ecclesia in Collegiatam erigenda, in aliis sex mensibus vacantes ab Archiepiscopis et Episcopis respectivis conferentur. Vicariatus autem seu Praebendatus in praedictis Ecclesiis, quocumque mense vacaverint, respectivorum Archiepiscoporum et Episcoporum collationi relinquimus".
Per intendere il senso della surriferita disposizione, occorre conoscere in che cosa consista il "modus Wratislaviensis" (Breslauer m odus), cui accenna la Bolla. Esso è così dichiarato dal Lämmer, professore di diritto canonico nella facoltà teologica cattolica di Breslavia, nelle sue Istituzioni Institutionen des katholischen Kirchenrechts, 2 ediz.,
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canoniche p. 177 not. 8: pag. 245 not. 2: "Quanto al modus Wratislaviensis, ricordato menzionato nel testo, è da notare che Federico II di Prussia si arrogò, nei mesi che si chiamano detti papali papali, per tutti i canonicati vacanti del Capitolo di Breslavia e per la prepositura, in luogo del regio placet si arrogò il diritto di nomina, (Ernennungsrecht), ed alla Sede Apostolica lasciò soltanto il diritto formale (?) (sic) di provvista (Laspeyres, Geschichte und heutige Verfassung der katholischen Kirche Preußens, I, 369). Ma dall'anno 1821 (cioè dal tempo del nuovo Concordato) il re per i suddetti uffici in tutti i capitoli della antica Prussia nomina (ernennt) e quindi il Papa, dietro le lettere testimoniali del Vescovo sulla idoneità del candidato, concede l'Atto della provvista, nel quale tuttavia non si fa menzione alcuna della nomina regia (Hinschius, System II. 697.)".
Perciò questo modus Wratislaviensis in principio si fondava sopra una mera usurpazione di Federico II (1), e soltanto dal tempo del Concordato del 1821 per tolleranza della Santa Sede ottenne un legittimo fondamento. Ma Tuttavia la Sede Apostolica, in memoria dell'antica
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usurpazione e per odio mostrare la sua avversione contro un tale esorbitante privilegio concesso ad un Principe eretico, nella citata Bolla "De salute animarum" non fa si espressa menzione parlaò espressamente di quell'indulto, ma parla soltanto del diritto di elezione collazione del Romano Pontefice, ed anche nelle singole Lettere Apostoliche di pro per le singole provviste non ha faceva tta mai menzione della tace la non faceva menzione della nomina del Re di Prussia.
Da ciò apparisce pure come un tale quel privilegio è di stretta, non di larga interpretazione; conformemente, del resto, del resto,. Giacché, se il principio enunciato al can. 1471 del nuovo Codice (1) il che se giacché, se un tale principio vale per l'indulto il diritto di presentazione [anche] a qualsiasi beneficio, ed anche concesso a cattolici, basato [costituito] [consistente] e per qualsiasi beneficio, a più forte ragione deve affermarsi per essere applicato a riguardo degli eretici (cfr. can. 1453 § 1), e per le dignità ed i canonicati delle c Chiese cattedrali, specialmente in Prussia, ove i canonici delle Chiese medesime non esercitano soltanto l'innocuo diritto di cantare in coro, ma hanno una notevole parte nell'amministrazione della diocesi, e soprattutto godono della singolare prerogativa di eleggere il Vescovo. E' è quindi di sommo interesse che i canonicati vengano conferiti ad ecclesiastici
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degni e zelanti del bene della Chiesa.
Questo diritto di nomina del Re di Prussia è rimasto in vigore sino ai nostri tempi. Stimarono bensì i Vescovi della Prussia che esso non sussistesse più dopo il 1848 a causa della nuova costituzione civile data in quell'anno al Regno; ma, dopo negoziati diplomatici, nel 1850 fu dichiarato dalla S. Sede che il diritto medesimo non era cessato. Del resto quella sentenza dei Vescovi si spiega facilmente con ciò che veramente nella prima forma della Costituzione prussiana del 1848 si conteneva una generale rinunzia del Governo a qualunque diritto di proposta, di nomina o di conferma agli offici ecclesiastici, senza alcuna eccezione, onde concludevano che tale rinunzia si estendeva necessariamente anche al diritto spettante allo Stato in forza della Bolla "De salute animarum" di prender parte alla provvista delle prepositure e dei canonicati vacanti nei mesi papali "quemadmodum in Capitulo Wratislaviensi hactenus factum est". Invece nella seconda forma di Costituzione pubblicata nel 1850 detta rinunzia fu spiegata in modo che non si riferisse ai diritti
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acquisiti per patronato o per altro titolo speciale.
Si potrebbe però ora muover la questione se co l'indulto in discorso sia passato all'attuale Governo; al qual riguardo sarebbero applicabili le osservazioni da me subordinatamente svolte nel succitato rispettoso Rapporto N. 12509. L'Emo Cardinale von Hartmann osserva, opina, tuttavia, nella menzionata lettera non esser necessario di esaminare la questione medesima, perché la S. Sede, come come è stato detto, non fa mai menzione nelle Bolle di provvista della nomina governativa. Non vi sarebbe quindi, a parere dell'Arcivescovo di Colonia, difficoltà a che la S. Sede prendesse a anche per l'avvenire in considerazione le proposte del Governo, purché qualora le persone designate siano idonee. In caso contrario, lo Stato probabilmente quasi certamente non pagherebbe gli assegni.
Dopo di ciò, l'Emo propone altresì la questione dell'elezione dei Vescovi nella Prussia. Non ho qui bisogno di ricordare diffusamente i precedenti storico-giuridici relativi a tal punto, essendo ben note e le concessioni fatte al tal riguardo dalla
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S. Sede e gli abusi delle autorità governative, i quali provocarono la Circolare dell'Emo Signor Cardinale Rampolla, Segretario di Stato di Sua Santità, agli Ordinari della Germania Prussia, in data del 20 Luglio 1900 (pubblicata nell'Archiv für katholisches Kirchenrecht, t. 81, 1901, pag. 525-527).
Basterà quindi accennare che a norma della nella Bolla "De salute animarum" già citata e nell' e dell'annesso Breve "Quod de fidelium" del 16 Luglio 1821, veniva insinuato ai Capitoli di Colonia, Münster, Paderborn, Treviri, Breslavia, Culma, Warmia e Gnesen-Posen di assicurarsi, prima di procedere all'atto solenne dell'elezione, che il soggetto eligendo non fosse persona "Serenissimo Regi minus grata". Quanto poi ai Capitoli di Limburgo e di Fulda, la Bolla "Ad dominici gregis custodiam" dell'11 Aprile 1827 così disponeva: "Quotiescumque sedes archiepiscopalis vel episcopalis vacaverit, illius cathedralis ecclesiae capitulum … summos respectivi territorii principes certiores fieri curabit de nominibus candidatorum … ad archiepiscopalem vel episcopalem ecclesiam sancte sapienterque regendam; si forte vero aliquis ex candidatis ipsis summo territorii prin-
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cipi minus gratus extiterit, capitulum e catalogo eum delebit". Finalmente, per ciò che concerne i capitoli di Osnabrück e Hildesheim, la Bolla "Impensa Romanorum Pontificum" del 26 Marzo 1824 stabiliva che "quotiescumque aliqua ex supradictis sedibus episcopalibus … vacaverit, illius cathedralis ecclesiae capitulum … regios ministros certiores fieri curabit de nominibus candidatorum … a Ac si forte aliquis ex cancidatis ipsis gubernio sit minus gratus, capitulum e catalogo eum expunget". – L'Emo von Hartmann ritiene perciò necessario che la Santa Sede impartisca ai capitoli istruzioni sul modo come debbono contenersi in caso di vacanza di una sede arcivescovile o vescovile. Una tale eventualità, aggiunge il Cardinale, potrebbe presentarsi ben presto, poiché due Vescovi hanno già sorpassato i settanta anni ed egli stesso si trova nel sessantottesimo anno di età.
A complemento di quanto ho sopra esposto, mi sia permesso di aggiungere che, come accennai già nel più volte menzionato
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ossequioso Rapporto N. 12509, sinora tutto sembra far credere far credere che si giungerà che si giungerà condurre ad uno stato di più o meno piena separazione della potestà civile dalla Chiesa. dello Stato dalla Chiesa. La Commissione dell'Assemblea Nazionale di Weimar, incaricata di studiare il progetto della nuova Costituzione della Germania, approvò nella seduta del 3 corrente un paragrafo, nel quale, dopo aver affermata o la "piena e libertà di fede, di coscienza e di pensiero", si stabilisce che e dichiarato che "non ci sarà più alcuna Chiesa di Stato", e stabilisce altresì che "ciascuna società religiosa ordina ed amministra da se stessa i suoi affari nell'ambito del diritto comune". Per o e che "per conseguenza essa conferisce i suoi uffici senza alcuna cooperazione dello Stato o dei Comuni".
Sa tale disposizione venisse fosse definitivamente accolta dall'Assemblea Nazionale, verrebbero, [da sé] com'è evidente, a cadere le surriferite questioni, e solo potrebbe chiedersi se nella capol Prussia debba rimanere in vigore la S. Sede intenda lasciare in vigore nella Prussia il diritto dell'elezione capitolare per le Sedi vescovili o se debba voglia invece che anche colà applicarsi si applichi il diritto comune (can. 329 § 2).
Dopo di ciò, chinato

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(1) Bisogna tuttavia concedere che Federico II ebbe tra i suoi predecessori cattolici dei ben tristi precursori ed antesignani. Così, per esempio, Giovanni IV [sic], duca di Clèves, già dal 1525 si arrogò la provvista dei benefici nei mesi papali, e quindi riservati al Romano Pontefice, e allorché nel 1550 domandò l'indulto per la sua usurpazione, la sua istanza venne respinta dalla Santa Sede. E questa usurpazione fu tanto maggiore, in quanto che il Duca si attribuì non soltanto il ius ius designandi personam, ma il ius collationis del beneficio ecclesiastico, ossia un diritto di stretta nomina lasciando ai candidati da lui provvisti la facoltà di procurarsi la institutio mere autorizabilis. – Cfr. Hinschius, System, t. III p. 101.


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(1) "Si cui Sedes Apostolica sive in concordatis sive extra concordata indultum concesserit praesentandi … ad beneficium vacans, … privilegium praesentationis strictam interpretationem pati oportet ex tenore indulti".
1Datum "7 Aprile 1919" von Pacelli hds. korrigiert.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 06. April 19191, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 6105, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/6105. Letzter Zugriff am: 09.05.2024.
Online seit 04.06.2012.